Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe · altri segni distintivi: ditta, insegna, nome...
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Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)
La lotta alla contraffazione nel settore orafo 09/09/2008
Vicenza, 9 settembre 2008
Il nuovo codice di PI
a tutela delle aziende orafe
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Giuliano PavanStudio Legale
Piazza Crispi, 8 - 31100 TREVISO
Tel.: +39 0422 545524 Fax: +39 0422 580571
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Tipologie di tutela
Tutela del prodotto orafo come
INNOVAZIONE
TECNICA Tutela dei SEGNI DISTINTIVI
del prodotto orafo
Tutela dell’ASPETTO ESTETICO
del prodotto orafo
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Tutela della INNOVAZIONE TECNICA
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La tutela dell’innovazione tecnica:
(A) - Il Brevetto per invenzione
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Il Brevetto tutela per un periodo di 20 anni dalla data di deposito della relativa domanda i
PRODOTTI e i PROCEDIMENTI che siano:
�(i) NUOVI
�(ii) DOTATI DI ATTIVITA’ INVENTIVA
�(iii) LECITI
�(iv) SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
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(i) NOVITA’: una invenzione è nuova se non fa parte
dello stato della tecnica
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STATO DELLA TECNICA:
ciò che è stato reso accessibile al pubblico al momento del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta o orale, una
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo
Lo stato della tecnica
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ESTENSIONI
Lo stato della tecnica comprende anche le domande anteriori di brevetto nazionale o di brevetto europeo o internazionale, designanti e aventi effetto in Italia, anche se non ancora accessibili al pubblico (i c.d. BREVETTI SEGRETI)
LIMITAZIONI
Lo stato della tecnica non comprende le divulgazioni abusive avvenute nei sei mesi antecedenti il de-posito del brevetto.
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(ii) ATTIVITÀ INVENTIVA: una invenzione implica attività inventiva se,
avuto riguardo allo stato della tecnica, essa non risulta evidente all’esperto del ramo
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STATO DELLA TECNICA:
Vale quanto già indicato per il requisito della novità, esclusi i brevetti segreti.
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La tutela dell’innovazione tecnica:(B) - Il Modello di utilità
Il Modello di utilità tutela per un periodo di 10 anni dalla data di deposito della relativa domanda i NUOVI MODELLI atti a conferire particolare EFFICACIA O COMODITA’D’USO a:
� MACCHINE� PARTI DI MACCHINE� STRUMENTI� UTENSILI� OGGETTI D’USO IN GENERE
Non tutela i procedimenti.
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CASI DI BREVETTAZIONE
NEL SETTORE ORAFO
� Metodi di lavorazione;
� Leghe metalliche;
� Meccanismi di chiusura;
� Confezioni.
Tutela dei SEGNI DISTINTIVI
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La tutela del SEGNO DISTINTIVO:
(A) - Il Marchio registrato
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I Marchi, denominativi e figurativi, sono validamente registrabili a condizione che siano:
�(i) NUOVI
�(ii) DOTATI DI CAPACITA’ DISTINTIVA
�(iii) LECITI (non contrari a ordine pubblico o buon costume, non ingannevoli, e non lesivi di diritti di proprietà intellettuale altrui o di altri diritti esclusivi di terzi)
La tutela del SEGNO DISTINTIVO:
(B) - Il Marchio di fatto
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I Marchi denominativi e figurativi di fatto sono validamente tutelabili a condizione che posseggano gli stessi requisiti dei marchi registrati (ovvero siano: nuovi, dotati di capacità distintiva e leciti) ed abbiano acquisito notorietàultra locale.
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Unitarietà dei segni distintivi
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La tutela è assicurata anche nei confronti degli altri segni distintivi: ditta, insegna, nome a dominio, denominazione/ragione sociale.
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Tutela dell’ASPETTO ESTETICOdel prodotto
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La tutela dell’ASPETTO ESTETICO:
(A) – la concorrenza per imitazione servile
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La disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile tutela nei confronti di concorrenti dalla riproduzione confusoria di forme estetiche che siano individualizzanti (ovvero, idonee ad individuare l’origine imprenditoriale dei prodotti) e abbiano acquisito notorietà.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’imitazione servile non sussiste in caso di forme funzionali o forme ornamentali.
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La tutela dell’ASPETTO ESTETICO:
(B) – I marchi di forma
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I marchi di forma devono possedere tutti i requisiti richiesti per la tutelabilità dei marchi “tradizionali”.
