Il regime contributivo agevolato · INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL...
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CIRCOLARE DEL GIORNO 9 Febbraio 2017 Numero 30/2017 Pagina 1 di 8
Riproduzione vietata N. verde 800979038 - www.fiscoetasse.com - ISSN 2499-5800
" E' come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo, evitino il cambiamento, lo
allontanino”
ZAHA HADID
Il regime contributivo agevolato
Numero : 30/2017
Gruppo : PREVIDENZA
Oggetto : REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
Norme e prassi : ART. 1 COMMI 76-89 DELLA L. 190/2014; ART. 1 COMMI 111-113 L. 208/2015; CIRCOLARI
INPS N. 29 DEL 10.02.2015, N. 35 DEL 19.02.2016, N. 22 DEL 31.01.2017.
Sintesi
Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o
professione, e che adottano il regime forfetario, possono
beneficiare del regime contributivo agevolato, dietro apposita
comunicazione da effettuare entro il 28.02.
L'INPS, con la recente circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito
importanti chiarimenti sulle modalità e i termini di accesso al
regime.
Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato
l'anno scorso (2016), e intendono continuare ad applicarlo, non
devono effettuare una nuova comunicazione.
Gli
argomenti
1. PREMESSA
2. SOGGETTI INTERESSATI
3. CONTRIBUZIONE AGEVOLATA
4. ESCLUSIONE DA ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI
5. MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
6. CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
7. DOMANDA DI ACCESSO CARTACEA
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Premessa
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario per le
persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) in possesso di determinati
requisiti, e ha abrogato i regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei
minimi.
Per le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono o che
inizino un'attività d'impresa, di arte/professione, il nuovo regime forfetario è
quello "naturale", resta comunque la possibilità di applicare il regime
ordinario.
Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato,
possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito
previdenziale c.d. regime contributivo agevolato.
L'INPS, con la circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito alcuni chiarimenti sul
regime contributivo, che saranno di seguito analizzati.
Soggetti
interessati
Come ha chiarito l'Inps con la Circolare 35 del 19.02.2016, possono usufruire
del regime contributivo agevolato le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma
d’impresa familiare che, nell’anno precedente, rispettano i limiti di ricavi
(riportati nella tabella sottostante) e le ulteriori condizioni richieste dal
regime(sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro
lordi; sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni
mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro).
Codice attività
ATECO 2007 Settore Limiti compensi
Coeff.
redditività
(10 – 11) Industrie alimentari e delle
bevande 45.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio all’ingrosso e
al
dettaglio
50.000 40%
47.81
Commercio ambulante e
di
prodotti alimentari e
bevande
40.000 40%
47.82 – 47.89
Commercio ambulante di
altri
prodotti
30.000 54%
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(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività
immobiliari 25.000 86%
46.1 Intermediari del
commercio 25.000 62%
(55 – 56)
Attività dei servizi di
alloggio e di
ristorazione
50.000 40%
(64 – 65 – 66) – (69 –
70 – 71 – 72 – 73 – 74 –
75) – (85) – (86 – 87 –
88)
Attività professionali,
scientifiche,
tecniche, sanitarie, di
istruzione,
servizi finanziari ed
assicurativi
30.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 –
06 – 07 – 08 – 09) – (12
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17
– 18 – 19 – 20 – 21 – 22
– 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32
– 33) – (35) – (36 – 37 –
38 – 39) – (49 – 50 – 51
– 52 – 53) – (58 – 59 –
60 – 61 – 62 – 63) – (77
– 78 – 79 – 80 – 81 –
82) – (84) – (90 – 91 –
92 – 93) – (94 – 95 –
96) – (97 – 98) – (99)
Altre attività economiche 30.000 67%
Contribuzione
agevolata
La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è ridotta
del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito
eventualmente eccedente.
Per quanto riguarda l’accredito della contribuzione, se il versamento è di
un importo:
pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, si avrà diritto
all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui
si riferisce il versamento;
inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, i mesi accreditati
saranno proporzionalmente ridotti.
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In caso di:
un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio
dell’anno solare;
inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione
contributiva.
Qualora il titolare dell’impresa rientrante nel nuovo regime forfetario si
avvalga di coadiuvanti o coadiutori, potrà attribuire ad essi una quota di
reddito fino ad un massimo del 49%.
L'INPS, nella circolare 29/2015, afferma che nel caso di coadiuvanti o
coadiutori, “anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui
abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”, la base imponibile su cui il
titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:
dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al
collaboratore fino ad un massimo del 49%;
da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo
d’imposta.
Esclusione da altri
benefici
contributivi
I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato, e i loro
collaboratori familiari, non possono usufruire anche di questi benefici
contributivi:
riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento
pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della
L. 449/1997);
riduzione contributiva di tre punti percentuali per i collaboratori familiari di età
inferiore a 21 anni (art. 1 comma 2 della L. 233/1990).
