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GLI SPECIALI

PensioniPensioniGUIDA

FACILE

I LIBRI DEL SOLE 24 OREPubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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CHIUSO IN REDAZIONEIL 30 GENNAIO 2019

I Libri del Sole 24 ORE Settimanale N.02/2019– Febbraio 2019 Registrazione Tribunale di Milano n. 33 del 22-01-2007Direttore responsabile: Fabio TamburiniProprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.Sede legale, redazione e direzione: Via Monte Rosa n. 91, 20149 MilanoDa vendersi in abbinamento al quotidiano «Il Sole 24 ORE»

Direttore responsabileFabio Tamburini

Progetto e coordinamentoeditorialeAndrea Maria Candidi,Maria Carla De Cesari, Mauro Pizzin,Matteo Prioschi

Testi di questo numeroDavide Colombo,Antonello Orlando,Claudio Pinna,Matteo Prioschi,Marco Rogari,Fabio Venanzi

L’offerta del Gruppo 24ORE

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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In pensione con quota 100: requisiti entro il 2021 05Resta la struttura Fornero con più flessibilità 07Una babele di requisiti per accedere all’assegno 09

Sommario

01. QUOTA 100 12

02. OPZIONE DONNA 16

03. VECCHIAIA 20

04. ANTICIPATA 24

05. PRECOCI 28

06. GLI SCIVOLI 32

07. CONDONO 36

08. L’AIUTO «CONDIVISO» 40

09. PUBBLICO IMPIEGO 44

10. IMPORTO ASSEGNI 48

11. PER I PIÙ POVERI 52

DOMANDE & RISPOSTE 55

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Una guida per orientarsinel labirinto previdenziale

F lessibilità, ma non sempli-cità. La riforma previden-ziale di fine 2011 è stata ac-cusata di eccesso di rigidi-tà: alla pensione si sarebbe

dovuto accedere principalmente tra-mite il trattamento di vecchiaia o quel-lo anticipato. Entrambi con requisitielevati, rispetto a quanto richiesto ne-gli anni precedenti, e soprattutto colle-gati a un meccanismo di adeguamentoautomatico alla variazione della spe-ranza di vita che comporta l’incremen-to nel corso del tempo. Del resto, dal2012 a oggi, i 66 anni di età necessari aun uomo per chiedere la pensione divecchiaia sono già diventati 67, mentreper la pensione anticipata da 42 anni e 1mese di contributi si sarebbe arrivati a43 anni e tre mesi (con il condizionale,perché il governo ha fermato la lancet-ta all’anno scorso e quindi anche nel2019-2020 sono sufficienti 42 anni edieci mesi).

Per compensare questo limite dellariforma negli anni passati sono statimessi a punto canali alternativi: è stataripristinata la pensione a requisiti ri-dotti per i lavoratori precoci; sono stateeliminate le finestre mobili per l’acces-

so alla pensione da parte dei lavoratori“usurati” e semplificati i requisiti; e poisono stati introdotti degli strumenti diaccompagnamento alla pensione co-me l’Ape e la Rita. Ognuno con le sue re-gole, spesso dimostratesi difficili da at-tuare, ognuno con le sue eccezioni.

Ora il governo, tramite decreto legge,cerca di “ammorbidire” ulteriormenteil sistema previdenziale, ma lo fa ag-giungendo strumenti ed eccezioni.Con il risultato di avere un quadro rego-lamentare ancora più complesso cherende difficile al comune cittadino tro-vare la risposta alla domanda: quandoandrò in pensione?

Le pagine che seguono hanno l’ambi-zione di illustrare in modo semplice leultime novità per aiutare i lettori a tro-vare una risposta alla loro domanda,nella consapevolezza che non c’è una soluzione valida per tutti; la risposta di-pende dalla vita lavorativa e contributi-va di ognuno. Le novità, peraltro, nonsono definitive perché, durante la con-versione in legge, la norma potrebbecambiare. E comunque più di un aspet-to dovrà essere chiarito, dal punto di vi-sta applicativo, da ulteriori circolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Matteo Prioschi

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In pensione con quota 100:requisiti entro il 2021

T orna per almeno tre annila possibilità di utilizzareil pensionamento di an-zianità per uscire dal la-voro. Cancellate quasi in

toto alla fine del 2011 dalla riforma For-nero, le uscite anticipate vengono ri-pristinate, in forma sperimentale, daldecreto legge su pensioni e reddito dicittadinanza varato dal Governo agen-do sulla leva della “quota 100” nella somma tra età anagrafica e anni di con-tributi versati. Con un preciso paletto:per accedere al trattamento occorreràessere in possesso di almeno 62 anni d’età e 38 anni di contribuzione.

Il decreto legge 4/2019, in vigore dal 29gennaio 2019, prevede anche altri due strumenti per il pensionamento antici-pato: la proroga di un anno dell’anticipopensionistico (Ape) sociale e di “opzionedonna”, per le lavoratrici dipendenti con58 anni (59 se autonome) in possesso di almeno 35 anni di contribuzione al 31 di-cembre 2018 di uscire con un assegno ri-calcolato con il metodo contributivo.

Quasi un tuffo nel passato, dunque,visto che già l’ultimo Governo Prodi aveva confezionato una quota 95 persuperare il famoso “scalone Maroni”.

Il nodo delle copertureMa il cammino per l’Esecutivo non èstato in discesa: la dotazione finan-ziaria inizialmente ipotizzata in 6,7miliardi per il 2019 e 7 miliardi l’annoper il biennio successivo è scesa incorsa di oltre 2,7 miliardi il primo an-no (e salita complessivamente diquasi 3 miliardi nei due anni succes-sivi) per effetto del negoziato conBruxelles al fine di evitare la proce-dura d’infrazione sui conti pubblici.Anche se poi nella versione finale deldecreto sono state individuate co-perture aggiuntive per 800 milionisoprattutto per trovare la quadraturadel cerchio sulle proroghe.

Il tragitto disegnato dal Governo èrelativamente breve. La quota 100,agganciata a un sistema di finestremobili per le uscite (la prima con de-correnza 1° aprile 2019), sarà utilizza-bile fino a tutto il 2021 nei limiti di spe-sa fissati dal decreto (al netto delle ul-teriori coperture): 3,78 miliardi perquesto anno, 7,8 per il 2020, 8,3 mi-liardi per il 2021 e, per mantenere “co-perti” i pensionamenti, 7,8 miliardiper il 2022, 6,4 per il 2023 e 3,9 miliar-di dal 2024.

di Davide Colombo e Marco Rogari

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Obiettivo 41 anniSubito dopo, dal 2022, nelle intenzionidel Governo quota 100 dovrà esseresostituita dalla possibilità di lasciare illavoro una volta maturati i 41 anni dicontribuzione a prescindere dall’età anagrafica (la cosiddetta “quota 41”).

Per il momento l’uscita attraverso ilsolo canale dei contributi versati restaquello dei 42 anni e 10 mesi per tutti (41anni e 10 mesi per le donne), che scen-de a 41 anni per i soli lavoratori precoci(coloro che hanno cominciato a lavo-rare prima della “maggiore età”). Inquesto caso viene congelato per setteanni il meccanismo di adeguamentoalla speranza di vita ma scatta un po-sticipo di tre mesi della decorrenza de-terminato dalla nuova finestra mobi-le. Così come per “quota 100”, chi nebeneficerà non potrà cumulare la pen-sione con altri redditi da lavoro supe-riori ai 5mila euro l’anno.

Finestre e buchi da riempireLo “sportello” per presentare le do-mande all’Inps per quota 100 è giàaperto (messagggio Inps 395/2019).Per i lavoratori privati la prima fine-stra utilizzabile per andare in pen-

sione con quota 100 sarà quella diaprile. I dipendenti pubblici dovran-no invece attendere il 1° agosto. Masolo pochi statali riusciranno a utiliz-zarla: occorrerà infatti aver maturatoi requisiti prima della data di entratain vigore del decreto (29 gennaio2019) e aver presentato la domandadi pensionamento anticipato all’am-ministrazione di appartenenza conun preavviso di sei mesi. Per tutti i di-pendenti pubblici che vanno in pen-sione da quest’anno arriva la possibi-lità di avere subito fino a 30mila eurodell’indennità di liquidazione matu-rata (Tfs), tramite un prestito banca-rio regolato da convenzione Abi.

Il decreto apre anche la strada allacosiddetta “pace contributiva”, checonsentirà a tutti i lavoratori di colma-re eventuali vuoti nei versamenti Inpsma solo dal 1° gennaio 1996 e fino a cin-que anni, potendo utilizzare un mec-canismo di rateazione, con un massi-mo di 60 versamenti mensili di impor-to non inferiore ai 30 euro, senza inte-ressi. I lavoratori potranno detrarre aifini Irpef il 50% del versamento relati-vo al “riscatto” contributivo.

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Resta la struttura Fornerocon più flessibilità

C on l’arrivo di “quota 100”le possibilità di pensio-namento anticipato sal-gono a sette. Mentrescendono fin sotto la so-

glia dei 60 anni i requisiti anagraficiper lasciare, prima della vecchiaia, ilmercato del lavoro. Quest’anno, con lanuova proroga di “opzione donna”,potranno andare in pensione con 35anni di contributi le lavoratrici dipen-denti del settore privato con 58 anni dietà (59 se autonome) mentre basteran-no 62 anni e 38 di contributi per pen-sionarsi con “quota 100” nel triennio.Ma attenzione, anche “quota 100” po-trebbe indirettamente dischiudere lapossibilità di uscita dal lavoro a 59 anni(con 35 di contributi) nel caso in cuil’azienda proponga uno scivolo al la-voratore fino alla maturazione dellanuova anzianità finanziandolo con ifondi bilaterali di solidarietà oggi uti-lizzati per la formazione.

Requisiti congelatiLa sperimentazione che avrebbe dovu-to mandare in soffitta la legge Forneroin realtà non cancella, semmai aggiun-ge possibilità di scelta per il pensiona-

mento. E addirittura proroga formuledi flessibilità come l’Ape sociale cheerano state messe a punto nell’ultimalegislatura e che sarebbero uscite discena nel 2018. E lo stesso discorso valeper il requisito di uscita a 41 anni per ilavoratori precoci con almeno un annodi contributi prima del 19esimo com-pleanno e che si trovano in condizionidi difficoltà. O per tutti i lavoratori chescelgono l’anticipo a 42 anni e 10 mesi(41 e 10 mesi se donne), visto che l’incre-mento di cinque mesi dovuto alla mag-gior speranza di vita è stato congelatofino al 2026, sia pure con l’introduzionedi un posticipo-finestra di tre mesi perla decorrenza della pensione. Tra gliesentati dall’adeguamento ci sono an-che i lavoratori che svolgono, da alme-no sette anni nei dieci precedenti il pen-sionamento, determinate attività gra-vose(ad esempio conduttori di convo-gli ferroviari, operatori ecologici,insegnanti della scuola dell’infanzia,personale delle professioni sanitarieinfermieristiche e ostetriche ospeda-liere su turni) oppure i lavori definiti usuranti (Dlgs 67/2011) e sono in pos-sesso di una anzianità contributiva dialmeno trent’anni.

di Davide Colombo e Marco Rogari

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La continuità è rimasta dunque ildriver principale anche in questanuova stagione di riforma del siste-ma previdenziale. Il nuovo si aggiun-ge a norme che continuano a viveremoltiplicando i loro effetti. È il casodel cumulo gratuito, per fare un altroesempio, ovvero la possibilità disommare periodi contributivi versatisu gestioni diverse ai fini di consegui-re il primo requisito utile per il pen-sionamento. Ora lo si potrà utilizzareanche per raggiungere i 38 anni ne-cessari a un candidato quotista, a pat-to che si tratti solo di sommare versa-menti su gestioni diverse dell’Inps enon su qualche Cassa privatizzata.

Sempre più flessibilitàAlla fine dell’anno dovrebbe terminarela sperimentazione dell’Ape volontarioo aziendale, strumento che continua agarantire una possibilità di uscita con63 anni e soli 20 di contributi cogliendola possibilità di un finanziamento ban-cario agevolato fino a 43 mesi e rimbor-sabile nel primo ventennio di pensio-namento. Ma a questo punto non è det-to che non venga confermato in via strutturale, visto che non è oneroso e

che potrebbe tornare utile, nella ver-sione aziendale, per la gestione di turn-over generazionali per i quali “quota 100” potrebbe non bastare.

Resta in vigore, perché già a regime,anche la rendita integrativa tempora-nea anticipata (Rita) efficace come tra-ghetto verso la pensione di vecchiaiaalimentato dai contributi accantonati dagli iscritti a una forma di previdenzacomplementare.

E rimane sempre in campo, per chiu-dere questa rassegna delle flessibilitàvecchie e nuove, anche l’isopensione,ovvero l’anticipo pensionabile fino aun massimo di quattro anni rispettoalla normativa Fornero a patto chel’azienda esodante corrisponda, cononeri interamente a suo carico, un as-segno ai lavoratori di importo equiva-lente alla pensione per l’intero periododi esodo, sino al perfezionamento deirequisiti per il pensionamento. Il peri-odo di quattro anni è stato esteso tem-poraneamente, per il triennio 2018-2020, a sette anni ai sensi della legge205/2017 (ultima manovra Gentiloni).E il Governo Conte, anche in questo ca-so, ha confermato.

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di Matteo Prioschi

S ono almeno sedici i requisitiper accedere alle principaliforme di pensionamento,

quelle cioè rivolte alla generalità dilavoratori/lavoratrici o ad ampie ca-tegorie di essi. In alcuni casi i requisititengono conto della differenza di ge-nere e quindi, per esempio, alla pen-sione anticipata le donne accedonocon un anno in meno di contributi.Per la pensione di vecchiaia, invece, ilrequisito anagrafico già dall’annoscorso è uguale a prescindere dal ses-so, ma le variazioni sono determina-te dal sistema di calcolo, dal ricorso omeno alla totalizzazione dei contri-buti, dall’adeguamento o meno allavariazione della speranza di vita.

