IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CHE COSA CAMBIA...

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IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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IL NUOVO COLLOCAMENTOOBBLIGATORIO

CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Modifiche del Dlgs 151/2015

Il D.lgs n. 151/15, in vigore dal 24 settembre 2015,

contiene disposizioni che impattano sulle procedure e gli

adempimenti a carico di cittadini e imprese, oltre che sul

rapporto di lavoro e le pari opportunità.

Tra le misure varate assumono rilievo quelle in materia di

collocamento mirato, al quale sono indirizzati i primi 13

articoli (l’intero Capo I) rivolti principalmente a

razionalizzare la disciplina vigente in materia di

collocamento mirato (Legge 68/1999).

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Ingresso nell’obbligo per le piccole

imprese

Nessuna variazione è intervenuta sul numero di lavoratori con disabilità da

assumere che, pertanto, restano i seguenti:

• 7% dei lavoratori occupati, per datori di lavoro con più di 50 dipendenti;

• 2 lavoratori, per datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti;

• 1 lavoratore, per datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti.

Dopodiché il Legislatore delegato tocca, innovandolo profondamente, il

collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese dimensionate sui quindici

dipendenti: a partire dal 1°gennaio 2017 per i datori di lavoro privati che

occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di avere alla proprie dipendenze un lavoratore con disabilità si applicherà comunque e non più solo in caso di nuove assunzioni

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Ingresso nell’obbligo per le piccole

imprese

Ciò significa che l’obbligo di assunzione degli invalidi per i datori

di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti non sarà più

subordinato all’effettuazione di nuove assunzioni.

La subordinazione alle “nuove assunzioni” viene soppressa anche

con riferimento ai partiti politici, le organizzazioni sindacali e

quelle che, senza scopo di lucro, operino nel campo della

solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per i quali

permane la possibilità di computare la quota di riserva con

esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente

funzioni amministrative.Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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L’obbligo di assunzione di un

lavoratore disabile nelle

aziende che raggiungono un

organico pari alle 15 unità,

scatta nel caso di una nuova

assunzione (del

16°dipendente) e l’obbligo di

assunzione decorreva dopo 12

mesi dalla data della predetta

nuova assunzione.

DAL 1 GENNAIO 2017

I datori di lavoro che

raggiungeranno la soglia dei 15

dipendenti computabili,

avranno 60 giorni di tempo per

adempiere agli obblighi

assuntivi previsti dalla L. 68/99

FINO AL 31/12/2016

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E’ importante rammentare che, stante la regola secondo la quale i

lavoratori appartenenti alle categorie protette assunti a tempo parziale

possono essere computati come unità intere ai fini dell’assolvimento

dell’obbligo di riserva solamente se svolgono un orario superiore al

50% la normativa (art. 3, 5°comma, D.P.R. n. 333/2000) consente ai

datori di lavoro con un organico compreso tra 15 e 35

dipendenti, di adempiere all’unica assunzione obbligatoria cui sono

tenuti assumendo a tempo parziale, con qualsiasi percentuale

d’orario, un invalido che presenti una minorazione superiore al

50% o alla quinta categoria del DPR n. 246/1997

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Computabilità nella quota di riserva di disabili

non assunti tramite il collocamento obbligatorioRispetto ai criteri di computo della quota di riserva, l’art. 4 del D.lgs n. 151/15

aggiunge la previsione secondo la quale nella quota di riserva di cui all’articolo

3, della legge n. 68 del 1999 (1 lavoratore nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, 2

in quelle comprese tra 36 e 50, il 7% in quelle con >50), si possono computare i

lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche

se non assunti tramite il collocamento obbligatorio con:

riduzione della capacità lavorativa, pari o superiore al 60%,

minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra,

disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.

