IL PASSAGGIO GENERAZIONALE - Private Banking · Passaggio Generazionale • L’innalzamento della...
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Legal advice - La presentazione che segue ha puro carattere divulgativo, non pretende di affrontare con esaustività gli
argomenti trattati e in alcun modo può sostituire un parere professionale.
Milano, 12 luglio 2016 Dott. Stefano Curzio
I L PA S S A G G I O
G E N E R A Z I O N A L E
D E L L’ I M P R E S A D I
FA M I G L I A
Le imprese di
famiglia più
longeve
Impresa Anno
Amarelli Fabbrica di Liquirizia 1731
Barone Ricasoli 1141
Barovier & Toso 1295
Camuffo 1438
Cartiera Mantovana Corp. 1615
Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. 1526
Fonderia Daciano Colbachini & Figli 1745
Fratelli Piacenza Corp. 1733
Grazia Deruta 1500
Lanificio Conte S.p.A. 1757
Marchesi Antinori S.r.l. 1385
Pontificia Fonderia Marinelli 1000
Torrini Firenze 1369
La popolazione
AUB a partire
dalla settima
edizione
ASSETTO
PROPRIETARIO
PICCOLE *
MEDIO –
GRANDI **
TOTALE
N % N % N %
Familiari 6.047 70,1% 4.184 59,0% 10.231 65,1%
Filiali di Imprese
Estere
1.123 13,0% 1.473 20,8% 2.596 16,5%
Coalizioni 490 6,3% 505 7,1% 995 6,3%
Cooperative e
Consorzi
541 5,7% 398 5,6% 939 6,0%
Statali / Enti locali 259 3,0% 353 5,0% 612 3,9%
Controllate da
Fondi di Inv./P.E
115 1,3% 141 2,0% 256 1,6%
Controllate da
Banche
42 0,5% 38 0,5% 80 0,5%
Controllate da
Fondazioni
13 0,1% 0 0,0% 13 0,1%
Totale 8.630 100% 7.092 100% 15.722 100%
*Piccole. Azienda con fatturato compreso tra 20 e 50 milioni di euro alla fine del 2013 (fonte: Aida).
**Medio Grandi: aziende con fatturato superiore a 50 milioni di euro alla fine del 2013 (fonte: Aida).
Passaggio
Generazionale
Nelle medie imprese industriali italiane (fatturato > €. 50 mio):
• il 70,3% è guidato da un leader di età maggiore di 50 anni;
• il 53,1% da un leader di età maggiore di 60 anni;
• Il 23% da un leader di età maggiore di 70 anni.
(Osservatorio Aidaf – Unicredit)
Il passaggio generazionale non riguarda solo trasferimenti di quote o di
cariche, ma anche, di know how e valori, di un patrimonio di conoscenze
e competenze aziendali.
Il passaggio generazionale è giudicato, dagli operatori finanziari, un
forte fattore di rischio, legato all’età elevata dell’imprenditore e all’assenza
di successori affidabili, che impone l’adozione di specifiche garanzie,
spesso di carattere personale.
Le imprese familiari sono molto diverse tra di loro ma tuttavia, dai
risultati delle ricerche degli ultimi anni, sono definibili alcuni principi
generali da seguire ed errori da evitare.
La Commissione CE 7/12/94 (G.U.C.E. 31/12/94 L.385), sollecita gli
stati membri a rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che
regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni.
Passaggio
Generazionale
Passaggio
Generazionale
Maturazione personale dei giovani
Ingresso dei giovani in impresa
Periodo di convivenza tra genitori
e figli e figlie
Subentro ai genitori:
“presa del comando” da parte
dei giovani
Il passaggio generazionale non è qualcosa che si manifesta in un
istante, ma che conclude un processo:
composto da un insieme di fasi che si svolgono in un periodo che
può anche durare decenni;
che inizia quando i figli e le figlie sono ancora in giovane età;
che continua, di norma, con un lungo periodo di convivenza tra
le generazioni;
che termina quando la nuova generazione assume il controllo
dell’azienda.
Passaggio
Generazionale
• L’innalzamento della vita media protrae inevitabilmente la convivenza
fra le generazioni in azienda rendendo indispensabile un ricambio
tempestivo.
• Un giovane che entra in azienda ha mediamente dinnanzi a sé 40 anni di
lavoro, nel corso dei quali è inevitabile che interagisca con due altre
generazioni : quella precedente e quella successiva. Questa interazione è
positiva solo se sinergica fra più culture, insiemi di competenze e visioni
per loro natura differenti.
• I giovani ora scelgono di diventare imprenditori, non vengono più
«scelti».
• Ruolo della donna come candidata giovane imprenditrice: in Italia la
scolarità delle donne ha statisticamente superato quella degli uomini.
• Nasce spesso la necessità di liquidare parte degli eredi, con la
depauperazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda o del patrimonio
personale liquidabile a supporto/protezione dell’impresa.
• E’ anche critico il ruolo e lo stile dell’imprenditore che tende a ritenere
le fortune dell’azienda necessariamente legate ai suoi criteri di gestione, da
perpetuare attraverso i suoi figli.
N U O V E
C R I T I C I T A ’
Passaggio Generazionale
Attesa la complessità del fenomeno, sarebbe fondamentale che il passaggio
generazionale avvenga in vita dell’imprenditore, soprattutto per poter
trasferire le competenze e la capacità di comando e per costruire in modo non
traumatico una Governance dell’impresa adeguata.
