GUIDA agli Sommario INCENTIVI - Centro per l'impiego di...

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A cura del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fabriano | www.cioffabrianoimprese.istruzioneformazionelavoro.it | Tel. 0732 77 92 99 GUIDA agli INCENTIVI Sommario Cenni sulla Riforma dei Servizi Pubblici per l’impiego …… (pag.2) Principali generali per la fruizione degli Incentivi …………..... (pag.3) SCHEDA N. 1 Incentivo Occupazione Giovani 2017 …………………………….. (pag.4) SCHEDA N. 2 Esonero Contributivo Alternanza Scuola - Lavoro ……………………. (pag.5) SCHEDA N. 3 Incentivi “Apprendistato” ………… (pag.6) SCHEDA N. 4 Bonus “Giovani Genitori” ………………….. (pag.7) SCHEDA N. 5 Incentivo Assunzione Donne …….. (pag.8) SCHEDA N. 6 Incentivo Disoccupati OVER 50 ..… (pag.9) SCHEDA N. 7 Incentivo Soggetti Svantaggiati .... (pag.10) SCHEDA N. 8 Incentivo Disabili …………………….……... (pag.11) SCHEDA N. 9 Incentivi Lavoratori in CIGS …….. (pag.12) SCHEDA N. 10 Incentivo Lavoratori in NASPI …… (pag.13) SCHEDA N. 11 Incentivo sostituzioni per Maternità / Paternità ….……………...(pag.14) Questa guida rappresenta una panoramica degli incentivi alle assunzioni previsti dall’attuale quadro normativo nazionale. Il suo scopo è di fornire una prima informazione alle imprese interessate a individuare la giustaagevolazione in relazione all’utilizzo delle risorse umane. La guida è strutturata in schede che trattano singolarmente le diverse agevolazioni con l’obiettivo di descrivere sinteticamente ambiti e argomenti che possono essere utili alle aziende. Ciascuna scheda rimanda alle fonti normative di dettaglio a cui fare riferimento. La guida, quindi, ha principalmente un carattere informativo e non esonera dai necessari approfondimenti che potranno essere effettuati contattando i referenti indicati nella scheda di ciascuna agevolazione. Edizione 2017

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A cura del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fabriano | www.cioffabrianoimprese.istruzioneformazionelavoro.it | Tel. 0732 77 92 99

GUIDA agli INCENTIVI Premessa

Sommario

• Cenni sulla Riforma dei Servizi

Pubblici per l’impiego …… (pag.2)

• Principali generali per la fruizione

degli Incentivi …………..... (pag.3)

• SCHEDA N. 1 Incentivo

Occupazione Giovani 2017

…………………………….. (pag.4)

• SCHEDA N. 2 Esonero

Contributivo Alternanza Scuola -

Lavoro ……………………. (pag.5)

• SCHEDA N. 3 Incentivi

“Apprendistato” ………… (pag.6)

• SCHEDA N. 4 Bonus “Giovani

Genitori” ………………….. (pag.7)

• SCHEDA N. 5 Incentivo

Assunzione Donne …….. (pag.8)

• SCHEDA N. 6 Incentivo

Disoccupati OVER 50 ..… (pag.9)

• SCHEDA N. 7 Incentivo

Soggetti Svantaggiati .... (pag.10)

• SCHEDA N. 8 Incentivo Disabili

…………………….……... (pag.11)

• SCHEDA N. 9 Incentivi

Lavoratori in CIGS …….. (pag.12)

• SCHEDA N. 10 Incentivo

Lavoratori in NASPI …… (pag.13)

• SCHEDA N. 11 Incentivo

sostituzioni per Maternità /

Paternità ….……………...(pag.14)

Questa guida rappresenta una panoramica degli incentivi

alle assunzioni previsti dall’attuale quadro normativo

nazionale. Il suo scopo è di fornire una prima informazione

alle imprese interessate a individuare la “giusta”

agevolazione in relazione all’utilizzo delle risorse umane.

La guida è strutturata in schede che trattano singolarmente

le diverse agevolazioni con l’obiettivo di descrivere

sinteticamente ambiti e argomenti che possono essere utili

alle aziende. Ciascuna scheda rimanda alle fonti normative

di dettaglio a cui fare riferimento.

