GUIDA PRATICA ALLA DICHIARAZIONE IVA 2013 IVA-2013 … IVA 2013 (2).pdf · Marino art. 71 ,...

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GUIDA PRATICA ALLA DICHIARAZIONE IVA 2013 Premessa generale Lo scopo di questo contributo è quello di analizzare le principali novità contenute nella modulistica IVA-2013 (per il periodo d'imposta 2012) con particolare riguardo alla problematica relativa alla compensazione del credito Iva e alla presentazione della domanda di rimborso. Esame della modulistica QUADRO VA Le novità del quadro VA si possono sintetizzare nel modo seguente: -rigo VA 14 : deve essere compilato dai soggetti che dal prossimo anno aderiscono al regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27 comma 1 e 2 D.L. 98-2011 ; -rigo VA 15 : rigo che deve essere barrato dalle società non operative di cui all'art.30 della legge 724-94 e dalle società in perdita sistemica di cui alla Legge 138-2011. QUADRO VE -è soppresso il rigo che prevede l'aliquota IVA al 20% ( se ci sono fatture o note di accredito con IVA al 20% devono essere indicate al rigo che prevede l'iva al 21% e la differenza del calcolo indicata tra gli arrotondamenti); -rigo VE 34 : nel modello IVA 2012 il rigo era denominato cessione fabbricati strumentali mentre nel modello corrente , a seguito delle modifiche di cui al Decreto Legge n.83-2012, il rigo viene denominato cessione di fabbricati ; -rigo VE 36 : oltre alla casella di cui alle operazioni del D.L. n. 185-2008 viene inserita la nuova casella relativa all'iva per cassa di cui all'art.32 -bis del D.L. n.83-2012 entrato in vigore dal 01.12.2012. Da notare che nelle caselle sopraindicate vanno inserite solo le operazioni effettuate e non incassate nell'anno e non quelle effettuate ma incassate; il software infatti ragionando per codici potrebbe indicare automaticamente un dato non corretto. QUADRO VF

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GUIDA PRATICA ALLA DICHIARAZIONE IVA – 2013 Premessa generale Lo scopo di questo contributo è quello di analizzare le principali novità contenute nella modulistica IVA-2013 (per il periodo d'imposta 2012) con particolare riguardo alla problematica relativa alla compensazione del credito Iva e alla presentazione della domanda di rimborso. Esame della modulistica QUADRO VA Le novità del quadro VA si possono sintetizzare nel modo seguente: -rigo VA 14 : deve essere compilato dai soggetti che dal prossimo anno aderiscono al regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27 comma 1 e 2 D.L. 98-2011 ; -rigo VA 15 : rigo che deve essere barrato dalle società non operative di cui all'art.30 della legge 724-94 e dalle società in perdita sistemica di cui alla Legge 138-2011. QUADRO VE -è soppresso il rigo che prevede l'aliquota IVA al 20% ( se ci sono fatture o note di accredito con IVA al 20% devono essere indicate al rigo che prevede l'iva al 21% e la differenza del calcolo indicata tra gli arrotondamenti); -rigo VE 34 : nel modello IVA 2012 il rigo era denominato cessione fabbricati strumentali mentre nel modello corrente , a seguito delle modifiche di cui al Decreto Legge n.83-2012, il rigo viene denominato cessione di fabbricati ; -rigo VE 36 : oltre alla casella di cui alle operazioni del D.L. n. 185-2008 viene inserita la nuova casella relativa all'iva per cassa di cui all'art.32 -bis del D.L. n.83-2012 entrato in vigore dal 01.12.2012. Da notare che nelle caselle sopraindicate vanno inserite solo le operazioni effettuate e non incassate nell'anno e non quelle effettuate ma incassate; il software infatti ragionando per codici potrebbe indicare automaticamente un dato non corretto. QUADRO VF

