Gerardo Gatti Scuola Forense Mediazione...• Trib. di: Roma -Ordinanza del: 07-12-2015 -Giudice:...

40
Mediazione un po’ di giurisprudenza… Scuola Forense GERARDO GATTI Perugia, 13 giugno 2016 Damiano Marinelli – Luca Dattolo www.areaconsulenze.it – [email protected]

Transcript of Gerardo Gatti Scuola Forense Mediazione...• Trib. di: Roma -Ordinanza del: 07-12-2015 -Giudice:...

  • Mediazione un po’ di giurisprudenza…

    Scuola Forense GERARDO GATTI

    Perugia, 13 giugno 2016

    Damiano Marinelli – Luca Dattolo

    www.areaconsulenze.it – [email protected]

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la

    procedura di mediazione grava in capo al creditore opposto

    • Trib. di: Busto Arsizio - Sentenza del: 02-02-2016 - Giudice: Maria Eugenia Pupa Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona della dott.ssa Pupa, ha dichiarato improcedibile ladomanda di mediazione per la mancata adesione alla procedura da parte della Banca creditrice.Difatti, .. non possono ritenersi legittime quelle condotte tenute dalle parti per aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, suscettibili di frustrare la finalitàstessa dell’istituto, che non può essere quella di introdurre una sorta di adempimentomeramente “ritardante” dell’introduzione di determinate categorie di giudizi”. Il Tribunale haribadito il principio secondo il quale, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo l’onere diintrodurre la domanda di mediazione spetta al creditore opposto, anziché al debitoreopponente. Tale pronuncia è conforme all’interpretazione seguita dal Tribunale di Firenze(ordinanza del 17.1.2016), contraddicendo l’orientamento della Suprema Corte secondo la qualel’onere di avviare la procedura di mediazione spetti in capo al debitore apponente.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: secondo il Giudice l’onere

    di avviare la mediazione incombe in capo al creditore opposto

    • Trib. di: Firenze - Ordinanza del: 17-01-2016 - Giudice: Riccardo Guida

    «nel procedimento d’ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazioneè obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenutosostanziale”) ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse leordinanze ex artt. 648, 649 cod. proc. civ., l’onere d’iniziare la mediazione gravasull’opposto (“attore sostanziale”), a pena d’improcedibilità della (sua)domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo».

  • In caso di opposizione a decreto aggiuntivo la

    mediazione deve essere proposta dall’opponente

    • Trib. di: Corte di Cassazione - Sentenza del: 07-10-2015 - Giudice: Roberta Vivaldi la Corte di Cassazione è intervenuta sulla dibattuta questione inerente l’onere di avviarela procedura di mediazione, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo laSuprema Corte è l’opponente il soggetto processuale sul quale grava l’obbligo diavviare la procedura di mediazione, sulla scorta del fatto che se il creditore opposto,attraverso il decreto ingiuntivo, ha scelto di percorrere la via giudizialmente più breve,il debitore opponente, per mezzo dell’opposizione, ha deciso di intraprendere la“strada più lunga” mediante l’introduzione del giudizio di merito. Pertanto, il creditoresi troverebbe gravato dell’obbligo di avviare la procedura di mediazione quando“ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo”.

  • Per effetto dell’art. 116 cpc, la mancata partecipazione

    dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore

    dell’attore per l’accertamento e la prova dei fatti

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 17-02-2015 - Giudice: Massimo Moriconi«Risulta pertanto comprovato che nel caso di specie non solo non sussiste un giustificatomotivo per la mancata comparizione della scuola e dell’assicuratore nel procedimento dimediazione; ma che tale rifiuto è del tutto irragionevole, illogico in concreto ma anche dalpunto di vista astratto ed inescusabile».

    «La mancata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), senzaalcuna giustificazione fornita dalla parte e senza -come in questo caso- che dagli atti del giudizioappaia la incontrovertibile macroscopica evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi,della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, costituisce condotta grave perchéidonea a determinare la introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale (evitabile) inun contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella duratadei giudizi».

