GIORNATE DI STUDIO DEL 24, 26 E 27 GENNAIO 2006 … · Apprendisti: le novità in Emilia Romagna e...

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GIORNATE DI STUDIO DEL 24, 26 E 27 GENNAIO 2006 (Reggio Emilia, Bologna, Modena) Argomenti: FINANZIARIA 2006: novità per il lavoro - Costo del lavoro (pag. 2) - Altre disposizioni (pag. 6) L’autoliquidazione dei premi INAIL (pag. 18) La denuncia annuale dei disabili (pag. 27) Gli interpelli: le risposte del Ministero del lavoro (pag. 33) DURC: operatività, imprese non edili e interpello (pag. 40) Apprendisti: le novità in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (pag. 44) Nuovi assunti in soprannumero: beneficio IRAP conforme alle regole U.E. (pag. 50) Le novità del mod. 770/2006 semplificato (pag. 54) A cura di Gabriele Bonati e Pietro Gremigni

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GIORNATE DI STUDIO DEL

24, 26 E 27 GENNAIO 2006

(Reggio Emilia, Bologna, Modena)

Argomenti: FINANZIARIA 2006: novità per il lavoro

- Costo del lavoro (pag. 2) - Altre disposizioni (pag. 6)

L’autoliquidazione dei premi INAIL (pag. 18) La denuncia annuale dei disabili (pag. 27)

Gli interpelli: le risposte del Ministero del lavoro (pag. 33)

DURC: operatività, imprese non edili e interpello (pag. 40)

Apprendisti: le novità in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (pag. 44)

Nuovi assunti in soprannumero: beneficio IRAP conforme alle regole U.E. (pag. 50)

Le novità del mod. 770/2006 semplificato (pag. 54)

A cura di Gabriele Bonati e Pietro Gremigni

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FINANZIARIA 2006: NOVITÀ PER IL LAVORO Costo del lavoro Nuovo esonero contributivo – L’INPS, con la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006, ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti l’applicazione della riduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 1, cc. 361 e 362, della L. 266/2005, finanziaria 2006. Detta disposizione ha introdotto un esonero dei contributi dovuti all’INPS, gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti (art. 24, L. 88/1989), nella misura massima di un punto percentuale, con decorrenza 1° gennaio 2006. Il comma 362, precisa che il suddetto esonero contributivo opera: - Prioritariamente, e in via generale, sull’aliquota contributiva per gli ANF (gestione CUAF); - per i datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota per l’ANF, abbattuta del precedente

esonero (0,80%, disposto dall’art. 120 della L. 388/2000), è dovuta in misura inferiore all’1% (ovvero per effetto del precedente esonero non sia più dovuta), opera prioritariamente sulla contribuzione per maternità e, in caso di incapienza, per disoccupazione e in caso di ulteriore incapienza sulle altre assicurazioni della citata “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” (CIG industria, edilizia e lapidei; indennità economica di malattia).

In ogni caso, per espressa previsione legislativa, l’esonero non può operare: - sul contributo per il Fondo Garanzia TFR, di cui all’art. 2 della L. 297/82 (sarà oggetto di esonero,

escluso lo 0,05%, a partire dal 2008, data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare e delle relative misure comparative previste dal D.L. 203/2005, L. 248/2005. L’esonero sarà in ogni caso proporzionale all’ammontare dei TFR versati alle forme di previdenza complementare);

- sul contributo 0,30% (di cui all’art. 25, c. 4, L. 845/1978), integrativo della disoccupazione, destinato al finanziamento delle attività formative (fondi interprofessionali scelti dai datori di lavoro mediante indicazione nel mod. DM 10/2 – art. 118, L. 388/2000 e successive modificazioni).

I beneficiari dell’esonero – I destinatari della norma in argomento, secondo l’INPS, sono esclusivamente (anche se in premessa l’Istituto ha precisato che la finalità della norma è quella di realizzare “una riduzione del carico contributivo in tutti i settori dell’economia”) i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare – ANF (gestione CUAF), anche se l’obbligazione contributiva si è azzerata per effetto del precedente esonero (0,80%), disposto, come sopra accennato, dall’art. 120 della L. 388/2000. In base alla suddetta interpretazione (restrittiva e discutibile, in funzione della finalità della norma), non possono beneficiare dell’esonero le seguenti categorie di datori di lavoro: - Amministrazioni dello Stato; - Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF (fatta eccezione per le aziende speciali di cui

alla L. 142/1990 e il Ministero di Grazia e Giustizia per i detenuti e internati); - soggetti esonerati dal versamento del contributo CUAF, perché provvedono a erogare direttamente

ai propri dipendenti l’assegno per il nucleo familiare (in misura non inferiore ai minimi di legge), come per esempio le associazioni sindacali, le associazioni di categoria e i partiti politici;

- operanti all’estero in paesi extra UE con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale (convenzioni bilaterali).

Per l’Istituto l’esonero è escluso anche per i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali i relativi datori di lavoro versano la contribuzione ANF (0,05%) direttamente all’INPGI e non alla gestione INPS prestazioni temporanee (a quest’ultima gestione, detti datori di lavoro, versano un contributo dello

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0,25%, nettizzato L. 388/2000, per l’indennità di maternità, senza quindi avere la possibilità di beneficiare dello sconto previsto dalla finanziaria 2006). Casi particolari – La circolare n. 3/2006, precisa invece che l’esonero contributivo (nel limite delle aliquote a disposizione) può operare invece:

- per i datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e indeterminato (ex SCAU); - per le cooperative agricole (L. 240/1984); - per le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale, con navi minori, relativamente al

personale soggetto alla L. 413/1989 (l’esonero opererà in misura di 0,06% contributo maternità IPSEMA, e 0,94%, contributo disoccupazione dovuto all’INPS con il mod. DM 10/2).

L’operatività – Il beneficio in questione è immediatamente applicabile e deve essere utilizzato, a partire dal mese di gennaio 2006, con il criterio della “nettizzazione” contributiva, secondo le istruzioni INPS impartire con la circolare n. 115/2005. Vale a dire, che i datori di lavoro beneficiari provvederanno a calcolare e ad effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS dopo aver ridotto l’aliquota di settore dell’esonero in commento. Pubblichiamo, qui di seguito, la tabella dei contributi, relativi ai principali settori economici, in vigore dal 1° gennaio 2006, al netto degli esoneri contributivi sia dell’art. 120 della L. 388/2000 sia dell’art. 1, c. 361, della L. 266/2005. La tabella riporta anche le aliquote contributive totali al netto degli sconti contributivi previsti per eventuali assunzioni agevolate (gli sconti presi in considerazione, applicabili sulle quote contributive a carico del datore di lavoro, sono quelli del 25%, 50% e 100%).

Esonero contributivo dal 1° gennaio 2006

Misura massima: un punto percentuale

Soggetti beneficiari Soggetti esclusi

Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo CUAF all’INPS, anche se azzerato dall’esonero ex lege 388/2000

- Amministrazioni dello Stato - Enti pubblici non soggetti a CUAF - Datori di lavoro che provvedono

direttamente al pagamento degli ANF (esonerati dal contributo CUAF)

- Datori di lavoro operanti all’estero in paesi extra U.E. non convenzionati

- Giornalisti iscritti all’INPGI

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Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24, L. 88/1989) - Disoccupazione - Fondo garanzia TFR - CIG (industria, edilizia, agricoltura) - Assegno per il nucleo familiare - Trattamenti di richiamo alle armi (non sono previsti contributi) - Tubercolosi (non sono più previsti contributi) - Trattamenti economico di malattia - Trattamenti economico di maternità - Altre forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni Le misure compensative per il conferimento del TFR ai fondi pensione – In considerazione del fatto che l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), che prevedono il conferimento, esplicito o tacito del TFR, entreranno in vigore a partire dal 2008, il comma 269 della legge finanziaria 2006 fa decorrere dal 1°-1-2008 (modificando il D.L. 203/2005 – L. 248/2005) anche le misure compensative a favore dei datori di lavoro per i maggiori oneri che dovranno sopportare (istituzione del fondo garanzia per il credito e esonero contributivo da applicare sulle aliquote dovute alla gestione prestazioni temporanee in misura proporzionale all’ammontare del TFR conferito alle forme di previdenza complementare), conseguentemente è stato soppresso l’esonero contributivo previsto per gli anni 2006 (pari a 0,12%) e 2007 (pari a 0,14%). Il primo beneficio contributivo sarà quindi applicabile dal 2008 nella misura dello 0,19% (v. anche la circ. INPS N. 3/2006). I benefici settoriali – La legge finanziaria, riguardo il contenimento del costo del lavoro per determinati settori prevede i seguenti benefici, applicabili nel 2006; Autotrasporto: il comma 105 stanzia, per l’anno 2005, ulteriori 50 milioni di euro per l’applicazione

delle riduzioni dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Per l’incidenza in percentuale, da applicare nella prossima autoliquidazione, occorrerà attendere le istruzioni INAIL. Il comma 107, stabilisce invece, limitatamente all’anno 2005, l’esonero dei contributi dovuti all’INPS (quota a carico datore di lavoro) per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiore a 20, determinati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti (entro il limite di 120 milioni di euro).

Pesca: per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare viene confermato (comma 119), per tutto il 2006, lo sgravio contributivo del 70%.

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Altre disposizioni contributive – IL comma 363 proroga il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, con riferimento al sisma del 13 e 16 dicembre 1990, per le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, in particolare: - il termine di versamento previsto dall’art. 9, c. 17, secondo periodo, della L. 289/2002 è fissato al

30 settembre 2006; - il termine di versamento per la rateizzazione di cui all’art. 9, c. 17, terzo periodo, dalla L. 289/2002

(somme che eccedono € 5.000) è fissato al 1° ottobre 2006. Premi INAIL - Il comma 364 stabilisce, invece, che la misura dei premi assicurativi INAIL deve essere rideterminato in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenendo conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione infortuni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi dei premi. Tale criterio deve garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni assicurative. La prima rideterminazione verrà disposta con delibera INAIL, da approvare con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2006, successivamente verrà rideterminato entro il 30 giugno di ciascun anno. Detta procedura potrebbe determinare un aumento o una riduzione dei premi assicurativi. Iscrizione imprese e enti previdenziali - Il comma 374, modificando l’art. 44, c. 8, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003), ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la domanda di iscrizione e di annotazione (imprese artigiane e commerciali) al registro imprese e nel REA presente alle Camere di commercio, nonché da quelle esercenti attività commerciali (art. 1, c. 202, L. 662/1196), hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. Per il predetto fine, il Ministero delle attività produttive dovrà adeguare la relativa modulistica sentendo gli enti interessati. L’avvenuta iscrizione presso gli enti previdenziali e assistenziali sarà notificata dagli stessi enti agli interessati, entro 30 giorni. I soggetti rientranti nella presente disposizione sono, dal 1°-1-2006, esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Dal 2007, gli enti previdenziali allineeranno i propri archivi a quello del registro delle imprese anche con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni ante 2006.

Finanziaria 2006

Beneficio contributivo generalizzato Benefici contributivi settoriali

Esonero contributivo nella misura massima di un punto percentuale da applicare sulle aliquote dovute alla gestione INPS prestazioni temporanee

- settore pesca: conferma per il 2006 dello sconto contributivo del 70%;

- autotrasporto: maggior stanziamento finanziario per la riduzione dei premi INAIL per l’anno 2005

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Altre disposizioni

IRAP agricoli (c. 118) – Viene confermata, per l’anno 2005, l’aliquota dell’1,9%. Dal 2006, passa al 3,75%.

Lavoratori frontalieri (c. 122) – Viene confermato, per l’anno 2006, che il reddito di lavoro dipendente prodotto, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e di altri paesi limitrofi, concorre a formare reddito complessivo per l’importo che eccede € 8.000.

Somme alle casse di assistenza sanitaria integrativa (c. 123) – Viene confermata, anche per il 2006, la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente, delle somme in oggetto, fino a € 3.615,20.

Clausola di salvaguardia (c. 124) – La clausola di salvaguardia, riguardante la possibilità di applicare il regime fiscale al 31-12-2002 ovvero al 31-12-2004, se più favorevole, è prorogata all’anno 2006. Si ricorda che tale clausola è utilizzabile solo in sede di dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).

Dichiarazione dei redditi (c. 137) – A decorrere dal 1°-1-2006 le singole imposte o addizionali che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi non si pagano o non si chiedono a rimborso se l’importo risultante dalle dichiarazioni stesse non supera il limite di € 12. La disposizione è quindi applicabile anche ai 730. Se il mod. 730 viene comunque presentato, al sostituto di dichiarazione non compete il relativo compenso. Il predetto limite non si applica alle imposte calcolate dal sostituto d’imposta.

Bilanci comunali (c. 155) – Il termine per la deliberazione del bilancio comunale, per l’anno 2006, è differito al 31-3-2006.

Addizionale regionale (c. 165) – Il blocco degli aumenti è stato differito al 31-12-2006, fatta eccezione per gli aumenti aventi finalità di arginare squilibri finanziari nel settore sanitario.

Credito d’imposta nuovi assunti (c. 412) – Viene stabilito che le risorse finanziarie derivanti da rinunce o revoche del beneficio devono essere utilizzate per accogliere le richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non accolte per insufficienza di disponibilità. Viene altresì prevista la possibilità di presentare l’istanza prima di disporre l’assunzione del lavoratore interessato. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’assunzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Entro 30 giorni dall’avvenuta assunzione si dovrà darne comunicazione, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate di Pescara (3.10.2).

Conseguentemente la procedura da osservare è la seguente: - per maturare il diritto al bonus (€ 100/mese, ovvero € 150/mese per i soggetti con più di 45

anni, più € 300 per gli assunti nelle regioni del sud e aree svantaggiate), i datori di lavoro devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara apposita istanza – modello ICO procedura telematica “CREDITOCCUPAZIONE” (procedura che dovrà essere adeguata alla novità della finanziaria);

- il datore di lavoro può, dal 1’-1-2006: a) assumere il lavoratore a tempo indeterminato (in possesso dei requisiti per il bonus) e

inoltrare l’istanza all’Agenzia delle entrate di Pescara; b) oppure, trasmettere preventiva l’istanza all’Agenzia delle entrate di Pescara (vale a dire

prima di procedere all’assunzione);

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- l’Agenzia delle entrate accoglie o meno l’istanza; nel caso dell’accoglimento autorizza la copertura finanziaria fino al 31-12-2006 per l’applicazione del credito d’imposta, in particolare: o nell’ipotesi a), di cui al precedente punto, il datore di lavoro procede a recuperare

mensilmente, attraverso il mod. F24, il credito che matura, tendo conto che il bonus matura solo se il lavoratore assunto rimane in soprannumero alla fine di ogni mese (confronto numero dipendenti a tempo indeterminato in forza alla fine del mese e media dei lavoratori a tempo indeterminato del periodo 1/8/2001 – 31/7/2002);

o nell’ipotesi b), di cui al precedente punto, il datore di lavoro, entro 30 giorni procede ad assunzione il lavoratore interessato e completa l’istanza (a pene di decadenza) con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati del lavoratore assunto. Rispettate le predette condizioni, il datore di lavoro può procedere ad utilizzare il bonus con le modalità e le condizioni sopra riportate.

