Gianni Buonomo La validità giuridica del documento informatico e la firma digitale.

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Gianni Buonomo Gianni Buonomo La validità La validità giuridica del giuridica del documento documento informatico informatico e la firma digitale. e la firma digitale.

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Gianni BuonomoGianni Buonomo

La validità giuridica delLa validità giuridica deldocumento informaticodocumento informatico

e la firma digitale.e la firma digitale.

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Nuove tecnologie e funzione Nuove tecnologie e funzione pubblicapubblica

► Le reti informatiche Le reti informatiche rappresentano rappresentano la la terza era tecnologicaterza era tecnologica nell’automazione nell’automazione degli ufficidegli uffici

► Le tecnologie Le tecnologie dell’informazione: dell’informazione: strumenti di strumenti di efficienza che efficienza che cambiano il rapporto cambiano il rapporto cittadino-Stato cittadino-Stato (dir.PCm 5.9.95)(dir.PCm 5.9.95)

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La carta d’identità La carta d’identità elettronica:elettronica:

da strumento di identificazione a mezzo per ottenere l’erogazione di un da strumento di identificazione a mezzo per ottenere l’erogazione di un servizioservizio► artt. 65 e 66 d.lgs. artt. 65 e 66 d.lgs.

82/2005)82/2005) Dati personali (sanitari) Dati personali (sanitari) Dati biometriciDati biometrici Dati necessari per Dati necessari per

ottenere servizi ottenere servizi amministrativiamministrativi

Firma digitaleFirma digitale► istanze e dichiarazioniistanze e dichiarazioni► pagamentipagamenti► accesso ai documentiaccesso ai documenti

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Il cd. processo telematicoIl cd. processo telematico

► D.P.R. 13/2/01 n. 123D.P.R. 13/2/01 n. 123► il documento informatico è il documento informatico è

l’informazione primaria del l’informazione primaria del fascicolo processuale;fascicolo processuale;

► il documento cartaceo può il documento cartaceo può sostituire il documento sostituire il documento informatico nel caso in cui informatico nel caso in cui non sia possibile la non sia possibile la sottoscrizione informatica;sottoscrizione informatica;

► anche gli atti cartacei anche gli atti cartacei devono essere digitalizzati e devono essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo inseriti nel fascicolo informatico;informatico;

► comunicazioni e notificazioni comunicazioni e notificazioni sono eseguite per via sono eseguite per via telematica.telematica.

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segue: il processo telematicosegue: il processo telematico

► Tutti gli atti e i provvedimenti del processoTutti gli atti e i provvedimenti del processo possono possono essere compiuti “essere compiuti “come documenti informaticicome documenti informatici”” sottoscritti con firma digitale come espressamente sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento (art. 4).previsto dal presente regolamento (art. 4).

► Il processo verbaleIl processo verbale, redatto come documento , redatto come documento informatico, è sottoscritto con informatico, è sottoscritto con firma digitalefirma digitale da chi da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. […] presiede l'udienza e dal cancelliere. […] Le parti e i Le parti e i testimonitestimoni procedono alla sottoscrizione delle procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale (art.5).digitale (art.5).

► Le comunicazioniLe comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite possono essere eseguite per via telematicaper via telematica, ... (art.6)., ... (art.6).

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La firma digitale nel processoLa firma digitale nel processo

► Tutte le Tutte le notificazioninotificazioni e le e le comunicazioncomunicazioni alle i alle parti possono farsi “…con trasmissione dell’atto parti possono farsi “…con trasmissione dell’atto per posta elettronica …nel rispetto della per posta elettronica …nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e la normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici” (trasmissione dei documenti informatici” (d.lgs. d.lgs. n. 5/2003n. 5/2003))

► Gli avvisi di pubblicazione della Gli avvisi di pubblicazione della sentenzasentenza (133 (133 c.p.c.) e di deposito della c.p.c.) e di deposito della ordinanzaordinanza pronunciata fuori dell’udienza (artt. 176/134 pronunciata fuori dell’udienza (artt. 176/134 c.p.c.) e persino c.p.c.) e persino l’intimazione al testimonel’intimazione al testimone (art. (art. 250 c.p.c.) possono essere compiuti a mezzo 250 c.p.c.) possono essere compiuti a mezzo della posta elettronica” (art. 2.3 della posta elettronica” (art. 2.3 L. 80/2005L. 80/2005))

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Quadro normativo di Quadro normativo di riferimentoriferimento

Legge15.03.97 n. 59 - art. 15 (2)

(Bassanini 1)(già in vigore)

D.P.R. 23/4/2003 n. 137M odifiche al T.U.