  • Presenza al primo incontro dei soli avvocati muniti di

    procura speciale: la mediazione non è esperita

    • Trib. di: Pavia - Ordinanza del: 06-01-2016 - Giudice: Giorgio Marzocchi

    «Invita le parti ad avviare una mediazione, ponendo l’onere dell’avvio dellaprocedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che,per l’effetto, l’esperimento della procedura di mediazione sarà condizione diprocedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sullamediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, lacondizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontropreliminare tra i soli difensori ancorché muniti di procura speciale»

  • La mediazione deve essere svolta con la presenza di tutte le

    parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori

    • Trib. di: Milano - Ordinanza del: 07-05-2015 - Giudice: Anna Cattaneo La mediazione deve essere svolta con la presenza personale delle parti, assistite dairispettivi avvocati. Il giudice ha imposto alle parti di entrare concretamente edeffettivamente nel merito della controversia, al fine di addivenire ad una sua soluzionestragiudiziale. Difatti, in tutte le mediazioni, soprattutto quelle delegate, la formalepresenza delle parti – finalizzata cioè ad ottenere un verbale di mancata conciliazione edichiarare compiuto il tentativo di mediazione -, altro non sarebbe che l’elusionedell’ordine del giudice che ha invitato le parti ad esperire il tentativo di conciliazione,avendo intravisto la “mediabilità” della controversia . Infine, il giudicante ha auspicatoche gli avvocati adottino un atteggiamento di maggiore collaborazione nell’interessedelle parti, consentendo il raggiungimento dell’auspicato accordo.

  • L’avvocato deve assistere, ma non può

    contemporaneamente rappresentare il suo cliente in

    mediazione

    • Trib. di: Pavia - Ordinanza del: 18-05-2015 - Giudice: Giorgio Marzocchi«Giova rilevare che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sia al comma 1 che al comma 2 fa riferimentoesclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione dirappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongonola parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivareconseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio fino ad influire sulla stessaprocedibilità della domanda giudiziale»

    «Invita il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti,dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare»

    «Invita mediatore e parti a valutare, già in sede di mediazione e per economicità processuale,l’opportunità di svolgere una consulenza tecnica econometrica»

  • La consulenza tecnica in mediazione è

    utilizzabile nel procedimento in Tribunale

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 16-07-2015 - Giudice: Massimo Moriconi

    La consulenza tecnica (periza) in mediazione, oltre ad essere espressamenteprevista dall’art. 8, comma quarto, D.Lgs. n. 28 del 2010, è un atto non privo diutilità, attesa la sua utilizzazione nella causa in Tribunale. Le parti ed ilmediatore potranno sottoporre al consulente i quesiti che rispondano nel modopiù efficace agli interessi coinvolti nella lite. Il lavoro svolto dal consulente nelcorso della procedura di mediazione può essere realmente efficace, ai finiconciliativi.

  • Il tentativo di conciliazione del CTU non

    esclude la mediazione

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 16-12-2014 - Giudice: Franca Mangano

    «l’espletamento della CTU medico legale nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c., ha fornito una serie di informazioni e di valutazioni medico legali, cheben possono rappresentare una base di confronto tra le parti, in vista di unasoluzione transattiva, tanto in sede di mediazione tanto nel corso del presentegiudizio»

  • Roma Capitale condannata a € 8.000 ex art. 96

    III co. c.p.c., per mancata partecipazione alla

    mediazione ordinata dal giudice• Trib. di: Roma - Sentenza del: 17-12-2015 - Giudice: Massimo Moriconi