La guida, quindi, ha principalmente un carattere informativo

e non esonera dai necessari approfondimenti che potranno

essere effettuati contattando i referenti indicati nella scheda

di ciascuna agevolazione.

Edizione 2017

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BREVI CENNI SULLA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO

Il DLgs.150\2015 emanato, in attuazione del Jobs Act (L. n.183 del 10 Dicembre 2014), esalta

il ruolo delle politiche attive del lavoro attribuendole un ruolo di centralità nell’ambito delle strategie

occupazionali.

Una scelta di campo netta rispetto alla politica assistenzialistica degli ammortizzatori sociali

che alla luce della nuova normativa, invece, vengono erogati a condizione che via sia un percorso

di ricerca attiva di un nuovo impiego definito attraverso il patto di servizio personalizzato.

Il decreto conferisce ai Centri per l’impiego (Servizi pubblici per l’impiego), istituiti nel 1997,

un ruolo attivo di gestione e controllo delle politiche per il lavoro.

La riforma delineata dal DLgs.150\2015 impone, infatti, la trasformazione dei Centri per l’impiego

in Agenzie che erogano servizi per il collocamento a beneficio sia delle persone sia delle imprese.

L’attenzione è rivolta ai disoccupati e ai soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito che vengono presi in carica dai servizi pubblici per l’impiego, profilati e accompagnati

in un percorso finalizzato alla ricerca di occupazione che passa anche attraverso azioni

di orientamento, formazione, riqualificazione, ricollocazione, consulenza e tutoraggio per chi vuole aprire un’impresa.

In particolare i disoccupati percettori di Naspi, in stato di disoccupazione da più di quattro mesi,

potranno richiedere l’assegno di ricollocazione al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva

nella ricerca del lavoro.

L’assegno, rilasciato dal Centro per l’impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il Patto di servizio personalizzato, consiste in una somma di denaro graduata in base al profilo di occupabilità

spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i Servizi accreditati.

Sul punto, comunque, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro avvierà nel corso

del 2017 una prima fase di sperimentazione della misura di politica attiva del lavoro.

Sul versante delle imprese l’attenzione, invece, è rivolta ai servizi che vanno dal supporto

nelle fasi di reclutamento (preselezione, selezione e inserimento lavorativo), alla richiesta

d’informazione/consulenza su tipologie contrattuali, benefici ed eventuali incentivi legati

all’assunzione di determinati lavoratori (i cosiddetti “percettori”), sino all’attivazione di servizi più avanzati nell’impresa (ad esempio, outplacement).

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PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (art.31 DLgs. 150/2015)

Per approfondimenti e contatti: Dott. Maurizio Meduri Tel. 0732 779232 E-mail: [email protected]

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni di lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.

Gli incentivi non spettano se i lavoratori sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento si trova in una situazione patrimoniale sostanzialmente coincidente con quella del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

Con riferimento al contratto di somministrazione gli incentivi economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.

Nei casi in cui le norme incentivanti richiedono un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo viene effettuato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti (escludendo dal calcolo i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro).

Ai fini della determinazione degli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalle stesse Agenzie Interinali, a meno che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.

Il tardivo inoltro delle comunicazioni obbligatorie (UniLav., UniSom.) producono la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

OBBLIGO DI LEGGE o DI CONTRATTO (art.31, comma 1, lett. a)

DIRITTO DI PRECEDENZA

(art.31, comma 1, lett. b)

SOSPENSIONI PER CRISI e

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

(art.31, comma 1, lett. c)

ASSETTI PROPRIETARI COINCIDENTI

(art.31, comma 1, lett. d)

CUMULO BENEFICI DE MINIMIS

(art.31, lett. e)

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

(art.31, lett. f)

CUMULO PERIODI (art.31, comma 2)

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

TARDIVE (art.31, comma 3)

Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione.

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SCHEDA N.1

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

Per approfondimenti e contatti: Dott. Meduri Maurizio Tel. 0732 779232 E-mail: [email protected]

LAVORATORI

I giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni (che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione se minorenni) che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano disoccupati ai sensi dell’art.19 del DLgs n.150\2015 iscritti al Programma Garanzia Giovani e in possesso della classe di profilazione (attribuita in sede di sottoscrizione del Patto di Attivazione).

