Formazione dei Lavoratori sulla Parte Generale · - CONCETTI DI RISCHIO - DANNO - PREVENZIONE -...
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E.L.Fo. Sicurezza - Responsabile Formazione: Francesco IMBESI
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Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza sul Lavoro
Parte Generaleai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato Regioni del21.12.2011 e 22.02.2012
Ente Ligure di Formazionedivisione “Sicurezza”reg. Carrà, 19/2b17031 Albenga (SV)tel. 0182.559636 solo per info amministrativefax. 0182.571209e-mail per info tecnicheed organizzative: [email protected]
rev. 2.6
Spegnere il Telefonino !!
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Formazione dei Lavoratori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11.01.2012
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonchédell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
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Formazione dei Lavoratori
art. 2 D.Lgs. 81/08 – Definizioni punto a) «lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitàlavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente
stesso…omissis…
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Cosa c’è di Nuovo?I lavoratori stranieri DEVONO fare un Test di ammissione al corso con verifica della capacità di comprensione della lingua italiana.
In caso di esito negativo della valutazione, i lavoratori stranieri possono frequentare il corso solo se accompagnati da un mediatore culturale in grado di poter tradurre nella loro lingua le lezioni promosse nei corsi.
I costi sono a carico dei datori di lavoro.
I corsi di formazione vanno effettuati in orario di lavoro.
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• La formazione di cui al presente accordo “è distinta ” da quella
prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
• Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori , specifici e
mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del
presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
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Formazione dei Lavoratori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11.01.2012
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08
FORMAZIONE GENERALE 4 ore
- CONCETTI DI RISCHIO- DANNO- PREVENZIONE- PROTEZIONE- ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI,- ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
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Formazione dei Lavoratori• Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e preposti
costituisce credito formativo permanente .
• Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o
di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo
cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito
formativo sia la frequenza alla Formazione Generale , che alla Formazione Specifica di settore .
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Formazione dei Lavoratori• Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o
di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivorispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale mentre la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta .
• Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato 1, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettu ata, tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
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Formazione dei Lavoratori
• In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni , introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale , mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
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Concetto di Rischio
Fonte di pericolo Persona
Esposizione
INCIDENTE
DANNO
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Concetto di Rischio
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Il Rischio
il RISCHIO è l’avvicinarsi della probabilità per cui la situazione, ecc. provocherà il danno prima solo potenzialmente considerato.
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Classificazione dei Rischi
Dal punto di vista operativo e delle misure di prev enzione:– RISCHI ELIMINABILI: Es. rinuncia ad utilizzare determinare sostanze
pericolose, o loro sostituzione con sostanze che lo sono meno– RISCHI RIDUCIBILI: Es. delimitazione delle aree di accesso a zone
pericolose, confinamento di processi chimici
– RISCHI RITENIBILI: L’azienda rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l’onere delle eventuali conseguenze del verificarsi dell’evento dannoso
– RISCHI TRASFERIBILI: Ricorso a coperture assicurative
Dal punto di vista della tipologia del pericolo:– RISCHI CONVENZIONALI– RISCHI SPECIFICI– RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA
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Rischi Convenzionali
“Legati alle strutture e agli impianti, sono generalmente più noti in quanto presenti nella totalità degli ambienti di lavoro”Esempi di rischi convenzionali sono quelli legati a:
–impianti elettrici, termici e tecnologici–stato delle strutture–barriere architettoniche
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Rischi Specifici
•“ Legati alla presenza di specifici agenti fisici, c himici, biologici ”Esempi di rischi specifici sono quelli legati a:
–agenti fisici quali il rumore, le vibrazioni, le radiazioni etc.–agenti chimici sotto forma di vapori, fumi, liquidi,gas,vapori etc
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Rischi da Carenza Organizzativa
• “ Derivano da una inefficiente organizzazione del la voro, sia in termini gestionali, sia in termini metodologici, si a in termini operativi”
Esempi sono costituiti da:
– mancanza o inefficacia di procedure interne;– scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli;
– carenza metodologica;
– non chiare attribuzioni di responsabilità
– insufficiente informazione e formazione
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Quantificazione del Rischio:• La quantificazione del Rischio deriva dalla possibilità di definire il
RISCHIO (R) come prodotto della PROBABILITA’ (P) di accadimento dell’evento indesiderato per la gravità (entità) del DANNO (D) che il medesimo è in grado di produrre:
R = P x D
• Per ridurre il RISCHIO (R) è indispensabile, quindi, intervenire sia sul fattore PROBABILITA’ (P) che sul fattore entità del DANNO (D)adottando idonee misure precauzionali.
