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ASSESSORATO ALLA CACCIA CALENDARIO 2014-2015 Sintesi Normativa L’esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l’addestramento dei cani nel perio- do che precede l’apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) dal 23 agosto al 14 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l’ade- sione all’Ambito Territoriale di caccia Unico di pianura (ATC) o della ricevuta del versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell’ATC Unico. L’addestramento e l’allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..). L’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall’1 al 21 agosto. Per il restante periodo dell’anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI Nei periodi sotto indicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: - Dal 4 settembre al 18 settembre è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (Streptopelia turtur) nel- le giornate di giovedì e domenica sino alle ore 13,00. Per la Tortora è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie. - dal 21 settembre al 31 dicembre: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Fagiano, Mer- lo, Minilepre, Quaglia, Tordo bottaccio e Tortora fermo restando che per la Tortora il prelie- vo è consentito sino al 15 dicembre compreso; Per la caccia vagante in pianura - il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate; - non è consentita la posta alla beccaccia (caccia all’aspetto nel suo volo crepuscolare) né la caccia da appostamento al beccaccino. 11. RISARCIMENTO DANNI Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente norma- tiva comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arre- cato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo. 12. NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale. Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove dispo- sizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

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ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIOVENATORIO2014-2015

Sintesi Normativa

L’esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l’addestramento dei cani nel perio-do che precede l’apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) dal 23 agosto al 14 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l’ade-sione all’Ambito Territoriale di caccia Unico di pianura (ATC) o della ricevuta del versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell’ATC Unico.L’addestramento e l’allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).L’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall’1 al 21 agosto.Per il restante periodo dell’anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sotto indicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- Dal 4 settembre al 18 settembre è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (Streptopelia turtur) nel-le giornate di giovedì e domenica sino alle ore 13,00.

Per la Tortora è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie. - dal 21 settembre al 31 dicembre: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Fagiano, Mer-

lo, Minilepre, Quaglia, Tordo bottaccio e Tortora fermo restando che per la Tortora il prelie-vo è consentito sino al 15 dicembre compreso;

Per la caccia vagante in pianura

- il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate; - non è consentita la posta alla beccaccia (caccia all’aspetto nel suo volo crepuscolare)

né la caccia da appostamento al beccaccino.

11. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente norma-tiva comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arre-cato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

12. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove dispo-sizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Page 2: il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle ... · caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ... Beccaccia, Coniglio selvatico,

- dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015: Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornac-chia nera, Frullino, Gazza, Ghiandaia, Tordo sassello e Volpe, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 15 gennaio 2015 compreso;

- dal 21 settembre all’8 dicembre: Lepre comune, Pernice rossa e Starna;La caccia alla Volpe con l’uso del cane da seguita e/o da tana dopo l’8 dicembre 2014 e fino al 31 gennaio 2015 è consentita per tre giorni settimanali a scelta, purché esercitata da squadre di cacciatori con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale. La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari. 3. ORARI DI CACCIA La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fa eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz’ora rispetto all’orario di giornata. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE Dl CACCIA E CARNIERE

Durante l’intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di cac-cia, nel rispetto dei limiti di carniere sotto indicati.Durante l’intera stagione venatoria il limite dei capi prelevabili per cacciatore è:

- 10 capi di Lepre comune- 15 capi di Pernice rossa o Starna- 20 capi di Fagiano

Per ogni giornata di caccia il limite dei capi prelevabili per cacciatore è:- 2 capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre co-

mune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore, - 30 capi di selvaggina migratoria, con il limite di 2 Beccacce e di 10 capi tra palmipedi

e trampolieri.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito territoriale unico di caccia.L’ammissione all’esercizio venatorio nell’Ambito territoriale è subordinata al pagamento, a se-conda della forma di caccia prescelta, della quota d’accesso stabilita dal Comitato di gestione.Il socio dell’ATC è tenuto inoltre all’osservanza di eventuali disposizioni speciali adottate dal Comitato di gestione e approvate dalla Provincia. La caccia alla lepre è consentita, nel rispetto del piano di prelievo provinciale, dal 21 settem-bre al 23 novembre (con l’obbligo di consegna all’ATC delle schede di prelievo in 2 periodi: il primo dal 17/10 al 22/10 il secondo dal 17/11 al 23/11) con la possibilità di prolungare il pe-riodo di prelievo sino all’8 dicembre qualora il piano previsto venga completato all’80% entro il 17/11.