Ciò consentirà, tra l’altro, di evitare interruzioni dei rapporti di lavoro finalizzate

alla riassunzione del personale interessato tramite il collocamento mirato solo ai

fini del suo computo in quota di riservaMilano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Di recente Decreto direttoriale n. 33/43-970 del 17/02/2016 è intervenuto sul tema della computabilità nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, specificando che:

«La computabilità del lavoratore è subordinata:

1. alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente

alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:

‐ di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento

‐ di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

‐ di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

2. all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.

3. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.»

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Computabilità nella quota di riserva di disabili

non assunti tramite il collocamento obbligatorioResta invariata la disciplina della computabilità dei lavoratori che si sono invalidati in

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del comma 4, art. 4, della L.68/99.

Per computare il lavoratore occorre:

- certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore a

• 60% in casi di invalidità CIVILE (lavoratori divenuti invalidi in conseguenza di

infortunio o malattia)

• 34% in casi di invalidità INAIL (lavoratori divenuti invalidi in conseguenza di infortunio

sul lavoro o malattia professionale)

- l’invalidità non deve essere stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro

delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale

Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato (Interpello n. 40/2008) che l’avviamento

obbligatorio di un lavoratore disabile è sospeso se sono in corso accertamenti sanitari per

verificare lo stato di salute di un altro lavoratore già in forza in azienda ai fini di una

eventuale richiesta di computo del dipendente nella quota di riserva. ai sensi dell’art. 4

comma 4 della Legge 68/99. Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Contributi esonerativi autocertificati per lavoratori con

tasso di premio INAIL pari o superiore al 60‰

Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno dunque autocertificare

l’esonero dall’obbligo per tutto il personale che è impegnato in lavorazioni che

comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per

mille tali da risultare difficilmente compatibili con la residua capacità lavorativa dei

lavoratori con disabilità

MA

per ogni giorno lavorativo dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili una somma pari a 30,64 € relativa a ciascun lavoratore disabile non occupato per effetto di tale “scomputo” dalla base di calcolo

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Contributi esonerativi autocertificati per lavoratori con

tasso di premio INAIL pari o superiore al 60‰Successivamente la nota ministeriale n. 8909 del 16 dicembre 2015 ed il Decreto direttoriale n.33/43-970 del 17/02/2016 hanno precisato che i datori di lavoro nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di versamento del contributo esonerativo, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare autocertificazione dell’esonero ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e, successivamente dovranno compilare la sezione «esoneri» del prospetto informativo.

Da ultimo con la nota n. 2452 del 15/04/2016 il Ministero del Lavoro è intervenuto a chiarire la portata del Decreto Ministeriale del 10/03/2016, in attesa della pubblicazione dello stesso, relativo alle modalità di versamento del predetto contributo esonerativo.

In sede di prima applicazione l’autocertificazione:

• deve essere presentata in via telematica, per il tramite della Banca dati del collocamento mirato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto

• dovrà indicare la data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero autocertificato (che non potrà essere antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015, ovvero il 24/09/2015, né successiva ai 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo)

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Contributi esonerativi autocertificati per lavoratori con

tasso di premio INAIL pari o superiore al 60‰Per l’autocertificazione il datore di lavoro, per gli obblighi insorti nel 2016, potrà indicare nel prospetto informativo, nell’apposita sezione “esonero parziale autocertificato” la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero, che

- non potrà essere antecedente al 24/09/2015

- né successiva al 31/12/2016

Il contributo esonerativo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese, ed è pertanto stabilito in € 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero Il primo versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione (tramite bonifico bancario utilizzando il codice Iban comunicato sul portale www.lavoro.gov.it) copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.

In caso di mancato versamento del contributo esonerativo il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dal versamento la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità

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Contributi esonerativi autocertificati per lavoratori con

tasso di premio INAIL pari o superiore al 60‰L’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale dall’obbligo

di assunzione a condizione che:

gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e

la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357/2000.

Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe

dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una

unità, non possono usufruire dell’esonero autocertificato.Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Modalità delle assunzioni obbligatorie:

la richiesta nominativa generalizzata

PRIMA del D.lgs 151/2015I datori di lavoro potevano ottemperare agli obblighi assuntivi previsti dalla L. 68/99 mediante la stipula di convenzioni o la richiesta di avviamento agli uffici competenti che poteva essere nominativa, anziché numerica, solo per:

datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi;

il 50% delle assunzioni di datori di lavoro

da 36 a 50 dipendenti;

il 60% delle assunzioni dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Dopo il 24 settembre 2015

tutte le categorie dei datori di lavoro

possono assumere, oltre che attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11 della l. 68/99, mediante la richiesta

nominativa di avviamento agli uffici

competenti, ai quali può essere richiesto

anche di effettuare la preselezione dei

soggetti con disabilità che abbiano aderito alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo modalità concordate.

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Modalità delle assunzioni obbligatorie:

la richiesta nominativa generalizzataResta prerogativa dell’ufficio del collocamento mirato, l’avviamento numerico, anche sui presenti, nei casi di mancata assunzione nominativa entro i termini previsti dall’art. 9 comma 1 della L. 68/99 (entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione).

La qualifica per le chiamate numeriche è quella indicata nel prospetto informativo la cui mancanza comporta una sanzione amministrativa di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.

Il Decreto direttoriale n. 33/43-970 del 17/02/2016 è intervenuto sul tema della richiesta di avviamento, di cui all’art. 7 L. 68/99 specificando che:

i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

il datore di lavoro può, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti.

decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica, individuando con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.

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Modalità delle assunzioni obbligatorie:

la richiesta nominativa generalizzataAtteso il disposto dell’articolo 9, comma 3, L. 68/99 secondo cui

la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso

l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi

se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo

vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che,

ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti.

viceversa se alla data di presentazione del prospetto siano già trascorsi 60 giorni

dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il

datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti.

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Banca Dati del collocamento miratoIl nuovo comma 6-bis dell'art. 9 della L. 68/99, introdotto dall'art. 8 del D.lgs n. 151/15, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e migliorare la valutazione degli interventi, prevede la creazione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato”, al fine di raccogliere le informazioni sui datori di lavoro/lavoratori interessati e presso la quale confluiranno le informazioni da parte di:

- datori di lavoro

prospetti informativi,

informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati, che si aggiungono alle comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a fornire circa l’instaurazione di rapporti di lavoro previsti dall’art. 9-bis del Decreto Legge n. 510/96 integrate con le informazioni sul lavoratore disabile assunto ai sensi della legge n. 68/99

- uffici competenti

sospensioni

esoneri autorizzati

convenzioni

informazioni sui lavoratori iscritti e le relative schede

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Banca Dati del collocamento miratoInps

incentivi ex art. 13

- Inail

informazioni su interventi di reinserimento/integrazione lavorativa di persone

con disabilità da lavoro

- Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano

informazioni su incentivi/agevolazioni per il collocamento mirato delle

persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali

- altre informazioni scaturenti da fonti come il c.d. “casellario dell’assistenza”

Apposito decreto ministeriale, che era da emanarsi entro 31/03/2016, deve definire i dati da trasmettere e le altre modalità attuative connesse all’istituzione della banca dati del collocamento mirato.

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Incentivi per l’inserimento dei disabili e

Fondo Regionale per occupazione disabili

NORMATIVA PREVIGENTE l’incentivo era concesso dalle Regioni/Province autonome nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili nella misura:

1) Non superiore al 60 % del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78. ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

2) Nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78.

D.LGS 151/2015Dal 1 gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare gli incentivi ma direttamente INPS, mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una procedura telematica DiResCo 151-2015 (con assunzione entro 7 giorni dalla prenotazione).

