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IL RIMBORSO IVA Silvana Guida 10 febbraio 2015

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IL RIMBORSO IVA

Silvana Guida10 febbraio 2015

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Il diritto dell’Unione

L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112 dispone quanto segue: «Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni

superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far

riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al

rimborso secondo modalità da essi stabilite».

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PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELL’IVA

PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZAal rimborso dell’iva non deve essere applicata una disciplina meno favorevole di quella riservata ai rimborsi dei tributi interni

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ il diritto del contribuente non deve essere impossibile o eccessivamente difficile

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DISCIPLINA NORMATIVA

art. 30 “Versamento di conguaglio e rimborso

dell’eccedenza”;

art. 38-bis “Esecuzione dei rimborsi”;

del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre

1972, n. 633.

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: L’ARTICOLO 30

“Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare

detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle

somme versate mensilmente, è superiore a quello

dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1)

dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare

l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo,

ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi

successivi e comunque in caso di cessazione di attività.”

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – Art. 30, comma 2

Ricorre quando, a prescindere dall’importo, sussistono le seguenti condizioni:

ultimazione delle operazioni relative alla liquidazionedell’azienda o della cessazione dell’attività professionale

per le società chiusura del bilancio finale di liquidazione

Il curatore può cessare la partita iva se sono ultimate leoperazioni rilevanti ai fini iva e chiedere il rimborso

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: ART.30, comma 3

“Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso

dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque

milioni (€ 2.582,28) , all'atto della presentazione della

dichiarazione” quando sussista una delle seguenti ipotesi

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: ARTICOLO 30, comma 3

la lettera a) - aliquota media“quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività

che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad

imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli

acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le

operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e

settimo comma, nonché a norma dell’art. 17 ter”

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segue - la lettera a) : modalità di calcolo

Il presupposto sussiste qualora raffrontando le operazioni in acquisto e vendita si avveri la seguente condizione :

aliquota media operazioni attive + 10% < aliquota media acquisti (DL 250/95 art. 3)Nel calcolo vanno considerate le operazioni relative ai canoni di locazioni finanziaria di beni ammortizzabili da parte dell’utilizzatore ( circ. 25/2012); le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge:

cessioni di oro da investimento imponibile su opzione; cessioni di oro industriale e di argento; cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di fabbricati imponibili su opzionecessioni di telefonini e microprocessoriprestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili

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segue - la lettera a) : modalità di calcolo

Novità 2015

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014 rientrano tra le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge :

prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impiantie di completamento di edificitrasferimento delle quote di emissione di gas effetto serra trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori perconformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas eall'energia elettrica;cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a

Rientrano inoltre le cosiddette forniture P.A. Split system di cui all’art. 17 ter

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dal calcolo vanno esclusi:

i beni ammortizzabili le operazioni rientranti nei regimi monofase ( vendita

giornali- tabacchi ecc.)le operazioni non imponibili (ris. 17/98)

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segue - la lettera a) : modalità di calcolo

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3

La lettera b) – operazioni non imponibili

“quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,

8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare

complessivo di tutte le operazioni effettuate”

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segue - la lettera b) – quali operazioni rientrano

Tra le operazioni non imponibili da considerare nel calcolo della percentuale sono ricomprese le seguenti:

art. 8: cessioni all’esportazione anche in triangolazione; cessioni e prestazioni ad esportatori abituali

art. 8 bis: operazioni assimilate all’esportazione (settore aeronavale)Art. 9: servizi internazionali Art. 71: cessioni verso San Marino e Vaticano Art. 72 operazioni agevolate in base ad accordi internazionaliart. 74 ter prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio UE

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segue - la lettera b) – quali operazioni rientrano

Art. 41 DL 331/93 cessioni intracomunitarieArt. 58 DL 331/93 cessioni ad operatore residente con consegna dei beni

in altro stato membroArt. 50 bis DL 331/93 cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione

di beni estratti da un deposito IVAArt. 37 DL 41/95 cessioni all’esportazione di beni soggetti al regime del

margine

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3

La lettera c) : i beni ammortizzabili La norma prevede la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva“limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione

di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e

ricerche”;

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segue - la lettera c) – quali operazioni rientrano

È possibile richiedere anche l’imposta afferente acquisti di beni ammortizzabili registrati in anni precedenti che non sia già oggetto di rimborso o compensazione (circ. 13/1990).

