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IL DECRETO “ DEL FARE “ E DEL LAVORO Cosenza, 27 settembre 2013 Giuseppe Buscema Consulente del lavoro, commercialista, revisore legale Esperto Fondazione Studi CNO 1

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IL DECRETO “ DEL FARE “ E DEL LAVORO

Cosenza, 27 settembre 2013

Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro, commercialista, revisore legale

Esperto Fondazione Studi CNO

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IL DECRETO “ DEL FARE “ E DEL LAVOROGli ultimi provvedimenti: Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9agosto 2013, n. 98 (G.U. n.194 del 20 agosto 2013) in vigore dal 21agosto 2013

Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, convertito dalla legge 9agosto 2013, n. 99 (G.U. n.196 del 22 agosto 2013) in vigore dal 23agosto 2013

Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 convertito dalla legge 6 giugno2013, n.64, (G.U. n.132 del 7 giugno 2013) in vigore dal 8 giugno2013 2

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IL DECRETO DEL “FARE “ E DEL LAVOROSemplificazioni in materia di DURCRiscossionePignorabilità delle proprietà immobiliariResponsabilità fiscali dell’impresaAbrogazione del modello 770Contratti a termine: riduzione delle pauseApprendistato professionalizzante: semplificazioneTirocini formativiDecontribuzione sulle assunzioni di giovaniBenefici ASPI al datore di lavoroCo.co.pro. e Associati in partecipazioneRegolarizzazione Associazioni in partecipazioneLavoro intermittenteLavoro accessorioContratto a progettoResponsabilità solidale negli appaltiTentativo di conciliazione per GMO

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DECONTRIBUZIONESULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI

ARTICOLO 1 D.L. 76/2013

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 D.L.76/2013

UN NUOVO INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILEViene previsto un incentivo per l’assunzione di giovani fino al 30 giugno 2015Riguarda i datori di lavoro di tutto il territorio nazionaleL’agevolazione è prevista in misura pari ad un terzo dell’imponibile contributivoSpetta per una durata massima di 18 mesiRiguarda le assunzioni effettuate ad incremento della base occupazionaleDeve trattarsi di soggetti svantaggiati, ma non tutti quelli previsti dal Reg.Ce.800/2008Si conguaglierà con le denuncie UniEmensLa maturazione non è immediata ne automatica

VEDIAMO IN DETTAGLIO COME FUNZIONA

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 D.L.76/2013

LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i datori di lavoro che assumano […]” art.1.c.1.

Rientrano tutti i datori di lavoro, anche coloro che non rivestono la qualifica diimpresaNon sono previsti requisiti territoriali relativi ai datori di lavoro (a differenza delcredito di imposta D.L.70/2011) e neanche per i lavoratoriRiguarda le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e letrasformazioni di altre tipologie contrattuali a tempo indeterminato

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 e 2 D.L.76/2013 1/3

LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i lavoratori aventi i requisiti […]” art.1.c.1.

L’assunzione deve riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino inuna delle seguenti condizioni soggettive:Lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesivivano soli con una o più persone a caricoLavoratori che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionaleQuindi, età anagrafica + condizione soggettiva di svantaggio rientrante tra quelle individuatedal Regolamento (CE) n. 800/2008.Rientrano però solo alcuni tra i lavoratori svantaggiati individuati dal punto 18) dell’articolo 2del Regolamento.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 e 2 D.L.76/2013 2/3

LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i lavoratori aventi i requisiti […]” art.1.c.1.

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LAVORATORI REQUISITO

privi di impiegoregolarmente retribuito daalmeno sei mesi

“[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno seimesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestatoattività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinatodella durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesihanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinatadalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimopersonale escluso da imposizione.“. (cfr. decreto Ministero del Lavoro20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n.153 del 2/7/2013 )

siano privi di un diploma discuola media superiore oprofessionale

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013

LE CONDIZIONI:“ assunzioni che debbono comportare un incremento occupazionale netto […]”.

è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascunmese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedentiall’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati inbase al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro. si calcola in unità lavorative/anno (ULA) “ numero di persone che, durante tuttol'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure chehanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratoristagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. “ (cfr. art.5 Reg.Ce 800/2008)

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013

LE CONDIZIONI:“ assunzioni che debbono comportare un incremento occupazionale netto […]”.

I lavoratori da considerare sono:Reg. Ce 800/2008, articolo 2

punto “ 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire ilnumero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempoparziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;”

INPS circolare 17 settembre 2013, n.131“ (…) è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato eindeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio; […] Il lavoratore assunto in sostituzione diun lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore assente“

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIINCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

1) Incremento alla data di assunzione2) Mantenimento della base occupazionale

Si applica l’articolo 40 del Reg.Ce 800/2008

[…]2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesisuccessivi all'assunzione.Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costiammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successiviall'assunzione.4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendentidell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i postioccupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento perraggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causae non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIINCREMENTO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DI ASSUNZIONE

STEP 1 Occorre conteggiare la base alla data di assunzione

Occorre considerare i 12 mesi precedenti l’assunzione.Esempio: assunzione 1/10/2013Periodo da considerare 1/10/2012- 30/9/2013Nel corso del periodo agevolato vanno considerati mese per mese

CIRCOLARE INPS 111/2013 del 24/7/2013Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deveporre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione conil numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIINCREMENTO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DI ASSUNZIONE

• Per l’anno precedente, mese per mese si conteggiano i lavoratori in unità o frazioni

• Per l’anno successivo, occorre conteggiare i lavoratori tenendo conto dei contratti alla datadi assunzione del lavoratore agevolato.

Esempio: se risulta in forza un lavoratore a tempo determinato, va conteggiato nei mesi in cui ilcontratto non sarà giunto a fine termine

Esempio: assunzione 1/10/2013Il datore ha in forza un lavoratore a tempo determinato assunto l ‘1/1/2013 per 12 mesia) periodo da considerare 1/10/2012- 30/9/2013 forza lavoro = 0,75 (il lavoratore a

termine)b) periodo da considerare 1/10/2013- 30/9/2014 forza lavoro = 1 (il lavoratore a termine)

+ 1 il lavoratore assuntoIL LAVORATORE ASSUNTO, AUMENTA LA BASE OCCUPAZIONALE

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIMANTENIMENTO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE 1/2

• Per l 'INPS mantenere l'incremento significa che i lavoratori considerati ai fini del calcolodei periodi successivi all'assunzione non vengano a cessare, salvo non fossero già stateconsiderate ( es. le scadenze dei contratti a tempo determinato) ovvero si tratta dicessazioni neutre (cfr. art.40 Reg.Ce 800/2008)

• Tale verifica va effettuata ogni mese, considerando i lavoratori che sono stati considerati aifini del calcolo della base occupazione dei dodici mesi successivi e che hanno dato luogoall’incremento

• L’eventuale decremento derivante dalla risoluzione di rapporti di lavoro considerati e nonprevisti (e non neutri ), potrà peraltro essere compensato se sono state effettuate altreassunzioni che consentono il raggiungimento della base occupazione necessaria.

• Così come la perdita dell’incentivo sarà relativa ai mesi in cui l’incremento non è statomantenuto, ma maturerà nuovamente nel caso di successive assunzioni, dal mese in cuil’incremento viene ripristinato.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIMANTENIMENTO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE 2/2

• Alla fine del 12.mo mese, occorrerà effettuare di nuovo il calcolo della base occupazionaleper i dodici mesi successivi. Quindi, dal 13.mo mese successivo all’assunzione, al 24.momese successivo all’assunzione con i criteri già visti in precedenza.

• Se la base occupazionale a tale data è maggiore di quella relativa ai dodici mesi precedentiall’assunzione, l’incentivo continua a maturare.

• A questo punto occorrerà nuovamente che i lavoratori considerati ai fini del calcolo dellabase occupazionale del periodo dal 13.mo al 24.mo mese non vengano a cessare.

• L'incremento si realizza anche per frazione di U.L.A.. Non occorrerà quindi raggiungereun'unità intera per la spettanza dell'agevolazione (cfr. Circolare INPS 131/2013)

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013

LE CONDIZIONI:L’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societàcontrollate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto

Sono società controllate quelle:1) In cui l’altra società dispone della maggioranza di voti esercitabile nell’assemblea;2) In cui l’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria;3) Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali con essa.Ai fini dei punti 1 e 2, si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e

a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.Sono società collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

Si presume tale quanto nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 deivoti, ovvero 1/10 per le spa quotate in borsa.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1,commi 4 e 5 D.L.76/2013L’AMMONTARE DELL’ AGEVOLAZIONE

contributo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai finiprevidenziali, fatte salve le diverse procedure previste nel settore agricolo in ogni caso non potrà superare 650 euro mensili in relazione al singolo lavoratoreassunto vincolata al rispetto dell’articolo 40 del Regolamento Ce 800/2008 riconoscimento da parte dell'INPS da conguagliare mediante le denunce mensilicontributive UniEmens

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI

ARTICOLO 1,commi 4 e 5 D.L.76/2013LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

La durata del beneficio è di 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminatoNon spetta per i lavoratori domesticiSpetta anche per gli apprendistiLa durata del beneficio è di 12 mesi nel caso di trasformazioni contrattuali a tempoindeterminato. E’ comunque necessario che ricorrano le altre condizioni previste e nonpotrà essere goduto con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno giàbeneficiato dell’incentivo di 18 mesi. Per la maturazione dell'agevolazione connessaalla trasformazione è necessaria un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo intal caso, per detta assunzione aggiuntiva, dalle condizioni soggettive e delle condizionipreviste. In buona sostanza è necessaria esclusivamente per l'incrementooccupazionale.

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 comma 3 D.L.76/2013

LA DECORRENZA : “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e nonoltre il 30 giugno 2015.”.

La maturazione dell'incentivo non è né immediata ne automaticasi applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degliatti di riprogrammazione delle risorse destinate a finanziare fino a quelle effettuate fino al 30 giugno 2015Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS provvedono a dare diffusionedell’avvenuta approvazione degli atti (cfr. comma 11)7 AGOSTO 2013 approvazione D.M. che costituisce la data di decorrenza degliincentivi (cfr. Comunicato Stampa Ministero del Lavoro 17/9/2013)

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 comma 3 D.L.76/2013

LA DECORRENZA : 7 agosto 2013 – 30 giugno 2015

FONDI STANZIATI PER LA CALABRIA

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ANNO IMPORTO

2013 12.629.299,86

2014 18.843.949,79

2015 18.843.949,79

2016 12.629.299,86

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 commi 9 e seguenti D.L.76/2013

LE MODALITA’ PER RICHIEDERLO

L’incentivo viene gestito dall’INPS Potrà essere richiesto prima di effettuare l’assunzione (novità Legge 99/2013)E’ riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico riferito alla data diassunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso diinsufficienza delle risorse indicate l’INPS non prende in considerazione ulterioridomande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienzadi risorse, fornendo immediata comunicazione. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alladurata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politichesociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze Le modalità attuative sono state rese note con la circolare n.131 del 17/9/2013

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIARTICOLO 1 comma 14 D.L.76/2013

LA PROCEDURA OPERATIVA PER RICHIEDERE L’INCENTIVO

Il datore di lavoro inoltra la domanda all’INPS presentando on line l’istanza “76-2013”L’istanza sarà possibile presentarla quando l’INPS darà il via con apposito messaggioEntro 3 giorni, l’INPS comunica se l’incentivo è stato riconosciutoEntro 7 giorni lavorativi, occorre stipulare l’assunzione o la trasformazioneEntro i successivi 7 giorni lavorativi, occorre comunicare l’avvenuta stipula delcontratto di lavoro che ha finalità di conferma dell’incentivoL’INPS effettua i controlli a tale processo attribuendo esito positivo all’istanza(visualizzabile nel cassetto previdenziale)I termini sono perentori (cfr. Circolare INPS 131/2013)

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIRAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI DA ALTRE DISPOSIZIONI

Secondo l’INPS, “ l’incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore allacontribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore ” (cfr.punto 6 Circ.131/2013)Esempio 1: assunzione di un apprendista con retribuzione imponibile € 20 milaContributi 11,61% = € 2.322 LIMITE MAX AGEVOLAZIONE

Esempio 2: assunzione di un lavoratore da parte di un datore di lavoro artigiano aisensi dell’art.8 c.9 legge 407/90 con retribuzione imponibile € 25 milaContributi Zero L’AGEVOLAZIONE NON SPETTA