Ciò nonostante:
• in Italia, il 95% delle successioni avvengono senza testamento;
• pochissimi imprenditori pianificano in tempi adeguati il
passaggio generazionale.
In Italia solo nel 2/3 delle imprese
di media dimensione (fatt. > 50 Mio)
il passaggio proprietario dell’impresa
avviene in vita dell’imprenditore;
nei casi rimanenti all’apertura
della successione.
(AIDAF– Bocconi).
33 %
67%
Avviene in vitadell'imprenditore
Non avviene invitadell'imprenditore
Pianificazione
Generazionale:
come preparare il
patrimonio e la
generazione
futura
C’è consapevolezza che il
passaggio generazione
rappresenti un momento
cruciale della vita aziendale.
Però le maggior parte degli
imprenditori familiari non ha
strutturato un piano di
successione.
Nonostante il principio guida
per crescere e educare il
prossimo leader sia il
completamento del bagaglio
di competenze, solo nel 14%
delle Famiglie
Imprenditoriali ha percorsi di
formazione specifici.
1-3 anni: 17%
3-5 anni: 17%
5-10 anni: 25%
> 10 anni: 41%
SI: 11%
NO: 89%
Orizzonte temporale per il completamento del
passaggio generazionale
Esiste un piano di successione strutturato
Passaggio
Generazionale
Secondo ASAM (Univ. Cattolica), in Italia solo il 50% delle imprese
passa alla seconda generazione e solo il 15 % passa alla terza.
Le tre regole base da rispettare in ogni processo di ricambio
generazionale:
1. una parte del patrimonio della famiglia deve essere
disponibile per affrontare gli oneri derivanti da eventi
imprevisti, come gli oneri fiscali in casi di morte;
2. è necessario costituire un patrimonio familiare extra-aziendale
(o altri strumenti) per un eventuale liquidazione dei soci
familiari che intendano lasciare l’impresa;
3. appena possibile, dividere il patrimonio tra i familiari,
tenendo conto del contesto normativo e fiscale.
Passaggio
Generazionale
Patrimonio
familiare: non
solo capitale
finanziario
R I C C H E Z Z A D E L L A
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Sistema di valori Capitale umano
Capitale intellettuale
Patrimonio
Impresa
Altri Beni
Redditi delle persone
• Governance
• Valori
condivisi
• Filantropia
• Cultura della
famiglia e del
nome
• Rituali
• Individui
• Immagine
• Relazioni
• Sistema di
supporto esterno:
• Protectors
• Trustees
• Mentors
• Advisors
• Competenze
• Istruzione
• Vocazione
Imprenditoriale
I vincoli nel
passaggio
generazionale
Il divieto dei patti successori: l’art. 458 c.c. prevede che “Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla qualsiasi
convenzione che con cui taluno dispone della propria
successione. E’ nullo ogni atto con cui taluno dispone dei diritti
che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o
rinunzia ai medesimi”.
Il codice prevede la nullità di tre tipi di patti successori:
quelli istitutivi, ossia i contratti con cui l’imprenditore dispone del
proprio patrimonio in favore del proprio erede e modificabili solo
con il consenso di quest’ultimo;
quelli dispositivi, ossia i contratti con cui un soggetto dispone di
beni o diritti che potrebbero spettargli in una successione non
ancora aperta;
quelli rinunziativi, ossia i contratti con cui un soggetto rinuncia a
diritti che potrebbero spettargli in una successione non ancora
aperta.
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I vincoli nel
passaggio
generazionale
Il nostro ordinamento prevede due forme di successione, ossia quella
per testamento e quella necessaria, prevista per tutelare i soggetti più
vicini al de cuius, detti legittimari, cui la legge riserva una quota
dell’eredità detta quota legittima.
All’apertura della successione il patrimonio si divide in una parte
disponibile che può essere oggetto di testamento ed una parte legittima
spettante ai legittimari.
L’art. 536 c.c. prevede che siano legittimari:
il coniuge;
i figli legittimi (compresi legittimati e adottivi);
i figli naturali;
gli ascendenti legittimi.
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I vincoli nel
passaggio
generazionale
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La suddivisione delle quote nella successione
legittima
SOGGETTI LEGGITTIMARI EREDITA’ IN QUOTE
Coniuge (in mancanza di figli e genitori) ½ al coniuge
½ disponibile come da testamento
Un solo figlio (in mancanza del coniuge) ½ al figlio
½ disponibile come da testamento
Due o più figli (in mancanza del coniuge) 2/3 ai figli divisa in parti uguali
1/3 disponibile come da testamento
Coniuge e un solo figlio
1/3 al coniuge
1/3 al figlio
1/3 disponibile come da testamento
Coniuge e due o più figli
¼ al coniuge
½ ai figli divisa in parti uguali
¼ disponibile come da testamento
Coniuge e genitori (in mancanza di figli)
½ al coniuge
¼ ai genitori divisa in parti uguali
¼ disponibile come da testamento
Genitori (in mancanza di coniuge e figli) 1/3 divisa in parti uguali
2/3 disponibile come da testamento
Strumenti per
pianificare il
passaggio
generazionale
PREMESSA
IL TESTAMENTO
LA DONAZIONE
IL PATTO DI FAMIGLIA
IL TRUST
CONFRONTI
Per consentire e pianificare il passaggio generazionale del patrimonio ci
si può avvalere di diversi «strumenti giuridici»:
il testamento;
la donazione;
i patti di famiglia;
il trust.
