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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ESAMINATO ED ESPOSTO DAL DOTT. SANDRO SPINUCCI 1 Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

ESAMINATO ED ESPOSTO DAL DOTT. SANDRO SPINUCCI

Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

 Strumenti legali esistenti per una corretta pianificazione   1. individuazione dei criteri più confacenti per una corretta pianificazione2. Donazioni3. Fondo patrimoniale4. Patti di famiglia 5. Fiduciarie6. Trust7. Fondazioni ed Enti no-profit

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Preliminarmente è opportuno decidere se affidarsi alla Successione Legittima ossia senza testamento o alla Successione Testamentaria

In ogni caso è indispensabile tenere presente le Quote di Legittima e la Quota Disponibile

EREDI LEGITTIMI QUOTE DI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE

coniuge vivente:

• coniuge (senza figli e ascendenti ) ½ + diritto di abitazione ½• coniuge 1/3 + diritto di abitazione • + figlio unico 1/ 3 1/ 3• coniuge 1/ 4• + due o più figli 1/ 2 in parti uguali 1/ 4• coniuge 1/ 2• + ascendenti senza figli 1/ 4 1/ 4 senza coniuge:• figlio unico 1/ 2 1/ 2• due o più figli 2/3 in parti uguali 1/ 3• ascendenti senza figli 1/ 3 2/ 3

• senza figli o ascendenti 100%Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club

Roma di Castelli Romani

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Aliquote e Franchigie:

• Trasferimenti a favore del coniuge , dei parenti in linea retta (ascendenti e discendenti): aliquota del 4% per

la parte eccedente la franchigia di € 1.000.000,00 per ogni erede;

• Trasferimenti a favore dei fratelli e sorelle: aliquota del 6% per la parte eccedente la franchigia di €

100.000,00 per ogni erede;

• Trasferimenti a favore dei parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale

fino al 3° grado: aliquota del 6%, senza franchigia;

• Trasferimenti a favore di altri soggetti: aliquota dell’ 8% senza franchigia;

• Trasferimenti a favore di portatori di handicap gravi: aliquota variabile a seconda della parentela, per la parte

eccedente la franchigia di € 1.500.000,00;

Collazione:

Fanno parte dell’asse ereditario anche le donazioni del de cuius ricevute dagli eredi

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

ESENZIONI

• Aziende o rami d’azienda a favore del coniuge o dei discendenti del titolare dell’azienda;

• partecipazioni in società di capitali a favore del coniuge o dei discendenti che consentano al

beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 1°

comma, n. 1 codice civile;

• partecipazioni in società di persone a favore del coniuge o dei discendenti a prescindere dal

passaggio del controllo; 

• Trasferimenti di beni a favore di enti non profit testato ed enti locali;

• Beni Culturali soggetti a vincolo applicati di pregio opere d'arte;

• titoli di Stato;

• polizze assicurative;

• autoveicoli.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Donazioni• La donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità con l’eccezione

delle donazioni di modico valore.

Imposta sulle donazioni

Aliquote e franchigie:

• Trasferimenti a favore del coniuge in linea retta (ascendenti, discendenti): aliquota

del 4% per la parte che eccede la franchigia di € 1.000.000,00 ad erede;

• Trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: al 6% percento, oltre la franchigia di euro

100.000 per ogni fratello;

• Trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale

fino al terzo grado: aliquota dell’ 8%, senza franchigia;

• Trasferimento a favore di portatori di handicap gravi: aliquota variabile a seconda

della parentela, oltre la franchigia di € 1.500.000,00 

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Donazioni di aziende e partecipazioni

Esenzioni

• Trasferimenti d'azienda o ramo d'azienda a favore del coniuge o dei discendenti del titolare

dell'azienda;

• Trasferimenti di partecipazioni in società di capitale a favore del coniuge o dei discendenti

che consentano al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi

dell'articolo 2359 1° co n. 1 c.c.;