    Insidia stradale, responsabilità dell’ente territoriale, compatibilità con concorso di colpa del danneggiato – proposta delgiudice ex art. 185 bis cpc ed a seguire invio in mediazione demandata ex art. 5 co.II° decr.lgl.28/2010 – mancataadesione dell’ente territoriale – giustificazioni addotte per la mancata partecipazione alla mediazione disposta dal giudiceconsistenti nella ritenuta infondatezza della domanda ex adverso e nel non gradimento delle spese di mediazione –inconsistenza delle giustificazioni – le conseguenze per la ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione dicui all’art.8 del decr.lgsl 28/2010 – gli argomenti di prova ex art. 116 cpc ed il pagamento del contributo unificato, acarico dell’ente territoriale – l’art.8 del decr.lgsl 28/2010 non esaurisce le conseguenze per la ingiustificatapartecipazione alla mediazione – art. 96 co. III° cpc, requisiti generali di applicabilità – art.96 co III° cpc eingiustificata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice – applicabilità – pertinenza della condotta renitentedell’ente territoriale all’area dell’art. 96 III° cpc – art. 5 e 8 decr.lgsl. 28/10, art. 3 Cost., art. 96 co. III° cpc in funzionedi riequilibrio delle sanzioni a carico del chiamante e del chiamato inottemperanti all’ordine di mediazione demandatadal giudice – necessità del dolo o colpa grave – sussistenza nel caso di rifiuto ingiustificato di adempiere all’ordine delgiudice – quantificazione della somma di cui all’art.96 co. III° cpc, criterio equitativo – danno erariale – sicurasussistenza con riferimento alla condanna ex art. 96 co. III° cpc – trasmissione della sentenza alla Procura Generaledella Corte dei Conti.

  • Alla parte vincitrice in giudizio spetta il compenso per

    l’attività di assistenza legale svolta in mediazione

    • Trib. di: Verona - Sentenza del: 29-10-2015 - Giudice: Massimo Vaccari

    Al difensore della parte vincitrice spetta il compenso per l’attività di assistenzafornita durante la mediazione, ex art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi diun’attività autonoma rispetto a quella di difesa prestata nel successivo giudizio.

  • Il giudice invita il mediatore ad avanzare una

    proposta anche in assenza della richiesta

    congiunta delle parti

    • Trib. di: Siracusa - Ordinanza del: 05-07-2015 - Giudice: Alessandro Rizzo

    «INVITA

    il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiuntarichiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010»

  • Per non aver partecipato al procedimento di mediazione, la parte

    vittoriosa ottiene la liquidazione solo di un terzo delle spese legali e

    viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo

    unificato

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 30-04-2015 - Giudice: Massimo MoriconiA favore della parte vittoriosa (convenuta) viene liquidato solo un terzo delle spese di causa acarico della parte soccombente, mentre i due terzi delle spese non gli vengono liquidati evengono compensati, a causa della scorretta condotta processuale della parte vittoriosa stessa(convenuta) che non ha partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.

    La parte che vince intermante non può essere infatti condannata al pagamento delle spese dicausa. In questo caso a vincere è il convenuto, a favore del quale vengono liquidate le spese acarico dell’attrice, ma con una parziale importante compensazione a favore del soccombente,che deriva dalla condotta ritenuta censurabile della parte vittoriosa stessa, cioé della convenuta(per le ragioni espresse nella motivazione). La parte convenuta viene infine condannata alpagamento di una somma pari al contributo unificato non avendo partecipato, senzagiustificato motivo, alla procedura di mediazione demandata.

  • Mancato esperimento della mediazione delegata: il

    giudice dichiara improcedibile la domanda dell’attore

    e lo condanna al pagamento delle spese di causa

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 29-10-2015 - Giudice: Massimo Moriconiil Tribunale Civile di Roma ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudizialedell’attore, per mancata attivazione della mediazione delegata dal giudice nel corso dellacausa, condannandolo contestualmente al pagamento delle spese di causa. Secondo ilgiudicante, la circostanza dell’avvenuto esperimento del tentativo di mediazionevolontaria, prima dell’avvio della causa, non è “impeditiva all’esercizio edall’attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all’art.5 co.II°del decr.lgsl.28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit.” Del resto, “ Con lamediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati inpartenza… … e ciò perché è il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momentomigliore per disporne l’avvio”.

  • La mediazione può essere validamente svolta

    anche senza la presenza della parte convocata se

    previsto dal Regolamento dell’Organismo

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 09-04-2015 - Giudice: Massimo Moriconi

  • Mediazioni condominiali: in caso di esito negativo della

    mediazione, il termine di trenta giorni per impugnare la

    delibera assembleare riprende a decorrere dalla data di

    deposito del verbale negativo

    • Trib. di: Palermo - Sentenza del: 18-09-2015 - Giudice: Santina Adelfio

    «Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo incontrodelle parti avvenuto in data 17/09/2014, in pari data veniva depositato ilrelativo verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e, contestualmente,riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege perl’impugnazione della delibera»

  • Se la controversia verte su diritti disponibili ed

    indisponibili, il giudice può disporre la mediazione

    per i soli diritti negoziabili

    • Trib. di: Milano - Ordinanza del: 15-07-2015 - Giudice: Giuseppe Buffone In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessisuscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio (peraltro) anche affermatodalla Suprema Corte secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovareapplicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e,perciò, negoziabili (v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781). L’eventualeaccordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sulprocedimento in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interessedelle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di attidispositivi anche indiretti (negozi processuali). Si pensi al caso della parte attrice cherinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili.