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANILE CONDIZIONI:

Il beneficio è sottoposto alle ulteriori condizioni introdotte dalla Riforma Fornero in viageneralizzata a tutti gli incentivi.Articolo 4, commi 12 e 13, gli incentivi non spettano:

se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, se l'assunzione viola il diritto di precedenza,se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in attosospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da partedi un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietarisostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti conquest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione talecondizione si applica anche all'utilizzatore.nella determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata occorre tenere conto anchedei periodi durante i quali il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, atitolo di lavoro subordinato o somministrato

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIART.4, COMMA 12

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligopreesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivisono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzatomediante contratto di somministrazione;

Esempio, assunzione di lavoratore per subentro nell’appalto ed il CCNL prevede l’assunzionepresso il nuovo aggiudicatario

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIART.4, COMMA 12

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge odal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto atempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nelcaso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di undiritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempoindeterminato o cessato da un rapporto a termine;

Esempio, assunzione di un lavoratore diverso da quello che aveva diritto alla precedenza (es.un lavoratore assunto con contratto a termine aveva manifestato la volontà di avvalersi deldiritto di precedenza ed il datore di lavoro ne assume un altro quest’ultimo con agevolazioni.Le agevolazioni, fermo restando l’eventuale diritto del precedente lavoratore alla tutela deipropri diritti, non spetteranno comunque

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIART.4, COMMA 12

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Gli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono iseguenti principi:c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di

somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi oriorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o lasomministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmentediverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unitàproduttiva;

Esempio, in una unità produttiva interessata dalla CIGL’obbligo di assunzione , rispetto alle altre ipotesi, riguarda solo la situazione della singolaunità produttiva. 27

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIART.4, COMMA 12

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Gli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono iseguenti principi:d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei seimesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentiassetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assumeovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso disomministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Esempio, assunzione di lavoratore in una società costituita da un socio che era titolare di unaditta individuale presso la quale risultava stato licenziato il lavoratore successivamenteassunto presso la nuova società ed il lavoratore risultava iscritto nelle liste di mobilità

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANIART.4, COMMA 13

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano iperiodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavorosubordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuatedallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesimaagenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), deldecreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietarisostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Dubbi: incidono precedenti rapporti che hanno dato luogo ad agevolazioni se c’è statasoluzione di continuità? Ed in caso affermativo, occorre fare riferimento anche a quelli svoltiprima dell’entrata in vigore della legge 92/2012 ?

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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANICUMULO PRECEDENTI RAPPORTI

Limiti in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.La disposizione normativa citata può trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi

ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione,licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un

rapporto di lavoro part-time ?Interpello Ministero del lavoro n.9 dell’8 marzo 2013

in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritieneche, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessunapreclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lostato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesidi disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare alriconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n.407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapportoagevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va,invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti. 30

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LE SEMPLIFICAZIONIIN MATERIA DI DURC

PROVVEDIMENTI:D.L. 35/2013D.L. 69/2013

Operatività:IMMEDIATA

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

PRINCIPALI FONTI IN MATERIA DI DURC

Articolo 1, comma 1175 e ss. legge 27 dicembre 2007,n.296D.M. 24 ottobre 2007D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207Articolo 6 D.L. 35/2013 convertito dalla legge 64/2013Novità contenute all’art.31 del D.L. 21 giugno 2012, n.69

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

Articolo 31 Decreto legge 21 giugno 2013, n.69“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

DECRETO DEL FARELo scopo: facilitare le gare d’appalto per rilanciare l’economia

NOVITA’1. Cambia la durata del DURC negli appalti pubblici2. Semplificate le procedure di acquisizione del DURC da parte della

P.A.3. Nuove modalità per la regolarizzazione delle irregolarità4. Ruolo dei consulenti del lavoro5. Novità sui lavori privati in economia

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCIMPORTANTE

Le nuove disposizioni nel D.L. 69/2013 riguardavano esclusivamenteil Documento Unico di Regolarità Contributiva

nei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture

Novità In sede di conversione:

alcune novità anche per i DURC in materia di agevolazionied altri scopi previsti dalla disciplina vigente

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCCAMBIA LA DURATA DEL DURC

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NOVITA’ IN PRECEDENZA

La validità è di 180* 120 giorni dalladata di emissione

90 giorni ma occorreva un documentoper ogni lavoro e per ogni fase

Riduzione dei DURC necessari per idiversi appalti o forniture pubbliche

Ne occorreva uno per attività nellevarie fasi

* modifica in sede di conversione

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

Ruolo attivo della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori

Ha l’obbligo di acquisire sempre d’ufficio telematicamente il DURCai fini degli accertamenti previsti dal D.P.R. 207/2010

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Si tratta delle verifiche relative alle cause di esclusione previste in ordine airequisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delleconcessioni e negli appalti di lavori, forniture e servizi nonché perl’affidamento di subappaltiIn precedenza era l’affidatario a presentare il documentoIl documento deve essere acquisito obbligatoriamente telematicamente

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCPROCEDURE DI ACQUISIZIONE 1/3

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NOVITA’ IN PRECEDENZA

le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatoriacquisiscono obbligatoriamente in viatelematica d’ufficio il DURC

La procedura di acquisizione telematica erafacoltativa

L’utilizzo d’ufficio avviene per la verificadella dichiarazione sostitutiva relativa airequisiti previsti dal Regolamento degliAppalti e nelle fasi successiveall’aggiudicazione

Ne occorreva uno per ogni per ogni fase

E’ utilizzato anche contratti diversi da quelliper i quali è espressamente acquisito

Ne occorreva uno per ogni contratto

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCPROCEDURE DI ACQUISIZIONE 2/3

1) L’Articolo 38, comma 1, lettera i) D.Lgs. 163/2006 Codice appalti prevede che sonoesclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni edegli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari disubappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:[…] che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi previdenziali e assistenzialiLe imprese presentano autocertificazioneLe stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano d’ufficio attraverso ilDURC la veridicità della dichiarazione resa in sede di autocertificazione

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCPROCEDURE ACQUISIZIONE 3/3

2) Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori acquisiscono d’ufficio il DURC nellefasi successive all’aggiudicazione per:il pagamento delle prestazioni relative a servizi e fornitureil pagamento dei SALil certificato di collaudoIl certificato di regolare esecuzionecertificato di verifica e conformitàattestazione di regolare esecuzione

Rimane la necessario richiedere un nuovo DURC, ma sempre d’ufficio ed anchese non sono trascorsi 120 giorni, per il pagamento del saldo finale

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCCIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 6/9/2013, N.36

DFasi dell’appalto:

a) Verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione alla garab) Aggiudicazione del contrattoc) Stipula del contrattod) Pagamento S.A.L.e) Certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica

di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento del saldo finaleIL DURC E’ NECESSARIO

1. Una prima volta ai fini delle fasi a), b) e c)2. Una seconda volta per la eventuale fase d) ed e) escluso saldo finale3. Un’ultima volta per il saldo finale

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLA REGOLARIZZAZIONE 1/3

La novità

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli enti prepostial rilascio (es. INPS, INAIL, Casse Edili), prima dell’emissione del DURC odell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato aregolarizzare la propria posizione.E’ una novità perché prima tale possibilità non riguardava i pubbliciappalti

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLA REGOLARIZZAZIONE 2/3

Quando e come

1) Gli uffici invitano l’interessato mediante PEC all’impresa o alconsulente del lavoro o altri soggetti abilitati legge 12/1979

2) “ Entro un termine non superiore a 15 giorni, indicandoanaliticamente le cause della irregolarità “

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DA NOTARE:• L’INVITO E’ PREVISTO SOLO A MEZZO PEC•L’INVIO AL CONSULENTE DEL LAVORO E’ ALTERNATIVO E NON AGGIUNTIVO•SARA’ NECESSARIO CHE L’ENTE INDICHI “ANALITICAMENTE LE CAUSE DELLA IRREGOLARITA”•LE INDICAZIONI CRIPTICHE O GENERICHE POTREBBERO VIZIARE IL DURC NEGATIVO

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLA REGOLARIZZAZIONE 3/3

Violazioni non gravi

Rimane l’ipotesi già prevista in precedenza “ ai soli fini della partecipazione a gare diappalto “ che considera non grave tra le somme dovute e quelle versate conriferimento a ciascun istituto previdenziale e ciascuna cassa edile

Non si considera grave lo scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelleversate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, unoscostamento inferiore a 100 Euro, fermo restando l’obbligo di versamento dell’importoentro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC (cfr. art.8, comma 3 D.M.24/10/2007).In sostanza pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è rilasciatoqualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro (cfr. circ. Min.Lav.5/2008)

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCCAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC

ART.8 D.M. 24/10/2007Ricorsi:1) In pendenza di ricorso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino alla

data in cui la sentenza non sia passata in giudicato. Salva la ipotesi incui un provvedimento esecutivo abbia consentito l’iscrizione a ruolo

2) In caso di contenzioso amministrativo, fino alla decisione cherespinge il ricorso- INAIL,si applica il principio del silenzio rifiuto- INPS, occorre una decisione di rigetto del ricorso amministrativo

in virtù della delibera del CDA n.13 del 21/5/1993 (cfr. notaMin.Lav. n.10849/2010)

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCCOSA SUCCEDE IN CASO DI DURC NEGATIVO 1/2

Nella fase iniziale, compromette l’aggiudicazioneAll’atto del pagamento, gli enti aggiudicatori, soggetti attuatori, ecc., trattengono dalcertificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento diquanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto daisuddetti soggetti, direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi e cassaedile.Viene effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista prima della liquidazione finale, previorilascio del DURC.L’intervento opera anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegatinel contrattoIn tal caso il pagamento è disposto nei limiti del valore del debito che l’appaltatore hanei confronti del subappaltatore.

articolo 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 45

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCCOSA SUCCEDE IN CASO DI DURC NEGATIVO 2/2

Nel caso il pagamento non copra l’intera irregolarità, l’intervento sostitutivo a favoredegli enti è fatto in proporzione alle irregolarità segnalate nel documentoEsempio:€ 5000 credito datore di lavoro da stazione appaltanteDebiti: INPS € 5000 / INAIL € 4.000 / CASSA EDILE € 1.000All’INPS verrà versato il 50%, all’INAIL il 40%, alla Cassa Edile il 10%Prassi: circolare Ministero del Lavoro n.3 del 16 febbraio 2012, circolare INPS n.54 del13 aprile 2012, nota INAIL n.2029 del 21 marzo 2012

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCALTRE NOVITA’ INSERITE IN SEDE DI CONVERSIONE

1. In caso di lavori privati in economia di manutenzione in edilizia nonoccorre il DURC (salvo non sia necessario ai sensi del D.Lgs.81/2008)

2. Il DURC per lavori edili privati, fino al 2014, avrà durata di 120 giorni3. Anche nel caso di DURC relativo a sovvenzioni, contributi, sussidi, ci

qualsiasi genere, compresi quelli comunitari, si applicano:• le disposizioni previste in materia di appalti pubblici relativi alla

trattenuta dal certificato di pagamento della somma corrispondenteall’inadempienza

• La durata di 120 giorni47

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC: riepilogoAmbito di applicazione: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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OGGETTO PRIMA DOPO

DURATA DELDOCUMENTO

90 giorni 120 giorni

UTILIZZO DELDOCUMENTO

Per singolo appalto, persingola fase e per ogniappalto o fornitura

Valido per tutte le fasi dell’appaltoUn nuovo documento potrà essererichiesto solo per il pagamento del saldofinaleInoltre, viene utilizzato anche percontratti diversi da quelli per i quali èstato richiesto

ACQUISIZIONE D’ufficio perché vige ildivieto di richiederedocumenti della P.A.

D’ufficio obbligatoria perché previstonel codice degli appalti ed in viatelematica con utilizzo della PEC

PREAVVISO DIIRREGOLARITA’

Non previsto Invito di 15 giorni

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

Articolo 6 D.L. 8 aprile 2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n.64PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA P.A.