Per l’individuazione dei beni ammortizzabili occorre far riferimento alla disciplina delle imposte dirette ( circ.73/84).

La C.C. con sentenza n. 4 del 7/1/2004 ha precisato che deve trattarsi di beni strumentali cioè funzionali allo svolgimento dell’attività dell’impresa

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segue - la lettera c) – casi particolari

è riconosciuto il rimborso alla società di leasing poiché i beni sono soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi dell’art 102 TUIR ( ris. 445585/1991). Il rimborso spetta anche nel caso in cui l’impresa adotti i principi contabili internazionali (ris. 122/2011)

la possibilità di considerare ammortizzabili i beni strumentali oggetto di canoni di locazione finanziaria spetta solo all’impresa concedente pertanto il rimborso non compete all’impresa utilizzatrice (ris. 392/2007)

è possibile il rimborso per beni immobili strumentali per natura anche se concessi in locazione (ris. 238/96)

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segue - la lettera c) – casi particolari

il terreno edificabile non può essere considerato un bene ammortizzabile poiché non è suscettibile di deperimento e consumo (ris. 113/1996)

il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza ( art. 36 comma 7 e 7bis dl 223/2006- circolare 8/2009 )

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segue - la lettera c) – casi particolari

è possibile richiede il rimborso relativamente all’IVA corrisposta per pagamenti in acconto o per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili ( ris 111/2002)

viceversa non realizza il presupposto l’imposta assolta in relazione all’acconto in base a contratto preliminare (il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene)

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segue - la lettera c) – casi particolari

le spese relative a beni di terzi concessi in uso o comodato possono essere considerate solo qualora i beni realizzati non perdono la loro individualità e autonoma funzionalità e al termine del periodo di uso possono essere rimossi : in caso contrario si tratta di oneri pluriennali ex art. 108 TUIR e non realizzano il presupposto in argomento (ris. 179/2005)

in linea con quanto sopra, la Circ. 36/2013 ha chiarito che non realizza il presupposto l’acquisto di impianti fotovoltaici su beni immobili di terzi che non possono essere rimossi dall’immobile al termine del periodo di utilizzo

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3

La lettera d) : operazioni non soggette

“Quando effettua prevalentemente operazioni non soggette

all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”

Il presupposto fa riferimento alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA per assenza del presupposto della territorialità; queste devono essere effettuare in misura superiore al 50 % di tutte le operazioni poste in essere.

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Segue - la lettera d) : il calcolo

La prevalenza viene considerata comprendendo anche le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 - 8bis e 9 DPR 633/72 ( circ. 2/1990) nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 del decreto-legge n. 331 del 1993.L’ ammontare delle operazioni “fuori campo” deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall’articolo 6 del DPR 633/72.Deve trattarsi di operazioni che se effettuate in Italia darebbero diritto alla detrazione ex art. 19 DPR 633/72

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3

La lettera e): soggetto non residente

“quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma

dell'articolo 17”

Si tratta dei soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35ter per i

quali la competenza alla trattazione è attribuita al Centro Operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005)

abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia il quale è legittimato a chiedere il rimborso

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Segue - la lettera e)

L’ipotesi è divenuta più frequente in quanto dal 2010 le operazioni che gli operatori non residenti pongono in essere nei confronti di soggetti passivi IVA, scontano l’imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge

La qualifica di rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da lettera annotata su apposito registro presso l’Ufficio delle entrate

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 4

Il minor credito del triennio

“Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente

terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza

detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle

dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze

detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un

ammontare comunque non superiore al minore degli importi

delle predette eccedenze”

