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I contratti di partenariato
pubblico privato nel d.lgs.
n. 50/2016
Aspettti di continuità e innovazioni
6 aprile 2017
Ilaria Paradisi
Definizione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e ragioni del
ricorso ad esso
Dati di mercato e settori di applicazione del PPP per le
Amministrazioni comunali
Il PPP nel nuovo Codice dei contratti pubblici: peculiarità della
disciplina nazionale rispetto alle norme del diritto dell’Unione
Europea (la Parte IV del D.lgs. n. 50/2016)
Il trasferimento dei rischi e il monitoraggio in corso di esecuzione del
contratto
La possibilità di finanziamento in finanza di progetto
La disciplina comune delle concessioni di lavori e servizi: le principali
caratteristiche e gli elementi di discontinuità rispetto al quadro
normativo previgente
Indice
Definizione di Partenariato
Pubblico Privato
Cosa si intende per PPP e perchè si
ricorre ad esso
4
Libro Verde della Commissione Europea relativo ai partenariati
pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni- COM (2004) 327
la durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il
partner privato
la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore
privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, a volte notevoli, possono
aggiungersi ai finanziamenti privati
ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del
progetto. Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione
degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei
servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di
questi obiettivi
la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato. Tale
ripartizione dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità
delle parti di valutare, controllare e gestire gli stessi
Caratteristiche delle operazioni di PPP
5
Principali settori di applicazione del PPP
Trasporti
Energia
Ambiente
Strutture sportive
Strutture culturali
Altre opere pubbliche
Autostrade, Ponti e tunnel, Aeroporti, Porti, Interporti, Trasporto pubblico locale
Impianti di produzione da fonti rinnovabili, Efficientamento energetico, Illuminazione pubblica
Smaltimento RSU, Termovalorizzatori, Impiantidepurazione acque
Impiantistica sportiva (piscine, centri sportivipolivalenti, etc..)
Centri congressi, Recupero immobili storici, Musei,Biblioteche
Edilizia Sanitaria, Scolastica, Cimiteri, Immobiliuso PA, Alloggi personale militare,Caserme, Parcheggi
6
Il PPP, ove correttamente strutturato, rende possibile:
sfruttare risorse e know-how del settore privato per una migliore
efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni contrattuali e
quindi della spesa pubblica ;
moltiplicare le risorse per investimenti pubblici;
accellerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture e la fruibiità dei
servizi ad esse connessi
pervenire ad una migliore gestione dei rischi di progetto
alleggerire, a certe condizioni, il bilancio pubblico degli enti
committenti
I motivi del ricorso al Partenariato Pubblico Privato
eccessiva fiducia nelle capacità risolutive del PPP, come alternativa alla
carenza di risorse pubbliche disponibili;
inadeguatezza delle preliminari verifiche sulla reale convenienza del
ricorso al PPP in termini di ottimizzazione dei costi per la pubblica
amministrazione;
inadeguata capacità delle amministrazioni pubbliche a confrontarsi con la
parte privata, sia nell’identificazione dei rispettivi obblighi contrattuali, sia
nel monitoraggio dell’esecuzione del contratto;
prolungati tempi di avvio della fase operativa delle iniziative a causa della
complessità delle procedure.
Principali criticità nella gestione di operzioni di PPP per il
settore pubblico
Definizioneart. 3, c.1, lett.
eee)
Vs. art. 3, c. 15-ter d.lgs. 163/2006
E’ il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto conil quale una o più stazioni appaltanti conferiscono auno o più operatori economici per un periododeterminato in funzione della duratadell’ammortamento dell’investimento e delle modalitàdi finanziamento fissate, un complesso di attivitàconsistenti nella realizzazione, trasformazione,manutenzione e gestione operativa di un’opera incambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamentoeconomico, o della fornitura di un servizio connessoall’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio,secondo modalità individuate nel contratto, da partedell’operatore. L’allocazione dei rischi deve seguire ledirettive Eurostat.
Contratti che rientrano nella
tipologia del PPPArt. 180, c. 8
(elenco non esaustivo)
Finanza di progetto, concessione di costruzione egestione, concessione di servizi, locazione finanziariadi opere pubbliche, contratto di disponibilità equalunque altra procedura di realizzazione inpartenariato di opere o servizi che presentino lecaratteristiche descritte i cui all’art. 180.
