Il Coworking e la Legge - Avv. Davide Dimalta

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Avv. Davide Dimalta Il Coworking e la Legge Milano, 25 giugno 2016

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Avv. Davide Dimalta

Il Coworking e la LeggeMilano, 25 giugno 2016

REGOLE GENERALI

Il Coworking e la LeggeMilano, 25 giugno 2016

C.C. ART. 1176. DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO.

NELL'ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE IL DEBITORE DEVE USARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.

NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, LA DILIGENZA DEVE VALUTARSI CON RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA .

IL COMMA 2 SI RIFERISCE AD UN CANONE DI DILIGENZA CD RINFORZATA. ED È A QUESTO CANONE CHE SI ISPIRA SPESSA LA GIURISPRUDENZA.

- CRITERIO OBIETTIVO E GENERALE, NON SOGGETTIVO E INDIVIDUALE

- LA DILIGENZA DEVE VALUTARSI AVUTO RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

- PRINCIPIO A CUI I GIUDICI ISPIRANO LE LORO VALUTAZIONI QUANDO SI TRATTA DI VERIFICARE SE L’IMPRENDITORE È O MENO RESPONSABILE DI UN DETERMINATO EVENTO CHE HA COLPITO LA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (FALLIMENTO, INSOLVENZA, SICUREZZA SUL LAVORO, E VIA DICENDO…)

QUINDI, NEL DUBBIO, USATE IL BUON SENSO!

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GIURISPRUDENZA

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1. CASS. N. 16254/2012LA DILIGENZA ESIGIBILE DAL PROFESSIONISTA O DALL'IMPRENDITORE, NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITÀ, È UNA DILIGENZA SPECIALE E RAFFORZATA, DI CONTENUTO TANTO MAGGIORE QUANTO PIÙ SIA SPECIALISTICA E PROFESSIONALE LA PRESTAZIONE A LORO RICHIESTA. NELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA, PERTANTO, QUESTI, PER ANDARE ESENTE DA UN GIUDIZIO DI CONDANNA, HA L'ONERE DI PROVARE CHE L'INSUCCESSO È DIPESO DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE ANCHE QUANDO LA PRESTAZIONE RICHIESTAGLI RICHIEDEVA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, POSTO CHE PROBLEMI SPECIALI ESIGONO DAL PROFESSIONISTA UNA COMPETENZA SPECIALE. NÉ A TALE CONCLUSIONE OSTA L'ART. 2236 C.C., IL QUALE NON ESONERA AFFATTO IL PROFESSIONISTA-DEBITORE DA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI INSUCCESSO DI PRESTAZIONI COMPLESSE, MA SI LIMITA A GETTARE UN MERO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA DILIGENZA.

2. LA CASSAZIONE CIVILE, CON SENTENZA N°26900 DEL 19/12/2014, HA CHIARITO CHE AI SENSI DELL'ART.2043 COD.CIV. QUALORA SIANO STATE TRASCURATE LE ORDINARIE NORME DI DILIGENZA IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPALCATURE PER L'ESPLETAMENTO DI LAVORI SUGLI EDIFICI, LA RESPONSABILITÀ È DELL'IMPRENDITORE.NELLA FATTISPECIE, TALI IMPALCATURE HANNO FACILITATO UN FURTO IN APPARTAMENTO PER CUI LA RESPONSABILITÀ NON VA RICOLLEGATA ALLA SUSSISTENZA DEL PONTEGGIO MA AL FATTO CHE SIA STATO OMESSO QUALSIVOGLIA ACCORGIMENTO IDONEO AD OVVIARE ALLA SITUAZIONE DI PERICOLO.

3. CASS. CIV. SEZ. III, 25/09/2012, N. 16254 (RV. 623700)LA DILIGENZA ESIGIBILE DAL PROFESSIONISTA O DALL'IMPRENDITORE, NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITÀ, È UNA DILIGENZA SPECIALE E RAFFORZATA, DI CONTENUTO TANTO MAGGIORE QUANTO PIÙ SIA SPECIALISTICA E PROFESSIONALE LA PRESTAZIONE A LORO RICHIESTA. NELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA, PERTANTO, QUESTI, PER ANDARE ESENTE DA UN GIUDIZIO DI CONDANNA, HA L'ONERE DI PROVARE CHE L'INSUCCESSO È DIPESO DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE ANCHE QUANDO LA PRESTAZIONE RICHIESTAGLI RICHIEDEVA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, POSTO CHE PROBLEMI SPECIALI ESIGONO DAL PROFESSIONISTA UNA COMPETENZA SPECIALE. NÉ A TALE CONCLUSIONE OSTA L'ART. 2236 COD. CIV., IL QUALE NON ESONERA AFFATTO IL PROFESSIONISTA-DEBITORE DA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI INSUCCESSODI PRESTAZIONI COMPLESSE, MA SI LIMITA A DETTARE UN MERO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA DILIGENZA. (CASSA CON RINVIO, APP. TORINO, 25/01/2010)

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LOCAZIONE / SERVIZIO UTILIZZO POSTAZIONE

Art. 1571 c.c.: La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

No spossessamento (lo spossessamento è elemento essenziale della locazione) ma condivisione dello spazio;

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E se consegno le chiavi?

L’affiliato non si spossessa della scrivania neppure quando consegna le chiavi perché mantiene sempre e comunque la disponibilità dei locali e dei beni ivi presenti (lo fa anche la mia palestra).Esclusione integrale della disciplina della locazione.

CONSEGUENZA: no problema di sfratti, di durate minime del contratto e di specifiche ragioni giustificatrici del recesso alla prima scadenza.

SUGGERIMENTI:

- inserire nell’oggetto sociale il servizio di coworking e nel contratto di locazione la possibilità di esercitare tale attività. Ove il contratto fosse già stato sottoscritto, è comunque consigliabile farsi autorizzare dal proprietario.

- gli ambienti devono inoltre avere destinazione d’uso adeguata. Quindi è consigliabile confrontarsi con un architetto.

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COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO (SE CONSEGNATE LE CHIAVI)

- Obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. - Art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191, legge per la prevenzione di gravi reati), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). - L’art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge n. 131 /2012) lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

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TU SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/08:

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 disciplinano oggi la materia e hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.solo se ci sono lavoratori subordinati o autonomi (che collaborano nell’impresa dell’affiliato).

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2 dlgs 81/08).

IMPORTANTE: nel diritto del lavoro la sostanza prevale sulla forma e che quindi, ovviamente, non basta firmare una contratto di utilizzo postazione per essere esenti dalla normativa sul lavoro subordinato, ove ci sia effettivamente eterodirezione (ossia un potere di controllo e disciplinare del concedente)

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CONDIVISIONE DEGLI SPAZI

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE.ESONERO DA RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE. PATTO DI MANLEVA:

• Attività lecite• Rispetto – codice di condotta (art. 5 contratti uso postazione)• Sede legale (accorgimenti – modulo e fatture per la prova della proprietà dei beni nel caso di esecuzioni mobiliari).• Danni (arrecati dagli utilizzatori ai coworker) > manleva (significato anche in termini processuali – chiamata in causa e sentenza di condanna direttamente nei confronti del danneggiante).• Danni (da conduzione dei locali, es: coworker che scivola nel pavimento bagnato) > consigliabile copertura assicurativa• Obblighi de custode – responsabilità ex recepto – scarico contrattuale (vessatoria – doppia sottoscrizione).

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

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Corso Buenos Aires 77 Milano – Tel. 02/67.49.30.94

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