Il decreto legge 4/2019 ha ampliatoil numero di accessi alla pensione acui si applicano le finestre mobili, os-sia un periodo di tempo tra la matu-razione del diritto e l’erogazione delprimo assegno previdenziale. Ciò si-gnifica, per esempio, che se il requi-sito per accedere alla nuova quota100 è di 62 anni di età, lo Stato iniziaa pagare la pensione tre mesi dopo

LA BUSSOLA

Una babeledi requisitiper accedereall’assegno

(sei mesi per gli statali). Questo con-sente di risparmiare sulla spesa pen-sionistica, ma molto probabilmenteobbligherà i futuri pensionati a lavo-rare qualche mese in più, per evitaredi rimanere senza retribuzione esenza pensione.

Oltre a ciò si aggiungono cinquestrumenti di accompagnamento allapensione (possono essere a caricodello Stato, dell’interessato o del da-tore di lavoro) che consentono di ces-sare l’attività lavorativa fino a setteanni prima della maturazione del di-ritto all’assegno previdenziale.

Il percorso verso la pensione èquindi quanto mai personalizzatoed è fortemente influenzato dallastoria contributiva che ognuno scri-ve nel corso dell’attività lavorativa.Al netto della possibilità di accesso asoluzioni per categorie specificheseppure ampie, come i precoci o gliusurati, quota 100 costituisce unasoluzione nel breve termine e risultacomunque inaccessibile, come si ve-de dagli esempi riportati a pagina 11,anche a lavoratori e lavoratrici chehanno circa 60 anni di età. Platea li-mitata anche per opzione donna,dato che a differenza del passato ilrequisito non è “mobile” cioè nonconsente l’accesso a questa forma dipensione di coorti di lavoratrici an-no per anno, ma cristallizza il dirittoal 2018. Escluse queste due possibi-lità, un sessantenne di oggi deve at-tendere il 2025-2026 per raggiunge-re la pensione di vecchiaia o quellaanticipata.

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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Età e contributi minimi in anni richiesti per accedere alle principali tipologie di pensionamento nel 2019

ETÀ CONTRIBUTI FINESTRA DECORRENZAPENSIONE O SCIVOLO ETÀ CONTRIBUTI FINESTRA

DECORRENZAPENSIONE O SCIVOLO

Le altre opzioni principali

Quota 100settore privato 38anni

3mesicon dirittoal 31/12/2018,accesso dall’1/04/2019

62anni

Quota 100settore pubblico 38anni

6mesie comunque non primadell’ 1/08/2019

62anni

35anni***58anni*** 12mesiOpzione donnadipendenti

35anni***59anni*** 18mesiOpzione donnaautonome

3mesiPrecoci 41anni–Usuranti - quotaminima 97,6 35anni

Usuranti - quotaminima 100,6 35anni

61 7mesi

64 7mesi No

No

Gli scivoli

Ape sociale 30/3663anni

Ape volontarioe aziendale 20anni

anni*

63

35anni59anniScivolo versoquota 100

20anni60anni

Isopensioneverso la vecchiaiaIsopensioneverso l’anticipata-donne

Isopensione verso l’anticipata-uomini

Rita 20anni

34 10mesi

35 10mesi

5mesi

62 anni**

Vecchiaia

Sistema mistoper lavori gravosie usuranti

30anni66 7mesi

20anni66anni 18mesiTotalizzazione

20anni67anniSistema misto No

No

Sistemacontributivouscita standard 20anni67 No

Sistemacontributivosenza requisitoimporto pensione

5anni71anni No

AnticipataSistemamisto-donne

Sistemamisto-uomini

4110mesi–

4210mesi–

41anni– 21 mesi

3mesicon diritto tral’1/01/2019 eil 29/01/2019,accessodall’ 1/04/19

Sistemacontributivo

Totalizzazione

20anni64anni No

Note: (*) �no a 2 anni di contributi in meno per le donne; (**) 57 anni in caso di disoccupazione di almeno 24 mesi; (***) entro il 2018

anni

La mappa per il 2019

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Anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento con quota 100, il trattamento di vecchiaia, quello anticipato ed opzione donna in base a diverse ipotesi di anni di età e contributi maturati a gennaio 2019 da un lavoratore o lavoratrice dipendente.

(*) Ipotesi teorica perché nei fatti non vi accede in quanto i requisiti per quota 100 vanno maturati entro il 2021; (**) salvo adeguamento alla speranza di vita

ANNI DI ETÀ 59ANNI DI CONTRIBUTI 40

ANNI MATURATIA GENNAIO 2019 Nel 2022*

6243

Nel 2021

4210mesi

61Nel 2027

48

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA3 Nel 2022*

6243

Nel 2020

4110mesi

6039

Nel 2027

48

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA OPZIONE DONNANel 2018

58

ANNI DI ETÀ 62ANNI DI CONTRIBUTI 36

ANNI MATURATIA GENNAIO 2019 Nel 2021

6438

Nel 2025

4210mesi

68Nel 2024

6741

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA4 4 Nel 2021

6438

Nel 2024

4110mesi

67Nel 2024

41

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA

ANNI DI ETÀ 60ANNI DI CONTRIBUTI 35

ANNI MATURATIA GENNAIO 2019 Nel 2022*

6338

Nel 2026

4210mesi

67Nel 2026

42

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA5 Nel 2022*

6338

Nel 2025

4110mesi

66Nel 2026

6742

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA

2

ANNI DI ETÀ 60ANNI DI CONTRIBUTI 32

ANNI MATURATIA GENNAIO 2019 Nel 2025*

6638

Nel 2029

4210mesi

70Nel 2026

6739

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATANel 2025*

6638

Nel 2029

4210mesi**

70Nel 2026

39

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATANel 2025*

6638

Nel 2028

4110mesi**

69Nel 2026

39

QUOTA 100 VECCHIAIA ANTICIPATA

Mai

OPZIONE DONNA

Mai

OPZIONE DONNA

Mai

OPZIONE DONNA

11

ANNI DI ETÀ 60ANNI DI CONTRIBUTI 38

ANNI MATURATIA GENNAIO 2019 Nel 2023

4210mesi

64

ANTICIPATANel 2026

6745

VECCHIAIANel 2021

6240

QUOTA 100

Mai

OPZIONE DONNANel 2022

4110mesi

63

ANTICIPATANel 2026

45

VECCHIAIANel 2021

6240

QUOTA 100

3mesi 673

mesi

6mesi

676mesi

679mesi 679

mesi

676mesi

676mesi

676mesi

6mesi

Le novità di quest’anno a confronto con vecchiaia e anticipata

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

1212

Q uota 100 è la principale no-vità di quest’anno in ambi-to previdenziale e consen-te di accedere alla pensionecon almeno 62 anni di età e

38 anni di contributi. L’accesso è con-sentito agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps - lavo-ratori dipendenti e autonomi - e allagestione separata Inps.

Il requisito anagrafico è ridotto dicinque anni rispetto alla pensione divecchiaia, mentre quello contributivoprevede uno “sconto” di 4 anni e 10 me-

si rispetto alla pensione anticipata de-gli uomini e di 3 anni e 10 mesi per ledonne. Questa chance è accessibile acoloro che entro il 2021 conseguirannoi requisiti: il diritto alla pensione potràessere esercitato anche successiva-mente. Tra la maturazione del dirittodovranno trascorrere delle finestredifferenziate per i lavoratori del setto-re privato e quello pubblico. Per i primila finestra è di tre mesi e con decorren-za dal 1° aprile 2019 per chi ha maturatoi requisiti nel 2018. Per i secondi la fine-stra è di sei mesi, con decorrenza non

di Claudio Pinna e Matteo Prioschi

01 QUOTA 100

L’anticipo si pagacon un tagliosulla pensione

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QUOTA 100

1313

prima del 1° agosto 2019. I dipendentidel settore pubblico dovranno presen-tare domanda di collocamento a riposoall’amministrazione con un preavvisodi sei mesi.

I potenziali interessatiLa quota costituisce un’opzione inte-ressante per quelle persone ancora re-lativamente giovani (cioè senza i 67 an-ni necessari per il trattamento di vec-chiaia) ma senza i 42 anni e 10 mesi dicontributi (un anno in meno per le don-ne) richiesti come minimo di ingresso

In sintesi

RequisitiPer accedere a quota 100 è necessario avere entrambi i requisiti minimi previsti dalla norma, cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non è possibile arrivare a 100 con qualche anno di età in più e qualche contribu-to in meno o viceversa (per esempio 60+40). Di conse-guenza, per esempio, se una persona quest’anno ha 63 anni e 37 di contributi, deve attendere l’anno prossimo per accedere a quota 100 con 64 anni di età e 38 di contributi

Accesso e finestreI requisiti devono essere ottenuti entro il 2021, dato che questa forma di pensionamento è stata introdotta in via sperimentale per un triennio. Tuttavia è previsto che una volta raggiunti i requisiti, l’accesso a quota 100 possa essere effettuato anche dal 2022 in poi. Per effetto della finestra, la pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione del diritto (e comunque non prima del 1° aprile 2019) per i dipendenti privati e dopo 6 mesi e non prima del 1° agosto 2019 per i pubblici

DomandaÈ già possibile presentare la domanda di pensione all’Inps per gli iscritti alle gestioni private, pubblica e dello sport e spettacolo che hanno maturato i requisiti

CumuloPossono essere cumulati i contributi versati in più gestioni utilizzando la norma contenuta nella legge 228/2012, però in questo caso con ambito ridotto alle sole gestioni interne all’Inps, escludendo le Casse di previdenza dei liberi professionisti. Gli iscritti a que-st’ultime, se vorranno, dovranno ricorrere alla ricon-giunzione dei contributi, spostando all’Inps quelli ver-sati alle Casse, con relativo eventuale onere a loro carico (a differenza del cumulo che è gratuito)

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

1414

alla pensione anticipata, che però nonha una soglia anagrafica. I 38 anni pos-sono essere ottenuti anche cumulandogratuitamente i contributi versati inpiù gestioni, purché interne all’Inps oricorrendo alla ricongiunzione onero-sa verso gestioni Inps, o ancora riscat-tando periodi finora non coperti dacontribuzione, come il corso di studiuniversitario. Le ultime due opzionicomportano, però, dei costi, anche ele-vati, per il lavoratore, che peraltro de-vono essere interamente sostenuti pri-ma della richiesta di quota 100.

Importo da valutareMa presupponendo che un lavoratoreabbia già i requisiti senza dover farealcuna operazione, prima di optareper la nuova pensione è opportunoverificarne l’importo. Infatti que-st’ultimo sarà, di norma, ridotto ri-spetto a quello che si otterrebbe con lapensione di vecchiaia o quella antici-pata. Non per specifiche penalizza-zioni stabilite dalla normativa, masemplicemente per la minore anzia-nità contributiva maturata e per lemodalità di calcolo insite nel metodocontributivo (applicato per le annua-lità contributive dal 2012 in poi anchea chi ha contributi prima del 1996 ed èsoggetto al sistema di calcolo misto)che penalizzano le uscite anticipate.

Qualche esempio, elaborato da Aonper «Il Sole 24 Ore», è riportato nellapagina seguente. Tutti i lavoratoriconsiderati si sono iscritti all’Inps al-l’età di 24 anni e hanno compiuto car-rivere lavorative differenti (impiega-to, funzionario, manager ...), rag-

giungendo diversi livelli retributivi a62 anni. Per queste persone è statacalcolata la pensione che incassereb-bero a 62 anni e a 64 anni con quota100 (in quest’ultimo caso qualora do-vessero lavorare altri due anni per ar-rivare a 38 anni di contributi) e a 67anni, cioè alla pensione di vecchiaia.Quest’ultima risulta essere decisa-mente più elevate rispetto alle altredue: oltre alla maggiore anzianitàcontributiva maturata infatti, e aglieffetti del metodo di calcolo contribu-tivo, un certo impatto è prodotto an-che dall’eventuale incremento delleretribuzioni percepite dopo i 62 anni.

L’adeguatezzaGli esempi evidenziano anche il rap-porto tra l’ultima retribuzione lordapercepita e il primo assegno previden-ziale lordo, ossia il tasso di sostituzio-ne. Questi valori sono utili per capire sela futura pensione sarà adeguata, cioèse consentirà di mantenere uno stile divita in linea con quello degli anni pre-cedenti o comunque corrispondentealle aspettative del futuro pensionato.

Il tasso di sostituzione con quota 100a 62 anni oscilla da circa il 60% per lecarriere più contenute, a circa il 40%,per quelle più brillanti. Percentuali chesalgono di 10-15 punti se si attende iltrattamento di vecchiaia. Tenuto con-to che fino ai 67 anni la pensione potràessere integrata solo con lavoro occa-sionale per un importo fino a 5mila eu-ro, nella scelta del singolo lavoratorepotrebbe influire la possibilità di con-tare su una pensione complementare.

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QUOTA 100

1515

Fonte: Elaborazione Aon

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

25.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

1.328

67,7

–12,3

64 anni

1.515

74,9

-

67anni

1.187

61,7

–21,6

62 anni Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

35.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

1.750

63,7

–12,9

64 anni

2.008

71,0

-

67anni

1.552

57,6

-22,7

62 anni

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

45.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

2.156

61,1

-13,3

64 anni

2.487

68,4

-

67anni

1.901

54,9

–23,6

62 anni Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

55.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

2.518

58,3

–13,4

64 anni

2.909

65,4

-

67anni

2.217

52,4

–23,8

62 anni

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

65.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

2.857

56,0

-13,6

64 anni

3.308

63,0

-

67anni

2.506

50,1

-24,3

62 anni Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

85.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

3.460

51,9

-14,2

64 anni

4.035

58,7

-

67anni

3.023

46,2

-25,1

62 anni

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

100.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

3.877

49,4

-14,7

64 anni

4.546

56,2

-

67anni

3.365

43,7

–26,0

62 anni Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

Differenza % rispettopensione a 67 anni

150.000RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI

5.203

44,2

-15,9

64 anni

6.190

51,0

-

67anni

4.445

38,5

-28,2

62 anni

Esempi di pensione incassata in base all'età del pensionamento: a 62 anni o 64 anni utilizzando "quota 100" o a 67 anni (vecchiaia). Importi lordi in euro.Età di prima iscrizione all'Inps, 24 anni; prima retribuzione annua lorda di 15.000 euro; valori in euro in termini reali, cioè al netto dell'in�azione

Importi a confronto

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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F ate bene i vostri conti.Verificate in dettagliole entrate e pianificatecon atenzione i redditiche pensate di percepi-

re in futuro. Questi, in breve, i sug-gerimenti che dovrebbero essereforniti alle lavoratrici che si appre-stano a valutare la possibilità di ac-cedere al pensionamento anticipa-to mediante la cosiddetta opzionedonna. E a dir la verità il suggeri-mento non dovrebbe essere consi-derato valido solo per loro. Ma an-

che per tutti i lavoratori che per tut-te le nuove prestazioni introdottedal Governo stanno riflettendo sul-la definitiva cessazione dall’attivi-tà lavorativa. Le prestazioni antici-pate maturate infatti risultano es-sere decisamente più contenute ri-spetto a quelle che potrebberoessere corrisposte alla normale etàdi pensionamento.