Tuttavia non sono registrabili le forme necessarie per raggiungere un risultato tecnico e le forme che danno un valore sostanziale al prodotto (ovvero, le forme estetiche che incidono in via determinante nell’apprezzamento di un prodotto).
Tale circostanza rende difficile applicare tale tutela nel settore orafo.
La tutela dell’ASPETTO ESTETICO:
(C) – Il disegno/modello registrato
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E’ tutelabile fino a 25 anni dalla data di deposito del disegno /modello, l’ASPETTO di un prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso, ovvero dal suo ornamento, a condizione che i disegni/modelli siano:
�(i) NUOVI
�(ii) DOTATI DI CARATTERE INDIVIDUALE
�(iii) LE CARATTERISTICHE CHE SI VOGLIONO REGISTRARE NON SIANO DETERMINATE DALLA LORO FUNZIONE TECNICA
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(i) NOVITA’:
sussiste quando nessun disegno/modello identico è stato DIVULGATO prima della domanda.
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(ii) CARATTERE INDIVIDUALE:
sussiste se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione suscitata da disegni o modelli DIVULGATI prima del deposito della domanda *.
* Si prende in
considerazione il margine di
libertà tecnica e creativa di
cui ha beneficiato l’autore.
Sulla
DIVULGAZIONE
Divulgazione
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Si ha DIVULGAZIONE quando il modello è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, o se esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non siano ragionevolmente conoscibili dagli ambienti specializzati del settore, all’interno della UE, nel corso della normale attività commerciale.
Non costituisce divulgazione quella effettuata dall’autore o da avente causa nei 12 mesi precedenti il deposito della domanda, o quella frutto di abuso nello stesso arco di tempo.
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Estensione della tutela
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La tutela dei disegni e dei modelli registrati si estende a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione diversa*.
* Si prende in considerazione il margine di libertà tecnica e creativa
di cui ha beneficiato l’autore.
La tutela dell’ASPETTO ESTETICO:
(d) – Il disegno comunitario non registrato
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Il disegno comunitario è tutelabile per 3 anni dalla prima divulgazione, indipendentemente dalla registrazione, se sussistono i requisiti che consentirebbero l’applicazione della tutela per disegni e modelli registrati.
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La tutela dell’ASPETTO ESTETICO:
(e) – Il diritto d’autore
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Il diritto d’autore tutela il DESIGN INDUSTRIALE dotato di carattere creativo e valore artistico sino a 70 anni dalla morte dell’autore e indipendentemente da qualsiasi formalità costitutiva.
E’ possibile il cumulo della tutela offerta dal diritto d’autore con quella offerta dalla disciplina sui modelli.
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* La giurisprudenza è riluttante a riconoscere la tutela mediante il diritto
d’autore; tuttavia, nel settore dei gioielli vi sono precedenti positivi (es. caso Martino
Gioielli e Magie: gioielli ispirati a Picasso, Mirò e Modigliani; caso Damiani – Re Carlo:
collezione Blue Moon).
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Il regime transitorio dei modelli
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I brevetti per modello concessi prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 02.02.2001 n. 95 (il 19.04.2001) sono soggetti alle cause di nullità previste dalle norme precedentemente in vigore (in particolare, la mancanza di speciale ornamento).
I prodotti realizzati in conformità a disegni e modelli che erano divenuti di dominio pubblico prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 02.02.2001 n. 95 (il 19.04.2001) non sono proteggibili mediante le nuove norme in tema di diritto d’autore (varrà il regime precedente, in ragione del quale la tutela mediante il diritto d’autore era di quasi impossibile applicazione essendo richiesto il requisito della cd. scindibilità).
Considerazioni conclusive:
registrare o non registrare le forme dei
gioielli?
:
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GIOIELLI A “VITA” COMMERCIALE BREVE: non vi è particolare utilità attesa la identica tutela conferita per tre anni dal Modello Comunitario non registrato.
GIOIELLI A “VITA” COMMERCIALE LUNGA: la registrazione di tali forme, come modelli, presenta:
PRO:
- accesso alla tutela più semplice rispetto all’ipotesi di mancata registrazione; - possibilità di cumulo con altre tutele (in particolare con quella del diritto d’autore).
CONTRO:
- costi di registrazione (peraltro non rilevanti soprattutto utilizzando lo strumento della registrazione multipla).
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Presentazione a cura diavv. Giuliano Pavan
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