Pubblico impiego – Le principali norme che riguardano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sono le seguenti: 1) incarichi esterni (commi da 9 a 12): La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a

soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, ad esclusione di università, enti di ricerca e organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2004. Tale disposizione non si applica a regioni, Province, Comuni e gli enti del servizio sanitario nazionale.

2) Indennità e compensi (comma 55): Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni (escluse Regioni, province autonome e enti locali) sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005

3) Lavoro a termine (comma 177): Dal 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti indicati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4) Riduzione capacità fisica (comma 210): Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica derivante da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.Tale regola vale solo per le domande presentate dal 1° gennaio 2006.

5) Indennità di trasferta (comma 213): L’indennità di trasferta prevista dall’art. 1 legge 417/1978, nonché la collegata indennità supplementare a favore di magistrati, avvocati e procuratori dello stato, appartenenti alle forze armate, corpi organizzati militarmente, professori universitari ed dirigenti statali è soppressa. Le amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) nei cui confronti non opera direttamente la predetta legge devono adottare i conseguenti provvedimenti. Tale norma non è derogabile da parte dei contratti collettivi.

6) Infermità per causa di servizio (comma 219): Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non saranno più a carico dell'amministrazione, in base all’art. 36 Dpr 3/1957, le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, bensì solo un equo indennizzo per

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la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Tale norma non è derogabile dai contratti collettivi.

7) Festività (comma 225): Tra le norme che sono inapplicabili nei confronti dei pubblici dipendenti di cui al D.Lgs. 165/2001 a seguito della stipulazione del contratto collettivo, vi rientra anche la legge 90/1954 in materia di retribuzione delle festività cadenti di domenica, fatto salvi i giudicati formatisi alla data del 1° gennaio 2006.

8) Assegnazione di sede (comma 230): I vincitori dei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non può essere derogata dai contratti collettivi

9) Contratti di formazione (comma 243): Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, (articolo 1, comma 121, legge 311/2004), possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

Professione di autotrasportatore (comma 111) - Viene prorogato al 31 dicembre 2007 (dal 30 giugno 2006) il termine fino al quale è richiesto per le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi il possesso dei requisiti di onorabilità capacità finanziaria e capacità professionale, di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e l’acquisizione, per cessione d'azienda, di imprese di autotrasporto ovvero dell'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo (art. 22 D.Lgs 395/2000). Certificazione dei contratti di lavoro (comma 256) - Viene modificato l’art. 76 del D.Lgs. 276/2003 relativamente agli organismi abilitati alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro. Oltre a quelli Tra quelli già contemplati (enti bilaterali, Direzioni prov. del lavoro e Province, e Università) si aggiungono: 1) il Ministero del lavoro esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tali casi le DPL e le Province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato presso la Commissione ministeriale; 2) I consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 12/1979, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sotto questo secondo punto di vista è immaginabile l’emanazione, magari a livello nazionale, di uno specifico regolamento interno che dovrà stabilire le regole di composizione e funzionamento delle commissioni di certificazione, nonché il procedimento da seguire per ottenre la certificazione. Indennità di malattia nel settore trasporto locale (273) - Le somme eventualmente residuate dalle economie delle imprese di trasporto locale a seguito dell’affidamento dei servizi a terzi, devono essere destinate a coprire gli oneri economici per malattia eventualmente istituiti dalla contrattazione collettiva a seguito della parificazione dei trattamenti con quelli dei lavoratori dell’industria.

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Politiche familiari (commi da 330 a 334) - Per il sostegno delle politiche familiari vengono emanate le seguenti disposizioni:

- istituzione di un apposito fondo di 1.140 milioni di euro; - Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000; - Per ogni figlio nato nel 2006 secondo o ulteriore per ordine di nascita o adozione è concesso un

assegno di 1.000 euro. In relazione ai predetti assegni l’incasso potrà avvenire presso gli uffici postali, così come determinati dal Ministero dell’economia. La riscossione potrà essere effettuata dall’esercente la potestà sui figli, sempreché residente, cittadino italiano oppure comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 (per i figli nati nel 2005) e all’anno 2005 (per i figli nati nel 2005) non superiore ad euro 50.000. La condizione reddituale è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. Cessione dello stipendio (comma 346) - Vengono modificate alcune disposizioni previste dal Dpr 180/1950 in materia di cessione del quinto dello stipendio che la legge 311/2004 ha esteso anche al settore privato: 1) in materia di efficacia della cessione rispetto al datore di lavoro /committente è previsto che le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. 2) Le operazioni di prestito concesse a fronte della cessione del quinto devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. 3) Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni pubbliche trova applicazione il decreto legislativo 82/2005, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti con la conseguenza che la cessione si perfeziona attivando le procedure previste per l’invio certificato della posta elettronica in base alle regole tecniche individuate da decreto ministeriale. 4) Relativamente alla cessione del TFR viene estesa non solo ai lavoratori a termine, ma anche a quelli a tempo indeterminato la deroga in base alla quale dal 1° gennaio 2006 il TFR potrà essere ceduto interamente e non limitatamente ad 1/5. 5) È inapplicabile per i dipendenti del settore privato l’art. 38 del Dpr 180/1950 con la conseguenza che ulteriori cessioni dello stipendio non devono necessariamente comportare l’estinzione delle cessioni precedenti.

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Cessione dello stipendio notificata prima del 1.1.2005

Intera cedibilità con le regole del codice civile

Cessione dello stipendio notificata dal 1.1.2005 al 14.5.2005

Applicazione delle regole dei dipendenti pubblici: limite di 1/5, anzianità di 5 o 10 anni a seconda della durata del prestito, cedibilità del TFR

Cessione dello stipendio notificata dal 15.5.2005 al 31.12.2005

Applicazione delle regole dei dipendenti pubblici: limite di 1/5 - addetti a servizi di carattere permanente, durata non superiore a 10 anni. Per i contratti a termine la durata non può superare il termine del contratto. Il TFR è interamente cedibile per i lavoratori a tempo determinato e nel limite di 1/5 per quelli a tempo indeterminato

Cessione dello stipendio notificata dopo il 1.1.2006

Il TFR è interamente cedibile anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

Adozioni internazionali (comma 348) - E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per i prossimi tre anni a valere sul Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali.Un decreto dovrà stabilire l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle domande. Ricerca (comma 353) - Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Viene abolita la norma (art. 100 Tuir lett. c) che consentiva la deducibilità fiscale delle spese di ricerca entro i limiti del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Sisma nella Sicilia (comma 363) - Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il termine di versamento è fissato al 30 settembre 2006. In caso di versamento rateale, per importi da versare complessivamente eccedenti la somma di 5.000 euro, in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali, il relativo termine decorre dal 1° ottobre 2006. Distretti produttivi (comma 368) - E’ prevista l’istituzione, con apposito decreto interministeriale, di distretti produttivi quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione. I distretti interessano le imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca, nonché a quelle rurali e agro-alimentari. La costituzione libera di tali distretti permette l’applicazione di una serie di benefici:

1) fiscali; 2) amministrativi; 3) finanziari.

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Impresa agricola (comma 420) - Viene integrata la definizione di imprenditore agricolo in base all’art. 9 del D.Lgs. 185/2000. In particolare i benefici spettanti ai giovani imprenditori agricoli vengono estesi anche alle imprese organizzate in forma associata. Costituisce attività connessa a quella agricola, in base all’art. 2135 del codice civile, l’attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali. Programmazione fiscale (commi da 499 a 509) - Viene introdotto lo strumento della programmazione fiscale relativo alla determinazione preventiva dei redditi del prossimo triennio ai fini soprattutto fiscali. Destinatari: Titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004. Effetti: L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, da assumere ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP e con riduzione dell’imponibile fiscale e contributivo per la base imponibile che eccede quella programmata. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica dell’impresa o del lavoratore autonomo si determinano i seguenti effetti: - sono inibiti i poteri della guardia di finanza; - per la parte dichiarata, eccedente quella programmata, quelle marginali applicabili al reddito

complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, si applica la riduzione del 4%;

- i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi.

Esclusioni: Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni: - per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri

per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004; - che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno 2004; - che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in

corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti;

- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti;

- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.

Modalità: La programmazione fiscale si perfeziona con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006.

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Controlli successivi: Se a seguito di controlli e segnalazioni all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte in violazione del D.Lgs. 74/2000, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri all’amministrazione finanziaria né i benefici per il calcolo dell’imponibile fiscale e previdenziale. Adeguamento fiscale: Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione (v. commento precedente), l’Agenzia delle entrate formula inoltre una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell’IRAP, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria. Sono esclusi dall’adeguamento fiscale i soggetti - per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei; - che non erano in attività in uno dei periodi di imposta indicati; - che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto

di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti;

- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’IVA per le annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;

- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i predetti periodi di imposta;

- nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre precedente il primo anno di applicazione dell’istituto della programmazione fiscale per i periodi di imposta citati e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano violazioni al D.Lgs. 74/2000.

Agli importi indicati al punto precedente si applica, per le società di capitali che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, del 28% e per le altre tipologie di soggetti del 23%. L’adeguamento fiscale si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione degli importi indicati in precedenza. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi. Se invece gli importi da versare eccedono la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50% dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al 16 ottobre. L’omesso versamento nei termini non comporta l’inefficacia dell’adeguamento, ma il recupero dell’omesso e delle relative sanzioni attraverso l’iscrizione a ruolo del debito. Ispezioni sul lavoro - Il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenzieranno l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20% annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005. A tal fine il Ministero del lavoro potrà inserire in organico il personale ispettivo vincitore di concorsi in deroga al blocco di assunzione nella pubblica amministrazione.

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Il comma 222 poi modifica alcune disposizioni della legge 628/1961 circa l’organizzazione territoriale delle Direzioni regionali del lavoro la cui sede è ora stabilita in ogni capoluogo regionale oppure di comune sede di Corte di appello. Contratto a termine (comma 558) - La norma estende il regime di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 368/2001 prevista per le aziende del trasporto aereo in materia di lavoro a termine, anche ai casi in cui l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le imprese interessate devono comunicare l’assunzione alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Marittimi (comma 567) - Per il riconoscimento dei benefici connessi a periodi di esposizione all’amianto i marittimi assicurati presso l’Ipsema la sussistenza e la durata dell’esposizione stessa sono certificate dall’Ipsema medesimo. Restano comunque valide le domande presentate dai lavoratori stessi all’Inail in base al decreto 27 ottobre 2004. Sanzioni pecuniarie (comma 329) – Entro il 28 febbraio 2006 dovranno esser adeguati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie comprese quelle di tipo penale. Ammortizzatori sociali CIGS, mobilità e trattamenti di disoccupazione - Il comma 410 dell’articolo unico contiene la solita proroga a tutto il 2006 e stanzia le risorse necessarie con alcune differenze rispetto al regime dello scorso anno. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione il Ministro del lavoro può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, oppure miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale. Il Ministero del lavoro può inoltre, sempre entro il 31 dicembre 2006, disporre tali interventi nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle predette risorse finanziarie, i trattamenti concessi in base all’articolo 1, comma 155, della legge 311/2004 possono essere prorogati con decreto, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura di questi ultimi trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga, del 40% per le proroghe successive. Come per gli anni passati il Ministero potrà pertanto nel corso del 2006, entro il limite delle risorse stanziate:

1) concedere gli ammortizzatori anche nei confronti di imprese escluse dal regime generale, come è ampiamente successo nel corso del 2005, anche in riferimento a territori e zone circoscritte, purché siano intervenuti accordi sindacali entro il termine del 30 giugno 2006;

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2) prorogare i trattamenti in corso che hanno comportato una riduzione del 10% del numero dei destinatari dei predetti trattamenti.

In tale contesto le uniche differenze rispetto al passato riguardano: - l’ammontare dei trattamenti che sono come al solito ridotti rispetto alla generalità dei casi, ma con

la previsione della ulteriore riduzione fino al 40% nei casi di terza in proroga in su; - la possibilità di concedere gli ammortizzatori ai settori produttivi agricoli e agro-alimentari

interessati dall’influenza aviaria indipendentemente da regolamentazioni sindacali. La formulazione è estremamente generica in quanto non circoscrive le condizioni e i limiti che potrà permettere il ricorso agli ammortizzatori e quale potrà essere la prova che le situazioni crisi siano state provocate da tale fenomeno o semplicemente da fenomeni di psicosi di massa che hanno comportato una riduzione di acquisiti del pollame. Sembra cioè sufficiente l’appartenenza al settore agricolo o agro alimentare di allevamento e trasformazione aviaria per avere diritto ai trattamenti. Attendiamo istruzioni ministeriali a riguardo.

L’ultimo periodo del comma 410 prevede la proroga al 31 dicembre 2006 del termine di cui all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 350/2003, come da ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per comprendere di quale argomento si stia parlando occorre procedere alla ricostruzione dell’evoluzione normativa di tale disposizione: - l’art. 3 comma 137 citato concerne l’analoga proroga al 2004 degli ammortizzatori sociali nel limite

di 310 milioni di euro; - il successivo decreto legge 249/2004 convertito nella legge 291/2004 ha poi prorogato al 30 aprile

2005 tali trattamenti provvedendo ad incrementare fino a 360 milioni di euro gli stanziamenti; - nel frattempo l’art. 1 comma 155 della legge 311/2004 provvedeva in via parallela ed autonoma a

dare delega al Ministero per concedere nuovi trattamenti e proroghe nel 2005; - infine l’art. 7-duodecies della legge 43/2005 ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine del 30

aprile 2005. In pratica si tratta di una serie di situazioni che hanno coinvolto alcuni settori in crisi tra i quali soprattutto quello tessile, moda e calzature e per i quali il Governo e il Parlamento hanno previsto, stante l’urgenza della crisi, interventi di ammortizzatori sociali prima dell’approvazione della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Ciò ha comportato l’applicazione dei trattamenti sulla base delle risorse stanziate in origine dal decreto legge 249/2004 mentre in parallelo la legge finanziaria interveniva su altre situazioni. Gli ammortizzatori concessi in base a tale norma sono stati poi prorogati e in parte rifinanziati per permettere il completamento o anche per il fatto che le risorse sono state concesse in ritardo e a ridosso della scadenza dei trattamenti stessi. Da qui si spiega la serie di innumerevoli proroghe tra cui l’ultima sposta al 31 dicembre 2006 la possibilità di utilizzo delle risorse stanziate sulla base degli accordi sindacali conclusi.

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Altre proroghe di ammortizzatori sociali – Le altre consuete proroghe di ammortizzatori non sono contenute nella Finanziaria 2006 ma nelle seguenti disposizioni:

1) per la CIGS e la mobilità a favore delle imprese commerciali con più di 50 e meno di 200 dipendenti, quelle del settore turistico e agenzie di viaggio con più 50 dipendenti e quelle di vigilanza con più di 15 dipendenti, la scadenza per i trattamenti prevista al 31 dicembre 2005, è già stata prorogata dalla legge di conversione al DL 203/2005 (art. 8 comma 3 ter legge 2 dicembre 2005, n. 248) fino al 31 dicembre 2006. Pertanto tale proroga sarà già in vigore dal 1° gennaio 2006 con conseguente continuazione dell’obbligo contributivo (0,90% CIGS e 0,30% mobilità) senza necessità di attendere il consueto decreto ministeriale di attuazione;

2) la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, senza diritto alla relativa indennità è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall’art. 20 del decreto Milleproroghe (DL 273/2005) che poi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.

