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I finanziamenti alle imprese e l’evoluzione del rapporto banca-impresa: un inquadramento della situazione attuale Relatore: Prof. Vincenzo Capizzi Università degli Studi del Piemonte Orientale SDA Bocconi – School of Management Milano, 7/10/2011

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I finanziamenti alle imprese e l’evoluzione del rapporto banca-impresa: un inquadramento della situazione attuale

Relatore: Prof. Vincenzo CapizziUniversità degli Studi del Piemonte Orientale

SDA Bocconi – School of ManagementMilano, 7/10/2011

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Indice

La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale

Alternative giudiziali al fallimento Il business plan Raccomandazioni e best practices

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La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale

Alternative giudiziali al fallimento Il business plan Raccomandazioni procedurali

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La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale (1/4)

• Il contesto di riferimento, innescatosi a partire dalla crisi dell’economia finanziarie e reale in atto (innescatasi nel 2007) ha avuto impatti “tremendi” sul sistema industriale e imprenditoriale nazionale

• Le statistiche ufficiali di riferimento (Cerved, Bocconi, Ministero Giustizia, UnionCamere) segnalano che:

– Nel 2009 sono fallite oltre 9.000 imprese (+27%)

– Nel 2010 oltre 10.000 imprese sono fallite (+11%)

– Nei primi sei mesi del 2011 sono fallite oltre 6.400 imprese (+10%)

– Nel 2009 11.500 imprese circa sono state interessate da procedure giudiziarie (+46%)

– Nel 2010 sono oltre 12.000 le imprese interessate da procedure giudiziarie

– Nei primi sei mesi del 2011 le aziende che hanno avuto accesso al concordato preventivo sono diminuite del 5,5%

– I fallimenti hanno interessato soprattutto il Centro-Sud (+24%) e il Nord-Ovest, meno il Nord-Est

– I fallimenti hanno interessato soprattutto le società di capitali e meno le società di persone

– I fallimenti hanno interessato soprattutto i comparti: costruzioni ed edilizia, gomma e materie plastiche, tessile e abbigliamento, manifatturiero

– Il 75% dei fallimenti ha riguardato imprese con un attivo medio (nei 3 anni precedenti) non superiore a 3 milioni di euro.

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Tassi di insolvenza delle imprese italiane

Fonte: Banca d’Italia, 2010

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Imprese piccole

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1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Imprese medie e grandi

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I dati mostrano uno stato di difficoltà del settore industriale italiano.

Sottostimano il fenomeno in quanto non contano le imprese che versano in uno stato di tensione finanziaria ma non hanno fatto ricorso a procedure giudiziali o stragiudiziali.

In ogni caso, la rete di protezione verso le imprese di grandi dimensione ha reso la crisi particolarmente “dura” per le PMI, anche per il contemporaneo effetto di Basilea2

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La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale (3/4)

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Molte imprese versano in una condizione di crisi temporanea e reversibile.

È importante individuare queste situazioni in tempo per evitare l’aggravarsi della crisi.

Le procedure stragiudiziali di gestione della crisi sono lo strumento più importante a disposizione delle imprese in stato di crisi reversibile.

La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale (4/4)

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Indice

La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale

Alternative giudiziali al fallimento Il business plan Raccomandazioni procedurali

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Due tipi di soluzione:

• Giudiziale• Stragiudiziale (contemplata anche giuridicamente)

Il confronto per la scelta dell’alternativa deve basarsi sui costi diretti e indiretti della crisi

Il ruolo della regolamentazione• Dal punto di vista della scelta tra una procedura giudiziaria e una stragiudiziale, un

ruolo determinante è giocato dal contesto normativo di riferimento.• Nella maggior parte dei paesi esistono due forme di regolamentazione della crisi

d’impresa:1. procedure con intento liquidatorio2. procedure orientate alla prosecuzione dell’attività aziendale sia pure sotto il

controllo del giudice. 9

Alternative giudiziali al fallimento (1/17)

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- Ristrutturazione dei debiti in ambito privatistico- Asset restructuring- M&A

- Fallimento - Ex art. 67 l.f.- Concordato fallimentare - Ex art. 182-bis l.f.

- Concordato preventivo

- Piano di risanamento

SOLUZIONI

GIUDIZIALI NON GIUDIZIALI

LIQUIDATORIE NON LIQUIDATORIE- Prospettico

- Continuità aziendale

Alternative giudiziali al fallimento (2/17)

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• Strumenti tecnici disponibili ai sensi del nuovo diritto fallimentare (in ordine progressivo per “peso” della componente giudiziale):1. Piani attestati ex art. 67 l.f.2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.3. Concordato preventivo c.d. di risanamento

• Tipicamente potranno essere adottate azioni sia di tipo finanziario che industriale

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Alternative giudiziali al fallimento (3/17)

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• Soluzione negoziale alla crisi che vuole evitare l’azione revocatoria• Non ha requisiti predeterminati ex lege• Può riferirsi ai soli creditori indispensabili e strategici per il

risanamento e il riequilibrio dell’azienda in crisi• Certificato da un revisore contabile o da un professionista

nominabile curatore (c.d. “attestatore”)• Premia l’imprenditore che prende tempestivamente l’iniziativa• Non necessita di accordi coi creditori o con l’autorità giudiziaria• Simile al concordato stragiudiziale, ma tempistiche e iter procedurale

diverso12

Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (1/6)

Alternative giudiziali al fallimento (4/17)

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• In particolare, il vantaggio di questa procedura è dato dalla deducibilità, cioè dall’esclusione dalla revocatoria di atti, pagamenti e garanzie in applicazione del piano.