• L’attuazione di tutte le misure per ridurre il RISCHIO (R) mediante la riduzione della sola PROBABILITA’ (P) viene comunemente chiamata “PREVENZIONE”,
• mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della sola entità del DANNO (D) viene, invece chiamata “PROTEZIONE”.
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Misurazione del Rischio
1612844
129633
86422
43211
4321
Probabilità
Danno
Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto
Rischio altissimo
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Esempi di Stima del Rischio
AZIONI CORRETTIVE DA VALUTARE IN FASE DI AZIONI CORRETTIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE
R = 1R = 1
AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVEBREVE--MEDIO TERMINEMEDIO TERMINER < 3R < 3
AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE CON AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE CON URGENZAURGENZA
R < 8 R < 8
AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILIAZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILIR > 8R > 8
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Esempi di Stima del Rischio
882 X 4 2 X 4 4. Gli estintori sono posti ad un4. Gli estintori sono posti ad un ’’altezza troppo altezza troppo elevata e quindi difficilmente prelevabili in caso di elevata e quindi difficilmente prelevabili in caso di incendioincendio
662 X 3 2 X 3 3. Alcuni armadietti presentano superfici vetrate d i 3. Alcuni armadietti presentano superfici vetrate d i tipo semplice che potrebbero causare ferimenti in tipo semplice che potrebbero causare ferimenti in casi di urti accidentalicasi di urti accidentali
993 X 3 3 X 3 2. Alcune porte sono risultano costituite da vetro 2. Alcune porte sono risultano costituite da vetro semplice che potrebbe infrangersi in caso di urti semplice che potrebbe infrangersi in caso di urti accidentaliaccidentali
993 X 3 3 X 3 1. Sono presenti spigoli vivi lungo i percorsi 1. Sono presenti spigoli vivi lungo i percorsi principali che possono essere pericolosi in caso di principali che possono essere pericolosi in caso di urti accidentaliurti accidentali
RRP X DP X DRISCHI RILEVATIRISCHI RILEVATI
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Infortuni e Malattie Professionali: Esempi
Rischi trasversali: fattori di rischio legati all’organizzazione del lavoro,a fattori psicologici e organizzativi malattia aspecifica
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La Valutazione dei RischiArt. 2, comma 1, lettera qValutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Art. 28, comma 11. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
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La Valutazione dei Rischi
Valutazione
dei Rischi
Identificazione
Misurazione
Ponderazione
Analisi
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La Valutazione dei RischiIdentificazione dei rischi principali per la mansione impiegatizia:- Rischio da videoterminale;
- Ergonomia;- Stress lavoro-correlato;- Rischio biologico;
- Rischio chimico
Identificazione dei rischi principali per la mansione di docente:
- Stress lavoro-correlato;- Rischio accidentale
Identificazione dei rischi principali per la mansione di AT e CS:- Rischio accidentale;
- MMC;- Stress lavoro-correlato;- Rischio biologico;
- Rischio chimico
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Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:• �Le misure di prevenzione attuate o da attuare• �I dispositivi di prevenzione individuale adottati o da adottare• �Il programma delle misure per il miglioramento della sicurezza• �Le procedure per realizzare le misure individuate• �I ruoli aziendali che devono predisporre le procedure• �L’indicazione del RSPP• �L’indicazione dei RLS• �L’indicazione del Medico Competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio• �Le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
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Riduzione del RischioGli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:
�Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il Rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
�Rischio residuo: rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il Rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili
Azioni di riduzione del rischio
Prevenzione: agisce riducendo la probabilità
Protezione: agisce diminuendo la gravita del danno
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Il Danno
DANNO: lesione fisica o alterazione dello stato di salute
INCIDENTE: è un avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento di un’attività; esso è “premonitore” di un possibile infortunio che comporta danni concreti alle persone.
INFORTUNIO: incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilitàtemporanea.
INFORTUNIO SUL LAVORO: evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.
