FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... ·...

32
Guida all Guida all Accordo Accordo 2 luglio 2013 2 luglio 2013 Offerta al Pubblico per accedere al FONDO DI SOLIDARIETA’ A cura dell’Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale Attuariale LIBERO / Sinfub Edizione chiusa in tipografia luglio 2013 ISO 10007

Transcript of FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... ·...

Page 1: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Guida allGuida all’’Accordo Accordo 2 luglio 20132 luglio 2013

Offerta al Pubblico per accedere alFONDO DI SOLIDARIETA’

A cura dell’Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale AttuarialeLIBERO / Sinfub

Edizione chiusa in tipografia luglio 2013 ISO 10007

Page 2: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

AVVERTENZE

PENSIONI Pag. 5 Introduzione Pag. 6 Pensione di VECCHIAIA – Uomini Pag. 7 Pensione di VECCHIAIA – Donne Pag. 8 Pensione ANTICIPATA Pag. 9 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 1 Pag. 10 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 2 Pag. 11 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 3 Pag. 12 Pensione “CONTRIBUTIVO DONNE 57 + 35” Pag. 13 Casi Particolari – LAVORI USURANTI Pag. 14 Casi Particolari – LAVORATORI NOTTURNI Pag. 15 Casi Particolari – NON VEDENTI e INVALIDI

PERSONALE INTERESSATO DALL’ACCORDO 2 LUGLIO 2013 Pag. 17 Personale che maturerà il diritto pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2018 Pag. 18 Incentivi Pag. 19 Fondo Sanitario, Previdenza Complementare, Condizioni bancarie e creditizie Pag. 20 Giornate di Solidarietà Difensiva – Durata, Prestazione Pag. 21 Giornate di Solidarietà Difensiva – Erogazione, Contribuzione AGO, Malattia

FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale Pag. 24 Varie

PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PRESTAZIONE DEFINITA Pag. 26 Opzioni per chi matura i DIRITTI PENSIONISTICI Pag. 27 Opzioni per chi ACCEDE al FONDO di SOLIDARIETA’ – 1 Pag. 28 Opzioni per chi ACCEDE al FONDO di SOLIDARIETA’ – 2 Pag. 29 Tassazione della PRESTAZIONE Pag. 30 Tassazione della PRESTAZIONE – Tabella Pag. 31 Tassazione della PRESTAZIONE – Vecchi Iscritti Pag. 32 Tassazione dei RISCATTI per coloro che ACCEDONO al FONDO di SOLIDARIETA’

Page 3: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

AVVERTENZE

La presente Guida costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura dell’Accordo “2 luglio 2013” limitatamente alla parte riguardante l’Offerta al Pubblico per accedere al Fondo di Solidarietà.

NORMATIVA PENSIONISTICALa Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi, in particolare quelli introdotti con:

la c.d. “Manovra di luglio 2011” (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della Speranza di Vita;

la c.d. “Manovra di agosto 2011” (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha incrementato il requisito anagrafico per aver diritto alla pensione;

le “Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre 2011);

le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (D.L. n° 216 del 29 dicembre 2011 convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012).

Per quanto banale e scontato ricordiamo che il diritto alla pensione (ed alla conseguente sua riscossione) NON èstabilito dalle OO.SS., né tanto meno dall’azienda.

Page 4: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

PENSIONI

Pag. 5 Introduzione Pag. 6 Pensione di VECCHIAIA – Uomini Pag. 7 Pensione di VECCHIAIA – Donne Pag. 8 Pensione ANTICIPATA Pag. 9 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 1 Pag. 10 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 2 Pag. 11 Pensione ANTICIPATA – Penalizzazioni 3 Pag. 12 Pensione “CONTRIBUTIVO DONNE 57+35” Pag. 13 Casi particolari – LAVORI USURANTI Pag. 14 Casi particolari – LAVORATORI NOTTURNI Pag. 15 Casi particolari – NON VEDENTI e INVALIDI

Page 5: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 5

Prima di analizzare i contenuti dell’Accordo 2 luglio 2013 è necessario chiarire alcuni concetti:

Pensione di VECCHIAIA

Il diritto si consegue con almeno 20 anni contributi e raggiungendo un’età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI

Pensione ANTICIPATASpetta a coloro che, pur avendo un’età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale (vedi tabella pag. 8)

Pensione anticipata “CONTRIBUTIVO – Donne” - Eccezione (vedi pagina. 12)

ATTENZIONE Unità di misura contributiva: l’unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)…”.(Messaggio INPS n. 36298 del 3 novembre 2005) Età: composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.Anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

INTRODUZIONE

Page 6: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 6

PENSIONE DI VECCHIAIAUOMINI

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratori settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

66 anni e 7 mesiDal 1° gennaio 2017

66 anni e 7 mesiDal 1° gennaio 2016

66 anni e 3 mesiDal 1° gennaio 2015

66 anni e 3 mesiDal 1° gennaio 2014

DATA MATURAZIONE UOMINI

Fino al 31 dicembre 2012 66 anni

Dal 1° gennaio 2013 66 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2018 66 anni e 7 mesi

Page 7: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 7

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratrici settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

PENSIONE DI VECCHIAIADONNE

65 anni e 7 mesiDal 1° gennaio 2017

65 anni e 7 mesiDal 1° gennaio 2016

63 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2015

63 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2014

DATA MATURAZIONE UOMINI

Fino al 31 dicembre 2012 62 anni

Dal 1° gennaio 2013 62 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2018 66 anni e 7 mesi

Page 8: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 8

PENSIONE ANTICIPATA

Tutti coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione ANTICIPATA a condizione che abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive:

Per il raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

* Requisito già adeguato alla speranza di vita.# Requisito da adeguare alla speranza di vita, le proiezioni ipotizzano per il triennio 2016/ 2018 un’anzianità contributiva di: Uomini = 42 anni e 10 mesi; Donne = 41 anni e 10 mesi.

41 anni e 6 mesi#(2.158 settimane)

42 anni e 6 mesi#(2.210 settimane)Dal 1° gennaio 2016

41 anni e 6 mesi*(2.158 settimane)

42 anni e 6 mesi*(2.210 settimane)

Dal 1° gennaio 2014al 31 dicembre 2015

41 anni e 5 mesi*(2.153 settimane)

42 anni e 5 mesi*(2.205 settimane)

Dal 1° gennaio 2013al 31 dicembre 2013

DONNEUOMINI

ANZIANITA’ CONTRIBUTIVADECORRENZE

Page 9: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 9

PENSIONI di ANZIANITA’PENALIZZAZIONI - 1

ATTENZIONEATTENZIONENel caso in cui l’accesso alla pensione di ANZIANITA’ avvenga ad un’età inferiore a 62 anni sarà applicata una riduzione nella misura di 1 punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento dei 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto ai primi due anni mancanti.Qualora l’età di accesso al pensionamento non sia “intera” (61 anni, 60 anni etc., ma 61 anni e 9 mesi oppure 60 anni e 3 mesi) la riduzione percentuale sarà applicata in misura proporzionale ai mesi.

10%2%6 anni56

12%2%7 anni55

8%2%5 anni57

6%2%4 anni58

4%2%3 anni59

2%1%2 anni60

1%1%1 anno61

NessunaNessunaNESSUNO62

COMPLESSIVAPARZIALE

PENALIZZAZIONIANNI MANCANTIETA’ ANAGRAFICAANNI

Page 10: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 10

PENSIONI di ANZIANITA’PENALIZZAZIONI - 2

Esempio A – Età anagrafica 60 anni: poiché mancano due anni al raggiungimento dei 62, la riduzione sarà pari al 2% (1% per ciascuno dei due anni mancanti)

Esempio B – Età anagrafica 57 anni: poiché mancano 5 anni al raggiungimento dei 62, la riduzione sarà pari al 10% (1% + 1% per i due anni che vanno da 60 a 62, ai quali si aggiungono 2% + 2% + 2% per ciascuno dei tre anni che vanno da 57 a 60, per un totale di 10 punti percentuali di riduzione).