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segue - minor credito del triennio

Il rimborso può essere richiesto anche se l’eccedenza a credito è < € 2.582,28

Le eccedenze degli anni precedenti devono essere considerate al netto delle compensazioni effettuate

il presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio può coesistere con il presupposti relativo agli acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l’imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso

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I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO art. 34, comma 9 - produttori agricoli

“Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei

prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-

quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi

compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato

mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione

che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate

nel territorio dello Stato”

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L’ESECUZIONE DEI RIMBORSIil nuovo articolo 38 bis

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

L’articolo 13 del D-Lgs 175/2014 ha innovato in mariera significatival’art. 38 bis

termine per l’esecuzione: entro tre mesi dalla presentazionedella dichiarazione (in precedenza il termine decorreva dalla data discadenza prevista per la dichiarazione). In presenza di piùdichiarazioni il termine inizia a decorrere dall’ultima dichiarazionepresentata.

Decorrenza interessi: dal novantesimo giorno successivo allapresentazione della dichiarazione (resta invariato il termine per ilcomputo degli interessi).

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

RIMBORSI < € 15.000,00:

Nessun adempimento particolare, oltre alla presentazione delladichiarazione, è previsto per i rimborsi di importo < € 15.000,00.(viene innalzato il precedente limite di esonero dalla prestazionedella garanzia di € 5.164,57). Il limite è riferito alla somma dellerichieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta (cr. Cir.32/2014, ris. 165/2000)

richieste in corso: la norma si applica anche alle richieste giàpresentate e in corso di esecuzione. Non deve essere presentata lafideiussione eventualmente richiesta dall’Ufficio o dall’ADR. Nelcaso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi permancata presentazione della documentazione, il temine riprende adecorrere dall’entrata in vigore del nuovo art. 38 bis (13.12.2014)

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

RIMBORSI > € 15.000,00 EROGABILI SENZA GARANZIA:

dichiarazione o istanza trimestrale recante il visto di conformità di cuiall’art. 35 del D.Lgs 241/1997 o sottoscrizione degli organi di controllo;

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante :il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo

periodo d'imposta, di oltre il 40 %; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del capitale sociale;

sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia

l’apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa è unica; ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi.

La soglia di € 15.000,00 è calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. (es: non necessita di visto la

dichiarazione con compensazione per € 12.000,00 e rimborso per

€12.000,00)

Il limite deve essere riferito all’intero periodo di imposta, pertanto in presenza di istanza di rimborso per € 10.000,00 e successiva istanzadi rimborso per € 6.000,00 sorge in relazione a questa ultima obbligodel visto di conformità e della dichiarazione sositutiva di atto di notorietà

Ai sensi del comma 6 la presentazione della garanzia esonera dallaapposizione del visto di conformità

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia

il riscontro delle condizioni indicate nella dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà , relative al controllo sulla solidità patrimoniale ,deveessere effettuato con riferimento ai dati contabili dell’ultimo periodo diimposta , anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora statoapprovato.

a partire dal modello IVA 2015 la dichiarazione sostituiva di atto dinotorietà è inserita nella dichiarazione IVA e nel modello TR

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia - rimborsiin corso alla data del 13.12.2014

dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizionealternativa: il contribuente può presentare la dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà all’ufficio competente o all’agentedella riscossione.

dichiarazione priva del visto di conformità o sottoscrizione alternativa: è possibile presentare dichiarazioneintegrativa per l’apposizione del visto. Il termine per computodegli interessi decorrerà dalla data di presentazione delladichiarazione vistata. N.b. qualora invece si intenda variare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso, la dichiarazione integrativa deve essere presentataentro I 90 giorni successivi alla scadenza del termine.

