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IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FUNZIONE PUBBLICA CGIL

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IL RAPPORTO DI LAVOROALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

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LEGISLAZIONE ANTERIORE ALL’EMANAZIONE DEL T.U. n.3 / 1957

Disciplina rigorosamente unilaterale (non riconosce rilievo alcuno ai contratti) inquadramento gerarchico – classificazione secondo un sistema a gruppi (per titolo di studio) e gradi– lo stipendio era uguale per tutte le Pubbliche amministrazioni– promozioni in regime selettivo

doveri del dipendente (compilazione periodica “note caratteristiche) il rapporto di lavoro pubblico, nettamente differenziato dal privato, era disciplinato

minuziosamente da una fitta trama di disposizioni legislative e regolamentari. Contenzioso: giudice amministrativo

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LEGGE QUADRO n.93/1983

Contrattazione collettiva inserita in un procedimento che sfociava in un atto normativo unilaterale

Governo nazionale con funzione di regolazione “centrale” di tutti i rapporti di lavoro delle PA

Rapporto di supremazia speciale della PA nei confronti dei dipendenti Assoggettamento dei dipendenti ad una legislazione speciale Giurisdizione del giudice amministrativo Principio della riserva di legge art 97 della Costituzione interpretato in senso ampio

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LA PRIVATIZZAZIONE DEL P.I.

I° Fase: la legge delega 421 del 1992 ed il successivo d.lgs. 29 del 1993 II° Fase: la legge delega 59 del 1997 ed i suoi due più importanti frutti. Il d.lgs. 396/97

sulla contrattazione collettiva ed il d.lgs. 80/98 sulla regolazione del rapporto di lavoro. Oggi tutta la legislazione è confluita nel T.U. 165/2001

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DUE GRANDI STAGIONI DELLA RIFORMA

Il d. lgs. 29/93 attuazione della legge delega 421/92

– riforma del rapporto di lavoro senza riforma del contesto organizzativo Il d. lgs. 80/98 attuazione della delega art. 11 comma 4° l. 59/97 (legge Bassanini)

– si inserisce all’interno di un cambiamento generale della pubblica amministrazione.– Cambiamento che non riguarda isolatamente il rapporto di lavoro, ma l’intera

struttura organizzativa dello stato, dei ministeri e dei vari enti, le procedure amministrative, la gestione finanziaria, le procedure di controllo, il decentramento amministrativo

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LE FINALITÀ GENERALI DELLA RIFORMA

La riforma del pubblico impiego si inserisce in un progetto globale di cambiamento della pubblica amministrazione e dei suoi meccanismi di funzionamento.

– Legge sulla trasparenza 241/90 ora 97/2016

– legge sulla privacy 675/96 ora 196/2003

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Le grandi aree di intervento del legislatore: ovvero i contenuti della riforma

I poteri di gestione del datore di lavoro La riforma del rapporto di lavoro (la flessibilità) La riforma della dirigenza La giurisdizione ordinaria per tutte le controversie in materia di impiego pubblico

(non più i T.A.R.) La contrattazione collettiva come fonte autonoma di regolamentazione del

rapporto di lavoro e definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio

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Privatizzazione e “compatibilità” con l’art. 97 cost.

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi presso le p.a. si accede mediante concorso”.

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Testo unico dlgs 165/2001

Art 1 Finalità e ambito di applicazione– Il decreto disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro al fine di:Accrescere l’efficienzaRazionalizzare il costo del lavoroRealizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane uniformando le

condizioni a quelle del lavoro privato

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I nuovi obiettivi della p.a.: art. 2 c. 1 T.U. 165

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità...

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

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Le disposizioni base sui rapporti di lavoro

ART 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle PA sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del V libro del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni di carattere imperativo.I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. ART 3: personale che rimane in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati dello stato, personale militare... di carriera diplomatica e prefettizia)

ART 4: gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo obiettivi e programmi...Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi.

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Art 5 potere di organizzazione

La p.a. continua a distinguersi dall’impresa perché, a differenza di questa, ha una missione che trova nella legge il suo fondamento: l’efficienza e l’efficacia dei servizi ed il benessere degli utenti

"le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art 2 comma 1..."

nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi... le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro... sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

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Art 6 organizzazione degli uffici e fabbisogno del personale

Le PA definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'1 comma

1 in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e le linee di indirizzo

gestionale

ART 6 BIS Le PA sono autorizzate... ad acquisire sul mercato i servizi... a

condizione di ottenere conseguenti economie

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ART 7 Gestione delle risorse umane

Le PA garantiscono pari opportunità e l’assenza di ogni forma di discriminazioneUn ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativoLa libertà di insegnamentoLa formazione del personale

ART 8 Le PA adottano tutte le misure affinché le spese per il proprio personale sia evidente, certo e prevedibile nella sua evoluzione

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ART 10 trasparenza delle amministrazioni pubbliche

ART 11 ufficio relazioni con il pubblico

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ART 13/29

Dirigenti

Funzioni

Criteri analisi costi e rendimenti

Attribuzione incarichi

Verifica risultati

Responsabilità dirigenziale

Trattamento economico

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ART 30/34 eccedenze di personale e mobilità collettiva e individuale

– procedure

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ART 35 reclutamento del personale

L'assunzione nelle PA avviene con contratto individuale di lavoro

Tramite:

Procedure selettive

Avviamento iscritti alle liste di collocamento

Assunzioni obbligatorie legge 68/99 legge 466/80

ART 35 bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella

formazione di commissioni e nella assegnazione degli uffici

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ART 36 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ASSUNTO CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Le PA possono stipulare contratti di lavoro a TD e flessibile esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento dell’art 35

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Titolo terzo contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale

Il dLgs 396/97 introduce la rappresentanza nelle PA con la possibilità dell'elezione fra

tutti i lavoratori della RSU e la pesatura dei voti e del tesseramento con la traduzione

poi nel calcolo dei permessi sindacali.

Vengono definiti di comparti cioè settori omogenei sedi di contrattazione: sanità

autonomie locali funzioni centrali e “scuola”

La contrattazione collettiva si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti e dalla

legge

Viene prevista la contrattazione integrativa

Le pubbliche amministrazioni sono rappresentate per le trattative e le stipule dei

contratti nazionali dall’ARAN

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ART 45 Il trattamento economico fondamentale e accessorioÈ definito dai contratti collettivi

I trattamenti accessori sono collegati- performance individuale- performance collettiva- disagio

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ART 52 disciplina delle mansioni

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato

assunto o alle mansioni equivalenti... L'esercizio di mansioni non

corrispondenti non ha effetto ai fini dell'inquadramento.

Diverso dal privato inapplicabilità dell’art 2103 del codice civile

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ART 53 INCOMPATIBILITÀ CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

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ART 54 codice di comportamento

Il governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle PA.

La violazione dei doveri contenuti nel codice è fonte di responsabilità

disciplinare

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CGILCiascuna PA definisce un proprio codice di comportamento che integra e specifica il

codice di cui sopra

ART 54 bis tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

ART 55 sanzioni disciplinari e responsabilità

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei

provvedimenti disciplinari

ART 55 quater licenziamento disciplinare si applica comunque la sanzione

disciplinare del licenziamento in caso di falsa attestazione presenza, assenza non

giustitificata per più di 3 gg nel biennio, ingiustificato rifiuto del trasferimento, falsità

documentale, insufficiente rendimento...

ART 55 quinques false attestazioni

ART 55 septies controlli sulle assenze

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ART 63 SONO DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PA RESTANO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONEDEL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE CONTROVERSIE PROCEDURALI PER L’ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI

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