-viene soppresso il rigo relativo all'aliquota IVA del 20 % ( la presenza di eventuali fatture o note di accredito registrate con IVA al 20 % devono essere indicate nel rigo con IVA al 21% e le differenze nella casella arrotondamenti ; -rigo VF 19 : previsto il nuovo campo per l'iva per cassa di cui all'art.32 del D.L. 83-2012 oltre a quella di cui al D.L. 185-2008 . QUADRO VJ -rigo VJ 14 : ridenominato il campo in acquisti di fabbricati ( nel modello del 2012 ci si riferiva all'acquisto di beni strumentali ) le operazioni effettuate con il meccanismo dell'inversione contabile. Dopo la data del 25 giugno 2012 è cambiato il regime IVA di cessione degli immobili abitativi prevedendo da parte del costruttore / ristrutturatore l'obbligo di cessione IVA se entro 5 anni ovvero opzione IVA se oltre 5 anni ; se l'operazione riguarda altri soggetti cessione IVA per opzione se l'immobile è strumentale ovvero cessione esente se l'immobile è di tipo abitativo. QUADRO VL -rigo VL 29 : devono essere indicati i versamenti IVA sospesi a seguito di eventi eccezionali ( ad esempio sisma Emilia); -rigo VL 40 : ridenominato il campo in versamenti per utilizzo in eccesso del credito in luogo di versamenti effettuato a seguito di utilizzo del credito annuale anno 2011. QUADRO VO -rigo VO15: comunicazione per la scelta del regime IVA per cassa ; -rigo VO 33 e VO34: riservato ai soggetti naturalmente appartenenti al regime dei minimi /regime di vantaggio che vogliono adottare il regime ordinario IVA. Il mancato esercizio dell'opzione in Dichiarazione Iva non fa decadere dal regime prescelto (FA FEDE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE) ma si tratta di una violazione “formale” soggetta a sanzione pari ad euro 516 sanabile con la procedura del ravvedimento operoso con riduzione a 1/10 della sanzione( pari ad euro 51).Si ricorda che sia il regime dei contribuenti minimi che quello dei contribuenti "super l'agevolati" configurano un "regime naturale" e necessitano di opzione solo in caso di fuoriuscita da tale regime .

LA DURATA DELLE OPZIONI E' utile ricordare quanto segue : -l'opzione da contribuente minimo al regime semplificato/ordinario è vincolante per 3 anni; -l'opzione dal regime semplificato a quello ordinario è vincolante per 1 anno.

Istruzioni Ministeriali Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27 c. 1 e 2 DL n. 98 del 2011 Rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27 c. 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2012, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27 c. 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 hanno scelto di non avvalersi del regime dallo stesso previsto optando, nell’anno 2012, per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Regime contabile agevolato – Articolo 27, comma 3, decreto-legge n. 98 del 2011

Rigo VO34, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2012,per il regime contabile ordinario. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. Contribuenti minimi – art.1, commi da 96 a 117, legge n. 244 del 2007 Rigo VO35, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Si tratta, come chiarito dalla circolare n. 17 del 30 maggio 2012, di coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007 e che hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario. La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007. Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a partire dall’anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Si segnala inoltre il rigo VO2 per l'esercizio dell'opzione relativa alla liquidazione IVA trimestrale.

QUADRO VX Si ricorda che il rimborso IVA può essere richiesto attraverso due procedure : -PROCEDURA SEMPLIFICATA : interessa importi fino a euro 516.456,90 ovvero 1 Milione di euro per i subappaltatori edili che presentano un volume d’affari 2012 costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto) . Il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione , è eseguito entro 60 giorni dalla richiesta ed è precluso ai soggetti cessati ed a quelli soggetti a procedure concorsuali. In dichiarazione IVA 2013 se si sceglie tale modalità deve essere compilata la casella 2° del rigo VX4); è richiesta la presentazione della garanzia ( in assenza dei requisiti per l'esonero ) ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che

attesti la sussistenza delle condizioni di esonero (impresa virtuosa) ; -PROCEDURA ORDINARIA : è di competenza dell'Agenzia delle Entrate e interessa rimborsi per gli importi eccedenti il limite di euro 516.456,90 o 1 milione di euro per i subappaltatori edili),i casi di cessazione dell’attività e di assoggettamento a procedure concorsuali ( se non si compila la colonna 2 del rigo VX4 la competenza del rimborso è dell'Agenzia delle Entrate ).

LA SOPPRESSIONE DEL QUADRO VR Da quest’anno è stato soppresso il VR e pertanto il rimborso del credito derivante dalla dichiarazione annuale può essere richiesto alternativamente mediante la compilazione del rigo VX4 del modello IVA in forma autonoma ( se presentata entro il 28 febbraio 2013) ovvero tramite la la compilazione della sezione III del quadro RX di Unico 2013 per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata. Tale quadro contiene pertanto tutte le informazioni per richiedere il rimborso che precedentemente venivano inserite nel quadro VR. Ai fini del rimborso il contribuente deve indicare : -RIGO VX 4 CAMPO 1 : l’ammontare di cui si chiede il rimborso; -CAMPO 2 :la quota parte di rimborso erogata direttamente dal Concessionario per conto dell’Agenzia attraverso la procedura di rimborso semplificata. Il campo 2 non va compilato dai soggetti cessati o sottoposti a procedure concorsuali o per i quali il rimborso è effettuato dal competente Ufficio delle Entrate; -CAMPO 3 : occorre riportare il codice corrispondente al requisito in base al quale è richiesto il rimborso ovvero : -1 Cessazione attività ( deve essere compilato dai contribuenti che nel corso del 2012 hanno cessato l’attività e che richiedono il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione anche se di importo inferiore ai 2.582,28 euro ); nel caso di cessazione dell'attività è sempre competente per l'erogazione del rimborso l?Agenzia delle Entrate; -2 Aliquota media ( riguarda coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti su acquisti e importazioni se l’aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%);