Il ritornoL’opzione donna, reintrodotta daldecreto legge 4/2019, vede coin-

di Claudio Pinna e Matteo Prioschi

02 OPZIONE DONNA

Uscita da 58 annima con requisitimaturati nel 2018

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OPZIONE DONNA

17

volte tutte le lavoratrici che al 31 di-cembre 2018 hanno un’età pari osuperiore a 58 anni, se dipendenti,o 59 anni se autonome, con una an-zianità contributiva pari o supe-riore a 35 anni. I requisiti non sonosoggetti all’adeguamento collega-to alla speranza di vita. L’opzioneconcede a tali lavoratrici di potersipensionare con una prestazioneinteramente calcolata con il meto-do contributivo, anziché misto(parte retributivo e parte contribu-tivo) così come normalmente sta-

In sintesi

Cos’èÈ la possibilità, prevista da quest’anno per le donne, di accedere alla pensione con almeno 35 anni di contri-buti e almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome, come alternativa alle altre forme di pensio-namento. I requisiti devono essere stati raggiunti en-tro il 2018

ImportoSe si sceglie questa soluzione, la pensione viene calcolata con il metodo contributivo a prescindere da quello a cui ha diritto la lavoratrice sulla base dei contributi accumulati nel tempo (in genere il siste-ma misto o quello ex retributivo). Ciò comporta nella maggior parte dei casi una riduzione dell’importo dell’assegno determinato utilizzando gli altri sistemi di calcolo, riduzione che può arrivare al 40 per cento

DecorrenzaTra la maturazione del diritto e la corresponsione del primo assegno è prevista una finestra, cioè un periodo in cui o si continua a lavorare oppure si resta senza retribuzione e senza pensione. La finestra è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autono-me, oltre alle decorrenze specifiche per il comparto scuola

ContributiPer il raggiungimento del minimo di 35 anni non sono utili i periodi di contribuzione figurativa a fronte di malattia o disoccupazione se previsto dalla gestione previdenziale interessata

DomandaÈ già possibile presentare la domanda di pensione al-l’Inps per gli iscritti alle gestioni private, pubblica e dello sport e spettacolo che hanno maturato i requisiti

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

18

bilito dalla riforma Dini del 1995. L’opzione non è una novità per il

nostro sistema pensionistico. Giànel 2004 era stata prevista dal mini-stro del Lavoro Roberto Maroni,confermata poi dalla riforma varatadal ministro Elsa Fornero del 2011,successivamente prorogata da alcu-ne ulteriori leggi di bilancio.

Una volta acquisito il diritto allaprestazione la lavoratrice dovrà co-munque attendere un po’ per l’ero-gazione effettiva. Il decreto 4/2019,infatti, prevede per queste presta-zioni una finestra di 12 mesi nel casodelle lavoratrici dipendenti, 18 perquelle autonome.

Gli effetti sull’assegnoLe prestazioni erogate sono sogget-te a una serie di penalizzazioni. Lepiù importanti dovute sia al calcoloeffettuato (interamente contributi-vo) sia, e soprattutto, alla minoreanzianità contributiva maturata. Seconsideriamo infatti tre lavoratrici,tutte con 58 anni di età al 31 dicem-bre 2018 e tutte, alla stessa data, con35 anni di contribuzione, gli effettirisultano essere evidenti (si vedanogli esempi nella pagina a fianco). Aseconda della carriera percorsa, in-fatti, (più brillante, con una retribu-zione annua lorda finale di 90milaeuro, o meno brillante, con una re-tribuzione annua lorda finale di30mila euro) la riduzione della pre-stazione maturata, rispetto a quellache potrebbe essere percepita al-l’incirca all’età di 65 anni (alla ma-turazione cioè del diritto alla pen-

sione anticipata), si aggira nell’or-dine del 47/57 per cento.

Il risultato è, in parte, da attribuireall’applicazione integrale del meto-do contributivo, mediamente per un40% circa. In parte, per il restante60%, alla minore anzianità contri-butiva maturata. Gli esempi eviden-ziano infatti come, ipotizzando dipoter andare in pensione a 58 anniutilizzando il sistema misto, si per-derebbe comunque circa il 30% ri-spetto all’assegno che si otterrebbesette anni più tardi.

Vantaggi e svantaggiÈ vero quindi che la prestazione in-feriore viene erogata per un periodopiù prolungato. È vero che è statodestinato all’Inps un importo infe-riore di contributi, ma le lavoratricidovrebbero in ogni caso attenta-mente valutare l’operazione.

A questo proposito va rilevatoche, quando è stata disponibile inpassato, l’opzione donna ha otte-nuto un numero di adesioni cre-scente al pari dello “sconto” in anniofferto da questa soluzione rispet-to alla pensione di vecchiaia o aquella anticipata. Dalle 1.700 liqui-date nel 2011, prima dell’ultima ri-forma, si è passati alle 11.300 del2013, fino alle oltre 28mila del 2015.E negli anni scorsi è stata chiesta ri-petutamente la proroga, a testimo-nianza che forse per le dirette inte-ressate è più importante ritirarsidal lavoro piuttosto che incremen-tare l’importo della pensione.

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OPZIONE DONNA

19

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

30.000RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

1.151

49,9

Sist. misto

1.630

65,9

860

37,3

Esempi di pensione maturata a 58 anni utilizzando l'opzione donna, oppure alla stessa età o a 65 con il sistema di calcolo misto e al raggiungimento della pensione anticipata. Il calcolo a 58 anni con il sistema misto è teorico in quanto il sistema previdenziale non eroga tale tipo di pensione. In tutti i casi la lavoratrice si è iscritta all'Inps a 23 anni, l'importo della prima retribuzione lorda annua è stato di 15.000 euro. Eventuali importi minimi previsti dalla legge non considerati. Valori in euro al netto dell'in�azione.

Differenza % rispettopensione a 67 anni

di cui differenza % con sistema contributivo

-29,4

-

0

-

-47,3

-17,9

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

60.000RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

1.950

42,3

2.864

57,9

1.292

28,0

Età di pensionamento

PENSIONELORDA MENSILETasso di sostituzionerispetto ultimo stipendio

90.000RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

2.583

37,3

3.886

52,3

655858

1.668

24,1Differenza % rispettopensione a 67 anni

di cui diff. % con sistema contributivo

-31,9

-

0

-

-54,9

–23,0

Differenza % rispettopensione a 67 anni

di cui diff. % con sistema contributivo

-33,5

-

0

-

-57,1

–23,5

COME CAMBIA L’ASSEGNO

Pensioni liquidate con l'opzione donna per anno e tipologia di gestioneI NUMERI

Con opzione Sist. misto

Sist. misto655858

Con opzione Sist. misto Sist. misto655858

Con opzione Sist. misto

Fonte: elaborazione Aon

(*) Al 2 febbraio. Fonte: Inps

GESTIONI PRIVATE

GESTIONI PUBBLICHE

Totale

Totalegenerale

83.397

61.764

19.905

12.499

1.584

11.5688.823

5.511

1.328494520

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

8.297

4.291

369

3.9112.4931.646403170494 21.633

Totale

Il presente e il passato

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

2020

L’ accesso alla pensionedi vecchiaia può av-venire a quattro etàdifferenti, che nel2019 oscillano da 66

anni a 71 anni. In via generale al re-quisito anagrafico della pensione divecchiaia continua ad applicarsil’adeguamento alla speranza di vita.Nel biennio 2019-2020 sono neces-sari 67 anni di età (rispetto ai 66 annie sette mesi sufficienti l’anno scorso)con almeno venti anni di assicura-zione e contribuzione. Possono ba-

stare 15 anni a condizione che taleanzianità risulti accreditata entro il31 dicembre 1992. Per le pensioni li-quidate con il sistema misto, qualoral’importo della rendita dovesse risul-tare inferiore al trattamento mini-mo, lo stesso sarà adeguato a tale ul-timo valore pari – per il 2019 – a513,01 euro lordi mensili.

L’eccezioneLa speranza di vita non trova applica-zione, però, per chi svolge lavori defi-niti “gravosi” nonché per gli addetti

di Fabio Venanzi

03 VECCHIAIA

La speranza di vitaha elevato l’etàfino a 71 anni

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VECCHIAIA

2121

alle “lavorazioni particolarmente fa-ticose e pesanti” (si vedano le schedealle pagine 22 e 23), a condizione chesiano in possesso di una anzianitàcontributiva pari ad almeno 30 anni.Pertanto queste persone nel 2019-2020 accedono alla pensione di vec-chiaia con 66 anni e sette mesi.

Pensione contributivaPer i soggetti contributivi puri, cioècoloro privi di anzianità contributivaal 31 dicembre 1995, l’accesso allapensione di vecchiaia con 67 anni è

In sintesi

RequisitiLa caratteristica della pensione di vecchiaia è un requi-sito contributivo non particolarmente elevato mentre ben più restrittivo è quello anagrafico. Nel 2019 la pen-sione di vecchiaia, in via generale, si ottiene con 67 anni di età (5 mesi in più rispetto al 2018) e 20 anni di contri-buti

Speranza di vitaAlla pensione di vecchiaia continua ad applicarsi l’ade-guamento alla speranza di vita che fino a oggi ha già determinato l’innalzamento di un anno del requisito anagrafico. I primi due adeguamenti, avvenuti nel 2013 e nel 2016, avevano frequenza triennale. Da quest’anno,l’aggiornamento diventa biennale e il prossimo adegua-mento scatterà nel biennio 2021-2022. Tuttavia que-st’anno è stato introdotto un congelamento del requisi-to per chi svolge determinate attività, considerate parti-colarmente faticose: di conseguenza tali persone pos-sono andare in pensione ancora a 66 anni e 7 mesi di età

Sistema misto e contributivoIl requisito dei 67 anni vale sia per chi ha iniziato a lavo-rare prima del 1996 ed è quindi soggetto al sistema di calcolo ex retributivo o a quello misto, sia a chi ha versa-to contributi dal 1996 in poi ed è quindi soggetto al sistema contributivo. Tuttavia se si ricorre alla totalizza-zione dei contributi, sono richiesti 66 anni di età (requi-sito anch’esso soggetto all’adeguamento alla speranza di vita)

DecorrenzaLa pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età pensionabile oppure, nel caso delle persone soggette al calcolo contributivo, anche dal mese seguente il conse-guimento dell’importo minimo della pensione

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

2222

possibile a condizione che il primoimporto soglia non risulti inferiore a1,5 volte l’importo dell’assegno so-ciale. Pertanto, nel 2019, il valore mi-nimo della pensione non può essereinferiore a 686,99 euro lordi mensili.

Qualora l’importo soglia non do-vesse essere soddisfatto, occorreràattendere il raggiungimento di talevalore oppure il compimento dei 71anni di età (requisito valevole per ilbiennio 2019-2020), quando sarà li-quidato l’assegno pensionisticomaturato, indipendentemente dalsuo valore, a condizione che l’inte-ressato possa comunque far valerealmeno cinque anni di contribuzio-

ne effettiva (contributi obbligatori,volontari, da riscatto), rimanendoesclusi i periodi accreditati figurati-vamente a qualsiasi titolo. Il requi-sito anagrafico dei 71 anni risentedegli adeguamenti legati alla spe-ranza di vita.

TotalizzazioneInfine, c’è un ultimo requisito ana-grafico, pari a 66 anni di età. È richie-sto se si accede alla pensione di vec-chiaia totalizzando i contributi ver-sati in più gestioni durante la vita la-vorativa, comprese la gestioneseparata dell’Inps e le Casse di previ-denza dei liberi professionisti. Que-

Le mansioni gravose

A fini previdenziali, sono considerate gravose le attività svolte da:7 operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;7 conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;7 conciatori di pelli e di pellicce;7 conduttori di convogli ferroviarie personale viaggiante;7 conduttori di mezzi pesanti e camion;7addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoroorganizzato in turni;7 addetti all’assistenza personale di individui in condizioni di non autosufficienza;7 insegnanti della scuola dell’infanzia

ed educatori degli asili nido;7 facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;7 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;7 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;7operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;7pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;7 lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione;7 lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;7marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

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VECCHIAIA

2323

sta possibilità, prevista dal decretolegislativo 42/2006, attualmente èpoco appetibile in quanto le regolesul cumulo dei contributi, in vigoredal 2013, sono più favorevoli. Con latotalizzazione il calcolo dell’assegnoviene fatto applicando il metodocontributivo, che nella maggior par-te dei casi risulta svantaggioso per illavoratore. Inoltre ai 66 anni di età(oltre a 20 di contributi) necessari permaturare il diritto si deve aggiungereuna finestra di 18 mesi prima del-l’erogazione del primo assegno. Difatto, quindi, la pensione di vecchiaiain totalizzazione si percepisce a 67anni e sei mesi.