Manca al momento all’appello la proroga dei contratti di solidarietà difensivi a favore delle imprese escluse dal regime della CIGS, scaduta il 31 dicembre 2005 e previsto dall’art. 5 commi da 5 a 8 della legge 236/1993

Lavori socialmente utili - In base al comma 432 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nel limite complessivo di 35 milioni di euro. Tali convenzioni dovranno anche prevedere l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in base al D.Lgs 468/1997. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Ciò significa che sulla base del presupposto della stipula di specifiche convenzioni con le regioni l’assegno mensile a favore dei lavoratori utilizzati nell’ambito dei bacini regionali sarà posto a carico del Fondo per l’occupazione fino al 31 dicembre 2006. Va tenuto presente che proprio in virtù di tali convenzioni tra Ministero e Regioni è possibile continuare ad applicare la normativa di base ossia il D.Lgs. 468/97, come modificato dal D.Lgs.81/2000, in relazione esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 D.Lgs. 81/2000, che ha individuato in via definitiva il bacino dei lavoratori socialmente utili percettori di assegno ASU, per i quali è consentito al Ministero del Lavoro stipulare convenzioni al fine di concorrere alla gestione ed alle azioni di stabilizzazione poste in essere dalle singole Regioni, titolari delle competenze in materia di politiche attive del lavoro sul territorio (in tal senso vedi nota Min. lavoro dell’11 luglio 2005). Nuove convenzioni per gli LSU - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per il 2006, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta poi analoga procedura per l’erogazione dei finanziamenti previsto all’articolo 3, comma 82, legge 350/2003. In pratica il Ministero del lavoro potrà disporre per il 2006 l’erogazione di finanziamenti (entro il limite di 49 milioni d euro) a favore dei comuni con meno di 50.000 abitanti finalizzati a stabilizzare i lavoratori socialmente utili sulla base di un bando che dovrà essere emanato nel corso del 2006. LSU e le istruzioni INPS - Il messaggio INPS 845/2006 ha precisato che, ai fini dell'erogazione degli assegni a carico del Fondo per l’occupazione spettanti a coloro che proseguono i lavori socialmente utili anche nel 2006, è necessario che le regioni Basilicata, Calabria, Molise e il Ministero del lavoro stipulino le nuove convenzioni riferite, come per il 2005, ad un arco temporale di 12 mesi. Per le regioni Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna la convenzione predetta è stata già siglata e di conseguenza sarà ora possibile stipulare la convenzione anche con l’Inps e procedere al pagamento dell’assegno a favore dei beneficiari. A tale proposito è necessario che l’Ente utilizzatore abbia adottato la relativa delibera di prosecuzione di attività e che le Regioni che non hanno ancora stipulato per il 2006 la Convenzione con il Ministero (e cioè Basilicata, Calabria e Molise) abbiano chiesto al Ministero del lavoro e all’Inps di far ricorso all'anticipazione con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione. Per le altre regioni e nei casi in cui gli oneri dell’assegno da erogare ai LSU non è a carico del Fondo per l’occupazione, ma della regione stessa o dell’ente, i costi di gestione relativi all'erogazione degli assegni ASU e ANF e all'accredito della relativa contribuzione figurativa sono pari per il 2006 a 15,30 euro più IVA.

Indennità di disoccupazione speciale dal 2006 Occorre tenere presente che la Finanziaria per il 2005 (art. 1 comma 147 legge 311/2004) ha previsto l’applicazione del massimale, già previsto per i trattamenti ordinari, anche ai trattamenti per il settore edilizia e dell’agricoltura. Tuttavia il Decreto legge 2/2006 ha prorogato il predetto termine al 1° marzo 2006. In pratica ai trattamenti erogati con decorrenza 1° marzo 2006 si dovranno applicare i nuovi limiti massimi.

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Il regime degli ammortizzatori sociali nel 2006

CIGS, mobilità e disoccupazione speciale

Concessioni di nuovi trattamenti da parte del Ministero del lavoro, anche in deroga, nel limite di 480 milioni di euro entro il 31 dicembre 2006, sulla base di accordi sindacali conclusi entro il 30 giugno 2006

Possibilità di proroga a tutto il 2006 dei trattamenti qualora i lavoratori destinatari degli stessi si siano ridotti del 10% con riduzione della loro misura

Possibilità di concessione per i settori agricoli e agro-alimentari interessati dall’influenza aviaria

Iscrizione nelle liste di mobilità Proroga al 31 dicembre 2006 (decreto legge Milleproroghe)

CIGS e mobilità per commercio, turismo e imprese di vigilanza

Proroga dei trattamenti al 31 dicembre 2006 (art. 8 comma 3 ter LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248)

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L’AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI INAIL 1.1 Premessa Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione anno precedente e rata anno in corso) e, salvo quanto regolamentato per l’utilizzo dei supporti magnetici e telematici, per denunciare all’INAIL le retribuzioni efferenti all’anno scaduto. Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo premi” per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate (si ricorda altresì che entro il 31 dicembre, le aziende ricevono dall’INAIL il mod. 20SM con i dati relativi all’assicurazione in corso e l’oscillazione del tasso di premio). L’istituto predispone, e rende disponibile, sia sul proprio sito INTERNET “www.inail.it” sia presso tutte le proprie sedi territoriali, l’opuscolo “Guida all’autoliquidazione 2005/2006” che illustra in dettaglio le modalità di calcolo dei premi e dei contributi associativi. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere ottenuti chiamando il numero verde INAIL 803.164, oppure collegandosi al sopra citato sito www.inail.it (assicurazione – datori di lavoro – autoliquidazione), oppure recandosi direttamente alla sede territoriale dell’istituto. 1.2 Le fasi dell’autoliquidazione Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei premi assicurativi INAIL (artt. 28 e 44 del D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni) devono essere effettuate autonomamente dai datori di lavoro. La procedura, denominata autoliquidazione, consiste (vedi schema 1): - nel denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati

nell’anno trascorso (per l’autoliquidazione 2005/2006: anno 2005) ; - nel determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio

per l’anno trascorso (saldo; per l’autoliquidazione 2005/2006: anno 2005) e nel calcolare (utilizzando i parametri comunicati dall’INAIL), sulla base delle stesse retribuzioni o sulla base delle retribuzioni presunte dichiarate dall’azienda (comunicazione motivata) entro il 16 febbraio (o su altra base di calcolo comunicata all’INAIL), l’importo della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2005/ 2006: anno 2006);

- nel provvedere, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo; per l’autoliquidazione 2005/2006: anno 2005) e rata (anticipo; per l’autoliquidazione 2005/2006: anno 2006) calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL. Questi devono essere però calcolati e versati in modo autonomo, non possono essere utilizzati in compensazione con i premi INAIL. 1.3 I termini dell’autoliquidazione Il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio di ciascun anno (per l’autoliquidazione 2005/2006 il termine è il 16 febbraio 2006). Entro la predetta data occorre:

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- versare i premi dovuti mediante il mod. F24 – sezione INAIL - (o versare la prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto di pagare il premio in 4 rate, barrando l’apposito campo inserito nella dichiarazione delle retribuzioni);

- trasmettere all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 10.3.1 e Mod.11.3.1 supplementare). Se la denuncia retributiva è fornita su supporto magnetico o trasmessa in via telematica, il termine si sposta al 16 marzo (per l’autoliquidazione 2005/2006: 16 marzo 2006), fermo restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.

Sul “punto cliente” del sito www.inail.it, sono disponibili, per agevolare l’espletamento delle operazioni di autoliquidazione, una serie di servizi informatici, in particolare: – servizio visualizzazione e stampa delle basi di calcolo; – servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, utilizzabile dai soggetti

abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni di categoria, ecc.), in possesso del codice utente e della password, ovvero direttamente dall’azienda (selezionando “area azienda”). Il soggetto abilitato richiede le basi di calcolo, per il complesso delle posizioni assicurative facenti capo alla singola ditta e che riceverà dall’INAIL attraverso la funzione “ricezione basi di calcolo autoliquidazione”;

– servizio di “invio telematico dichiarazione salari” utilizzabile dai c.d. soggetti collettori (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc,) ovvero direttamente dalle aziende. Il presente servizio, che si affianca alla tradizionale presentazione della dichiarazione salari cartacea o su dischetto, esclude ogni altro adempimento, fatto salvo l’impegno a presentare la documentazione cartacea di supporto a richiesta dell’INAIL;

– servizio “ALPI on line” che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell’INAIL, di procedere in modo guidato alla compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico;

– servizio “procedura ALPI OF LINE” che offre le seguenti funzioni: produzione di un dischetto per la richiesta all’INAIL delle basi di calcolo; automatica imputazione delle basi di calcolo fornite dall’INAIL su supporto magnetico; gestione contemporanea di posizioni assicurative di competenza di diverse sedi INAIL; acquisizione guidata e controllata dei dati retributivi; calcolo automatico dell’autoliquidazione dei premi e degli eventuali contributi associativi; calcolo degli importi delle singole rate in caso di pagamento rateale del premio; produzione dei dischetti con le dichiarazioni delle retribuzioni; produzione delle stampe dei modd. 10.31 e 11.31 su carta bianca, della lettera di trasmissione e degli elenchi da inoltrare all’INAIL; importazione automatica delle anagrafiche ditte gestite; stampa della delega del datore di lavoro a sottoscrivere la dichiarazione delle retribuzioni da parte dei soggetti abilitati.

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Schema 1 - Autoliquidazione 2005/2006

Premi INAIL

Contributi associativi riscossi dall’INAIL

Regolazione premio anno 2005, per ciascuna posizione

assicurativa ( ulteriore importo a debito o eventuale

importo a credito)

Regolazione contributi associativi anno 2005

(ulteriore importo a debito o eventuale importo a credito)

+

(somma algebrica)

+

(somma algebrica) Rata premio

anticipata 2006 per ciascuna posizione assicurativa

Rata contributi associativi anticipata 2006

=

=

• Totale premio da versare con il mod. F24 (unico versamento)

oppure • Totale importo a credito da

compensare in F24 o da richiedere a rimborso

• Totale contributi associativi da versare con il mod. F24

N.B. – La compensazione tra contributi a credito e contributi a debito può essere eseguita solo con riferimento allo stesso codice e, in nessun caso, con i premi dovuti all’INAIL

1.4 La denuncia delle retribuzioni Con l’autoliquidazione del premio assicurativo, il datore di lavoro, entro il termine ordinario del 16 febbraio ovvero entro termine differito del 16 marzo, se utilizza supporti magnetici ovvero effettua la trasmissione dei dati per via telamatica, deve denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente. Per la denuncia delle retribuzioni afferenti al 2005, da presentare il prossimo 16 febbraio 2006, ovvero il prossimo 16 marzo 2006 i datori di lavoro dovranno utilizzare, salvo procedere con la trasmissione telematica, i modelli 10.3.1 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni) e 11.3.1 (dichiarazione delle retribuzioni - modulo supplementare). Il modulo supplementare serve per dettagliare le retribuzioni parzialmente esenti nel caso in cui gli appositi spazi del modello base 10.3.1 non risultassero sufficienti. I predetti modelli di dichiarazione non hanno subito modifiche rispetto alle versioni dello scorso anno.

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Le istruzioni operative L’intestazione del modulo (campi da 1 a 13, più campi da 47 a 53) è riservata all’individuazione dell’anno cui si riferisce la dichiarazione (il 2005), all’identificazione dell’azienda (codice ditta più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede INAIL), alla posizione assicurativa territoriale più codice controllo, al rischio coperto (voce di tariffa nell’ambito della relativa PAT, l’inquadramento e la presenza di rischio silicosi e asbestosi) e al periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al). Sono poi presenti 4 sezione, in particolare: Prima sezione – retribuzioni complessive, quote di retribuzione parzialmente esenti e retribuzioni silicosi/asbestosi - Rigo A - retribuzioni complessive: ammontare complessivo delle retribuzioni erogate ai dipendenti

e ammontare complessivo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, dal 24 ottobre 2003 anche a progetto/programma), nel rispetto, ove previsti, dei minimali e massimali, nella misura del 100%, anche per i soggetti interessati a sconti contributivi parziali. Non vanno invece inserite le retribuzioni riferite alle seguenti categorie di lavoratori: apprendisti; titolare, soci e collaboratori familiari di ditte artigiane; CFL e contratti di inserimento con esenzione totale del premio;

- Rigo B - quote di retribuzione parzialmente esenti: ammontare complessivo delle quote di retribuzione parzialmente esenti da contributi (esempio CFL e contratti di inserimento, contratti di riallineamento retributivo, assunti legge 407/1990);

- Rigo C – retribuzioni specifiche silicosi e asbestosi: ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i soggetti con esenzione parziale del premio, già comprese nel rigo A.

Seconda sezione – retribuzioni soggette a sconto Tale sezione è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l’anno 2005 e l’altra per la rata premio anno 2006, in particolare: - Regolazione premio (primi 3 righi): vanno indicate le retribuzioni soggette a sconto (e i

corrispondenti codici) con riferimento alle seguenti situazioni: edili, per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali, codice tipo 1, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili (per l’applicazione dello sconto e per l’individuazione della relativa misura occorrerà però attendere l’apposito decreto ministeriale, v. art. 2, D.L. 210/2002, legge 266/2002, quindi lo sconto potrà essere applicato solo se detto decreto verrà emanato entro il 16 febbraio 2006); autotrasportatori per conto terzi, codice tipo 2 (sconto 25% per i dipendenti addetti alla guida; l’aliquota potrebbe essere aumentata, per il 2005, per effetto di maggiori risorse destinate dalla legge finanziaria 2006); pesca costiera, acque interne e lagunari, codice tipo 3 (sconto 70% prorogato al 2006 dalla legge finanziaria 2006); reimpiego dei dirigenti, di cui alla L. 266/97, da parte delle imprese che occupano meno di 250 dipendenti, codice tipo 4 (sconto 50%); inserimento lavorativo disabili, codice tipo 5 per lo sconto al 50% e codice tipo 6 per lo sconto al 100%; contratti a termine in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità e parentale attivati da aziende con meno di 20 dipendenti, codice tipo 7 (sconto 50%);

- rata premio (successivi 3 righi): vale quanto indicato al precedente punto.

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Terza sezione – dettaglio quote di retribuzione parzialmente esenti In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal premio assicurativo (già comprese nella prima sezione) e il relativo codice identificativo: - A,B,D, e F per i CFL e i contratti di inserimento, rispettivamente, con sconto del 25%, applicazione

regola "de minimis", 40% e 50% (compresi dipendenti assunti da imprese non operanti nel mezzogiorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e disoccupati da almeno 24 mesi);

- L, M, T e U per i contratti di riallineamento retributivo, rispettivamente, con sconto del 40%, 20%, (soggetti mai denunciati), 20% e 10% (soggetti parzialmente denunciati).