“ L’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alladata di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento “

Lo scopo: evitare che l’impresa abbia perso i requisiti a causa delritardato pagamento della P.A.RIGUARDA SOLO I PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA P.A. DISCIPLINATI DAL

DECRETO MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLE ULTIMISSIME: G.U. 16/7/2013 pubblicato D.M. 13 marzo 2013

Rilascio del DURC in presenza di crediti nei confronti della P.A. certificatiai sensi dell’articolo 9 D.L.185/2008

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Gli enti rilasciano il DURC regolare, in presenza di una certificazioneche attesta che il credito vantato è certo, liquido ed esigibileÈ necessaria la richiesta dell’interessatoIl credito deve essere pari almeno al debito contributivoLa certificazione deve essere rilasciata dalla P.A. entro 30 giorni

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCARTICOLO 31 D.L. 69/2013

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, conv . dalla legge 94/2012: «di cuiall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse

Con tale modifica che interviene sull’art.9 del D.L. 185/2008, vieneesteso l’utilizzo della certificazione dei crediti nei confronti della P.A.

anche per il rilascio del DURC

E’ necessario che il credito sia non prescritto, certo, liquido ed esigibile

Il D.M. 13 marzo 2013, è attuativo di tale disposizione

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

D.MEF. 22 maggio 2012 che disciplina le modalità di certificazione del credito,anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appaltida parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; D.MEF. 25 giugno 2012 che riguarda invece le modalità di certificazione del credito,anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appaltida parte delle Regioni, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale; D.MEF. 25 giugno 2012 concernente le modalità con le quali crediti non prescritti,certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, enti locali e degli enti delservizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo.

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCLE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Istanza dell’interessato all’ente creditore utilizzando lo schemaallegato al D.MEF.L’ente rilascia la certificazione entro 30 giorniSe l’ente non rispetta il termine, il richiedente potrà chiedere allaRagioneria territoriale dello Stato la nomina, entro 10 giorni, di uncommissario ad acta che vi provveda entro 50 giorni dalla sua nominaIl rilascio avverrà secondo lo schema allegato al D.MEF.

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCALTRE NOVITA’: NOTA CNCE 15 LUGLIO 2013

DAL 2 SETTEMBRE, RICHIESTE DURC DEVONO CONTENERE PEC

L’OBBLIGO RIGUARDA SIA STAZIONI APPALTANTI ED ENTIAGGIUDICATORI CHE IMPRESE

LE IMPRESE POTRANNO INDICARE QUELLO DEL CONSULENTE DELLAVORO

CASSE EDILI, INPS ED INAIL RILASCERANNO DURC VIA PEC54

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURCALTRE NOVITA’: MESSAGGIO INPS n.11512 del 17 LUGLIO 2013

DAL 22 LUGLIO 2013 PROCEDURA “ REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA ONLINE”

Consente al richiedente l’immediata conoscenza della propriasituazione di regolarità/irregolarità nei confronti dell’INPS in manieradettagliata

La finalità è quella di agevolare la regolarizzazione

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LAVORO A TERMINE LE NOVITA’DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013

Fonti:

Decreto legislativo 368/2001

Legge 92/2012 in vigore dal 18 luglio 2012

Legge 134/2012 in vigore dal 12 agosto 2012

D.L. 179/2012 in vigore dal 20 ottobre 2012

D.L. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013

Legge 97/2013 in vigore dal 4 settembre 2013

Prassi amministrativa Ministero del lavoro

CCNL ed accordi

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LAVORO A TERMINE LE NOVITA’DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013

Le novità principali:1) la previsione di un contratto senza la necessità di individuare il causalone che di

regola deve giustificare la stipula del contratto2) la modifica degli intervalli da rispettare prima della stipula di un nuovo contratto a

tempo determinato3) la durata massima di prosecuzione del contratto dopo la scadenza4) La comunicazione della prosecuzione, poi abrogata4) periodo massimo di occupazione con contratto a termine (si computano anche i

periodi di occupazione con somministrazione di lavoro)5) Contributo ASpI dal 20136) Decadenza azione lavoratore su nullità del termine7) La flessibilità per le start up innovative

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CONTRATTO A TERMINE

Il nuovo comma 01 dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001dopo la legge 92/2012

« Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminatocostituisce la forma comune di rapporto di lavoro »

PRIMA

“Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”

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IL CONTRATTO A TERMINE

La deroga al comma 01, articolo 1, comma 1 D.Lgs. 368/2001:“È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavorosubordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativoo sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.

Significato:

Giurisprudenza:

l’apposizione del termine costituisce una deroga che vaindividuata nel cd. causalone che ne giustifical’apposizione

necessità di una apposita specificazione che non potràesaurirsi nella mera riproposizione nella lettera di

assunzione dell’astratto disposto normativo,occorrendo una apposita enunciazione, nel rispetto delprincipio di buona fede e lealtà delle specifiche esigenzeche l’azienda intende soddisfare attraverso il ricorsoad una collaborazione a tempo determinato

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IL CONTRATTO A TERMINE

Il cd. causalone, cosa significa a livello operativo.Il datore di lavoro potrà stipulare un contratto a termine per:

ESIGENZE ESEMPIO

Tecniche Lavorazioni che non possono essere svolte con le risorseumane in forza e quindi c’è la necessità temporanea dipersonale nuovo

Produttive Picco di lavoro per esempio per una commessa nuova

Organizzative Necessità di attuare dei processi organizzativi temporanei.Ad esempio campagna di marketing

Sostitutive Assunzione di un lavoratore per sopperire alle assenzedurante il periodo di concessione delle ferie

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IL CONTRATTO A TERMINE

Requisiti del contratto:

•E’ necessaria la forma scritta pena l’inefficacia del termine.•Può risultare “ direttamente o indirettamente, da atto scritto nel qualesono specificate le ragioni “ del causalone che giustifica l’apposizione deltermine•Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro allavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.•La scrittura non è necessaria per i rapporti di lavoro di durata non siasuperiore a dodici giorni.

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DIVIETI

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero• salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unitàproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, alicenziamenti di lavoratori con le stesse mansioni cui si riferisce ilcontratto a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso perprovvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso conlavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8, c.2, legge 223/91), ovveroabbia una durata iniziale non superiore a tre mesi• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione deirapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento diintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cuisi riferisce il contratto a termine• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione deirischi

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DEROGHE ESCLUSIONI ART.10

Sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 368/2001:• E’ possibile la stipulazione di contratti a termine per l’assunzione di lavoratori iscritti

nelle liste di mobilità (art.8 c.2 l.223/1991)• contratti di somministrazione di lavoro;• rapporti di apprendistato;• tirocini formativi, borse lavoro ed altre tipologie contrattuali che non costituiscono

rapporti di lavoro;• richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;• rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo

determinato;• stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA;• rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione,

importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.• nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l’assunzione diretta di manodopera

per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinatadai contratti collettivi

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DEROGHE ESCLUSIONI ART.10DEROGHE

• in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazionedi contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinqueanni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso untriennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapportisono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo perquanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 (principio di non discriminazione) e8 (computo).

• Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione , l’assunzione è possibile conanticipo di un mese rispetto alla data di assenza per astensione facoltativa oobbligatoria, o per la maggiore durata prevista dalla contrattazione collettiva (art.10legge 53/2000);

• E’ possibile la stipulazione di contratti a termine per l’assunzione di lavoratori iscrittinelle liste di mobilità (art.8 c.2 l.223/1991)

• L’assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di 2 anni di lavoratorianziani che abbiano effettuato l’opzione per il posticipo dell’accesso alpensionamento ai sensi dell’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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IL RUOLO DEI CCNL

I CCNL possono prevedere limiti quantitativi alla stipula di contratti a termine• Sono in ogni caso esenti da limitazioni quelli conclusi:a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL conriferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività giàpreviste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,n. 1525;c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.• Sono esenti da limitazioni quantitative: i contratti a tempo determinato di duratanon superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore allamaggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni didifficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui alprecedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddetteper lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hannoformato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche escaduto da meno di sei mesi.

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ACAUSALE comma 1 bis aggiunto all’art.1 D.Lgs. 368/2001

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:a) nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non

superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e unlavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione diun lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempodeterminato , sia nel caso di prima missione di un lavoratore (…).

b) In ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ .

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ACAUSALE comma 1 bis dopo il DL 76/2013

PRIMA DOPO

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non èrichiesto nell'ipotesi del primo rapporto atempo determinato, di durata nonsuperiore a dodici mesi, concluso fra undatore di lavoro o utilizzatore e unlavoratore per lo svolgimento diqualunque tipo di mansione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato,sia nel caso di prima missione di unlavoratore nell'ambito di un contratto disomministrazione a tempo determinato(…).

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non èrichiesto:a) nell’ipotesi di primo rapporto atempo determinato, di durata nonsuperiore a dodici mesi, concluso fraun datore di lavoro o utilizzatore e unlavoratore per lo svolgimento diqualunque tipo di mansione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato,sia nel caso di prima missione di unlavoratore nell'ambito di un contratto disomministrazione a tempo determinato(…).

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ACAUSALE comma 1 bis dopo il DL 76/2013

PRIMA DOPO

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazionisindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul pianonazionale possono prevedere, in via diretta a livellointerconfederale o di categoria ovvero in via delegataai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui alprecedente periodo il requisito di cui al comma 1 nonsia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempodeterminato o la missione nell'ambito del contrattodi somministrazione a tempo determinato avvenganell'ambito di un processo organizzativo determinatodalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limitecomplessivo del 6 per cento del totale dei lavoratorioccupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

(…) In ogni altra ipotesiindividuata dai contratticollettivi, anche aziendali,stipulati dalle organizzazionisindacali dei lavoratori e deidatori di lavorocomparativamente piùrappresentative sul pianonazionale “

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Contratto a termine acausale

Problemi operativi:

Il lavoratore ha precedenti “esperienze” col datore di lavoro, qualirilevano ?

Stipulo un contratto “misto”, indico cioè sia la causale sia il riferimento alcomma 1 bis, che valore ha ?

La regolamentazione dell’acausale nei CCNL, è una ipotesi alternativache esclude quella legale ?

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Contratto a termine acausale – “primo rapporto “

La ratio

L'introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale" èanche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacitàprofessionali del lavoratore in relazione all'inserimento nello specificocontesto lavorativo; pertanto non appare coerente con la rationormativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti inqualche modo già “sperimentati".Ciò a maggior ragione vale per la stipula di contratti a tempodeterminato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto unprecedente rapporto a tempo indeterminato.

Ministero del Lavoro, circolare n.18 del 18 luglio 2012

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Contratto a termine acausaleVADEMECUM LAVORO 22/4/2013

D. Quando può essere stipulato il contratto a termine “acausale”, ovverosenza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1,comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, di durata non superiore ai dodici mesi.

R. Il contratto a termine "acausale" di durata non superiore a dodicimesi può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non sianointercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedentirapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contrattoa tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente).

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Contratto a termine acausale – “primo rapporto “

La regolamentazione dell’acausale nei CCNL, è una ipotesi alternativache esclude quella legale.Il comma 1 bis ante DL76/2013 prevedeva“ I contratti collettivi (…) possono prevedere, in via diretta a livellointerconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livellidecentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo

Il D.L. 76/2013 ha specificato che le ipotesi sono alternative

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ACAUSALE comma 1 bis aggiunto all’art.1 D.Lgs. 368/2001

LA NUOVA FORMULAZIONE NON LASCIA DUBBI

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:a) nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non

superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e unlavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione diun lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempodeterminato , sia nel caso di prima missione di un lavoratore (…).

b) In ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ .

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Proroga del Contratto a termine acausaleVADEMECUM LAVORO 22/4/2013

ANTE DL.76/2013D. E’ possibile la proroga del primo contratto a termine "acausale“

R. Si ribadisce che il primo contratto a termine acausale non può avereuna durata superiore a dodici mesi e laddove venga stipulato per unperiodo inferiore, lo stesso non è prorogabile, né tantomeno risultapossibile stipulare un nuovo contratto a termine acausale per il restanteperiodo fino al raggiungimento dei dodici mesi. Ad esempio, se il primorapporto a termine acausale ha una durata di 3 mesi, in caso disuccessiva assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratorerisulta necessario indicare le ragioni che giustificano l'apposizione delmedesimo lavoratore risulta necessario indicare le ragioni chegiustificano l'apposizione del termine ossia quelle integranti il cd.causatone.

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Proroga del Contratto a termine acausale

L’articolo 7 del D.L.76/2013 supera tale limite estendendo l’istituto dellaproroga al contratto acausale .