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Le mansioni usuranti

Sono considerateparticolarmente faticose e pesanti, o anche “usuranti” queste attività:7 lavori in galleria, cava o miniera;7 lavori in cassoni ad aria compressa;7 lavori svolti dai palombari;7 lavori ad alte temperature;7 addetti alla lavorazione del vetro cavo;7 lavori espletati in spazi ristretti;7 lavori di asportazione dell’amianto. Inoltre sono ricompresi i lavoratori notturni a turni, nonché coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo, gli addetti alla “linea catena” e i conducenti di veicoli, di ca-pienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto

Età media alla decorrenza della pensione di vecchiaia, compresi i prepensionamenti, per anno. Lavoratori dipendenti settore privato

Fonte: Inps

61,5

65,1

62,0

60,7

63,9

62,7

64,8

62,6

65,264,8

66,165,6

66,0

64,0

62,0

60,0

58,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

DONNE UOMINI

Il trend

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

2424

I l decreto legge 4/2019 modifica lapensione anticipata, introdottadalla riforma Fornero (articolo 24della legge 214/2011), disegnataquale evoluzione della pensione di

anzianità contributiva con 40 anni dicontributi sia per i lavoratori sia per le la-voratrici. La pensione anticipata preve-deva, all’inizio, una penalità per chi aves-se sì il requisito contributivo ma chiedes-se la pensione prima dei 62 anni. L’origi-nario taglio era pari all’1% per i primi due anni di anticipo sull’età di 62 anni e del 2%per ogni anno ulteriore. Dopo un iniziale

congelamento di questi tagli, la legge diBilancio 2017 ha eliminato qualsiasi pe-nalizzazione. La pensione anticipata, co-sì come quella di vecchiaia, ha visto i re-quisiti in costante cambiamento per ef-fetto degli adeguamenti alla speranza di vita che, per effetto della riforma Forne-ro, hanno acquisito una cadenza bienna-le a partire da quest’anno. Va notato che l’effetto dell’adeguamento a speranza di vita su una pensione di anzianità contri-butiva, a differenza della pensione di vec-chiaia, causa un differimento temporale e soprattutto la necessità di continuare a

di Antonello Orlando

04 ANTICIPATA

Maturati i requisititre mesi di attesaper l’assegno

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ANTICIPATA

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lavorare o a versare contribuzione in qualsiasi forma, comportando così la ne-cessità di rimanere nel mondo del lavoro o di sostenere un esborso pari a circa un terzo dello stipendio lordo.

I requisitiLa pensione anticipata presenta un gapcristallizzato fra i due sessi, recuperando solo in parte l’originale vantaggio riser-vato dalla pensione di vecchiaia alle don-ne (fino al 2011, requisito pari a 65 anni pergli uomini e cinque di meno per le donne).Per i lavoratori, infatti, il requisito è pari a

In sintesi

Che cos’èLa pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, nonché alla gestione separata

A chi spetta 1) Dal 1° gennaio 2019, spetta agli uomini con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e alle donne con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. Tali requisiti rimarranno bloccati fino al 2026: fino ad allora non scatterà dunque il requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini2) Con il sistema contributivo, al compimento di 64 anni (in virtù dell’ultimo adeguamento agli incre-menti della speranza di vita) a condizione che risulti-no versati e accreditati almeno 20 anni di contribu-zione «effettiva» e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un im-porto soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensi-le dell'assegno sociale (ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la con-tribuzione effettivamente versata – obbligatoria, volontaria, da riscatto– con esclusione di quella accreditata figurativamente a titolo di disoccupazio-ne o malattia)

Finestra e domandeGli assicurati che hanno maturato i requisiti tra il 1° e il 29 gennaio 2019 (quest’ultima è la data di entrata in vigore del Dl 4/2019) potranno percepire la pensione non prima dell’aprile di quest’anno. Se i requisiti sono raggiunti successivamente, la finestra trimestrale decorrerà dalla maturazione del requisito. È già possi-bile presentare le domande all’Inps

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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42 anni e 10 mesi, mentre per le lavoratrici(autonome, dipendenti pubbliche e pri-vate) è fissato a 41 anni e 10 mesi. Per effet-to dell’ultravigenza della legge 153/1969 rimane il sub-requisito di 35 anni di con-tribuzione effettiva, esclusi i contributi da disoccupazione e malattia.

Dal 1° gennaio 2019 i requisiti dovevanoregistrare un incremento pari a cinquemesi a titolo di speranza di vita, così comedisposto dal Dm dell’Economia del 5 di-cembre 2017, portando la pensione anti-cipata per le donne a 42 anni e tre mesi, per gli uomini a 43 anni e tre mesi. L’arti-colo 15 del Dl 4/2019 è intervenuto sull’ar-ticolo 24, comma 10 del Salva Italia ripor-tando in vigore il requisito scaduto alla fi-ne del 2018 e mantenendolo tale fino alla fine del 2026, in analogia a quanto già fat-to dal precedente Esecutivo per i lavori usuranti con la legge 232/2016.

Vengono quindi neutralizzati fino al2026 gli incrementi che, secondo l’Eco-

nomia, avrebbero determinato quattro aumenti del requisito contributivo fino a 42 anni e nove mesi per le lavoratrici e 43 anni e nove mesi per i lavoratori. Grazie atale sconto, i contribuenti dovranno ver-sare fino a 11 mesi in meno alla fine del2026 rispetto a quanto originariamente prevedibile in base alla tabella di marcia della speranza di vita.

Allo stesso tempo, però, il Dl 4/2019 mi-tiga il vantaggio riattivando un meccani-smo già noto, quello delle finestre. Que-ste hanno un diverso meccanismo a se-conda che la pensione anticipata sia con-seguita da un lavoratore del settoreprivato o pubblico. Come esemplificato dalla circolare Inps 11/2019, nel caso di undipendente del settore privato la finestra trimestrale proietterà la prima decorren-za utile all’inizio del mese successivo del trimestre. Se un lavoratore del privatomaturasse i 42 anni e 10 mesi di contributiil 26 febbraio 2019, potrebbe accedere a

Qual è la durata di accesso delle finestre per la pensione anticipata?Una volta maturati i requisiti contributivi (i cui adeguamenti a speranza di vita sono bloccati fino al 2026) decorre una finestra mobile che dura tre mesi. Esaurito tale periodo decorre materialmente la pensione anticipata. In fase di prima applicazione, per chi ha maturato il nuovo requisito contributivo dall’1° al 29 gennaio (data di entrata in vigore del decreto legge

4/2019), il diritto alla pensione scatteràcomunque a partire dal prossimo aprile La finestra non si applica per chi ha maturato il requisiti nel 2018.

La finestra dura di più per i dipendenti pubblici?No, la finestra della pensione anticipata avrà durata trimestrale mobile per lavoratori subordinati privati e del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati. Per l’ingresso a pensione in

Domande& Risposte

Finestradi accessodi tre mesi

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ANTICIPATA

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Quota 100 solo dal 1° giugno dello stesso anno. Per i pubblici dipendenti il pensio-namento sarà proiettato di 3 mesi con ac-cesso dal giorno successivo all’esauri-mento della finestra, quindi chi compie i requisiti il 12 marzo, accede a pensione anticipata dal 13 giugno. Nel caso degli assicurati che utilizzino il cumulo contri-butivo (incluse le casse professionali), la finestra terminerà sempre alla fine del trimestre, con decorrenza della pensionenel primo giorno del mese successivo.

Il regime transitorioIl decreto dispone poi una norma tran-sitoria secondo cui gli assicurati che hanno raggiunto i contributi necessaridal 1° gennaio al 29 gennaio (data di en-trata in vigore del Dl 4/2017), possonopercepire la pensione non prima del-l’aprile di quest’anno (prima finestraprevista anche per il pensionamento inquota 100 nel 2019). Per il comparto del-

la scuola e Afam la norma mantiene ledisposizioni speciali di settore che dif-feriscono l’accesso a pensione al princi-pio dell’anno scolastico; solo per que-st’anno (visto che le domande di cessa-zione nell’anno si sono già chiuse a di-cembre 2018), la norma consente diinviare la domanda di cessazione daservizio fino al 28 febbraio 2019.

La riforma non tocca in alcun modo lapensione anticipata alternativa, per i sog-getti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Per i nuovi iscritti, infatti, la pensione anticipata puòessere in alternativa richiesta qualora possiedano almeno 20 anni di contribu-zione effettiva, un’età pari a 63 anni ade-guati a speranza di vita (adeguamentonon congelato e con requisito, nel 2019, pari a 64 anni di età) e un valore-sogliadell’assegno pari ad almeno 2,8 volte l’as-segno sociale (per il 2019 circa 1.282 euro).

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quota 100, invece, il pubblico impiego dovrà attendere una finestra di durata semestrale con primo ingresso possibile comunque ad agosto 2019.

Durante il periodo di finestra della pensione anticipata è obbligatorio cessare dal lavoro?In analogia con le precedenti finestre già previste nel 2007 e nel 2010, no. Il lavoratore potrà lavorare e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra

di tre mesi ed accedere, una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente, direttamente a pensione senza alcuna attesa.

La pensione di vecchiaia registrerà la medesima finestra?No, una volta maturato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019), se il soggetto ha 20 anni di contributi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, accede a

pensione direttamente dal mese successivo alla domanda con eventuale corresponsione degli arretrati.

Quando può essere presentata la domanda di pensione?Ordinariamente il portale telematico Inps consente il deposito della pensione al massimo due o tre mesi prima della maturazione dei requisiti e quindi dalla decorrenza della pensione.

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I lavoratori precoci maturano il di-ritto alla pensione al raggiungi-mento di 41 anni di contributi, maper l’erogazione del primo asse-gno devono attendere tre mesi.

Infatti il decreto legge 4/2019 da una parte ha eliminato l’adeguamento del re-quisito contributivo alla variazione dellasperanza di vita, dall’altra ha reintrodot-to il sistema delle «finestre» per cui tra lamaturazione del diritto e la decorrenzadella pensione passa un periodo di tem-po, che in questo caso è di tre mesi. Ciò significa che si può smettere di lavorare

al raggiungimento dei 41 anni, ma si re-sta senza pensione e stipendio per tremesi. Oppure si continua a lavorare fino a 41 anni e tre mesi di contributi.

I precociSono considerate precoci quelle perso-ne che possono vantare 12 mesi di con-tribuzione per periodi di lavoro effetti-vo prima del compimento del 19° annodi età. Per questo requisito sono utilianche i periodi di lavoro all’estero ri-scattati nonché quelli riscattati peromissioni contributive. Invece, i 41 anni

di Fabio Venanzi

05 PRECOCI

Sparisce la speranzadi vita ma si rinviala decorrenza

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PRECOCI

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complessivi possono essere accreditatiin fondi pensionistici diversi da quelloin cui viene liquidata la pensione antici-pata, fermo restando che il requisitocontributivo però deve essere integral-mente posseduto nella gestione in cuideve essere liquidata la pensione (quin-di può essere necessario ricorrere allaricongiunzione).

Tuttavia, oltre a tali requisiti, gli in-teressati devono trovarsi in una dellecondizioni previste dalla norma. Inparticolare è previsto che rientrinonella tutela coloro che:

In sintesi

I requisiti dei «precoci»La legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare da giova-nissimi, di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto. Il beneficio spetta a lavoratori dipendenti e autonomi con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età.Dal mese di maggio 2017 i lavoratori interessati posso-no ottenere la pensione anticipata con 41 anni di con-tribuzione. In sostanza, il beneficio consiste nella ridu-zione, che riguarda sia i lavoratori sia le lavoratrici, del requisito di contribuzione che si abbassa di un anno e dieci mesi per gli uomini (altrimenti 42 anni e 10 mesi) e di dieci mesi per le donne (altrimenti 41 anni e 10 mesi).Due le novità introdotte dal decreto legge: la prima, è che è stato eliminato l’adeguamento alla speranza di vita previsto per il 2019; la seconda, è che è stato rein-trodotto anche qui il sistema delle «finestre» e pertanto gli aventi diritto dovranno attendere tre mesi, dal rag-giungimento dei requisiti, per accedere alla pensione.

I requisiti degli «usurati»I lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavo-rative particolarmente faticose e pesanti, definite usu-ranti, possono accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati. Presupposto è dunque lo svolgimen-to di determinate mansioni (per il dettaglio si rinvia alla scheda di pagina 23). I requisiti per l’accesso sono sviluppati secondo quote (somma di età e anzianità contributiva) che cambiano al variare della tipologia di mansione svolta. In particolare, si va da un minimo di quota 97,6 (per dipendenti con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni) a un massimo di quota 100,6 (per autonomi con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni).

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1 si trovano in stato di disoccupazionea seguito di cessazione del rapporto dilavoro per licenziamento, anche col-lettivo, dimissioni per giusta causa orisoluzione consensuale e hanno con-cluso integralmente la prestazione perla disoccupazione loro spettante da al-meno tre mesi;1 coloro che assistono, al momentodella richiesta e da almeno sei mesi, ilconiuge o un parente di primo gradoconvivente con handicap in situazione di gravità, accertata in base all’articolo 3,comma 3, della legge 104/1992, oppureun parente o un affine di secondo gradoconvivente qualora i genitori o il coniu-ge della persona con handicap in situa-zione di gravità abbiano compiuto i 70anni di età oppure siano anch’essi affettida patologie invalidanti o siano decedu-ti o mancanti;1 persone che hanno una riduzione del-la capacità lavorativa, accertata dallecommissioni per il riconoscimento del-l’invalidità civile, superiore o uguale al 74per cento;1 la quarta categoria riguarda coloro chesvolgono mansioni definite gravose. I la-vori gravosi devono essere stati svolti peralmeno sette anni negli ultimi dieci op-pure per almeno sei anni negli ultimi set-te anni (si veda la scheda a pagina 22).

Gli usuratiPossono rientrare tra i precoci anche co-loro che svolgono lavori particolarmentefaticosi e pesanti (si veda la scheda a pa-gina 23), cosiddetti usuranti, che quindi oltre che con il sistema delle quote pos-sono scegliere anche questa via per an-dare in pensione, se ne hanno i requisiti.

L’elenco delle attività è riportato nellascheda citata.

In teoria la via più vantaggiosa per ac-cedere alla pensione riservata dal legi-slatore agli «usurati» è il sistema dellequote secondo cui si può smettere di la-vorare quando si raggiunge un deter-minato valore sommando l’età e gli an-ni di contributi. La quota minima, nel2019, è di 97,6 con un minimo di 35 annidi contributi e 61 anni e 7 mesi di età.Fermo restando il requisito contributi-vo, quello anagrafico aumenta se il nu-mero di notti lavorate nel corso dell’an-no è inferiore a determinate soglie e/osi è svolta attività come lavoratore au-tonomo, arrivando fino a un massimodi 64 anni e 7 mesi. Fino almeno al 2026questi requisiti non saranno adeguati alla speranza di vita.