A partire dal 1° di novembre, ogni cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può disporre, nel territorio della Regione Lombardia, di un pacchetto di 10 giornate di caccia negli ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1° di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un

Ambito Territoriale di Caccia (ATC) regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso l’ATC ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. L’ATC autoriz-zerà l’accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può esercitare, a partire dal 1° di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per 15 giornate da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell’appostamento stesso. La fruizione delle suddette quindici giornate deve essere evi-denziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia.

Nel territorio dell’Ambito sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanzia-le (zone rosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di caccia vagante ad eccezione della caccia esercitata in squadra alla volpe dopo l’8 dicembre con la supervisione di un agen-te del Corpo di polizia provinciale.

Nell’intero territorio dei comuni di Monticelli Brusati e Rodengo Saiano è istituito il divieto di caccia alla Pernice Rossa (Alectoris Rufa).

La CACCIA VAGANTE è consentita per tre giorni settimanali a scelta:- dal 21 settembre al 31 dicembre in tutte le aree cacciabili della pianura;- dall’1 al 31 gennaio 2015, limitatamente alle seguenti specie e zone: Alzavola, Cana-

piglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino, Cesena, Colombac-cio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Tordo sassello e Volpe, esclusivamente nelle paludi, negli stagni e specchi d’acqua artificiali predisposti per tutta l’annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate, nonché nei seguenti laghi e corsi d’acqua e relativa fascia di 50 metri dal battente dell’onda (fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 15 gennaio 2015 compreso):• Laghi di Garda e di Iseo: con esclusione delle parti costituite in oasi di protezione;• Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, fino al confine con Cremona in comune di Ostiano;• Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia, fino alla sua confluenza col fiume

Oglio;• Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo, fino al confine con la provincia di Mantova;• Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, fino alla sua confluenza col

fiume Oglio a Pontevico;• Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la pro-

vincia di Cremona sotto Fiesse;- dall’1 al 31 gennaio 2015, solamente in APPOSTAMENTO TEMPORANEO, nell’intero

territorio cacciabile dell’ATC, limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Germano, Pa-voncella, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia e Tordo sassello, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 15 gennaio 2015 compreso.

N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli ac-quatici sino al 30 settembre compreso.

6. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria l’uso del cane segugio è consentito sino all’8 dicembre, salvo che per tipi di caccia autorizzati da apposite disposizioni provinciali.Nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse) è vietato l’uso di ogni tipo di cane, salvo che per la caccia esercitata in squadra alla Volpe dopo l’8 dicembre.

7. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo è con-sentito l’uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l’uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola : cm 15 x 20 x 20).

8. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale è vietato:- esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appo-

stamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica;- il prelievo delle specie in deroga;- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula);- l’addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, fino al

31 agosto compreso.- l’uso di munizionamento con pallini di piombo all’interno delle zone umide (laghi, stagni,

paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne .

9. CACCIA SULLA NEVE

Sull’intero territorio dell’ATC Unico è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, compresi quindi i territori dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane.

10. NORME DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene utile ricordare che:

- è vietato esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta o non corrispondente al contributo di gestione versato;

- è sempre vietata la caccia ai Tetraonidi, alla Coturnice e agli Ungulati, ad eccezione del Cinghiale, al di fuori della Zona faunistica delle Alpi;

- è vietato usare o detenere sul luogo di caccia munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore a 4 millimetri nei giorni in cui non è consentita la caccia al cinghiale o a chi non esercita tale tipo di caccia;

- è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000;

- entro il 31 marzo 2015, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino vena-torio regionale dopo aver compilato l’apposito riquadro riepilogativo;

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ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIOVENATORIO2014-2015

Sintesi Normativa

L’esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l’addestramento dei cani nel perio-do che precede l’apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato il Comprensorio di apparte-nenza o della ricevuta di versamento della quota di accesso per la caccia vagante nel Compren-sorio stesso. L’addestramento e l’allenamento dei cani, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).L’addestramento, l’allenamento e l’uso del cane segugio e assimilati non sono consentiti nelle specifiche zone di divieto delimitate da apposite tabelle, oltre che nelle zone precluse alla caccia.