I contratti di PPP nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Dati di mercato
Fonti ANAC, DIPE, CRESME
10
Il mercato del PPP: numero di operazioni e importo a
base di gara negli ultimi tre anni*
*Fonte: ANAC proposta Linee guida in materia di Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato
– relazione AIR
11
Distribuzione del numero di procedure in base alla tipologia di
PPP nel 2016*
* Fonte: ANAC proposta Linee guida in materia di Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato – relazione AIR
12
Importi a base di gara e numero di operazioni*
* Fonte: ANAC proposta Linee guida in materia di Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato – relazione AIR
13
Tipologie contrattuali a gara nel 2016:distribuzione per
importi
* Fonte: ANAC proposta Linee guida in materia di Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato – relazione AIR
14
Mercato poteziale e contratti aggiudicati nel periodo 2008-2014
* Fonte: DIPE-PCM studio “Il project financing per la realizzazione delle opere pubbliche in Italia”
(2015)
15
Settori di applicazione del PPP nel 2014*
* Fonte: Unità tecnica finanza di progetto – DIPE, Relazione sull’attivoità svolta nel 2014
16
Bandi per affidamento di concessioni di lavori pubblici nel 2014
* Fonte: Unità tecnica finanza di progetto – DIPE , Relazione sull’attivoità svolta nel 2014
17
Numero di gare distinte per tipologia nel periodo 2008-2014
Concessionedi lavori
Concessione di servizi
Locazione finanziaria
Contratto disponibilità
2008 334 813 35 /
2009 412 1.264 40 /
2010 613 2.090 143 /
2011 477 2.082 80 /
2012 740 1.987 27 3
2013 530 2.161 17 14
2014 247 2.650 5 5
Fonte: DIPE-PCM studio “Il project financing per la realizzazione delle opere pubbliche in
Italia” (2015)
18
Numero aggiudicazioni distinte per tipologia nel periodo 2008-2014
Concessionedi lavori
Concessione di servizi
Locazione finanziaria
Contratto disponibilità
2008 269 218 12 /
2009 281 287 22 /
2010 235 441 57 /
2011 182 640 46 /
2012 238 480 14 1
2013 160 599 6 11
2014 70 640 7 6
Fonte: DIPE-PCM studio “Il project financing per la realizzazione delle opere pubbliche in
Italia” (2015)
19
Il mercato del PPP nel periodo 2002-2014: numero dei bandi di
gara*
* Elaborazione dati CRESME in M. Nicolai, W. Tortorella, a cura di “Partenariato Pubblico Privato e
Project Finance”, Maggioli (2016)
20
Il mercato del PPP nel periodo 2002-2014: il numero delle
aggiudicazioni
* Elaborazione dati CRESME in M. Nicolai, W. Tortorella, a cura di “Partenariato Pubblico Privato e
Project Finance”, Maggioli (2016)
21
Numero delle gare di PPP per classi di importo
* Elaborazione dati CRESME in M. Nicolai, W. Tortorella, a cura di “Partenariato Pubblico Privato e
Project Finance”, Maggioli (2016)
22
Numero dei bandi dei bandi di gara per settore
23
Bandi di gara per settore: importo
Importo(milioni di euro)
2002 2013 Totale2002-2013
%2002/13
Gen.-Set. 13
Gen. Set. 14
Nel 2014, come nel decennio 2002-2012, si conferma il primato dei
Comuni rispetto ad altri enti pubblici nell’avvio delle operazioni di PPP
con un elevato numero di opere di importo medio
Tra il 2002 e il 2012 il dinamismo dei comuni esprimeva l’82% del
mercato in termini di numero di opere, il cui valore medio era pari a 2,8
mln di euro
Con riferimento al al valore totale delle opere bandite i Comuni
rappresentavano il 30% del mercato del PPP.