La riduzione sarà applicata sulla quota di trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema RETRIBUTIVO:

La riduzione si applica sulla quota relativa all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

La riduzione si applica sulla quota relativa all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011.

Inferiore a 18 anni Pari o superiore a 18 anni

ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995

Page 11: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 11

PENSIONI di ANZIANITA’PENALIZZAZIONI - 3

IMPORTANTE IMPORTANTE -- ESENZIONEESENZIONESono esclusi dall’applicazione della riduzione (penalizzazione) “i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017” a condizione che detta contribuzione “deriviesclusivamente da:

- prestazione effettiva di lavoro;- periodi di astensione obbligatoria per maternità;- periodi per l’assolvimento degli obblighi di leva;- periodi di assenza per infortunio, malattia o cassa integrazione guadagni straordinaria;” *- contribuzione da riscatto ex art. 13 della legge n° 1338 del 12 agosto 1962 **(* - Circ. Inps n° 35 del 14 marzo 2012; ** - Messaggio Inps n° 219/2013 )

Ne consegue, quindi, che ai fini dell’esenzione dall’applicazione della riduzione/penalizzazione NON sono ritenuti validi, ad esempio, i contributi derivanti dal riscatto dei periodi di studio (laurea) o di permanenza nel Fondo di Solidarietà, pertanto: • ai fini del raggiungimento dei requisiti idonei a conseguire la pensione di ANZIANITA’ sono ritenuti utili tutti i periodi di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;• ai fini dell’esenzione dall’applicazione della riduzione PENALIZZAZIONE sono invece ritenuti validi SOLO quelli sopra indicati.

Page 12: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 12

PENSIONE “CONTRIBUTIVO DONNE 57+35”

Esiste un’eccezione alle regole generali stabilite per raggiungere i requisiti previsti per aver diritto alla pensione di Anzianità.

Fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente alle LAVORATRICI DIPENDENTI aventi un’anzianitàcontributiva di almeno 35 ANNI e un’ età anagrafica di almeno 57 ANNI, è consentita la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo del SISTEMA CONTRIBUTIVO.(L. n° 243 del 23 agosto 2004, art. 1, comma 9)

Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (57 anni) dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi - “finestra”.(L. n° 122 del 30 luglio 2010, art. 2, lett. a)

Sulla questione è intervenuto anche l’INPS, che ha ulteriormente ristretto le previsioni legislative ponendo un’ulteriore condizione: la decorrenza del trattamento pensionistico deve collocarsi entro il 31 dicembre 2015.Questo vuol dire che potranno avvalersi del “Contributivo Donne 57+35” solo coloro che (lavoratrici dipendenti) matureranno i requisiti entro il 30 novembre 2014 (maturazione requisiti 57+35 = 30 novembre 2014, più 12 mesi di c.d. finestra = 30 novembre 2015, decorrenza pensione 1° dicembre 2015 ultima data utile).(Circ. INPS n° 35 del 14 marzo 2012, art. 7.2)

Page 13: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 13

Casi ParticolariLAVORI USURANTI

LAVORI USURANTI

REQUISITI SOGGETTIVI - I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori NOTTURNI (vedi pagina successiva).

REQUSISITI OGGETTIVI - Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti• per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per quanto riguarda le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 ;• per almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.

BENEFICIO – I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

PERIODO ETA’ ANAGRAFICA QUOTA

Da 1.1.2013 Almeno 61 anni 97,3

Page 14: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 14

Casi ParticolariLAVORATORI NOTTURNI

LAVORATORI NOTTURNIAppartengono a questa categoria:• i lavoratori a turni che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino (almeno 78 giorni all’anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);• i lavoratori che svolgono la propria attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattinoper periodi pari ad un intero anno lavorativo.

Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui, l’accesso al pensionamento anticipato è consentito:- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito “QUOTE”maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito “QUOTE”maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 71 e 77.

