GGDModena4 | Diritto e Web 2.0 | Cyber Crimes
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#GGDModena4Diritto e Web 2.0
10 aprile 2014
CYBER CRIMESAVV. ANNALISA TIRONI
Via Scarlatti n. 85 - 41.122 ModenaTelefono e fax 059/ 284768 – 333/7303661
E mail [email protected]
(Slides da considerarsi parti integranti dell’esposizione del 10/04/2014)
ART. 615 ter C.P.
Chiunque abusivamente si introduce in unsistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantienecontro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusionefino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio
CASS. PEN. Sez. Un., 7 febbraio 2012
• Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso.
• Rimangono invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema.
ART. 615 quater C.P.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare adaltri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica oconsegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad unsistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ocomunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, èpunito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164,00euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa dacinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove eurose ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quartocomma dell'articolo 617quater.
ART. 594 C.P. INGIURIA
• Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
• Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
• La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
• Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
ART. 595 C.P. DIFFAMAZIONE• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
• Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
• Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
• Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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