Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL...

9
CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 1 di 8 Riproduzione vietata N. verde 800979038 - www.fiscoetasse.com - ISSN 2499-5800 " E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo allontaninoZAHA HADID Il regime contributivo agevolato Numero : 30/2017 Gruppo : PREVIDENZA Oggetto : REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Norme e prassi : ART. 1 COMMI 76-89 DELLA L. 190/2014; ART. 1 COMMI 111-113 L. 208/2015; CIRCOLARI INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che adottano il regime forfetario, possono beneficiare del regime contributivo agevolato, dietro apposita comunicazione da effettuare entro il 28.02. L'INPS, con la recente circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità e i termini di accesso al regime. Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato l'anno scorso (2016), e intendono continuare ad applicarlo, non devono effettuare una nuova comunicazione. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. SOGGETTI INTERESSATI 3. CONTRIBUZIONE AGEVOLATA 4. ESCLUSIONE DA ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI 5. MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO 6. CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO 7. DOMANDA DI ACCESSO CARTACEA

Transcript of Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL...

Page 1: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 1 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 - www.fiscoetasse.com - ISSN 2499-5800

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

Il regime contributivo agevolato

Numero : 30/2017

Gruppo : PREVIDENZA

Oggetto : REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Norme e prassi : ART. 1 COMMI 76-89 DELLA L. 190/2014; ART. 1 COMMI 111-113 L. 208/2015; CIRCOLARI

INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017.

Sintesi

Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o

professione, e che adottano il regime forfetario, possono

beneficiare del regime contributivo agevolato, dietro apposita

comunicazione da effettuare entro il 28.02.

L'INPS, con la recente circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito

importanti chiarimenti sulle modalità e i termini di accesso al

regime.

Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato

l'anno scorso (2016), e intendono continuare ad applicarlo, non

devono effettuare una nuova comunicazione.

Gli

argomenti

1. PREMESSA

2. SOGGETTI INTERESSATI

3. CONTRIBUZIONE AGEVOLATA

4. ESCLUSIONE DA ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI

5. MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

6. CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

7. DOMANDA DI ACCESSO CARTACEA

Page 2: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 2 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario per le

persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) in possesso di determinati

requisiti, e ha abrogato i regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei

minimi.

Per le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono o che

inizino un'attività d'impresa, di arte/professione, il nuovo regime forfetario è

quello "naturale", resta comunque la possibilità di applicare il regime

ordinario.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato,

possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito

previdenziale c.d. regime contributivo agevolato.

L'INPS, con la circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito alcuni chiarimenti sul

regime contributivo, che saranno di seguito analizzati.

Soggetti

interessati

Come ha chiarito l'Inps con la Circolare 35 del 19.02.2016, possono usufruire

del regime contributivo agevolato le persone fisiche esercenti attività

d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma

d’impresa familiare che, nell’anno precedente, rispettano i limiti di ricavi

(riportati nella tabella sottostante) e le ulteriori condizioni richieste dal

regime(sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro

lordi; sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni

mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro).

Codice attività

ATECO 2007 Settore Limiti compensi

Coeff.

redditività

(10 – 11) Industrie alimentari e delle

bevande 45.000 40%

45 – (da 46.2 a 46.9) –

(da 47.1 a 47.7) – 47.9

Commercio all’ingrosso e

al

dettaglio

50.000 40%

47.81

Commercio ambulante e

di

prodotti alimentari e

bevande

40.000 40%

47.82 – 47.89

Commercio ambulante di

altri

prodotti

30.000 54%

Page 3: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 3 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività

immobiliari 25.000 86%

46.1 Intermediari del

commercio 25.000 62%

(55 – 56)

Attività dei servizi di

alloggio e di

ristorazione

50.000 40%

(64 – 65 – 66) – (69 –

70 – 71 – 72 – 73 – 74 –

75) – (85) – (86 – 87 –

88)