Strumenti per
pianificare il
passaggio
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Il testamento e un atto scritto, revocabile, con il quale un soggetto
individua la destinazione dei propri beni (o di parte di essi), per il
momento successivo alla propria morte.
Mediante tale strumento una persona può derogare, entro certi limiti,
alla normativa in materia di successione legittima; esistono, tuttavia,
dei soggetti (eredi legittimi e legittimari) che necessariamente
partecipano all’eredita (pensiamo, per esempio, ai figli). Quando una
persona ha, tra i propri eredi, dei legittimari, egli non potrà decidere
l’intera sorte del proprio patrimonio se non relativamente la quota
disponibile.
Il testamento può contenere anche solamente disposizioni di
carattere non patrimoniale (quali, per esempio, il riconoscimento di
un figlio).
Qualora il testatore non rispetti tali vincoli di legge, agli eredi lesi nella
propria quota o estromessi dall’eredita sono dati rimedi per ottenere
quanto la legge loro attribuisce.
Strumenti per
pianificare il
passaggio
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La donazione e il contratto col quale, per spirito di liberalità, una
parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto
o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Nella donazione, l’arricchimento di un soggetto deve corrispondere il
l’impoverimento di un altro. Ciò deve avvenire per spirito di
liberalità.
Come il testamento, anche la donazione non può ledere i diritti dei
soggetti che necessariamente partecipano all’eredita , ai quali sono dati
rimedi per ottenere quanto la legge loro attribuisce.
Esulano da tale regime giuridico delle donazioni, le cosiddette
liberalità d’uso, cioè quelle che si sogliono fare in occasione di servizi
resi (es. regalo per ricambiare un favore) o comunque in conformità
agli usi (es. regali di compleanno).
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Il patto di famiglia è un istituto introdotto dal nostro legislatore nel 2006 al
duplice fine di assicurare la stabilità e continuità di imprese già operanti sul
mercato e, al contempo, garantire al singolo imprenditore una successione certa
nell’interesse dell’azienda di cui è titolare.
Schematicamente il negozio si articola come segue:
• l’imprenditore trasferisce, senza corrispettivo, l’azienda o una
partecipazione in una società ad uno o più discendenti;
• il contratto deve essere concluso per atto pubblico e parti di tale
contratto sono quelle persone che rivestirebbero la qualifica di
“legittimari” se, nel momento della stipulazione dello stesso
contratto, si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore;
• i discendenti, assegnatari dell’azienda o delle quote societarie,
devono corrispondere agli altri legittimari una somma di
denaro corrispondente al valore della quota di legittima a loro
non assegnata (la liquidazione della quota può avvenire anche in
natura e i legittimari non assegnatari partecipanti al patto vi possono
anche rinunciare);
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Caratteri generali (segue)
• i beni assegnati e le liquidazioni effettuate non sono
soggette ad azione di riduzione o collazione;
• eventuali legittimari sopravvenuti, dopo la morte dell’imprenditore,
potranno solo richiedere ai beneficiari del patto la liquidazione della
somma corrispondente alla loro quota di legittima;
• il contratto può essere sciolto o modificato ma e necessario
l’intervento di tutti i soggetti che hanno concluso il patto di famiglia.
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I vantaggi derivanti da tale strumento sono evidenti; i più significativi sono
riconducibili al fatto che:
• quanto ricevuto dal beneficiario del patto non e aggredibile dagli altri
eredi in quanto non soggetto a collazione o ad azione di riduzione;
• qualora siano rispettati determinati requisiti richiesti dalla legge (i
beneficiari del patto proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data
del trasferimento, rendendo, contestualmente all’atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso) non c’e imposizione fiscale sul trasferimento
delle partecipazioni al beneficiario del patto;
• l’imprenditore può verificare, durante la propria vita, se l’attribuzione ad
uno dei discendenti corrisponde alle sue aspettative, riservandosi la
possibilità di sciogliere e di modificare il contratto, coinvolgendo le stesse
persone che lo hanno concluso.
Il Trust è un istituto giuridico con il quale un soggetto, detto
disponente, trasferisce la proprietà di determinati beni, ad un soggetto
terzo affidatario denominato trustee, affinché quest’ultimo li detenga
e amministri nell’interesse dei beneficiari del Trust ovvero al fine di
conseguire lo scopo del Trust (in un Trust privo di Beneficiari).
L’operato del Trustee può essere sottoposto al controllo del guardiano
del Trust.
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Definiamo il Trust
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Il Trust è stato «recepito» in Italia a mezzo della ratifica della
Convenzione De L’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla L. 16
ottobre 1989, n, 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Il TUIR tratta dell’istituto del Trust agli artt. 44 e 73.
Sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità, hanno
riconosciuto valenza al Trust interno, ovvero un Trust che ha sede in
Italia, beni, disponente e beneficiari residenti in Italia e dove l’unico
elemento di estraneità è dato dalla Legge Regolatrice
(obbligatoriamente straniera atteso che l’Italia non ha una propria legge
sui trust).