24
Gare di PPP indette dalle Amministrazioni comunali
25
I committenti del PPP gennaio-settembre 2014*
* Elaborazione dati CRESME in M. Nicolai, W. Tortorella, a cura di “Partenariato Pubblico Privato e Project
Finance”, Maggioli (2016)
Il PPP nel nuovo Codice dei
contratti pubblici
Peculiarità della disciplina nazionale rispetto
alle norme del diritto dell’Unione Europea (la
Parte IV del D.lgs. n. 50/2016)
La l. n. 11/2016* recante principi e i criteri per l’attuazione delle direttive
sul public procurement del 2014, demanda alla nuova disciplina i
seguenti compiti:
estendere e razionalizzare le forme di PPP, in particolare con
riferimento alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di
opere pubbliche
incentivare l’utilizzo di tali istituti anche attraverso il ricorso a
strumenti finanziari innovativi ed il supporto tecnico alle stazioni
appaltanti
indicare modalità e tempistiche per predisporre specifici studi di
fattibilità che consentano di mettere a gara progetti dotati di
accertata copertura finanziaria e per i quali siano stati già acquisiti
tutti i necessari atti di autorizzazione e di assenso, individuando
anche l’amministrazione competente all’assolvimento delle citate
attività
*Cfr. art. 1, comma 1, lett. ss) e tt)
Il PPP nell’ordinamento italiano – Criteri della legge delega
Principali novità del D.lgs 50/2016 in materia di PPP e concessioni
Previsione di una disciplina generale dei contratti di PPP (Parte IV )
Specificazione del concetto di rischio operativo
Concessioni di lavori e le concessioni di servizi soggette ad una
disciplina comune (Parte III)
Durata limitata delle concessioni (non prorogabile anche in caso di
eventi sopravvenuti in corso di esecuzione del contratto)
Maggiore dettaglio della disciplina relativa alla fase di esecuzione
della concessione (in particolare per ciò che concerne gli eventi
sopravvenuti che determinino una modifica delle condizioni iniziali
dell’affidamento)
Procedure di affidamento dotate di maggiore flessibilità
Nuovo metodo di determinazione del valore delle concessioni
(comprensivo ora anche del fatturato derivante da tutte le prestazioni
dedotte in concessione, i.e. lavori, servizi e forniture)
Oggetto
Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso
di cui all’articolo 3, c.1, lett. eee). Può avere ad oggetto
anche la progettazione di fattibilità tecnico ed
economica e la progettazione definitiva delle opere o
dei servizi connessi.
I ricavi del contraente privato provengono dal canone
riconosciuto dall’ente concedente (ridotto in caso di
mancata o ridotta disponibilità dell’opera) e/o da introiti
derivanti dalla gestione del servizio ad utenza esterna
(essendo soggetto alle fluttuazioni del mercato).
+
Eventuale prezzo consistente in un contributo pubblico
ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono
più a funzioni di interesse pubblico.
n.b. Il prezzo sommato al valore di eventuali garanzie
pubbliche o dei ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della P.A. non può superare il 30% del costo
dell’investimento comprensivo di oneri finanziari
.
Remunerazione del
partner privato
Caratteristiche dei contratti di PPP – art. 180 D.lgs.
50/2016 /1
Trasferimento del rischio
(operativo) al contraente privato
Comporta l’allocazione in capo all’operatore economico oltre che del rischio di
costruzione anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia
vesro l’esterno del rischio di domanda per i servizi resi all’utenza per il periodo
di gestione dell’opera.
n.b. l’effettivo trasferimento dei rischi rileva altresì ai fini della contabilizzazione
on/off balance dell’operazione per il partner pubblico.
.
Caratteristiche dei contratti di PPP – art. 180 D.lgs.
50/2016 /2
Rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al
non rispetto degli standard di progetto, all’aumento
dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e
al mancato completamento dell’opera.
I rischi definiti dal D.lgs. n. 50/2016
31
Rischio di costruzione
Art. 3, co. 1, lett. aaa)
Rischio di disponibilità
Art. 3, c. 1, lett. bbb)
Rischio legato alla capacitò, da parte del
concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali
pattuite sia per volume che per standard di qualità
previsti.
Rischio di domanda
Art. 3, c. 1, lett. ccc)
Rischio legato ai diversi volumi di domanda del
servizio che il concessionario deve soddisfare,
ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e
quindi di flussi di cassa.
Contemporanea presenza delle condizioni di
convenienza e sostenibilità economico-finanziaria.