(nuovo regolam entofirm a digitale)

d.lgv. 23/1/02 n. 10Attuazione direttiva

(Quadro com unitarioper le firm e elettroniche)

T.U. doc. am m.d.P .R. 28/12/00, n. 445 L/R

(recepisce DPR 513/97

Legge29.12.2000

"com unitaria 2000"recepim ento e T.U.

Direttiva 1999/93/CE13 dicem bre 1999

Quadro com unitarioper le firm e elettroniche

Firm a digitale

D. lgs. 5/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)GU n. 112 del 16-5-2005 - suppl. ord. n. 93

in vigore dal 1/1/2006

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Il documento informatico.Il documento informatico.

E’ la “rappresentazione E’ la “rappresentazione informatica di atti, fatti informatica di atti, fatti e dati giuridicamente e dati giuridicamente rilevanti” (art. 1/P d.lgs rilevanti” (art. 1/P d.lgs 82/2005)82/2005)

“ “Rappresentazione Rappresentazione informatica” = “su informatica” = “su supporto informatico”supporto informatico”

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Rilevanza giuridica della Rilevanza giuridica della firmafirma

►Dalla sottoscrizione autografa di Dalla sottoscrizione autografa di un documento deriva la un documento deriva la presunzione di legge, sino a prova presunzione di legge, sino a prova contraria, di consenso del contraria, di consenso del firmatario sul contenuto dell’atto o firmatario sul contenuto dell’atto o del documento (art. 2702 cod. civ.)del documento (art. 2702 cod. civ.) Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n. 9040Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n. 9040

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L’autore dello scrittoL’autore dello scritto

► La prassi inveterata (e La prassi inveterata (e tipica del diritto civile tipica del diritto civile continentale) di continentale) di far far proprioproprio uno scritto con uno scritto con la la firmafirma ha fatto ha fatto assurgere a massima assurgere a massima d’esperienza il fatto che il d’esperienza il fatto che il documento sottoscritto documento sottoscritto appartiene (cioè: può appartiene (cioè: può essere attribuito) a colui essere attribuito) a colui che figura come che figura come firmatario.firmatario.

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Atti e documenti digitaliAtti e documenti digitali

►Legge 15 marzo 1997, n.59 (art.15)Legge 15 marzo 1997, n.59 (art.15)

Gli atti, dati e documenti formati dalla Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti trasmissione con strumenti informatici, informatici, sono validi e rilevanti a sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di leggetutti gli effetti di legge..

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Efficacia del documento Efficacia del documento firmatofirmato

►art. 20 c.a.d. (d.lgs. 82/2005)art. 20 c.a.d. (d.lgs. 82/2005)► Il documento informatico Il documento informatico sottoscritto sottoscritto

con firma elettronica qualificata o con firma elettronica qualificata o con firma digitalecon firma digitale soddisfa il requisito soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche nel rispetto delle regole tecniche

► il regolamento assicura il regolamento assicura l”identificabilità” dell'autore e l”identificabilità” dell'autore e l'integrità del documento.l'integrità del documento.

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Valore probatorioValore probatorio

Art. 21 c.a.d. Art. 21 c.a.d. (Valore probatorio del documento (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)informatico sottoscritto)

1. Il documento informatico, cui è 1. Il documento informatico, cui è appostaapposta una una firma firma elettronicaelettronica, sul piano probatorio è liberamente , sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

2. Il documento informatico, 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma sottoscritto con firma digitaledigitale o con un altro tipo di firma elettronica o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.prova contraria.

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Come funziona la firma Come funziona la firma digitale digitale

► Il metodo Il metodo crittografico crittografico consente di consente di attribuire con attribuire con certezza un certezza un documento documento informatico al informatico al suo autore.suo autore.