Riconoscimento del Trust in Italia Strumenti per
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Il compito attribuito al Trustee, in favore dei Beneficiari o per il
raggiungimento di uno scopo;
un fondo, vincolato all’attuazione del compito;
la sua appartenenza al Trustee;
La sua segregazione dal patrimonio del Trustee;
I rimedi giuridici contro il Trustee spettanti ai Beneficiari e al
Guardiano.
I dati strutturali del Trust Strumenti per
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Strumenti per
pianificare il
passaggio
generazionale
S t r u t t u r a t i p i c a d e l Tr u s t
Nel Trust possono essere trasferiti tutti i beni facenti parte del patrimonio
personale e/o familiare del Disponente ovvero:
immobili,
partecipazioni in società di capitali e di persone,
titoli di credito,
conti correnti e somme di denaro,
preziosi ed opere d’arte,
quote di fondi comuni di investimento,
beni mobili iscritti nei pubblici registro,
autoveicoli.
Il Trust può ricevere sia la piena proprietà ovvero la nuda proprietà di un
bene.
Le modalità di trasferimento al Trustee variano in funzione delle
caratteristiche dei beni apportati.
Le tipologie di beni segregabili
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LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE
Il patrimonio del Trust si separa da quello del Disponente e pur tuttavia non si
confonde con quello del Trustee ovvero con quello dei Beneficiari (fino al
momento dell’eventuale ricevimento dei beni loro destinati). Da ciò ne deriva
che qualunque vicenda patrimoniale possa colpire i soggetti sopra indicati,
questa non coinvolge i beni in Trust.
L’UNITARIETÀ E LA CONTINUITÀ NELLA GESTIONE DI UN
PATRIMONIO
Il Trustee, unico proprietario del patrimonio affidato, lo gestisce nel tempo in
conformità ai soli dettami dell’atto istitutivo.
L’ULTRATTIVITÀ
Mediante il Trust il Disponente può conseguire degli obiettivi che trascendono il
suo orizzonte di vita (il c.d. «Trust dopo di noi»).
LA RISERVATEZZA
Il Trust determina il nascere di una nuova situazione proprietaria in capo al
Trustee conseguendo il beneficio economico di un bene in maniera riservata.
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Gli effetti del Trust
In ambito familiare, lo Strumento va valutato per la capacità di conseguire:
PROTEZIONE ENDOFAMIGLIARE
Ovvero la capacità di rendere insensibile il patrimonio del Disponente al
regime patrimoniale della famiglia di costui ovvero dei soggetti destinatari del
medesimo.
Il Trust consente di considerare il patrimonio come non facente parte della
comunione legale dei beni fra i coniugi, ovvero non sia oggetto di valutazione nella
determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei
coniugi né di quello alimentare in sede di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
PROTEZIONE SUCCESSORIA
Ovvero la capacità di sottrarre il patrimonio dalla successione tanto del
soggetto che ne è titolare che dei soggetti destinatari del medesimo.
Il Trust consente che il patrimonio sia escluso dalla massa ereditaria di tutti i
soggetti coinvolti e quindi esclude che questi ne possano disporre per testamento o
trasmetterlo ai propri famigliare secondo le regole della successione legittima
(eventualmente replicabile dalle disposizioni dell’atto istitutivo).
L’utilizzo del Trust in ambito familiare Strumenti per
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SEGREGAZIONE
Ovvero la capacità di rendere insensibile il patrimonio alle pretese dei
creditori tanto del Disponente che dei Beneficiari.
Il patrimonio segregato, infatti, è funzionalizzato alla destinazione che gli è stata
impressa dal Disponente o dalla legge regolatrice e risponde esclusivamente alle
obbligazioni contratte in ragione del perseguimento delle finalità del Trust.
PROGRAMMAZIONE
Ovvero la capacità di programmare la gestione e la transizione di un
patrimonio sottoponendolo a regole e precetti che, in maniera automatica, si
attivano al verificarsi di determinati eventi.
Il patrimonio è correttamente programmato ove la destinazione che il
Disponente ha voluto imprimergli si realizza mediante una struttura che
contempla ogni possibile circostanza a cui il patrimonio medesimo deve fare
fronte e ne disciplina le sue modalità di reazione proprio in funzione dello
scopo che questo deve realizzare in una dimensione dinamica della
organizzazione del patrimonio stesso.
L’utilizzo del Trust in ambito familiare (segue)
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pianificare il
passaggio
generazionale
GESTIONE DELLA CRISI FAMILIARE
Ovvero la possibilità di istituire un Trust in sede di separazione o di
divorzio fungendo da modalità di adempimento e garanzia dell’obbligo di
mantenimento dei figli ovvero del coniuge.
Il Trust ben può essere istituito nell’ambito dello stesso negozio di separazione
consensuale o di divorzio come strumento di adempimento degli obblighi ex
artt. 155 e 156 c.c. o ex artt. 5 e 6, l. divorzio.
Il Trust consente i seguenti vantaggi:
per il genitore obbligato, la sottoposizione a vincolo delle sole risorse
necessarie a far fronte agli obblighi assunti;
isolando tale patrimonio dalle proprie vicende economiche di vita;
evitando che il patrimonio destinato si confonda con quello del Trustee;
praticamente azzerando la possibilità di inadempimento nei confronti dei
Beneficiari del Trust evitando l’eventualità di un ricorso ad azioni
giudiziarie.
