GGDModena4 | Diritto e Web 2.0 | Diritto d'Autore
-
Upload
girl-geek-dinners-modena -
Category
Law
-
view
204 -
download
2
description
Transcript of GGDModena4 | Diritto e Web 2.0 | Diritto d'Autore
#GGDModena4Diritto e Web 2.0
10 aprile 2014
DIRITTO D’AUTORE E WEB
Avv. Serena CasaliVIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N. 47- 41121 MODENA
TEL. 059.220.087 – 225.852 - FAX 059.230.567E-MAIL [email protected]
PEC. [email protected]
(Slides da considerarsi parti integranti dell’esposizione del 10/04/2014)
Normativa di riferimentoo Legge 22/4/1941 n. 633 sul diritto d’Autore
(L.d.A.)o Art. 2575 e ss. C.c.o Direttiva comunitaria 22/5/2001 n. 29
(sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione) attuata con D.lgs. 68/2003o Delibera n. 680/12 del 12/12/2013 AUTORITÀ
GARANTE NELLE COMUNICAZIONI (in attuazione del d.lgs 70/03)
o Legge 9 gennaio 2008 n. 2 (disposizioni concernenti la S.I.A.E.)
DEFINIZIONE Art. 2575 c.c. e art. 1 L.d.A
Formano oggetto del diritto d’autore TUTTE le opere dell'ingegno:
o di carattere creativo, l’opera si distingue da quella che l’ha preceduta per un quid novi apportato in modo inconfondibile dall’autore
o che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
o anche software e banche dati
GENESI DEL DIRITTOoNasce con la creazione dell’operaoNon occorrono formalità
amministrative e o altro per vedersi riconoscere i diritti d’autore
OGGETTO DELLA TUTELA
DIRITTI MORALI
spettano
ALL’AUTORE DELL’OPERA
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
spettano
• ALL’AUTORE DELL’OPERA• A CHIUNQUE SIANO
CEDUTI, VENDUTI TALI DIRITTI SECONDO LE FORME STABILITE DALLA LEGGE (contratto con editore, case discografiche ecc..)
DIRITTI MORALI:o sono in capo all’autore dell’operaonon cessano mai, anche dopo la
scadenza dei diritti economicio si riferiscono:
a) al diritto di paternità dell’operab) al diritto di integrità dell’operac) al diritto di pubblicazione
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
o Diritto di riproduzione: di moltiplicare copie, anche on line in tutto o in parte;
o Diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura dell’opera;
o Diritto di comunicazione con qualsiasi mezzo (non si perde con la pubblicazione via web dell’opera, art. 16 L.d.A.)
o Diritto di distribuzione (di commerciare l’opera)
o Diritto di elaborazione (di modificare l’opera)
o DURANO PER TUTTA LA VITA DELL’AUTORE E FINO A 70 ANNI DOPO LA SUA MORTE
o Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente
DIRITTI CONNESSI
riconosciuta non all’ autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini come:artisti interpreti ed esecutoriproduttori di dischi fonografici o supporti
analoghiproduttori di opere cinematografiche o
audiovisive alle emittenti radiofoniche e televisive
LA SIAE (art. 180 L.d.A)
o Nasce nel 1882 come società degli autori poi nel 1945 diventa un ente pubblico a base associativa
o Monopolio legale, esclusività dei poteri;o FUNZIONI : mandato, rappresentanza,
gestione, riscossione, distribuzione dei proventi.
IL WEB E LE OPERE MUSICALI
• Avvento di internet dilagare della pirateria.
• La Federazione contro La Pirateria Musicale (FPM) ha stimato
3 milioni 70 mila brani musicali di downloading messi in reteal giorno nel mondo
L’avvento degli mp3 e similari
Riproduzione illecita di supporti cd/dvd con finalità
di lucro
contraffazione del logo, immagine,
packaging
Noleggio illecito
Luoghi della pirateria
E-mailChat e social network
Siti web
Forme di pirateria
• Individuale per utilizzo personale(l’utente scarica il brano per sé o per condividerlo con amici)
• Organizzata a scopo di lucro(Disegno criminoso volto alla vendita illegale di prodotti non originali)
TENTATIVI DI TUTELA• La Siae nel 2008 ha introdotto la cd. licenza (a
pagamento) per siti Italiani
Utilizzo in rete delle opere d’ingegno
il content provider (cioè chi mette a disposizione l’opera)
Riprodurre nel sito/server le opere
Diffondere al pubblico l’opera
Utilizzo dell’opera /
downloading
Sempre necessario il consenso dei titolari diritti connessi (case discografiche , ecc.)