98,3Almeno 62 anni e 3 mesiDa 72 a 77

99,3Almeno 63 anni e 3 mesiDa 64 a 71

QUOTAETA’ ANAGRAFICAGiorni di lavoro notturno per anno

LAVORATORI NOTTURNI

Page 15: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 15

Casi ParticolariNON VEDENTI - INVALIDI

LAVORATORI NON VEDENTI e LAVORATORI INVALIDI In misura non inferiore all’80%Per costoro il diritto alla Pensione di VECCHIAIA si consegue raggiungendo l’età anagrafica di• DONNE 55 anni• UOMINI 60 anni

LAVORATORI NON VEDENTI Cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzioneQuesta categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell’importo della pensione, nella misura di 4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati). Per periodi inferiori all’anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.

LAVORATORI INVALIDI CIVILI - INVALIDI DA LAVORO INAIL - SORDOMUTI Con grado di invalidità superiore al 74%Per gli appartenenti a questa categoria l'anzianità contributiva viene maggiorata, ai fini del diritto e dell’importo della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni: • di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità; • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

Page 16: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pag. 17 Personale che maturerà il diritto pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2018

Pag. 18 Incentivi Aggiuntivi

Pag. 19 Fondo Sanitario, Previdenza Complementare,Condizioni Bancarie e Creditizie

Pag. 20 Giornate di “Solidarietà” - Durata, Prestazioni

Pag. 21 Giornate di “Solidarietà” - Erogazioni, Contribuzione AGO, Malattia

PERSONALE INTERESSATO DALL’ACCORDO 2 LUGLIO 2013

Page 17: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 17

DESTINATARI Tutti coloro che matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, anticipata o altra forma previdenziale AGO dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2018

TIPO USCITA Cessazione volontaria con accesso al Fondo di Solidarietà

DATA USCITA 31 dicembre 2014 anticipabile a discrezione aziendale al

30 settembre 2014 oppure al30 giugno2014 o al31 marzo 2014

MODALITA’ Sottoscrizione modulo di adesione

SCADENZA Il modulo dovrà pervenire alle società entro il 16 settembre 2013

INCENTIVO 10% della Retribuzione Annua Lorda (RAL)

PERSONALE CHE MATURERA’IL DIRITTO PENSIONISTICO

DAL 1° GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2018

Page 18: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 18

INCENTIVI AGGIUNTIVI

Oltre all’incentivo standard pari al 10% della RAL, per tutti coloro che, come requisito per l’accesso al Fondo di Solidarietà, hanno la maturazione della pensione ANTICIPATA con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni l’incentivo all’esodo è aumentato nelle seguenti misure:

PENALIZZAZIONE PENSIONE INFERIORE AL 2%

PENALIZZAZIONE PENSIONETRA IL 2% ED IL 5%

PENALIZZAZIONE PENSIONEOLTRE IL 5%

5% della R.A.L.

15% della R.A.L.

25% della R.A.L.

15%

25%

35%

+10% =

+10% =

+10% =

INCENTIVOAGGIUNTIVO

INCENTIVOSTANDARD

INCENTIVOTOTALE

Page 19: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 19

FONDO SANITARIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLOMantenimento dell’iscrizione al Fondo fino al mese precedente a quello in cui l’iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O. o di altra forma pensionistica di base, con contribuzione a proprio carico e a carico dell’azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE a CONTRIBUZIONE DEFINITAAgli iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita sarà riconosciuto un ulteriore incentivo liquidato in un’unica soluzione pari a

contributo mensilmente versato dall’azienda al F.do di Previdenza Complementare a cui il lavoratore è iscritto *moltiplicato

per il numero di mesi in cui il lavoratore percepirà l’assegno di sostegno al reddito L’importo così determinato sarà attualizzato (“scontato”) al tasso ufficiale di riferimento vigente il 11 aprile 2013.* Il contributo sarà comprensivo, se spettante, anche del c.d. “ristoro” riveniente dall’accordo sul F.do Sanitario di Gruppo

PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITAPer gli iscritti a forme di previdenza complementare a prestazione definita il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è valido ai fini del calcolo del trattamento di previdenza complementare che sarà erogata al momento del pensionamento. Non è previsto alcun incentivo.

CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIEMantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO.

Page 20: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 20

Giornate di SOLIDARIETA’ DIFENSIVADurata - Prestazione

L’accesso al Fondo di Solidarietà (Fondo “ESUBERI”) è preceduto (obbligatoriamente) da un periodo di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (c.d. Solidarietà Difensiva).

DURATAIl periodo deve essere fruito nel semestre antecedente l’accesso al Fondo e sarà effettuato per un numero pari a 12 giorni lavorativi al mese.Queste giornate si aggiungono a quelle previste dal “Protocollo 19 ottobre 2012”.

PRESTAZIONELe giornate di solidarietà godono del regime previsto per le prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà: a fronte di una giornata NON LAVORATA, il Fondo eroga -tramite l’INPS- il 60% della retribuzione lorda (maggiorata del rateo di tredicesima) che sarebbe spettata per tale giornata.

L’erogazione dell’assegno Inps (come pure la trattenuta da parte dell’azienda), sarà effettuata a fronte dei giorni lavorativi effettivamente non lavorati, per cui eventuali festività, sabati, domeniche che dovessero essere comprese all’interno del periodo non lavorato non saranno “rimborsate” (nétrattenute). Le giornate di solidarietà coincidenti con le ex festività soppresse fanno venir meno il corrispondente permesso. E’ opportuno quindi NON far coincidere le giornate di solidarietà con le giornate “ex festività soppresse (2013: 4 novembre; 2014: 19 marzo, 29 maggio, 19 giugno, 4 novembre).

Page 21: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

pagina 21

Giornate di Solidarietà DIFENSIVAErogazione-Contribuzione AGO-Malattia

EROGAZIONELa prestazione a carico del Fondo di Solidarietà (60% della retribuzione lorda) sarà riconosciuta mediante accredito diretto con la retribuzione mensile.

A fronte della non contestualità tra - il mese in cui è trattenuto l’importo relativo alle giornate di solidarietà effettuate e - il mese in cui è riconosciuto il relativo accredito da parte del Fondo di Solidarietà, l’azienda, su richiesta del dipendente, provvederà ad anticipare o a concedere un’agevolazione finanziaria a valere sull’erogazione non ancora percepita, il tutto senza alcun onere per il lavoratore. In questa maniera, il lavoratore, nell’attesa che il Fondo di Solidarietà provveda a liquidare quanto spettantegli per le 12 giornate di riduzione/sospensione, potrà contare sulla facoltà di chiedere alla società d’appartenenza un’equivalente anticipazione/agevolazione finanziaria.

CONTRIBUZIONE AGOIl Fondo di Solidarietà, oltre all’erogazione del 60% della prestazione sopra dettagliata, pagherà anche la contribuzione previdenziale (100%) utile ai fini del:• calcolo dell’importo della pensione• raggiungimento del requisito per accedere alla pensioneMALATTIAIl sopraggiungere della malattia durante le giornate di solidarietà non ne fa interrompere la loro fruizione. Le giornate di solidarietà, pertanto, non sono interrotte da eventuali concomitanti giornate di malattia (le giornate non saranno retribuite e saranno considerate a tutti gli effetti giornate di solidarietà).

Page 22: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

FONDO DI SOLIDARIETA’per la riconversione e riqualificazione professionale per il

sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito

Pag. 23 Tassazione – Contribuzione INPS

Pag. 24 VARIE

Page 23: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 23

Fondo di SOLIDARIETA’TASSAZIONE e CONTRIBUZIONE

ENTE EROGANTEINPS

ASSEGNOL’assegno è liquidato già al netto delle imposte

TASSAZIONELe somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA.

PAGAMENTO1° giorno del mese “banca aperta”

FREQUENZAMensile anticipata per 13 mensilità

Dichiarazione dei REDDITIIl lavoratore riceverà dall’Inps un mod. CUD. In assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONI - DEDUZIONIIn assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all’assegno di solidarietà il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l’assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spesemediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc.