AZIENDE Tutti i datori di lavoro che, esservi tenuti, assumono giovani registrati al Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 nei limiti delle risorse disponibili.

CONTRATTI AGEVOLATI

• A tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione); • Apprendistato professionalizzante o di mestiere; • A tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) la cui durata

iniziale sia pari o superiore a 6 mesi.

L’incentivo è fruibile solo se l’assunzione del giovane comporti un incremento netto occupazionale, oltre al rispetto del limite del regime “de minimis” in materia di aiuti di stato. Il limite del “ de minimis”, può essere superato solo per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, in aggiunta al requisito dell’incremento netto occupazionale, qualora ricorra in modo alternativo una delle seguenti condizioni:

a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo

grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni

e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo-donna, che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

IMPORTO E DURATA

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail) nel limite di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto. L’Importo sopraindicato vale solo per il contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione o di apprendistato professionalizzante). Nel caso, invece, di contratto a tempo determinato (di durata iniziale pari o superiore ai 6 mesi) l’importo dell’incentivo è pari al 50 % della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail). L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.

RIFERIMENTI D.D del MLPS n°.394 del 02 Dicembre 2016 ; Circ. Inps n°40 del 28.02.2017

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SCHEDA N.2

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

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LAVORATORI

Studenti che hanno:

• svolto attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) • effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale).

AZIENDE

SOLO al datore di lavoro presso il quale il giovane abbia svolto attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% del monte ore previsto per le attività: • previste dall’art.1, comma 33, legge 107/2017 (almeno 400 ore per gli

istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore per i licei); • realizzate all’interno dei percorsi erogati ai fini di istruzione e formazione

professionale (decreto legislativo 226/2005); • realizzate nell’ambito dei percorsi previsti in riferimento agli istituti tecnici

superiori (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008);

• previste dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

CONTRATTI AGEVOLATI

Nuove assunzioni a tempo indeterminato (o in apprendistato) decorrenti dal 1 gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo. L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

IMPORTO E DURATA

Il bonus assunzionale è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi. Trattasi di uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 3.250 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail.

RIFERIMENTI Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), n. 232 Commi 308-313.

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SCHEDA N.3

INCENTIVI “APPRENDISTATO”

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LAVORATORI Giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento del 30° anno di età), a seconda delle tre tipologie di apprendistato riportate sotto (15-25 anni o 18-29 anni).

AZIENDE Datori di lavoro privati di tutti i settori di attività.

CONTRATTI AGEVOLATI

• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: soggetti della fascia di età tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività. Giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che potranno conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore;

• Apprendistato professionalizzante: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività pubblici e privati. E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età;

• Apprendistato di alta formazione e ricerca: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività. E’ finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, il diploma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e il praticantato per l’accesso alle professioni che prevedono l’iscrizione ad un ordine.

IMPORTO E DURATA

INCENTIVI CONTRIBUTIVI: la contribuzione prevista per gli apprendisti è pari al 10%. La legge di Bilancio 2017 (L. 232 del 11/12/2016) ha prorogato per le assunzioni (con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore), effettuate dal 01.01.2017 al 31.12.2017, i benefici previsti dall’art.32 del d.lgs. 150/2015 ovvero: a) esonero dal contributo di licenziamento (art. 2, c. 31 e 32, della legge 92/2012); b) riduzione dell’aliquota contributiva dal 10% (di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006) al 5%; c) sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’Aspi\Naspi (articolo 42,comma 6, lett. f del DLgs. 81/2015). Tali incentivi non si applicano per l’anno successivo alla qualifica dell’apprendista. INCENTIVI ECONOMICI: Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva. In alternativa al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionale all’anzianità di servizio. Per il 1° e 3° tipo di contratto di apprendistato, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. INCENTIVI FISCALI: Il contratto di apprendistato è escluso dal computo della base imponibile IRAP. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. L’ importo dell’incentivo varia a seconda della tipologia aziendale: aziende con più o meno di 9 dipendenti e della durata del periodo formativo.