Attività professionali,

scientifiche,

tecniche, sanitarie, di

istruzione,

servizi finanziari ed

assicurativi

30.000 78%

(01 – 02 – 03) – (05 –

06 – 07 – 08 – 09) – (12

– 13 – 14 – 15 – 16 – 17

– 18 – 19 – 20 – 21 – 22

– 23 – 24 – 25 – 26 – 27

– 28 – 29 – 30 – 31 –32

– 33) – (35) – (36 – 37 –

38 – 39) – (49 – 50 – 51

– 52 – 53) – (58 – 59 –

60 – 61 – 62 – 63) – (77

– 78 – 79 – 80 – 81 –

82) – (84) – (90 – 91 –

92 – 93) – (94 – 95 –

96) – (97 – 98) – (99)

Altre attività economiche 30.000 67%

Contribuzione

agevolata

La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è ridotta

del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito

eventualmente eccedente.

Per quanto riguarda l’accredito della contribuzione, se il versamento è di

un importo:

pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, si avrà diritto

all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui

si riferisce il versamento;

inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, i mesi accreditati

saranno proporzionalmente ridotti.

Page 4: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 4 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

In caso di:

un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio

dell’anno solare;

inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione

contributiva.

Qualora il titolare dell’impresa rientrante nel nuovo regime forfetario si

avvalga di coadiuvanti o coadiutori, potrà attribuire ad essi una quota di

reddito fino ad un massimo del 49%.

L'INPS, nella circolare 29/2015, afferma che nel caso di coadiuvanti o

coadiutori, “anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui

abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”, la base imponibile su cui il

titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:

dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al

collaboratore fino ad un massimo del 49%;

da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo

d’imposta.

Esclusione da altri

benefici

contributivi

I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato, e i loro

collaboratori familiari, non possono usufruire anche di questi benefici

contributivi:

riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento

pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della

L. 449/1997);

riduzione contributiva di tre punti percentuali per i collaboratori familiari di età

inferiore a 21 anni (art. 1 comma 2 della L. 233/1990).

Pertanto:

1

i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di

65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno

contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%

2

i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività

nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno

usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali.

Per quanto riguarda il primo punto, nella circolare 29/2015 l'INPS ha

chiarito che, la riduzione contributiva del 50% potrà essere

nuovamente accordata nel caso in cui il titolare di pensione, over 65,

esca dal regime agevolato. In tal caso il beneficio sarà concesso con

decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa

presentazione di specifica richiesta.

Page 5: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 5 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

Modalità di

adesione al

regime

contributivo

agevolato

Per accedere al regime contributivo agevolato occorre presentare apposita

domanda all'INPS, con modalità diverse a seconda che il soggetto:

risulti già beneficiario del regime nel 2016. In tal caso è possibile continuare

ad avvalersi del regime qualora:

siano rispettati i requisiti di ricavi 2016 e le ulteriori condizioni richieste;

non si abbia espressamente rinunciato al beneficio.

In questo caso i soggetti non devono ripresentare per il 2017 la

comunicazione telematica di adesione al regime contributivo agevolato.

abbia iniziato nel 2016 un'attività d'impresa per cui intende beneficiare nel

2017 del regime agevolato. In tal caso è necessario comunicare l'adesione

entro il 28.2.2017.

Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime

contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova

domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione

decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i

requisiti).

Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta

ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e

consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività

esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

Quanto indicato vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dal

2015/anni precedenti.

intraprenda una nuova impresa dal 1° gennaio 2017, e presuma di possedere

i requisiti richiesti, in tal caso occorre presentare telematicamente l’apposita

dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di

ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.

Nella circolare l'INPS chiarisce che se la domanda perviene all'INPS:

entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta

di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la

tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i

modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo

regime;

in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di

imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per

l’istruttoria, alla competente sede.