Equilbrio economico finanziario della gestione
32
Equilibrio economico
finanziario, art. 3, co. 1, lett.
fff) Codice
a. Convenienza
b. Sostenibilità finanziaria
Capacità del progetto di creare valore nell’arco
dell’efficacia del contratto i e di generare un livello di
redditività adeguato per il capitale investito;
Capacità del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti
.
La gestione dei rischi contrattuali - art. 182 Codice
Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità
di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del contratto e le conseguenze
derivanti dalla sua anticipata estinzione (art. 182,
c.2)
Allocazione e gestione
dei rischi
Monitoraggio dei rischi
in corso di esecuzione
del contratto
L’amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull’attività dell’operatore economico
attraverso la predisposizione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalità definite da linee
guida adottate dall’ANAC (art. 181, c.4).
L’operatore economico è tenuto a collaborare ed
alimentare attivamente tali sistemi.
Prime indicazioni: corretta definizione del regolamento
contrattuale, matrice dei rischi come strumento di
controllo, flusso informativo, resoconto economico-
gestionale
Cfr. Schema Linee guida
ANAC – febbraio 2017
.
L’alterazione delle condizioni di equilibrio economico
finanziario
E’ consentita al verificarsi di fatti non riconducibili
all’operatore economico che incidono sull’equilibrio
del PEF e che comporta la sua revisione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio.
La revisione deve consentire la permanenza dei
rischi trasferiti in capo all’operatore economico
Ai fini della tutela della finanza pubblica, nei casi di
opere di interesse statale o finanziate con contributo
a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla
previa valutazione da parte del NARS. Negli altri
casi, è facoltà dell’A.A. sottoporre la revisione alla
valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le
parti possono recedere dal contratto.
All’operatore economico spetta il i) valore delle
opere realizzate; ii) degli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
Revisione del PEF
(Art. 182, c. 3 Codice)
Finanziamento del
progetto
(Art. 182, c. 1-2 Codice)
.
Finanziamento dei contratti di PPP
Avviene utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la
finanza di progetto. Il finanziamento può riguardare il
conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
Tecnica di finanziamento di un’opera in grado di
generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti
a ripagare il debito contratto dal finanziatore dell’opera
stessa e a remunerare il capitale investito
E’ una tecnica finanziaria che può essere utilizzata per
finanziare alcune operazioni di PPP
Il concetto di matrice economica va distinto dalla
procedura di affidamento prevista dall’art. 183 del Codice
Finanza di progetto
n.b. concetto di matrice
economica
Si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili (art.
179, c.1)
La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica
anche mediante dialogo competitivo (art. 181, c.1).
Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione
come prevista dall‘art. 180, c.1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno
schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione
dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico (art. 181, c.2).
La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della
domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-
sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti
nell'operazione di PPP, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme
di PPP in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto
(Public sector comparator) (art. 181, c. 2).
Principi che regolano le procedure di affidamento dei contratti di
PPP
Finanza di progetto (art. 183)
Società di progetto (art. 184)
Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di
progetto (art. 185)
Privilegio sui crediti (art. 186)
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art.
187)
Contratto di disponibilità (art. 188)
Inteventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189)
Baratto amministrativo (art. 190)
Cessione di immobili in cambio di opere art. 191)
37
Le altre disposizioni della Parte IV del Codice
La disciplina comune delle
concessioni di lavori e servizi
Principali caratteristiche ed elementi di
discontinuità rispetto al quadro normativo
previgente
Contratto che ha per oggetto di
regola progettazione definitiva,
progettazione esecutiva ed
esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica.
artt. 3, c. 11 e 143D.lgs. 163/2006
art. 1, c.1 lett. uu) D.lgs. 50/2016
Contratto a titolo oneroso in virtù del
quale una o più aa.aa. affidano
l’esecuzione di lavori a uno o più operatori
economici, riconoscendo, a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di
gestire le opere oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo,
con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione
delle opere
La Concessione di lavori - Definizione
Contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che
il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo
artt. 3, c. 12 D.lgs. 163/2006
art. 1, c.1 lett. vv) D.lgs. 50/2016
Contratto a titolo oneroso in virtù del
quale una o più aa.aa. affidano
l’esecuzione di lavori a uno o più operatori
economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi dall’esecuzione di lavori di
cui alla lettera ll), riconoscendo, a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di
gestire i servizi oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo,
con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione
dei servizi
La Concessione di servizi - Definizione
La maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi
al mercato.
