Il rimborso e le relative procedure

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Il rimborso e le relative procedure Teramo 20 dicembre 2011

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Il rimborso e le relative procedure. Teramo 20 dicembre 2011. Le situazioni creditorie del contribuente. La gradualità della riscossione e il suo procedere in parallelo con l’accertamento possono far emergere situazioni creditorie in capo al contribuente → credito d’imposta. - PowerPoint PPT Presentation

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Il rimborso e le relative procedure

Teramo 20 dicembre 2011

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Le situazioni creditorie del contribuente

La gradualità della riscossione e il suo procedere in parallelo con l’accertamento possono far emergere situazioni creditorie in capo al contribuente → credito d’imposta

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Crediti d’imposta (in senso lato)

Nozione: è espressione che può essere utilizzata per riferirsi alle somme di cui il contribuente è creditore nei confronti dell’A.F., ma, come vedremo, essa è idonea a ricomprendere una pluralità di fattispecie e tipologie non necessariamente riconducibili ad ipotesi di indebito.

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Tipologie di rimborso

Rimborso da indebito (il pagamento non era dovuto)

Rimborso da restituzione (viene meno il titolo per il pagamento originariamente dovuto)

Rimborsi da dichiarazione (redditi, iva) dovuti all’operare di detrazioni, ritenute, scomputi, crediti d’imposta, versamenti d’acconto poi risultati eccedenti

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Rimborsi da indebito

Sono quelli che conseguono ad errori commessi in proprio danno dal contribuente nella fasi di attuazione spontanea del tributo;

Anche quelli che derivano da pronunce di illegittimità costituzionale o di incompatibilità comunitaria (n.b. indebito originario);

Se deriva da illegittimità di atti di accertamento il rimborso non può prescindere dalla contestazione dell’atto;

Necessaria previa istanza amministrativa Disciplina nelle singole leggi d’imposta Disciplina residuale art. 21 decreto 546/92 sul processo con

termine biennale.

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Rimborsi da restituzione

Si tratta di posizioni creditorie che non presuppongono una patologia del versamento, ma il sopravvenire di una causa di insussistenza dell’obbligo di pagamento.

In pratica, con questa espressione ci si riferisce ad ipotesi nelle quali le somme versate sono, al momento del versamento, dovute, ma che, per ragioni sopravvenute, risultano poi da restituire.

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Segue: Rimborsi da restituzione

Esempi:1. il caso della restituzione dell’imposta di successione pagata

(o pagata in più) quando sopraggiunga un mutamento nella devoluzione ereditaria;

2. l’imposta di registro pagata per atti che poi vengono dichiarati nulli o annullati per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato;

3. le somme riscuotibili provvisoriamente in pendenza di giudizio;

4. l’iva versata al momento dell’effettuazione delle operazioni passive (acquisti) se a chiusura del periodo di imposta dovesse risultare superiore all’imposta sulle vendite;

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Segue Rimborsi da restituzione

Regole procedurali variabili da caso a caso; Può essere necessaria la presentazione di

una previa istanza; Previa impugnazione atti impositivi;

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Rimborsi da dichiarazione

Manca di un’autonomia ben definita; Genesi: dal meccanismo fisiologico di

applicazione del tributo; Indebito sopravvenuto? Ha di certo una sua autonomia procedurale; Istanza è assorbita nella dichiarazione.

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Crediti di imposta (in senso stretto)

Nozione: individuano una pluralità di fattispecie tra loro eterogenee accomunate dalla circostanza che il contribuente è titolare di un credito che è idoneo a decurtare l’imposta che deve essere versata. A dispetto della loro denominazione si tratta di diritti di detrazione che presentano diverse ragioni giustificative.

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Fattispecie di crediti di imposta

crediti d’imposta strutturali: questi sono elementi interni della struttura del tributo; tipicamente possiamo rammentare i crediti d’imposta accordati a coloro che producono redditi all’estero (T.U. II.DD. art. 165);

2) crediti d’imposta non strutturali: questi rappresentano un veicolo per l’erogazione e la fruizione di contributi pubblici e si connotano per una evidente finalità agevolativa.

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Rimborso e atti impugnabili

Inammissibile istanza se riferita ad atto inoppugnabile

Se atto impositivo impugnato, rimborso è consequenziale (anche d’ufficio)

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Procedure di rimborso

Inapplicabilità dell’art. 2033 c.c. (solo nei rarissimi casi in cui l’Amministrazione abbia ottenuto il pagamento sulla base di atti emanati in carenza assoluta di potere);

Applicazione di regole speciali

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Procedure di rimborso

Rimborsi ad istanza di parte

Rimborsi d’ufficio

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Rimborsi ad istanza di parte

Imposte sui redditi

Ritenuta diretta e versamento diretto: termine di 48 mesi (artt. 37 e 38/DPR 602);

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Rimborsi ad istanza di parte

IVAa) Quando anche nell’ambito di questa imposta il

credito assume i connotati del rimborso da indebito, vale la regola generale (e residuale) fissata nell’art. 21 del D.Leg.vo n. 546 del 1992 (termine di due anni);

b) Nel caso in cui il rimborso discende da somme che lo stesso contribuente ha provveduto ad autoliquidare si utilizza il meccanismo delle note di accredito ex art. 26 DPR 633.

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Rimborsi ad istanza di parte

Imposta di registro La richiesta va presentata entro 3 anni dal

giorno del pagamento ovvero, se diverso, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (art. 77 TUIR)

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Rimborsi d’ufficio

Sono tassativamente previsti dalla legge: a) art. 41, primo comma, DPR n. 602/1973: impone all’ufficio di

rimborsare quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio medesimo.

b) L’art. 41, secondo comma, D.P.R. n.602/1973 prevede altresì che l’ufficio provvede ad effettuare il rimborso delle differenza quando l’ammontare della ritenuta d’acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati d’imposta o quando questi non sono previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600, nonché per i crediti d’imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’art. 36 bis cit. .

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Rimborsi d’ufficio

3) In materia di IVA tale obbligo è previsto dall’art. 54 bis del DPR n. 633/1972.

4) Nel caso di vertenza giurisdizionale, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 68, comma 2, D. Lgs. n.546/1992).

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Fermi amministrativi su rimborsi

Sospensione dei rimborsi (art. 23 d.lgs. 472/97)

Compensazione (art. 23 d.lgs. 472/97) Fermo amministrativo (art. 69 legge 1924

sulla contabilità pubblica) Procedure e tutela

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Giurisdizione

Secondo le sezioni unite della Cassazione, se l’amministrazione ammette il rimborso ma non adempie, si va dal giudice ordinario (decreto ingiuntivo?)