L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti:

• NellaZONADlMAGGIORTUTELA(CompartoA)dei singoli Comprensori - il mercoledì e la domenica nei periodi sotto elencati:

PerlacacciavaganteinzonaAlpi

- NelComprensorioC8:• è vietato l’uso di qualsiasi cane sino al 30 settembre compreso;• nella zona di Tombea, ricadente nel territorio di Magasa e Valvestino e nella zona del

Monte Tremalzo, in territorio di Tremosine, al completamento dell’ultimo piano di pre-lievo dell’avifauna stanziale tipica alpina è vietata la caccia vagante alla selvaggina migratoria con l’uso del cane da ferma o da riporto.

- Nel C2, oltre la vegetazione d’alto fusto, è vietato l’uso del cane da seguita dopo la chiu-sura del piano di prelievo della lepre e del cane da ferma e da riporto dopo la chiusura del piano della penna.

- Nel C3, C4 e C7 è vietato l’uso del cane segugio su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre e del cane da riporto e da ferma oltre la vegetazione d’alto fusto dopo la chiusura del piano della penna.

- NelCompartoAdelC6, dopo la chiusura dei piani di abbattimento della selvaggina tipica di monte, è vietato l’uso di qualsiasi cane con l’esclusione del cane da ferma o da riporto per la caccia alla beccaccia e da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

- Nel C7 è istituita nel comune di Anfo, in località “Paghera” una zona in cui è vietato l’uso di qualsiasi cane.

E’ inoltre sempre vietato l’uso del cane segugio nelle seguenti zone delimitate sul territorio da apposite tabelle:- C2: S. Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno e Val Malga in co-

mune di Sonico. Nella zona di Cima Verde in comune di Monno, appositamente delimitata, è vietata ogni forma d’uso del cane fino all’8 novembre. Dopo l’8 novembre è consentito l’uso del cane da ferma e/o riporto.

- C8: Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa.AicacciatoriammessinelComprensorioAlpinodiCacciaèconsentitoaddestrareedallenareicanineigiorniapertiallacaccia,anchequalorasianostaticompletatiipianidiabbattimento.Durantel’addestramentoel’allenamentodeicaniprimadellaaperturadellacacciaedopochesianostaticompletatiipianidiabbattimento,èfattodivietoalcacciatoreoall’accompagnatoredidetenerequalsiasistrumentodicaccia.

8.CACCIADAAPPOSTAMENTOTEMPORANEOEUSODEIRICHIAMIVIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l’uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l’uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a spe-cie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono disco-starsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola: cm 15 x 20 x 20).

9.CACCIASULLANEVE

NelterritoriodeiComprensorialpinièconsentitoilprelievovenatoriosuterrenicopertiin tuttoonellamaggiorpartedineve limitatamenteallespecieCamoscio,Capriolo,Cervo,Muflone,Cinghiale,GalloforcelloePernicebianca.

10.NORMEDICARATTEREGENERALE

E’ vietato:- esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta o non corrispondente al contribu-

to di gestione versato;- usare o detenere sul luogo di caccia munizionispezzateconpallinidicalibrosupe-

riorea4millimetri.Inoltre,trannechedurantelacacciaalcinghiale,sonovietatila

detenzioneel’uso,sulluogodicaccia,dimunizioniapallaasciuttapercannaliscia;- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiega-

bile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore a 50 cm o ogni altro tipo di pistola-fuciletto);- usare fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiauto-

matica di calibro inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;- usare fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con

bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;- usare ottiche di puntamento con fattore d’ingrandimento superiore a 12;- detenere, trasportare o usare fucili a canna rigata e a palla unica nei periodi, nei giorni e negli

orari in cui nonèconsentitalacacciaagliungulati,se non smontati e tenuti nella custodia; per quelli combinati e/o drilling dovranno essere rese inidoneeall’uso,con apposito accorgi-mento tecnico, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;

- il canesegugio in giorni diversi dal mercoledì e la domenica e nelle zone di divieto istituite nei vari Comprensori;

- cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000.Si ritiene, inoltre opportuno ricordare che:- il cacciatore che ha optato per le forme di caccia vagante in zona Alpi, può esercitare, a par-

tire dal 1° di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per 15 giornate da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell’appostamento stesso. Lafruizionedellesuddettegiornatedeveessereevidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

- A partire dal 1° di novembre, ogni cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in zona Alpi può disporre, nel territorio della Regione Lombardia, di un pacchettodi10 giornate di caccia nei CA della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1° di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un CA regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un CA della provin-cia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso il CA ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. Il CA autorizzerà l’accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata.