Qualora i campi non fossero sufficienti si deve proseguire utilizzando il modulo supplementare 11.3.1. Quarta sezione – dettaglio retribuzioni esenti al 100% In questa sezione vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e il relativo codice identificativo, in particolare: "C" per i CFL e i contratti dei inserimento a esenzione totale (soggetti per i quali si versa all’INPS il contributo apprendisti) e dipendenti disoccupati o in CIGS. Rateazione e firma Se l’azienda intende rateizzare il premio dovuto in quattro rate di uguale importo (art. 59, comma 19, legge 449/97 e art. 55, comma 5, legge 144/1999) dovrà barrare l’apposita casella posta al termine del modulo (campo 89). Nell’apposito spazio dovrà essere apposta la firma del responsabile della ditta (non sono ammesse timbrature). Se si rende necessaria la compilazione di più fogli, la firma dovrà essere apposta su ogni singolo foglio. Particolarità Le istruzioni precisano che, in assenza di retribuzioni da denunciare, occorre in ogni caso scrivere “0” (zero). In caso di PAT, ponderate, le retribuzioni devono essere dichiarate suddivise per voce. Se nel corso dell’anno 2005 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo l’insorgenza del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazione dell’oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. Qualora i campi riservati all’identificazione del rapporto assicurativo non risultassero prestampati o i dati prestampati fossero errati, l’azienda non deve intervenire sul modulo ma dovrà inviare apposita comunicazione di variazione alla sede INAIL. La retribuzione imponibile La retribuzione imponibile, sempre che non siano stabiliti valori convenzionali, è quella definita a norma dell’art. 12 della legge 153/1969 (come riformulato dal D.Lgs. 314/1997 – v. anche art. 29 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni), che a sua volta parte dalle disposizioni fiscali – art. 51 del D.P.R. 917/1986, nonché di specifiche norme (esempio decontribuzione), nel rispetto dei minimali (contrattuali e di legge) e massimali (esempio dirigenti, collaboratori, ecc).

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Retribuzione: casi particolari

Tipologie Retribuzione Lavoratori a tempo parziale D.Lgs. 61/2000

La retribuzione convenzionale (INAIL, circ. n. 64/2004) da denunciare è pari a quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e comunque non inferiore al minimale orario.

Settore edile (ISTAT dal 45.1 al 45.45.2)

Rispetto della retribuzione minima imponibile di cui all’art. 29, D.L. 244/1995; legge 341/1995

Dirigenti (intesa tutta l’area dirigenziale, compresi medici e dirigenti pubblici)

Il premio deve essere calcolato sul massimale per la liquidazione delle rendite industria, frazionabili in 300 giorni lavorativi (art. 4, D.Lgs. 38/2000; INAIL, circ. n. 61, 10.8.2000).

Sportivi professionisti Retribuzioni corrisposte nel rispetto del minimale e del massimale di rendita INAIL (CdA n. 560/2001; D.M. 28.3.2002). Dette retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione delle indennità giornaliere di inabilità temporanea assoluta (D.Lgs. 79/2002).

Parasubordinati Secondo la normativa fiscale di cui, dal 2001, all’art. 24 del DPR 600/1973 e art. 34 della L. 342/2000, nei limiti minimo e massimo previsti per la liquidazione delle rendite INAIL industria, frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto (INAIL, circ. n. 61, 10.8.2000; INAIL, circ. n. 80, 31.12.2001), non è quindi possibile il frazionamento a giorni (INAIL, circ. n. 36, 17.6.2003).

Soggetti esonerati dalla dichiarazione Sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che nel 2005 non hanno occupato lavoratori dipendenti (e/o collaboratori), ovvero abbiano occupato solo apprendisti, sempre che, per il medesimo anno 2005, non abbiano pagato all’INAIL un premio anticipato per dipendenti. L’Istituto ha altresì precisato quanto segue: - azienda artigiana classificata con due o più voci di rischio o per una di tali voci abbia occupato

solamente dipendenti con qualifica di apprendista: occorrerà presentare la dichiarazione anche per tali dipendenti (retribuzioni a zero);

- azienda artigiana senza dipendenti che intende richiedere la rateazione in 4 rate: tale volontà dovrà essere manifestata presentando il modello di dichiarazione delle retribuzioni barrando l’apposita casella.

Elaborazione meccanografica della dichiarazione La compilazione della dichiarazione delle retribuzioni con sistemi meccanografici deve garantire una qualità di stampa tale da consentire l’ottimale utilizzo degli strumenti di lettura ottico. A tale fine l’INAIL fornisce l’elenco dei “font” di stampa riconosciuti e garantiti (macchina da scrivere – OCE-A – OCR-B, font consigliabile - 1403 – COURIER).

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Posizioni nuove In caso di attività iniziata nel corso del 2005, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso (2006) deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi. Arrotondamenti I dati retributivi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro, tenendo conto delle prime due cifre decimali, vale a dire fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità di euro inferiore, da 50 centesimi si arrotonderà all’unità superiore. 1.5 Calcolo del premio: autoliquidazione 2005/2006 Sono interessate al calcolo del premio tutte le ditte con dipendenti comprese quelle individuali e artigiane (queste ultime anche senza dipendenti). I premi dovuti all’INAIL sono calcolati (salvo non siano dovuti premi unitari), applicando il tasso di premio comunicato dall’Istituto, sulle retribuzioni imponibili che vengono denunciate (vedere paragrafo precedente), in particolare occorre tenere presente, per ciascuna posizione assicurativa territoriale, quanto segue: - anno di inizio attività nel 2005 (posizione assicurativa di nuova emissione): la somma dovuta è data

dal premio anticipato per l’anno 2006 determinato sulla base delle retribuzioni presunte contenute nella sezione “rata” della comunicazione dell’Istituto relativa alle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2005;

- anno inizio attività precedente al 2005: la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2006, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2005, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all’intero anno 2005.

L'INAIL ha precisato (opuscolo autoliquidazione 2005/2006) che la compensazione tra regolazione passiva (credito azienda) e rata anticipata dell'anno in corso (debito azienda) può essere effettuata anche se la rata anticipata per l'anno di regolazione non è stata interamente pagata. La somma algebrica (vale a dire gli importi a debito “+” e gli importi a credito “-“) delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il prossimo 16 febbraio 2006.

Il mod. F24 La sezione del mod. F24 da compilare è “sezione altri enti previdenziali ed assicurativi inail” e occorrerà tenere presente quanto segue: - nello spazio “n. di riferimento” occorre indicare “902006” (per i contributi associativi il relativo n.

di riferimento va rilevato dalla colonna “Codice per F24” del foglio delle basi dei calcolo); - nello spazio causale la lettera “P”; - l’ammontare da versare va indicato al centesimo di euro, ovvero all’unità di euro (se non ci

dovessero essere i centesimi, bisogna indicare sempre due zeri dopo la virgola. Per la guida al calcolo si veda l'opuscolo INAIL "Guida all'autoliquidazione 2005/2006"

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Autoliquidazione a credito Qualora il saldo finale dell'autoliquidazione risultasse a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. Crediti pregressi Riguardo alle compensazioni, l’INAIL precisa che qualora si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovrà compilare due righe della sezione INAIL del modello F24 indicando, nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e il relativo importo nel campo “importi a debito versati”, nella seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo “importi a credito compensati”. Per avvalersi di tale ultima modalità è necessario acquisire il preventivo assenso della sede INAIL competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito medesimo. Rateazione A norma della legge 449/97 (art. 59) e della legge 144/99 (art. 55), il datore di lavoro può pagare il premio derivante dall’autoliquidazione in quattro rate (in tale ipotesi occorre barrare l’apposita casella nella denuncia delle retribuzioni). Le rate scadono il 16 febbraio 2006, il 16 maggio 2006, il 16 agosto 2006 e il 16 novembre 2006. Sui versamenti successivi al primo si dovrà calcolare l’interesse nella misura che verrà fissata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, in attesa di conoscere tale valore si applicherà il tasso d’interesse legale del 2,5%. Nel caso in cui l'azienda volesse rateizzare il debito (superiore a € 1.000) in un numero di rate diverso, dovrà presentare domanda (motivata) alla sede INAIL territorialmente competente, versando una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste. È competente a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi: - il Dirigente di Sede per l'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità (premi iscritti e non iscritti a ruolo). - il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità, con i seguenti limiti: a) per le somme non iscritte a ruolo, fino a 24 rate, senza l'autorizzazione ministeriale ed eccezionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 - limitatamente ai casi previsti dall'articolo 116, comma 17, lettera a) della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; b) per le somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate, con provvedimento motivato, senza l'autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. - Il Dirigente regionale, in via definitiva, sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal Dirigente della Sede. In caso di mancata risposta da parte dell’INAIL entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro può ritenere accettata la richiesta di rateazione avanzata.

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Arrotondamenti I premi devono essere arrotondati al centesimo di euro superiore, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, ovvero al centesimo di euro inferiore se la terza cifra decimale è minore di 5. In ogni caso è possibile arrotondare l’importo finale da indicare nel mod. F24 all’unità di euro (fino 49 centesimi all’unità di euro inferiore; da 50 centesimi all’unità di euro superiore), indicando, nel campo decimali 2 zeri. Riduzione delle retribuzioni presunte Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2006, con la conseguente riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, entro il termine previsto per l’autoliquidazione (16 febbraio 2006), apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato. L’INAIL precisa altresì che analogamente è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente, laddove tale variazione non sia ancora recepita dall’Istituto Contributi associativi Analogo calcolo andrà effettuato per determinare l’ammontare degli eventuali contributi associativi che vengono riscossi dall’INAIL. I conteggi sono autonomi e i relativi risultati non possono essere compensati con i premi INAIL Norma premiale In sede di regolazione del premio 2005 occorrerà tenere conto anche dell’eventuale riduzione del premio (5% o 10%, in funzione del numero dei lavoratori anno presi in considerazione), quale norma premiale (art. 24 delle modalità tariffarie) autorizzata dall'INAIL per aver investito in sicurezza eliminando le fonti di rischio e migliorando le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro (datori di lavoro che hanno presentato apposita istanza – Mod OT/24). Per poter beneficiare della norma premiale anche per il 2006 (applicabile in sede di autoliquidazione 2006/2007) occorrerà presentare una nuova istanza entro il 31 gennaio 2006 utilizzando il nuovo modello unificato mod. OT/24 (nota INAIL 22.12.2005). L’INAIL, con nota del 22-12-2005, ha altresì comunicato che è stata attivata nel “punto cliente” una nuova funzione che consente la presentazione on line del mod. OT/24. Lavoratori in mobilità La riduzione contributiva prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 in relazione ai lavoratori assunti attingendo dalle liste di mobilità non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dall'art. 68, n. 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva) della suddetta disposizione (Cass. 05.06.2004, n. 10713).

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LA DENUNCIA ANNUALE DEI DISABILI I datori di lavoro che devono occupare soggetti disabili, in base a quanto previsto dalla legge 68/1999, devono entro il prossimo 31 gennaio 2006 inviare al competente Servizio provinciale per l’impiego il prospetto informativo aggiornato con i dati occupazionali al 31 dicembre 2005. Le norme di riferimento sono: - l’art. 9, comma 6 legge 68/1999 - DM 22 novembre 1999; - La Legge regionale di riferimento. La legge 68/1999 stabilisce che la richiesta di avviamento al lavoro dei disabili si intende presentata anche attraverso l’invio del prospetto informativo. Infatti con la nuova norma l’invio del predetto modello e la richiesta di assunzione non sono più momenti distinti, ma rappresentano un unico atto. Legge regionale n° 17/2005 - La Legge Regionale n° 17 dell'01.08.2005, entrata in vigore in data 16.08.2005, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in tema di collocamento mirato delle persone con disabilità. Tra gli altri l’art. 20, una volta affermato il principio dell’assunzione nominativa dei disabili, dispone la possibilità di modificare le percentuali previste per le assunzioni nominative (art. 7 c. 1 L 68/99) esclusivamente tramite specifica previsione convenuta nell’ambito di una convenzione. Ciò significa che i datori di lavoro potranno rinunciare all’assunzione nominativa solo stipulando una convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99 e, quindi, nel quadro di un complessivo accordo negoziale avente ad oggetto la progressiva regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti degli obblighi ex Legge 68/99. Pertanto le assunzioni nominative delle quote risultanti scoperte a seguito della presentazione del prospetto dovranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 68/99, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione del prospetto informativo medesimo(quindi entro il 1 aprile 2006). I datori di lavoro che non provvederanno a coprire la quota di assunzioni nominative entro tale termine, non potranno essere considerati ottemperanti, con le conseguenze previste dalla normativa nazionale e regionale. Solo la modalità di assunzione nominativa prevista per le categorie protette, di cui all’ art. 18, c. 2 L 68/99, potrà essere modificata senza convenzione, con espressa rinuncia alla stessa, compilata a parte in apposita nota. L’art. 7 della L. 68/1999 prevede le seguenti percentuali per le assunzioni nominative: - per le imprese da 15 a 35 dipendenti l’assunzione prevista è nominativa; - per le imprese da 35 a 50 sono nominative il 50% delle assunzioni; - per le imprese con più di 50 dipendenti sono nominative il 60% delle assunzioni. Datori di lavoro obbligati - L’adempimento dell’invio del prospetto annuale grava su tutti i datori di lavoro pubblici e privati che fanno parte del campo di applicazione della legge 68/1999.

Datore di lavoro: dimensione occupazionale

Numero disabili Orfani, superstiti e equiparati (art. 18, c. 2 legge 68/1999)

Da 1 a 14 dipendenti Nessuno Nessuno Dal 15 a 35 dipendenti Un disabile e solo in caso di

nuove assunzioni Nessuno

Da 36 a 50 dipendenti Due disabili Nessuno Oltre 50 dipendenti 7% Un soggetto Oltre 150 dipendenti 7% 1% degli occupati

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In relazione tuttavia ai datori di lavoro delle piccole imprese che occupano cioè da 15 a 35 dipendenti il Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2000 n. 370/M165 li ha esclusi dal predetto obbligo se dopo il 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge 68/1999) non hanno effettuato alcuna nuova assunzione. Se al contrario i datori di lavoro, con un organico da 15 a 35 alla predetta data, hanno successivamente effettuato nuove assunzioni il prospetto deve essere inoltrato contestualmente all’insorgenza dell’obbligo e quindi nei seguenti termini (art. 2 DPR 333/2000): - entro 12 mesi dalla prima nuova assunzione, decorsi i quali scattano i 60 giorni per presentare la

richiesta; - in caso di seconda nuova assunzione il prospetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla

seconda nuova assunzione. Una volta però effettuata la nuova assunzione e quindi trascorso il periodo transitorio indicato, i datori da 15 a 35 devono inviare periodicamente entro il 31 gennaio il prospetto informativo. Sono obbligati all’invio del prospetto annuale anche i datori di lavoro che hanno in corso esoneri parziali o sospensioni dell’obbligo di assumere disabili. Esclusioni e esoneri parziali dall’obbligo – In determinati casi la legge esclude alcuni soggetti dall’obbligo di denuncia periodica o assoggetta all’adempimento solo alcune categorie di lavoratori occupati. Per i seguenti soggetti La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e per quello che svolge funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (art. 2, c.5 DPR. 333/00): 1) Partiti politici - Organizzazioni sindacali - Organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel

campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione (Art. 3, c. 3 legge 68/99); 2) cooperative sociali legge 381/91 (Circ. Min. Lav.41/2000): Per le cooperative sociali di tipo b) sono

comunque esclusi dalla base di computo tutti i soggetti svantaggiati inseriti; 3) Enti e associazioni di arte e cultura - Istituti scolastici religiosi - operanti senza scopo di lucro

(previa verifica possibilità collocamento mirato) (Art. 2, c. 6 DPR 333/00); 4) Servizi polizia -protezione civile - difesa nazionale - istituti di vigilanza privati (Art. 3, c. 4 legge

68/99; Nota Min. Lav. 1238/M20) : la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale occupato nei servizi amministrativi (art. 2, c.1 DPR 333/00);

5) Datori di lavoro pubblici e privati settore trasporto aereo, marittimo, terrestre e autotrasporto (Art. 5, c. 2 legge 68/99): la quota di riserva si computa previa esclusione del personale viaggiante e navigante (art. 2, c. 1 DPR 333/00);

6) Datori di lavoro settore impianti a fune (Art. 5, c. 2 l. 68/99): la quota di riserva si computa previa esclusione del personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto (art. 2, c. 1 DPR 333/00);

7) Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati (Circ. Min. Lav.77/2001): la quota di riserva si computa previa esclusione del numero dei lavoratori acquisiti in dipendenza di passaggio di appalto.