Viene abrogato il comma 2 bis dell’articolo 4 D.Lgs.368/2001 cheprevedeva:“ Il contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, nonpuò essere oggetto di proroga “.

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Limiti alla stipula del contratto acausale - Ruolo dei CCNLPOSSIBILITA’ DI INTRODURRE LIMITI ALLA STIPULA

ARTICOLO 107. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi diutilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensidell'articolo 1, comma 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esentida limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratticollettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad areegeografiche e/o comparti merceologici;b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività giàpreviste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,n. 1525, e successive modificazioni;c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. 76

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tempo determinato – intervalli temporali

Articolo 5

« 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine ai sensi dell'articolo 1,entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto fino a seimesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di duratasuperiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempoindeterminato.Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confrontidei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché inrelazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

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INTERVALLI TEMPORALI FINO AL 27 GIUGNO 2013

Nel caso di nuova assunzione a termine, occorre rispettare intervalliprima della stipula di un nuovo contratto.

Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi 60 giorniSe il contratto ha una durata superiore 90 giorni

Riduzione di tali periodi a 20 o 30 giorni per stagionali e nel caso diprevisione dei contratti collettivi.

Possibile intervento sostitutivo ministeriale

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RIFORMA LAVOROtempo determinato - INTERVALLI

LE ECCEZIONI FINO AL 27 GIUGNO 2013

Riduzione (secondo periodo comma 3)a 60/90 giorni

1) I CCNL possono stabilire la riduzione nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di unprocesso organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività;lancio di un prodotto oservizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fasesupplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga diuna commessa esistente. Ipotesi di intervento sostitutivo del Ministero

2) per le attività stagionali individuate dal D.P.R. N.1525/1963

3) In ogni altro caso individuato dai CCNL (no intervento sostitutivo Ministero)

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tempo determinato – intervalli dopo il D.L.76/2013

Articolo 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001REGOLA (primo periodo)

“ Qualora il lavoratore venga riassunto a termine (…) entro un periodo didieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a seimesi, ovvero venti giorni (…) se di durata superiore a sei mesi, il secondocontratto si considera a tempo indeterminato. (…)”

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RIFORMA LAVOROtempo determinato - INTERVALLI

LE ECCEZIONI DOPO IL D.L.76/2013 1/2

Con c’è più la riduzione ma solo l’esclusione

1) lavoratori impiegati nelle attività stagionali, definite dal D.P.R. 1525/1963,nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratticollettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori dilavoro comparativamente più rappresentative;

2) ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale

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tempo determinato - INTERVALLI

LE ECCEZIONI DOPO IL D.L.76/2013 2/2

ESCLUSIONE ATTIVITA’ ESCLUSE

Attività stagionali … di cui al comma 4 ter definite dal D.P.R. 1525/1963 ed altreattività individuate dagli avvisi comuni edai contratti collettivi nazionali stipulatidalle organizzazioni dei lavoratori e deidatori di lavoro comparativamente piùrappresentative.Quali sono ?

Ipotesi individuate dai contratti collettivi,anche aziendali, stipulati dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratorie dei datori di lavorocomparativamente piùrappresentative sul piano nazionale

In ogni altro caso individuato dai CCNLE’ una previsione aperta e senza limiti ?

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tempo determinato - INTERVALLIELENCO DELLE ATTIVITÀ. D.P.R. 1525/1963

1. Sgusciatura delle mandorle. 2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine. 3. Raccolta econservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.). 4. Raccolta espremitura delle olive. 5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva,torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino). 6. Monda e trapianto, taglio eraccolta del riso. 7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.8. Lavorazione del falasco. 9. Lavorazione del sommacco. 10. Maciullazione e stigliatura della canapa.11. Allevamento bachi, cernita ammasso e stufatura dei bozzoli. 12. Ammasso, sgranatura, legatura,macerazione e stesa all'aperto del lino. 13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamentoscoline delle opere consortili di bonifica. 14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia deltabacco allo stato verde. 15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alleoperazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché allerelative operazioni di trasporto. 17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.18. Scorzatura del sughero. 19. Salatura e marinatura del pesce. 20. Pesca e lavorazione del tonno. 21.Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività). 22. Lavorazionedelle carni suine. 23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24.Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e dibevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonchéfabbricazione dei relativi contenitori . 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse esua raffinazione. 27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione. 28. Estrazione dell'alcooldalle vinacce e dalle mele. 29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo). 30. Estrazione diessenze da erbe e frutti allo stato fresco.

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tempo determinato - INTERVALLIELENCO DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI D.P.R. 1525/1963

31. Spiumatura della tiffa. 32. Sgranellatura del cotone. 33. Lavatura della paglia per cappelli. 34.Trattura della seta. 35. Estrazione del tannino. 36. Fabbricazione e confezionamento di specialitàdolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua. 37. Cave di alta montagna. 38.Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche diconserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali 39. Fabbricazione dei laterizi conlavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto. 40.Cernita e insaccamento delle castagne. 41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. 42. Raccolta,cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43. Raccolta,cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione. 44. Lavaggio e imballaggio dellalana. 45. Fiere ed esposizioni. 46. Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali,ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura),salinazione (movimento di acque, raccolta del sale). 47. Spalatura della neve. 48. Attività svolte incolonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano,nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventigiorni non continuativi . 49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionatonella lettera e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie dispettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50. Attività del personale addetto alle arenecinematografiche estive. 51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamentoprofessionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52. Conduzione delle caldaieper il riscaldamento dei fabbricati.

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tempo determinato - INTERVALLI

IL RUOLO DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. Rinvio al comma 4 ter:(…) altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionalistipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piùrappresentative.

SI TRATTA DELLA INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITA’ STAGIONALI

2. Previsione diretta del comma 3:(…) nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale

PER TUTTE LE ATTIVITA’ ANCHE NON STAGIONALI

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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013Tempo determinato “ Intervalli temporali “ – ruolo CCNL

D. Come deve essere interpretata la disposizione di cui all'art. 5. comma 3,D.Lgs. n. 368/2001, che consente la riduzione (ora eliminazione) degli intervallitemporali, in caso di successione di più contratti a termine a venti o trentagiorni, in virtù di apposite previsioni da parte della contrattazione collettiva.R. La circolare n. 27/2012 ha già chiarito che "gli accordi di livellointerconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato -possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioniorganizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di unprodotto o di un servizio innovativo ecc.". Si evidenzia, inoltre, che la locuzionenormativa “Ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello,consente di ridurre intervalli da parte della contrattazione nazionale,territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quellelegate ai processi organizzativi sopra considerati. Si precisa, ad ogni modo,che le diverse e ulteriori ipotesi sopra menzionate devono esserespecificamente declinate dalla contrattazione collettiva.

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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013Tempo determinato “ Intervalli temporali “ – Esclusione causali

D Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempodeterminato ed il successivo, (…), deve essere rispettato per qualunquetipologia di contratti a termine ovvero subisce delle eccezioni collegate allacausale giustificatrice dell'apposizione del termine.

R. L'obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto atermine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell'ipotesidi assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la cd. sostituzione permaternità. L'unica fattispecie per la quale non si impone l'obbligo del rigorosorispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l'assunzionedel lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e inquanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma2, L. n. 223/1991.

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RIFORMA LAVOROtempo determinato - PROSECUZIONE

Allungamento del periodo di prosecuzione del contratto senza riflessisulla natura del rapporto.

Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi 30 giorni

Se il contratto ha una durata superiore 50 giorni

In tali periodi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributivadel 20% fino al decimo giornodel 40% per quelli successivi

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RIFORMA LAVOROprosecuzione tempo determinato

Articolo 51 Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o

successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto acorrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno dicontinuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, alquaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2 Se il rapporto di lavoro instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis continua oltre iltrentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso ilperiodo complessivo di cui al comma 4-bis ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altricasi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro perl'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato,che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare delMinistero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entratain vigore della presente disposizione. “

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RIFORMA LAVORO-prosecuzione tempo determinatoCOMUNICAZIONE

(…) Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare delMinistero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entratain vigore della presente disposizione. “

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2012, sulla GazzettaUfficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, in vigore dal 25 novembre 2012 trascorsi 30 giorni

Decreto Direttoriale n.235 del 5 ottobre 2012 in vigore dal 10 gennaio 2013 alle ore 19Ha aggiornato, come di consueto avviene periodicamente, i modelli unificati di cui al citatodecreto del 30 ottobre 2007, inserendo nel Quadro “Proroga” dell’ “Unificato-LAV”, il campo“Data fine proroga/prosecuzione di fatto” e il campo “Prosecuzione di fatto”. Tali campi vannoutilizzati, inserendo la data del nuovo termine del rapporto di lavoro, qualora si vogliacomunicare, entro il termine inizialmente fissato, una prosecuzione di un rapporto di lavoro atempo determinato.Nota Ministero del lavoro n.15322 del 31/10/2012Per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 e il 10 gennaio 2013 (data di entrata invigore del Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012) le comunicazioni di prosecuzione deltermine inizialmente fissato andavano effettuate attraverso la compilazione del quadro“Proroga” del modello UniLAV, inserendo nel campo “Data fine proroga” la data del nuovotermine del rapporto di lavoro.

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RIFORMA LAVOROtempo determinato - PROSECUZIONE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA PROSECUZIONE

sanzioni per omessa/tardiva comunicazione

In caso di ispezione, in assenza di comunicazione, rischio dicontestazione del lavoro nero

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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013Contratto di lavoro a tempo determinato

“ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “

D. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termineoriginariamente fissato nonché nel caso di superamento dei cd. periodicuscinetto pari 30 o 50 giorni, risulta applicabile la disciplina sanzionatonefissata ex art. 19, D.Lgs. n. 276/2003 nell'ipotesi di mancata o tardivacomunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l'impiego ex 5,comma 2 bis, D.Lgs. n. 368/2001.R. No. in entrambi casi. Sebbene il Legislatore della riforma abbia sancito conl'art. 5. comma 2 bis. un nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore dilavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardivacomunicazione non produce alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio inquanto non espressamente prevista

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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013“ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “

D. È possibile fruire dei "periodi cuscinetto" - non superiori a 30 o 50 giorni, aseconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore oppure pari osuperiore a sei mesi - anche nelle ipotesi di primo contratto a termine"acausale".R. Si. è ammessa la possibilità di usufruire, dei cd. periodi cuscinetto,rispettivamente di 30 e 50 giorni, anche in relazione al primo contratto atermine acausale, evitando in tal modo una trasformazione del contratto atermine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento deltermine inizialmente fissato. Di conseguenza, la durata massima del primocontratto a termine acausale, nell'ipotesi di fruizione del cd. periodo cuscinetto,è pari complessivamente a 12 mesi e 50 giorni.

Quanto chiarito in via amministrativa, ora è previsto dalla norma2 Se il rapporto di lavoro instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-biscontinua (…)

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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013Contratto di lavoro a tempo determinato

“ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “D. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamentefissato,si rinvengono i margini per l'applicazione della maxi sanzione per lavoronero.

R. Entro i limiti dei cd. cuscinetto di 30 e 50 giorni non si rinvengono i marginiper I"applicazione della maxi sanzione in quanto tali periodi di "tolleranza sonoconsiderati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione.Diversamente la prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scaderedei periodi cuscinetto è una prestazione 'in nero", rispetto alla quale trovanoapplicazione le discriminanti di carattere generale descritte con circ. n.38/2010. La maxi sanzione, pertanto, trova applicazione a partirerispettivamente dal 31esimo e dal 51 esimo giorno salvo il riscontro delle citatediscriminanti.