L’utilizzo del Trust in ambito familiare (segue) Strumenti per
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Il Trust, quindi, rappresenta un utile strumento per l’imprenditore,
al fine di:
Separare il proprio patrimonio da quello dell’azienda;
Assicurare una gestione unitaria e coerente della propria azienda;
Programmare il passaggio dell’azienda alla generazione successiva,
prevenendo l’insorgere di conflitti fra gli eredi ovvero sopperire
all’eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione
dell’impresa (ad.es farmacia);
Istituire forme di garanzia alternative a quelle tradizionali grazie
all’effetto segregativo reale nell’adempimento delle obbligazioni del
Disponente ovvero a supporto di procedure concorsuali o endoconcorsuali;
Liquidare gli assets aziendali ovvero con funzione solutoria;
Detenere un gruppo societario in sostituzione della c.d. holding di
famiglia ovvero in esecuzione di un patto parasociale o di un patto di
sindacato.
L ’ u t i l i z z o d e l Tr u s t p e r l ’ i m p r e n d i t o r e
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Il Trust, persegue finalità irrealizzabili ovvero persegue in maniera più
efficiente ed economica rispetto ad altri istituti giuridici dell’ordinamento,
quali, ad esempio:
la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti;
l’assistenza di soggetti deboli interdetti, inabilitati, soggetti a
dipendenze, prodighi etc.;
la realizzazione di attività di beneficienza ovvero per il
conseguimento di finalità filantropiche;
la preservazione, gestione, valorizzazione di patrimoni artistici;
il superamento del problema relativo un potenziale conflitto di
interessi.
Altre applicazioni del Trust Strumenti per
pianificare il
passaggio
generazionale
PREMESSA
IL TESTAMENTO
LA DONAZIONE
IL PATTO DI FAMIGLIA
IL TRUST
CONFRONTI
La tassazione applicabile al Trust
TRASFERIMENTO DEI
BENI
REDDITO DEI BENI
APPARTENENTI AL
FONDO
ATTRIBUZIONE DI
CAPITALE O REDDITO
TRUSTEE
FISCALITA’
DIRETTA
DISPONENTE
FISCALITA’
DIRETTA/
INDIRETTA
BENEFICIARI
FISCALITA’
DIRETTA/
INDIRETTA
Strumenti per
pianificare il
passaggio
generazionale
PREMESSA
IL TESTAMENTO
LA DONAZIONE
IL PATTO DI FAMIGLIA
IL TRUST
CONFRONTI
BENEFICIARIO ALIQUOTA
Coniuge e parenti in linea diretta
4%
Sul valore netto globale eccedente la
franchigia di € 1.000.000 per il beneficiario
Fratelli e sorelle
6%
Sul valore netto globale eccedente la
franchigia di € 100.000 per il beneficiario
Altri parenti fino al quarto grado e affini
in linea diretta, nonché affini in linea
collaterale fino al terzo grado 6%
Altri soggetti diversi da quelli precedenti 8%
Il passaggio dei beni al Trust: imposte indirette Strumenti per
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IL TESTAMENTO
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Trust e testamento
Il trust si differenzia dal testamento in quanto:
mentre con il testamento dopo la morte del testatore i beni dello stesso
sono trasferiti direttamente ai soggetti da lui nominati, i quali possono da
subito disporre come vogliono di tali beni, attraverso il trust il disponente
può decidere di attribuire i beni a taluni soggetti solo, ad esempio, al
realizzarsi di certi eventi o condizioni;
il trust consente di proteggere le somme destinate al beneficiario, evitando
che esse si confondano con il patrimonio residuo dello stesso e possano,
cosi, essere aggredite;
il trust consente di programmare un piano di erogazioni continuative in
favore dei beneficiari, anche successive alla morte del disponente con i
fondi da quest’ultimo preventivamente messi a disposizione del trust per i
beneficiari;
il testamento olografo e facilmente impugnabile da chiunque ne abbia
interesse; l’atto istitutivo di un trust ed i connessi atti di trasferimento di
beni allo stesso sono usualmente stipulati presso un notaio e, pertanto, più
difficilmente impugnabili.
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Trust e donazione
Il trust si differenzia dalla donazione in quanto:
mentre con la donazione i beni del donante sono trasferiti direttamente ai
donatari, i quali possono da subito disporre come vogliono di tali beni,
attraverso il trust il disponente può decidere di attribuire i beni a taluni
soggetti solo, ad esempio, al realizzarsi di certi eventi o condizioni;
il trust consente di proteggere le somme destinate al beneficiario, evitando
che esse si confondano con il patrimonio residuo dello stesso e possano,
cosi , essere aggredite;
il trust consente di programmare un piano di erogazioni continuative in
favore dei beneficiari, anche successive alla morte del disponente con i
fondi da quest’ultimo preventivamente messi a disposizione del trust per i
beneficiari.
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Trust e patto di famiglia
Il trust si differenzia dal patto di famiglia in quanto:
il patto di famiglia non realizza il fine della protezione dell’azienda;
con il patto di famiglia l’imprenditore-capostipite esce totalmente di
scena;
se dopo la stipula del contratto il beneficiario del patto muore non e
possibile programmare la sua successione;
beneficiari del patto di famiglia possono essere solo i discendenti in linea
retta dell’imprenditore;
con il patto di famiglia non si realizza una completa pianificazione
successoria;
la legge impone che il successore designato provveda alla liquidazione dei
legittimari contestualmente alla stipula del patto.