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ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS

rimborsi > € 15.000,00 erogabili previa presentazione dellagaranzia: se richiesti

a) da soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni escluse lestart-up innovative di cui all’art. 25 D.L. 179/2012. Il biennio inizia a decorreredall’effettivo esercizio dell’attività e non dalla semplice apertura della partita IVA .

b) Da soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta siano stati notificatiavvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importiaccertati e l’imposta dovuta o il credito dichiarato superiore a :

10 % degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00

5 % degli importi dichiarati se questi sono compresi tra € 150.000,00 e €1.500.000,00

1 % degli importi dichiarati o comunque €150.000,00 se gli importi dichiaratisuperano € 1.500.000,00

c) presentando dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizionealternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

d) all’atto della cessazione di attività

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LA GARANZIA

(Art. 38-bis, comma 4 e 5, DPR n. 633/1972)La garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione delrimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine didecadenza dell'accertamento” .

FORME DI GARANZIAa) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore

di borsa;b) Fideiussioni e polizze fideiussorie;c) Obbligazione di pagamento emessa dalla società

capogruppo

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LA GARANZIA

Con decreto direttoriale prot. 165769/2014 è stato approvato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo StatoIl modello deve essere compilato a cura dell’intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs 58/1998

a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa

SUPERATA CRITICITÀInapplicabilità della norma a seguito dalladematerializzazione dei titoli di Statodisposta dal D. Lgs n. 213 del 24.06.1998

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

1. Banche;

La fideiussione va redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’A.E. del 10.06.2004

2. Imprese assicurative abilitate all’esercizio del ramo cauzioni comprese negli appositi elenchi predisposti dall’IVASS (ex ISVAP)

segue

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SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

3. Imprese Commerciali che a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria

offrono garanzie di solvibilità

devono essere iscritte negli elenchi degli intermediarifinanziari di cui agli artt. 106* e 107* del TUB (Circolaren. 66 del 5 aprile 2000)

* N.B: le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 sono stateformalmente abrogate dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010; sino allacreazione dell’albo unico è stabilita la permanenza degli elenchiprevisti dalle diposizioni del TUB vigenti sino al 4.09.2010 (v, art.10,co. 2 D.Lgs. 141/2010

39

segue

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

4. (per le PMI) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (cfr. art. 38 bis, co.1, DPR n. 633/72 come modificato dall’art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 141/2010)

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

Nelle more dell’istituzione dell’albo unico di cui al novellato art. 106del TUB, possono continuare ad essere accettate le garanzieprestate da Confidi iscritti nel vecchio elenco speciale di cui all’art.107 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal decretolegislativo n.141/2010.

40

segue

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LA GARANZIAC) Obbligazione di pagamento emessa della società capogruppo

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Nel caso di gruppi societari aventi un patrimonio netto superiore ad € 250.000.000,00 ed obbligati alla redazione del bilancio consolidato, le società capogruppo o controllanti possono prestare garanzia per i rimborsi richiesti dalle società comprese nel consolidamento.Soggetto tenuto alla prestazione della garanzia è il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato (cfr Circolare n. 164 del 22 giugno 1998). In caso di gruppo costituito da una pluralità di soggetti societari controllati a catena, la garanzia non può essere prestata dalla sub holding (cfr. Ris. n. 189 del 12 giugno 2002)Una capogruppo europea, in qualità di sub-holding può prestare la garanzia se la sua situazione patrimoniale assicura i requisiti di solidità e affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti delle società controllate (ris. 49/2011)

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LA GARANZIAIMPRESE COMUNITARIE

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Le garanzie possono essere rilasciate anche da banche e compagnie di assicurazione comunitarie.

Le banche possono operare sul territorio nazionale senza necessità di stabilirvi una succursale previa informativa da parte delle autorità competente dello stato di appartenenza, alla Banca d’Italia.