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LAVORO A TERMINE LE NOVITA’DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013

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TEMA PRIMA DOPO LA RIFORMAFORNERO

DOPO ILD.L.76/2013

Acausale Non previsto Introduzione in ipotesiespressamente previste

Modificata ladisciplina

Intervalli 10 / 20 giorni 60 / 90 giorni 10 / 20 giorni

Prosecuzione 20 / 30 giorni 30 / 50 giorni Invariata

Comunicazionedellaprosecuzione

Non prevista Comunicazione del 25novembre 2012

Eliminata

Periodomassimooccupazione

36 mesi 36 mesi computandoanche i periodi disomministrazione

Invariata

Contributo ASpI Non previsto 1,4% Invariato

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PRASSI MINISTERO DEL LAVOROESTREMI OGGETTO CHIARIMENTO

Interpello ML n.37 del22/11/2012

Contratti a tempodeterminato –intervalli temporali

Sono applicabili le discipline contrattuali stipulate prima dellalegge 92/2012

Circolare ML n.18/2012 del18/7/2012

Riforma Lavoro –novità

A causale: novità e limitiPeriodo massimo occupazione: si computano i periodi dioccupazione con somministrazione. Non si applicano nel casodi nuova somministrazione contratto a tempo determinato

Interpello ML n.27 del 7/11/2012 Contratti a tempodeterminato –intervalli temporali

La riduzione prevista per le esigenze “legali” consentonol’intervento sostitutivo del ministeroLe ipotesi legali sono ampie (“ogni altra ipotesi”) ma nonprevedono l’intervento sostitutivo

Nota ML 31/10/2012, N. 15322 Prosecuzione Comunicazione della prosecuzione, modalità e termini

Forum Lavoro 23 aprile 2013 Riforma lavoro Non è necessaria l’indicazione del lavoratore da sostituireIl diritto di precedenza opera solo se richiesto dal lavoratoreIl contratto acausale non ammette deroghe mediante contrattidi prossimità

Circolare ML n.35/2013 del29/8/2013

D.L.76/2013 Novità del D.L.76/2013 e della Legge 99/2013

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C.D. LEGGE EUROPEA 2013 - LEGGE 6 AGOSTO 2013, n.97

Sostituito l'articolo 8 D.LGS. 368/2001Cambiano i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato ai finidell’applicabilità dell’attività sindacale prevista dallo Statuto dei Lavoratori

PRIMA DOPO

non computabilità, aifini dello Statuto deilavoratori, deilavoratori concontratto a tempodeterminato di duratafino a nove mesi

il computo dei dipendenti si basa sul numero medio mensiledi lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi dueanni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti dilavoro.Dalla esclusione sulla base o della durata del contratto, sipassa dunque al criterio del conteggio dei lavoratori pro ratatenendo conto della effettiva durata della prestazionelavorativa nell'arco di un biennio

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO

ARTICOLO 7, COMMA 5 D.L. 76/2013

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno eindeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpi) dicui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua chesarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui alpresente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati,nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attivitàche, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima inrapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propriaresponsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionatecondizioni ostative".

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROLA PRESTAZIONE ASpI

A CHI SPETTAA tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratoriche siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del

d.lgs. n. 181/2000b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il

cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzioneconsensuale

c) Possano far valere almeno due anni di assicurazioned) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione

(contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo didisoccupazione

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROLA PRESTAZIONE ASpI

GIUSTA CAUSADiritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta delparto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolareINPS n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:- dal mancato pagamento della retribuzione;- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;- dal c.d. mobbing;- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altrepersone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103codice civile;-dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confrontidel dipendente. 101

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROLA PRESTAZIONE ASpI

RISOLUZIONE CONSENSUALENon è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:1) per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più

di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minutio più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006);

2) nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DirezioneTerritoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. Inquesta ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e prevedauna risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamenteal lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l’erogazione della nuovaindennità di disoccupazione.

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROASpI - base di calcolo dell’indennità:

RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE X 75 % fino a 1.180 euro per il 2013 (cfr. Circ. INPS 140/2012 )a) se pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili RETRIBUZIONE MEDIA 75%b) Se superiore, l'indennità è pari a:

Fino a 1.180 euro 75 % Sull’eccedenza il 25%.

Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, l valore giornalierodell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolounico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427. Per l’anno 2013 euro1152, 90 (circ. 14/2013)

All'indennità si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.Quindi, netto il massimale è euro 1085,57All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore15% dopo 12 mesi di fruizione.

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROASpI - base di calcolo dell’indennità:

RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE:retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementicontinuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta inuni-emens) divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per ilcoefficiente numerico 4,33.

Esempio:RETRIBUZIONE IMPONIBILE 2 ANNI = Euro 40mila / 104 SETTIMANE X 4,33= 1.665EuroIndennità:a) Euro 1.180 x 75% = 885b) Euro (1.665-1180)= 485 x 25%= 121A)+ B) = 1.006 Indennità ASpI Lorda / 947 Indennità ASpI netta

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROASpI – DURATA – PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31/12/2015

DURATA

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Periodo Soggetti Durata

Eventi intercorsi nel 2013 Meno di 50 anniAlmeno 50 anni

8 mesi12 mesi

Eventi intercorsi nel 2014 Meno di 50 anniAlmeno 50 anniAlmeno 55 anni

8 mesi12 mesi14 mesi entro i limiti della contribuzionedegli ultimi due anni

Eventi intercorsi nel 2015 Meno di 50 anniAlmeno 50 anniAlmeno 55 anni

10 mesi12 mesi16 mesi entro i limiti della contribuzionedegli ultimi due anni

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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVOROASpI – DURATA A REGIME DAL 2016

Vanno detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti, nell’arco di un periodoprecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo

teorico di spettanza della prestazione

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Periodo Soggetti Durata

Eventi intercorsi dal 2016 Meno di 55 anni 12 mesi

Eventi interorsi dal 2016 Almeno 55 anni 18 mesi, nei limiti delle settimane dicontribuzione negli ultimi due anni

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PROROGA CREDITO D’IMPOSTA

ARTICOLO 2, COMMA 9D.L. 76/2013

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CREDITO D’IMPOSTAARTICOLO 2 COMMA 9 D.L., 76/2013

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO Art 2 comma 9All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro due anni dalla data diassunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2015”.

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CREDITO D’IMPOSTA

Agevolazione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati omolto svantaggiati effettuate dal 13 maggio 2011 e fino al 13 maggio 2013 effettuate nelmezzogiorno dai datori di lavoroAssunzioni in sovrannumero rispetto ai dodici mesi precedenti alla data di assunzione espettano in misura pari al 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavorati svantaggiati,24 mesi nel caso di lavorati molto svantaggiati, nel rispetto del Reg.Ce800/2008

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CREDITO D’IMPOSTA

All’allungamento dei tempi ed all’incertezza che venga riconosciuto, però risiedeva nel comma6 dell’articolo 2 del D.L.70/2011 il quale prevedeva che “. Il credito d'imposta […]è utilizzabile

esclusivamente in compensazione (…), entro due anni dalla data di assunzione.”

LA MODIFICA

Compensazione “entro il 15 maggio 2015”.

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TENTATIVO DI CONCILIAZIONELICENZIAMENTI G.M.O.

ARTICOLO 7, COMMA 4D.L. 76/2013

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TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMOARTICOLO 7 COMMA 4 D.L. 76/2013

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni èsostituito dal seguente:“6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamentoper superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché peri licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cuiall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante laquale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedonoad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dalmomento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione perl'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire ladiscussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo diconciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puòcomunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe leparti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice diprocedura civile“. 112

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TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMO

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

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RIFERIMENTO NORMATIVO MOTIVAZIONE

Art.2110 c.c. Licenziamento per superamento delperiodo di comporto

Articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno2012, n. 92

a) licenziamenti effettuati in conseguenzadi cambi di appalto, ai quali sianosuccedute assunzioni presso altri datori dilavoro, in attuazione di clausole sociali chegarantiscano la continuità occupazionaleprevista dai CCNLb) interruzione di rapporto di lavoro atempo indeterminato, nel settore dellecostruzioni edili, per completamento delleattività e chiusura del cantiere

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TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMO

LICENZIAMENTOPER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

(MOTIVI ECONOMICI)

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

QUELLI CUI SI APPLICA REGIME DELLA TUTELA REALE

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REINTEGRAZIONE e RIASSUNZIONE ovvero TUTELA REALE e TUTELA OBBLIGATORIA

CASI DI APPLICABILITÀ DELLA TUTELA REALE1) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che inciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomonel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano più di 15prestatori di lavoro, quindi almeno 16 (più di 5, quindi almeno 6,se trattasi di imprenditore agricolo);2) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, chenell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti(e imprese agricole che nel medesimo ambito territorialeoccupano più di 5 dipendenti), anche se ciascuna unitàproduttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;3) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hannoalle loro dipendenze più di 60 (quindi almeno 61) prestatori dilavoro

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Le nuove norme sui licenziamenti individualiLe nuove norme sui licenziamenti individuali

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato daragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e alregolare funzionamento di essa (art. 3, co. 1, L. 604/1966);• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere precedutoda richiesta di conciliazione del datore rivolta alla Direzione territorialelavoro e trasmessa aL lavoratore (nuovo testo art. 7 L. 604/1966: proceduradi conciliazione);

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OMESSA ATTIVAZIONE PROCEDURA = INEFFICACIA = RISARCIMENTO DANNODA 6 A 12 MESI RETRIBUZIONE, SALVO PROVA DIFETTO GIUSTIFICAZIONE: IN

QUESTO CASO REINTEGRA O RIASSUNZIONE

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Le nuove norme sui licenziamenti individualiLe nuove norme sui licenziamenti individuali

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA1. Nella richiesta di conciliazione, il datore deve dichiarare intenzionedi licenziare per motivo oggettivo, indicando i motivi e le eventualimisure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore;2. la DTL convoca le parti nel termine perentorio di 7 giorni;3. e parti possono farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o daun consulente del lavoro;4. Esame soluzioni alternative a recesso con obbligo chiusura entro20 gg da convocazione (salvo diversi accordi tra le parti)5. Se il tentativo fallisce, il datore può comunicare il licenziamento

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Le nuove norme sui licenziamenti individualiLe nuove norme sui licenziamenti individuali

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO:PROCEDURANOTA BENE

VIENE SOSTITUITO L’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 15 LUGLIO1966, N. 604.

L’ARTICOLO 7 IN QUESTIONE REGOLA LA PROCEDURACONCILIATIVA IN CASO DI LICENZIAMENTO PERGIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

LA NUOVA PROCEDURA SI APPLICA SOLO AI DATORI DILAVORO CON OLTRE 15 DIPENDENTI

(neanche facoltativamente il datore di lavoro può attivareprocedura)

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Le nuove norme sui licenziamenti individualiLe nuove norme sui licenziamenti individuali

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA

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LA CONCILIAZIONE DAVANTI ALLADTL RIESCE:

LA CONCILIAZIONE DAVANTI ALLADTL RIESCE:

SISI NONO

Affidamento lavoratore ad agenziaper l’impiego e percepisce ASPI

Affidamento lavoratore ad agenziaper l’impiego e percepisce ASPI

Il rapporto viene risoltoIl lavoratore potrà attivareil contenzioso di fronte al

giudice del lavoroimpugnando il recesso

Il rapporto viene risoltoIl lavoratore potrà attivareil contenzioso di fronte al

giudice del lavoroimpugnando il recesso

,

Risoluzione consensuale delrapporto

Risoluzione consensuale delrapporto

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Le nuove norme sui licenziamenti individualiLe nuove norme sui licenziamenti individuali

LA DECORRENZA DEL LICENZIAMENTODisciplinare dalla data di avvio della

procedura articolo 7 St.Lav.Economico dalla data di avvio del

procedimentoIl periodo di svolto durante tale periodo si considera preavviso

lavorato

Come regolarsi per le comunicazioni

Dies a quo è quello di effettiva risoluzioneLettera circolare Min.Lav. 12/10/2012, n.18273

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i

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LAVORO INTERMITTENTE

ARTICOLO 7, COMMI 2, 3 E 5D.L. 76/2013

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LAVORO INTERMITTENTED.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’

Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente:"2-bis. In ogni caso […], e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dellospettacolo, è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per unperiodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoronell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto sitrasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.";b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La sanzione di cui alpresente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di caratterecontributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione dilavoro";3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivolavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione

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LAVORO INTERMITTENTED.L. 76/2013 ART.7 COMMA 5 - LE NOVITA’

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:[…]a) all'articolo 1:1[…]2) al comma 22, il periodo: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge" è sostituito dal seguente: "al 1° gennaio 2014";

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LAVORO INTERMITTENTE

D.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 1/3Introdotto un limite massimo di prestazione del lavoratore intermittente

un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivolavoro nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoroIn caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in unrapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato Si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate dal 29 giugno 2013

Novità legge 99/2013 :-inserite alcune esclusioni (turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo)-puntualizzato che le giornate debbano considerarsi con lo stesso datore di lavoro

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LAVORO INTERMITTENTED.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 2/3

