I conferimenti nelle società per azioni

24
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO I CONFERIMENTI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI UNITÀ 11 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

Transcript of I conferimenti nelle società per azioni

Page 1: I conferimenti nelle società per azioni

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

I CONFERIMENTI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI

UNITÀ 11

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

Page 2: I conferimenti nelle società per azioni

IL CONCETTO DI CONFERIMENTO

2

Page 3: I conferimenti nelle società per azioni

L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO

3

Page 4: I conferimenti nelle società per azioni

IL CONFERIMENTO NEL CODICE CIVILE

4

Page 5: I conferimenti nelle società per azioni

L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO

5

Page 6: I conferimenti nelle società per azioni

Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere

valutati da un perito nominato dal Tribunale del circondario

ove ha sede la società.

La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte

degli amministratori.

Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla

riduzione del capitale sociale, quando il valore dei beni

apportati è inferiore di oltre un quinto a quello imputato a

capitale.

IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA NELLE SPA IN GENERALE

6

Page 7: I conferimenti nelle società per azioni

IL CONFERIMENTO NELLE SRL IN GENERALE

7

Page 8: I conferimenti nelle società per azioni

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Page 9: I conferimenti nelle società per azioni

I CONFERIMENTI IN DENARO NELLE SPA (ART. 2342 C.C.)

Page 10: I conferimenti nelle società per azioni

IL REGIME DELLE AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE

Page 11: I conferimenti nelle società per azioni

Diffida in G.U.

Esecuzione forzata oppure Dopo 15 giorni

sospensione diritto voto. in caso di inadempimento: Vendita in

danno.Offerta ai soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dovuti

In mancanza di offerenti vendita a terzi a mezzo

banca o intermediario autorizzato

Decadenza del socio. Somme versate

trattenute

Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in circolazione oppure annullate

LA PROCEDURA DI RICHIAMO DEI CONFERIMENTI

Page 12: I conferimenti nelle società per azioni

Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di

conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente

liberate al momento della sottoscrizione.

Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere

tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la

piena disponibilità del bene conferito al momento della

sottoscrizione. L’integrale liberazione non è esclusa dal

permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del

socio.

I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA

Page 13: I conferimenti nelle società per azioni

CONFERIMENTI AMMISSIBILI

DenaroBeni materialiBeni immaterialiCreditiAziende

CONFERIMENTI NON AMMISSIBILI O DUBBI

Prestazioni di fare Beni futuriBeni altruiPrestazioni periodiche

di beniBeni genericiDiritti di godimento?

I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA

Page 14: I conferimenti nelle società per azioni

LA STIMA DEI BENI IN NATURA (ARTICOLO 2343, I°CO)

Page 15: I conferimenti nelle società per azioni

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima

Minusvalenza oltre il quinto

Riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte

Conguaglio in denaro

Recesso del socio con eventuale restituzione del bene apportato

15

LA REVISIONE DELLA STIMA

Page 16: I conferimenti nelle società per azioni

CONFERIMENTI IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA (ART. 2343-TER C.C.)

Page 17: I conferimenti nelle società per azioni

PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA

Page 18: I conferimenti nelle società per azioni

Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore:

a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value IAS 39);

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA

Page 19: I conferimenti nelle società per azioni

Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei beni conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati fatti nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value.

Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III, comma.

Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i  requisiti di professionalità e  indipendenza  dell'esperto  che  ha  reso  la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera  b), la stima deve essere ripetuta.

IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA CONFERITI SENZA

STIMA

Page 20: I conferimenti nelle società per azioni

La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati.

Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una perizia giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata dall’alienante.

Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci e ai terzi.

GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E CREDITI (ART. 2343BIS C.C.)

20

Page 21: I conferimenti nelle società per azioni

ESENZIONI DALLA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI «PERICOLOSI»

Page 22: I conferimenti nelle società per azioni

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di attività professionale in favore della società (in questo modo si supera il limite derivante dal divieto di conferimento d’opera).

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni.

Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari azioni, denominate «azioni con prestazioni accessorie»).

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.) E LA «PERSONALIZZAZIONE» DELLA

S.P.A.

Page 23: I conferimenti nelle società per azioni

LE AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE

Page 24: I conferimenti nelle società per azioni

STRUMENTI ALTERNATIVI DI «PERSONALIZZAZIONE» DELLA

SOCIETÀ