RIFERIMENTI Legge 11 dicembre 2016 n.232 art. 1 c.240 lett. b;d.lgs. n. 150/2015 art. 32 co.1; d.lgs. n. 81/2015 Circolare Inail n. 27/2013; D.L. 34/2014 convertito dalla L. n. 78/2014; L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Nota MLPS n. 14994/2016; L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012

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SCHEDA N.4

BONUS GIOVANI GENITORI

Per approfondimenti e contatti: Dott. Meduri Maurizio Tel. 0732 779232 E-mail: [email protected]

LAVORATORI

• Genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori;

• Età non superiore a 35 anni; • Essere in una delle seguenti condizioni: lavoratore a tempo determinato,

in somministrazione, con contratto intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto o occasionale, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa, lavoratore che ha cessato uno dei precedenti rapporti di lavoro e ha la registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego;

• Essere iscritti nella banca dati dei giovani genitori.

AZIENDE • Imprese private; • Società Cooperative; • Imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

CONTRATTI AGEVOLATI

• Assunzione a tempo indeterminato anche parziale; • Trasformazione a tempo indeterminato anche parziale.

IMPORTO E DURATA

Bonus pari a Euro 5.000 per ogni lavoratore assunto o stabilizzato per un massimo di 5 lavoratori (nei limiti dello stanziamento previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010).

RIFERIMENTI Circolare INPS n. 115/2011; Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia 19/11/2010; Legge n. 247/2007 art. 1 comma 72; Messaggio INPS n. 7376/2015; L. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012

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SCHEDA N.5

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE

Per approfondimenti e contatti: Dott. Giancarlo Gasperini Tel. 0732 779229 E-mail: [email protected]

LAVORATORI

• Donne, senza limiti di età, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

• Donne, senza limiti di età, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;

• Donne, senza limiti di età, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovunque residenti, impiegate in professioni e settori economici caratterizzati da accentuata disparità di genere.

AZIENDE Qualsiasi datore di lavoro privato (anche studi professionali, associazioni, fondazioni, società cooperative, aziende private a capitale pubblico).

CONTRATTI AGEVOLATI

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (sia full-time che part-time, anche in somministrazione), della durata massima di 12 mesi; Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia full-time che part-time), nuovi o frutto di trasformazione di precedenti rapporti a tempo determinato agevolati. Esclusi: contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittente e ripartito

IMPORTO E DURATA

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: sgravio al 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi; in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, lo sgravio al 50% è estendibile fino alla durata massima di 18 mesi; Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato: sgravio al 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 18 mesi; Lo sgravio contributivo spetta, fermo restando il rispetto degli altri principi generali sulla fruizione degli incentivi assunzionali, solo se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto dei dipendenti.

RIFERIMENTI Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), art. 4, commi 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n. 6319/2014 (ripristino incentivo), Decreto Interministeriale 13.10.2015

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SCHEDA N.6

INCENTIVO DISOCCUPATI OVER 50

Per approfondimenti e contatti: Dott. Giancarlo Gasperini Tel. 0732 779229 E-mail: [email protected]

LAVORATORI

Qualsiasi soggetto, uomo o donna: • che abbia un’età pari o superiore a 50 anni, • che abbia un’anzianità di iscrizione come disoccupato superiore

ai 12 mesi.

AZIENDE Qualsiasi datore di lavoro privato (anche studi professionali, associazioni, fondazioni, società cooperative, aziende private a capitale pubblico), esclusi i datori di lavoro domestico.

CONTRATTI AGEVOLATI

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (sia full-time che part-time, anche in somministrazione), della durata massima di 12 mesi; Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia full-time che part-time), nuovi o frutto di trasformazione di precedenti rapporti a tempo determinato agevolati. Esclusi: contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittente e ripartito.

IMPORTO E DURATA

a) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: sgravio al 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi; in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, lo sgravio al 50% è estendibile fino alla durata massima di 18 mesi; b) Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato: sgravio al 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 18 mesi; Lo sgravio contributivo spetta, fermo restando il rispetto degli altri principi generali sulla fruizione degli incentivi assunzionali, solo se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto dei dipendenti.

RIFERIMENTI Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), art. 4, commi 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013

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SCHEDA N.7

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Per approfondimenti e contatti: Dott.ssa Perini Marina Tel. 0732 779236 E-mail: [email protected]

LAVORATORI Soggetti svantaggiati (ai sensi dell’art. 4 - L. 381/1991)

AZIENDE • Tutte le aziende, sia quelle soggette ad obbligo che non • Cooperative sociali

CONTRATTI AGEVOLATI

• Tempo determinato • Tempo indeterminato

IMPORTO E DURATA

Esonero totale sull’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate.