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Livelli di Danno
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Livelli di Probabilità
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PrevenzioneIl complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità‘ dell'ambiente esterno
Esse si suddividono in:
PREVENZIONE PRIMARIA
PREVENZIONE SECONDARIA
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Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale oorganizzativo, come:o� L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;o� La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;o� L'evitare situazioni di pericolo che possano determinareoun danno probabile (rischio);o� L'adozione di comportamenti e procedure operativeoadeguate.
Prevenzione Primaria
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Esempi di azioni-interventi per ridurre rischi negli ambienti di lavoro
INTERVENTI ALLA SORGENTE
INTERVENTI SULLA
PROPAGAZIONE
INTERVENTI SULL’UOMO
ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA
MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO
MODIFICA IMPIANTO
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
MANUTENZIONE
PULIZIA
CONTROLLO RITMI
PRODUTTIVI
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
VENTILAZIONE GENERALE
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
SPAZIO
LAY-OUT
RIDUZIONE TEMPO
ESPOSIZIONE
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INFORMAZIONE
Prevenzione Primaria
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Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per gli esposti a fattori di rischio professionali
-Accertamenti Sanitari Preventivi:
prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità
-Accertamenti Sanitari Periodici:
per la verifica e il controllo dello stato di salut e
Prevenzione Secondaria
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In altri termini, per <<PROTEZIONE>>: si intende l’attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni; o elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
• La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
• La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).
Protezione
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Misure Generali di Tutela• � Valutazione di tutti i rischi• � Programmazione della prevenzione• � Rispetto dei principi ergonomici• � Eliminazione dei rischi• � Riduzione al minimo dei rischi non eliminabili• Riduzione dei rischi alla fonte• � Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno• � Limitazione del numero dei lavoratori esposti• � Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici• � Misure di protezione collettiva• � Misure di protezione individuale• � Controllo sanitario• � Informazione e formazione
• � Partecipazione• � Consultazione• � Programmazione delle misure• � Codici di condotta• � Buone prassi• � Misure di emergenza• � Segnaletica• � Manutenzione regolare
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro
• Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute• Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto dei rischi ambientali e derivanti dal loro
uso • Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischiconnessi al loro uso
• Prende misure per il loro utilizzo corretto e per una loroidonea manutenzione• Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d’uso sullasicurezza (in forma loro comprensibile)
• Assicura una formazione adeguata sull’uso ai lavoratori incaricati
IL DATORE DI LAVORO :IL DATORE DI LAVORO :
Le attrezzature devono soddisfare alle disposiz. legislative e regolamentari in materia di tuteladella sicurezza e salute
ATTREZZATURE DI LAVOROATTREZZATURE DI LAVORO
(Nulla è innovato per quanto riguarda le verifiche periodiche obbligatorie)
I LAVORATORI :I LAVORATORI :
• Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento•Le utilizzano secondo le informaz. e l’addestramento ricevuti•Hanno cura delle attrezz., non vi apportano modifiche e segnalanoimmediatamente difetti o inconvenienti
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DEFINIZIONIDEFINIZIONIQualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratoreallo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezzao la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
OBBLIGO D’USOOBBLIGO D’USOI D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitatio sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti diriorganizzazione del lavoro.
I D.P.I. DEVONOI D.P.I. DEVONO- Essere conformi ed aggiornati alle norme di sicurezza- Essere adeguati ai rischi da prevenire- Essere adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro- Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore- Essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Effettua l’analisi e la valutazione dei rischinon evitabili con altri mezzi
Individua le caratteristiche dei DPI, scegliequelli sul mercato più adeguati ai rischi
presenti e li mantiene efficienti
Individua la durata dell’uso del DPI per:* entità del rischio* frequenza dell’esposizione* caratteristiche del posto di lavoro* prestazioni del DPI
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OBBLIGHIDEI LAVORATORI
OBBLIGHIDEI LAVORATORI
Assicura informazioni sui rischi e sui DPI, e unospecifico addestramento all’uso.
