Gallo l'evoluzione normativa per le autonomie locali
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L’UNIONE DEI COMUNI
EVOLUZIONE LEGISLATIVA
Evoluzione normativa 1. Prima della legge 142/90
2. La legge 142/90
3. La legge 59/97
4. Il D.Lgs. 112/98
5. La legge 265/99
6. Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00)
1.PRIMA DELLA LEGGE 142/90
Problema Comuni “polvere”
Connesso problema esercizio ottimale funzioni
Proposta Craxi di accorpamento d’ufficio degli enti con minore dimensione demografica
Altre proposte miravano a fusioni incentivate con trasferimenti erariali o regionali
PRIMA DELLA LEGGE 142/90
Alternativa tra fusione
coattiva o incentivata
Ambedue soluzioni
presupponevano comunque eliminazione Comuni di piu’
limitata dimensione
demografica in nome dell’esercizio a dimensione
ottimale delle funzioni
2. LA LEGGE 142/90: NASCE L’UNIONE DEI COMUNI
Ente istituito “ in previsione di una fusione”
E ’ una scelta che implicita l ’ assunzione di un impegno politico verso la fusione da parte degli Enti aderenti
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90
1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini,appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art.11. Qualora non si pervenga alla fusione, l‘Unione è sciolta.
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90:
GLI ORGANI
il vecchio articolo 26 prevedeva la regola dell’elezione diretta
degli organi (individuati in
Consiglio, Giunta e Presidente)
derogabile con una espressa
previsione del regolamento dell’Unione
3. LA LEGGE n. 59/97
Affermazione principio sussidiarieta’
Complessiva ridistribuzione delle funzioni amministrative
Riconoscimento di un ruolo molto più incisivo agli enti locali, ritenuti naturali destinatari non solo dei compiti strettamente attinenti agli interessi della collettività rappresentata, ma di tutte le funzioni il cui livello ottimale di esercizio possa localizzarsi nel rispettivo ambito territoriale, in attuazione del principio di sussidiarietà.
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
Prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con la sola esclusione delle funzioni incompatibili con tali dimensioni,
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
Le responsabilità pubbliche vanno collocate alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini, al fine di favorire la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità, alle attività di rilevanza sociale
Art. 2 L. 142/90 I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
4. Decreto legislativo n. 112/98
Il legislatore delegato riconosce agli enti locali un'ampia potestà di “autonoma individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie con le quali realizzare modalità di gestione associata sovracomunale”.
In attuazione del principio di adeguatezza, l’autonomia è però condizionata al necessario rispetto da parte dei comuni di minore dimensione demografica degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati dalle Regioni, ed all’obbligo di esercitare le nuove competenze in forma associata all'interno di tali ambiti
(art. 3, comma 2).
Decreto legislativo n. 112/98
Diventa secondaria la
creazione di nuovi enti
intermedi e la fusione dei
piccoli comuni
Obiettivo primario è l’estensione del ricorso alle
forme associative e di cooperazione
Sul problema delle
dimensioni dei
Piccoli Comuni
Il legislatore
Cambia rotta:
5. LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE
Eliminazione dei limiti di carattere
demografico (contenuti nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 26,)
Scomparsa del comma 6, che
disponeva lo scioglimento dell’Unione qualora, entro il termine
di dieci anni dalla sua costituzione,
non si fosse pervenuti alla fusione
dei Comuni aderenti.
LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE
Il riconoscimento della natura statutaria dell’atto fondamentale dell’ente,
L’attribuzione all’Unione della potestà regolamentare per: la disciplina della propria
organizzazione,
lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate
i rapporti anche finanziari con i comuni,
Il generale rinvio ai principi previsti per l’ordinamento dei Comuni in quanto compatibili
STRETTAMENTE
LEGATO A QUESTO
PRINCIPIO VI SONO
ALTRE PREVISIONI
INNOVATIVE:
LA LEGGE 265/99
Con la 265/99 l’Unione di Comuni,
da passaggio intermedio e temporaneo
in vista di una futura FUSIONE
Strumento “per esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni di competenza comunale”
(ex art.26 comma 1),
DIVIENE
LA LEGGE 265/99
Con la 265/99 l’Unione di Comuni,
da passaggio intermedio e temporaneo
in vista di una futura FUSIONE
DIVIENE
Terreno di sperimentazione di un modello
di integrazione istituzionale ed organizzativa
che solo in via eventuale può divenire permanente
LEGGE 265/99
Allo scopo il legislatore ha ritenuto necessario intervenire: sia sul sistema di finanziamento
e di incentivazione ai processi aggregativi,
sia sul ruolo delle Regioni con funzioni di disciplina, indirizzo, promozione e definizione degli “ambiti ottimali”
LEGGE 265/99:
DISCIPLINA DEGLI ORGANI
Viene sancita la necessaria composizione con membri degli organi politici comunali.