Prospetto informativo - Il prospetto informativo, il cui fac simile è stato approvato dal Ministero del lavoro con lett. circ. del 16 febbraio 2000, è costituito da una serie di quadri con alcune informazioni essenziali e con altre che possono essere aggiunte da ciascun servizio per l’impiego. Vediamo di seguito quali sono le informazioni indispensabili, mentre per le eventuali ulteriori consigliamo di rivolgersi a ciascuna sede provinciale. La prima parte del modello contiene l’indicazione del numero complessivo dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2005 (in riferimento alla provincia) con esclusione dei disabili in servizio.

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L’entità della base occupazionale su cui si calcola la quota riservata non deve tenere conto dei seguenti lavoratori: - disabili occupati; - lavoratori diventati disabili in conseguenza di infortunio o malattia (invalidità civile) con riduzione

della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cause non imputabili al datore di lavoro; - lavoratori diventati inabili per infortunio o malattia avvenuta sul lavoro purché il grado di invalidità

sia superiore al 33%; - contratti a termine di durata non superiore a 9 mesi; - apprendisti, CFL ancora in forza e contatti di inserimento; - dirigenti; - contratti di reinserimento; - lavoratori socialmente utili assunti in base all’art. 7, c.7 D. Lgs 81/00; - lavoratori temporanei e somministrati; - lavoratori a domicilio e telelavoristi; - lavoratori assunti esclusivamente per svolgere attività lavorativa all’estero per tutta la durata

dell’attività; - i soci delle cooperative di lavoro; Occorre poi indicare separatamente i lavoratori dipendenti che appartengono alle categorie: - di orfani e di coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio o

per l’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali ragioni; - di coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, servizio, di lavoro e

dei profughi italiani rimpatriati. Le categorie protette, assunte ai sensi dell’art. 18 c. 2 L 68/99, che risultano eccedenti la quota d’obbligo dell’1%, non possono essere considerate nella quota d’obbligo prevista per le persone disabili. I Part time devono essere calcolati in proporzione sommando l’ammontare dell’orario dei vari part time (Min. lavoro circolare 41/2000) e confrontandolo con l’orario a tempo pieno riferito agli stessi lavoratori e arrotondando all’unità le frazioni decimali superiori a 50%. Ad es. con 4 part time con orario rispettivamente di 20, 15, 25 e 36, la somma complessiva è pari a 96 che dividendolo per l’orario unitario settimanale (40 ore) dà come risultato 2,4 che arrotondato per difetto dà 2 unità computabili. Nelle aziende con organico da 15 a 35 dipendenti, i disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%, assunti con contratto a tempo parziale, sono considerati una unità a prescindere dall’orario svolto. Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39 D.Lgs. 276/2003). Seconda parte del modello – Nella seconda parte occorre indicare il numero dei lavoratori occupati computabili nella quota riservata sia in quanto disabili in base alla legge 68 sia in quanto categorie protette di cui all’art. 18 della stessa legge (orfani, vedove, profughi ecc.). Devono essere specificati il numero, i nominativi, il tipo di categoria di appartenenza, il sesso, l’età, la qualifica, la tipologia contrattuale, l’applicazione di una eventuale convenzione dei soggetti disabili. Vediamo per le seguenti categorie come operare il calcolo della quota riservata:

1) Per orfani e superstiti di invalido occorre tenere presente che è cessata al 31 dicembre 2003 la disciplina transitoria, prevista dapprima per ventiquattro mesi dall'art. 11, comma 2, del DPR 333/2000 (abrogato) e poi fino al 31 dicembre 2003 dall'art.2 della L. 284/2002, secondo la

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quale i datori di lavoro pubblici e privati potevano cumulare nell'aliquota complessiva (7% + 1%) i disabili (a qualsiasi titolo), gli orfani, i coniugi superstiti ed i profughi cui l'art. 18 della L. 68/1999. Dal 1° gennaio 2004 si computano nella quota di riserva i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 comma 2 L.68/99 nei limiti della percentuale prevista e cioè una unità per i datori con più di 50 dipendenti e l’1% per quelli con più di 150 dipendenti.

2) Per i disabili occupati a tempo parziale occorre distinguere: - per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti se l’invalidità supera il 50% il disabile part time è computato come unità intera ai fini della copertura dell’obbligo a prescindere dall’orario di lavoro; - per i disabili part time occupati in imprese con oltre 35 dipendenti verranno conteggiati per intero se l’orario supera il 50% di quello normale, mentre verranno computati in proporzione se l’orario contrattuale non supera il 50% di quello normale.

Terza parte del modello – In questo quadro devono essere indicati i posti disponibili per i disabili e le mansioni; questa informazione va inserita se il datore di lavoro ha delle scoperture di posti riservati e utilizza il prospetto informativo per avanzare la richiesta di assunzione. Deve essere poi inserita l’informazione della eventuale applicazione nella unità produttiva di uno degli strumenti normativi che permettono un inserimento flessibile del disabile quale: - esonero parziale; - compensazione territoriale; - sospensione parziale dall’obbligo (ammortizzatori sociali in corso); - inserimento graduale per gli ex enti pubblici trasformati in soggetti privati (art. 4 c. 11 bis legge

236/1993) Nel caso siano indicate mansioni non compatibili e non coerenti con le competenze professionali e le caratteristiche dei disabili iscritti, l'Ufficio Collocamento Disabili convocherà il datore di lavoro per individuare possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili a quella richiesta o la stipula di apposita convenzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia disponibile, l'Ufficio procederà all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni rilevabili nel prospetto informativo e nella richiesta di avviamento. Dove inviare la denuncia – La denuncia deve essere inviata al Servizio prov. Per l’impiego della provincia di competenza secondo la seguente regola: 1) nel caso di unica unità produttiva al Servizio prov. Dell’impiego della provincia in cui è ubicata

l’unità produttiva; 2) nel caso di più unità produttive situate in diverse province della stessa regione o di regioni diverse,

al Servizio e provinciale della rispettiva provincia (indicando la situazione occupazionale rispetto a quella specifica provincia), e al Servizio per l’impiego della provincia in cui è ubicata la sede legale (indicando la situazione occupazionale dell’intera impresa su tutto il territorio nazionale).

I dati devono essere compilati con computer, o a mano in stampatello senza oltrepassare i campi obbligatori, essendo il modello elaborato per l’acquisizione con lettura ottica. Il prospetto deve essere spedito in busta chiusa. Il prospetto va consegnato o a mano oppure, preferibilmente, con raccomandata A.R. o anche tramite l’associazione di categoria del datore di lavoro. Alcuni Servizi provinciali ammettono la consegna tramite FAX (v. Provincia di Modena). Tuttavia alcune province prevedono modalità di compilazione diverse come ad esempio in alcuni casi (es Torino, Modena) direttamente on line seguendo le istruzioni fornite dal sistema via Internet.

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A seconda delle regole di ciascun servizio provinciale la denuncia può essere pertanto inviata per via telematica (occorre verificare caso per caso se ciò è possibile). Sanzione - La sanzione amministrativa connessa al mancato o ritardato invio del prospetto è pari a € 578,43 + € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo, mentre per la mancata copertura dell'obbligo € 57,17 al giorno per disabile non occupato (D.M. 12-12-2005). Per il Ministero del lavoro (circ. 23/2001) la maggiorazione giornaliera deve essere calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo. La Direzione prov. Del lavoro è competente all’emanazione dell’eventuale ordinanza/ingiunzione in caso di inosservanza dell’obbligo. Termine del 31 gennaio – Con nota del 22 dicembre 2005 il Ministero del lavoro, in risposta ad interpello, ha chiarito la questione della scadenza del termine del 31 gennaio in caso di giorno non lavorativo. In particolare la questione riguardava la cadenza nel gironi di sabato. Per il Ministero qualora la denuncia possa avvenire per via telematica la trasmissione del prospetto deve avvenire entro il giorno previsto anche se cadente di sabato e in presenza di chiusura degli uffici competenti. In tale caso (scadenza di sabato e invio telematico del prospetto) non è possibile prorogare l’invio al primo girono non lavorativo.

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I SOGGETTI OBBLIGATI E NO ALL’INVIO DEL PROSPETTO

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

DATORI DI LAVORO NON OBBLIGATI

1.Datori di lavoro con più di 36 dipendenti 2. Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che occupano il disabile inserito in virtù delle regole previste dalla L. 68/1999

1.datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti che non hanno assunto disabili dopo il 18 gennaio 2000 2. Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti 3. Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti anche se hanno in forza disabili 4. Datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti che hanno effettuato, dopo il 18 gennaio 2000, nuove assunzioni, ma che godono del più ampio termine per inserire il disabile

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GLI INTERPELLI: LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Contratto intermittente e agevolazioni contributive Il Ministero del lavoro, con risposta prot. N. 3147 del 22 dicembre 2005 a un’istanza di interpello avanzata dalla Associazione Industriali di Bari, ha precisato che l’assunzione di un lavoratore con contratto intermittente, anche se in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni agevolate, il datore di lavoro non può godere dei relativi benefici. Il Ministero è giunto a tale conclusione, in quanto nella legislazione regolamentatrice di tale tipologia contrattuale (artt. 33 e ss, del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni) non vi è alcun rinvio all’applicabilità di specifiche ipotesi agevolative vigenti nel nostro ordinamento. I quesiti – L’associazione industriali di Bari ha chiesto al Ministero del lavoro di conoscere se l’assunzione a tempo indeterminato con contratto intermittente di un lavoratore avente i requisiti contenuti nell’art. 8, c. 9, della L. 407/1990 (disoccupato o sospeso in CIGS da almeno 24 mesi) possa dare diritto al datore di lavoro di godere dei relativi benefici contributivi (sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi ovvero sgravio pari al 50% per le imprese non artigiane operanti fuori dai territori del mezzogiorno, di cui al DPR 218/1978). Con lo stesso interpello è stato chiesto altresì se durante i periodi non lavorati dal lavoratore intermittente, cui compete per contratto individuale l’indennità di disponibilità, il lavoratore stesso, in presenza dei necessari requisiti, possa godere dell’indennità di disoccupazione ordinaria o con i requisiti ridotti. Il parere del Ministero – Riguardo all’applicazione dei benefici previsti dalla L. 407/1990, art. 8 c,. 9, il Ministero del lavoro, come sopra precisato, ha espresso parere negativo. La motivazione addotta è stata quella di ricordare che detto beneficio, come del resto ogni altra ipotesi agevolativa, riveste carattere di eccezionalità e conseguentemente “sembrerebbe” (non c’è quindi la certezza) applicabile nei soli casi in cui vi sia espresso richiamo, così come il D. Lgs. 276/2003 ha fatto riguardo alle altre tipologie contrattuali (apprendisti, inserimento, somministrazione). Nella normativa sul contratto intermittente non si evidenzia alcun richiamo ad eventuali benefici previsti da disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento. Tale contratto, nella tipologia con indennità di disponibilità, gode del proprio beneficio contributivo. Quest’ultimo richiamo si ritiene riferito al fatto che all’indennità di disponibilità non si applicano i minimali di retribuzione. Tale situazione non ci sembra che possa essere considerata un’agevolazione sostitutiva di quelle contributive più specifiche, in quanto l’esclusione dall’applicazione del minimale retributivo interviene anche in altre situazioni lavorative riconducibili a lavoratori destinatari di sconti contributivi. Riguardo invece al possibile godimento dell’indennità di disoccupazione nei periodi non lavorati in cui il lavoratore gode dell’indennità di disponibilità, il Ministero del lavoro è stato chiaro nell’esprimere la non compatibilità dello stesso con la retribuzione (di disponibilità) corrisposta dal datore di lavoro. Il contratto intermittente – In tale contesto occorre sintetizzare la normativa, al fine di trarre alcune considerazioni sulle risposte date dal Ministero, che regola il contratto intermittente (art. 33 e ss. del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni - v. anche circ. Min Lav. n. 4/2005): • Nozione: il lavoro intermittente è il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un

datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per attività di carattere discontinuo o intermittente (in attesa di CCNL v. D.M. 23-10-2004), per periodi predeterminati (fine settimana, festività natalizie e pasquali, ferie annuali e altri periodi da CCNL; lavoratori senza limitazioni di

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età e senza specifiche causali oggettive) e con soggetti (a prescindere dalla causale) con meno di 25 anni ovvero con più di 45 anni (anche pensionati);

• Il contratto: il contratto di lavoro (subordinato), da stipularsi in forma scritta (ai fini della prova) può essere sottoscritto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (in quest’ultimo caso non si rendono applicabili le disposizioni di cui al D. lgs. 368/2001 del lavoro a termine, rendendo, così, tale tipologia contrattuale estremamente flessibile). Il rapporto di lavoro intermittente non impone alcun obbligo contrattuale in merito alla durata e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa e non è assimilabile al contratto part-time. Il contratto può essere stipulato con garanzia di disponibilità (durante i periodi di inattività dovrà essere riconosciuta la relativa indennità; non matura però altre retribuzioni) ovvero senza garanzie di disponibilità (durante i periodi non lavorati, il lavoratore non matura alcuna retribuzione);

• Le tutele fondamentali: al lavoratore intermittente deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non meno favorevole rispetto al normale lavoratore di pari livello. Gli istituti retributivi devono essere riconosciuti “pro rata temporis” (parametrizzati alla prestazione lavorativa effettiva). In caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro trovano applicazione, se gli eventi si verificano in ragione del rapporto di lavoro, le normali disposizioni del lavoro subordinato (per quanto riguarda invece la malattia e la maternità, il Ministero si è riservato di fornire specifiche istruzioni). Il Ministero ha altresì precisato che per altri gli istituti previdenziali e normativi, non espressamente richiamati dal decreto legislativo 276, opera la normale disciplina del rapporto di lavoro, per quanto compatibile, compreso l’ANF (Min. Lav. Circ. 4/2005);

• Computo nell’organico: il lavoratore intermittente deve essere computato nell’organico in proporzione all’orario svolto nell’arco di ciascun semestre.