-3 Operazioni non imponibili ( come ad esempio esportazioni art. 8, operazioni assimilate art. 8bis, servizi internazionali art. 9, cessioni a San Marino art. 71 , operazioni verso organismi internazionali art. 72, cessioni intra-UE art. 41 e art. 58 DL 331/93, cessioni UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA di cui all'art. 50-bis, DL 331/93 ) superiori al 25% del totale del totale delle operazioni effettuate ( si considerano anche le cessioni di beni ammortizzabili); -4 Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche (rimborso relativo all'iva assolta sull’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi .In tal caso il rimborso spetta, sia per gli acquisti registrati nel 2012 che per quelli registrati in anni precedenti se il relativo importo non sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato in F24 . Secondo circolari dell'Agenzia delle entrate il rimborso può essere richiesto per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili e dalle società di leasing che adottano i principi contabili internazionali . Inoltre per le spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o in comodato non spetta il rimborso se relative a opere non separabili dai beni a cui sono mentre spetta il rimborso se relative a beni materiali che successivamente possono essere utilizzati indipendentemente dal bene cui sono riferiti . -5 Operazioni non soggette ad IVA ex art. da 7 a 7‐ septies ( da utilizzare se il rimborso sia richiesto dai contribuenti che abbiano effettuato nel 2012 prevalentemente operazioni non soggette ad Iva per effetto degli art. da 7 a 7-septies in misura superiore al 50% ; -6 Condizioni previste dall’art. 17, comma 3 (soggetti non residenti) : il rimborso Iva deve essere superiore ad euro . 2.582,28 e richiesto da soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ovvero si sono identificati direttamente; -7Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli : il rimborso del credito Iva deve essere richiesto dai produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte I, DPR 633/72 ovvero cessioni all’estero o operazioni assimilate e l'importo del credito deve essere superiore ad euro 2.582,28; -8 Rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio : interessa il minor credito risultante dalle dichiarazioni 2010-2011-2012 anche se l'importo è inferiore ai 2.582,28 euro ;

-9 Tale codice va utilizzato nel caso in cui il contribuente, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente codice 8, abbia acquistato anche beni ammortizzabili o beni / servizi per studi e ricerche. In tal caso l’IVA relativa a tali acquisti non deve essere già stata compresa nel minor credito chiesto a rimborso; -10 Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA : viene utilizzato per chiedere a rimborso la minore eccedenza detraibile del triennio secondo l’importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA/2013. CAMPO 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL’EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO : riservato ai contribuenti che rientrano tra le categorie ( per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria ossia entro 3 mesi dalla richiesta)ovvero : - Subappaltatori edili che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse-charge ( Art. 17, c. 6, DPR 633/72), - Soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici , -Soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi , - Soggetti che producono alluminio e semilavorati ; -CAMPO 5 - SUBAPPALTATORI EDILI : riservato ai subappaltatori che nel 2012 hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 % da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro; -CAMPO 6 - SOCIETÀ NON OPERATIVE : come noto il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale delle società non operative non può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con F24 ovvero ceduto . Il credito può essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche attraverso la compensazione verticale . Occorre comunque ricordare che se per 3 esercizi consecutivi la società risulta “non operativa” ed effettua operazioni IVA in misura inferiore all’ammontare dei ricavi presunti può perdere in via definitiva il credito IVA ( fatta salva la possibilità dell'interpello ). Sono considerate di comodo e pertanto soggette alle predette limitazioni del credito IVA, anche le società in perdita sistematica ossia quelle che, pur superando il test di operatività, risultano in perdita per 3 esercizi ; -CAMPI 7 E 8 - CONTRIBUENTI VIRTUOSI : riservati alle imprese “virtuose” ovvero quelle che risultano esonerate dalle presentazione delle garanzie ai fini del rimborso . Sono esclusi dall’obbligo di presentazione della garanzia coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un