FAMILIARE A CARICOSe il lavoratore, oltre all’ “assegno di solidarietà”, non gode di ulteriori redditi superiori -per il 2012- ad € 2.840,51, potràessere dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell’assegno di solidarietà.

ADDIZIONALIPoiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l’assegno di solidarietà NON è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.

CONTRIBUZIONEPer tutta la durata di permanenza nel Fondo di SOLIDARIETA’ il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione.La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi ècostituita dall’ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative a: VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).

Page 24: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 24

Fondo di SOLIDARIETA’VARIE

REVERSIBILITA’L’assegno di solidarietà NON è reversibile a favore dei superstiti.Ai superstiti però spetterà la PENSIONE INDIRETTA il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIAREAl titolare dell’assegno di solidarietà NON spettano gli assegni per il nucleo familiare.

RIVALUTAZIONE (perequazione)L’assegno di solidarietà NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione, come quella ad esempio prevista per le pensioni (“perequazione”). Vi è da dire, peraltro, che per il biennio 2012-2013 anche per le pensioni di importo mensile superiore ad € 2.380 lordi è stata sospesa totalmente la perequazione, mentre per le pensioni di importo mensile superiore ad € 1.428 la rivalutazione sarà limitata al 70%. (L. n° 111 del 15 luglio 2011)

CUMULO

ATTIVITA’ SVOLTA LAVORATORE DIPENDENTE LAVORATORE AUTONOMO

NON in CONCORRENZA con

EX DATORE DI LAVORO

E’ cumulabile ma, nel caso in cui l’importo dell’assegno sommato alla nuova retribuzione superi l’ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l’assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi.

E’ cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente ètolta al titolare dell’assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti.

IN CONCORRENZAcon EX DATORE DI

LAVORO

NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo disvolgimento dell’attività.

NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell’attività.

Page 25: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Pag. 26 Opzioni per chi MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI

Pag. 27 Opzioni per chi ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ – RISCATTO

Pag. 28 Opzioni per chi ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ – PRESTAZIONE

Pag. 29 Prestazione - TASSAZIONE

Pag. 30 Prestazione - TASSAZIONE Tabella

Pag. 31 Prestazione - TASSAZIONE Vecchi Iscritti

Pag. 32 Riscatti - TASSAZIONE per chi accede al Fondo di Solidarietà

Page 26: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 26

Opzioni per chiMATURA I REQUISITI PENSIONISTICI

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE a partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici (senza attendere, se previste, eventuali “Finestre”), con le seguenti opzioni:

RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)

CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metàdell’assegno sociale INPS: per il 2013 l’importo dell’assegno è pari a 442,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”)

ATTESA l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)

Page 27: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 27

Opzioni per chi accede al Fondo di Solidarietà

RISCATTO

Coloro che accedono al FONDO di SOLIDARIETA’, e che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare, possono chiedere il RISCATTO della propria posizione, oppure l’erogazione della PRESTAZIONE.

RISCATTOLa cessazione del rapporto di lavoro con conseguente acceso al Fondo di Solidarietà (D.M. 158/2000) èstata equiparata alla misura di sostegno al reddito prevista per gli altri settori lavorativi (L. 223/1991). Tale equiparazione è idonea, al suo verificarsi, a configurare la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla forma pensionistica complementare (D.L. 252/2005; Risoluzione n° 30 del 2 aprile 2004 dell’Agenzia delle Entrate), a fronte della quale l’uscritto ha la possibilità di scegliere se ottenere il riscatto PARZIALE o TOTALE della propria posizione.

TOTALE in questo caso la posizione sarà liquidata per il 50% con la causale “MOBILITA’ ” e per il rimanente 50% con la causale “CAUSE DIVERSE”.

