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Il giudizio di costituzionalità
Costituzionalismo
Costituzionalismo e Stato di diritto: due elementi che s’intersecano
Costituzionalismo: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti
non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione»
Stato di diritto
Stato di diritto, si predispongono i “meccanismi”, per raggiungere quegli obiettivi
Carte scritte Compiti minimi (in parte) Separazione dei poteri
Dichiareazuione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) Statuto albertino
(1848)
Costituzione italiana (1948)
Articolo 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. (…)Articolo 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
Statuto albertino (1848)
Costituzione italiana (1948)
Articolo 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. (…)Articolo 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione
Articolo 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 26.
La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa
prescrive.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Carte ottriate (es. Statuto albertino) Ma: Suffragio limitato Indipendenza dei giudici Opposizione parlamentare, partiti, ecc.
Si persegue ancora un ideale che resta lontano ma non solo per l’inadeguatezza o l’insufficienza dei meccanismi dello Stato di diritto (problemi di una società che cambia, diritti sociali, estensione suffragio, partiti di massa, ecc.)
Importante guardare alla ratio degli istituti es. separazione dei poteri. Un concetto
attuale?
Ratio: perché la separazione dei poteri? GARANZIA
Separare la politicità (produzione della legge) dalla giuridicità (applicazione della legge)
Giudice come bouche de la loi Lo Stato di diritto si basa sulla presunzione di
un esercizio liberale e democratico della supremazia parlamentare, ma se storicamente emerge l’esercizio di potere di altra natura: necessità di uno “corazza”
Stato costituzionale di diritto:
Costituzione rigida Costituzione garantita espressioni di “diffidenza” nei confronti del potere politico,
Storicamente Parlamento: liberazione verso l’assolutismo ma anche legalità dell’oppressione, necessità di vincoli anche al Parlamento
Potere giudiziario: Distinzione tra norma e disposizione potere interpretativo: discrezionalità interpretativa motivata Il giudice è soggetto alla legge, ma solo alla legge conforme alla
Costituzione
Stato costituzionale di diritto
Costituzione rigida: di per sé sola non è una garanzia (es. URSS 1977), ma pone la Costituzione al vertice della gerarchia delle fonti (la legge non può contraddirla)
Costituzione garantita: potere che fa valere il rispetto della gerarchia
Giustizia costituzionale: Controllo giurisdizionale - politico Diffuso – accentrato (ogni singolo Paese…?)
Il controllo diffuso
Come nasce il Judicial review of legislation negli Stati Uniti
Marbury v. Madison (1803):
Art. 3 Costituzione: competenze della Corte: Original jurisdiction (corpo diplomatico, Stato parte) Appellate jurisdiction (NB: oggi quasi
esclusivamente certiorari, solo se il caso è di particolare rilevanza)
Non si parla di judicial review of legislation
Bonham’s case (UK – 1610): in many cases, the common law will control acts of parliament,
and sometimes adjudge them to be utterly void: for when an act of parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such act to be void”
Alexander Hamilton, federalist n. 78: If it be said that the legislative body are themselves the
constitutional judges of their own powers, and that the construction they put upon them is conclusive upon the other departments, (…)
The interpretation of the laws is the proper and peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must be regarded by the judges, as a fundamental law. (…). If there should happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has the superior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or, in other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the people to the intention of their agents
Marbury v. Madison (1803): «It is emphatically the province and duty of the Judicial
Department to say what the law is. (…). If two laws conflict with each other, the Courts must
decide on the operation of each. So, if a law be in opposition to the Constitution, if both the law and the Constitution apply to a particular case, so that the Court must either decide that case conformably to the law, disregarding the Constitution, or conformably to the Constitution, disregarding the law, the Court must determine which of these conflicting rules governs the case.
This is of the very essence of judicial duty. If, then, the Courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of the Legislature, the Constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which they both apply.»
Controllo diffuso di costituzionalità Controllo diffuso: qualunque giudice può
esercitarlo ma principio dello stare decisis: binding precedent
Supreme Court: Chi la nomina? Com’è composta? Quanto
dura il mandato dei giudici? Non è una corte ad hoc
Il controllo accentrato
Austria 1920: una Corte ad hoc: Si risponde ad una domanda simile: chi dev’essere
il custode della Costituzione? Tribunale costituzionale federale
(Verfassungsgerichtshof)
Modelli che “circolano” ma si adattano ai diversi contesti
Es. Spagna – Germania – Austria: ricorsi diretti
Un modello “intermedio”: il giudice come “portiere”
Controllo accentrato con “elementi di diffusività”:
Italia: Calamandrei il giudice è un “portiere”
Rilevanza e non manifesta infondatezza
(NB: assemblea costituente considera anche la possibilità di un controllo diffuso)
Il controllo “politico” ?
Il controllo di costituzionalità in Francia Il Conseil constitutionnel Dal Comité constitutionnel al Conseil
constitutionnel: perchè non una “cour”?
Controllo costituzionale in Francia
1946: Comité constitutionnel (Pres. Repubblica – Presidenti 2 rami Parlamento – 7 eletti Ass. nazionale – 3 eletti Consiglio Repubblica)
1958: Conseil constitutionnel (3 Pres. Repubblica – 3 Pres. Assemblea nazionale – 3 Pres. Senato)
Controllo obbligatorio (regolamenti parlamentari – leggi organiche)
Controllo facoltativo (leggi – trattati) nomina politica controllo preventivo canali di attivazione Controllo politico?
Dal controllo politico a…?
2 passaggi fondamentali: L. cost. 29.10.1974: saisine parlamentaire Dec. 16.07.1971: bloc de constitutionnalité
Da “controllo politico” a “norma sulle fonti” o “norma sulla produzione”
Articolo 61-1 Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad
una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere incaricato di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione che si pronuncia entro un termine stabilito.
Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.
Le versioni in carattere corsivo degli artt. 11, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 e 73 della Costituzione entrano in vigore alle condizioni stabilite dalla legge e dalle leggi organiche necessarie alla loro applicazione in virtù dell'articolo 46 della legge costituzionale n° 2008-724 del 23 luglio 2008;
(www.assemblee-nationale.fr)