Page 6: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 6 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

SOGGETTI ESERCENTI UN'ATTIVITÀ

E BENEFICIARI DEL REGIME

CONTRIBUTIVO AGEVOLATO NEL

2016

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO

UN'ATTIVITÀ NEL 2016

SOGGETTI CHE INIZIANO

UN'ATTIVITÀ

DAL 1° GENNAIO 2017

Con

posizione

previdenzia

le aperta

presso l'Inps

Senza

posizione

previdenzia

le aperta

presso l'Inps

Il regime agevolato si

applica anche nel 2017

senza necessità di

presentare alcuna

comunicazione

Domanda

telematica

Domanda

cartacea Domanda telematica

Entro il 28 febbraio 2017

Entro il più breve termine

da quando è stata

ricevuta la delibera di

avvenuta iscrizione alla

gestione di previdenza

Cause di

decadenza dal

regime

contributivo

agevolato

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello

in cui sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfetario,

ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.

Nella circolare l'INPS chiarisce che, se i requisiti per usufruire del regime

agevolato - anche se dichiarati - non sono mai esistiti in capo al dichiarante,

il regime contributivo agevolato cesserà "ab origine". Questo significa che

l'imposizione contributiva ordinaria verrà ripristinata a partire dall'anno in cui

era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L’uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare, pertanto,

nelle seguenti tre ipotesi:

venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di

abbandonare il regime agevolato”;

comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il

soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i

requisiti per aderire.

Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio

dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei

requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio l’INPS

comunicherà il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal

regime agevolato, da compilare online tramite accesso al Cassetto

Previdenziale.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà ripristinato retroattivamente, con

Page 7: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 7 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

CASI DI USCITA DAL REGIME CONTRIBUTIVO

AGEVOLATO DECORRENZA REGIME ORDINARIO

Venir meno dei requisiti che hanno

permesso l'ottenimento del beneficio

Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla

presentazione della dichiarazione di

perdita dei requisiti o della domanda di

uscita Per scelta del contribuente

Verifica da parte dell'Agenzia delle

Entrate del fatto che il contribuente

non ha mai avuto i requisiti per aderire

al regime agevolato forfetario (o che

non vi ha mai aderito)

Retroattivamente, con la stessa

decorrenza che era stata fissata per il

regime agevolato

Domanda di

accesso cartacea

Si riporta di seguito la domanda cartacea di accesso al regime contributivo

agevolato (Allegato n. 3 della circolare INPS n. 29 del 10.02.2015).

All’INPS di …………………………………

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste

dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata

dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

__L__sottoscritt___________________________________________________________________

, nat__ a _____________________________ il __________, cod. fis.

____________________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA ______________

avente data di inizio attività ___________________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84,

della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre

2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma

54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28

dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi

Page 8: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 8 di 8

Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo

allontanino”

ZAHA HADID

di nuova iscrizione;

che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di

presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto

titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga

presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;

che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine,

l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;

che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che

scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di

cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si

applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1,

comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire

dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto

Istituto attraverso l’apposito modello;

_L__ sottoscritt__

___________________________________________________________________,

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del

medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Lì, _____________________ FIRMA

_______________________

Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line

l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

Page 9: Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017. Sintesi Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione,

PDF

ABBONAMEN TOC I R CO LAR E DE L G I O RNO

ABBONAMENTOCIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

ABBONAMENTOCIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Approfondimenti quotidiani (quasi 300 in un anno) precisi ,tempestivi e completi , sulle novità e sui temi di maggiorerilevanza fiscale. Invio dal lunedì al venerdì via mail .

Pensata per l ’aggiornamento della clientela o dei collaboratoridel professionista , tratta le novità fiscali del momento. Il formatoword consente la personalizzazione. Invio il venerdì via mail .

PDF

WO

RD

Curata da esperti in materia per aiutare concretamente iconsulenti del lavoro. Tratta le principali novità della settimanain materia del lavoro. Invio il venerdì via mail .

Centinaia di strumenti (fogli di calcolo , ebook , formulari ,modelli) per il lavoro pratico del Professionista , sempre al tuofianco con tutto ciò che ti serve , dove e quando ti serve.

UTIL

ITY

fiscoetasse.com/abbonamenti

SCOPR I D I P IÙ ▶

SCOPR I D I P IÙ ▶

SCOPR I D I P IÙ ▶

SCOPR I D I P IÙ ▶

Visita l'area abbonamenti

SCOPRI GLI ABBONAMENTI