Le imprese assicurative sono soggette alla vigilanza dell’autorità dello stato membro di origine anche per l’attività svolta in Italia. Sono tuttavia iscritte in apposito albo tenuto dal’IVASS e autorizzate al ramo cauzioni

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LA GARANZIA

PARTICOLARI IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

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Imprese in stato di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in relazione a rimborsi per un ammontare complessivo ≤ a € 258.228,40

Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. Circ. 1/2003). L’ esenzione non può estendersi alle altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa ( ris. 202/2007 circ. 32/2014)

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LA GARANZIA

CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

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Franchigia per versamenti in conto fiscale( art. 21 D.M. 567/1993)

Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare(Art. 8 del DL 25/09/2001, n. 351 convertito in legge 410/2001)

Amministrazioni dello Sato (Ris. n.141 del 5 giugno 1995; Ris. n.198/2007)

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

TERMINI DI VALIDITÀ (Art. 2 Condizioni Generali)

• Durata pari a tre anni dall’erogazione del rimborso o, seinferiore, pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso altermine di decadenza dell’azione di accertamento

• Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia statal’erogazione del rimborso, la garanzia cessa automaticamente

• Se la comunicazione al garante della data di pagamento avvieneoltre 6 mesi il garante può far cessare la garanzia

45

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

SOMME GARANTITE (Art. 1 Condizioni Generali)

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La fideiussione nei limiti dell’importo massimo coperto garantisce lesomme concernenti IVA, interessi, spese e sanzioni dovute a seguito di:

atto amministrativo notificato nel periodo di efficacia della garanziaper

Eccedenze di imposta indebitamente rimborsate per

l’anno per il quale è stata presentata garanzia

Crediti dell’Amministrazione finanziaria aventi stesso titolo maturati nel periodo di validità

della garanzia relativi all’anno del rimborso o a quelli precedenti

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO

47

Rimborso di competenza

dell’AdR

a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell’AdR

b) 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta

+

c) interessi calcolati (su a - b) dal 61° giornosuccessivo alla data di presentazione delladichiarazione sino 120° giorno successivoalla stipula della fideiussione (data presuntadi pagamento)

d) interessi calcolati (su a–b+c) dal 61 giornosuccessivo alla data di presentazione delladichiarazione rimborso per un triennio, o seinferiore, sino al termine di decadenzadell’accertamento

+

segue

=

Importo garantito

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LA GARANZIAb) Fideiussione o polizza fideiussoria

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO

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Rimborso di competenza dell’Uffcio

a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell’Ufficio

b) Interessi calcolati dal 90°giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione sino 120° giorno successivo alla stipula della fideiussione (data presunta di pagamento)

+

c) interessi calcolati dalla data presuntadi pagamento per un triennio o, seinferiore, fino al termine di decadenzadell’accertamento

=

importo massimo garantito

+

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il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedentepresentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimocredito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione

49

LA GARANZIAOMESSA PRESENTAZIONE - CONSEGUENZE

Circolare n.17 del 6 maggio 2011

Rimborso richiesto con procedura ordinaria

In caso di mancata prestazione ab origine della garanzia, è superflua lasuccessiva presentazione qualora il credito chiesto a rimborso siadiventato incontestabile per decorso dei termini di accertamento

L’eventuale mancata presentazione della garanzia non determina ilprolungamento del termine di decadenza del potere di accertamento ex art.57 del dpr 633/72

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Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedentepresentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimocredito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazioneovvero come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria.

50

LA GARANZIAOMESSA PRESENTAZIONE - CONSEGUENZE

Circolare n.17 del 6 maggio 2011

Rimborso richiesto con procedura semplificata

Il contribuente in grado di prestare, sia pure tardivamente, la garanzia, puòcon apposita istanza indirizzata all’AdR sollecitare la liquidazione delrimborso, che sarà liquidato secondo l’originario ordine cronologico.

Se la garanzia non è prestata entro i quaranta giorni successivi alla data dipresentazione della dichiarazione, la richiesta stessa non ha corso (commi3 e 4 dell’articolo 20 del decreto 567/1993.