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Limiti della cifratura Limiti della cifratura classicaclassica

► Il segreto risiede nella chiave.Il segreto risiede nella chiave.►Chi possiede la chiave può Chi possiede la chiave può

sostituirsi al mittente.sostituirsi al mittente.►Chi possiede il cifrario può Chi possiede il cifrario può

intercettare la corrispondenza.intercettare la corrispondenza.►La chiave deve viaggiare su canali La chiave deve viaggiare su canali

sicuri.sicuri.

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La crittografia modernaLa crittografia moderna►Withfield DIFFIE – Martin HELLMAN: Withfield DIFFIE – Martin HELLMAN:

teoria della coppia inscindibile di teoria della coppia inscindibile di chiavi asimmetriche (1976):chiavi asimmetriche (1976): Chiave diretta ed inversaChiave diretta ed inversa Ogni chiave può cifrare e decifrareOgni chiave può cifrare e decifrare La chiave che cifra non può decifrareLa chiave che cifra non può decifrare La conoscenza di una delle due chiavi La conoscenza di una delle due chiavi

non fornisce alcuna informazione non fornisce alcuna informazione sull’altra chiavesull’altra chiave

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I quattro principiI quattro principidella crittografia a chiave pubblicadella crittografia a chiave pubblica

►Ogni utente ha due chiavi.Ogni utente ha due chiavi.►Una delle chiavi è resa pubblica.Una delle chiavi è resa pubblica.►Tutte le chiavi pubbliche sono Tutte le chiavi pubbliche sono

consultabili in un elenco consultabili in un elenco centralizzato.centralizzato.

►La chiave segreta (“privata”) è La chiave segreta (“privata”) è nota soltanto al suo proprietario.nota soltanto al suo proprietario.

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Schema n.1: riservatezza.Schema n.1: riservatezza.

► A. invia a B. un messaggio riservato: A. invia a B. un messaggio riservato: Scrive il documentoScrive il documento Lo cifra con la chiave PUBBLICA di BLo cifra con la chiave PUBBLICA di B Invia il documento cifratoInvia il documento cifrato

AA BB

Testo K PUB BTesto cifrato

(B usa la chiave PRIVATA per leggere il file.)

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Schema n.2 : firmaSchema n.2 : firma

►A. invia a B. un messaggio A. invia a B. un messaggio firmato:firmato: Usa la propria chiave PRIVATA per cifrare.Usa la propria chiave PRIVATA per cifrare. Chiunque può decifrare utilizzando la Chiunque può decifrare utilizzando la

chiave pubblica…chiave pubblica… ……se la chiave pubblica decifra il se la chiave pubblica decifra il

messaggio, solo A. può averlo cifrato, messaggio, solo A. può averlo cifrato, poiché solo A. è in possesso dell’altra poiché solo A. è in possesso dell’altra chiave che compone la coppia.chiave che compone la coppia.

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Schema della firma digitaleSchema della firma digitaledi un documento informaticodi un documento informatico

TESTO CIFRATURA con K priv A

TESTO e firma

INVIOINVIO

DECIFRAZIONE con K pub A

TESTO e firma

Riconoscimento della firma

AUTENTICAZIONEAUTENTICAZIONE

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Firma elettronica

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Problemi del sistema RSAProblemi del sistema RSA►CertificazioneCertificazione

Chi ha messo le chiavi pubbliche nel Chi ha messo le chiavi pubbliche nel registro ? registro ?

(garantisce il “certificatore”)(garantisce il “certificatore”)

►VulnerabilitàVulnerabilità Vulnerabilità di chiavi brevi alla Vulnerabilità di chiavi brevi alla

crittanalisicrittanalisi Robustezza computazionale dipendente Robustezza computazionale dipendente

dalle potenze di calcolo disponibilidalle potenze di calcolo disponibili garantisce la “lunghezza” della chiavegarantisce la “lunghezza” della chiave

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Definizione di Definizione di firma digitalefirma digitale► art.1/S E’ “…un particolare tipo di firma art.1/S E’ “…un particolare tipo di firma

elettronica qualificata basata su un elettronica qualificata basata su un sistema di sistema di chiavi crittografichechiavi crittografiche, una , una pubblicapubblica e una e una privataprivata, correlate tra loro…, correlate tra loro…

► … … che consente al titolare tramite la che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un provenienza e l'integrità di un documento documento informaticoinformatico o di un insieme di documenti o di un insieme di documenti informatici.informatici.