Approfondimento
sui trust per
pianificare il
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I trust per pianificare il passaggio generazionale
Il trust rappresenta ad oggi lo strumento più completo ed adattabile per
realizzare il passaggio generazionale.
Il trust è utilizzabile i ricorre al trust sia nei casi in cui vi e già l’individuazione
del successore e si tratta solo di stabilire tempi, modalità e condizioni del
passaggio di beni allo stesso, sia in casi più complessi, ovvero quando il
soggetto:
• non esiste un successore e l’imprenditore vuole imprimere una
certa destinazione ai suoi beni;
• il successore esiste ma:
per ragioni anagrafiche o condizioni di salute non e ancora in
grado di gestire e amministrare i beni trasmessi;
per carattere e attitudini non e ritenuto capace di gestire i beni
trasmessi o e totalmente disinteressato ad essi;
vi sono più successori tra i quali decidere a chi affidare
l’azienda;
è stato individuato il successore dell’azienda ma tuttavia si
vogliono garantire diverse attribuzioni anche agli altri eredi.
Approfondimento
sui trust per
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La famiglia è composta da PADRE, vedovo, e dai suoi due figli, Alberto e
Stefano, entrambi maggiori di età.
PADRE e unico socio dell’impresa di famiglia (una società di capitali),
nonché di altri beni mobili ed immobili.
In azienda già lavora il primogenito, Alberto, il quale ora, tuttavia, sia
assenterà per uno stage all’estero presso una multinazionale del settore.
Il secondogenito, Stefano, non è interessato all’azienda di famiglia ed,
oltretutto, ha manifestato in più occasioni, una eccessiva prodigalità.
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La famiglia
Approfondimento
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E intenzione del genitore far si che l’azienda sia attribuita (sia in proprietà
che, soprattutto, relativamente la governance) ad Alberto.
PADRE, tuttavia, desidera che tale staffetta generazionale avvenga in
maniera progressiva e rispettando le sue direttive finché deciderà di
occuparsi dell’azienda da lui creata. Egli infatti ritiene che Alberto abbia le
capacità tecniche per dirigere l’azienda ma non abbia ancora recepito lo
stile aziendale ed il know how di cui il padre l’ha caratterizzata.
Al contempo, PADRE, non vuole assolutamente privilegiare un figlio
rispetto all’altro e intende, pertanto, assegnare al Stefano un patrimonio,
diversamente composto, che tuttavia abbia pari valore della società
assegnata ad Alberto.
PADRE è inolte preoccupato dallo stile di vita di Stefano e vorrebbe
evitare che quest’ultimo dissipasse in breve tempo il patrimonio ricevuto.
E, infine, ferma volontà di PADRE escludere dall’attribuzione di beni di
famiglia eventuali futuri coniugi dei figli, nonché proteggere i beni destinati
a questi ultimi da azioni giudiziarie da parte di terzi.
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La soluzione trust
Nel caso di specie la soluzione trust si e rivelata da subito la più completa
ed e stata privilegiata rispetto alla combinazione di un patto di famiglia
(applicabile al trasferimento dell’azienda ad Alberto) con una donazione (da
effettuare per i beni da trasferire a Stefano).
Tale preferenza e riconducibile essenzialmente a tre ordini di ragioni:
• solo il trust assicura la segregazione patrimoniale, proteggendo, i beni
della famiglia (sia padre che figli) da azioni giudiziarie di terzi;
• solo il trust, consente di escludere dalla proprietà dei beni di famiglia (a
seguito di successioni ereditarie o di provvedimenti in materia di
separazione-divorzio) i coniugi dei figli;
• solo il trust consente al PADRE di programmare un ordinato
passaggio generazionale (stabilendo termini, modalità e caratteristiche
della devoluzione dei suoi beni ai beneficiari da esso prescelti) e, al
contempo (anche dopo il trasferimento della proprietà dei suoi beni al
trustee e senza che terzi possano opporsi se ciò e previsto dall’atto
istitutivo) di riservarsi poteri di indirizzo sul trustee circa la gestione
del fondo in trust;
• solo il trust consente di elargire a Stefano la quota di patrimonio a lui
spettante in maniera graduale e controllata.
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La struttura del trust
Venendo adesso ad esaminare le caratteristiche dell’atto istitutivo di trust,
che vede come disponente PADRE e come dotazione le partecipazioni
nell’azienda di famiglia, beni mobili ed immobili, osserviamo che:
• la finalità del trust e individuata nella volontà del disponente di
«passare» ai figli il proprio patrimonio specificando altresì che le
partecipazioni dell’azienda di famiglia spetteranno ad Alberto ed il
rimanente patrimonio a Stefano.
• i beneficiari finali del trust sono i figli Alberto e Stefano. Il PADRE,
invece, è il beneficiario del reddito del trust intendendo egli fruire dei
frutti del suo patrimonio finché in vita.