I trattamenti di fine servizioI trattamenti di fine servizio spettanti aidipendenti pubblici rientranti nel no-vero dei lavoratori precoci saranno cor-risposti al momento in cui l’interessatoavrebbe maturato il diritto alla corre-sponsione di tali indennità secondo ledisposizioni ordinariamente vigenti.

Pertanto il termine di pagamentonon decorrerà dalla data di risoluzionedel rapporto di lavoro ma al raggiungi-mento del primo requisito pensionisti-co utile. In pratica le indennità sarannocorrisposte non prima di 12 mesi percoloro che avrebbero raggiunto primala pensione di vecchiaia, oppure dopo24 mesi per coloro che avrebbero avutoaccesso alla pensione anticipata se rag-giunta prima di quella di vecchiaia.

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PRECOCI

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RICHIEDENTI PRESENTATE ACCOLTE RESPINTE IN ISTRUTTORIA

Disoccupati 17.931 7.118 9.136 1.677

Invalidi civili 3.149 1.339 1.451 359

Persone che assistono familiari con handicap 9.511 4.496 3.769 1.246

Addetti a mansioni gravose 18.434 3.137 14.155 1.142

Addetti a mansioni usuranti 21.856 8.039 9.071 4.746

TOTALE 70.881 24.129 37.582 9.170

Respinte oltre metà richieste

Numero di domande nel 2017-2018 per il pensionamento con requisito ridotto per lavoratori precoci

fonte: elaborazione segreteria tecnica del Civ su dati forniti dalla direzione generale Inps

ANNO PRESENTATE ACCOLTE GIACENTI RESPINTE

2012 4.189 1.639 16 2.534

2013 1.522 283 15 1.224

2014 1.489 394 15 1.080

2015 2.124 704 81 1.196

2016 4.581 796 214 3.571

2017 10.417 1.399 2.572 6.446

2018 5.384 809 4.014 561

TOTALE 29.706 6.024 6927 16.612

Accolto solo un quinto delle domande

Numero di domande nel 2012-2018 per il pensionamento con requisito ridotto per lavoratori usurati

fonte: elaborazione segreteria tecnica del Civ su dati forniti dalla direzione generale Inps

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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D isponibile anche nel2019 l’anticipo pen-sionistico (Ape) nellesue tre versioni: socia-le, volontario, azien-

dale. Tre soluzioni che consentono diottenere uno scivolo economico ver-so la pensione vera e propria. Per ef-fetto dei ritardi registrati sulla tabelladi marcia da parte dell’Ape volonta-rio e della sua variante aziendale, giàla manovra del 2018 aveva prorogatoalla fine del 2019 il termine per chie-dere l’anticipo finanziario a garanzia

pensionistica finanziato dagli istitutidi credito aderenti e l’ulteriore opzio-ne aziendale che consente ai lavora-tori dipendenti del settore privato diottenere anche un’ulteriore dotecontributiva a carico del datore di la-voro. In aggiunta il recente decretolegge approvato dal Governo, ha pre-visto una proroga anche a favore del-l’Ape sociale, che potrà essere richie-sto fino alla fine del 2019.

Questi scivoli verso la pensionepresentano, però, forti differenzefra loro. L’Ape volontario costitui-

di Antonello Orlando

06 GLI SCIVOLI

Con l’Ape assegnopagato dallo Statoo dal lavoratore

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GLI SCIVOLI

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sce un’ anticipazione sulla pensio-ne di vecchiaia della durata minimadi sei mesi e massima di tre anni esette mesi che viene restituita contrattenute per 20 anni sugli assegniprevidenziali.

Ape socialeL’Ape sociale non ha una durata mas-sima ed è a carico della fiscalità gene-rale, configurandosi dunque come unvero e proprio ammortizzatore socia-le di accompagnamento alla pensio-ne. La platea dei beneficiari è integral-

In sintesi

ANTICIPO SOCIALERequisiti: almeno 63 anni di età, rientrare in una delle quattro categorie di beneficiari (disoccupati, care-givers, invalidi civili, addetti a mansioni gravose); almeno 30 o 36 anni di contributi ( con sconto fino a 2 anni per le madri)Durata: fino alla pensione di vecchiaiaImporto: pari a quello della pensione maturata al momen-to della domanda di Ape, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili, erogati per 12 mensilità all’annoDomanda: il 29 gennaio, in attesa di fornire le istruzioni aggiornate l’Inps ha riaperto la possibilità di presentare le domande di verifica dei requisiti per tutti quelli che li matu-rano nel 2019 o li hanno maturati nel 2018 ma non hanno utilizzato l’Ape socialeCompatibilità: per ottenere l’Ape sociale occorre aver smesso di lavorare, ma successivamente l’indennità è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa se da quest’ultima deriva un reddito fino a 8.000 euro all’anno dalavoro dipendente e fino a 4.800 euro da lavoro autonomo

ANTICIPO VOLONTARIO E AZIENDALERequisiti: almeno 63 anni di età; distanza massimo di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia; almeno 20 anni di contributi presso una sola gestione. Può essere chiesto dai dipendenti del settore privato, di quello pubblico, dagli autonomi e dagli iscritti alla gestione separata InpsDurata: minima 6 mesi; massima 3 anni e 7 mesi. In fase di richiesta può essere chiesto l’eventuale estensione qualo-ra il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia innalzato durante l’erogazione dell’anticipoImporto: minimo 150 euro lordi al mese, massimo in per-centuale della futura pensione (dal 75 al 90%) in relazione alla durata. Erogato per 12 mensilità all’annoDomanda: all’Inps, prima per certificare i requisiti e poi per l’Ape vero e proprioCompatibilità: non è necessario smettere di lavorare né in fase di domanda né quando si incassa l’assegno

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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mente confermata rispetto a quantostabilito dal decreto attuativo e dallecircolari Inps, in quanto la proroga de-cisa quest’anno ha solo modificato itermini originari previsti dalla legge 232/2016. Possono richiedere l’Apesociale quattro categorie di lavoratori,fra di loro alternative:1 i disoccupati che hanno utilizzatotutta la Naspi (il sussidio di disoccu-pazione) e hanno maturato un ulte-riore trimestre di inoccupazione, eche sono stati titolari di contratto a tempo indeterminato o anche a ter-mine purché abbiano lavorato alme-no 18 mesi negli ultimi 36, prima dellacessazione;1 rientrano fra i beneficiari anche i cosiddetti care-givers, cioè parenti oaffini entro il second grado che risulti-no conviventi per almeno sei mesi conun disabile in condizione di gravità ri-conosciuto da relativo verbale;1 la terza categoria consiste nei la-voratori disabili con una invaliditàcivile certificata pari o superiore al 74per cento;1 la quarta platea è identificata nei la-voratori addetti a mansioni gravoseper non meno di sei anni negli ultimisette o, in alternativa, sette anni negliultimi dieci prima della cessazione.Le lavorazioni faticose sono state ri-comprese in un elenco di 15 profili la-vorativi mappati dal decreto del mini-stero del Lavoro emanato il 5 febbraiodel 2018.

L’Inps ha confermato con messag-gio 402/2019, la modulistica e gli al-legati da produrre secondo quantogià previsto negli scorsi anni in cui

l’istituto di previdenza ha via viasemplificato le certificazioni spe-cialmente per gli addetti a mansionigravose. Oltre ai 63 anni di età mini-ma, i contributi per accedere all’Apesociale continuano a essere i 30 anniper le tre categorie di disoccupati,invalidi e care-givers, con un au-mento di ulteriori sei (36 anni com-plessivi) per i lavoratori addetti amansioni faticose; tali contributipossono essere maturati somman-do tutte le gestioni Inps escludendole sole Casse di previdenza profes-sionali per gli iscritti ad albo. Allostesso tempo rimane anche per il2019 lo sconto contributivo di mas-simo dueanni previsto per le richie-denti che siano madri: infatti, se-condo quanto disposto dalla legge dibilancio del 2018, vi è un anno di ri-duzione contributiva per ciascun fi-glio, ma con un massimo di due.

Le finestre per potere richiedere lacertificazione della sussistenza del di-ritto all’Ape sociale in assenza di ulte-riori indicazioni sono due: entro il 31marzo 2019 e, solo in caso di fondi re-sidui, fino alla fine di novembre diquest’anno; non dovrebbe essere ri-conosciuta l’ulteriore finestra di ri-chiesta della certificazione previstaper il 2018 al 15 luglio. L’indennità haun valore pari alla pensione maturatadall’interessato sulla base dei contri-buti versati alla data della domanda dianticipo, con un massimo di 1.500 eu-ro lordi mensili, e viene erogata per 12mensilità all’anno.

Il richiedente deve cessare dall’atti-vità lavorativa e potrà riprenderla du-

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GLI SCIVOLI

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rante il godimento dell’Ape sociale so-lo se non supererà gli 8mila euro al-l’anno di redditi da lavoro dipendente,che si riducono a 4.800 euro nel casodi lavoro autonomo.

Una volta ottenuta, e a patto di man-tenere i requisiti previsti, l’Ape socialeaccompagna il beneficiario fino allapensione, anche se nel frattempo il re-quisito anagrafico per l’accesso al trattamento di vecchiaia (oggi di 67 anni) aumenterà per effetto dell’ade-guamento dello stesso alla variazionedella speranza di vita (il prossimo ag-giornamento è previsto nel 2021).

Ape volontarioNel caso dell’Ape volontario, invece, l’importo dell’assegno mensile che siriceve prima della pensione può esse-re scelto dal beneficiario all’interno diun range. Il minimo è di 150 euro, mentre il massimo è in quota percen-tuale della futura pensione piena e inrelazione alla durata dell’anticipo:1 fino al 90% della pensione se l’anti-cipo è inferiore a 12 mesi;1 fino all’85% per durate comprese tra12 e 24 mesi;1 fino all’80% per durata oltre 24 e finoa 36 mesi;1 fino al 75% per durate oltre i 36 mesi.

Le rate incassate prima della pen-sione sono alimentati da un finanzia-mento erogato dalle banche aderentiall’iniziativa e vanno poi restituiti contrattenute sull’assegno previdenzialenei primi 20 anni di pensionamento.

I costi finanziari dell’operazione(tasso annuo nominale fino al 2,9% delcapitale) e assicurativi (con premio

della polizza a rischio premorienza fi-no al 35% del finanziamento) sono inparte ammortizzati dal credito d'im-posta (pari al 50% della somma dei co-sti finanziari e assicurativi), ricono-sciuto da Inps durante i 20 anni di re-stituzione del prestito.

La procedura di concessione del-l’Ape volontario (e di quello aziendale)è gestita dall’Inps. Occorre in primo luogo presentare una domanda di certificazione dei requisiti di accesso(tra cui almeno 63 anni di età e 20 dicontributi) e, ricevuto il via libera en-tro 60 giorni dalla domanda, quella dianticipo e pensionamento.

Ape aziendaleL’Ape aziendale è una variante ag-giuntiva di quello volontario, conl’ulteriore possibilità, per le aziende,di stipulare un accordo individualecon il dipendente in uscita per fornir-gli una contribuzione aggiuntiva pa-ri, come minimo, a quella dei versa-menti volontari (circa il 33% dell’ulti-mo imponibile previdenziale annuo)per il periodo di godimento dell’Apevolontario.

Questa forma di prepensiona-mento ha goduto tuttavia di pocafortuna, forse a causa della bassaincidenza dei contributi aggiuntivisulla futura pensione netta dei di-pendenti. In pratica per compensa-re interamente le rate del piano diammortamento, il datore di lavorodovrebbe versare un importo piùconsistente rispetto a quello deicontributi.

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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I l decreto legge 4/2019, all’arti-colo 20, prevede per dipendentio imprese la possibilità di attiva-re un riscatto per i periodi sco-perti da contributi obbligatori.

Tale strumento di aumento della pro-pria anzianità contributiva sarà richie-dibile sperimentalmente dal 2019 per idue anni successivi; le persone chepossono accedervi sono tutti gli assicu-rati al fondo pensione dei lavoratori di-pendenti e alle altre gestioni Inps, in-clusa la Gestione separata per ammini-stratori, co.co.co., lavoratori autonomi

occasionali e liberi professionisti noniscritti ad albo.

Questi soggetti dovranno avere co-minciato a versare i contributi dal 1996 enon vantare prima di tale anno alcun pe-riodo di contribuzione figurativa gratui-tamente accreditata (si pensi al serviziodi leva) o da riscatto (corso legale di lau-rea), né essere già titolari di una pensio-ne. Nella prassi spetterà, tuttavia, al-l’Inps confermare che non dovrà essereposseduta nemmeno anzianità contri-butiva presso Paesi europei o extra-Ue inpresenza di convenzioni internazionali

di Antonello Orlando

07 CONDONO

Per i contributivi puririscatto fino a 5 annie risparmio d’imposta

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CONDONO

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in materia di sicurezza sociale stipulatecon l’Italia.