  • Anche la domanda riconvenzionale del convenuto è soggetta al

    tentativo obbligatorio di mediazione. La domanda di

    mediazione deve avere ad oggetto l’intera controversia

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 11-11-2014 - Giudice: Massimo Moriconi

  • La domanda di mediazione è improcedibile

    qualora la stessa venga avviata oltre il termine

    perentorio fissato dal giudice

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 11-11-2014 - Giudice: Massimo Moriconi

    «Deve pertanto concludersi nel senso che la mediazione tardivamente attivatarende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effettidel mancato esperimento di esso.

    Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità delladomanda giudiziale»

  • La mediazione è obbligatoria anche per

    mutui e fideiussioni

    • Trib. di: Campobasso - Sentenza del: 03-01-2015 - Giudice: Stefano Calabria

  • Il giudice dispone il proseguimento della

    mediazione anche senza il previo pagamento

    delle indennità• Trib. di: Firenze - Ordinanza del: 07-07-2015 - Giudice: Alessandro

    Ghelardini

    «che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessuncompenso è dovuto per l’organismo di mediazione” (art. 17 cmme 5 ter d.lgs.28/2010 e ss.mm.ii), che pertanto appare illegittimo il comportamentodell’Organismo di mediazione nella misura, come riferito dal difensore, sia statocondizionato l’esperimento della mediazione al previo pagamento dei relativioneri»

  • Il mediatore deve verbalizzare le ragioni per le quali le

    parti non intendono proseguire oltre il primo incontro

    di mediazione

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 25-01-2016 - Giudice: Massimo Moriconi

    «il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanzialedell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand’anchetrasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità dellapartecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata laassoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chicchessia. Sarebbe infatti un’assoluta aporia prevedere dauna parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento dimediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o menointegrano. Per la medesima ragione, deve essere verbalizzata dal mediatore la risposta di ciascuna delle parti interpellatealla fatidica domanda (del mediatore) sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (art. 8 co. I° quinto periododecr.lgsl.28/2010). A tale proposito, oltre alla dichiarazione consistente nella risposta alla predetta domanda, ènecessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria. E se, disicuro, il mediatore non è tenuto a richiedere ad essa la ragione di tale rifiuto, neppure può esimersi dalla relativaverbalizzazione, ove richiesta dall’avente diritto»

  • Il giudice invita le parti in mediazione presso un organismo serio ed efficiente

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 26-11-2012 - Giudice: Massimo Moriconi

    «con l’invito ad effettuare la mediazione, che non essendo obbligatoria ha unsenso solo se esperita bene e con lealtà, davanti ad un organismo serio edefficiente, fornito di buona professionalità e mediatori competenti»

  • Mediazioni aventi ad oggetto contratti bancari: la mera

    partecipazione della banca al primo incontro non è sufficiente

    a ritenere effettivamente esperito il tentativo di mediazione

    • Trib. di: Firenze - Sentenza del: 15-10-2015 - Giudice: Leonardo Scionti

    Il Tribunale di Firenze, nella persona del dott. Scionti, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda introdottacon ricorso monitorio dalla Banca, nonchè la domanda riconvenzionale degli opponenti, per mancatoesperimento del tentativo di mediazione. Secondo il giudicante, la mera partecipazione al primo incontro nonvale a ritenere esperito il tentativo di mediazione, con effetto di ritenere improcedibili le domande avanzate daentrambe le parti. Nel caso di specie, il giudice ha ravvisato come dal verbale del primo incontro di mediazione,le parti si erano limitate a manifestare la volontà di non dare seguito alla procedura di mediazione, senza tuttaviaindicarne gli specifici impedimenti. Per tale ragione, il giudice ha applicato ad entrambe le parti la sanzionecomminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010, dichiarando l’improcedibilità di entrambe le domande. Delresto, il “mediatore ha il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivoesperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dareinizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativae rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo eassoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva”.