• Trasferimenti di partecipazioni in società di persone a favore del coniuge o dei discendenti a

prescindere dal passaggio del controllo; in questo caso i beneficiari del trasferimento devono

proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state

trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

• Altre esenzioni sono previste per i trasferimenti a favore di enti non profit, Stato ed enti

locali.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

DONAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

• imposta sulle donazioni:

• aliquota ordinaria del quattro e dell'8%;

• Imposta ipotecaria: 2%, 168 euro in caso di applicabilità del beneficio prima casa;

• Imposta catastale: 1%, 168 euro in caso di applicabilità del beneficio prima casa.

• Base imponibile: diretta catastale rivalutata valore normale.

La cessione a titolo oneroso di un immobile pervenuto in donazione se effettuata dopo

cinque anni dalla data di acquisto o di costruzione da parte del donante non produce una

plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

FONDO PATRIMONIALE (art. 167 c.c.)

• Il fondo patrimoniale consiste nel porre un vincolo su un complesso di beni determinati e

realizza la costituzione di un patrimonio separato.

• Soggetti costituenti:

I coniugi singolarmente o congiuntamente;

Persone terze, previa accettazione dei coniugi.

• I beni oggetto del fondo:

Beni immobili;

Beni mobili iscritti in pubblici registri;

Titoli di credito nominativi.

• Funzione:

Destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di

contribuzione della famiglia.

I creditori personali del coniuge non possono soddisfarsi sui beni facenti parte del fondo

patrimoniale per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L'effetto segregativo non si estende ai debiti contratti prima dell'istituzione del fondo

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

NOZIONE DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA

• Il vitto;

• L'alloggio;

• I medicinali le cure mediche alle quali dovessero sottoporsi componenti della

famiglia;

• L'educazione dei figli;

• L'addestramento professionale e lavorativo dei suoi membri;

• La conduzione di una normale vita di relazione;

• Gli svaghi e la villeggiatura;

• Risparmio, nonché tutto ciò che assicuri alla famiglia un dignitoso livello di vita.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Fondo patrimoniale - Caratteristiche

• Durata del vincolo:

– Senza figli fino alle all'annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti

civili del matrimonio;

– in presenza di figli il fondo patrimoniale non si scioglie fino al raggiungimento

della maturità dell'ultimo figlio.

• Soluzione utile per mettere al riparo parte del patrimonio dalle pretese

esecutive di terzi in particolare per:

1. Imprenditori;

2. I liberi professionisti

 

 

 

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

PATTI DI FAMIGLIAIl patto di famiglia è un istituto giuridico introdotto attraverso la Legge 14 febbraio 2006

n. 55, la quale lo ha disciplinato prevedendo un apposito capo, il V-bis, nell'ambito del titolo IV del libro II nel codice civile.

Le norme che lo concernono sono gli artt. numerati da 768-bis a 768-octies del codice civile.

Il patto di famiglia è il contratto, compatibilmente con le disposizioni in materia di

impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore

trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie

trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti;

A pena di nullità del contratto deve essere concluso per atto pubblico;

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari

ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

CARATTERISTICHE DEI PATTI DI FAMIGLIA

• Natura Il patto di famiglia ha natura contrattuale.

• Oggetto

Trasferimento, in tutto o in parte di un'azienda;

Trasferimento in tutto o in parte, di partecipazioni sociali.

• Disponente

Titolare, in tutto o in parte, di un'azienda oppure di partecipazione sociali.

• Assegnatari

Uno o più discendenti del disponente.

• Effetti

Quanto ricevuto sia dagli assegnatari (trasferimento) sia dai non assegnatari (liquidazione) non è

soggetto a collazione ne ad azione di riduzione.