• La durata complessiva sarà di 36 mesi, previa istanza da parte dell’azienda interessata;

• La misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con disabilità fisica superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima

alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78

• La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella siano comprese tra la quarta e la sesta categoria;

• La misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi (o per tutto il tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi)

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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PROSPETTO INFORMATIVO

L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, sostituendo il comma 6 dell'art. 9 della L. 68/99, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale (costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi), con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa

progressiva, come previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 marzo 1999 n. 68. (sanzione amministrativa di € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo)

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PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo

qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella

situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da

incidere sul computo della quota di riserva

Per le aziende che entrano in obbligo dal 1 gennaio 2017 la

scadenza è il 1 marzo 2017 (60 giorni dopo l’obbligo)

Tuttavia si consiglia di presentare il prospetto entro il 31 gennaio

2017 per evitare che il sistema risulti poi bloccato.

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PROSPETTO INFORMATIVO

L’obbligo di invio del prospetto telematico non si applica in caso

di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi

dell’articolo 9, comma 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68: in

questa ipotesi, infatti, scatta – entro sessanta giorni dal

verificarsi della scopertura – solamente l’obbligo di invio della

richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto.

Poiché l’invio del prospetto equivale a richiesta di

assunzione

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PROSPETTO INFORMATIVO

Il prospetto informativo di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 2

novembre 2010 che è unico a livello nazionale e va inviato compilato

integralmente in tutte le sue parti;

nel prospetto deve essere specificato il numero complessivo dei

lavoratori occupati, il numero di quelli computabili ed il numero di

quelli, invece, non computabili nella base di calcolo della quota di

riserva, nonché il numero di lavoratori appartenenti alle categorie

protette computabili ai fini dell’assolvimento della quota d’obbligo, le

mansioni disponibili per le eventuali ulteriori assunzioni

obbligatorie ancora da effettuare nonché eventuali provvedimenti di

compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzioni.Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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PROSPETTO INFORMATIVO: INVIO

Tutti i datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente o per il tramite di uno dei “soggetti abilitati” (consulenti del lavoro, associazioni di categoria...)

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma.

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda

Nel caso di invio del prospetto da parte di un’azienda Capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.

I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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PROSPETTO INFORMATIVO

I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l’invio del prospetto

informativo hanno facoltà di:

• ANNULLARE il prospetto inviato: l’annullamento può avvenire per qualsiasi motivo

prima della scadenza del termine stabilito per l'invio del prospetto

• RETTIFICARE il prospetto inviato: l’invio di rettifiche è consentito limitatamente ai

dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai

sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5

giorni dall’ultimo invio (il documento “Modelli e regole” contiene i campi che

possono essere oggetto di rettifica)

Considerato che l’obbligo di riserva a favore delle categorie protette è stabilito in ragione

delle dimensioni dell’organico aziendale, risulta determinante stabilire con quali modalità

esso debba essere computato.

La normativa prevede alcune ipotesi di esclusione dal computo, per le seguenti

categorie di dipendenti:

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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PROSPETTO INFORMATIVO: NON COMPUTABILI

1. lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999;

2. dirigenti (riguardo alla nozione di dirigente, deve precisarsi che a questi fini essa va intesa in senso stretto e pertanto non comprende il cosiddetto personale direttivo, funzionari e quadri intermedi, ma soltanto i veri e propri dirigenti - Min. Lavoro, circolare 89/91);

3. lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi; Per le attività di carattere stagionale, individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, i sei mesi di durata del rapporto di lavoro si calcolano sulla base delle corrispondenti giornate lavorative, anche non continuative, effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare (97 art. 3, 6°comma, D.P.R. n. 333/2000);

4. lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi;

5. lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività

6. apprendisti

7. lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore

8. personale viaggiante delle aziende di trasporto aereo, marittimo e terrestre (solo se

esercenti attività di trasferimento di persone o cose e come tali iscritte nel registro delle

imprese), nonché il personale direttamente adibito ad assicurare l’esercizio e la regolarità

delle aree operative dell’attività di trasporto degli impianti a fune.