- entro il 31 marzo 2015, il cacciatore deverestituireallaProvincia il tesserino venatorio regionale dopo aver compilato l’apposito riquadro riepilogativo;

- ilcacciatoreètenutoalrecuperodeibossolidellecartucceutilizzate.

11. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa com-porta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

12.NORMEDISALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carat-tere provinciale.Eventualivariazioniresenecessarieaseguitodell’entratainvigoredinuovedisposi-zionilegislativeoregolamentarisonodaritenersiautomaticamenterecepite.Diesseverràdatanotiziaconmezziadeguati.

ComprensorioPeriodoincuiè

consentito l’allenamento delcanesegugio

Periodoincuièconsentitol’allenamento del cane dafermaedariporto

C1 – Ponte di Legno dal 31 agosto al 14 settembre dal 31 agosto al 14 settembreC2 – Edolo sempre vietato dal 31 agosto al 14 settembreC3–MediaValCamonica dal 31 agosto al 14 settembre dal 31 agosto al 24 settembreC4–BassaValleCamonica dal 3 al 17 settembre dal 3 al 17 settembreC5 – Sebino dal 31 agosto al 14 settembre dal 31 agosto al 14 settembreC6–ValleTrompia dal 31 agosto al 14 settembre dal 31 agosto al 14 settembreC7–ValleSabbia 7 - 10 -14 settembre 14 - 17 - 21 -24 settembreC8–AltoGarda dal 31 agosto al 14 settembre dal 31 agosto al 14 settembre

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• NellaZONADlMINORTUTELA(CompartoB)dituttiiComprensoritranneilC8: dal 23 agosto al 14 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica.

L’allenamentoel’addestramentodeicanidietànonsuperiorea15mesièconsentito(esclusiillunedì,martedìevenerdì)nellazonaAlpidiminortutela,compartoB,esclusi-vamente nei mesi di febbraio,marzo,luglioedall’1al21agosto.Perilrestanteperiododell’annovalgonolestessedisposizioniprevisteperisoggettiadulti.

Nel Comparto B del C8 – Alto Garda: l’allenamento e l’addestramento dei cani adulti è consentito dall’1 al 20 settembre fermorestandoildivietodiaddestraretuttiicanisinoal31agostocompresonellaZonadiProtezioneSpeciale. Nell’intero territorio del comune di Tremosine è vietato nel mese di agosto l’addestramento e l’allenamento dei cani, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi.

2.PERIODIDlCACCIAESPECIECACCIABILI(ZONAAEZONAB)

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in duecompartivenatori:“Zonadimaggiortutela”oCompartoAe“Zonadiminortutela”oCompartoB, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle.In zona Alpi la caccia è consentita nei periodi, nelle zone e alle specie indicate in tabella:

• Dal 3 al 31 dicembre in zona B è consentito effettuare la caccia al fagianomaschio il mercoledì e la domenica nelle zone sotto indicate:

• Nel Comprensorio C8 (Alto Garda) l’apertura della caccia vagante alla selvaggina stanzia-leel’usodeicani nella zona di minor tutela (Comparto B) sono posticipati all’1 ottobre.

• nel compartoB del C4 è vietatalacacciaallaleprecomune dal 21 al 30 settembre compreso.• nel compartoAdel C6èvietatalacacciaallaStarnaealFagiano,dopo la chiusura dei

piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice,• èvietatalacacciaallaCoturnice nel C4 nei comuni di Esine e Gianico limitatamente alle

zone delimitate da apposite tabelle, nel C6 in comune di Tavernole, in località Pergua,dal corso del fiume Mella alla strada di Pezzoro e nel C7 nei comuni di Capovalle e Vobarno.