Il dl 76/2013 aveva previsto l’inapplicabilità della sanzione in caso di mancatacomunicazione della chiamata

A condizione che dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, sievidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro

LA LEGGE DI CONVERSIONE HA SOPPRESSO TALE PREVISIONE

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LAVORO INTERMITTENTED.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 3/3

Contratti di lavoro intermittente già stipulati al 18 luglio 2013

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012 , che non siano compatibilicon le nuove disposizioni della Legge Fornero, cessano di produrre effetti decorsi dodicimesi dal 18 luglio 2012 al 1° gennaio 2014

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Il lavoro intermittente

Dopo la legge 92/2013, la stipula potrà riguardare:

• lavoratori ultracinquantacinquenni (prima 45 anni)• lavoratori con meno di 24 anni (prima fino a 25 anni). In questo caso, laprestazione potrà essere resa entro il 25.mo anno d’età• ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva

In attesa che i contratti collettivi regolamentino il contratto autonomamente,continua ad applicarsi l’art.40 del D.Lgs.276/2003 e quindi l’intervento sostitutivo dicui al DM 23 ottobre 2004 che ha individuato numerose attività che consentono diassumere lavoratori con lavoro a chiamata per prestazioni di carattere discontinuoattraverso il rinvio al R.D. N.2657/1923 (circolare n.18/2012 Ministero del Lavoro)

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Il lavoro intermittente

(1) Il Ministero del Lavoro ha chiarito che “ le attività ivi indicate devono essere consideratocome parametro di riferimento oggettivo (…) i requisiti dimensionali e le altre limitazioni allequali il regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell’ispettore del lavoro) non operano aifini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavorointermittente “ ( circolare n. 4/2005)

ALCUNE TIPOLOGIA ATTIVITA’ R.D.2657/1923

NOTE

Commessi di negozi Punto 14 Si ritiene non operi il limite delladimensione del comune e l’esistenza diordinanze pubbliche (1)

Barbieri, parrucchieri da uomo e dadonna, personale addetto allatoeletta (manicure, pettinatrici)

Punti 22 e 23

Camerieri, personale di servizio e dicucina negli alberghi, trattorie,esercizi pubblici in genere, ecc.

Punto 4

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Il lavoro intermittente

Obbligo per i datori di lavoro di effettuare una comunicazione preventiva dellachiamata alle Direzioni Territoriali del LavoroSanzione da 400 a 2400 euro

Modalità con Decreto Int. 27/3/2013 G.U. 18/6/2013 in vigore dal 3/7/2013:

La legge 212/2012 ha eliminato possibilità di comunicazione mediante fax.Il decreto 27/3/2013 la reintroduce solo per i casi di malfunzionamento (invio alla DTL)Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la sanzione non riguarda la singola prestazionedi lavoro ma il singolo lavoratore (Vademecum Min.Lav. 22/4/2013)

Strumenti da utilizzare Cosa indicare

PEC allegare modulo UNI Intermittente

modulo on line attraverso il portale Cliclavoro (occorre accreditarsi)

Sms (ipotesi eccezionale) datori di lavoro registrati al portale Cliclavorosolo per prestazioni da rendersi entro 12 ore

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LAVORO INTERMITTENTE – I CCNL

25 GIUGNO 2013:

Pubblicato il decreto direttoriale prot.39/0000238 che adotta ilmodello di comunicazione “Uni-Intermittente” per la comunicazioneprevista dal D.I. 27/3/2013. Disponibile all’interno del portare Cliclavorowww.cliclavoro.gov.it

Predisposto l’indirizzo PEC per la [email protected]

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LAVORO INTERMITTENTE E ASPI

Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione (ora ASpI), invece, il problemariguarda quei lavoratori che intendono presentare domanda in presenza di un contrattodi lavoro intermittente.L’indennità non spetta solo qualora vi sia l’obbligo del lavoratore di rispondere allachiamata e quindi il lavoratore percepisca la relativa indennità (Interpello Ministero delLavoro n. 48/08, Messaggi INPS n. 24865/2008 e n.6577/2010)

Negli altri casi, pertanto, al lavoratore può essere riconosciuto, limitatamente ai periodidi non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità,ordinaria o a requisiti ridotti, a condizione naturalmente che ricorrano i requisiti dinatura contributiva ed assicurativa previsti.

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LAVORO ACCESSORIO

ARTICOLO 7, COMMA 2D.L. 76/2013

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LAVORO ACCESSORIOD.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’

Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di natura meramenteoccasionale";

f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolarie oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato didisabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per iquali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi daamministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari";

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LAVORO ACCESSORIOD.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’

eliminate le seguenti parole: "di natura meramente occasionale”

L’interpretazione del Ministero del Lavoro secondo la quale l’utilizzo è consentito inpresenza dei soli limiti economici previsti, si desume ora dalla legge in quanto viene meno lapossibile interpretazione che riteneva necessario il presupposto di una prestazione “ dinatura meramente occasionale”

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LAVORO ACCESSORIO

Fonti:

Il lavoro intermittente è uno speciale contratto di lavoro subordinato che consente alleparti di tenere sospese le reciproche obbligazioniIl datore di lavoro e quindi per il lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa e per ildatore di lavoro della corresponsione della retribuzione

TIPO CONTRATTO FONTI DEFINIZIONE

LAVORO ACCESSORIO Articoli da 70 a 73D.Lg. 276/2003

Si intendono quelle attività lavorativedi natura meramente occasionaleche non danno luogo, conriferimento alla totalità deicommittenti, a compensi superiori a5 mila euro nel corso dell’annosolare. In ogni caso, nei confronti delsingolo imprenditore commerciale oprofessionista, non possonosuperare 2 mila euro

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Il lavoro accessorioChi può utilizzare il lavoro accessorio ?

Dopo la riforma lavoro non ci sono più i requisiti oggettivi è soggettivi primaprevisti, ora potrà essere utilizzato liberamente

fermi restando i seguenti limiti economici

€ 2 mila per ciascun committente€ 5 mila l’importo che possono essere svolte dal singolo prestatore neiconfronti di qualsiasi committentePer il 2013 € 3 mila (in luogo di 5 mila) se la prestazione viene resa da unpercettore di prestazioni integrative del salario o del reddito

Il Committente dovrà richiedere un’autocertificazione al percettore per evitareconseguenze di carattere sanzionatorie

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Il lavoro accessorio

L’utilizzo in caso di prestazioni a favore di terzi(appalto e somministrazione)

La legge non dispone espressamente nulla in merito, tuttavia c’è una posizioneprecisa e rigida in tal senso da parte del Ministero del lavoro:

L’utilizzo non è possibile(circolare n.4/2013, da ultimo confermato nel corso del Forum Lavoro del

23/4/2013; INPS circ.88/2009, 17/2010 e 49/2013)

Unica deroga è prevista per l’attività degli steward svolte attraverso istituti divigilanza privati (DM 24/2/2010 che consente la stipula di contratti di lavoro

intermittente e voucher)

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Il lavoro accessorioOggetto

I valori economici sono riferiti all’annosolare

I valori economici sono da computarsi alnetto. La norma parla infatti di “compensipercepiti”

Occorre quindi considerare il valore allordo, quindi quello nominale pari a:-€ 6.666 del singolo prestatore (€ 4 milaper il 2013 per percettori prestazioniintegrative reddito o salario)-€2.666 per singolo committente

I valori economici sono da rivalutareannualmente

Previsto espressamente dall’articolo 70c.1.

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lavoro accessorio

Documenti di prassi:Circolare Ministero del Lavoro del 18 luglio 2012 n.18Circolare Ministero del Lavoro 18 gennaio 2013, n.4Circolare INPS 29 marzo 2013, n.49Nota Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2013 n.3439Vademecum Lavoro del 22 aprile 2013

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LAVORO A PROGETTO

ARTICOLO 7, COMMA 2D.L. 76/2013

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LAVORO A PROGETTOD.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’

Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: "esecutivi o ripetitiva sono sostituite dalle seguenti:"esecutivi e ripetitivi";

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: ", ai fini della prova";

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LAVORO A PROGETTOD.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ 1/2

modifica dell’art.61 da “ esecutivi o ripetitiva “ a "esecutivi e ripetitivi";

[…] Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e nonpuò consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avutoriguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente daltempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare losvolgimento di compiti meramente esecutivi o e ripetitivi, che possono essere individuati daicontratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale»;

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LAVORO A PROGETTOSvolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi 1/2

E’ necessario che dal contenuto del contratto, ovvero dalle modalità di svolgimento della prestazione ,non emergano i caratteri della "routinarietà" o "elementarietà".

Al riguardo va dunque evidenziato che: i "compiti meramente esecutivi” sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito,anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte delcollaboratore. Ci si riferisce a tutte quelle attività in cui fermo restando il collegamento funzionale con lastruttura organizzativa del committente, al collaboratore non residua alcuna possibilità diautodeterminazione nelle modalità esecutive della attività. "compiti meramente (...) ripetitivi” il concetto di "ripetitività" indica quelle attività rispetto alle qualinon è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta infatti di attività elementari, talida non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano,specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio ilcameriere, barista ecc.

Ne deriva la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura incui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti

allo stesso assegnati.cfr. Ministero del Lavoro circ.29/2012 – circ. 35/2013 143

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LAVORO A PROGETTOSvolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi 1/2

COSA CAMBIA ?

A seguito del D.L. 76/2013, gli elementi debbono ricorrere congiuntamente affinchè laprestazione dedotta nel contratto ovvero svolta concretamente sia incompatibile con il

contratto a progetto

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LAVORO A PROGETTOD.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ 2/2

modifica dell’art.62 : sono eliminate le seguenti parole: " ai fini della prova“

1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini dellaprova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultatofinale che si intende conseguire;c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità dipagamento e la disciplina dei rimborsi spese;d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anchetemporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali dapregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermorestando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

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IL LAVORO A PROGETTO

LEGGE 92/2012 ARTICOLO 61 COMMA 1

Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolodi subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasidi esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore infunzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione delcommittente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attivitàlavorativa.Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale enon può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente,avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente eindipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Ilprogetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o eripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalleorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

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RESPONSABILITA’ SOLIDALENEGLI APPALTI

ARTICOLO 50 D.L. 69/2013ARTICOLO 9 D.L. 76/2013

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIFONTI PRINCIPALI

Art. 1292 codice civileArt. 1655 codice civileArt.1676 codice civileD.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, commi 2 e 3 terD.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, nella Legge n.248/2006 art. 35, commi 28, 28 bis e28 terMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 3 del 2 aprile 2010Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011Messaggio INPS 07/06/2011, n. 12354Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 2 del 27 gennaio 2012Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 16 febbraio 2012Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 dell’11 luglio 2012Circolare INPS n.106 del 10 agosto 2012Circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012, n. 40/eCircolare INAIL 11 ottobre 2012, n.54Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/e dell’1 marzo 2013 148

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILE NOVITA’ RECENTI

D.L. 21 giugno 2013, n.69D.L. 28 giugno 2013, n.76articolo 13 ter legge 7 agosto 2012, n.134articolo 2, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. Legge 26 aprile 2012, n. 44articolo 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012,n.5, conv. Legge 4 aprile 2012, n.35

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIIL CODICE CIVILE

Articolo 1292prevede che “ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per lamedesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per latotalità e l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri; oppure quando tra piùcreditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione el'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. “.

Tale regime di solidarietà consente al creditore di chiedere il pagamento anche ad uno solodei condebitori, ovvero di richiedere una quota agli altri; peraltro, tale scelta, noncomporta la decadenza di tale diritto nei confronti dell’altro al quale il credito non fossestato richiesto.Inoltre, l’adempimento dell’uno solleva anche gli altri dal pagamento.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIIL CODICE CIVILE

Articolo 1655“ L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzinecessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio versoun corrispettivo in danaro. “

Elemento distintivo dell’appalto, che lo differenzia dal lavoro subordinato e dallasomministrazione di lavoro, è, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs.n.276/2003, “ l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può ancherisultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzatinell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischiod'impresa.”

POSSIBILE CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO ARTT.75 E SS. D.LGS.276/2003

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTID.L. 69/2013

Capo IISEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50(MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI)

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamentodell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente "dovute".