Pertanto:
1
i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di
65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno
contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%
2
i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività
nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno
usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali.
Per quanto riguarda il primo punto, nella circolare 29/2015 l'INPS ha
chiarito che, la riduzione contributiva del 50% potrà essere
nuovamente accordata nel caso in cui il titolare di pensione, over 65,
esca dal regime agevolato. In tal caso il beneficio sarà concesso con
decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa
presentazione di specifica richiesta.
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Modalità di
adesione al
regime
contributivo
agevolato
Per accedere al regime contributivo agevolato occorre presentare apposita
domanda all'INPS, con modalità diverse a seconda che il soggetto:
risulti già beneficiario del regime nel 2016. In tal caso è possibile continuare
ad avvalersi del regime qualora:
siano rispettati i requisiti di ricavi 2016 e le ulteriori condizioni richieste;
non si abbia espressamente rinunciato al beneficio.
In questo caso i soggetti non devono ripresentare per il 2017 la
comunicazione telematica di adesione al regime contributivo agevolato.
abbia iniziato nel 2016 un'attività d'impresa per cui intende beneficiare nel
2017 del regime agevolato. In tal caso è necessario comunicare l'adesione
entro il 28.2.2017.
Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime
contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova
domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione
decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i
requisiti).
Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta
ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e
consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività
esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
Quanto indicato vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dal
2015/anni precedenti.
intraprenda una nuova impresa dal 1° gennaio 2017, e presuma di possedere
i requisiti richiesti, in tal caso occorre presentare telematicamente l’apposita
dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di
ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
Nella circolare l'INPS chiarisce che se la domanda perviene all'INPS:
entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta
di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la
tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i
modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo
regime;
in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di
imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per
l’istruttoria, alla competente sede.
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SOGGETTI ESERCENTI UN'ATTIVITÀ
E BENEFICIARI DEL REGIME
CONTRIBUTIVO AGEVOLATO NEL
2016
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO
UN'ATTIVITÀ NEL 2016
SOGGETTI CHE INIZIANO
UN'ATTIVITÀ
DAL 1° GENNAIO 2017
Con
posizione
previdenzia
le aperta
presso l'Inps
Senza
posizione
previdenzia
le aperta
presso l'Inps
Il regime agevolato si
applica anche nel 2017
senza necessità di
presentare alcuna
comunicazione
Domanda
telematica
Domanda
cartacea Domanda telematica
Entro il 28 febbraio 2017
Entro il più breve termine
da quando è stata
ricevuta la delibera di
avvenuta iscrizione alla
gestione di previdenza
Cause di
decadenza dal
regime
contributivo
agevolato
Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello
in cui sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfetario,
ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.
Nella circolare l'INPS chiarisce che, se i requisiti per usufruire del regime
agevolato - anche se dichiarati - non sono mai esistiti in capo al dichiarante,
il regime contributivo agevolato cesserà "ab origine". Questo significa che
l'imposizione contributiva ordinaria verrà ripristinata a partire dall'anno in cui
era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.
L’uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare, pertanto,
nelle seguenti tre ipotesi:
venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di
abbandonare il regime agevolato”;
comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il
soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i
requisiti per aderire.
Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei
requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio l’INPS
comunicherà il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal
regime agevolato, da compilare online tramite accesso al Cassetto
Previdenziale.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà ripristinato retroattivamente, con
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la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
CASI DI USCITA DAL REGIME CONTRIBUTIVO
AGEVOLATO DECORRENZA REGIME ORDINARIO
Venir meno dei requisiti che hanno
permesso l'ottenimento del beneficio
Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla
presentazione della dichiarazione di
perdita dei requisiti o della domanda di
uscita Per scelta del contribuente
Verifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate del fatto che il contribuente
non ha mai avuto i requisiti per aderire
al regime agevolato forfetario (o che
non vi ha mai aderito)
Retroattivamente, con la stessa
decorrenza che era stata fissata per il
regime agevolato
Domanda di
accesso cartacea
Si riporta di seguito la domanda cartacea di accesso al regime contributivo
agevolato (Allegato n. 3 della circolare INPS n. 29 del 10.02.2015).
All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste
dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.
__L__sottoscritt___________________________________________________________________
, nat__ a _____________________________ il __________, cod. fis.
____________________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA ______________
avente data di inizio attività ___________________
chiede
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84,
della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre
2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma
54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:
che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi
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di nuova iscrizione;
che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di
presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto
titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga
presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine,
l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che
scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di
cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si
applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1,
comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire
dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto
Istituto attraverso l’apposito modello;
_L__ sottoscritt__
___________________________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
dichiara
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.
Lì, _____________________ FIRMA
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