PARZIALE in questo caso sarà liquidato il solo 50% della posizione imputabile alla causale “MOBILITA’ ” ed il rimanente 50% sarà mantenuto presso il Fondo Pensione fino a raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Page 28: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 28

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A partire dal momento in cui matureranno i requisiti pensionistici l’iscritto potrà farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare nei seguenti modi:

RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)

CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) èinferiore alla metà dell’assegno sociale INPS: per il 2013 l’importo l’assegno èdi 442,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”)

ATTESA l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)

Opzioni per chi accede al Fondo di Solidarietà

PRESTAZIONE

Page 29: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 29

PRESTAZIONETASSAZIONE

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARELe Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti (“zainetti”) accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di RENDITA o sotto forma di CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta (c.d. “ritenuta secca”) nella seguente misura:RENDITA

o 15 %CAPITALEQuesta aliquota si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari(quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti. Se l’iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d’iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d’iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi).Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l’aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, senza ulteriori obblighi per l’iscritto:• NON confluirà nel reddito complessivo,

• NON sarà soggetta alle addizionali regionali e comunali.

Page 30: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

PRESTAZIONETASSAZIONE - Tabella

ANNI di PARTECIPAZIONEPer anno s’intende un periodo composta da

365 giorni che decorrono dal giorno d’iscrizione

RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE RITENUTA BASE RIDUZIONE APPLICATA

da 1 a 15 15,00% 15,00% 0,00%

16 14,70% 15,00% 0,30

17 14,40% 15,00% 0,60

18 14,10% 15,00% 0,90

19 13,80% 15,00% 1,20

20 13,50% 15,00% 1,50

21 13,20% 15,00% 1,80

22 12,90% 15,00% 2,10

23 12,60% 15,00% 2,40

24 12,30% 15,00% 2,70

25 12,00% 15,00% 3,00

26 11,70% 15,00% 3,30

27 11,40% 15,00% 3,60

28 11,10% 15,00% 3,90

29 10,80% 15,00% 4,20

30 10,50% 15,00% 4,50

31 10,20% 15,00% 4,80

32 9,90% 15,00% 5,10

33 9,60% 15,00% 5,40

34 9,30% 15,00% 5,70

da 35 in poi 9,00% 15,00% 6,00

Page 31: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 31

PRESTAZIONETASSAZIONE - “VECCHI ISCRITTI”

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTAREColoro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “Vecchi Iscritti ”, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del 100%.

La tassazione a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATAIn questo caso TUTTO il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il meno vantaggioso regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR *

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATACon questa scelta l’iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007 Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006 - A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR * Montante Maturato dal 1° gennaio 2007 – A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un’aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n°252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell’assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto Maturato.

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari giàassoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera a-bis) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1°gennaio 2007 NON sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all’aliquota TFR. ** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

Page 32: FONDO DI SOLIDARIETA’ - LIBEROSINFUBliberosinfub.com/Utilita/2013 LUG Guida allACCORDO 2... · 2019-12-28 · FONDO DI SOLIDARIETA’ Pag. 23 Tassazione – Contribuzione Previdenziale

Pagina 32

RISCATTOTASSAZIONE per chi accede al F.do di Solidarietà

Il personale che accede al Fondo di Solidarietà ha la facoltà di chiedere il RISCATTO del Montante Maturato -“zainetto”-(vedi pag. 27); per determinare la tassazione cui assoggettarlo sarà necessario scomporre il Montante Maturato in funzione di due criteri:CAUSALE per la quale è richiesto il riscatto Mobilità Cause Diverse (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione) PERIODO durante il quale si è formato il Montante M1 - Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 M2 - Montante Maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006 M3 - Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007

Se non diversamente indicato, il Fondo procederà prioritariamente alla liquidazione del Riscatto parziale per MOBILITA’ e successivamente al Riscatto per CAUSE DIVERSE (Ag. Entrate Risoluzione n° 399/E del 22/10/2008).

CAUSALE del RISCATTO

MISURA del RISCATTO

TASSAZIONEM1

TASSAZIONEM2

TASSAZIONEM3

MOBILITA’ 50%Tassazione Separata

aliquota determinata stessi criteri TFR

Tassazione Separataaliquota determinata

stessi criteri TFR

Ritenuta a titolo d’Imposta del 15%

CAUSE DIVERSE

50%Tassazione Separata

aliquota determinata stessi criteri TFR

TASSAZIONE ORDINARIA

con aliquote progressive

Ritenuta a titolo d’Imposta del 23%