La caccia alla Volpe nel comparto di minor tutela (Zona B), dopo la chiusura dei piani di abbat-timento della lepre e comunque dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre, è consentita anche con l’uso del cane da seguita e/o da tana, purchéesercitatadasquadredicacciatoricon le modalità stabilite dal regolamento provinciale.Chi esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la battuta di caccia, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la di-citura “a soli fini statistici”, la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo.Nonappenaabbattuti,aicapidiselvagginastanzialedeveessereapplicatalafascet-tarilasciatadalComprensorio; la mancata applicazione della predetta fascetta comporta l’applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita dalle disposizioni provinciali di cui al punto 11.

3. ORARI DI CACCIA La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fanno eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz’ora rispetto all’orario di giornata e la caccia di selezione agli ungulati, che è

consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4.GIORNATEDlCACCIAECARNIERE

Durante l’intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carniere sotto indicati. Durante l’intera stagione venatoria, fattosalvoilrispettodeipianidiprelievopiùrestrittiviadottatidaiComprensorialpini, il limite dei capi prelevabili è:- 1capo tra gli ungulati, escluso il cinghiale e i capi prelevati in caccia di selezione;- 4capi di tipica di monte (Gallo forcello o Pernice bianca o Coturnice), con il limite di 3capi

annualidella stessa specie;- 8capidi Lepre di cui al massimo 2 di lepre bianca- 15capi di Pernice rossa o Starna- 20capi di FagianoPer ogni giornata di caccia il limite dei capi prelevabili per cacciatore è:- 2capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune,

Lepre bianca, Coturnice, Pernice bianca e Gallo forcello, dicuièconsentitoilprelievodiunsolocapopercacciatore.

- 30capidi selvaggina migratoria, con il limite di 2 Beccacce e di 10capi tra palmipedi e trampolieri.

5.DISPOSIZIONIPARTICOLARI

1) Il territorio alpino è suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da apposite tabelle perimetrali, fermo restando che:- I cacciatori soci del C3 residenti nel comune di Breno possono esercitare l’attività ve-

natoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l’attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C4, nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del C4 stesso.

- I cacciatori soci del C5 possono esercitare l’attività venatoria anche sul versante oro-grafico valtriumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel compren-sorio C6 (Valle Trompia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.

- IcacciatorisocidelC6 residenti nel comune di Marmentino possono esercitare l’at-tività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.

2) L’ammissione all’esercizio venatorio nei Comprensori alpini è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d’accesso stabilita dai rispettivi Comitati di gestione, con l’osservanza dei Regolamenti interni ivi vigenti.

3) Perpraticarel’attivitàvenatoriaènecessarioessereinpossessodeltesserinove-natorioregionale,deltesserinoaggiuntivoo,percolorocheesercitanolacacciaallasolamigratoria,dellaricevutacheattestil’iscrizionealComprensorio.

4) Nel territorio dei Comprensori alpini sono istituite Zonedirifugioediambientamentoperlafaunastanziale(zonerosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di cac-cia vagante e uso dei cani.

5) È vietata la caccia vagante all’avifauna migratoria, ad eccezione della Beccaccia con l’uso del cane, nel raggio di 1000 metri dalla sommità del “ColleSanZenoFoppella”, in territorio dei Comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del “GiogodelManiva” in territorio dei comuni di Collio e Bagolino.

6) È vietata la caccia per un raggio di 1000 metri nei seguenti valichi montani: Monte Cresto-so nei comuni di Gianico e Artogne; - Monte Fra nel comune di Esine; - Passo del Vivione

nel comune di Paisco Loveno; – Giogo della Presolana nel comune di Angolo Terme; - Passo della Puria nei comuni di Tignale e Tremosine; - Passo di Scarpapè nel comune di Tignale; - Passo della Berga nei comuni di Lavenone e Bagolino; - Passo della Spina nei comuni di Anfo e Bagolino; - Passo delle Portole nei comuni di Collio e Bovegno; - Monte della Piana e Malga Mola nel comune di Edolo.

7) Nel territorio del C2 sono istituite due zonedisolacacciaagliungulati,una nei comuni di Sonico-Edolo località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d’Avio) e una nel Comune di Malonno.