  • Il giudice respinge la domanda di nullità di un

    accordo di mediazione e condanna l’attrice al

    pagamento di € 65.000 per spese legali

    • Trib. di: Roma - Sentenza del: 22-10-2014 - Giudice: Marcello Buscema

    Una parte dopo aver sottoscritto un verbale di conciliazione per la divisione dibeni ereditari cambia idea e ricorre in tribunale chiedendo la nullità e/ol’annullabilità di tale accordo. Il giudice dott. Marcello Buscema dell’ottavasezione del Tribunale di Roma respinge la domanda di nullità e annullabilità econdanna la parte attrice a rifondere a ciascuna delle tre controparti € 15.000 dispese legali oltre il rimborso forfettario delle spese generali per un totalecomplessivo di € 65.000.

  • Il verbale di mediazione non può essere omologato in

    mancanza dell’indicazione del titolo giuridico

    • Trib. di: Firenze - Ordinanza del: 02-07-2015 - Giudice: Luciana Breggia«la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rendeimpossibile verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative;

    che d’altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione(v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini dell’omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 ènecessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con lasintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie,l’indicazione dell’oggetto della controversia come ‘’liquidazione del debito’’ è puramenteastratta e non consente le predette valutazioni;

    che l’Organismo di mediazione, pur invitato all’eventuale integrazione degli atti con l’ordinanzainterlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento»

  • Il patrocinio a spese dello Stato a favore degli

    avvocati è esteso anche all’assistenza in

    mediazione

    • Trib. di: Firenze - Ordinanza del: 13-01-2015 - Giudice: Luciana Breggia

  • Nella mediazione demandata, il mediatore può

    formulare una proposta anche in assenza del

    convenuto

    • Trib. di: Roma - Ordinanza del: 07-12-2015 - Giudice: Massimo Moriconi

    «Il mediatore infatti potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr.lgsl.28/10, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in questa causa»

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    1 - Mediare troppo presto

    La mediazione rappresenta un modo per ridurre costi e rischi, ma affinché unamediazione abbia successo è necessario che gli avvocati delle parti abbiano delleconoscenze dettagliate dei fatti oggetto della controversia tra le parti. Se siprocede ad un accordo troppo presto vi è il rischio che la controparte richiedaun supplemento di indagine o che si addivenga ad una decisione non equabasandosi su informazioni limitate.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    2 Scegliere il mediatore sbagliato

    Il mediatore viene scelto di comune accordo tra le parti e deve essere iscritto in un apposito albo. Ilmediatore all’interno della procedura di negoziazione assume il ruolo di terzo imparziale, il ruolo chein un processo avrebbe il giudice, è colui che prende la decisione finale in base anche a comevengono prospettate le situazioni dalle parti e dai loro difensori. È necessario che il mediatore sceltoabbia la giusta sensibilità in base anche alle questioni che gli vengono proposte, ad esempio se lamediazione attiene a fatti catastrofici, come ad esempio lesioni personali, offese, è necessario che ilmediatore scelto abbia una certa empatia, cioè la capacità di entrare in relazione con persone esentire il disagio delle stesse. Nei casi in cui sono coinvolte emozioni, sentimenti, scegliere unmediatore con un carattere aggressivo può portare al fallimento della procedura di mediazione. Nelcaso in cui siano, invece, coinvolte questioni meramente commerciali, veri e propri affari, ènecessario scegliere un mediatore che abbia mano ferma e carattere forte.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    3 Non preparare il mediatore

    Secondo l’avvocato Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti, perdecidere ha bisogno di avere informazioni sul caso, le stesse però non devono essereportate al momento dell’incontro con le parti, ma in precedenza in modo che possa giàavere un quadro piuttosto delineato. È consigliato presentare uno scritto, questo deveessere chiaro, completo, ma allo stesso tempo sintetico. Costituirebbe cattivaeducazione presentare un documento troppo complesso o scritto male, con materialeinutile, perché questo costringerebbe il mediatore a fare una sorta di analisi del testo alfine di scorporare le parti che ritiene inutili ai fini della decisione. È bene stare attentianche agli errori di battitura che costituiscono comunque una presentazione nonidonea.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    4 Richieste non razionali