Le Concessioni - elementi cardine della nuova disciplina
41
Oggetto della gestione del
concessionario
Il rischio operativoArt. 165, c. 1 Codice
Possibilità che, in condizioni operative normali, le
variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto di
concessione incidano sull’equilibrio economico
finanziario. Le variazioni devono essere in ogni caso
in grado di incidere sul valore attuale netto
dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario.
Equilibrio economico finanziario
Art. 165, c. 2 Codice
Rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi, ai fini del raggiungimento di
esso la P.A. può stabilire un prezzo consistente in un
contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili.
Funzionale al solo raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario.
Deve essere stabilito in sede di gara
dall’Amministrazione e può consistere in un contributo
pubblico o nella cessione di beni immobili.
In caso di cessione di diritti di godimento su beni
immobili nella disponibilità dell’A.A. Deve trattarsi di
beni strumentali la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all’opera affidata in
concessione.
In ogni caso l’eventuale riconoscimento del prezzo,
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di
ulterriori meccanismi di finanziamento a carico della
P.A., non può essere superiore al 30% del costo
dell’investimento complessivo, comprensivo di
eventuali oneri finanziari.
.
Il prezzo o
contributo pubblico
eventuale a carico
del concedente
(art. 165, c. 2 Codice)
Le Concessioni – elementi cardine della dsciplina
Dichiarazioni del finanziatore in sede di gara (co. 4)
e risoluzione di diritto del contratto in caso di
mancato perfezionamento del contratto di
finanziamento entro 12 mesi dalla sottoscrizione
della concessione
Le Concessioni – elementi cardine della nuova
disciplina
43
Revisione dell’equilibrio economico finanziarioArt. 165, c. 6 Codice
Il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull’equilibrio del PEF
può comportare la sua revisione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio. Permanendo però il trasferimento dei
rischi in capo all’operatore economico e le condizioni
di equilibrio economico finanziario
Condizioni di bancabilità esplicitate sin dai
documenti di gara Art. 165, c. 3 e e ss. Codice
Durata della concessioneArt. 168, c. 4 Codice
Limitata e determinata in funzione dei lavori o servizi
richiesti al concessionario. E’commisurata al valore
e alla complessità della concessione. Non superiore
al periodo di tempo necessario al recupero degli
investimenti
Libera amministrazione delle autorità pubbliche le PP.AA. sono libere
di organizzare la procedura per la scelta del concessionario nel rispetto
delle norme del Codice
Possibilità di limitare il numero dei partecipanti ad un livello adeguato in
base a criteri oggettivi e modalità trasparenti art. 171
Possibilità per la P.A. di condurre liberamente negoziazioni con i
partecipanti art. 172
In deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di
aggiudicazione in ordine decrescente di importanza art. 173
Se l’amministrazione aggiudicatrice riceve un’offerta che propone una
soluzione innovativa non prevedibile con ordinaria diligenza può, in via
eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione
Principi che regolano le procedure di affidamento dei contratti di
concessione
Le procedure di affidamento delle concessioni sono essenzialmente quelle
individuate anche per gli appalti, alle quali però si applica la disciplina
specificamente dettata per le concessioni nella Parte III del Codice:
Procedura aperta (art. 60)
Procedura ristretta (art. 61)
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)
Dialogo competitivo (art. 64)
Partenariato per l’innovazione (art. 65)
Finanza di progetto (art. 183)
Quali procedure
Possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione
dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, purchè siano collegati all'oggetto del
contratto e commisurati a valore e obiettivi dello stesso
Possono includere livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti
sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per le persone
con disabilità) e valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le
dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura
e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.
Di regolanon fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o
a un procedimento particolare, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti.
In caso di offerta che contempli lavori e servizi non conformi ai requisiti tecnici e
funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi
mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in
maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali, non può essere escluso.
46
Disposizioni relative ai requsiti tecnici e funzionali - art. 170
Codice
Grazie per l’attenzione
Ilaria Paradisi
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione
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