importo non superiore a euro 5.164,57 ;coloro che chiedono a rimborso un importo inferiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la data della richiesta ( sono da considerarsi i versamenti eseguiti mediante compensazione e i versamenti contributivi ); i curatori e i commissari liquidatori in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40 ; le imprese “virtuose” che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal comma 7 del citato art. 38‐ bis ovvero che : a) esercitano l’attività da almeno 5 anni ( esclusi i professionisti); b) sono strutturalmente a credito ; c) non hanno mai ricevuto avvisi di accertamenti ai fini Iva superiori alla seguente tabella : - 10% degli importi dichiarati se inferiori ad euro 51.645,69 ; - 5% degli importi dichiarati se tra euro 51.645,69 ed euro 516.456,90;- 1% degli importi dichiarati ( con limite di euro 51.645,69) se con importo superiore a euro 516.456,69. Si ricorda che la garanzia richiesta dall'art.38 (per una durata massima di 3 anni) può essere costituita da una cauzione in titolo di Stato,da una fideiussione rilasciata da un Istituto bancario o da una polizza rilasciata da una assicurazione. Se il contribuente si è avvalso della procedura di rimborso semplificata la garanzia deve essere consegnata all'Agente della riscossione mentre se si è avvalso della procedura ordinaria la garanzia deve essere consegnata alla stessa Agenzia delle Entrate. LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Con il Decreto n.16-2012 ,entrato in vigore il 02 marzo 2012, il limite previsto in euro 10.000 è stato ridotto ad euro 5.000 e pertanto oltre i 5.000 euro il contribuente non può usare il sistema home-banking ma solo il canale abilitato messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (entratel).La disciplina di cui sopra riguarda solo le compensazioni in materia di crediti IVA annuali e trimestrali e non riguarda gli altri crediti fiscali (IRPEF,IRES , IRAP ecc.). In sostanza si possono avere tre casistiche : 1)credito IVA fino a euro 5.000 euro (fino al 01 marzo 2012 il limite era di euro 10.000) : il credito si può compensare a decorrere dal 01.01.2013 in forma libera e il modello F24 può essere trasmesso tramite home-banking senza la necessità di presentare la Dichiarazione annuale IVA; 2)credito IVA da euro 5.000 ad euro 15.000 : possibilità di utilizzo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA . La compensazione , in questo caso, deve essere effettuata attraverso l'apposito canale telematico dell'Agenzia delle Entrate; 3)credito IVA maggiore di 15.000 euro : possibilità di utilizzo in

compensazione del credito in presenza del visto di conformità sulla Dichiarazione. Il Visto è richiesto per i crediti IVA annuali risultanti dalla dichiarazione e non è necessario per i rimborsi IVA trimestrali (modello IVA TR). E' importante sottolineare che il credito IVA relativo al 2011 ( ovvero quello da utilizzare con codice tributo 6099/2011) può essere utilizzato (fino a euro 15.000) fino ad esaurimento sino alla presentazione della Dichiarazione IVA 2013 e non si somma al credito IVA utilizzato con codice tributo 6099/2012. Inoltre , ai fini del controllo del limite compensabili, non concorrono nemmeno i crediti trimestrali in quanto i crediti infra-annuali da modello TR costituiscono un plafond di disponibilità diverso. LA PROBLEMATICA DEL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI Il Legislatore , al fine di limitare le compensazioni, ha introdotto con il D.L. 78-2010 un ulteriore limite alla possibilità di utilizzare i crediti in compensazione ovvero: “ a decorrere dal 01 gennaio 2011 non è possibile utilizzare i crediti in compensazione tramite F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore ai 1.500 euro compreso interessi e sanzioni ( cartelle scadute ovvero notificate da almeno 60 gg.). La norma precisa “ debiti erariali “ e non contempla pertanto i contributi previdenziali , le imposte locali ecc.. Come confermato dalla circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 il contribuente , in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore ai 1.500, è sottoposto al blocco delle compensazioni anche se titolare di un credito elevato. Il ruolo non preclude la compensazione verticale, anche se esposta nel modello F24, e non è previsto in caso di rateazione di una cartella esattoriale. Al fine di rendere disponibili i crediti il Contribuente può provvedere al pagamento della cartella anche attraverso la compensazione e tale pagamento può riguardare sia le somme dovute a titolo di imposte e sia quelle dovute a titolo di interessi e di sanzioni. Il versamento può anche essere effettuato in modo parziale al fine di abbassare il debito con l'Erario al di sotto dei limite dei 1.500 euro previsti dalla normativa. Il pagamento deve avvenire con il modello F24 accise – Sezione accise/Monopoli indicando: -codice ente R ; -sigla della Provincia dell'Agente di riscossione; -codice tributo “ RUOL”; il codice identificativo , il mese e l'anno non sono invece da indicare. IL VISTO DI CONFORMITÀ PER I CREDITI SUPERIORI AI 15.000 EURO Il visto di conformità può essere apposto dai seguenti soggetti: -dottori commercialisti e esperti contabili e consulenti del lavoro; -responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese ;