    Un altro errore da evitare sono le richieste irrazionali, cioè non congrue rispetto a quelli che sono i fatti di cui si discute. Secondo l’esperto mediatore degli Stati Uniti Alexander S. Polsky, l’effetto in questo caso non è suscitare timore, ma, al contrario, si raffredda la comunicazione con un’elevata possibilità di fallimento della procedura. È, ad esempio, capitato che durante la procedura di mediazione sia stato chiesto un risarcimento 10 volte superiore rispetto al reale valore della questione. Il risultato è stato la rinuncia alla mediazione e il ricorso al giudice, davanti a questo è stato riconosciuto il reale valore del risarcimento dovuto con perdita di tempo e soldi. Le parti devono quindi essere in buona fede.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    5 Non avere fretta

    Prendere il giusto tempo per preparare la mediazione, e quindi studiare inmodo approfondito la situazione, permette di essere preparati per ognieventuale colpo di scena ed essere in grado di gestire la mediazione stessa.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    6 Non Preparare il proprio cliente

    L’avvocato Polsky afferma che il cliente deve essere preparato alla mediazione in modoche non possa avere delle aspettative eccessivamente alte o basse rispetto a quelle chesaranno le reali conclusioni. Durante la mediazione devono essere presenti solo lepersone a cui la stessa è strettamente inerente, si deve far in modo che il cliente possaavere una reale partecipazione e sia in grado di capire cosa sta succedendo senza che visia la possibilità di fraintendimenti. Sono da evitare gli attacchi personali allacontroparte, infatti, questi non sono idonei a ridurre la litigiosità, obiettivo che, invece,è proprio della mediazione in materia civile e commerciale. Ciò non vuol dire chedurante le procedure non possano essere sollevate delle critiche, ma il modo con cui siprocede può fare la differenza e portare al fallimento della mediazione.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    7 Fare richieste ridicole

    Un altro errore frequente è rappresentato dalle richieste ridicole, come adesempio introduzione di nuovi elementi o la richiesta di nuovi termini, oppure ilrimbalzo delle proposte tra le parti con l’aggiunta di offerte ridicole. Tutti questimezzi non rientrano nell’ambito della comunicazione tra le parti, ma minanosemplicemente la loro credibilità.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    8 Trattenere informazioni

    Anche se può sembrare una tattica vincente volta ad insinuare il dubbio nellacontroparte e portarla ad una certa arrendevolezza, si tratta sempre di uncomportamento scorretto anche nei confronti del mediatore. Se, infatti, unaparte dice di essere in possesso di prove che possono danneggiare lacontroparte, ma non le porta alla luce, è come se chiedesse al mediatore didecidere senza sapere tutto sulla controversia, mentre per l’altra parte è comenegoziare con un fantasma.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    9 Chiedere nuovi termini

    La richiesta di nuovi termini porta ad una perdita del lavoro fatto dal mediatoreper conquistare la fiducia delle parti, infatti, se al momento in cui si sta peraddivenire ad una decisione si rende necessario uno slittamento, la controparteè propensa ad abbandonare.

  • Alexander S. Polsky, esperto mediatore negli Stati Uniti

    la lista dei 10 errori più comuni che è bene evitare

    10 Mancanza di rispetto tra avvocati

    Per avere una mediazione di successo è necessario che le difese delle parti riescano amettere da parte la tecnica del contraddittorio, tipica del processo, ed instaurino unacomunicazione più consona al tipo di procedura che si tenta di portare avanti. Ilmediatore e avvocato Polsky, esperto della materia negli Stati Uniti sottolinea che èimportante per l’avvocato non restare bloccato nella propria percezione dei fatti, maaprirsi il più possibile alle altrui proposte e provare anche ad immedesimarsi nellacontroparte. Un simile atteggiamento potrebbe essere controproducente perché lamediazione è volta a mediare appunto tra le parti e non a prevaricare su tutto.

  • Sitografia

    Le informazioni delle slide precedenti sono state reperite nel sito:

    www.mondoadr.it