• Rapporti con i legittimari non partecipanti

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari non partecipanti al patto

potranno ricevere una somma comprensiva degli interessi legali dei beneficiari.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

IMPOSTE SULLE DONAZIONI NEL PATTO DI FAMIGLIA

• Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo

unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i trasferimenti,

effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti di titolari di aziende o rami

di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggette all'imposta;

• Esenzione anche delle imposte ipotecarie e catastali;

• Condizioni per l'esenzione:

– La partecipazione trasferita garantisca il controllo ex articolo 2359 primo comma del codice

civile;

– Riferimento sia a partecipazioni che, con quelle eventualmente già possedute, garantiscano il

controllo, sia a partecipazioni che integrino partecipazione già di controllo;

– nel caso di trasferimento frazionato a diversi assegnatari, l'agevolazione spetta a chi

acquisisce o integra il controllo, mentre aspetta sempre in caso di trasferimento in

comproprietà.

• I trasferimenti “compensativi” sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

PATTI DI FAMIGLIA - IMPOSTE DIRETTE SUL TRASFERIMENTO

• Trasferimento d'azienda

- il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda da parte dell'imprenditore persona fisica non

costituisce realizzo di plusvalenze;

Regime di continuità dei valori: i beneficiari assumano l'azienda agli stessi valori fiscalmente

riconosciuti in capo al disponente.

- Nel caso in cui l’assegnatario decida:

a) di condurre l'azienda ricevuta, la stessa è assunta in regime di continuità dei valori

fiscalmente riconosciuti. I plusvalori latenti emergeranno solamente al momento

dell'eventuale trasferimento dell'azienda;

b) di non esercitare l'attività di impresa e di cedere l'azienda ricevuta, lo stesso realizzerà

una plusvalenza.

• Trasferimento di partecipazioni

Partecipazioni possedute nell'esercizio dell'attività d'impresa: anche leventuale

trasferimento a titolo gratuito genera in capo al disponente il realizzo di ricavi o plusvalenze.

Partecipazioni non possedute nell'esercizio di attività d'impresa: il trasferimento a titolo

gratuito non genera in capo al disponente il realizzo di capital gains.

         

 

 

 

 

 

 

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO• Utili per esigenze di:

Pianificazione e successione del patrimonio;

ottimizzazione economica fiscale;

Protezione riservatezza confidenzialità;

Ampia scelta flessibilità degli investimenti;

Flessibilità sulla nomina dei beneficiari;

impignorabilità.

 

• Imposte indirette

Regime di esenzione della tassazione sul reddito in caso di decesso della persona assicurata;

Regime di esenzione dall' imposta di successione a prescindere dal grado di parentela.

 

• Imposte dirette

differimento della Tassazione (tassazione per cassa e non sul maturato);

Redditi di capitale quantificabile nella differenza tra l'ammontare percepito è quello dei premi

pagati;

Imposta sostitutiva pari al 20%Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

SOCIETA’ FIDUCIARIA

Le società fiduciarie si propongono di assumere l’amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni.

• Vantaggi principali:a. Obiettivi di riservatezza;b. Obiettivi di pianificazione , societaria, fiscale e patrimoniale;c. Regime del risparmio amministrato;d. Evitare la frammentazione del patrimonio.

• Beni conferibili: a. Partecipazioni in società di capitalib. Contratti;c. Beni immobili;d. Altri beni mobili.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

TRATTAMENTO FISCALE SOCIETA’ FIDUCIARE

• Imposte indirette:a. Si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al

fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo invece al fiduciario);b. Non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni;

• Imposte dirette:a. I redditi originati dalle attività gestite dalla società fiduciaria sono imputati per trasparenza ai

fiducianti;b. La società fiduciaria funge da sostituto d’imposta;c. Possibilità di avvalersi del regime del risparmio amministrato:

i. Imposta sostitutiva del 20%;ii. Possibile compensazione tra minusvalenze conseguite e plusvalenze realizzate;

d. Esonero per il fiduciante dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