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTID.L. 76/2013

Art. 9(ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione aicompensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti deilavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovanoapplicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hannoeffetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratoriimpiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributiprevidenziali e assicurativi.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILA SOLIDARIETA’

ARTICOLO 1676 codice civile

la disciplina civilistica prevede che “ coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hannodato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azionediretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenzadel debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono ladomanda".

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero)

Articolo 29 D.Lgs. 276/2003“ salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuaremetodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso diappalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido conl'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dallacessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote ditrattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione alperiodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dall’obbligazione invece le sanzionicivili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore dilavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriorisubappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, ilbeneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventualisubappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azioneesecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopol'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committenteche ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo leregole generali.”

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI Articolo 29 D.Lgs. 276/2003 Esclusioni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIRCOLARE 11 LUGLIO 2012, N. 17

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Tipologie contrattuali Applicazione regime solidaristico

Contratto di trasporto NO

Appalto di servizi di trasporto SI

Subvezione NO

Spedizione NO

Appalto di servizi SI

Logistica SI

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero)

Articolo 35 D.L.223/2006“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, neilimiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditidi lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatoreall'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilitàsolidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento delcorrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sonostati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighidi cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cuiall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a),del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatorepuò sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione daparte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza alsubappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. ”

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILE NOVITA’ RECENTI

D.L. n. 223/2006 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 art. 35,commi 28, 28 bis e 28 ter, così come modificato dalla legge n.134/2012

E’ previsto che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, del versamentoall’erario delle ritenute fiscali e dell’imposta sul valore aggiunto “nei limiti dell'ammontaredel corrispettivo dovuto”.

L’intenzione del legislatore è chiara: evitare che, in caso di appalto, l’erario perda gettitorelativamente alle imposte sui redditi dovute sul costo del lavoro utilizzato

IL DL.69/2013 toglie dal regime di solidarietà l’IVA.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILE NOVITA’ RECENTI

La disciplina riguarda i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e serviziconclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti aifini dell'imposta sul valore aggiunto stipulati a far data dall’entrata in vigore della leggen.134/2012, ovvero dal 12 agosto 2012.

Rimangono di conseguenza esclusi quelli già stipulati in precedenza anche se ipagamenti vengono effettuati successivamente.

Con la circolare 2/E dell'1 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate puntualizza chel’eventuale rinnovo del contratto stipulato antecedentemente al 12 agosto 2012 deveritenersi equivalente ad una nuova stipula con conseguente responsabilitá secondo lanuova disciplina.

Rientrano nella responsabilitá solidale i contratti di appalto di tutti i settori e non soloquelli del settore edile.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 LE NOVITA’ RECENTI – ESCLUSIONI

Tipologie contrattuali coinvolte: occorre riferirsi esclusivamente all'articolo 1655 delcodice civile che definisce l'appalto come quel “... contratto col quale una parte assume,con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento diuna opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.Di conseguenza, rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio:il contratto di trasporto regolato dall'articolo 1678 e seguenti c.c.;il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 c.c.; si tratta in questo caso di uncontratto che si distingue perché l'obbligazione viene assunta dalla persona per compiereverso un corrispettivo un'opera o un servizio, viene assunta con lavoro prevalentementeproprio;le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 LE NOVITA’ RECENTI – ESCLUSIONI

… Rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio: il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; in questocaso, si tratta di un contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per contodi una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie primeforniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti oservizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzatinell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un benecomplesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche,modelli o prototipi fornitidall'impresa committente.Vanno esclusi dal vincolo solidaristico disciplina fiscale anche i contratti di appalto per lafornitura di beni (cfr. Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E dell'1 marzo 2013).Secondo la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, tali appalti, pur serisultano richiamati dal comma 28-ter dell'articolo 13 ter della legge 134/2012, nonrisultano previsti nelle disposizioni contenute dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece,richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi. 161

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006

responsabilità dell’appaltatore sulle somme dovute dal subappaltatore, ma non ancheper il committente. le conseguenze in capo al committente che effettua il pagamento all’appaltatore senzache questi abbia esibito idonea documentazione attestante che i versamenti fiscali, scadutialla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti,eventualmente anche dal subappaltatore, non investono il campo della solidarietà maconsistono in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Sono da ritenersi compresi nel campo di applicazione del regime di solidarietà anche glieventuali rapporti derivanti da ulteriori subappalti che dovessero essere stati stipulati dalprimo subappaltatore. La responsabilità solidale, di regola, viene meno se l’appaltatore verifica che gliadempimenti che sono scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguitidal subappaltatore. A tal fine dovrà acquisire la documentazione necessaria prima del versamento delcorrispettivo.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/EGli adempimenti, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, legge n.212/2000con cui è stato approvato lo Statuto del contribuente, decorrono trascorsi sessanta giornidall’entrata in vigore della legge n.134/2012.Pertanto, riguarderà i pagamenti effettuati a far data dall’11 ottobre 2012 ed in relazioneai contratti stipulati dal 12 agosto 2012.L’Agenzia delle Entrate, in alternativa alle attestazioni ed alle asseverazioni prestate insostituzione da parte dei professionisti ed altri soggetti abilitati, ha evidenziato che saràritenuta valida anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circal’assolvimento degli obblighi.Quindi, il committente e l’appaltatore saranno tenuti indenni da conseguenze se avrannoottenuto dal subappaltatore, alternativamente: l’attestazione dei versamenti eseguiti,l’asseverazione di un professionista o di un altro soggetto abilitato, o una dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/EIn definitiva, per evitare responsabilità, l'appaltore deve richiedere, in alternativa:

la prova dei versamenti effettuati, scaduti alla data del pagamento del corrispettivi,relativi alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazionieffettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;

asseverazione dei professionisti abilitati o dei CAF che attestino gli adempimenti citati;

la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 -con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighirichiesti dalla disposizione.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTILE NOVITA’ RECENTI art.9 D.L.76/2013

Estensione della solidarietà ai «lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma»che abbiano prestato la propria av i tà nell’ambito della esecuzione del contratto diappalto.Se sull'aspetto relativo ai compensi / corrispettivi non vi sono dubbi, problematica èlaquestione relativa agli aspetti contributiviSe sui parasubordinati il committente opera quale obbligato con facoltà di rivalsa analogasituazione non si registra nel caso di lavoratori autonomi ex articolo 2222.In sostanza tali soggetti versano i contributi alla gestione commercianti INPS ed all'INAILma sono loro gli obbligati.Estendere la responsabilità a tali debiti appare una forzatura ma indubbiamente unainterpretazione che veda nella tutela dell'istituto previdenziale e non del lavoratore ilsoggetto meritevole di tutela potrebbe portare a tale conclusione.A questo punto, è opportuno che il committente (ma anche l’appaltatore) si facciarilasciare il DURC da parte dei soggetti impegnati nella filiera dell'appalto

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STATUS DI DISOCCUPATO

ARTICOLO 7, COMMA 7D.L. 76/2013

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STATUS DISOCCUPATOLE FONTI

D.LGS. 181/2000LEGGE 92/2012

D.L. 76/2013

LA COMPETENZA E’ REGIONALE

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STATUS DISOCCUPATOArticolo 4, comma 33 Legge 92/2012Modifiche al D.Lgs. 181/2000 - all'articolo 4, comma 1:1) la lettera a) è abrogata. Prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di

conseguimento di un reddito esente da imposte2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della

missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si trattadi giovani » sono soppresse;

‘ Prevede la « perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificatomotivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o dilavoro temporaneo (…) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, dellamissione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si trattadi giovani » (…)

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata

inferiore fino a sa sei mesi».Prima: « sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoroa tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattromesi se giovani »

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STATUS DISOCCUPATOArticolo 4, comma 33Le Regioni hanno tenuto in stand by le cancellazioni ritenendo di loro competenza la materiapartendo dall’assunto che le disposizioni diventano efficaci dopo i provvedimenti regionaliattuativi previsti dall’articolo 4 , comma 1, del D.Lgs. 181/2000 che recita:“ Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedureuniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguentiprincipi: (…)”La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro haavallato tale tesi con lettera prot. 10587 del 19 luglio 2012 : “Tali disposizioni diventano efficaci,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimentiregionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs n.181/2000 rinvia”La Conferenza delle Regioni e delle P.A. ha definito il 22/11/2012 le Linee Guida per unaRegolamentazione Unitaria per l’attuazione dell’articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge92/2012Dubbi perché l’INPS con la circolare 137/2012 (di data successiva) ed il Ministero del Lavoro coninterpello n.9/2013, non fanno riferimento a disposizioni transitorie o rinvii della disciplina

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STATUS DISOCCUPATOInterpello Ministero del lavoro n.9 dell’8 marzo 2013

(…) Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie daultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione- ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92 - dell’art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs.n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato didisoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare unreddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 4sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “in caso dimancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del serviziocompetente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimoD. Lgs.”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta dilavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L.n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre“la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di duratainferiore a sei mesi”. 170

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STATUS DISOCCUPATOCircolare INPS n.137 del 18 dicembre 2012

(…) La legge 92/2012 ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del d.l.vo 181/2000, cheprevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento diattività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al redditominimo personale escluso da imposizione” (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012).La legge 92/2012 ha inoltre modificato il regime della “sospensione” delladisoccupazione, previsto dall’articolo 4, co. 1, lettera d) del d.l.vo 181/2000 (cfr. art. 4,co. 33, lettera c), l. 92/2012), per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione dellavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato didurata inferiore a sei mesi.Al fine di verificare la spettanza degli incentivi connessi allo stato e alla durata delladisoccupazione, le Sedi daranno fede agli accertamenti dei Centri per l’impiego, cui èattribuita la competenza in materia di disoccupazione; particolari casi dubbipotranno essere segnalati, per il tramite degli uffici di consulenza delle direzioniregionali, alla direzione centrale entrate, all’indirizzo [email protected].

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STATUS DISOCCUPATOIL D.L. 76/2013 ART. 7 comma 7

Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita laseguente lettera:"a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivitàlavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimopersonale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti dì cuiall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".

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STATUS DISOCCUPATOL’ARTICOLO 4 D.LGS. 181/2000 DAL 28 GIUGNO 2013

Perdita dello stato di disoccupazione1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure

uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguentiprincipi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativatale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusoda imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificatomotivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzionedi cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di unacongrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavorotemporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanzadal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiorea sei mesi.

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LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

FONTE:D.L. 69/2013 ARTICOLI 51 E 52

Operatività:

IN PARTE IMMEDIATA174

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SEMPLIFICAZIONI FISCALIDECRETO 69/2013

RISCOSSIONEPIGNORABILITA’ DELLE PROPRIETA’ IMMOBILIARIRESPONSABILITA’ FISCALI DELL’IMPRESAABROGAZIONE MODELLO 770 MENSILE

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RISCOSSIONEART.52 DECRETO 69/2013

(DISPOSIZIONI PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate leseguenti modificazioni:a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista daicommi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in unacomprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essereaumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione,si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorronocongiuntamente le seguenti condizioni:a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributariosecondo un piano di rateazione ordinario;b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibileai sensi del presente comma."2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nelcorso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive". 176

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RISCOSSIONEART.19 DPR. 602/1973 RISCOSSIONE

LA RATEAZIONE1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi ditemporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento dellesomme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazioneconcessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantaduemesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1 luogo di ratecostanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l della riscossione può iscrivere l all’articolo 77solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione

IN TALE CONTESTO, SI INSERISCE LA RATEAZIONE DI 120 RATE

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SEMPLIFICAZIONI FISCALIART.52 DECRETO 69/2013 – RISCOSSIONE

Con il comma 1 quinquies all’art.19, vieneintrodotta una nuova tipologia di rateazione

In tal caso, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

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solo quando “ il debitore sitrovi, per ragioni estraneealla propria responsabilità,in una comprovata e gravesituazione di difficoltàlegata alla congiunturaeconomica “

Si intende per comprovata e grave situazione didifficoltà quella in cui ricorrono congiuntamentele seguenti condizioni:a) accertata impossibilità per il contribuente diassolvere il pagamento del credito tributariosecondo un piano di rateazione ordinario;b) valutazione della solvibilità del contribuentein relazione al piano di rateazione concedibile

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RISCOSSIONELA NUOVA RATEAZIONE DI 120 RATE MENSILI

L’operatività non è immediata: ai sensi del comma 3 dell’art. 52 in commento, tuttavia, lemodalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismodi rateazione “ sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delleFinanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. 69/2013.