Coloro che soddisferanno tali requisitipotranno chiedere il riscatto dei periodinon coperti da contribuzione obbligato-ria che si situino fra il primo contributo versato e l’ultimo contributo accreditatonella misura massima di cinque anni,anche non consecutivi. Per fare un esempio, un libero professionista iscrit-to a Gestione separata dal 1998 che nonavesse esercitato dal 2000 al 2004, potràrichiedere il riscatto dei cinque anni di “scopertura contributiva” in assenza di

In sintesi

La novitàLa cosiddetta pace contributiva è un nuovo strumento di riscatto contributivo richiedibile in via sperimentale dal 2019 e per i due anni successivi da tutti gli assicurati al fondo pensione dei lavoratori dipendenti e alle altre gestioni Inps, inclusa la Gestione Separata, da parte dei cosiddetti contributivi puri. Si tratta di soggetti che hanno cominciato a versare i contributi dal 1996 e che non vantare prima di tale anno alcun periodo di contribu-zione figurativa gratuitamente accreditata o da riscatto

La copertura garantitaGrazie alla pace contributiva potrà essere chiesto il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbliga-toria collocati fra il primo contributo versato e l’ultimo accreditato fino a un massimo di cinque anni, anche non consecutivi. Se l’iscritto in un secondo momento acqui-sisce contribuzione prima del 1996 si vedrà però annul-lato il riscatto operato, con conseguente restituzioni dei soldi versati

Le modalità di pagamentoChi richiederà la pace contributiva potrà sostenere la spesa in unica soluzione, oppure frazionarla entro un massimo di 60 mesi, con rate minime del valore di alme-no 30 euro. Sarà detraibile il 50% dell’onere sostenuto, con una divisione in 5 quote annue di uguale valore nel-l’anno in cui l’onere è versato e in quelli seguenti

L’opzione aziendaleII datori di lavoro del settore privato potranno sostenere direttamente e senza alcun costo indiretto l’onere di riscatto tramite i premi di risultato previsti dalla legge 208/2015; viene così ulteriormente allargato lo spettro della conversione dei premi di risultato, a oggi già con-vertibili su opzione del dipendente a contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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altra contribuzione obbligatoria. Tale ri-scatto sarà sempre condizionato alla mancanza di contribuzione anteriore al1996 da parte del richiedente: il comma 2specifica, infatti, che qualora l’iscritto acquisisse in un secondo momento con-tribuzione collocata prima del 1996 (peresempio, in seguito a riscatto di un titolodi studio ottenuto a fine anni ’80), la con-tribuzione ottenuta grazie al riscatto sa-rebbe annullata e il relativo onere resti-tuito all’assicurato. Il riscatto dei periodiscoperti potrà essere richiesto sia dal di-retto interessato, sia dai superstiti, pa-renti e affini entro il secondo grado; il co-sto sarà determinato con il metodo “apercentuale” proprio degli assicuratisottoposti al metodo di calcolo contribu-tivo. Secondo quanto disposto dal Dlgs 184/1997, infatti, l’onere sarà determi-nato rintracciando la retribuzione im-ponibile previdenzialmente degli ultimi12 mesi prima della domanda e applican-dovi l’aliquota Invalidità, Vecchiaia e Su-perstiti vigente nella gestione assicura-tiva dove sarà richiesta la pace contribu-tiva. Un lavoratore dipendente che abbiapercepito una retribuzione lorda di40mila euro, per potere riscattare due anni con l’opzione di “pace contributi-va”, sosterrà un onere di circa 26.400 eu-ro (retribuzione di riferimento pari a 40mila euro che, applicando aliquota Ivsdel 33%, restituisce un costo di riscatto di13.200 euro per anno accreditato).

Pagamenti fino a 60 rateChi ricorrerà a questa forma di riscatto potrà sostenere la spesa in unica solu-zione o rateizzare l’onere in un massimodi 60 mesi del valore di almeno 30 euro

ciascuna. La rateazione non potrà essereaccolta dall’Inps qualora i contributi ri-scattati siano necessari per la matura-zione dei requisiti di una pensione diret-ta o indiretta o, ancora, per ottenere l’au-torizzazione alla contribuzione volonta-ria (che richiede un’anzianità dai tre ai cinque anni di contributi).

Il costo sarà ammortizzato dal rispar-mio d’imposta generato dal meccani-smo disposto dalla parte finale delcomma 3, il quale non consentirà il tra-dizionale sistema della deducibilità fi-scale dell’onere sostenuto dall’imponi-bile fiscale del soggetto nell’anno di im-posta in cui lo stesso viene corrisposto aInps, ma un meccanismo di detraibilitàil quale prevede che il richiedente de-tragga dalla propria imposta lorda il50% dell’onere sostenuto con una divi-sione in cinque quote annue di ugualevalore nell’anno in cui l’onere è versatoe in quelli seguenti.

I datori di lavoro privati potranno so-stenere direttamente e senza alcun costoindiretto l’onere di riscatto con i premi diproduzione (probabilmente coincidenticon i premi di risultato previsti dalla leg-ge 208/2015). In questo caso, il premiodestinato al riscatto non solo comporte-rà una completa deducibilità fiscale dellostesso ai fini della definizione del redditod’impresa dell’azienda, ma, per espressaprevisione normativa, non concorreràalla formazione dell’imponibile fiscale econtributivo del dipendente grazie al-l’interpretazione autentica fornita daldecreto, che lo ricomprende nell’area dinon concorrenza reddituale dell’articolo51, comma 2, lettera a, del Tuir.

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CONDONO

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contributi, la spesa per il riscatto di lau-rea della durata di quattro nni è pari acirca 39.600 euro. Tale spesa è ammor-tizzabile in un piano di rateazione dimassimo dieci anni senza interessi e co-stituisce un onere deducibile ai sensidell’articolo 10 del Tuir.

La legge 247/2007 aveva poi aggiuntouna forma agevolata del riscatto, acces-sibile ai soli laureati inoccupati (senzaalcun contributivo versato ed esperien-za di lavoro prima della richiesta), con ladeterminazione forfettaria dell’onere diriscatto; da un punto di vista fiscale, il contributo è deducibile dai redditi del laureato, ma nel caso in cui ne fosse privol’onere potrà essere posto in detrazionenella misura del 19% dall’imposta dovutadai soggetti di cui l’interessato risulti fi-scalmente a carico, come un genitore.

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto4/2019 prevede ora che gli assicurati, fi-no a 45 anni, di età al momento della ri-chiesta,possano riscattare gli anni di università o dottorato, anche solo in parte, per i periodi di competenza delmetodo contributivo secondo il sistemaa percentuale ai fini del diritto e dellamisura della futura pensione con unaparticolare modalità: con questa opzio-ne, infatti, il calcolo dell'onere sarà no-tevolmente ridimensionato, venendosganciato dall’ultimo imponibile previ-denziale e prendendo a riferimento ilminimale della gestione artigiani ecommercianti (per il 2019 il costo ruotaattorno 5.240 euro per ogni anno riscat-tato). Anche questo riscatto, in assenzadi ulteriori specifiche, costituirà unonere deducibile.

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di Antonello Orlando

I l decreto di riforma previdenzialemodifica in modo stabile le regoledel calcolo degli oneri per i riscatti

di laurea nel sistema contributivo. Ri-prendendo una istanza che era statagià anticipata dal Governo Gentiloni(che aveva - nel 2017 - ipotizzato un ac-credito gratuito dei contributi collega-ti al percorso di studio di laurea soloper una platea limitata nel tempo), ilGoverno Conte ha optato per una mo-difica della norma regolamentare deiriscatti (il Dlgs 184/1997), aggiungen-do un ulteriore e facoltativo metodo diquantificazione dell’onere.

Ora vi sono quindi tre tipi di riscatti dilaurea nelle Gestioni Inps. Il primo e tra-dizionale riscatto che, nel caso di perio-di di competenza del metodo contribu-tivo e dunque dal 1996, quantifica laspesa per il contribuente prendendo ariferimento l’ultima retribuzione impo-nibile previdenziale prima della richie-sta di riscatto e applicandovi l’aliquotaIvs corrente compresa fra il 33 e il 34 percento. In questo scenario, nel caso di unlavoratore del settore privato che gua-dagni 30mila euro al lordo di tasse e

GLI STUDI

Gli anni di laureacontributivicostano menofino a 45 anni

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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A umentano gli ambiti diintervento dei fondi disolidarietà bilaterali inambito previdenziale.

L’articolo 22 del de-creto legge 4/2019 introduce una pre-stazione a sostegno del reddito, diraccordo con quota 100 se raggiuntanel triennio successivo.

Il nuovo scivoloSecondo tale disposizione sperimen-tale, tutti i fondi di solidarietà bilatera-le dal 2019 possono corrispondere an-

che un assegno straordinario che con-sisterà, a favore del lavoratore aderen-te, in due accrediti a caricodell’azienda: la pensione maturata(l’assegno vero e proprio) e la contri-buzione correlata solo a patto che il la-voratore riesca a maturare i requisitiper il pensionamento in quota 100 en-tro il 2021, conservando la possibilitàdi accedere anche in data successiva.

La durata e i punti apertiSecondo quanto chiarito dalla circola-re Inps 10/2019, i requisiti contributivi

di Antonello Orlando

08 L’AIUTO «CONDIVISO»

Con i fondi bilateraliscivolo per quota 100o contributi aggiuntivi

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L’AIUTO «CONDIVISO»

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e anagrafici saranno maturati durantela decorrenza dell’assegno e comun-que entro il dicembre 2021, mantenen-do tuttavia la sola corresponsione del-l’assegno straordinario anche nel tri-mestre di finestra con una durata mas-sima di questa prestazione fino almarzo del 2022 (per chi maturasse i re-quisiti nel dicembre 2021).

Inoltre l’erogabilità della nuovaprestazione viene legata a una sorta dipatto per l’occupazione: il prepensio-namento triennale verso quota 100sarà strutturabile solo dalle aziende

In sintesi

Cosa sonoI fondi di solidarietà bilaterali sono finanziati dalle aziende e dai lavoratori di un comparto, come quello del credito, del credito assicurativo, ma anche di grandi gruppi come Ferrovie dello Stato e Poste italiane. Possono essere definiti «alternativi», come nel caso dell’artigianato, ma la funzione svolta è analoga

Le prestazioniGarantiscono alcune prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, sia in casi di difficoltà temporanee delle imprese (in sostituzione o a integrazione della cassa integrazione) sia in casi di emergenze più strutturate che implicano anche l’esodo di parte dei dipendenti delle singole aziende. Fra gli strumenti già adottabili dai fondi esistenti spicca, ad esempio, l’assegno straordinario di sostegno al reddito, che consiste inuna prestazione economica a carico del datore di lavoro esodante, riconosciuta dal fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico per i dipendenti (compresi i dirigenti) che maturino i requisiti per uno dei due accessi “classici” a pensione (vecchiaia o anticipata) entro il numero massimo di 7 anni dal momento dell’esodo (a seguito di quanto disposto fino alla fine del 2019 dalla legge 232/2016)

Gli oneriLa legge di stabilità del 2017 ha anche ridotto gli oneri dei datori di lavoro esodanti per questa prestazione, riducendo il correlato contributo straordinario al fondo richiesto per l’esodo in una misura pari al 50% della indennità di disoccupazione e della corrispondente contribuzione correlata

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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che facciano parte di un settore dovesia presente un fondo bilaterale con laspecifica condizione che venga sigla-to un accordo sindacale, aziendale oanche territoriale, coinvolgendo leorganizzazioni sindacali comparati-vamente più rappresentative a livellonazionale. L’accordo va depositato invia telematica non oltre 30 giorni dal-la data di sottoscrizione. L’accordosindacale dovrà includere un pro-gramma di assunzioni a carico dellestesse aziende che utilizzino il pre-pensionamento verso quota 100 sta-bilendo il numero di nuovi dipenden-ti da assumere in modo da garantirel’equilibrio occupazionale.

Divieto di quota 100Il Governo è anche intervenuto modi-ficando le regole relative agli stru-menti già a disposizione dei fondi,come l’assegno straordinario di so-stegno al reddito. Per prima cosa ha“congelato” le forme di esodo giàstrutturate, per cui le imprese hannogià stanziato i budget necessari ad ac-compagnare i dipendenti ai tradizio-nali, e più distanti, accessi alla pen-sione rispetto al nuovo ingresso anti-cipato di quota 100. Infatti, il decretodi riforma, all’articolo 14, comma 9,l’accesso a pensione in quota 100 èesplicitamente escluso per gli asse-gni straordinari erogati dai fondi.Nello stesso articolato è menzionatoanche un altro strumento di esodo,accessibile a tutte le imprese con piùdi 15 dipendenti, noto come isopen-sione. Tale prestazione, in parte ana-loga all’assegno straordinario, co-

struisce a seguito di accordo sindaca-le, un prepensionamento, di normaconsensuale, che accompagna i di-pendenti selezionati alla pensionevecchiaia o anticipata con uno scivolodi durata massima, fino al 2020, disette anni. Aderendo all’esodo del-l’articolo 4 della legge 92/2012, quin-di, il dipendente cessa dal rapporto dilavoro e, pur rimanendo libero di in-traprendere nuove attività, riceveuna prestazione pari alla pensionematurata e la contribuzione pienaparametrata alla media retributivadell’ultimo quadriennio, tutto a cari-co del datore di lavoro senza alcuncontributo statale. Entrambi questistrumenti (assegno straordinarioclassico e isopensione)non potrannoaccompagnare al pensionamento inquota 100 i dipendenti interessati,ma continueranno, anche nel trien-nio 2019-2021 a puntare alle tradizio-nali forme di accesso in vecchiaia o inpensione anticipata.

A giudicare dalla formulazionedell’articolo 22 del decreto legge4/2019, appare comunque che chi sitroverà nel godimento di un assegnostraordinario tradizionale o di unaisopensione, pur avendo uno scivo-lo pagato fino alla pensione di vec-chiaia o anticipata, potrà sganciarsie richiedere il pensionamento inquota 100. Tale facoltà appare tutta-via non particolarmente convenien-te, considerando che durante l’iso-pensione è possibile lavorare e ma-turare i contributi correlati, nonchépercepire l'assegno e, soprattutto,che la prestazione finale sarà più alta

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L’AIUTO «CONDIVISO»

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considerando i contributi versati daldatore di lavoro per un massimo disette anni.

Finestra senza contributiInoltre è stata introdotta una normadi raccordo tra gli assegni straordi-nari “classici” e l’isopensione cheaccompagnano i lavoratori verso lapensione anticipata, dato che que-st’ultima da quest’anno registra unanuova finestra trimestrale di diffe-rimento della pensione, per cui ilprimo assegno lo si riceve tre mesidopo la maturazione del diritto. Se-condo quanto stabilito dal decretolegge, queste forme di accompa-gnamento all’esodo corrisponde-ranno le prestazioni mensili diretteall’assicurato fino alla fine della “fi-nestra”, interrompendo invece ilversamento della contribuzione

correlata alla maturazione dei re-quisiti contributivi richiesti (42 an-ni e 10 mesi per gli uomini, un annoin meno per le donne).

Nel caso di una donna di 58 anni, cheabbia 39 anni di contributi e acceda aisopensione nel febbraio 2019, la pen-sione anticipata richiederà 41 anni e 10 mesi di contributi (raggiunti a dicem-bre 2021) con attivazione della finestradal gennaio al marzo del 2022.