8) Nel territorio del C7 è istituita unazonadisolacacciaagliungulatiedallamigratoria nel comune di Anfoinloc.“Paghera”

9) Il cacciatore ammesso al Comprensorio è tenuto all’osservanza dei piani di prelievo, oltre che degli ungulati e della lepre, anche dell’altra tipica fauna alpina, secondo le disposizioni provinciali relative a forme di caccia specializzate. AlprelievodiselvagginatipicadimontedeveseguireilcontrollobiometricodelcapoabbattutopressoleappositesediindividuatedaiComprensori.

10) Lacacciaagliungulati è consentita nei giorni e periodi previsti dal regolamento regio-nale 16/2003 salvo quella di selezione. La caccia agli ungulati deve essere esercitata nel rispetto del regolamento e delle disposizioni regionali e provinciali. In particolare:

− con l’accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell’apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati;

− anche senza l’accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo;

− con l’accompagnatore per il prelievo del camoscio. I cacciatori ammessi a tale forma di caccia devono attenersi, per quanto riguarda la denuncia

del capo eventualmente abbattuto, anche alle disposizioni interne dei singoli Comprensori. Èvietatoilprelievodiungulatiprovvistidimarcaauricolareodiradiocollare.11) L’altitudine massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con mezzi motoriz-

zati nell’intera zona delle Alpi è fissata in metriduemila. I Comitati di gestione dei Com-prensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.

12) Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia.

6.DISCIPLINADELPRELIEVOVENATORIONELLEZPS

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 otto-bre 2007, nelle ZonediProtezioneSpecialeèvietato:

- il prelievo delle specie in deroga;- abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (Lagopus mutus) e Moretta

(Aythya fuligula);- l’addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi fino al

31 agosto; - l’uso di munizionamento con pallini di piombo all’interno delle zone umide (laghi, stagni,

paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse.NellaZonadiprotezionespeciale (ZPS)delcomprensorioC8“AltoGarda”èvietatol’esercizio dell’attività venatoria in data antecedente all’1 ottobre, ad eccezione della cacciadiselezioneagliungulati.

7.USODEICANI

Durante la stagione venatoria nella zona Alpi l’uso dei cani è soggetto alle seguenti limitazioni:- L’usodelcanesegugioèconsentito sino al 30 novembre.- L’usodelcanedafermae/odariportoèconsentitosino al 31 dicembre nella zona di

minortutela.- E’ vietato l’uso di qualsiasi cane oltre il limite superiore della zona boschiva ad alto fusto

ad eccezione dei giorni di mercoledì e domenica.

Allodola,Beccaccia,Beccaccino,Cesena,Colombaccio,Cornacchiagrigia,Cornacchianera,Gazza,Ghiandaia,Merlo,Quaglia,Tordobottaccio,Tordosassello,Tortora(Streptopeliaturtur),Alzavola,Canapiglia,Codone,Fischione,Folaga,Gallinellad’acqua,Germano,Marzaiola,Me-stolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione.

ZONAA

Dall’1 ottobre al 30 novembre il mercoledì e la domenica

ZONAB

Dal 21 settembre al 31 dicembre, per tre giorni settimanali a scelta fermo restando che è possi-bile praticare la caccia da appostamento tem-poraneo nelle zone poste entro il limite superiore della vegetazione d’alto fusto

Fagiano,Pernicerossa,Starna,Coniglioselvatico,Leprecomune,Minilepre,Volpe.

ZONAA

Dall’1 ottobre al 30 novembre il mercoledì e la domenica

ZONAB

Dal 21 settembre al 30 novembre, il mercoledì e la domenica

CoturnicedelleAlpi,Galloforcello(solomaschio),PernicebiancaeLeprebianca.Camoscio,Capriolo,CervoeMuflone,fattaeccezioneperlecaccediselezione.

ZONAA

Dall’1 ottobre al 30 novembre il mercoledì e la domenica

ZONAB

Dall’1 ottobre al 30 novembre il mercoledì e la domenica

LacacciaalCinghialeèdisciplinatadaappositenormeregolamentari.

N.B.-SuilaghidiGardaeIseo,perintensaattivitàturistica,èvietatalacacciaagliac-quaticisinoal30 settembre compreso.