Sino a tale data, pertanto, le istanze di rateazione continueranno ad essere gestite da Equitaliasecondo le vecchie regole

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RISCOSSIONE

ART.19 DPR. 602/1973 RISCOSSIONELA RATEAZIONE

3. In caso di mancato pagamento, periodo di rateazione, di otto rate, anche nonconsecutive:a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto immediatamente ed automaticamenteriscuotibile in unica soluzione;c) il carico non può più essere rateizzato.4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nelgiorno di ciascun mese indicato nell’atto dell’istanza di dilazione.

IN TALE CONTESTO, SI INSERISCE LA RATEAZIONE DI 120 RATE

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ART.52 DECRETO 69/2013 – RISCOSSIONE

DECADENZA DELLA RATEAZIONE

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Viene previsto che la decadenza della rateazione si verifica quando ilcontribuente non paghi 8 rate, anche non consecutive.

Prima ne bastavano 2OPERATIVITA’ IMMEDIATA

Riguarda anche le rateazioni già concesse(cfr. Equitalia nota 1/7/2013)

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RISCOSSIONEART.52 DECRETO 69/2013

(DISPOSIZIONI PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO)Altre novità: in materia di pignoramento dei beni strumentali vengono estese le limitazionistabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati daimprenditori ditte individuali, anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica disocietà. Si tratta, in sostanza, di una estensione della previsione di pignorabilità relativa,nei limiti di 1/5 del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare ilcredito. Si tratta di una tutela relativa agli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabiliall’attività professionale o imprenditoriale del debitore.Non è più pignorabile l’ultimo stipendio o pensione confluita sul c/c bancario o postaleModifica dell’art.72 bis del DPR 602/1973: allungamento da 15 a 60 giorni dei termini entroil quale il terzo pignorato deve ottemperareLimiti all’esecuzione forzata sulla prima casa ed unica casa in cui il contribuente risiedePer gli altri immobili, il debito deve essere almeno di 120 mila euroallungamento da 120 a 200 giorni dei termini di efficacia del pignoramento

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RISCOSSIONE

ART.52 DECRETO 69/2013PIGNORAMENTO BENI STRUMENTALI

IPOTESI:

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Il presumibile valore direalizzo degli altri beni è

sufficiente a coprire il creditoazionato

In tal caso, i beni strumentalisono impignorabili

il presumibile valore direalizzo degli altri beni non èsufficiente a coprire il credito

azionato

In tal caso, i beni strumentalisono pignorabili entro 1/5

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RISCOSSIONEPIGNORAMENTO ABITAZIONE

Viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla primaed unica casa in cui il contribuente risiede (comprese le pertinenze)

Sono necessarie tre condizioni:a) che non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto delDecretolavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969),ovvero di villa ( A/8) , castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9);b) che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitorec) che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore,Ferma in ogni caso, la possibilità di iscrivere e la facoltà di intervento nell’espropriazioneavviataPer quanto concerne, il requisito di immobile adibito ad uso abitativo, “ si ritiene che ilLegislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazioned’uso di fatto, requisito, quest’ultimo, soddisfatto dall’ulteriore previsione della residenzaanagrafica” (cfr. Equitalia, nota 1/7/2013)Restano esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa,quali uffici e studi privati (A/10).

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SEMPLIFICAZIONI FISCALID.L. 69/2013

ABROGAZIONE MODELLO 770 MENSILEArt. 51

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 44-bis (introdotto dalla legge 244/2007) - (Semplificazione della dichiarazione annuale) !!!1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta […], a partire dalleretribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2010, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati […], i dati retributivi ele informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo deicontributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, perl'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, medianteuna dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello diriferimento. IL D.L. n. 216/2011 aveva previsto il termine di decorrenza al mese di gennaio 2014 previasperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate el'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7, COMMA 5 D.L. 76/2013

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

D.L. 76/2013 articolo 7 comma 5[…] d) all'articolo 4:1) dopo il comma 23, è inserito il seguente:"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quantocompatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti dicollaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61,comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti diassociazione in partecipazione di cui all 'articolo 2549, secondo comma, del codicecivile";

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

Estende tout court la procedura sulle dimissioni e gli accordi consensuali di risoluzionedel rapporto di lavoro introdotta dalla legge 92/2012 art.4 commi da 16 a 23

per i lavoratori subordinati ancheai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nonchè alle

associazioni in partecipazione con apporto di una prestazione di lavoro

1) Procedura per le dimissioni rassegnate nel periodo tutelato durante il periodo digravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita delbambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essereconvalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali competente per territorio

2) Procedura nei casi diversi da quelli summenzionati, presso DTL, CPI o sediindividuate dai CCNL

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

LA PROCEDURA NEL CASO DI DIMISSIONI NEL PERIODO TUTELATO

[…]” devono essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del Ministero dellavoro e delle politiche sociali competente per territorio “

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

LA PROCEDURA IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Sono sospensivamente condizionati alla convalida effettuata presso la DTL o il Centroper l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai CCNL.

In alternativa, sarà possibile sopperire attraverso la sottoscrizione di appositadichiarazione del collaboratore o dell'associato apposta in calce alla ricevuta ditrasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

LA PROCEDURA IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Qualora non proceda secondo tali modalità di convalida, il contratto si intenderisolto qualora lo stesso non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito apresentarsi presso le sedi preposte alla convalida ovvero all'invito ad apporre lasottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria dellarisoluzione trasmessa dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta alla qualedeve essere allegata la ricevuta di trasmissione ovvero qualora non effettui la revoca.

Nella ipotesi in cui non si proceda secondo una delle modalità suindicate ed il datoredi lavoro non provvede a trasmettere al collaboratore /associato la comunicazionecontenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e dellarisoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

LA PROCEDURA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 92/2012 stabilisce espressamente che “ al finedell’applicazione […] il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione,sentite le oo.ss. […] individua e definisce, anche mediante iniziative normative,gliambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendentidelle amministrazioni pubbliche “Ai fini della concreta possibilità della disciplina delle procedure di convalida delledimissioni, sembra dunque richiedere, anche ai fini della concreta applicabilità delladisciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni in bianco, l’adozionedi appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoronelle pubbliche amministrazioni.Si ritiene pertanto che la procedura non sia immediatamente applicabile conriferimento al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni

Interpello 22 novembre 2012, n.35192

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DIMISSIONI IN BIANCOCO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DIMISSIONI

ll Ministero ritiene che il datore di lavoro possa procedere “anche molto tempoprima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto “al fine di poterprocedere alla stampa della eventuale ricevuta ai fini dell’apposizione delladichiarazione del lavoratore a conferma della volontà di risolvere il rapporto di lavoroNel caso di revoca, “non potrà che comportare l’insorgere di un nuovo obbligocomunicazionale “

Lettera circolare Ministero del lavoro n.18273 del 12 ottobre 2012

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TIROCINI

FONTI:D.L. 76/2013

Operatività:

IMMEDIATA PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTODIFFERITA PER I TIROCINI CURRICULARI

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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTOArticolo 2 D.L. 76/2013

“ 4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelleRegioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativadisciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la duratamassima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale èprorogabile di un mese “

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TIROCINI FORMATIVIIL QUADRO NORMATIVO

Articolo 18 Legge 196/1997

D.M 24 marzo 1998

Articolo 11 D.L. 138/2011

Articolo 1, commi 34, 35 e 36 Legge 92/2012

Sentenza Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287

Accordo Conferenza Governo Regioni P.A. 24 gennaio 2013 Adozione “ Linee Guida

in materia di Tirocini “

Art.2 D.L. 76/2013

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TIROCINI FORMATIVIAPPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINI

DOPO IL D.L. 138/2011Applicabilità della disciplina regionale che doveva legiferare nei limiti previsti

dal provvedimentoIn caso di disposizioni regionali: applicabilità della disciplina regionale

In assenza: articolo 18 legge 196/1997 e D.M. 24 marzo 1998

Il 18 luglio 2012 entra in vigore la legge 92/2012

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TIROCINI FORMATIVILA LEGGE 92/2012

ARTICOLO 134. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e leregioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guidacondivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altreforme contrattuali a contenuto formativo;b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta lapropria attività;c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loroassenza;d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione allaprestazione svolta. 198

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TIROCINI FORMATIVILA LEGGE 92/2012

ARTICOLO 135. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cuiammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da unminimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24novembre 1981, n. 689.36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

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TIROCINI FORMATIVILEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA

La Conferenza Stato Regioni Province Autonome, nella riunione del 24 gennaio2013, ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, in base alle indicazioni fornitedalla Riforma del mercato del lavoro.

LA FINALITA’

definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina deitirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione dialtre forme contrattuali a contenuto formativo; la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distortodell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinantepresta la propria attività;l’individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loroassenza; il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione allaprestazione svolta.

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TIROCINI FORMATIVILEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA

Il contenuto delle Linee guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cuidefinizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissaredisposizioni di maggiore tutela.Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida:a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione

professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, inquanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioniordinistiche;

c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitariper l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;e) i tirocini estivi.Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dallecooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.M.142/1998 e legge381/1991.Applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

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TIROCINI FORMATIVILEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA

RINVIO ED APPLICABILITA’

1) le regioni e province autonome, si impegnano a recepire nelle proprie normativequanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi;

2) Da tale data, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativaregolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà,sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata conrelativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendoal recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

3) La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cuiammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da unminimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro

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TIROCINI FORMATIVILEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologieDurata del tirocinioEnti pubblici titolariSoggetti promotoriSoggetti ospitantiModalità di attivazioneGaranzie assicurativeComunicazioni obbligatorieModalità di attuazioneTutorshipAttestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisiteIndennità di partecipazioneMonitoraggioMisure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

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TIROCINI FORMATIVI – Linee guidaSOGGETTI PROMOTORI

servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;istituti di istruzione universitariastatali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legalecentri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento,nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente,ovvero accreditati comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albiregionali, ove esistenti servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate inprecedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regionesoggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aisensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

Regioni e Province Autonome possono integrare e modificare l'elenco

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TIROCINI FORMATIVI – Linee Guida

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Tipologiatirocini

destinatari durata

Tirociniformativi e diorientamento

soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e nonoltre 12 mesi

6 mesi

Tirocini diinserimento/reinserimento allavoro

disoccupati (anche in mobilità), inoccupati, lavoratori sospesiin regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi inattuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione diammortizzatori sociali

12 mesi

Tirocini diorientamentoe formazione odiinserimento/reinserimento

Disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99,persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonchérichiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

12 mesisvantaggiati

24 mesidisabili

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TIROCINI FORMATIVI – Linee GuidaTIROCINI ATTIVABILI DAL SOGGETTO OSPITANTE

Definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more delladefinizione:

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1,comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonchérichiedenti asilo protezione internazionale

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Datori di lavoro Tirociniattivabili

unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato 1

unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminatocompreso tra sei e venti

2

unità operative che occupano oltre venti dipendenti a tempoindeterminato

10%

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TIROCINI FORMATIVI – Linee guidaINDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, vieneritenuta congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche alfine di evitare un uso distorto dell'istituto.Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme disostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio nonviene corrisposta.Per disabili e soggetti svantaggiati, le Regioni e le Province autonome potranno definiremisure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione,eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontaredell'indennitàL'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavorodipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, talepartecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello statodi disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante

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TIROCINI FORMATIVI – Linee guidaINDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, vieneritenuta congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche alfine di evitare un uso distorto dell'istituto.Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme disostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio nonviene corrisposta.Per disabili e soggetti svantaggiati, le Regioni e le Province autonome potranno definiremisure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione,eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontaredell'indennitàL'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavorodipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, talepartecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello statodi disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante

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TIROCINI FORMATIVI – Linee guidaREGIONE CALABRIA

16-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 18DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE - 29 luglio 2013 n. 268Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in AccordoStato/regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria.LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA di:— disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materiadei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonchédei tirocini estivi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno parteintegrante della presente delibera;— approvare le Linee Guida Regionali (Allegato A) secondo quanto previsto dall’AccordoStato/Regioni del 24 gennaio 2013, unitamente al modello di convenzione e di progettoformativo, parti integranti della presente proposta di deliberazione;

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FINE

Grazie per la pazienza !

Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro, commercialista,revisore legale

Esperto Fondazione Studi CNO