La pensione vera e propria decorreràdunque a marzo del 2022. Dopo la riso-luzione del rapporto, il suo datore di la-voro verserà all’Inps (che riconoscerà asua volta alla ex dipendente) isopensio-ne e contributi correlati fino a dicembredel 2021, mentre dal gennaio al marzodel 2022 verserà la sola isopensione a copertura del periodo di finestra prece-dente alla decorrenza della pensione.

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Contribuzione aggiuntiva

RiscattoUn ulteriore ampliamento dello spettro d’azione dei fondi di solidarietà consi-ste nella facoltà di riconoscere la con-tribuzione di periodi da riscattare o da ricongiungere da una gestione pensio-nistica a un’altra, se localizzati tempo-ralmente prima dell’ingresso nel pre-pensionamento. Così, le imprese eso-danti potranno, dietro pagamento diretto dei rispettivi oneri, garantire un riscatto di laurea o una ricongiunzione degli anni necessari o per potere acce-dere all’assegno straordinario o, diret-

tamente, per maturare i requisiti pen-sionistici, così come già previsto nei fondi del credito e del credito coopera-tivo dopo la legge di bilancio del 2017.

SomministratiAltre prestazioni che comporteranno l’aumento della contribuzione saranno garantibili dal fondo di solidarietà dei lavoratori somministrati per coprire i periodi privi di contribuzione dei lavora-tori beneficiari del fondo, con discipline regolatorie che saranno dettagliate da un futuro decreto ministeriale.

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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L e novità del decreto leggesulle pensioni si applicanoanche ai dipendenti pub-blici, seppur con delle ec-cezioni. Tra i temi che fa

più discutere, e che potrebbe diventareoggetto di un vaglio di costituzionalità,è il differimento dei termini di paga-mento dei trattamenti di fine servizio edei trattamenti di fine rapporto previ-sto per i lavoratori di amministrazionipubbliche nonché degli enti di ricercache accederanno alla pensione con«quota 100».

Differimento pagamentiIl differimento è stato utilizzato inpassato al fine di mitigare gli effettidella maggior spesa pensionistica.Per effetto del decreto legge 4/2019l’indennità di fine servizio sarà corri-sposta al momento in cui il lavoratoredimissionario avrebbe maturato il di-ritto a riscuoterla secondo le regole invigore prima del decreto stesso (quin-di al momento della pensione di vec-chiaia o anticipata). Ciò può compor-tare, nel caso di un lavoratore che haperfezionato i requisiti di «quota 100»

di Fabio Venanzi

09 PUBBLICO IMPIEGO

Tfs con un prestitoper lo stataleche usa quota 100

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PUBBLICO IMPIEGO

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alla fine del 2018, un differimento an-che di sei anni e oltre, prima di poterriscuotere l’indennità per importi finoa 50mila euro lordi. Per i trattamentidi importo superiore e fino a 100milaeuro lordi, l’eccedenza tra quantospettante e i primi 50mila euro, sarà li-quidata trascorsi almeno 12 mesi dalprimo pagamento. L’eventuale ecce-denza, rispetto a 100mila euro, saràmessa in pagamento dopo ulteriori 12mesi dalla seconda tranche. Un appo-sito accordo, tra diversi ministeri el’Associazione bancaria italiana, do-

In sintesi

Il rinvio sulle indennità di fine servizioIl decreto legge sulle pensioni prevede che i di-pendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la «pensione quota 100», conseguano «il diritto alla decorrenza dell’inden-nità di fine servizio comunque denominata al mo-mento in cui tale diritto sarebbe maturato a segui-to del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico». Ciò potrebbe in concreto tradursi in un differi-mento anche di sei anni per la riscossione dell’in-dennità ad esempio in caso di importi fino a 50mila euro lordi.

Finanziamenti fino a 30mila euroIl decreto, a corredo del differimento, prevede inoltre che, sulla base di certificazioni rilasciate dall’Inps, il pubblico dipendente che accede alla pensione in virtù della «quota 100» può presentare richiesta di finanziamento di una som-ma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata (ma fino a un massimo di 30mila euro, o all’importo effettivamente spettante nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia di importo inferiore) alle banche o agli intermediari finanziari che aderi-scono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto stesso. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’Inps trattiene il relativo importo dall’in-dennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo fi-nanziato, senza alcuna formalità, dei crediti deri-vanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il pubblico lavoratore vanta nei confronti dell’Inps.

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vrà definire le modalità per erogareanticipatamente tali somme, fino a30mila euro lordi, senza oneri per lafinanza pubblica.

A fronte di questo onere, che rimar-rebbe comunque a carico del lavora-tore, il decreto prevede uno sconto fi-scale sulla tassazione delle indennitàdi fine servizio, crescente in funzionedegli anni di differimento rispetto al-la cessazione dal servizio, sui primi50mila euro spettanti. Rimane fermala possibilità per gli interessati di ce-dere il trattamento spettante attra-verso gli ordinari canali di credito.

La decorrenza di quota 100Per i pubblici dipendenti, la pensione«quota 100» non potrà avere decor-renza precedente al 1° agosto 2019 e – aregime – dovranno trascorrere sei me-si dalla maturazione dei requisiti. Lapensione «quota 100» potrà essereconseguita anche in regime di cumulocon le altre casse pensionistiche gesti-te dall’Inps. L’altra novità riguarda idipendenti che prestano servizio insettori in cui non sono attive forme diprevidenza complementare compar-tecipate dal datore di lavoro. Per tali la-voratori, se rientrano in un sistema dicalcolo interamente contributivo –cioè risultano privi di anzianità contri-butiva accreditata al 31 dicembre 1995– al raggiungimento della soglia defi-nita annualmente, non versano piùcontribuzione. Di fatto, parte della re-tribuzione eccedente 102.543 eurolordi annuali (valore 2019), non risultapensionabile.

I dipendenti che si trovano in que-

sta situazione alla data di entrata invigore del decreto legge, a doman-da, possono essere esclusi da talemeccanismo del massimale contri-butivo a condizione che producanol’istanza entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del decreto. Il ter-mine dei sei mesi viene conteggiatodalla data di assunzione per i neo-assunti oppure dalla data di supera-mento del massimale contributivoper coloro che, nel corso della vitalavorativa, si troveranno a superar-lo per effetto di un incremento di re-tribuzione pensionabile.

La prescrizioneIl decreto legge prevede inoltre un peri-odo transitorio al fine di uniformare itermini prescrizionali applicati dal-l’Inps con quelli dell’ex Inpdap. Infatti,nella Gestione dipendenti pubblici, acausa della specificità delle Casse am-ministrate, risultavano vigenti terminidecennali in luogo di quelli quinquen-nali, che invece trovano applicazioneper la (quasi) generalità dei lavoratori.

In particolare, il decreto legge sipreoccupa di stabilire che, i terminidi prescrizione, relativi alle contri-buzioni di previdenza e di assistenzasociale riferibili a periodi di compe-tenza fino al 31 dicembre 2014, non siapplicano fino al 31 dicembre 2021.

Di fatto, una moratoria al fine dipermettere ai datori di lavoro di ve-rificare le posizioni dei lavoratoriche hanno prestato servizio neglianni scorsi. In passato, l’Inps – condiverse circolari – aveva affrontatola problematica prevedendo, in un

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primo momento, la prescrizionequinquennale a decorrere dal 2018 e,successivamente rinviata al 2019.Sul finire del 2018, il termine era sta-to ulteriormente procrastinato al2020. Se da una verifica del proprioestratto contributivo, dovesseroemergere delle mancanze, gli iscrittidovranno inoltrare una richiesta divariazione della propria posizioneassicurativa all’Inps, che si attiveràal fine di procedere alla sistemazio-ne dell’estratto e a richiedere l’even-tuale regolarizzazione al datore dilavoro pubblico, nell’ipotesi in cuidovesse emergere una omissione oevasione contributiva sulle retribu-zioni erogate.

Opzione donnaPer le lavoratrici del pubblico impiegoche intendono accedere alla pensionecon «opzione donna», dal perfeziona-mento dei requisiti (58 anni di età con35 anni, entrambi maturati entro il 31dicembre 2018), dovranno attenderel’apertura della finestra mobile di do-dici mesi dal perfezionamento dell’ul-timo requisito.

I trattamenti di fine servizio, in que-sto caso, saranno erogati non prima di24 mesi dalla cessazione del rapportodi lavoro. Si ricorda che, per gli iscrittialla Gestione dipendenti pubblici, itrattamenti pensionistici possonoavere decorrenza inframensile.

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Quando viene pagato il Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici che accedono a quota 100?Il decreto legge stabilisce che l’indennità di fine servizio sia

corrisposta al raggiungimento dell’età di pensionamento ac-cessibile prima dell’introduzio-ne di quota 100. Quindi questi lavoratori dovranno attendere anni prima di incassare l’impor-to maturato. Il decreto consen-te però di ricevere subito fino a 30mila euro attivando un finanziamento il cui costo è a carico dell’interessato ma com-pensato da una tassazione ridotta sul Tfs.

La riduzione della tassazione è previsto solo per chi ricorre a quota 100?No, la riduzione dell’aliquota Irpef vale per tutti i dipendenti pubblici che, anche se non uti-lizzano quota 100, non ricevono

Domande&Risposte

Detassazioneper tutti i Tfspagati in ritardo

il Tfs contestualmente alla ces-sazione del servizio. L’agevola-zione si applica sui primi 50mila euro di Tfs e cresce con il “ritar-do”, da 750 euro per un anno, a 3.750 euro per cinque anni.

Quanto vale nel complesso la possibilità di ottenere 30mila euro subito?Secondo il governo corrispon-de a 5 miliardi di euro nel solo 2019, che diventeranno 12 miliardi nel triennio 2019-2021.

A quanto ammonta l’importo medio del Tfs?In base alle stime fornite dal-l’Inps, l’importo medio è di 76mila euro

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Q uest’anno i pensionativedranno i loro assegnicrescere al massimo del-l’1,1 per cento. Questo èinfatti il valore provviso-

rio dell’inflazione registrato nel 2018a cui è agganciata la variazione degliassegni previdenziali.

La rivalutazione delle pensioni, o pe-requazione, si basa su un meccanismopiuttosto complesso collegato alla va-riazione dell’inflazione per famiglie dioperai e impiegati rilevata dall’Istat. All’inizio di ogni anno il valore degli

assegni viene adeguato tenendo contodi un doppio parametro: il valore defi-nitivo dell’inflazione registrata dueanni prima e quello provvisorio del-l’anno prima. Così nel 2019 l’importo èdovuto dalla conferma o meno del va-lore del 2017 e quello provvisorio del2018. Quest’ultimo non è quello effet-tivo dell’anno perché, per permettere ilpagamento degli assegni di gennaioviene rilevato sui primi nove mesi del-l’anno, a cui si aggiungono le previsio-ni per gli ultimi tre. Così può accadereche il valore provvisorio e quello defi-

di Matteo Prioschi

10 IMPORTO ASSEGNI

Perequazionepiena dell’1,1%fino a 1.522 euro

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IMPORTO ASSEGNI

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nitivo siano differenti, con la necessi-tà, l’anno successivo, di effettuare unconguaglio a beneficio o a discapito delpensionato che può incassare un’unatantum supplementare oppure subireuna ritenuta se l’inflazione effettiva èpiù bassa di quella stimata.

L’aumento di quest’annoA inizio 2019 non è stato necessarioeffettuare alcuna compensazione suivalori del 2017, dato che l’inflazioneprovvisoria (+1,1%) ha coinciso conquella effettiva. Così ci si è limitati ad

In sintesi

Sette fasce per tre anniIl comma 260 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) modifica il meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti pensionisti-ci. La novità è il passaggio dai cinque scaglioni di indi-cizzazione in vigore fino al 31 dicembre 2018 ai nuovi sette scaglioni (per il cui dettaglio si rinvia alla tabella riportata a pagina 50). Un meccanismo di salvaguardia fa in modo che, in ogni caso, le pensioni superiori ai singoli limiti, a seguito di applicazione delle percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione auto-matica prevista dalla singola disposizione. La nuova disciplina disegnata dalla legge di Bilancio 2019 vale in ogni caso per tre anni, cioè per il periodo 2019-2021.

Un po’ di storiaIl meccanismo di rivalutazione delle pensioni è stato introdotto dalla legge 448/1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999; dal 2001 (legge 388/2000) la perequa-zione è stata suddivisa in tre differenti fasce con riva-lutazione piena per le sole pensioni fino a tre volte il minimo Inps. Per il biennio 2012-2013, il Dl 98/2011 ha imposto altre limitazioni: niente rivalutazione su assegni oltre 5 volte il minimo. La riforma Fornero ha poi disposto, sempre per il biennio 2012-2013, il bloc-co dell’indicizzazione per le pensioni di importo com-plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo. La legge di Stabilità 2014 ha quindi introdotto il meccani-smo a 5 fasce, in vigore fino al 31 dicembre scorso. Nel frattempo, la Corte costituzionale (sentenza 70/2015) ha censurato la riforma Fornero nella parte in cui di-sponeva la rivalutazione automatica per i soli assegni fino a tre volte il minimo. Dopo tale sentenza è stato emanato il Dl 65/2015 che ha introdotto una nuova disciplina per garantire una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti tra tre e sei volte il minimo.

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applicare un aumento dell’1,1% pariall’inflazione provvisoria del 2018.Tuttavia, solo gli assegni di importopiù basso beneficiano dell’adegua-mento pieno all’aumento del costodella vita. Infatti, il meccanismo in vi-gore attualmente prevede che il 100%dell’inflazione venga riconosciutosolo alle pensioni di importo non su-periore a tre volte il trattamento mini-mo (cioè fino a 1.522,26 euro). Salendodi valore, l’adeguamento è parziale,con conseguente perdita del potered’acquisto di tali assegni (si veda la ta-bella in basso).