• Dall’1 ottobre al 30 novembre in zona A può essere esercitata la caccia alla Beccaccia anche il sabato (in aggiunta al mercoledì e alla domenica) con l’uso del cane da ferma o da riporto, nelle seguenti zone:

C5 Sebino Tutto comparto A

C6 Valle Trompia Fino al limite dell’alto fusto in tutto il territorio comprensoriale.

C7 Valle Sabbia Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle e Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vec-chia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima).

C3 Media Val Camonica Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di: Braone, Breno, Capodi-ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niar-do, Ono S.Pietro, Paspardo e Sellero.

C4 Bassa Valle Camonica Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell’onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Dar-fo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell’on-da del fiume Oglio.

C5 Sebino Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone.

C6 Valle Trompia Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T..

C7 Valle Sabbia In tutta la zona di minor tutela (Comparto B).

Page 5: il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle ... · caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ... Beccaccia, Coniglio selvatico,

ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIOVENATORIO2014-2015

Sintesi Normativa

L’esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L’addestramento e l’allenamento dei cani da riporto sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati).

ZONA ALPI L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti soltanto in ZONA DI MINOR TUTE-LA (Comparto “B”) dal 23 agosto al 14 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato il Comprensorio Alpino di appartenenza o della ricevuta di versamento al CA di iscrizione della quota di acces-so per la caccia da appostamento fisso.

ZONA DI PIANURAL’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti dal 23 agosto al 14 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) e sono subordinati al posses-so del tesserino venatorio regionale con indicata l’adesione all’ATC Unico di pianura o della ricevuta di versamento all’ATC della quota di accesso per la caccia da appostamento fisso.

L’addestramento e l’allenamento dei cani, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (Fondi chiusi, Zone rosse, Oasi, Zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela (comparto “B”) e nell’A.T.C. unico, esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall’1 al 21 agosto.Per il restante periodo dell’anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti.

Per la caccia da appostamento fisso

- nelle aree boscate percorse dal fuoco è vietato cacciare ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000;

- non è consentita la posta (la caccia all’aspetto nel suo volo crepuscolare) alla beccac-cia, il cui prelievo è ritardato di mezz’ora rispetto all’orario di giornata, né la caccia da appostamento al beccaccino;

- entro il 31 marzo 2015, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino vena-torio regionale dopo aver compilato l’apposito riquadro riepilogativo;

- il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate.

12. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente norma-tiva comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arre-cato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

13. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carat-tere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposi-zioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

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2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:ZONA ALPI - dal 21 settembre al 31 dicembre: Allodola, Beccaccia, Cesena, Colombaccio, Cornac-

chia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (Streptopelia turtur), Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione;

- dall’1 al 31 gennaio 2015: Cesena e Tordo sassello nel solo comparto “B”.

ZONA DI PIANURA- dal 4 al 18 settembre è consentita la caccia alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cor-

nacchia nera, Tortora (Streptopelia turtur) nelle giornate di giovedì e domenica sino alle ore 13,00. Per la Tortora è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie;

- dal 21 settembre al 31 dicembre: Allodola, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio e Tortora fermo restando che per la Tortora il prelievo è consentito sino al 15 dicembre compreso;

- dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015: Alzavola, Canapiglia,Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Mo-retta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Cesena, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Tordo sassello, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 15 gennaio 2015 compreso.

3. ORARI DI CACCIA La giornata di caccia inizia e termina secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4. GIORNATE Dl CACCIA E LIMITE DI CARNIERE

Durante l’intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia.Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di 30 capi di migratoria, con il limite di 2 sole beccacce e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.

5. ZONA Dl PIANURA

Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito unico e la caccia alle specie ammes-se è consentita nei seguenti periodi:

- dal 21 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta. L’eventuale conces-sione di una giornata settimanale aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre verrà resa nota mediante mezzi adeguati.

- dall’1 al 31 gennaio 2015, per tre giorni settimanali a scelta, dai soli appostamenti fissi già autorizzati alla data del 31 dicembre 2014 e limitatamente alle seguenti specie: Al-zavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Cesena, Colombaccio, Cornac-chia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia e Tordo sassello, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 15 gennaio 2015 compreso.

N.B. Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acqua-tici sino al 30 settembre compreso.