• il trust cessa i suoi effetti dopo cinquanta anni dalla data di
istituzione, con facoltà del trustee nell’interesse dei beneficiari di
anticiparne l’estinzione dopo la morte del PADRE e decorsi cinque anni
dall’acquisizione della partecipazione di controllo;
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La struttura del trust (segue)
• al termine del trust il fondo in trust e distribuito tra i beneficiari
secondo le indicazioni (anche in ordine ai beni che compongono le
singole quote) fornite dal disponente in atto istitutivo ovvero con atto
separato, anche testamentario, comunicato successivamente al trustee;
• e previsto un guardiano del trust, dotato del potere di revocare e
sostituire il trustee, che deve essere consultato dal trustee prima di ogni
decisione gestoria avente ripercussioni di un certo rilievo sul fondo in
trust;
• sono previste delle clausole particolari per Stefano che è considerato un
soggetto debole. Queste clausole stabiliscono che il trustee dovrà
erogargli mensilmente una somma di danaro non superiore ad Euro
5.000,00 con l’obbligo altresì di verifica della spesa ove questa riguardi
spese di rilevante valore. Il trustee dovrà inoltre provvedere alla gestione
della liquidità spettante a Stefano ed alla manutenzione, ordinaria e
straordinaria, degli immobili a lui spettanti.
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La struttura del trust (segue)
clausole ad hoc sono previste in relazione alla gestione della
partecipazione nella azienda di famiglia:
• il trustee non può alienare ne compiere alcun altro atto dispositivo
relativo alla partecipazione nella società, qualora questo comporti o possa
comportare la perdita del controllo di diritto prima del decorso di cinque
anni dalla data nella quale tale controllo e stato acquisito;
• il trustee eserciti i diritti connessi alla partecipazione secondo le
indicazioni che gli fornisca il disponente ovvero il guardiano. Il trustee,
inoltre, non potrà in alcun modo mutare la governance dell’azienda di
famiglia fino a morte o dimissioni del PADRE;
• Stefano sarà, pertanto, anche fuori dalla gestione dell’azienda e
costantemente monitorato circa l’utilizzo del patrimonio che gli spetta.
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La soluzione trust (segue)
Relativamente, infine, ai redditi provenienti dai beni n trust, e stabilito che
le utilità prodotte dal fondo in trust siano, a discrezione del trustee, sentito
il parere del Guardiano, o accumulate nel trust stesso, ovvero attribuite al
PADRE per ottemperare alle sue esigenze di vita;
La consistenza del fondo in trust non dovrà, invece, essere mai intaccata,
a meno che non si verifichino circostante di eccezionale gravita legate a
condizioni di salute di un beneficiario o del disponente;
Un ultimo cenno merita una clausola inserita nell’atto istitutivo di trust con
forte potere deterrente: al fine di evitare che le finalità del trust siano
vanificate a causa di eventuali azioni di legittimari che si dichiarino lesi o
pretermessi nei loro diritti successori e stato stabilito che in caso di azione
di un beneficiario- legittimario contro il trustee, il trustee gli trasferisca beni
in trust per un valore pari alla legittima ad esso spettante, ma
contestualmente il richiedente perda tutti i benefici ad esso derivanti dal
trust.
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La famiglia
Maurizio e Cristina sono due fratelli imprenditori di terza generazione nel
settore delle costruzioni. Entrambi coniugati, il primo ha tre figli, la
seconda due.
Da circa trenta anni i due fratelli lavorano assieme costruendo prima in
Italia, poi in Francia ed infine anche in Svizzera.
Cristina si occupa principalmente dell’amministrazione mentre Maurizio è
impegnato nello sviluppo commerciale dell’azienda di famiglia.
Consigliati in tal senso dai professionisti, i due fratelli hanno costituito una
società per ciascun cantiere per cui oggi i due hanno una molteplicità di
partecipazioni non paritetiche in società nelle quali hanno deciso di
mantenere alcune unità immobiliari come patrimonio di famiglia.
I due fratelli, che vanno perfettamente d’accordo, sono perfettamente
consapevoli di questo disallineamento e sono d’accordo nel provvedere a
bilanciare il patrimonio;
A complicare la situazione il fatto che il patrimonio è ancora «fluido» nel
senso che l’attività di costruzioni continua e vi saranno nuove società
partecipate dall’uno o dall’altro fratello secondo disponibili
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Le finalità
Le esigenze dei fratelli sono molteplici:
• da una parte vi e la volontà di tutelarsi da eventuali future ingerenze
di terzi nella vita dell’azienda (coniugi e, in futuro, nuore e generi),
• dall’altra la necessita di riequilibrare in via definitiva le intestazioni
dei beni “comuni” in modo da non avere sorprese nell’eventualità
che si verifichi la morte improvvisa di uno dei due fratelli.
In tale ultimo caso, infatti, i beni andrebbero automaticamente agli eredi
legittimi, ovvero al coniuge e figli.
E non e detto che tali eredi, pur se pienamente informati sui fatti, onorino i
patti originariamente instaurati tra i fratelli.
Un ulteriore desiderio dei fratelli, e quello di organizzare il passaggio
generazionale, senza pero perdere da subito il controllo della situazione o
subire eccessive limitazioni nell’attività d’impresa.
I fratelli, infine, vorrebbero evitare che il passaggio generazionale
scatenasse, come nel caso del padre e dello zio, una conflittualità che si
protrae ormai da più di vent’anni.
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La soluzione trust
L’istituzione di un trust ha permesso di soddisfare appieno tutte le
richieste avanzate da Maurizio.