Addestramento obbligatorio per :* DPI di terza categoria (ex. D.Lgs. 475/92)* DPI di protezione per l’udito
Si sottopongono al programma diformazione e addestram. (se necessario)
Utilizzano i DPI messi aloro disposizionein base all’informazione, formazione e
addestramento ricevuti
Hanno cura dei DPI messi alorodisposizione e non vi apportano
modifiche
Segnalano i difetti rilevati nei DPI messia loro disposizione
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
vi è inoltre da aggiungere la figura del PREPOSTO
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Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
LINEA GERARCHICADELLA SICUREZZA
(soggetti destinatari di obblighi)
Lavoratore
LINEA COLLABORATIVADELLA SICUREZZA
(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati)
RSPP e ASPP
RLS
Addetti emergenze(PS e Antincendio)
Medicocompetente
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Il Datore di Lavoro
Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote zione
L’incarico di RSPP riguarda l’individuazione dei fattori di rischio e comprende la valutazione dei rischi e le misure idonee a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, l’RSPP deve elaborare le procedure di sicurezza delle varie attività aziendali e proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori. L’RSPP partecipa alle riunioni periodiche organizzate dal datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Esso deve possedere titoli e studi come previsto.
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
L’Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione
L’incarico di ASPP consiste in una figura incaricata di collaborare con il RSPP all’individuazione dei rischi e le misure idonee a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, l’ASPP collabora ad elaborare le procedure di sicurezza delle varie attività aziendali. L’ASPP partecipa alle riunioni periodiche organizzate dal datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Esso deve possedere titoli e studi come previsto.
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Il Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.Il preposto esercita di fatto dei poteri direttivi.
Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici.
Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Gli Addetti alla Gestione delle Emergenze ed Antinc endioLe funzioni principali dell’Addetto alla Gestione delle Emergenze ed Antincendio, in relazione all’entitàdell’evento, sono:1. deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l’entità dello stesso;2. deve verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza;3. in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all’uso degli estintori;4. nel caso non sia sicuro di poter controllare l’incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l’Addetto Antincendio deve evitare di perdere tempo e dare l’allarme al Dirigente Scolastico;· intercettare le alimentazioni di gas ed elettricità direttamente o fornendo precisi ordini a coloro che si trovano in prossimità di esse;· isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l’incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all’interno;· occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;· verificare per ciascun piano l’avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni, e chiudendo la relativa porta di accesso dopo avere verificato che nessuno era ancora rimasto all’interno;· verificare l’avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto;· affiancare i VV.F durante l’intervento fornendo tutte le informazioni del caso;· segnalare il cessato allarme, quando l’emergenza è conclusa.
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Gli Addetti alla Gestione del Primo Soccorso
Le funzioni principali dell’Addetto Primo Soccorso, in relazione all’entità dell’evento, sono:1. Portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza;2. Accertarsi delle condizioni di salute dell’infortunato in modo da fornire al DL ed agli Enti di Soccorso tutte le informazioni utili possibili;3. Assistere l’infortunato fino all’arrivo dei Soccorsi;4. Prestare le prime cure agli infortunati conformemente alla formazione ricevuta;5. Attendere con l’infortunato l’arrivo dei soccorsi esterni.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Devono prendersi cura della propriasicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sulluogo di lavoro (azioni - omissioni)
Devono prendersi cura della propriasicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sulluogo di lavoro (azioni - omissioni)
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Osservano le disposizioni e le istruzioniimpartite dal DDL, dirigenti, preposti
Osservano le disposizioni e le istruzioniimpartite dal DDL, dirigenti, preposti
Non manomettono dispositivi disicurezza, segnalaz., ecc.
Non manomettono dispositivi disicurezza, segnalaz., ecc.
Non compiono di propria iniziativaoperazioni non di loro competenza
Non compiono di propria iniziativaoperazioni non di loro competenza
Si sottopongono ai controlli sanitariprevisti
Si sottopongono ai controlli sanitariprevisti
Contribuiscono all’adempimentodegli obblighi imposti dall’autorità
competente
Contribuiscono all’adempimentodegli obblighi imposti dall’autorità
competente
I LAVORATORII LAVORATORI
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ACCERT. PERIOD.
SORVEGLIANZA SANITARIA
MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato
MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato
Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela
Accertam. sanitari preventivi e periodici
Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
Informaz. ai lavoratori e al RLS
Visite mediche richieste dal lavoratore
Dà/commenta i risultati collettivi nella riun. period.
E’ EFFETTUATA DAL:E’ EFFETTUATA DAL:
COMPRENDE:COMPRENDE:
ACCERT. PREVENT.
VALUTAZ.IDONEITA’ ALLA
MANSIONE SPECIFICA
Visita ambienti almeno 2 v./anno con RSPP
Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc.