-tributaristi iscritti alla data del 30/09/93 nei ruoli della CCIAA ; -per le Società’ di Capitali è possibile, in alternativa al rilascio del visto di conformità, la sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte del revisore contabile o dal presidente dell'Organo di controllo. L'apposizione del visto di conformità in pratica Per l’apposizione del visto è necessario che le dichiarazioni e le scritture contabili siano tenute o predisposte dallo stesso professionista che rilascia il visto ovvero direttamente dal contribuente o da una società di servizi la cui maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da un professionista abilitato. Se invece le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto il contribuente può rivolgersi a un CAF- Imprese o a un professionista abilitato fornendo la documentazione necessaria ad effettuare la verifica dei dati . Il professionista deve essere in possesso di una specifica copertura assicurativa e la polizza in oggetto deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. I professionisti che intendono svolgere attività di assistenza fiscale devono essere iscritti nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la DRE competente in ragione del domicilio fiscale del professionista e il Professionista (comunicazione tramite raccomandata A/R). Al fine di mantenere l’iscrizione i professionisti devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateale ogni anno (consentita la comunicazione via PEC). LISTA DEI CONTROLLI OBBLIGATORI DA FARE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA -controllo della correttezza formale delle dichiarazioni presentate al fine di scongiurare errori di calcolo ; -verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione Iva alle risultanze delle scritture contabili ; -verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; -verifica del codice ATECO ; -verificare la genesi del credito IVA ( ovvero stabilire a che cosa è dovuto ovvero presenza di operazioni non imponibili,acquisti di beni ammortizzabili

ecc.); -controlli documentali : 1) se il credito è inferiore al volume d'affari è possibile verificare la corrispondenza tra documentazione e scritture contabili per le sole operazioni con imposta IVA superiore al 10% del totale dell'iva detratta nell'anno (esempio: IVA detratta euro 200.000 devono essere controllate tutte le fatture con IVA superiore ad euro 20.000) ; 2) se invece il credito IVA è pari o superiore al volume d'affari devono essere verificati tutti i documenti ( onde evitare il controllo integrale si potrebbe eventualmente chiedere a rimborso un importo IVA che consenta l'applicazione del controllo a campione); -controllare i saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) ed i relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL); -conservazione dei documenti : il professionista deve conservare copia della documentazione al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli unitamente alla check-list del controllo. IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2012 Il versamento del saldo iva in presenza di “Dichiarazione” autonoma scade in data 18 marzo 2013 ed è possibile effettuarlo in unica soluzione o con un massimo di 9 rate con decorrenza 18 marzo 2013 ; il versamento minimo è di 10 euro e il codice tributo è il 6099 /2012. Per Il pagamento rateale con massimo 9 rate è previsto un interesse pari allo 0,33% mensile da versare con il codice tributo 1668 ( non si applica a giorni).

NUMERO RATA SCADENZA INTERESSI

1 18.03 0

2 16.04 0.33%

3 16.05 0.66%

4 17.06 0.99%

5 16.07 1,32%

6 20.08 1,65%

7 16.09 1,98%

8 16.10 2,31%

9 16.11 2,64%

Il versamento dell’iva annuale a debito può essere spostato al 17 giugno 2013 ovvero in dichiarazione modello Unico 2013 ovvero al 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%. Se si versa con data 17 giugno 2013 è

possibile usufruire di massimo 6 rate mentre se il pagamento inizia in data 17 luglio 2013 è possibile rateizzarlo in massimo 5 rate ( oltre al pagamento dello 0,40% per ogni mese a partire dal 18 marzo 2013 si applicano anche gli interessi dello 0,33% sulle rate successive alla prima). E’ possibile compensare il saldo iva 2012 con un eventuale credito (Irpef/Ires) scaturente dalla dichiarazione dei redditi e , nel caso di specie, la maggiorazione dello 0.40% va calcolata solo sull’importo non compensato. CELESTE VIVENZI