HOLDING

• TIPOLOGIA– Holding miste: oltre all’assunzione di partecipazioni svolgono anche attività di produzione o scambio di beni o

servizi;– Holding pure: esercitano in via prevalente l’assunzione e la gestione di partecipazioni;– Holding gestorie: gestisce società che fanno business con interdipendenze strategiche;– Holding capogruppo: possiede azioni o quote di altre società in quantità sufficiente per esercitare un'influenza

dominante sulla loro amministrazione. La holding capogruppo può essere una holding operativa o una holding finanziaria a seconda che svolga o non svolga attività di produzione o scambio di beni o servizi;

– Holding di famiglia;

• FORMA SOCIALE– Società di capitali;– Società di persone;

• MODALITA’ DI COSTITUZIONE (OPERAZIONI NEUTRALI O REALIZZATIVE)– Apporto di capitale;– Scambio di partecipazioni;– Cessione di partecipazioni;– Fusione;– Scissione.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

HOLDING DI FAMIGLIA – (VANTAGGI e SVANTAGGI)

• Vantaggi:– Migliore allocazione delle risorse economiche;– Migliore gestione delle operazioni intra-gruppo;– Ampia possibilità di scelta della struttura (verticale, a raggiera, suddivisione per stirpe etc.);– Maggiore controllo delle attività dei vari componenti della famiglia;– Facilità di accesso ai mercati dei capitali;– Ottimizzazione dei flussi finanziari;– Evitata la frammentazione del gruppo;– Facilità nel passaggio generazionale;– Ricorso alla leva fiscale (partecipation exemption, consolidato fiscale, trasparenza fiscale);– Scelta sulla localizzazione della Holding.

• Svantaggi:– Costi aggiuntivi;– Maggiori controlli in funzione delle disposizioni anti-elusive;– Disciplina delle società di comodo;– Maggiori controlli in funzione della disciplina sull’ estero-vestizione.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

HOLDING DI FAMIGLIA – IMPOSTE DIRETTE

• Partecipation exeption:– Soggetti IRES tassano a determinate condizioni le plusvalenze con aliquota del 1,375%.

• Consolidato fiscale:– Unica obbligazione tributaria in presenza di più soggetti passivi IRES.

• Direttiva “madre-figlia” sui dividenti intracomunitari:– Flussi di dividendi tra partecipata e partecipante residenti all’interno dell’UE;– Esenzione sulla ritenuta sui dividendi;– Eliminazione della doppia imposizione.

• Direttiva “interessi e royalties”– Eliminazione della ritenuta alla fonte per gli interessi ed i canoni corrisposti tra società consociate residenti in

paesi UE diversi;– Eliminazione della doppia imposizione.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALETRUST – STRUTTURA

• Istituto a geometria variabile da poco tempo recipito dalla legislazione italiana e di provenienza dal diritto anglosassone.

• Il settlor (disponente)

- Persona fisica o persona giuridica trasferisce tutti o parte dei suoi beni, segregandoli e affidandoli

ad un soggetto terzo detto TRUSTEE, che agisce come gestore di questi beni in base alle previsioni

contenute nell’atto costitutivo del TRUST.

• Tipologie di Trust:– Trust liberale finalizzato ad esigenze personali o familiari del disponente;

– Trust commerciale utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali;

– Trust successorio;– Blind trust: Tecnicamente si tratta di un affidamento fiduciario (trust) nel quale il titolare (settlor) conferisce il

proprio patrimonio a un consiglio direttivo (trustee) che lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendiconto (anzi, con espresso divieto), e ciò fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione (ad esempio, la cessazione da una carica). Tipicamente, il blind trust viene costituito da soggetti che accedono a cariche pubbliche di altissima rilevanza, al fine di assicurare che le decisioni da essi prese nell'interesse pubblico non possano essere influenzate dal proprio interesse personale

– Trust liquidatorio posto in essere per liquidare la società e soddisfare i creditori facenti parte del trust;

– Trust di scopo/Charity Trust (ha come obiettivo quello di favorire un’intera società oppure una parte importante di essa e

rappresenta lo strumento per realizzare finalità benefiche e sociali).