L’atto istitutivo e stato sottoscritto dai fratelli in qualità di disponenti e la
finalità del trust e stata identificata nella volontà di creare un fondo diretto
a garantire ai disponenti e alla loro famiglia una sicurezza economica,
assicurando al contempo una gestione unitaria dell’impresa di famiglia e la
conservazione della sua titolarità effettiva in capo alla stirpe.
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La soluzione trust (segue)
Il conferimento di beni in trust e stato effettuato dai fratelli sia per quanto
riguarda i beni «personali» che quelli «comuni».
All’atto dispositivo è intervenuto anche il padre dei due fratelli, intestatario
di un cospicuo patrimonio immobiliare ereditato dal padre, fondatore
dell’impresa di famiglia. Il genitore è intervenuto in qualità di terzo
apportante evitando quindi di riconoscergli e prerogative di indirizzo
tipiche della figura del disponente.
In questo modo si e ottenuto il vantaggio di mantenere uniti il capitale e i
beni produttivi, evitando la frammentazione fra più eredi ed assicurandone
la protezione nell’ottica di una gestione oculata dell’impresa.
I fratelli hanno conservato esclusivamente la proprietà degli immobili in
cui attualmente risiedono con i rispettivi coniugi e il possesso di
un’importante somma di denaro funzionale a soddisfare le loro esigenze
correnti.
La durata del trust e stata fatta coincidere con il verificarsi dell’ultimo dei
due eventi tra il decorso di 90 anni dal termine iniziale.
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Quanto ai beneficiari, essi sono stati identificati nei disponenti, nei
discendenti di ciascuno disponente viventi al termine finale della durata del
trust.
I coniugi dei disponenti non hanno, pertanto, alcuna posizione
beneficiaria e pur tuttavia dovranno essere considerati, dal Trustee,
soggetti da assistere relativamente la disponibilità di un abitazione e, più
in generale, circa il mantenimento dell’attuale tenore di vita.
E stata, inoltre, prevista un’ulteriore clausola a loro vantaggio che
consente a ciascun disponente di imporre, anche per testamento, la
costituzione in favore delle stesse di un diritto di mantenimento gravante su
soggetti determinati.
Sono stati da subito individuati due panieri, uno per Maurizio e uno per
Cristina (questo sia per motivi fiscali) che per tenere conto delle future
disposizioni circa le nuove società.
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Relativamente all’impiego del fondo in trust e previsto che il trustee versi
il reddito ai beneficiari secondo la quota spettante a ciascuno.
E, altresì, contemplata la possibilità che, qualora il reddito corrente di un
beneficiario sia insufficiente per sostenere spese mediche o mantenere il
proprio precedente tenore di vita, il trustee impieghi quanto necessario del
reddito del fondo in trust, nonché del capitale, per supplire alla
insufficienza.
Al termine del trust, il trustee dovrà periziare il valore corrente dei due
panieri e procedere, in sede di assegnazione finale, ad un ribilanciamento
del patrimonio di famiglia tra le due stirpi.
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Governance
familiare R E G O L E
P R O C E S S I
P A T T I D I F A M I G L I A
G O V E R N A N C E
I m p r e s a P a t r i m o n i o F a m i g l i a
S T R U M E N T I
D i s p o s i z i o n i
T e s t a m e n t a r i e
U s u f r u t t o
T r u s t
F o n d a z i o n i
P a t t i d i
f a m i g l i a …
P o l i z z a
V i t a
P a t t i d i
i m p r e s a
F a m i l y
b u y - o u t
Architettura- 1
Governance
familiare S T R U M E N T I
D i s p o s i z i o n i
T e s t a m e n t a r i e
U s u f r u t t o
T r u s t
F o n d a z i o n i
P a t t i d i
f a m i g l i a …
P o l i z z a
V i t a
P a t t i d i
i m p r e s a
F a m i l y
b u y - o u t
Architettura- 2
S t a t u t i
H o l d i n g d i
f a m i g l i a
S t r u t t u r e
S o c i e t a r i e
P a t t i
P a r a s o c i a l i
IL TRUST BRUNELLO CUCINELLI
BRUNELLO CUCINELLI SPA
Controllata da FEDONE SRL (61,25% del capitale sociale)
Il 25.06.2014 viene istituito il TRUST BRUNELLO CUCINELLI cui è stato conferito il 100% delle
quote della s.r.l. BENEFICIARIE: figlie Camilla e
Carolina
Il trust irrevocabile prevede che un trustee esterno alla
famiglia garantisca l’unità nella gestione della SPA
Il trustee è affiancato da un comitato di saggi composto da 5 membri tra i quali vi sono
le due figlie
IL TRUST PIERO ANTINORI
controllata dalla P. ANTINORI SPA
controllata dalla PALAZZO ANTINORI SRL (holding di
famiglia) che ne detiene il 100% del capitale sociale
Il 21.12.2012 viene istituito il TRUST PIERO ANTINORI cui è
stato conferito il 100% delle quote della s.r.l. PALAZZO
ANTINORI
E’ previsto un collegio di trustee con poteri di nomina degli esponenti aziendali e dei
successivi trustee
MARCHESI ANTINORI SRL (azienda operativa)
SCOPO: mantenere in famiglia il controllo dell’azienda
preservandola dalle vicende dei suoi componenti e
slegandola dalle loro capacità imprenditoriali