Collabora all’attività di informazione e formazione
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CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
NUMERO MIN.1 fino a 200 dip.3 da 201 a 1000 dip.6 oltre i 1000 dip.
NUMERO MIN.1 fino a 200 dip.3 da 201 a 1000 dip.6 oltre i 1000 dip.
ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori trale RSU
- fino a 15 dip. tra i lavorat. o trapiù az. (ambito territ./comparto)
ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori trale RSU
- fino a 15 dip. tra i lavorat. o trapiù az. (ambito territ./comparto)
COMPITICOMPITI
Viene adeguatamenteformato
Ha accesso ai luoghidi lavoro
- Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi- Nella designaz. degli addetti al SPP, antincendio, evacuaz., pronto soccorso
- valutaz. rischi e documentaz. su prevenz. rischi,su sostanze, organizz., amb. lavoro, ecc.
- informaz. dall’Org. di Vigilanza- promuove individuaz. e attuaz. delle misure di prevenz.- fa osservazioni all’Org. di Vigilanza in visita- fa proposte sull’attività di prevenzione- segnala al resp. aziendale i rischi individuati- ricorre all’Org. di Vigilanza in caso di necessità
Riceve
Opera
E’ consultato
Partecipa alleriunioni period.
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
IL DDL DEVE INFORMARE
CIASCUN LAVORATORE SU :
IL DDL DEVE INFORMARE
CIASCUN LAVORATORE SU :
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
Misure e attività di protezione e prevenzione
Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
Sostanze pericolose
Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
Responsabile SPP e medico competente
Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza
Durante orario di lavoro
- All’assunzione- Cambio mansione- Cambio attrezz., tecnol., sostanze
In modo periodico
In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.
In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.
Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolareriferim. al proprio posto di lavoro e alleproprie mansioni
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN
LAVORATORE :(Possibilità di delega)
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN
LAVORATORE :(Possibilità di delega)
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
Quali sono le figure professionali oggetto di sanzioni?
La normativa distingue:-contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
-- contravvenzioni commesse dai preposti
-contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
-contravvenzioni commesse dal medico competente
-contravvenzioni commesse dal lavoratore
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Decreto legislativo 758/94
Consente l’eliminazione della contravvenzione e qui ndi l’estinzione del reato penale in materia di sicurezza e igiene d el lavoro.
L’organo di vigilanza, una volta accertata la contravvenzione, impartisce una prescrizione al contravventore indicando il tempo necessario per adeguarsi a quanto indicato dalla normativa.
Se il contravventore elimina la violazione nel tempo stabilito, viene ammesso al pagamento di un’ammenda, previa verifica da parte dell’organo di vigilanza.
L’adempimento alla prescrizione e il pagamento dell’ammenda viene comunicato al pubblico ministero che procede all’estinzione del reato.
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DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIOIl Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 3 tipologie di sanzioni:
arresto o ammenda ammenda sanzioni amministrative
Rispetto al passato (Dlgs 626/94 e prec.) è confermata l’ impostazione generale con qualche variazione:
�alcune sanzioni sono state ridotte ed altre incrementatealcune sanzioni sono state ridotte ed altre incrementatealcune sanzioni sono state ridotte ed altre incrementatealcune sanzioni sono state ridotte ed altre incrementate (per garantire la proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito)
�introdotte specifiche sanzioni per il dirigentespecifiche sanzioni per il dirigentespecifiche sanzioni per il dirigentespecifiche sanzioni per il dirigente (prima non previste) per il datore di lavoro, in alcuni casi per il preposto
�Modifiche sostanziali per procedureprocedureprocedureprocedure sanzioni amministrative ed estensione� del D.Lvo758/94 alle Ammende
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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RISCONTRO DI VIOLAZIONI
IN SEGUITO A SOPRALLUOGO ISPETTIVO
PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL
P.M.