Conclusioni – Si condivide, con il Ministero del lavoro, l’esclusione dei lavoratori intermittenti, con disponibilità, dall’indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti. Mentre non pare condivisibile l’esclusione dalle agevolazioni contributive già vigenti nel nostro ordinamento, in presenza dei necessari requisiti, come, per esempio: • Per i disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, di cui alla L. 407/1990 (peraltro oggetto del

quesito) è richiesta, per beneficiare della riduzione contributiva, l’assunzione a tempo indeterminato ma non il tempo pieno;

• Per i soggetti in mobilità, il tempo pieno è richiesto solo per beneficiare del 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in mobilità (contratti a tempo indeterminato) e non anche per beneficiare della riduzione contributiva (anche se il contratto intermittente potrebbe essere penalizzante per il lavoratore per quanto riguarda l’aspetto economico);

• Soggetti con età non inferiore a 25 anni che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap, è richiesta la sola assunzione a tempo indeterminato per beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 63 della L. 289/2002 (La prestazione ridotta riduce il beneficio).

Lo stesso Ministero, utilizzando, nella risposta all’interpello, il condizionale “……… sembrerebbe applicabile ai soli casi in cui sia espressamente richiamata”, non pare esserne certo. Anzi, nella precedente circolare, la 4/2005, il Ministero ha utilizzato un’espressione molto meno incerta, in quanto ha precisato che “………… per gli altri istituti normativi e previdenziali (NDR - quindi anche i benefici contributivi) non espressamente citati nel decreto legislativo (NDR - non è prevista l’esclusione dalle agevolazioni contributive contenute in disposizioni già vigenti), opera la disciplina

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del rapporto di lavoro subordinato, per quanto compatibile (NDR – conseguentemente, se vengono rispettate le condizioni normative, i benefici possono essere applicati)”. Va altresì valutato che anche al contratto part-time, ove non espressamente escluso, si estendono le agevolazioni previste da specifiche norme. Ci si auspica che il Ministero possa riesaminare la questione prendendo in considerazione anche le suesposte motivazioni, In ogni caso non si può pensare che la flessibilità contrattuale possa eliminare le agevolazioni contributive se vengono rispettate le relative condizioni.

CONTRATTO INTERMITTENTE

Benefici contributivi previsti da vigenti disposizioni

Disoccupazione nei periodi non lavorati

Secondo il ministero del lavoro non sono applicabili

Lavoratori con indennità di disponibilità

Lavoratori senza indennità di disponibilità

NO

SI

al verificarsi delle necessarie condizioni (Circ. 4/2005)

Orario di lavoro – Il Ministero del lavoro ha precisato (risposta a interpello prot. N. 2976, 5-12-2005) che il rinvio alla contrattazione collettiva nazione, da parte del decreto legislativo 66/2003, per gli interventi di deroga alle disposizioni relative al riposi giornalieri, alle pause giornaliere e al lavoro notturno (modalità e durata), non permette di procedere utilizzando accordi di secondo livello per risolvere singole realtà di imprese o di enti, in assenza di contrattazione nazionale. Si può utilizzare la via del secondo livello contrattuale solo (secondo quanto stabilito dal citato D. Lgs. 66/2003) se quest’ultima risulta abilitata, attraverso linee guida, dalla contrattazione collettiva nazionale. Composizione della Commissione di certificazione La presenza dei rappresentanti sindacali, quali membri di diritto della Commissione di certificazione, ai fini della legale costituzione della Commissione medesima è essenziale. In mancanza, si sarebbe in presenza di una composizione irregolare dell’organo collegiale, non surrogabile con la loro sostituzione nemmeno tramite altri rappresentanti sindacali di associazioni non rappresentative (Min. lavoro risposta ad interpello del 22 dicembre 2005). Il compito della Commissione di certificazione è quello (DM 21 luglio 2004) di garantire l’equilibrata funzione valutativa della stessa. La mancanza dei componenti previsti rende la costituzione della

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Commissione non legale, impossibile la sottoscrizione prevista di tutti i suoi membri e quindi la procedura di certificazione irregolare per mancanza di un elemento soggettivo In secondo luogo la mancanza di membri di organizzazioni maggiormente rappresentative non è surrogabile con la presenza di rappresentanti di sindacati non rappresentativi perché la rappresentatività è indice di maggiore conoscenza ed esperienza delle problematiche del lavoro. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL. La commissione di certificazione presso la provincia è composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Medico competente per la sicurezza dei lavoratori E’ inammissibile instaurare un rapporto di collaborazione tra una struttura privata e un medico del lavoro esterno, libero professionista, affinché quest’ultimo possa svolgere il ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994, per conto della struttura privata, presso i clienti della medesima struttura. Il medico deve essere sempre un dipendente della struttura esterna per poter svolgere l’incarico di medico competente (Min. lavoro risposta ad interpello del 22 dicembre 2005). L’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 626/1994 stabilisce che il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente di una struttura esterna pubblica o privata o come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro. Sempre in base all’art. 17 citato, ultimo comma, il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. Secondo la nota ministeriale non è cioè possibile una interpretazione estensiva del predetto articolo 17 in quanto, trattandosi di norma sulla sicurezza sul lavoro, deve essere interpretata in base al principio di tassatività. Invio della richiesta di assunzione di extracomunitari La possibilità di inviare la richiesta cumulativa di autorizzazione al lavoro per assumere lavoratori extracomunitari stagionali da parte delle associazioni di categoria non è estensibile ai consulenti del lavoro in relazione ai datori di lavoro da loro assistiti (Min. lavoro risposta ad interpello del 22 dicembre 2005). L’interpello prende lo spunto dalla circolare 1/2005 del Ministero del lavoro in materia di procedure di presentazione delle domande per l’autorizzazione al lavoro degli extracomunitari. In tale circolare veniva prevista la possibilità di invio cumulativo di più richieste i nulla osta inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di

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autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. Ebbene per la nota ministeriale del 22 dicembre 2005 tale possibilità non può essere estesa ai consulenti del lavoro. Controlli a distanza L’accordo sindacale concluso per derogare al divieto di controllo a distanza in base all’art. 4 della legge 300/1970 può essere stipulato anche con la maggioranza delle rappresentanze sindacali e non necessariamente con tutte. La rappresentanza sindacale che deve essere coinvolta nell’accordo deve essere quella dell’unità produttiva in cui è ubicato l’impianto di controllo e non quella presente nell’ambito della Direzione o sede centrale del datore di lavoro (Min. lavoro risposta ad interpello del 5 dicembre 2005). L’art. 4 della L. 300/1970 prevede il divieto di usare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori. La norma prevede poi una deroga nel caso in cui gli impianti e le apparecchiature di controllo siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori. In tal caso possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su domanda del datore di lavoro, provvede la Direzione prov. del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L’interpello riguarda la parte relativa all’accordo sindacale e si concentra su due aspetti: 1) l’accordo sindacale può essere concluso senza il consenso unanime di tutte le RSA? La risposta

ministeriale è affermativa nel senso che l’accordo sindacale che autorizza, in presenza delle condizioni indicate, l’utilizzo degli apparecchi di controllo a distanza può essere concluso anche con le sole RSA che rappresentino non la unanimità, ma solo la maggioranza del personale;

2) è sufficiente l’accordo sindacale raggiunto con le RSA della sola sede centrale oppure è necessario che l’accordo venga raggiunto in ogni unità produttiva nella quale sono installati i controlli a distanza? La risposta ministeriale da questo punto di vista è negativa. Infatti il Ministero sostiene che, anche se gli apparecchi installati hanno caratteristiche identiche su tutto il territorio e in tutte le unità produttive, è in ogni caso necessario che l’accordo sindacale sia siglato in ciascuna unità produttiva interessata. L’eventuale mancato accordo in alcune unità produttive e quindi l’eventuale disomogeneità sul territorio della struttura organizzativa può essere superato richiedendo localmente l’intervento delle DPL alle quali il Ministero si impegna a rivolgere direttive di natura tecnica in presenza ovviamente di caratteristiche standard degli apparecchi di controllo.

L’inosservanza delle regole descritte circa la regolare e legittima installazione di impianti di controllo a distanza comporta l’applicazione della sanzione dell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

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L'installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi - che e' assoggettata ai limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialita' di controllo a distanza sull'attivita' lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza di tali impianti - deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non essendo sufficiente, in ragione della tassativita' dei soggetti indicati dal secondo comma dell'art. 4 cit., a legittimare tale installazione un'intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle r.s.a. di varie unita' produttive; con l'ulteriore conseguenza che e' identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la quale prescinde dall'esistenza di alcuno specifico elemento intenzionale (Cassazione 9211/1997) Comunicazione dei progetti di tirocinio formativo La convenzione di attivazione dei tirocini formativi deve essere trasmessa da parte del soggetto promotore, come nel caso delle Università, alla Regione e alle strutture territoriali del Ministero del lavoro anche per via telematica tramite posta elettronica in base a D.Lgs. 82/2005. Alle rappresentanze sindacali o agli organismi territoriali, in caso di mancanza dei primi, la convenzione deve essere invece inviata tramite supporto cartaceo, qualora non sia possibile l’invio telematico (Min. lavoro risposta ad interpello del 5 dicembre 2005). L’art. 5 del DM 142/1998 (regolamento di attuazione della disciplina dei tirocini formativi) prevede che i soggetti promotori devono trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero, nella risposta ad interpello di una Università, richiama il recente D.Lgs 82/2005 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione che prevede la possibilità per queste ultime di utilizzare le procedure informatiche di comunicazione sia tra amministrazioni che con i privati. Pertanto i soggetti promotori potranno inviare le convenzioni in via telematica al Ministero e alle regioni e, se possibile anche alle organizzazione sindacali. Qualora queste ultime non siano dotate di strumenti informatici allora in tal caso l’invio dovrà essere effettuato con supporto cartaceo. Occorre considerare che la regolamentazione dei tirocini formativi è i competenza esclusiva delle regioni e, dove esista tale disciplina, essa è interamente applicabile, come nel caso dell’Emilia Romagna. L’art. 24 della legge 17/2005 non detta disposizioni circa le modalità di invio delle convenzioni, ma indica i destinatari delle stesse nelle Direzione provinciale del Lavoro e nella Provincia territorialmente competente, nonché nella rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali. In mancanza di altre modalità esplicite nella regione Emilia romagna i promotori dovranno inviare copia della convenzione ai predetti soggetti on le modalità indicate dal Ministero del lavoro.

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GLI INTERPELLI IN BREVE Commissione di Certificazione (art. 76 D.Lgs. 276/2003)

La presenza dei rappresentanti sindacali nelle commissioni di certificazione è indispensabile per la validità della procedura e non può essere surrogata da altri delegati di associazioni non rappresentative

Sicurezza sul lavoro e medico competente (art. 17 D.Lgs. 626/1994)

Il medico competente per la sicurezza sul lavoro non può essere un professionista consulente esterno della struttura sanitaria convenzionata col datore di lavoro

Assunzione extracomunitari (D.Lgs. 286/1998)

I consulenti del lavoro non sono abilitati a inviare richieste cumulative di autorizzazione al lavoro per extracomunitari stagionali

Controlli a distanza (art. 4 L. 300/1970)

L’accordo sindacale concluso per derogare al divieto di controllo a distanza può essere stipulato anche con la maggioranza delle rappresentanze sindacali e non necessariamente con tutte. La rappresentanza sindacale che deve essere coinvolta nell’accordo deve essere quella dell’unità produttiva in cui è ubicato l’impianto

Tirocini formativi (DM 142/1998)

La convenzione di attivazione dei tirocini formativi deve essere trasmessa da parte del soggetto promotore alla Regione e alle strutture territoriali del Ministero del lavoro anche per via telematica

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DURC: OPERATIVITA’, IMPRESE NON EDILI E INTERPELLO Dopo la circolare a testo congiunto INPS (circ. 92/2005), INAIL (circ. 38/2005) e Casse Edili (circ. 272/2005), con la quale sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione della disciplina contenuta nelle convezioni INPS-INAIL e INPS-INAIL-Casse Edili, in materia di documento unico di regolarità contributiva, la predisposizione del modulo cartaceo di richiesta, l’attivazione delle procedure per la richiesta telematica (www.sportellounicoprevidenziale.it) e la sperimentazione in alcune realtà nazionali, a decorrere dal 1’ gennaio 2006, il DURC diventa obbligatorio. Va peraltro segnalato che in alcune regioni tale procedura è gia operativa dal mese di dicembre (si veda per esempio le Regioni Piemonte e Emilia Romagna). Le istruzioni si completano con la circ. INPS n. 122/2005 (istruzioni congiunte INPS-INAIL) per le regolarità alle imprese non edili. Che cosa rappresenta il DURC - Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rappresenta il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta, contestualmente, la regolarità dell’impresa (nel suo complesso) con riferimento agli adempimenti INPS, INAIL e, per il settore edile, Casse Edili, verificata sulla base delle rispettive normative. Il DURC è l’attuazione di quanto stabilito dall’art. 2 del D.L. 210/2002 (L. 266/2002) e dall’art. 3, c. 8, del D.Lgs. 494/1996 (modificato dall’art. 86, c. 10, del D.Lgs. 276/2003). Il certificato è richiesto dalle imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria (c.d. intermediari), provvisti di delega, oppure direttamente dalle amministrazioni pubbliche, e/o enti privati a rilevanza pubblica, appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione). La richiesta del documento può essere effettuata con le seguenti due modalità: 1. per via telematica attraverso i seguenti siti:

- www.sportellounicoprevidenziale.it (modalità principale, per tutti gli utenti); - www.inail.it (aziende e intermediari), che, attraverso un apposito link, rimanda allo sportello

unico previdenziale; - www.inps.it (aziende e intermediari) che, attraverso un apposito link, rimanda allo sportello

unico previdenziale; - Delle singole Casse edili.

La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti/utenti non è obbligatorio ma consigliato Per poter accedere al servizio telematico occorre essere in possesso dei codici di accesso (pin e password). Le imprese ed i consulenti che lavorano già con INPS ed INAIL in via telematica hanno la possibilità di accedere al servizio con i medesimi codici (in ogni caso nel sito “sportellounicoprevidenziale” sono presenti le istruzioni per l’abilitazione in funzione dell’utente: azienda, intermediario, stazione appaltante , SOA, ecc): Nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it è possibile visualizzare le sedi INPS, INAIL e Casse Edili attive telematicamente ed è possibile scaricare il manuale operativo in funzione della tipologia dell’utente. Con la richiesta per via telematica, il sistema informatico trasmette la stessa alle Casse Edili, all’Inps e all’Inail e individua automaticamente l’Ente competente al rilascio (Cassa edile nei lavoro edili pubblici e privati; INPS o INAIL negli altri casi).

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Per il momento non è previsto il rilascio del documento per via telematica. 2. utilizzando la modulistica cartacea (non sono ammesse forme alternative, per esempio lette o e-

mail). Per il contenuto e le informazioni di dettaglio si rinvia al n. …. Di questa rivista. Detta richiesta va inoltrata alla sede territorialmente competente delle Casse Edili (per i lavori edili) o dell’Inps o dell’Inail (nei casi diversi dai lavori edili).