• L’art. 67, comma 3°, lett. d) recita infatti: “non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”.

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Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (3/6)

Alternative giudiziali al fallimento (6/17)

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• La norma in oggetto richiede all’esperto incaricato di esprimere il giudizio di ragionevolezza, ovvero un giudizio professionale di razionalità e fattibilità sull’idoneità del piano a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (da intendersi quale equilibrio tra fabbisogni e fonti di finanziamento nel breve e medio termine) in ordine al risanamento dalla crisi economica - finanziaria.

• L’attenzione deve dunque focalizzarsi sulla sostenibilità delle assunzioni economiche, patrimoniali e finanziarie alla base del piano nell’ipotesi di garantire la continuità aziendale.

• La ragionevolezza del piano è un elemento fondamentale per i creditori (in particolare le banche), in quanto l’esclusione dalla responsabilità (concessione abusiva di credito e/o interruzione abusiva di credito) è subordinata alla presenza di ragionevoli prospettive di risanamento.

• In questo contesto non è quindi importante l’esito della crisi (ex-post), ma il fatto che la crisi possa essere considerata reversibile tenendo conto delle cause sottostanti e del piano di ristrutturazione adottato.

• I creditori devono effettuare un’oculata e attenta analisi delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’impresa che abbiano fatto intravedere serie e credibili prospettive di recupero.

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Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (4/6)

Alternative giudiziali al fallimento (7/17)

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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182-bis (1/3)

• Tramite tale istituto, l’imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la propria esposizione debitoria

• L’esecuzione dell’accordo comporta l’integrale pagamento dei creditori a esso estranei

• L’accordo è concluso con l’approvazione del 60% dei crediti, accompagnato da una relazione del professionista che ne certifichi l’idoneità

• Il nuovo art. 217-bis l.f. esenta dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato ovvero di un piano ex art. 67, comma 3, l.f.

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Alternative giudiziali al fallimento (10/17)

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60 giorni

Manifestazione

della crisi

Negoziazione dell’accordo di ristrutturazione

(3-6 mesi)

Registrazione dell’accordo di ristrutturazione nel Registro delle Imprese

Omologa del Tribunale

Eventuale reclamo dei

creditori

standstill legale

finanza ponte

standstill convenzionale

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182-bis (2/3)

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Alternative giudiziali al fallimento (11/17)

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La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale

Alternative giudiziali al fallimento Il business plan Raccomandazioni procedurali

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La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale

Alternative giudiziali al fallimento Il business plan Raccomandazioni e best practices

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Le seguenti raccomandazioni sono tratte da Assonime, (Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi, (2010) e integrate tenendo conto delle best practices riscontrate nella prassi professionale.

1) Contesto del risanamento e percorsi protetti: in presenza di un’impresa in crisi per la quale sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure concorsuali, è opportuno che l’erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati nell’ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

2) Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento. Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l’attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all’impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente.

Raccomandazioni e best practices (1/7)

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3) Verifica dei dati aziendali di partenza. Il professionista, sia nel piano attestato, sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l’assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue

4) Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano deve contenere l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l’elaborazione quantitativa del piano

5) Arco temporale del piano. L’arco temporale del piano entro il quale l’impresa deve raggiungere l’equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni a meno di non motivare adeguatamente la scelta; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili

Raccomandazioni e best practices (2/7)

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6) Risanamento aziendale e corretta gestione societaria. Qualora sussista una perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge

7) Esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati

8) Esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano deve contenere un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche “milestones” qualitative e quantitative

Raccomandazioni e best practices (3/7)

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9) Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano deve indicare espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua “esecuzione”

10) Struttura dell’attestazione. L’attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L’attestazione non deve ripetere i contenuti del piano

11) Motivazione dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l’idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta.

Raccomandazioni e best practices (4/7)

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12) Indicazioni cautelative, oggetto dell’attestazione e condizioni sospensive dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole.

13) Monitoraggio dell’esecuzione del piano. È necessario che l’andamento del piano sia costantemente monitorato dall’imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle “milestones”. Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un soggetto terzo o comitato tecnico costituito ad hoc, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo.

Raccomandazioni e best practices (5/7)

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14) Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento. In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni gli effetti protettivi dell’attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il piano resta invece eseguibile, con effetto protettivo anche per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti.

15) Riattestazione del piano divenuto ineseguibile. In caso di modifica del piano è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, all’attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all’omologazione ex art. 182-bis.

Raccomandazioni e best practices (6/7)

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Il piano di risanamento può essere assimilato ad un business plan sia come contenuti che come finalità.

La redazione di un business plan è il primo passo verso il risanamento. Un business plan corretto e completo può aiutare l’azienda in crisi a coinvolgere

attivamente i creditori. Nella stesura di un business plan l’azienda può avvalersi di un consulente che la

aiuti a chiarire i punti critici. Il piano rappresenta la prova che, in ogni caso, l’azienda ha avviato un processo

di pianificazione strategica orientato al futuro Le banche, dal canto loro, devono adeguare le loro procedure e i loro sistemi

organizzativi per garantire che la gestione dei processi di risanamento avvenga a valle di una piena comprensione dei piani (soprattutto del piano industriale) e delle loro implicazioni (es. la “nuova finanza”…).

Raccomandazioni e best practices (7/7)