Tale opzione segna ulteriormente l’abbandono della prospettiva dell’Unione come forma di aggregazione intermedia, “sostitutiva” dei singoli Comuni”.
Afferma la sua concezione in termini di “struttura di supporto”, diretta emanazione degli enti aderenti
Rappresentatività indiretta
degli Organi
Abbandono del criterio della
rappresentatività diretta (evidentemente in
considerazione dei rischi di
conflittualità insiti nella creazione
di un nuovo livello elettivo).
LEGGE 265/99:
DISCIPLINA DEGLI ORGANI
LEGGE 265/99 :
STATUTO E FUNZIONI
Lo Statuto deve individuare: Le FUNZIONI “svolte”
dall’Unione
L’elencazione delle competenze attribuite in via immediata all’ente, (eventualmente integrata da un elenco di funzioni trasferibili in via facoltativa ed in un secondo tempo).
LA FISIONOMIA DELL’UNIONE DOPO
LA 265/99 Connotati strutturali: Autonomia normativa,
Organizzativa
Finanziaria.
Connotati istituzionali: Integrazione del livello
politico degli enti aderenti
Adeguate garanzie per le minoranze.
L’UNIONE E’
UN ENTE LOCALE
DOTATO DI
TUTTI I:
6. IL TESTO UNICO DEGLI EE.LL. (D.Lgs. 267/00)
D.LGS.267/00
Qualificazione Unioni come Enti Locali
Le Funzioni
Statuto :le norme
procedurali
Applicazione principi
ordinamento enti locali
Rappresentatività
indiretta
Limitazione non
Quantitativa
degli organi
Limitazione
quantitativa
Dei componenti
Potestà
regolamentare
Autonomia finanziaria
LE UNIONI DEI COMUNI SONO
ENTI LOCALI.
ART 32 “UNIONI VOLONTARIE”
“Le Unioni di
comuni è ente locale
costituito da due o
più Comuni, di norma contermini… “
LE FUNZIONI DELLE UNIONI
… allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.”
LO STATUTO DELLE UNIONI
L'atto costitutivo e lo statuto dell‘Unione
sono approvati dai
consigli dei comuni
partecipanti con le
procedure e la
maggioranza richieste
per le modifiche
statutarie.
ORGANI, FUNZIONI E RISORSE DELLE UNIONI
Lo Statuto individua: gli organi dell'unione e le modalità per la
loro costituzione
individua altresì le funzioni svolte
dall'unione
le corrispondenti risorse.
ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’
INDIRETTA (limitazione qualitativa)
Lo Statuto deve prevedere che: Il Presidente dell‘Unione sia scelto
tra i sindaci dei Comuni interessati
Gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati …
ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’
INDIRETTA (limitazione qualitativa)
… vi sia la
garanzia della
rappresentanza
delle minoranze.
LIMITAZIONE NON
QUANTITATIVA DEGLI ORGANI
Non c’è necessariamente la riproduzione del modello Consiglio - Giunta - Sindaco
Gli organi dell’Unione potrebbero quindi essere due, tre o più
Autonomia piena dello Statuto
LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI
Il numero dei componenti
degli organi non può
comunque eccedere i limiti
previsti per i Comuni di
dimensioni pari alla
popolazione complessiva
dell'ente.
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLE
UNIONI
L‘Unione ha potestà regolamentare per: la disciplina della propria
organizzazione
lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate
i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
ORDINAMENTO: APPLICAZIONE PRINCIPI
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Alle Unioni di comuni si
applicano, in quanto
compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento
dei comuni.
Si applicano, in particolare,
le norme in materia di
composizione degli organi
dei Comuni
L’AUTONOMIA FINANZIARIA
DELLE UNIONI
Oltre ai trasferimenti incentivanti statali e regionali ….
Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
A governare l’Unione, sono
direttamente i Sindaci, gli
Assessori i Consiglieri eletti
dei vari Comuni che la compongono;
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
La gestione delle funzioni nell’Unione permette una maggiore specializzazione.
Su temi come la sicurezza, protezione civile, sportello unico, una dimensione più ampia comporta maggiore efficacia
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
Gestire assieme significa
realizzare economie di scala
(con lo stesso n° di personale 300
ml annui
disponibili per
migliorare i servizi)
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
L’Unione è finanziata in modo ordinario dallo Stato.
(1.359.000.000)
La Regione finanzia parte delle spese d’impianto e progetti mirati
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
Per ciascun Comune, le
economie di spesa conseguenti sono
significative.
(Per
Camposampiero
325.000.000 annui
di economie
disponibili)