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

TRUST – APPORTI

• COSTITUZIONE DEL TRUST– Imposta di registro pari ad € 168.00

• APPORTI DI BENI IN TRUST– Imposta di successione: aliquote e franchigie variabili sul valore dei beni apportati (per gli immobili è possibile

utilizzare la rendita catastale rivalutata) in base al grado di parentela esistente tra il Settolr ed i beneficiari;– Esenzioni;– Imposte ipotecaria e catastale: a) al momento del trasferimento di immobili; b) al momento dello scioglimento del

vincolo; c) su tutti i trasferimenti effettuati.

• IMPOSTE DIRETTE:– Disponente non imprenditore: non si considera realizzo di reddito;– Disponente imprenditore: realizzo di ricavi sotto forma di plusvalenze valutate in base al principio del valore

normale.

• CASISTICA PARTICOLARE:– Se i beneficiari non sono individuati (trust opaco): imposta di successione con aliquota dell’8%;– In caso di apporto di beni in trust di scopo: imposta di successione nella misura di € 168,00.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

TRUST – IMPOSTE DIRETTE

• TRUST TRASPARENTI:– Beneficiari individuati;

– I redditi derivanti dai beni appartenenti al Trust vengono imputati per trasparenza ai beneficiari;

– Presunzione di residenza in Italia del Trust;

– Redditi di capitale;

– Aliquote progressive IRPEF;

– Il trasferimento dei beni (capitale) ai beneficiari non sconta tassazione.

• TRUST OPACHI:– Beneficiari non individuati;

– I redditi vengono direttamente attribuiti al Trust;

– Presunzione di residenza in Italia del Trust;

– Soggettività ai fini IRES con aliquota del 27,5%;

– Presentazione delle dichiarazioni dei redditi in capo al Trust;

– Il trasferimento dei beni (capitale) ai beneficiari non sconta tassazione.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

DIFFERENZE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST

• FONDO PATRIMONIALE:– Destinatari: famiglia legittima;– Contenuto: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito;– Vincolo di destinazione alle necessità della famiglia;– Cessazione: i beni tornano al disponente;– Utilizzo: completa libertà della coppia all’uso e alla disposizione dei beni.

• TRUST:– Destinatari: nessun limite;– Contenuto: conferimento di qualsiasi tipologia di beni;– Segregazione (intangibilità) dei beni costituiti in trust, rispetto alla residua parte del patrimonio

del settlor ed agli altri beni del trustee;– Nessun vincolo di destinazione;– Al termine della durata del Trust i beni vengono assegnati ai beneficiari.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

RIFLESSIONI FINALI

• Nel momento in cui ci si cominci a interrogare, ove ce ne sia bisogno, su come

disporre del proprio patrimonio al momento del “Passaggio Generazionale” sarebbe

opportuno evitare:

1. Rifuggire dal pensiero per “scaramanzia”;

2. Aver fiducia nelle speranza di migliori previsioni legislative;

3. Affidarsi al buon senso e ai legami affettivi degli eredi;

4. Soccombere al sentimentalismo

5. Rinviare a tempi migliori;

• Mentre sarebbe opportuno:

1. Affrontare per tempo la situazione;

2. Affidarsi ad un serio e ben conosciuto professionista per individuare una o più soluzioni che

meglio possono adattarsi ai desideri del disponente e alle esigenze dei beneficiari.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

CONSIDERAZIONI PERSONALI

Alla luce della mia, purtroppo non più breve, esperienza ritengo assolutamente

indispensabile prevedere sempre e chiaramente la destinazione dei nostri beni

(testamento);

mai lasciare beni in comproprietà fra i beneficiari: diversamente a mio avviso la

soluzione migliore potrebbe essere l’istituzione di un TRUST.

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