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ISTANZA DI RIMBORSOCredito IVA annuale > € 2.582,28 (salvo nei casi di cessazione di attività ed eccedenza dell’ultimo triennio)

e sussistenza delle condizioni di cui all’art. 30 o art. 34, comma 9, del DPR 633/72

se dichiarazione IVA autonoma

se dichiarazione unificata

apposito rigo della sezione

“IVA”del quadro RX

rigo VX4

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IL QUADRO VX

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PROCEDURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Esecuzione Rimborso IVA annuale

Procedura ordinaria(liquidazione da parte dell’Agenzia

delle Entrate)

Procedura semplificata(liquidazione da parte dell’Agente della

riscossione)

Credito chiesto a rimborso +

Credito utilizzato (o da utilizzare in compensazione orizzontale)

≤a € 700.000 o € 1 milione se

subappaltatore con volume d’affari costituito per l’80% da prestazioni rese in

esecuzione di contratti d’appalto

• contribuente che ha cessato l’attività;

• contribuente sottoposto a procedure concorsuali;

• importo del credito eccedentela quota parte da erogare inprocedura semplifica;

• mancata compilazione del campo2 del rigo VX4

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PROCEDURA SEMPLIFICATAProvvedimento Direttore A.E. del 28.01.2011

AGENTE DELLA RISCOSSIONECOMPETENTE

CONTRIBUENTE

Invia dichiarazione IVA autonoma o in forma

unificata con opzione per la procedura semplificata

di rimborso

dati relativi alla richiesta di rimborso

dal 41° al 60° giorno dalla richiesta

accreditamento su c/c bancario o postale

Richiesta al contribuente entro 10 gg

successivi della garanzia se

dovuta

Invia entro 10 gg

Ricevute le garanzie

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PROCEDURA ORDINARIAProvvedimento Direttore A.E. del 28.01.2011

AGENTE DELLA RISCOSSIONECOMPETENTE

COMPETENTE UFFICIO AGENZIA

ENTRATE

Eroga le somme al contribuente entro

20 gg dalla disposizione di

pagamento

dispone il rimborso

entro 90 giorni dalla richiesta

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RIGO VX4 - Campo 3

Codice 1: cessazione di attività;Codice 2: aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti;Codice 3: operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le

operazioni effettuate;Codice 4: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e

ricerche;Codice 5: effettuazione prevalente di operazioni non soggette all’imposta;Codice 6: soggetti non residenti, identificatisi direttamente o che hanno nominato un

rappresentante fiscale;Codice 7: esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori

agricoli;Codice 8: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio;Codice 9: coesistenza di più presupposti;Codice 10: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio non trasferibile al

gruppo IVA

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RIGO VX4 - Campo 4

Codice 1: subappaltatori edili che effettuano prevalentemente operazioni assoggettate alreverse charge (D.M. del 22 marzo 2007);

Codice 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dicascami e rottami metallici (D.M. del 25 maggio 2007) ;

Codice 3: soggetti che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati (D.M. del18 luglio

2007) ;Codice 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. del 21 dicembre 2007) .Codice 5: soggetti che fabbricano aereomobili veicoli spaziali e relativi dispositivi (D.M del

10 luglio 2014)

Condizioni per accedere al beneficio dell’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi entro 3 mesi:

sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, letteraa), del Dpr n. 633/1972 per i primi 4 casi le lettera b) per ipotesi 5;esercizio dell’ attività da almeno tre anni;rimborso richiesto ≥ a 10mila euro, se annuale, e a 3mila euro, setrimestrale;eccedenza detraibile, richiesta a rimborso di importo ≥ al 10 % dell'importocomplessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazionieffettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto

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RIGO VX4 - Campo 5

Deve essere barrato dai subappaltatori che, nell’annoprecedente, hanno registrato un volume d’affari costituito peralmeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti disubappalto nei confronti dei quali il limite annuo per lacompensazione è elevato ad un milione di euro ai sensidell’art.35, co.6-ter, del D.L. n.223/06

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RIGO VX4 - Campo 6

È riservato a coloro che non sono tenuti all’obbligo dellagaranziaCodice 1: dichiarazione dotata di visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 38 bis comma 3 lettere a) b) e c);Codice 2: rimborso richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; Codice 3: rimborso richiesto da società di gestione risparmio indicate dall’articolo 8 del D.L. 351 / 2001;

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RIGO VX4 – attestazione

Deve essere sottoscritta in sede di richiesta di rimborso persegnalare la condizione di operatività, ossia l’assenza deipresupposti idonei ad escludere il diritto al rimborso, a normadell’art.30, co.1 e 4, della L. n.724/94.