Importo temporaneoGli importi degli assegni già pagati agennaio non sono esatti perché ilmeccanismo di adeguamento all’in-flazione da utilizzare per il periodo2019-2021, basato su sette fasce, è sta-to introdotto con la legge di Bilancio2019 approvata gli ultimi giorni di di-

cembre 2018. Tuttavia, poiché l’Inpsaveva bisogno di tempi più lunghi permettere in pagamento le pensioni delprimo mese dell’anno, ha utilizzato ilmeccanismo di rivalutazione che sa-rebbe dovuto entrare in vigore senzale modifiche adottate dal Parlamento.Quindi gli assegni sono stati rivalutatiin base alle “fasce” previste dalla legge388/2000 e che sono leggermentepiù vantaggiose per gli assegni di im-porto oltre tre volte il minimo (si vedail confronto in tabella).

Appena l’Inps avrà adeguato i sof-tware al nuovo sistema, verrannomessi in pagamento gli importi effet-tivamente dovuti per il 2019 e verràanche effettuato un conguaglio neiconfronti dei pensionati che a genna-io, ma anche nei mesi successivi (pro-babilmente fino a febbraio-marzo),avranno ricevuto un assegno legger-mente più ricco.

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I nuovi importi

Esempi di importi lordi mensili percepiti nel 2018, rivalutati provvisoriamente in base alla legge 388/2000, e con il metodo introdotto dalla legge di Bilancio 2019

SCAGLIONE DI PENSIONE RISPETTOAL TRATTAMENTO MINIMO

IMPORTO PERCEPITONEL 2018

ADEGUAMENTOALL’INFLAZIONE

RIVALUTAZIONEEFFETTIVA

RIVALUTAZIONEPROVVISORIA PER FASCE

RIVALUTAZIONE2019

Fino a 3 volte1.000,00

100% 1,10%1.011,00 1.011,00

1.400,00 1.415,40 1.415,40

Oltre 3 fino a 41.600,00

97% 1,07%1.617,51 1.617,07

2.000,00 2.021,47 2.021,34Oltre 4 fino a 5 2.300,00 77% 0,85% 2.324,44 2.319,48Oltre 5 fino a 6 2.800,00 52% 0,57% 2.828,96 2.816,02Oltre 6 fino a 8 3.500,00 47% 0,52% 3.534,74 3.518,10Oltre 8 fino a 9 4.200,00 45% 0,50% 4.240,51 4.220,79Oltre 9 4.700,00 40% 0,44% 4.744,64 4.720,68

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IMPORTO ASSEGNI

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la parte eccedente i 100mila euro efino a 130mila euro, al 25 per la parteeccedente 130mila euro fino a200mila euro, pari al 30% per la par-te eccedente 200mila euro fino a350mila euro, pari al 35% per la par-te eccedente 350mila euro fino a500mila euro e pari al 40% per laparte oltre 500mila euro.

È prevista una clausola di salva-guardia per garantire che le pensio-ni colpite dal taglio non scendano innessun caso sotto la soglia dei100mila euro lordi annui, e sonoescluse le pensioni interamente li-quidate con il sistema contributivo.È il caso, per esempio, di una pensio-ne elevata conseguita dopo un’ope-razione di totalizzazione.

La norma prevede che all’opera-zione solidarietà si adeguino, nel-l’ambito della loro autonomia, an-che gli organi costituzionali e di ri-levanza costituzionale.

I risparmi verranno raccolti in ap-positi fondi da attivare in Inps e ne-gli altri enti previdenziali interes-sati. Secondo una interpretazionediffusa, al momento non smentitadal Governo, sono escluse le pen-sioni erogate dalle Casse dei pro-fessionisti.

Escluse anche le pensioni di inva-lidità, i trattamenti pensionistici diinvalidità (legge 222/1984), i tratta-menti pensionistici riconosciuti aisuperstiti e i trattamenti riconosciu-ti a favore delle vittime del dovere odi azioni terroristiche (legge466/1980 e legge 206/2004).

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di Davide Colomboe Marco Rogari

S catterà a marzo l’operazionesolidarietà che riguarda lepensioni più elevate, supe-

riori a 100mila euro lordi l’anno, inpagamento a non più 24mila perso-ne e che dovrebbe assicurare que-st’anno risparmi per 76,1 milioni dieuro. L’Inps chiarirà le modalità delprelievo sulla parte retributiva degliassegni in pagamento nella previstacircolare attuativa, dalla quale si ca-pirà anche come verranno congua-gliati i due mesi (gennaio e febbraio)di mancati tagli. La norma è previstain legge di Bilancio ma la sua attua-zione correrà di pari passo con l’im-plementazione del decretone con ilreddito di cittadinanza e «quota100». Per le nuove pensioni il tagliosi applicherà invece a partire dal pri-mo mese di decorrenza.

Ricordiamo come è stato definitoquesto prelievo su assegni definiti«di platino» nelle ultime relazionigovernative. Nei prossimi cinqueanni le pensioni elevate saranno ri-dotte di un’aliquota pari al 15% per

PENSIONI DI PLATINO

Contributodi solidarietàsopra quota100mila euro

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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L a pensione di cittadi-nanza spetterà, dalprossimo mese di apri-le, alle persone con piùdi 67 anni che si trovano

in determinate condizioni econo-miche. Il requisito anagrafico varràper gli anni 2019 e 2020, mentre dal2021 sarà adeguato agli incrementilegati all’aspettativa di vita che, dibiennio in biennio, non potrà supe-rare i tre mesi.

Per i beneficiari del reddito di cit-tadinanza, l’assegno si trasformerà

in pensione di cittadinanza dal pri-mo giorno del mese successivo aquello di compimento del 67esimoanno di età del componente piùgiovane del nucleo familiare. La fi-nalità di questo strumento è soste-nere i pensionati che vivono sotto lasoglia di povertà e che hanno un in-dicatore della situazione economi-ca equivalente (Isee) familiare infe-riore a 9.360 euro, se si risiede inabitazione in affitto. In caso con-trario, la soglia non dovrà superare7.560 euro.

di Fabio Venanzi

11 PER I PIÙ POVERI

Fino a 780 eurocon la pensionedi cittadinanza

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PER I PIÙ POVERI

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I requisitiNel caso di nuclei composti da unasola persona, la scala di equivalen-za sarà pari a 1, incrementata di0,40 punti per ogni ulteriore com-ponente. In ogni caso non potràessere superiore a 2,1. In pratica,un nucleo familiare composto dauna sola persona con pensione pa-ri al trattamento minimo (513,01euro mensili), ha un reddito di6.669,13 euro.

In assenza di altre componentireddituali, il suo Isee sarà pari al red-

In sintesi

CaratteristicheLa pensione di cittadinanza rappresenta l’equivalente del reddito di cittadinanza (Rdc) per le persone che hanno più di 67 anni. I requisiti reddittuali e patrimo-niali per accedervi sono analoghi a quelli del Rdc. A differenza di quest’ultimo, però, che dura 18 mesi rinnovabili, la pensione non ha scadenza se permango-no i requisiti per fruirne

RequisitiÈ richiesto un Isee non superiore a 7.560 euro, aumen-tato a 9.360 euro se il beneficiario vive in affitto. Inol-tre il patrimonio immobiliare, diverso dall’eventuale casa di proprietà, non deve superare i 30mila euro, mentre quello mobiliare ha un limite di 6.000 euro,che diventano 8.000 euro in caso di coppia di pensio-nati. Oltre a ciò non si possono possedere ad alcun titolo natanti oppure autoveicoli e motocicli con determinate caratteristiche

ImportoL’importo massimo della pensione di cittadinanza, per un singolo, è di 780 euro al mese, di cui 150 riconosciuti, nel caso, quale contributo per l’affitto dell’abitazione

Richiesta e fruizioneIl decreto descrive in modo molto approfondito le modalità di richiesta e di mantenimento del reddito di cittadinanza, che è legato anche alla partecipazione a programmi di politiche attive. Questi ultimi non sono invece previsti per i destinatari della pensione di citta-dinanza rispetto alla quale il decreto non indica in mo-do dettagliato la procedura di concessione e la convi-venza con una pensione di vecchiaia o altre tipologie di pensione. Sarà quindi importante verificare le istruzio-ni che verranno fornite al riguardo dall’Inps

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GUIDA FACILE ALLE PENSIONI

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dito e avrà diritto alla pensione dicittadinanza fino a raggiungere i630 euro mensili o 780 euro se abitain una casa in affitto. Per una coppia,che vive in casa di proprietà, il reddi-to di riferimento dovrà essere infe-riore a 10.584 euro. Infatti utilizzan-do la scala 1,4 si otterrà 7.560, limiteper poter accedere alla pensione dicittadinanza.

Inoltre il patrimonio immobilia-re, diverso dalla prima casa, nondovrà essere superiore a 30mila eu-ro mentre quello finanziario dovràrisultare inferiore a 6mila euro, ele-vati a 8mila nel caso di coppia. Nes-sun componente dovrà risultareintestatario a qualunque titolo oavere la piena disponibilità di auto-veicoli immatricolati per la primavolta nei sei mesi antecedenti la ri-chiesta, oppure autoveicoli di cilin-drata superiore a 1.600 centimetricubi o motoveicoli di cilindrata su-periore a 250 centimetri cubi, im-matricolati per la prima volta neidue anni antecedenti.

Sono esclusi i mezzi soggetti adagevolazione fiscale in favore dipersone con disabilità. Inoltre nes-sun componente deve risultare in-testatario a qualunque titolo o averela piena disponibilità di navi e im-barcazioni da diporto.

Gli importiLa pensione sarà erogata in via con-tinuativa, senza sospensione, sem-preché permangano i requisiti. Co-sì, ad esempio, un pensionato chevive solo e non ha una casa di pro-

prietà, avrà una pensione di cittadi-nanza di 780 euro al mese, di cui 150euro da destinare per il pagamentodell’affitto. Un pensionato che viveda solo – in casa di proprietà – e ri-ceve solo una pensione di invalidi-tà, riceverà, in sostituzione, la pen-sione di cittadinanza di 630 euro almese. Una coppia di pensionati chevive in un appartamento in affittoriceverà una integrazione in modoche possano avere a disposizione1.032 euro al mese. In quest’ultimocaso il contributo affitto – pari a 150euro mensili – viene riconosciutoin capo al nucleo familiare. Nel casoin cui dovessero abitare in casa diproprietà, il reddito mensile scen-derà a 882 euro.

Per i pensionati di cittadinanzanon sussiste l’obbligo di rendere ladichiarazione di immediata di-sponibilità al lavoro, al pari dei be-neficiari del reddito di cittadinan-za di età pari o superiore a 65 anni.La pensione di cittadinanza èesente da imposizione fiscale e ladurata del beneficio deve inten-dersi indefinita, al permanere deirequisiti soggettivi.

Nel caso di più componenti, l’im-porto sarà suddiviso in parti ugualitra i componenti del nucleo fami-liare. In altri termini, la pensione dicittadinanza si pone come obiettivoquello di elevare i redditi bassi aivalori minimi stabiliti dal decreto,tale da consentire il raggiungimen-to di un valore non inferiore a 630euro al mese.

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PER I PIÙ POVERI

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Sono nato nel novembre del 1957 lavoro in banca e al 31 dicembre 2018 ho accantonato 39 anni di contributi. Posso andare in Quota 100?Il requisito anagrafico di 62 anni sarà perfezionato a novembre da cui decorreranno i tre mesi della finestra trimestrale mobile riser-vata al settore privato per i lavora-tori subordinati e autonomi. La decorrenza dell’assegno si localiz-zerà a partire da marzo 2020.

Sono un lavoratore autonomo nel settore informatico e ho 39 anni di contributi e sono nato nel 1956. Posso andare in Quota 100? Se sì, posso fatturare mas-simo 5.000 euro da quando vado in pensione??L’assicurato ha soddisfatto il requisito contributivo e anagrafico prima del 2019, dunque potrà accedere a quota 100 da aprile. Per

farlo non dovrà, dal momento della titolarità dell’assegno, percepire alcun emolumento da libero pro-fessionista o stipendio da lavora-tore subordinato. Il limite dei 5.000 euro non si riferisce ai redditi di lavoro autonomo, ma alla categoria dei redditi diversi, la quale richie-derà che lo stesso non eserciti più la professione abituale al momen-to collegata alla partita Iva, ma emetta ricevute con ritenuta d’ac-conto per attività più sporadiche, anche di inquadramento civilisticodi lavoro autonomo.

Sono nato nel 1958, ho 37 anni dicontributi a dicembre 2018 e ho perso il lavoro che avevo presso una azienda privata assicurativa. Da dicembre 2018 sono in Naspi. Posso andare in Quota 100?Il requisito anagrafico sarà per-fezionato nel 2020, dunque nel triennio utile. I 38 anni di contri-buti richiesti da Quota 100 sa-ranno raggiunti alla fine del 2019, pertanto la finestra trime-strale decorrerà dopo il 62esimo compleanno. In merito alla con-tribuzione, in attesa di chiari-menti da Inps, si ritiene comun-que soddisfatto il subrequisito dei 35 anni di contributi effettivi.

Sono un dipendente della pubbli-ca amministrazione e ho matura-to tutti i requisiti per Quota 100. Rischio di essere collocato in quiescenza anche se non intendo dimettermi?

Isopensione, autonomi, Naspie precoci

In attesa di circolari da parte del Dipartimento di funzione pubbli-ca, va specificato che l’articolo 14 comma 6 lettera d) del decre-tone esclude il pensionamento in Quota 100 dall’ambito di appli-cazione del Dl 101/2013, per-tanto continuano a trovare appli-cazione le disposizioni di limite ordinamentale per la permanen-za in servizio della circolare 2 del 2015 della funzione pubblica.

Sono un dipendente che alla fine del 2018 è stato collocato in modo consensuale in Isopensio-ne, ho 64 anni e 38 anni di con-tributi e la procedura di prepen-sionamento con cui sono stato esodato dalla mia azienda mi accompagnerà a pensione fino al compimento dell’età della pensione. Sarò collocato in pensione prima visto che ho i requisiti di quota 100?No, la norma prevede che l’iso-pensione Fornero non possa puntare a Quota 100, dunque il dipendente potrà senza alcuna variazione percepire l’isopensio-ne e ricevere la contribuzione correlata aziendale fino alla maturazione dei requisiti di vecchiaia. Rimane un diritto soggettivo quello di richiedere la pensione in Quota 100, deca-dendo dalla prestazione del prepensionamento Fornero.

a cura di Antonello Orlando

Domande&Risposte

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