SOPRALLUOGO DI VERIFICA
ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA
AMMINISTRATIVA
Il P.M. chiede al G.I.P. l’archiviazione
IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO
D.Lvo n° 758/94Reati puniti pena alternativa
ARRESTO O AMMENDA
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DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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RISCONTRO DI VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO
CONTESTAZIONE con “TERMINE PER LA
REGOLARIZZAZIONE”
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL’IMPORTO MINIMO SANZIONE
AMMISSIONE AL PAGAMENTO COME DA
L.689/81
Doppio minimo
Un terzo del massimo
L. 689/81Reati puniti con sanzione amministrativa
VERIFICAREGOLARIZZAZIONE MANCATA REGOLARIZZAZIONE
Art 301 bis
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994ISPEZIONE
PRESCRIZIONE con termine < 6m
COMUNICAZIONE AL LEGALE
RAPPRESENTANTE
RICHIESTA DI PROROGA
per impossibilità di adempiere
CONCESSIONE PROROGA
di non oltre 6 m
VERIFICA (entro 60 gg scad)
ADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa
COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg
COMUNICAZIONE (notizia reato) AL
PM
SOSPENSIONE AZIONE PENALE
RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE
PROCESSO PENALE
OBLAZIONE
162 BIS *
INADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE
entro 90 gg
COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg
scad)
* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con
modalità diverse
ARCHIVIAZIONE
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Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia professionale all’Istituto Assicuratore, con allegato il certificato medico
• Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non guaribile entro tre giorni)
• Entro 24 ORE dall’infortunio (per pericolo di morte o morte)
• Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per malattia professionale)
Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’evento entro 2 GIORNI
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVOROADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
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A) Consegna certificato INAIL al lavoratore
B) Per infortunio o malattia professionale in agricoltura invio del certificato-denuncia direttamente all’INAIL
C) In caso di malattia professionale invio denuncia (notifica) alla AUSL (ai sensi art. 139 DPR 1124/65 modificato dall’art. 10 D.Lgs 38/00)
PER TUTTI GLI INFORTUNIPER TUTTI GLI INFORTUNI
Art. 52 D.P.R. 1124/65: “…La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa…
Codice Deontologico Art. 22 (Certificazione): Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
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ADEMPIMENTI MEDICIADEMPIMENTI MEDICI
D) Obbligo di referto da inviare all’Autorità Giudiziaria o all’U.P.G della AUSL (art. 365 C.P.).
INFORTUNI CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIMEINFORTUNI CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
Oltre agli adempimenti poc’anzi elencati:
PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE
LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENILAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENIOltre agli adempimenti poc’anzi elencati:E) Trasmissione all’ISPESL di copia della documentazione clinica, anatomo-patologica e inerente l’anamnesi lavorativa.
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALIINFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
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DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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RIFERIMENTI LEGISLATIVIRIFERIMENTI LEGISLATIVICODICE DI PROCEDURA PENALE
Titolo II: Notizie di reato Art. 334: REFERTO
• Chi ha l’obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ORE o, se vi è pericolo nel ritardo, IMMEDIATAMENTE al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.• Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.• Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono obbligate al referto…
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
DIRITTI, DOVERI e SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIE NDALI
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PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrativee correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso,nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unitàproduttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis
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DM 388 del 15.07.2003Primo Soccorso
Primo soccorso in azienda: cosa cambia?
L'articolo 1 (Classificazione delle aziende) prevede una classificazione delle aziende o unitàproduttive in 3 gruppi.
Gruppo AGruppo BGruppo C
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso Gruppo A
le industrie a rischio infortunistico più elevato: attività industriali che comportano rischi rilevanti (Art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334); centrali termoelettriche; attività industriali con rischi di incidenti con coinvolgimento di radiazioni ionizzanti (Artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n.. 230/1995); le attività in sotterraneo (D.P.R. n. 320/1956); aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624; le aziende per la fabbricazione di materiali esplosivi; le aziende nel comparto dell'agricoltura con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Appartengono a questo gruppo anche le aziende o uni tà produttive che presentino un indice infortunistico di inabilit à permanente (cioèdegli infortuni indennizzati in permanente con post umi superiori al 10%), valutato nel triennio precedente e desumibile dalle statistiche nazionali INAIL superiore a 4 e con più di 5 lavorat ori. Per poter tenere conto di queste statistiche è necessario che le stes se siano recepite e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale .
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso Gruppo A
•1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84•1200 Mattazione e macellazione – pesca 6,41•3100 Costruzioni edili 8,60•3200 Costruzioni idrauliche 9,12•3300 Strade e ferrovie 7,55•3400 Linee e condotte urbane 9,67•3500 Fondazioni speciali 12,39•3600 Impianti 5,43•4400 Impianti acqua e vapore 4,11•5100 Prima lavorazione legname 7,95•5200 Falegname e restauro 7,18•5300 Materiali affini al legno 5,02•6100 Metallurgia 5,74•6200 Metalmeccanica 4,48•7100 Geologia e mineraria 8,40•7200 Lavorazione delle rocce 6,55•7300 Lavorazione dei vetro 4,65•9100 Trasporti 4,93•9200 Facchinaggio 15,99•0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
Codici Tariffa INAIL sup. 4X1000
Le aziende appartenential gruppo “A” devonoinviare opportunacomunicazione diappartenenza all’ ASL
competente per territorio.
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
Tutte le aziende o unità produttive di cui non si èdefinita l'appartenenza al gruppo A che siano con 3 o più lavoratori.
Gruppo B
Gruppo CTutte le aziende o unità produttive di cui non si èdefinita l'appartenenza al gruppo A che siano con m eno di 3 lavoratori.
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso tutte le aziende appartenenti al Gruppo A e B mentre sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione tutte le aziende che appartengono al Gruppo C .Tutte le aziende devono nominare e formare un addetto al pronto soccorso.
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
Pronto Soccorso – Gruppo “C”
Materiale ad Uso Didattico
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
Pronto Soccorso – Gruppi “A - B”
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
Materiale ad Uso Didattico
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DM 388 del 15.07.2003Pronto Soccorso
I corsi di Pronto Soccorso ai fini del DM 388 devono essere tenuti da Personale Medico
Sono fatti salvi i “Corsi di Pronto Soccorso” effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale.
La formazione in materia di Pronto Soccorso deve
essere aggiornata con frequenza triennale almeno
per quel che riguarda la parte pratica.
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il datore di lavoro,
valuta i rischi per la sicurezza e lasalute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici,chimici o biologici, processi ocondizioni di lavoro (allegato C), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare
informa le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate
consegna eventuali DPI
DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Materiale ad Uso Didattico
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DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
• trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruotesu strada o su guida• sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ognialtra operazione connessa• lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi• lavori su scale ed impalcature mobili e fisse• lavori di manovalanza pesante
Allegato A (Art. 5 DPR 25.11.76, n. 1026)
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DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
•lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario•lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante•lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale (quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo)
Allegato A (Art. 5 DPR 25.11.76, n. 1026)
Materiale ad Uso Didattico
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DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
Allegato A (Art. 5 DPR 25.11.76, n. 1026)
• lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni• lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali• lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame• i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullmane di ogni altro mezzo di comunicazione in moto
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DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
Allegato A (Art. 5 DPR 25.11.76, n. 1026)
• lavori in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea• lavori che espongono a rischio chimico• lavori che espongono a rischio biologico
Materiale ad Uso Didattico
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DLgs 151 23.06.2001 art. 11
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
Allegato A (Art. 5 DPR 25.11.76, n. 1026)
• colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti• movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari• rumore...radiazioni ionizzanti e non ionizzanti…sollecitazioni termiche…movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivitàsvolta dalle lavoratrici
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80
DLgs 345 04/08/1999 “protezione dei giovani sul lavoro”
�Visita medica preventiva presso ASL con esame del rischio sul lavoro
�Comunicazione alla patria potestà
�Visita medica del Medico del Lavoro (quando e se previsto)
�Consegna Eventuali DPI
E’ necessario valutare i rischi per la sicurezza e la idoneità dei minori, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, movimentazione carichi, macchinari ed attrezzature, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare
Materiale ad Uso Didattico
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DLgs 345 04/08/1999 “protezione dei giovani sul lavoro”
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
(allegato 1 della Legge 17 ottobre 1967, nr. 977)
…� rumori con esposizione superiore media giornaliera superiore a “87”! decibel LEP-d.� esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, piombo, amianto, ecc.
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DLgs 345 04/08/1999 “protezione dei giovani sul lavoro”
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
� Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.� Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.� Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.� Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.� Lavori nei magazzini frigoriferi.
(Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi dei processo produttivo e non all'attività nel suo complesso - allegato VIII dei decreto legislativo n. 626 del 1994)
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DLgs 345 04/08/1999 “protezione dei giovani sul lavoro”
Tipologia di lavori vietati o non consentiti
� Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc. e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.� Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.� Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.� Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
(Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi dei processo produttivo e non all'attività nel suo complesso - allegato VIII dei decreto legislativo n. 626 del 1994)
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UNIVERSITA’���� A.R.P.A.L.