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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE- cenni REGOLA

(art. 34, co.1 , L.724/1994)Sono considerate "non operative" le società di persone o di capitali,

nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che al termine di ogni

esercizio non superano il cd. "test di operatività", consistente nelconfronto aritmetico tra ricavi effettivi medi dell’ultimo triennio e quelli

c.d. “presunti", risultanti dalla somma degli importi derivanti dall’applicazione, alla media triennale di determinati asset

patrimoniali, dei coefficienti di redditività previsti dal comma 1 dell’ art. 30 della L. 724/1994.

<

TEST DI OPERATIVITÀ

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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE- cenniLa disciplina delle società non operative non si applica se ricorre:

una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 L. 74/94;

una delle cause di disapplicazione automatica previste dalProvvedimento del Direttore dell’A.E.del 28.02.2008 comeintegrato dal Provvedimento del Direttore dell’A.E. del11.06.2012

……… in mancanza

la società può presentare istanza di interpello disapplicativo fornendoprova della ricorrenza di oggettive situazioni che:

hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degliincrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimopresunto;

non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai finidell’imposta sul valore aggiunto.

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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE - cenniCONSEGUENZE DELLA NON OPERATIVITÀ

-

Ai fini IRPEF/IRES(art. 34, co. 3)

obbligo di dichiarare un reddito non inferiore aquello minimo;maggiorazione del 10,50%dell’aliquota IRESlimitazione sull’utilizzo delle perdite

Ai fini IRAP(art. 34, co. 3 bis)

obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo determinato aumentando il reddito minimo di alcuni componenti indeducibili

Eccedenza IVA(art. 34, co. 4)

impossibilità di:… chiedere il credito IVA a rimborso;… utilizzarlo in compensazione orizzontale;… cederlo a terzi:perdita definitiva del credito dopo tre periodidi non operatività

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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE - cenni

…. e il credito IVA infrannuale?

la società può ottenere il relativo rimborso, salvo poi restituire l’importo, maggiorato di interessi, nell'ipotesi in cui a fine esercizio

risulti non operativa Circolare 25/E del 4 maggio 2007

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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE - cenni 65

Società in perdita sistematica

Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perditafiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi adecorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citatoarticolo 30.

Art. 2 co. 36 - decies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011)

Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui almedesimo comma, le società e gli enti siano per quattro periodi d'imposta in perditafiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato aisensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

La norma è stata così modificata dall’articolo 18 del D.LGS 175/2014 che ha ampliato datre a cinque anni il periodo di osservazione.

Art. 2 co. 36 - undecies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011)

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RIGO VX4 attestazione -2

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RIMBORSI ANNUALI

EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI

RIMBORSI

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RIMBORSI IVA ANNUALILIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI

ESEGUITI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PROCEDURA SEMPLIFICATA

SOGGETTI CONCONTO FISCALE

APERTO

NON SOGGETTI APROCEDURE

CONCORSUALI

RIMBORSI DIIMPORTO NON

SUPERIOREA € 700.000

ECCEZIONE: RIMBORSI

LIQUIDATI ALCESSIONARIO IN

CASO DI CESSIONE DEL CREDITO

EROGAZIONE DIRETTA IN CONTO FISCALE

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RIMBORSI IVA ANNUALILIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI

ESEGUITI DALL’UFFICIO

PROCEDURA ORDINARIA

AI SOGGETTI CON CONTO

FISCALE APERTO (PERLA DIFFERENZA A

CREDITO NON RIMBORSATADALL’AGENTE)