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Direttiva 1999/93/CEDirettiva 1999/93/CE

► Quadro comunitario sulle firme elettronicheQuadro comunitario sulle firme elettroniche► Pubblicata su G.U.C.E. L13 del 13 dicembre Pubblicata su G.U.C.E. L13 del 13 dicembre

19991999► Firma elettronica e “firma elettronica avanzata”Firma elettronica e “firma elettronica avanzata”► Definizioni: Definizioni: Firma elettronica Firma elettronica “insieme dei dati “insieme dei dati

in forma elettronica, allegati oppure connessi in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed elettronici ed utilizzati come metodo di utilizzati come metodo di autenticazione informaticaautenticazione informatica” ” (art. 2, n.1 – recepita in 1/Q c.a.d.)(art. 2, n.1 – recepita in 1/Q c.a.d.)

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Firma elettronica avanzata (firma Firma elettronica avanzata (firma digitale)digitale)

““una firma elettronica…una firma elettronica… … … connessa in maniera unica al firmatario…connessa in maniera unica al firmatario… … … idonea ad identificare il firmatario…idonea ad identificare il firmatario… … … creata con mezzi sui quali il firmatario può creata con mezzi sui quali il firmatario può

conservare il proprio controllo esclusivo…conservare il proprio controllo esclusivo… … … collegata ai dati cui si riferisce in modo da collegata ai dati cui si riferisce in modo da

consentire l'identificazione di ogni successiva consentire l'identificazione di ogni successiva modifica …” modifica …”

(art. 2, n. 2 – recepita in 1/R c.a.d.)(art. 2, n. 2 – recepita in 1/R c.a.d.)

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Dispositivo per la firma Dispositivo per la firma sicura.sicura.

► Art. 2 lett. f – Dir Art. 2 lett. f – Dir (definizione) (definizione) "dispositivo per la "dispositivo per la creazione di una creazione di una firma sicura“firma sicura“

► ……un dispositivo che un dispositivo che soddisfa i requisiti soddisfa i requisiti di cui all’ art. 10 di cui all’ art. 10 (allegato III dir.) …(allegato III dir.) …

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I certificatoriI certificatori

► L’attività dei L’attività dei certificatori … è certificatori … è libera e non libera e non necessita di necessita di autorizzazione autorizzazione preventiva (art. 26 preventiva (art. 26 c.a.d.)c.a.d.)

► Il CNIPA svolge Il CNIPA svolge attività di vigilanza attività di vigilanza (art. 31 c.a.d.)(art. 31 c.a.d.)

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I certificati.I certificati.

Il “Il “certificato certificato elettronicoelettronico””

► E’ E’ un attestato un attestato elettronico…elettronico…

► … … che collega i dati che collega i dati di verifica della di verifica della firma ad una firma ad una persona…persona…

► … … e conferma e conferma l'identità di tale l'identità di tale persona…persona…

Il “Il “certificato certificato qualificatoqualificato””

► E’ un certificato che E’ un certificato che contiene molti dati contiene molti dati (all.I) (all.I)

► … … fornito da un fornito da un prestatore di servizi prestatore di servizi di certificazione che di certificazione che soddisfa i requisiti soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;di cui all'allegato II;

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Certificati “qualificati”Certificati “qualificati”

►Contenuto: art. 28 c.a.d.Contenuto: art. 28 c.a.d. Numero di serieNumero di serie Dati del certificatore qualificatoDati del certificatore qualificato Dati del titolare Dati del titolare Dati per la verifica della firma (chiave Dati per la verifica della firma (chiave

pubblica)pubblica) Periodo di validitàPeriodo di validità Firma digitale del certificatore (per Firma digitale del certificatore (per

verificare l’autenticità del certificato)verificare l’autenticità del certificato)

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I certificatori qualificati I certificatori qualificati devono:devono:

- Possedere i requisiti di onorabilità per Possedere i requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività bancaria (non l’esercizio dell’attività bancaria (non anche solvibilità …) – art. 26anche solvibilità …) – art. 26

- Affidabilità tecnica, organizzativa e Affidabilità tecnica, organizzativa e finanziaria – art. 27finanziaria – art. 27