RIFERIMENTI L. 381/1991 - D.M. del 24/07/2014 n. 148 del Ministero di Grazia e Giustizia - Provvedimento n. 159921 del 27/11/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

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SCHEDA N.8

INCENTIVO DISABILI

Per approfondimenti e contatti: Dott.ssa Perini Marina Tel. 0732 779236 E-mail: [email protected]

LAVORATORI Disabili (iscritti nelle liste del collocamento mirato previste dalla L. 68/1999)

AZIENDE Tutte le aziende, sia quelle soggette ad obbligo che non.

CONTRATTI AGEVOLATI

• Tempo determinato • Tempo indeterminato

IMPORTO E DURATA

• Incentivo, per 36 mesi, dal 35% al 70% della retribuzione mensile lorda corrisposta al lavoratore, a seconda del grado di capacità lavorativa.

• Incentivo, per 60 mesi, del 70% della retribuzione mensile lorda corrisposta al lavoratore in caso di disabilità intellettiva o psichica. Tale incentivo è esteso a tutta la durata del contratto se superiore a 12 mesi.

RIFERIMENTI Dlgs. n.151/2015, L. 68/99; Circolare INPS n. 99/2016.; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017.

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SCHEDA N.9

INCENTIVI LAVORATORI IN CIGS

Per approfondimenti e contatti: Dott.ssa Ottavi Marina Tel. 0732 779233 E-mail: [email protected]

LAVORATORI Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, presso aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi.

AZIENDE Le agevolazioni spettano a tutti i datori di lavoro che risultino imprenditori ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

CONTRATTI AGEVOLATI

Tempo pieno e indeterminato

IMPORTO E DURATA

Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 12 mesi.

RIFERIMENTI D.L. 148/1993 art. 4 c. 3 convertito con L. 236/1993; L. 223/1991 art. 8 c. 4; Circolare INPS 137/2012; art.2.co.71, L.28.06.2012, N.92 (cessazione dell’incentivo economico), NOTA MLPS 28.01.2016 prot.n.1677

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SCHEDA N.10

INCENTIVI LAVORATORI IN NASPI

Per approfondimenti e contatti: Dott. Meduri Maurizio Tel. 0732 779232 E-mail: [email protected]

LAVORATORI

• Lavoratori percettori di Naspi; • Lavoratori destinatari della prestazione di Naspi ovvero soggetti che -

avendo inoltrato istanza di concessione- abbiano titolo all’indennità’ ma non l’abbiano ancora percepita.

AZIENDE Tutti i datori di lavoro privati.

CONTRATTI AGEVOLATI

L’ incentivo economico è riferito alle assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato. Non spetta:

- Qualora tra l’impresa richiedente l’incentivo e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore sussista una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento o di controllo;

- Qualora sussista un obbligo di assunzione nei confronti del lavoratore percettore di Naspi.

IMPORTO E DURATA

L’incentivo economico e’ pari al 20% dell’importo dell’indennità residua cui il lavoratore avrebbe diritto se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile. I datori di lavoro possono, senza limiti di età, stipulare con i percettori di Naspi contratto di Apprendistato professionalizzante e accedere ai relativi incentivi (vedi Scheda n.3) - Art.47,co4, DLgs 150\2015.

RIFERIMENTI Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art.2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013; Messaggio INPS n. 4441/2015; D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015; Art. 24 c.3 del d.lgs.150\2015;

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SCHEDA N.11

INCENTIVO PER SOSTITUZIONI MATERNITA’ \ PATERNITA’

Per approfondimenti e contatti: Dott. Meduri Maurizio Tel. 0732 779232 E-mail: [email protected]

LAVORATORI Tutti i lavoratori

AZIENDE Aziende con meno di 20 dipendenti.

CONTRATTI AGEVOLATI

L’incentivo viene riconosciuto in riferimento ad uno o più contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi esclusivamente per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità / paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore.

IMPORTO E DURATA

Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi Inail.

RIFERIMENTI Art. 10, della L. n. 53/2000; Art. 4, del D.lgs. n.151/2000.