Quando va richiesto il DURC - La richiesta di regolarità contributiva unica (alla quale non è previsto che debba essere allegata alcuna documentazione, fatte salve le richieste dell’Ente), va presentata:

- per la partecipazione gli appalti e subappalti di lavoro pubblici in edilizia (dichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL, collaudo e saldo finale);

- per i lavori privati in edilizia (prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o DIA);

- per l’attestazione SOA; - per l’iscrizione albo fornitori; - per l’applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni; - per l’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie (imprese di tutti i settori - art. 10, c. 7,

D.L. 20372005, L. 248/2005) - per gli appalti pubblici di forniture; - per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Le esclusioni – Il Ministero del lavoro (con nota 5 dicembre 2005, prot. n. 2988) ha precisato che i lavoratori autonomi senza dipendenti (esempio artigiani senza dipendenti), che partecipano ad appalti di lavori pubblici, non rientrano tra i soggetti obbligati a presentare il DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente, precisa il Ministero del lavoro, l’obbligo di cui all’art. 3, comma 8, lett. a), del D. lgs. 494/1996 , vale a dire l’obbligo di verificare la “idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva (lettera b-ter), sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare. Il Ministero del lavoro, successivamente (risposta a interpello, prot. n. 3144 del 22-12-2005) ha ulteriormente precisato, in materia di richiesta del documento di regolarità contributiva unica (DURC), nell’esecuzione dei lavori edili privati quanto segue: - non sono destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC i lavoratori autonomi e le società senza

dipendenti; - sono invece destinatarie della norma le imprese che eseguono lavori edili di cui all’allegato I del D.

Lgs. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati; - la validità del documento è fissata in un mese dalla data del rilascio. Chi rilascia il documento di regolarità - Il documento di regolarità contributiva è rilasciato (per il momento, come sopra precisato, non è previsto il rilascio telematico) dalla Cassa Edile competente per territorio (trasmesso per posta al richiedente con raccomandata A/R) in caso di richiesta per lavori edili (appalti pubblici e lavoro privati), mentre negli altri casi può essere rilasciato dall’INPS o dall’INAIL, a seconda dell’ente al quale è stata presentata la domanda. I tempi per il rilascio sono fissati in 30 giorni (il termine si sospende se gli enti interessati richiedono all’impresa della documentazione ad integrazione dei dati forniti – l’impresa ha tempo 10 giorni).

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In ogni caso la regolarità contributiva è verificata dai singoli enti secondo la propria normativa di riferimento (l’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS e dell’INAIL, per i lavori edili, è comunicato alla Cassa edile, anche se la richiesta è stata presentata a uno dei citati enti). L’istruttoria potrà concludersi quindi con: • il rilascio della certificazione unica di regolarità, anche quando l’INPS o l’INAIL non

comunicano alla Cassa Edile, nel termine di 30 giorni, l’esito dell’istruttoria (il silenzio assenso non vale per la Cassa Edile);

• il rilascio della certificazione unica di non regolarità, quando anche uno solo degli enti interessati dichiari irregolare l’azienda.

La certificazione, stante la cadenza mensile dei contributi INPS, avrà validità, per i lavori privati in edilizia, per un mese dalla data del rilascio. L’utilizzo della regolarità non più rispondente a verità comporta l’applicazione di sanzioni penali nei confronti del trasgressore. La regolarità contributiva deve interessare l’intera azienda anche se la stessa è titolare di più posizioni contributive. Per il settore edile è previsto che:

- per la partecipazione alle gare di appalto, la regolarità va riferita all’intera azienda (rilasciata dalle Casse Edili con riferimento, per la competenza, alla sede aziendale);

- Per lo stato avanzamento lavori e il saldo finale (lavori pubblici) la regolarità è rilasciata per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta (rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio). Per questo fine l’impresa deve inserire nella denuncia mensile anche l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

In ogni caso per ciascun operaio deve essere denunciato un numero di ore lavorate e non (con le relative causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale (di norma 40 ore settimanali).

Le precisazione del comitato nazionale paritetico per le Casse Edili

Per la finalità del documento unico di regolarità contributiva, il Comitato nazionale per le Casse Edili, con delibera del 14 ottobre 2005, n., 5/05, ha stabilito quanto segue: Regolarizzazione contributi Cassa Edile: le aziende che non sono regolari nell’adempimento contributivo alla data della delibera sono tenute a regolarizzare la propria posizione entro il 14 febbraio 2006, senza l’aggravio di oneri accessori. E’ prevista la possibilità di rateizzazione. Per le imprese che si iscrivono per la prima volta entro il 14 febbraio 2006 sono tenute al versamento degli accantonamenti e dei contributi dal mese di iscrizione senza ulteriori obbligazioni per i periodi pregressi. Gestione delle denunce e dei versamenti: viene stabilito che: - le denunce contributive alle casse edile devono essere presentate mensilmente (entro il mese successivo

a quello di riferimento) per via telematica (si ceda la procedura MUT); - il versamento delle somme dovute alle Casse Edile deve essere effettuato mensilmente (entro il mese

successivo a quello di riferimento); - la denuncia di iscrizione alla Cassa edile deve intervenire entro il mese successivo a quello di inizio

dell’attività); - la sospensione dell’attività deve essere segnalata alla Cassa Edile con la denuncia relativa al mese di

sospensione; - nel rispetto dei relativi requisiti, i contributi e gli accantonamenti possono essere oggetto di

rateizzazione (periodo massimo 6 mesi); - attraverso l’apposito codice identificativo, l’azienda può verificare lo stato della propria pratica; - il DURC non ha effetto liberatorio per l’impresa, conseguentemente rimangono impregiudicate le azioni

di accertamento e di recupero delle somme eventualmente non versate.

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DURC: ISTRUZIONI ANCHE PER LE IMPRESE NON EDILI

L’INPS, con la circolare N. 122 del 30 dicembre 2005, ha fornito le istruzioni operative a testo congiunto con l’INAIL (approvate dal Ministero del Lavoro) per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva – DURC – per le imprese diverse da quelle edili. Le predette istruzioni si aggiungono a quelle già diffuse con la circ. INPS 92/2005, INAIL 38/2005 e Cassa Edile 272/2005 (vedere precedente paragrafo). Ambito di applicazione – Le istruzioni in argomento disciplinano le modalità di richiesta e di rilascio del DUR per gli appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convezione o concessione (non associate ad appalti di lavoro), per l’iscrizione all’albo dei fornitori e per l’applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Destinatari – I destinatari delle presenti istruzioni sono le imprese diverse da quelle edili (per queste ultime v. precedente paragrafo) Chi chiede il DURC – Il DURC può essere richiesto direttamente dall’impresa, anche attraverso il consulente del lavoro o l’associazione di categoria, ovvero direttamente dalle pubbliche stazioni appaltanti e gli enti a rilevanza pubblica appaltanti. L’operatività - Per la richiesta della regolarità contributiva può essere utilizzato l’apposito modulo cartaceo oppure ci si può avvalere (modalità principale) della via telematica (obbligatoria per i soggetti diversi dalle imprese e intermediari) accedendo ai seguenti siti:

- www.sportellounicoprevidenziale.it (per tutti i soggetti); - www.inps.it (per le aziende e intermediari); - www.inail.it (per aziende e intermediari).

La presentazione del modulo cartaceo può avvenire indifferentemente alla sede INPS e alla sede INAIL competente, fatta eccezione per il caso in cui la regolarità debba essere attestata da un unico ente (esempio imprese agricole per le quali vige il sistema di riscossione unificato presso l’INPS), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo ente. La regolarità contributiva verrà attestata dall’ente a cui è stata presentata l’istanza (la regolarità sarà verificata dagli enti interessati sulla base della rispettiva normativa di riferimento) e deve intendersi come correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. Il DURC non ha effetto liberatorio per l’impresa, rimane quindi impregiudicata l’azione di accertamento e di recupero delle eventuali somme che dovessero risultare dovute. Il documento, anche se la richiesta è stata inoltrata per via telematica, è rilasciato su supporto cartaceo (duplice originale), entro 30 giorni (calcolati dalla data di protocollatura non della richiesta, al “netto” delle eventuali sospensioni ai fini istruttori), e trasmesso al richiedente per raccomandata AR.

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APPRENDISTATO: LE NOVITÀ IN EMILIA ROMAGNA E FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione Emilia Romagna La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 2183/2005, è intervenuta per regolamentare la parte formativa esterna erogata da strutture accreditate dalla regione sia in relazione al “vecchio apprendistato” basato ancora sulla disciplina introdotta dall’art. 16 della L. 196/1997, sia in relazione al nuovo apprendistato professionalizzante in cui la formazione esterna si colloca come uno degli strumenti formativi a disposizione dell’azienda e del lavoratore. Nell’ultima delibera infatti si legge che la regione intende approvare un regime transitorio nonché avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti e approvare un catalogo relativo all'offerta che costituirà una opportunità formativa: - per gli apprendisti assunti in regime di D.Lgs 276/03 e - proposta formale di iniziativa di formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma

2 della L. 196/97.

Formazione esterna - Nei confronti degli apprendisti la Regione intende promuovere un’offerta formativa connotabile come “esterna”. Con tale espressione si intende la formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati del sistema regionale. La “formazione esterna per apprendisti” è co-finanziata dalla Regione sulla base delle priorità definite e delle risorse disponibili. Le attività formative vanno a costituire un sistema di offerta (a “catalogo”) composto di corsi differenziati che perseguono l’obiettivo della professionalizzazione degli apprendisti. I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacità di base, trasversale e tecnico-professionali. L’offerta formativa deve assicurare che gli apprendisti conseguano comunque una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro. La partecipazione a quei corsi che sono progettati sulla base degli standard professionali delle Qualifiche può portare al conseguimento di una certificazione delle competenze (per singola unità di competenza) e/o di una Qualifica (secondo le modalità definite dalla D.G.R 1434/05). L’accesso alla predetta formazione esterna seguirà percorsi procedurali differenziati a seconda del regime normativo entro cui ricada l’impresa, e cioè che si tratti di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 276/2003), oppure di “vecchio apprendistato:

1) apprendistato professionalizzante: L’ impresa che assume apprendisti stipulando contratti secondo il regime regolato dal D.Lgs. 276/03 identifica la Qualifica del SRQ (sistema regionale qualifiche) che viene assunta a riferimento quale esito del percorso formativo dell’apprendista e individua la modalità attraverso la quale il percorso formativo si realizzerà. Nel caso in cui la modalità individuata consista nella partecipazione ad attività formative presenti nei cataloghi proposti da soggetti accreditati o autorizzati, l’impresa individuerà all’interno di questi cataloghi l’attività di formazione coerente con la Qualifica indicata nel Piano formativo individuale che viene redatto al momento della stipula del contratto di assunzione di cui rappresenta parte costitutiva.

2) “vecchio apprendistato”: I Centri per l’impiego, in risposta alle comunicazioni dei datori di lavoro relative alla stipulazione dei contratti di apprendistato, realizzati per via telematica, rinviano alla Deliberazione regionale di approvazione del catalogo anche per quanto concerne la proposta formale di iniziative di formazione, in via telematica. L’ impresa che assume apprendisti stipulando

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contratti secondo il regime regolato dalla L.196/97, fa riferimento, per la formazione degli apprendisti assunti, ai cataloghi proposti dai soggetti autorizzati o accreditati. L’impresa selezionerà nell’ambito del catalogo, in accordo con l’apprendista, l’attività di formazione di interesse, finalizzata allo sviluppo di conoscenze-capacità trasversali e tecnico-professionali. In pratica la disposizione attua, per i contratti di apprendistato in essere con le vecchie regole, il meccanismo che porta l’ente regionale a proporre la formale iniziativa formativa esterna che obbliga l’impresa a darvi corso al fine di poter godere della agevolazione contributiva.

Contributi ai soggetti erogatori - In entrambi i casi il ricorso alla formazione esterna attraverso soggetti accreditati o autorizzati, ha come conseguenza l’erogazione di un contributo (voucher ) a favore dell'ente di formazione. Esso è quantificato sulla base delle ore di formazione svolta sia sulla base della vecchia che della nuova normativa; per le modalità di erogazione occorrerà attendere un successivo provvedimento della Giunta. Certificazione delle competenze - La delibera n. 2183/2005 ipotizza inoltre il rilascio di due attestati: il primo con la qualifica vera e propria ed il secondo con la certificazione delle competenze, in quanto si ritiene possibile conseguire unità di competenza in diversi momenti: - Certificato di Unità di competenza o Qualifica, nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano ad una o più Unità di competenza o all’insieme delle Unità di competenza che compongono una qualifica; - Scheda conoscenze e capacità, nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano parzialmente ad una o più Unità di competenza. Il conseguimento dei Certificati corrispondenti alle diverse Unità di competenza di una Qualifica può portare all’acquisizione di una Qualifica del SRQ. Gli apprendisti che hanno acquisito le loro competenze attraverso un’attività formativa, esterna o interna all’azienda, non riferita all’offerta formativa proposta dai soggetti formativi accreditati o autorizzati (secondo quanto previsto dal D.L.276/03), possono richiedere di avere formalizzate e/o certificate le competenze. La partecipazione ad attività formative non rientranti nell’offerta realizzata da soggetti accreditati o autorizzati può comunque essere documentata dalle imprese o dalle strutture che hanno erogato l’intervento formativo attraverso il rilascio di un documento attestante la frequenza dell’apprendista all’attività formativa svolta. Tutore - Il tutor formativo individuale è il soggetto che supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel Piano Formativo Individuale. Le funzioni da svolgere ed i requisiti minimi posseduti dal tutor aziendale sono quelli definiti dal D.M. 22/2000. La formazione al ruolo ha durata minima di 8 ore. Ricordiamo che la risposta ad interpello (del 14 ottobre 2005) il Ministero del lavoro aveva affermato che non è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante fino a quando le parti sociali non hanno provveduto a regolamentare la materia. le aziende possono, in tali casi, assumere con il vecchio apprendistato previsto dalla legge 196/97, così come previsto dall’art. 47, comma 3, del D.L.vo 276/03. Con la delibera 2183/2005, la Giunta stabilisce che per le aziende che operano in quei settori in cui il CCNL non ha ancora disciplinato l'apprendistato professionalizzante (esempio il settore metalmeccanico) occorre far riferimento ai cataloghi regionali (di prossima pubblicazione)

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Regione Friuli Venezia Giulia La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato, in data 16 novembre 2005 (DGR 2938), d'intesa con le parti sociali, il regolamento per l'apprendistato professionalizzante, recepito dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 sull'occupazione. Formazione formale – La DGR stabilisce che: a) la formazione formale viene erogata in termini di obiettivi, modalità, tempi e risorse, secondo percorsi strutturati di formazione, documentabili, verificabili e certificabili secondo le modalità definite dal Regolamento di giunta. Tale processo di apprendimento formale risulta intenzionale da parte del soggetto che apprende e autonomo rispetto ai processi produttivi operativi. b) la formazione formale viene effettuata attraverso agenzie formative accreditate dalla Regione o all'interno dell'impresa, qualora la struttura risponda ai requisiti minimi previsti. c) La quota di formazione formale relativa alle competenze di carattere di base e trasversale, pari a 44 ore , viene erogata in forma esclusiva da agenzie formative accreditate dalla Regione alla formazione degli apprendisti. La formazione formale potrà essere erogata all’apprendista anche attraverso unità erogate in e-learning secondo modalità definite dalla regolamentazione regionale, e comunque per una percentuale massima del 30 % sul monte ore annuale della formazione a carattere sia di base e trasversale che tecnico professionale. Profili formativi - I profili formativi costituiscono l’esplicitazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, articolati mediante standard minimi di competenza, per gruppi/famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, attraverso il percorso formativo, esterno ed interno all’impresa, descritto nel Piano Formativo Individuale. I profili formativi per la definizione dei Piani Formativi Individuali sono individuati dal documento “Il Repertorio dei Profili Formativi per la Regione Friuli Venezia Giulia” Allegato alla DGR. Piano formativo individuale - Il Piano formativo individuale è parte integrante del contratto di apprendistato e si conformerà, non appena emanato, al modello unico nazionale. In attesa del modello unico nazionale, il Piano formativo Individuale deve essere redatto, utilizzando l’apposito modello approvato dalla DGR. Il piano formativo: a) deve definire il percorso in cui si realizza l’integrazione della formazione formale e delle attività di affiancamento nella formazione non formale, tenendo conto delle competenze possedute in ingresso dall’apprendista; b) deve indicare l’articolazione della formazione formale (esterna o interna all’impresa), in relazione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva; c) deve risultare coerente con il corrispondente profilo formativo di riferimento previsto dal Repertorio, ovvero recepire unità di competenza previste dallo stesso Repertorio e coerenti con le mansioni svolte dall’apprendista in azienda; d) deve essere strutturato in termini di unità di competenza e di unità formative così come specificate all’interno del Repertorio.