FOTOGRAFIE (Art. 87 L.d.A)
prive di carattere creativo
RIPRODUZIONI DI FOTOGRAFIE (scritti, di documenti, carte d’affari) Nessuna Tutela
opere fotografiche
Semplici fotografie
TUTELA
SEMPLICI FOTOGRAFIE
Obbligo di indicare nome fotografo, data, nome opera ritratta
20 anni di tutela dalla produzione
OPERE FOTOGRAFICHE
Apporto creativo e innovativo dell’autore
Anche immagini digitalizzate con
scanner, istantanee video ecc …
FOTOGRAFIE IN RETEFORME DI TUTELA
Riproduzione a bassa risoluzione
Poco efficace
Watermarking / filigrana
Visibile (apposizione dei un simbolo del
fotografo)
Invisibile (con sistema della crittografia)
Si elude con fotoritocco
Più difficile da eludere
ALCUNE ECCEZIONI: 1) riproduzione per uso personale di
fonogrammi e videogrammi(art. 71 sexies L.d.A.)
condizionio persona fisica, non può eseguirla per conto terzi (es. internet point) o Solo per fonogrammi e videogrammio assenza dello scopo di lucroo Accesso lecitoo Compenso per copia privata dai produttori dei supporti e apparecchi di
registrazione attraverso una quota del prezzo di vendita.o Supporto vergine
In questi casi ammessa la riproduzione senza il preventivo consenso dell’ autore dell’opera.Non si applica se l’accesso è protetto da clausole contrattuali (es. pay.tv) o sistemi tecnologici anticopia.
2) LIBERA PUBBLICAZIONE IN RETE (art. 70 L.d.A.)
Solo se
a titolo gratuito
a bassa risoluzione o file degradati
per uso didattico o scientifico e solo nel caso in
cui tale utilizzo non sia a scopo di lucroProvenienza lecita
EBOOK
• Il caso googleDigitalizzazione di libri o parti essa non cadute in dominio pubblico
Nel 2005 class action di alcuni autori
Nel 2009 accordo in forza del quale google può mettere in rete libri pubblicati entro il 2009
REGOLAMENTO AGCOMo EMANATO IL 12 DICEMBRE 2013
dall’Autorita’ Garante per le Garanzie delle Comunicazioni
o IN VIGORE DAL 31 MARZO 2014o istituzione di un comitato per lo sviluppo e
tutela dell’offerta delle opere digitalio Previsione di procedure a tutela del diritto
d’autore
SCOPOoCOMBATTERE LA PIRATERIA oTUTELARE TUTTE LE OPERE DIGITALI oEDUCARE ALL’UTILIZZO LEGALE
DELLE OPERE
COS’è L’OPERA DIGITALE PER AGCOM?
è un’opera o parte di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, video-ludico, editoriale, letterario, inclusi programmi applicativi, operativi per elaboratore, tutelata dalla L.d.A. e diffusa su reti di comunicazione elettronica
INTERVENTO DI AGCOMsu istanza di parte
RITO ORDINARIO
si conclude in 35 gg
RITO ABBREVIATO• GRAVE LESIONE DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO
• VIOLAZIONE DI CARATTERE MASSIVO
si conclude in 12 gg
RITO ORDINARIO
Agcom riceve la denuncia da chiunque
Esame istanza
archivia
Avvio procedimento
COMUNICAZIONE A• Uploader• Gestori della pagina e sito internet• Prestatori servizi se individuati
possibilità di adeguarsi spontaneamente alla rimozione
• In caso positivo archiviazione della pratica
• In caso negativo, entro 5 giorni dalla comunicazione, possibilità di inviare scritti difensivi
AGCOM RIFERISCE ALL’ORGANO COLLEGIALE PREPOSTO ALLA VIGILANZA E TUTELA
ACCOGLIMENTOARCHIVIAZIONE
Se il server è in ItaliaRichiesta di rimozionedell’opera entro 3 giorni
dallanotifica
Se il server non è in Italia Agcom ordina la disabilitazione dell’accesso
Se non ottemperano Agcom ordina ai gestori di hosting e agli internet service provider la RIMOZIONE SELETTIVA DEL SINGOLO CONTENUTO
o In caso di inottemperanza è prevista sanzione pecuniaria (art. 1 comma 31 L. 249/97, da ex lire 20.000.000 a 500.000.000)
oPossibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria nel qual caso il procedimento se non è terminato si sospende, se no occorre rivolgersi al TAR.
AVV. SERENA CASALI VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N. 47- 41121 MODENA
TEL. 059.220.087 – 225.852 - FAX 059.230.567E-MAIL [email protected]
PEC. [email protected]
www.girlgeekdinnersmodena.it