- Impiegare personale specializzato (Impiegare personale specializzato (culpa culpa in eligendoin eligendo) – art. 27) – art. 27

- Utilizzare sistemi adeguati e sicuriUtilizzare sistemi adeguati e sicuri- Adottare misure di sicurezza – art. 27Adottare misure di sicurezza – art. 27

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Responsabilità del Responsabilità del certificatorecertificatore

► 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato … è responsabile, qualificato … è responsabile, se non prova d'aver se non prova d'aver agito senza colpaagito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia , del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute … e sulla a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute … e sulla

loro completezza …;loro completezza …; b) sul possesso, da parte del firmatario, della chiave privata (v.);b) sul possesso, da parte del firmatario, della chiave privata (v.); c) sulla biunivocità delle chiavi, nel caso in cui il certificatore c) sulla biunivocità delle chiavi, nel caso in cui il certificatore

abbia generato la coppia.abbia generato la coppia.

► 2. Il certificatore è tenuto, in ogni caso, ad adottare 2. Il certificatore è tenuto, in ogni caso, ad adottare tutte tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri,danno ad altri, ivi incluso il titolare del certificato (32/2) ivi incluso il titolare del certificato (32/2)

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Effetti giuridici delle firme Effetti giuridici delle firme elettronicheelettroniche

A rt. 2 1 T .U .

re spo n sab ilità"g e n erica "

a rt.32

C o m e p ro vaè libe ra m e nte va lu ta b ile

d a l g iu d ice

S o d d is fa il re qu is itod e lla fo rm a sc rit ta

F irm a e le ttro n ica(ce rt if ica to com u n e)(d isp os it ivo co m u n e)

re spo n sab ilità"sp e c if ica "

a rtt. 30 e 32 /2

H a e ff ica c ia d isc rittu ra p riva ta

(m a l'uso d e l d ispo s it ivos i p re su m e)

S o d d is fa il re qu is itod e lla fo rm a sc rit ta

F irm a d ig ita le(ce rt if ica to q u a lif ica to )

(d isp o s it ivo s icu ro )

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““Pari opportunità”Pari opportunità”

► Direttiva 99/93/CE - art. 5 comma 2:Direttiva 99/93/CE - art. 5 comma 2:► ““Gli Stati membri provvedono affinché una Gli Stati membri provvedono affinché una

firma elettronica firma elettronica non sia considerata non sia considerata legalmente inefficacelegalmente inefficace e inammissibile come e inammissibile come prova in giudizio prova in giudizio unicamenteunicamente a causa del fatto a causa del fatto che essa è in forma elettronica, o che essa è in forma elettronica, o non basata non basata su un certificato qualificatosu un certificato qualificato, o non basata su , o non basata su un certificato qualificato rilasciato da un un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero accreditato, ovvero non creata da un non creata da un dispositivo per la creazione di una firma dispositivo per la creazione di una firma sicurasicura.”.”

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Recepimento della direttiva Recepimento della direttiva 99/9399/93

Il documento Il documento informatico informatico sottoscritto con firma sottoscritto con firma digitale digitale ha l’efficacia ha l’efficacia dell’art. 2702 c.c.dell’art. 2702 c.c. … …

……l'uso del dispositivo l'uso del dispositivo di firma si presume di firma si presume riconducibile al riconducibile al titolare, salvo che sia titolare, salvo che sia data prova contraria. data prova contraria. (art.21 c.a.d.)(art.21 c.a.d.)

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Sottoscrizione dei documenti della p.A. (art. Sottoscrizione dei documenti della p.A. (art. 40)40)

► Le pubbliche amministrazioni Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano risorse tecnologiche formano gli originali dei propri gli originali dei propri documenti con mezzi documenti con mezzi informatici …informatici …

► … … la redazione di documenti la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti nonché la copia di documenti informatici sul medesimo informatici sul medesimo supporto è consentita solo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del comunque nel rispetto del principio dell'economicità. principio dell'economicità.

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Il futuro digitaleIl futuro digitale

“ “ L’immaginazione L’immaginazione è più importante è più importante della della conoscenza.”conoscenza.” Albert EinsteinAlbert Einstein