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Capacità formativa - La formazione formale relativa alle competenze con contenuti di tipo tecnico professionale può essere effettuata direttamente dall’impresa, qualora la stessa risulti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) presenza di un numero minimo di 5 addetti. 2) presenza di personale aziendale con funzioni formative relative alla docenza in possesso di almeno 2 anni di esperienza documentata come docente, svolta negli ultimi 5 anni, in percorsi scolastici, accademici, formativi presso agenzie formative accreditate, o aziendali finanziati o riconosciuti dalla Regione. Tale esperienza deve coprire le competenze a carattere tecnico professionale previste nel piano formativo individuale dell’apprendista. In alternativa viene richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore (o in alternativa di una qualifica professionale) e di un’esperienza lavorativa documentata di almeno 3 anni in attività attinenti il profilo formativo dell’apprendista. 3) presenza di un tutore aziendale in possesso di uno specifico Attestato rilasciato dalla Regione al termine dei percorsi formativi. 4) disponibilità da parte dell’impresa di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, e forniti delle strumentazioni e attrezzature adeguate al piano formativo individuale. I datori di lavoro in possesso di tale competenze che intendono svolgere la formazione interna devono presentare domanda con relativa autocertificazione al Centro per l’impiego. IN mancanza di requisiti, accertati anche successivamente dalla Regione, l’apprendista viene inserito in un percorso formativo esterno per il numero di ore pari a quelle indicate nel Piano formativo individuale. In definitiva l’articolazione della formazione sarà la seguente: Formazione interna Per le competenze tecnico

professionali Solo da imprese in

possesso delle capacità formative interne descritte in precedenza

Formazione esterna Per le competenze base e trasversali per almeno 44 ore

Da strutture accreditate dalla regione

Per le competenze tecnico professionali

Se l’impresa non è in possesso delle capacità formative interne

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Il tutore aziendale - Il tutore aziendale ha il compito di: a) partecipare alla definizione del Piano formativo individuale, b) svolgere azione di supporto e accompagnamento dell’apprendista per tutta la durata del

percorso formativo, curando la formazione formale e non formale interna all’impresa; c) favorire l’integrazione tra la formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro; d) esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini delle

attestazioni; e) svolgere la sua attività operando in costante raccordo con il tutore formativo esterno.

Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi della durata minima di 16 ore, seguiti da appositi corsi di aggiornamento, con cadenza triennale, della durata di 16 ore. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia lo specifico Attestato. In attesa della predisposizione dei percorsi formativi specifici rivolti ai tutori aziendali da parte della Regione, viene consentito l’esercizio della funzione di tutore aziendale anche in mancanza dell’attestato fino alla data del 31 dicembre 2006. Entrata in vigore e regime transitorio - In sede di prima applicazione gli adempimenti previsti dal presente Regolamento entrano in vigore – per i soli contratti individuali di apprendistato stipulati ai sensi dell’ articolo 13 della legge 80/2005, tra l’entrata in vigore della Legge n. 80/2005 (15 maggio 2005) ed il 31 gennaio 2006 – il 30 aprile 2006. La seconda parte del Piano Formativo ( allegato B) - per i contratti individuali di apprendistato stipulati tra l’entrata in vigore del presente Regolamento ed il 31 gennaio 2006 - potrà essere compilata entro il 30 aprile 2006. Certificazione - Si prevedono due modalità distinte di certificazione del percorso formativo:

a) l’attestazione di frequenza; la certificazione delle competenze acquisite. Le modalità di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi in ingresso sono descritti nel documento “La certificazione del percorso formativo e il riconoscimento dei crediti nella formazione dell’apprendistato professionalizzante”, di cui all’Allegato sub E della Delibera di Giunta.

LA DELIBERA DI GIUNTA IN EMILIA ROMAGNA Offerta formativa esterna viene realizzata attraverso “cataloghi” alla cui

attuazione la Regione contribuisce finanziariamente sulla base di priorità e risorse disponibili

Sistema degli enti attuatori soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione

Sistema di titoli “Certificati di competenza” e dalle “Qualifiche”

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IL PERCORSO FORMATIVO IN EMILIA ROMAGNA

L’Impresa assume con

apprendistato professionalizzante

Stipula il piano formativo individuale, identifica la Qualifica del SRQ e individua il percorso formativo che può essere interno/esterno

Se il percorso (in tutto o in parte) è esterno si deve trattare di attività formative presenti nei cataloghi proposti da soggetti accreditati o autorizzati

L’Impresa assume con

apprendistato disciplinato dalle “vecchie regole” (art. 16 L. 196/1997)

Comunica al Centro per l’impiego l’assunzione

Il Centro per l’impiego indica i cataloghi formativi proposti dai soggetti accreditati All’interno di questi cataloghi, l’impresa selezionerà, in accordo con l’apprendista, l’attività di formazione di interesse, finalizzata allo sviluppo di conoscenze-capacità trasversali e tecnico-professionali.

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NUOVI ASSUNTI IN SOPRANNUMERO: BENEFICIO IRAP CONFORME ALLE REGOLE U.E.

In data 8 dicembre 2005, La Commissione dell’Unione Europea ha autorizzato l’agevolazione fiscale, introdotta dalla finanziaria 2005 (L. 311/2005), così come modificata dal D.L. 35/2005 (L. 80/2005), che permette di escludere dalla base imponibile IRAP, entro determinati limiti imposti dalla relativa norma, i lavoratori nuovi assunti a tempo indeterminato in soprannumero nel triennio 2005-2007. La norma Il comma 347 della L. 311/2004, ha introdotto (modificando l’art. 11 del D.Lgs. 446/1997) una nuova deduzione della base imponibile IRAP legata all’incremento dell’occupazione. Tale disposizione è stata modificata dall’art. 11-ter del D.L. 35/2005, L. 80/2005 (c.d. legge sulla competitività). Si veda anche la circolare A.E. n. 13/2005. La struttura del beneficio Il benefico, rappresentato da una deduzione (costo del lavoratore, entro i limiti fissati dalla norma) dalla base di calcolo del tributo regionale IRAP, è strutturato secondo le disposizioni di seguito riportate. I destinatari del beneficio - Possono applicare l’agevolazione fiscale in argomento i soggetti indicati nell’art. 3, c. 1, lettere da a) a e), del D.Lgs. 446/1997, vale a dire:

a) società e enti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, c. 3, del predetto testo unico, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 51 del medesimo testo unico;

c) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, c. 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, c. 1, del medesimo testo unico;

d) produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a € 2.582,28 o a € 7.746,85 esonerati dagli adempimenti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 197, n. 313, semprechè non abbiano rinunciato all’esonero a norma dell’ultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 34;

e) enti privati di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché società e enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Periodo del beneficio e condizioni - Il beneficio è concesso, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, ai soggetti (come individuati al precedente punto) che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato (non essendo stato indicato a tempo pieno, risultano agevolabili anche i contratti part time, purchè con rapporto a tempo indeterminato) rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (per il calcolo della media si ritiene applicabile il criterio impartito per il bonus assunzioni).

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L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per gli enti privati (diversi da società, residenti in Italia, che non hanno come oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciale) e le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato (art. 73, c. 1. lettere c) e d), del TUIR), la base occupazionale va riferita al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. Nelle ipotesi, invece, di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità in commento spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. La deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti (tutti, non solo quelli con contratto a tempo indeterminato) risulti inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta. La deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego. Esempio

Anno d’imposta Numero dipendenti a tempo indeterminato (1)

N. dip. complessivo

media annua

Diritto di applicare

l’agevolazione

2004 100 (dipendenti mediamente occupati nel 2004) 110 2005 102 = + 2 assunti agevolabili 111 SI 2006 103 = + 1 assunto agevolabile = 3 agevolabili 112 SI 2007 103 = nessun assunto agevolabile = 3 agevolabili 110 Il beneficio decade2008 104 = – = 3 agevolabili 111

(1) Si ritiene, in attesa delle precisazioni dell’Agenzia delle entrate, che il numero dei dipendenti per la verifica dell’incremento debba essere rappresentato dalla forza al 31 dicembre (ovvero al termine del periodo d’imposta) di ciascun anno agevolato e non dalla media dell’anno di riferimento

Ammontare deducibile - La deducibilità dalla base imponibile è rappresentata dal costo del personale in soprannumero con un massimo € 20.000 annui per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425 del C.C., c. 1, lettera b), numeri 9) e 14).

Articolo 2425 Codice Civile (contenuto del conto economico), comma 1, lettera b):

………. 9) Per il personale: salari e stipendi, oneri sociali, TFR (di quiescenza e simili), altri costi ………. 14) Oneri diversi di gestione ……….

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Nelle aree svantaggiate, il beneficio, applicabile per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, è così determinato:

a) deroghe di cui all’art. 87, par. 3, lettera a), del trattato U.E. (c.d. Obiettivo 1): il beneficio, calcolato come sopra, è quintuplicato;

b) deroghe di cui all’art. 87, par. 3, lettera c), del trattato U.E. (c.d. Obiettivo 2): il beneficio, calcolato come sopra, è triplicato.

Schema per il calcolo del beneficio

Deduzione art. 11, c. 4-quater, D.Lgs. 446/1997 (art. 1, c. 347, L. 311/2004 e art. 11-ter della L. 80/2005 )

Verifica dell’ammontare di deducibilità (primo anno):

esemplificazione per azienda con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (in attesa di conferma da parte dell’Agenzia delle entrate)

Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31-12-2005 n. …… (A) (meno) Numero dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2004 n. …… (B) Incremento occupazionale n. …… (C= A-B) Numero dei dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2005 n. …… (C1) Prendere il valore più basso tra (C) e (C1) Dettaglio costi di ciascun lavoratore - lavoratore 1 € …………. (max 20.000) = € …………….. - lavoratore 2 € …………. (max 20.000) = € …………….. - ………………………………………. = € …………….. Totale € ……………. (D) Incremento complessivo costo del Personale (2005 rispetto 2004) € …………… (E) Ammontare effettivo deducibile € valore più basso tra (D) e (E) (*) (*) Per le aree svantaggiate si applicherà il moltiplicatore 5 (aree Obiettivo 1) e il moltiplicatore 3 (aree Obiettivo 2)

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RAPPORTO DI LAVORO E PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Il Ministero del lavoro (Circ. 40/2005) ha fornito alcune precisazioni in merito al riflesso che può avere una patologia oncologica sofferta dal lavoratore sul rapporto di lavoro. In particolare: • Part – time - per effetto di quanto disposto dall’art. 46 del D. Lgs. 276/2003, il lavoratore affetto

da patologie oncologiche ha il diritto (soggettivo) di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time (verticale o orrizonatale). Il datore di lavoro non può opporre il proprio veto a tale richiesta. Il rapporto a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta dello stesso lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile;

• Periodo di comporto – Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore di estendere il periodo di comporto per effetto della presenza di una malattia oncologica. Risulta invece possibile da parte della contrattazione collettiva regolamentare l’estensione del periodo di comporto nelle ipotesi di malattie lunghe, ovvero di prevedere, in capo al lavoratore, il diritto di richiedere un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita;

• Invalidità e stato di handicap grave - Al malato di tumore possono essere riconosciuti anche i seguenti benefici: - Il riconoscimento dell’invalidità civile; - Il riconoscimento dello stato di handicap grave (L. 104/1992), con la conseguente possibilità di godere di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, o in alternativa a tre giornate mensili di permesso retribuito, nonchè l’opportunità, ove possibile, di chiedere il trasferimento presso la sede d i lavoro più vicina al proprio domicilio.

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LE NOVITA’ DEL MOD. 770/2006 SEMPLIFICATO L’agenzia delle entrate, nel proprio sito internet, ha messo a disposizione la prima bozza del modello 770/2006 (redditi 2005). Oltre alle novità già presenti nella certificazione CUD/2006, tra le quali la forte semplificazione dei dati previdenziali INPS e INPDAP, si evidenziano le seguenti novità: 1. Prospetto comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale:

sono state fortemente riviste le informazioni da fornire per i trattamenti di fine rapporto e le erogazioni dei Fondi pensione in forma di capitale (sequenza dati e contenuto degli stessi);

2. Prospetto comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: vengono richieste due informazioni in più “spese rimborsate” e ritenute rimborsate”;

3. Prospetto SX, riepilogo dei dati e delle compensazioni: si è ulteriormente arricchito di una nuova sezione, denominata “riepilogo altri crediti”, in particolare: - crediti di cui all’art. 4 del D. Lgs. 143/2005 (canoni) - credito per anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998.

Le istruzioni precisano altresì, rispetto allo scorso anno, che anche nel caso in cui i prospetti ST e SX vengano inviati successivamente e unitamente al modello770/ordinario, il ravvedimento operoso, per omesso versamento delle imposte, si dovrà in ogni caso perfezionare entro il termine di presentazione del modello semplificato (vale a dire, per il 2006, entro il 2 ottobre). Le conferme – Le istruzioni confermano la possibilità di suddividere la dichiarazione in due parti, in particolare: - un soggetto trasmette il frontespizio, i prospetti lavoro dipendente e assimilati più i relativi

prospetti ST e SX; - un soggetto trasmette il frontespizio, i prospetti lavoro autonomo più i relativi prospetti ST e

SX. Detta possibilità è utilizzabile purchè non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale (mod. 770/ordinario). Termine di presentazione – Il modello 770/2006 semplificato deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, entro il 2 ottobre 2006, in quanto il 30 settembre cade di sabato e il 1° ottobre cade di festivo.