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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PROSPETTO INFORMATIVO: NON COMPUTABILI

9. personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile (art. 1, comma 53, L.247/2007), compreso il personale

operante in montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione "svolte in cantiere",

indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia

classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso

riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 81/2008

10. lavoratori ammessi al telelavoro (se ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di

lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno)

11. soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;

12. lavoratori a domicilio;

13. L.S.U. assunti in applicazione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2000,

14. lavoratori con contratto di inserimento (stipulabili fino al 31/12/2012), reinserimento e formazione e lavoro (ancora

teoricamente utilizzabili solo dalle PP.AA.)

15. lavoratori del settore minerario (art. 5, comma 2, L. 68/99)

16. Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi

amministrativi (art. 3, 4°comma L. 68/99 - analogamente devono ritenersi esclusi dalla base di computo anche auto

soccorritori del servizio di pronto soccorso ‘118’ e guardie giurate degli istituti di vigilanza)

17. per alcune associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro, la quota di riserva si computa esclusivamente con

riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3 comma 3 L. 68/99 e art. 2,

6°comma, D.P.R. n. 333/2000)Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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VARIAZIONI NELL’ORGANICO SUCCESSIVE AL 31

DICEMBRE E “AGGIORNAMENTO” DEL PROSPETTO

Nel caso di variazioni di organico, che si verifichino dopo il 31 dicembre e prima dell`inoltro

del successivo prospetto informativo, non essendo possibile inviare in via telematica

prospetti con data di riferimento diversa dal 31/12 l’Ufficio del Collocamento Mirato di

Milano, ritenendo opportuno che l`azienda segnali le suddette variazioni, di prassi

concorda con i datori di lavoro:

- l’invio di prospetti cartacei/comunicazioni che riportano la situazione occupazionale

aggiornata

- l’invio telematico di un prospetto, con gli aggiornamenti del corso d'anno, che reca

necessariamente nel campo "Data riferimento prospetto" la data del 31/12 dell’anno di

riferimento e nel campo note la specificazione della data alla quale è effettivamente riferita

la situazione rappresentata.

L’invio telematico è particolarmente utile nei casi di modifiche rilevanti o per le aziende con

elevato numero di dipendenti e/o varie sedi sul territorio nazionale.Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Lavoratori con disabilità somministrati

D.lgs 81/2015 Art. 34 - Disciplina dei rapporti di lavoro

… 3. Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini

dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle

relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di

lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato

e' computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introduce la

possibilità per le aziende di adempiere all'obbligo di riserva di cui alla L. 68/99 disabilità

mediante l’utilizzo di lavoratori con disabilità con contratto di somministrazione di lavoro, che

preveda una missione di durata non inferiore a dodici mesi.

Successivamente il Decreto direttoriale n.33/43-970 del 17/02/2016 ha precisato che

“La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore. Atteso che la computabilità

è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa.”

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Sanzioni

Obbligo di inviare in via telematica agli uffici competenti un progetto informativo dal quale

risultino:

- il numero complessivo di lavoratori dipendenti

- il numero ed i nominativi dei lavoratori da computare nella quota di riserva ex art. 3, L. n.

68/1999

i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili

Sanzione amministrativa di € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di €

30,76 per ogni giorno di ritardo

Applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004, che consente l'estinzione del

procedimento sanzionatorio a seguito dell'ottemperanza alla diffida del personale ispettivo

e del pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale o ad un quarto della

sanzione nel caso in cui essa sia stabilita in misura fissa Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo

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Sanzioni

Obbligo di assumere i lavoratori di cui all'art. 1, L. n. 68/1999

Sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo

esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che

risulta non occupato nella medesima giornata (30,64*5 = 153,20 a giornata)

Applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004, che consente l'estinzione del

procedimento sanzionatorio a seguito dell'ottemperanza alla diffida del personale ispettivo

e del pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale o ad un quarto della

sanzione nel caso in cui essa sia stabilita in misura fissa

Assunzione e sanzione pari a 38,30 per ogni giorno

Contributo esonerativo è pari a 30,64 per ogni giorno

Assunzione di 1 ora al giorno (Costo di 13,76 CCNL terziario)

Milano, 24 Gennaio 2017 - Bellocchio Riccardo