6. ZONA ALPI

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in due comparti venatori: “Zona di maggior tutela” o Comparto “A” e “Zona di minor tutela” o Comparto “B”, se-condo la linea di confine indicata da apposite tabelle .Detto territorio è ulteriormente suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da ta-belle perimetrali.In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi:1) ZONA Dl MAGGIOR TUTELA (Comparto “A”)

- dal 21 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta. L’eventuale conces-sione di una giornata settimanale aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre verrà resa nota mediante mezzi adeguati.

2) ZONA Dl MINOR TUTELA (Comparto “B”)- dal 21 settembre al 31 dicembre, per tre giorni settimanali a scelta. L’eventuale con-

cessione di una giornata settimanale aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre verrà resa nota mediante mezzi adeguati.

- dall’1 al 31 gennaio 2015, per tre giorni settimanali a scelta, limitatamente alla Cesena e Tordo sassello, per i soli appostamenti già autorizzati alla data del 31 dicembre 2014.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA ALPI

L’altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell’intera zona delle Alpi è fissata in metri duemila. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono ad individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.È sempre vietato:- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (cal-

cio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore a 50 cm o ogni altro tipo di pistola-fuciletto);

- attivare nuovi appostamenti fissi di caccia nella zona di maggior tutela (Comparto “A”).

L’uso del cane da riporto è consentito sino al 30 novembre nella zona di maggior tutela (com-parto A) e sino al 31 dicembre nella zona di minor tutela (Comparto B). Dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell’avifauna tipica alpina è vietato l’uso del cane da ferma e da riporto al di sopra della vegetazione d’alto fusto nei comprensori C2, C3, C4 e C7 e in tutta la zona A nel Comprensorio C6.Nel Comprensorio C7, è istituita una zona in cui è vietato l’uso di qualsiasi cane, nel comune di Anfo, in località “Paghera”.Nel Comprensorio C8 è vietato l’uso di qualsiasi cane fino al 30 settembre compreso.

8. USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che eserciti la caccia da appostamento fisso è consentito l’utilizzo di richia-mi vivi di cattura delle specie consentite nel numero massimo complessivo di 40 unità (non più di 10 per specie) in conformità alle disposizioni regionali.Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l’uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.Non sono considerati attività venatoria l’allenamento e l’esposizione dei richiami vivi, di cattu-ra o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola: cm 15 x 20 x 20).

9. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale è vietato:- esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appo-

stamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica;- il prelievo delle specie in deroga;- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula);- l’addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, fino al

31 agosto compreso.- l’uso di munizionamento con pallini di piombo all’interno delle zone umide (laghi, stagni,

paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Nella Zona di protezione speciale (ZPS) del comprensorio C8 “Alto Garda” è vietato l’esercizio dell’attività venatoria in data antecedente all’1 ottobre.

10. CACCIA SULLA NEVE

E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità montane.

11. NORME DI CARATTERE GENERALE

Oltre al titolare, possono cacciare nell’appostamento fisso, con il consenso del titolare stes-so, le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, anche se non risultano soci dell’ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l’appostamento fisso nel quale sono stati invitati, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all’ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia di cui sono soci. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’accesso è consentito agli ospiti, previo il possesso della copia dell’au-torizzazione stessa e del relativo versamento. E’ consentito essere titolare di più di un appostamento fisso, sempre che ubicato nello stes-so Ambito o Comprensorio alpino; in tal caso non è dovuta una seconda quota di accesso, ma è necessario effettuare il versamento della tassa di concessione regionale per ognuno degli appostamenti utilizzati. Il percorso di andata e ritorno dall’appostamento fisso va effettuato con fucile scarico e riposto nel fodero.Al titolare dell’appostamento fisso e alle persone dallo stesso autorizzate è consentito solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto entro un raggio di 100 metri dal capanno. Si ritiene utile, inoltre, ricordare che:- il cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di

15 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l’uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre (19/10/2014), limitatamente agli Am-biti Territoriali di iscrizione o al comparto di minor tutela dei Comprensori Alpini di caccia in cui risulta iscritto. La fruizione delle quindici giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando in modo indelebile la giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia;

- è vietato l’uso del cane nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (Zone rosse);

- è vietato usare o detenere sul luogo di caccia munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore a 4 millimetri;