AI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA

CONCORSUALE

AI CESSIONARI DELCREDITO

CON

DISPOSIZIONE

EROGAZIONE IN CONTO FISCALE TRAMITE DISPOSIZIONE DIPAGAMENTO

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RIMBORSI IVA ANNUALILIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI

SOGGETTI CONCONTO

FISCALE CHIUSO

ESEGUITI DALL’UFFICIO

PROCEDURA ORDINARIA

CON

ORDINATIVO

RIMBORSI A SOGGETTI CON CONTO FISCALE CHIUSO

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RIMBORSI IVA ANNUALI

INTERESSI

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RIMBORSI EROGABILI DIRETTAMENTE DALL’AGENTEDELLA RISCOSSIONE

Gli interressi decorrono dal 61° giorno successivo allapresentazione della richiesta (art. 20, c. 4 decreto 567/1993)A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente dellariscossione provvede direttamente alla corresponsione degliinteressi senza necessità di ulteriore istanza (mod.G)

RIMBORSI IVA ANNUALIINTERESSI

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RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DA PARTEDELL’UFFICIO

Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’ufficio

• Dal 90° giorno successivo alla presentazione delladichiarazione fino al giorno antecedente l’invio all’Agente dellariscossione della lista validata contenente la disposizione dipagamento o fino al giorno antecedente l’emissionedell’ordinativo per il capitale (Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n.633).

segue

RIMBORSI IVA ANNUALIINTERESSI

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RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DAPARTE DELL’UFFICIO

Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’agentedella riscossione

Gli interessi decorrono dal 21° giorno successivo dallaricezione della disposizione di pagamento (art. 20, c. 4 bisdecreto 567/1993)A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente della riscossioneprovvede direttamente alla corresponsione degli interessisenza necessità di ulteriore istanza (mod.G)

RIMBORSI IVA ANNUALIINTERESSI

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RIMBORSI IVA

Sospensione dei rimborsiEmissione ed utilizzo di fatture false(Art. 38 bis co. 8 del DPR n. 633/72)

Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia statoconstatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 e del decretolegislativo 10 marzo 2000, n.74, l'esecuzione dei rimborsi di cuial presente articolo e' sospesa, fino a concorrenzadell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altridocumenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizionedel relativo procedimento penale

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RIMBORSI IVA

Sospensione dei rimborsiArt. 23 D. Lgs. n. 472/1997

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso ove sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo

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RIMBORSI IVA

Sospensione dei rimborsiFermo Amministrativo

(Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923)

Qualora un’Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasititolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute daaltre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento,questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo

II fermo amministrativo può essere disposto anchequando il debito e il credito facciano capo alla stessaAmministrazione senza l’adozione di particolari regoleprocedurali o di forma, essendo invece necessario chelo stesso sia portato a conoscenza dell'interessato,anche mediante semplice nota (cfr. Circolare n. 19 del11 agosto 1993)

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RIMBORSI IVA

Sospensione dei rimborsiFermo Amministrativo

(Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923)

In presenza di carichi pendenti, l’erogazione delrimborso non è impedita se il contribuentepresenta apposita fideiussione o equivalentegaranzia valida sino alla definizione dei carichi(cfr. Circolare n. 19 del 11 agosto 1993)

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REGIME IVA DI GRUPPO Rimborso eccedenza IVA annuale

Nel caso di società rientranti nel regime della liquidazione dell’IVA digruppo, il rimborso può essere richiesto solo dall’ente o societàcontrollante in relazione alle società facenti parte del gruppo cui siriferisce l’eccedenza di credito, in possesso dei requisiti previstidall’art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990), compilandoopportunamente il prospetto 26 PR inserito nella dichiarazione IVA.

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REGIME IVA DI GRUPPO Rimborso eccedenza IVA annuale - quadri di interesse

Questo quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso da parte della controllante della

minore eccedenza detraibile dell’ultimo triennio