D.P.L.
A.S.L.S.Pre.S.A.L.
PSAL
I.N.A.I.LI.S.P.E.S.L.
VIGILIDEL FUOCO
����
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO e ASSISTENZA
N.A.S.
POLIZIAGdF
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO e ASSISTENZA
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta da…..
- Unità Sanitaria Locale
e, per quanto di specifica competenza,- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato
L’attività di vigilanza può essere esercitata anche dalla Direzione
Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) che ne informa
preventivamente l’Azienda USL
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Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO e ASSISTENZA
Nelle Azienda Sanitarie Locali i compiti di vigilanza
vengono espletati dal Servizio di Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro:
SPRESAL
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro è composto da:- tecnici della prevenzione (UPG);- impiegati amministrativi;- medici del lavoro.
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All’ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull’igiene degli ambienti di lavoro. In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:
rumorosità; uso di sostanze pericolose;illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;corretto impiego di DPI;uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.
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L’ASL inoltre:
svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;
effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri;coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull’ inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori;svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.
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Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di:visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione;prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
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Tale attività consiste nell’acquisizione di notizie dei fatti o delle circostanze oggetto dell’accertamento (datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).Sul piano pratico si può affermare che:qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie di reato a carico del dichiarante stesso, l’atto conserva la sua validità in sede amministrativa;
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Il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell’ispezione da un consulente o persona di sua fiducia che può essere presente anche in sede di rilascio di eventuali dichiarazioni;il datore di lavoro non ha diritto di assistere all’assunzione di informazioni dai dipendenti dell’azienda, in quanto possono emergere posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.
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La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti previdenziali riguarda:il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola),(documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.),la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;
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la contabilità che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni;i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
N.B. Tutta la suddetta documentazione deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.
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La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l’organo di vigilanza impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate.
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La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l’organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.
Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all’adempimento e comunque non superiore a 6 mesi.
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Contestualmente l’ispettore è tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale èautomaticamente sospeso.
La procedura prevede inoltre l’obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.
Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma restando la comunicazione al pubblico ministero, che non consente però di per sé l’esercizio dell’azione penale.
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In caso di adempimento:il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa (pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione);l’adempimento e il pagamento della somma sono comunicati dall’organo di vigilanza al pubblico ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento è archiviato.
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In caso di inadempimento:l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione;la sospensione del procedimento penale viene meno;riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il pubblico ministero definisce la posizione processuale dell’indagato.
L’adempimento tardivo, oppure l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’oblazione (in questi casi consistente nel pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda) prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Anche in questo caso il pagamento estingue il reato.
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Le Direzioni del lavoro devono vigilare sull’osservanza delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti.Spetta a tale organo rilasciare le autorizzazioni:all’impiego dei minori di anni 15 e fino al compimento dei 18 anni nella rappresentazione di spettacoli, in riprese cinematografiche;all’impiego dei minori degli anni 16 in lavori pericolosi, faticosi ed i salubri;all’assunzione di apprendisti; in materia di appalti e subappalti.
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L’ufficio interviene nell’applicazione della specifica normativa con controlli sulla liceità degli appalti e sul rispetto degli obblighi contributivi;per l’esecuzione di lavoro straordinario nelle imprese industriali nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l’assunzione di altri lavoratori.
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Nelle materie di competenza gli ispettori esercitano i poteri di:accesso ai luoghi di lavoro;accesso ai documenti;acquisizione di informazioni.
Essi hanno inoltre facoltà di impartire disposizioni in materie quali:l’orario di lavoro;il riposo settimanale;la tutela dei minori e delle lavoratrici madri.
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO e ASSISTENZA
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CARABINIERIPossono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro. Una apposita sezione dei Carabinieri appartiene al nucleo di Ispettori del Lavoro. Esistono poi I Carabinieri del NAS (nucleo anti sofisticazioni) che operano nel campo dell’igiene alimentare. Hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti.
Punto 4 – Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE GENERALE 4 ore
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO e ASSISTENZA
POLIZIA DI STATOAttraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro. Hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti.VIGILI URBANIPur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti.