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FATTURAZIONE ELETTRONICA

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FATTURAZIONE ELETTRONICA

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DECORRENZA

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Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017): rende obbligatoria, a partire dal 1.1.2019, la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra privati.

In precedenza: obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti della Pubblica Amministrazione.

PREMESSA

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Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). Provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018. Provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018. Provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018. Circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8. Forum Agenzia delle Entrate 24.5.2018. Circ. Confindustria 8.6.2018. DL 28.6.2018 n. 79. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.6.2018. Circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13. Circ. Assonime 6.7.2018 n. 17. L. 96/2018, di conversione del DL 87/2018.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

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Decorrenza generale: fatture emesse dal 1.1.2019. Spesometro: abrogato dal 2019. Decorrenza originaria per i distributori di benzina: fatture emesse dal

1.7.2018 per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.

Decorrenza per aeromobili e imbarcazioni: 2019. Decorrenza per subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un contratto di

appalto stipulato con la PA: fatture emesse dal 1.7.2018. Circ. 13/E/2018: decorrenza collegata all’emissione della fattura.

DECORRENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA

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Decisione del Consiglio UE 16.4.2018 n. 593: lo Stato italiano ha ricevuto l’autorizzazione a introdurre l’obbligo di emissione e di accettazione delle fatture in formato elettronico per i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, in deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE.

La misura di deroga autorizzata dal Consiglio UE potrà applicarsi dall’1.7.2018 sino al 31.12.2021.

Effetti: deroga temporanea.

AUTORIZZAZIONE UE

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L. 96/2018, di conversione del DL 87/2018. È stato rinviato al 1.1.2019 l’obbligo di certificazione mediante fattura

elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale.

Effetti:‒ possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente

entro il 30.6.2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente (in questo senso, cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 giugno);

‒ è ammesso l’utilizzo della scheda carburante, rimanendo però fermo l’obbligo dal 1.7.2018 di pagare utilizzando mezzi tracciabili;

‒ rimane la fattura elettronica dal 1.7.2018 per i contratti di netting;‒ la tracciabilità ex art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97 (circ. 1/2013) consente

l’esonero dalla scheda carburante anche per il secondo semestre 2018.

2019 PER I DISTRIBUTORI

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Aspetti critici: il ripristino per il secondo semestre 2018 del regolamento ex

DPR 444/97 non comporta soltanto la permanenza della scheda, ma anche il divieto, per “i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per

autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura” (art. 1 co. 3 del DPR 444/97).

Vedi però il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.6.2018, citato nella slide precedente.

Esempi di fatturazione (elettronica) da luglio 2018: in assenza del personale addetto all’erogazione del carburante (rifornimenti self-service), il soggetto passivo acquirente potrà richiedere al gestore l’emissione della fattura, dietro presentazione del buono rilasciato dall’apparecchiatura automatica.

2019 PER I DISTRIBUTORI

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MEF: ha valutato l’adozione di modalità di effettuazione degli adempimenti che non risultino gravose per gli operatori.

QR CODE: al fine di facilitare la rapida e sicura comunicazione da parte del cliente del proprio numero di partita IVA o del codice fiscale, il cliente, previa registrazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate, si può dotare di un QR Code, dal quale l’emittente della fattura può desumere rapidamente i dati necessari per l’emissione della fattura stessa.

FORUM Agenzia delle Entrate: la targa non è un elemento obbligatorio, e non sarà contenuta nel QR Code.

QR CODE: si ottiene accedendo al proprio cassetto fiscale o al portale Fatture e corrispettivi. Formato PDF o immagine.

DISTRIBUTORI DI BENZINA: SEMPLIFICAZIONI

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Circ. 8/2018. Filiera = art. 3 della L. 136/2010 per tracciabilità flussi finanziari. Ambito soggettivo: soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il

soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X, ed un (sub) appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica, al pari di quelle da B o C ad A.

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1.1.2019).

Codice CIG (codice gara) o CUP (codice progetto): da inserire nella fattura del sub contraente.

SUBAPPALTATORI PA

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AMBITO SOGGETTIVO

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Normativa di riferimento: art. 1 co. 909 della legge di bilancio 2018 che modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015.

Co. 3. … per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra

soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le

relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche

utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma

2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti,

di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di

Interscambio, …

Ambito soggettivo: obbligo di fattura elettronica solo per i soggetti residenti o stabiliti (cfr. circ. 13/E/2018).

Facoltà: è possibile inviare fattura elettronica anche ad uno straniero, purchè si consegni la copia cartacea qualora richiesta.

Ambito oggettivo: anche le note di variazione. SdI: struttura informatica, istituita dal MEF e gestita dall’Agenzia delle Entrate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AMBITO SOGGETTIVO

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Esportazione:‒ il documento comprovante l’operazione è la documentazione doganale

(DAU).‒ La fattura può seguire gli ordinari canali di trasmissione.

Operazioni intracomunitarie:‒ il ricevente ha l’obbligo di integrazione della fattura con l’indicazione

degli elementi che concorrono a formare la base imponibile e dell’imposta applicata;

‒ per l’integrazione della fattura elettronica occorrerebbe emettere un altro documento in cui annotare l’integrazione con indicati gli estremi della fattura ricevuta.

ESTERO ANALOGICO

AMBITO SOGGETTIVO

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Art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Le fatture elettroniche emesse nei confronti

dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica

ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi

emette la fattura. …

Consumatori privati: copia analogica disponibile, fatta salva la facoltà di rinuncia del consumatore.

Aspetti critici: prevedere la memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere copia del documento.

CONSUMATORI FINALI

AMBITO SOGGETTIVO

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Indicazioni in fattura: poiché il documento è emesso nei confronti di soggetti che non sono tenuti ad attivare un canale di colloquio con SdI, né a dotarsi di un indirizzo PEC per la ricezione della fattura, occorre indicare:‒ codice destinatario (funzionale all’indirizzamento): 0000000.

Codice destinatario: è obbligatorio per tutte le fatture elettroniche, e se non lo si conosce si usa il codice convenzionale.

Codice fiscale: la sezione relativa alle informazioni anagrafiche dovrà riportare soltanto il codice fiscale del ricevente e non la partita IVA.

0000000 PER I PRIVATI

AMBITO SOGGETTIVO

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Provv. Agenzia delle Entrate.

SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre a rendere disponibile al cedente/prestatore (nella sua area riservata) un duplicato informatico.

Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione da SdInell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

DISPONIBILITÀ IN AREA RISERVATA

AMBITO SOGGETTIVO

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Art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Sono esonerati dalle predette disposizioni i

soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL. 6 .7. 2011, n. 98, … e quelli che

applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L.

23 dicembre 2014, n. 190.

I forfettari e le imprese in regime di vantaggio sono escluse dall’obbligo di fatturare in modo elettronico.

Circ. 8/2018: anche per le operazioni relative al carburante, gli esoneri specificamente previsti resteranno pienamente efficaci.

FORFAIT E VANTAGGIO ESCLUSI

AMBITO SOGGETTIVO

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Telefisco. È possibile considerare i contribuenti che applicano il regime di

vantaggio dei minimi e quello forfettario come esonerati in toto dall’obbligo di emissione della fattura elettronica?

Va ricordato che la Legge di Bilancio ha espressamente esonerato i soggetti

passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2,

del Dl n. 98 del 2011) e quelli che applicano il regime forfettario, dagli

obblighi di fatturazione elettronica che decorreranno dal 1° gennaio 2019

(B2B e B2C).

Permangono, invece, i vincoli già precedentemente in essere, quali quelli

dettati dalla Legge n. 244 del 2007, e dal Dm n. 55 del 2013 che vi ha dato

attuazione, in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica

Amministrazione.

FORUM: i forfettari e i minimi potranno visualizzare le fatture ricevute nell’area autenticata delle Entrate.

FATTURA ELETTRONICA: FORFAIT

AMBITO SOGGETTIVO

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Art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura

si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente,

per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi

documentali ivi previsti mediante il Sistema di In terscambio.

Sanzioni: dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato in maniera corretta.

FATTURA NON EMESSA

AMBITO SOGGETTIVO

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AUTOFATTURA A SDI

AMBITO SOGGETTIVO

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Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. Il cessionario o il committente che,

nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di

fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la

responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione

amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250,

sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione … se non ha ricevuto

la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione,

presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento

dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice

esemplare ….

Provv. 30.4.2018. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce

l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

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Ipotesi di autofatturazione:‒ il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né;‒ ha ottenuto dal cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che

l’originale della fattura elettronica sia presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per cause tecniche, il recapito tramite i suddetti canali non sia stato possibile;

‒ compilazione: nella sezione anagrafica del cedente/prestatore il soggetto trasmittente dovrà indicare i dati del fornitore, inserendo i propri in quella del cessionario/committente.

COMPILAZIONE AUTOFATTURA

AMBITO SOGGETTIVO

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CONTENUTO DELLA FATTURA

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Normativa di riferimento: art. 21 co. 3 del DPR 633. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto

e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine

del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del

contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di

gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la

cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero

mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale

dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o

altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei

dati.

FATTURA ELETTRONICA: TIPO

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018. Fattura elettronica: è un documento informatico, in formato strutturato,

trasmesso per via telematica a SdI, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

Formato XML: non contiene macroistruzioni o codici eseguibili. File della fattura: consente l’inserimento di altri dati facoltativi per il ciclo

attivo e passivo. Dati obbligatori: sono quelli dell’art. 21 del DPR 633/72. In futuro: anche formati diversi da XML possono transitare da SdI.

FATTURA ELETTRONICA: XML IN SDI

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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EDI: consente lo scambio di documenti normalizzati tra i Sistemi Informativi dei partecipanti a una relazione commerciale.

I diversi partner possono scambiarsi elettronicamente ordini, documenti di trasporto, fatture, inventari, listini prezzi e così via, tramite l’uso di un linguaggio comune che consente l’interazione di diversi Sistemi Informativi.

Gli operatori che si avvalgono del sistema EDI per il trasferimento dei dati possono continuare ad utilizzarlo, ma tale modalità di trasmissione non è alternativa a quella effettuata per mezzo del SdI, in quanto la fattura valida ai fini fiscali resta quella trasmessa al SdI.

Conseguentemente, il sistema EDI dovrà integrare i flussi delle fatture elettroniche in formato XML e le corrispondenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario la corretta gestione delle fatture.

FORUM AGENZIA DELLE ENTRATE PER EDI

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Circ. 8/2018. Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dall’art. 21 del

DPR 633. Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con

specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la scheda carburante.

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.

L’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo altri dati gestionali.

Obbiettivo: tracciabilità della spesa per deduzione del costo.

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Art. 21 del DPR 633/72: non si rileva, fra gli elementi obbligatori, la ritenuta d’acconto per il lavoro autonomo o le provvigioni.

Specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757 del 30.4.2018:consentono di compilare il campo “ritenuta”, precisando che si tratta di un elemento non obbligatorio.

Effetti: nell’ipotesi in cui il prestatore abbia omesso di indicare nella fattura elettronica l’importo della ritenuta d’acconto che il sostituto è obbligato a trattenere, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

Omissione o indicazione errata di altri dati, anche non “quantitativi”, richiesti dall’art. 21 del DPR 633/72 (es. descrizione). Nell’ipotesi in cui, per errore materiale, la descrizione del bene fornito o del servizio prestato non corrispondesse all’operazione effettuata, occorrerebbe procedere all’emissione di una nota di variazione e alla redazione di una nuova fattura elettronica, entrambi con transito da SdI.

IL CONTENUTO: ELEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Circ. 13/E/2018: vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, qualsiasi altra integrazione della fattura può essere effettuata, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Esempio: descrizione troppo generica del bene ceduto o del servizio prestato.

Il cessionario o il committente: potrebbero richiedere un’integrazione del contenuto della fattura originaria, al fine di non perdere la possibilità di detrarre l’IVA relativa all’operazione o di dedurre l’onere ai fini delle imposte sui redditi. In questi casi, in alternativa al ricorso alla nota di variazione, potrebbe essere eventualmente prodotto un ulteriore documento, da conservare secondo quanto stabilito nella ris. 46/2017, che contenga più precise indicazioni in ordine all’operazione effettuata.

IL CONTENUTO: DOCUMENTO INTEGRATIVO

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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SdI controlla:‒ file e formato: controlla che il contenuto del documento sia formato

secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;‒ contenuto: garantisce la coerenza del contenuto degli elementi

informativi come previsto dalle regole tecniche;‒ validità dei codici fiscali e partite IVA.

Effetti: viene bloccato l’invio verso i soggetti cessati. Firma digitale: non obbligatoria ma consigliabile, per garantire la

riconducibilità all’autore.

SDI CONTROLLI

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018. Gli obblighi di fatturazione elettronica riguardano anche le:

‒ note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72;‒ autofatture.

I valori da inserire nell’apposito campo Tipo documento distinguono tra:1. fattura;2. nota di credito;3. nota di debito;4. autofattura;5. parcelle professionisti;6. acconti o anticipi (imprese o professionisti).

NOTE VARIAZIONE E AUTOFATTURE ELETTRONICHE

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

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Provv. Agenzia delle Entrate. SdI ha cinque giorni di tempo per recapitare la ricevuta di scarto. Nel caso in cui la fattura non abbia superato i controlli, il documento si

considera omesso, e il cedente/prestatore che abbia registrato una fattura poi scartata, non dovrà emettere una nota di credito, ma si limiterà ad effettuare una variazione contabile ai soli fini interni.

Effetti:‒ in caso di scarto, la nota di variazione è solo interna;‒ si riducono i casi di note di credito a rilevanza esterna;‒ sì emissione nota di credito, se si sbaglia la ragione sociale del cliente.

NOTE DI VARIAZIONE

CONTENUTO DELLA FATTURA

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TRASMISSIONE RICEZIONE E INTERMEDIARI

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Art. 21 del DPR 633/72: consente che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente/prestatore oppure da un terzo (ossia commercialista, software house, ecc.), anche dal cliente per conto del fornitore, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo.

Utilità:‒ calcolo delle provvigioni con riguardo agli agenti di commercio;‒ contratti di consignment stock, laddove il cliente provvederà a emettere

la fattura per la merce prelevata. Soggetto emittente: ovvero colui che genera la fattura elettronica ed è

tenuto ad apporre la firma digitale sul file XML.‒ La firma digitale è stata resa facoltativa nel caso di fatture trasmesse

tramite SdI a soggetti privati; essa rappresenta però una delle modalità più utilizzate e sicure, per garantire i requisiti di autenticità dell’origine e integrità del contenuto, prescritti dall’art. 21 del DPR 633/72.

FATTURA EMESSA DA TERZI: LA FIRMA

TRASMISSIONE RICEZIONE E INTERMEDIARI

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Agenzia delle Entrate: per individuare il soggetto “emittente” occorre tener conto degli accordi intervenuti tra le parti, a seconda del soggetto che provvede a generare e aggregare i dati per la creazione del file (circ. 18/2014).

Effetti: seguendo questa prospettiva, la firma digitale dovrà essere apposta dal cliente, considerato che nella ordinarietà dei casi sarà quest’ultimo che genera e trasmette il file XML al SdI.

Cfr. specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2018 (§ 2.1.6. e 2.2.8.): richiedono la valorizzazione del campo 1.6 con l’indicazione del codice“CC”, proprio per rendere evidente che si tratta di una fattura emessa dal Cessionario o Committente per conto del cedente o prestatore.

FATTURA EMESSA DA TERZI: EFFETTI

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Cessionario o committente: potrà assumere anche la veste del soggetto trasmittente con la conseguenza che il suo codice fiscale, oltre a essere inserito nella sua sede naturale, ovvero nella anagrafica del cessionario o committente, dovrà essere valorizzato nella sezione dedicata ai dati del “trasmittente”.

Modalità con le quali il cliente rende disponibile al fornitore il file XML, creato e trasmesso al SdI oltre che la ricevuta di consegna pervenuta dallo stesso canale: si può facilmente ipotizzare che il fornitore non potrà ricevere la fattura tramite il canale SdI, perché il file XML conterrà, come indirizzo di recapito, la PEC o il codice destinatario del cliente, oppure se questo si è registrato a SdI nessuna delle suddette informazioni.

→ Quindi le parti dovranno concordare le modalità con le quali il cliente dovrà trasmettere al fornitore la sua fattura di vendita oltre che la ricevuta di consegna attestante la corretta emissione della suddetta fattura.

FATTURA EMESSA DA TERZI: SOGGETTO TRASMITTENTE

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Processo: le parti devono concordare un processo che consenta al fornitore di mantenere la progressività della numerazione delle fatture attive, istituendo un registro sezionale o adottando sistemi in cui il fornitore possa inserire la data e il numero della fattura, così come attualmente accade.

Campo: dovrebbe essere indicato il codice della fattura e non quello dell’autofattura che tipicamente dovrebbe essere usato nei casi in cui il cliente, non ricevendo dal fornitore la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, sia tenuto a emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

FATTURA EMESSA DA TERZI: PROCESSO

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Provv. Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica è trasmessa a SdI dal cedente/prestatore. La fattura può essere trasmessa da un intermediario, anche diverso da

quelli abilitati per il fisco. Specifiche tecniche: intermediario è qualunque soggetto terzo incaricato con

apposita delega dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture veicolate da SdI.

Non passano da SdI gli avvisi di parcella.

TRASMISSIONE A SDI ANCHE CON INTERMEDIARI NON ABILITATI

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Canali di trasmissione a SdI:1. PEC (comodo per allegare più files);2. servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

‒ web: fatture e corrispettivi;‒ app: FATTURAe;

3. sistema di cooperazione, su rete Internet, con modello web service;4. sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP.

Modalità 3 e 4: accreditamento preventivo a SdI. Sistemi altamente informatizzati.

Effetti delle modalità 3 e 4: codice alfanumerico (codice destinatario). Procedura di accreditamento per 3 e 4:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

TRASMISSIONE A SDI: CANALI

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Sezione “software” del sito web dell’Agenzia delle Entrate: contiene il programma “Compilazione Fattura Elettronica (FEL18)” che consente la predisposizione del documento in formato “XML” per il successivo invio tramite SdI.

Utilità: l’applicazione consente il caricamento automatico dei dati del cliente attraverso la lettura ottica del “QR Code”. In pratica, per evitare di procedere al caricamento “manuale” dei dati anagrafici del cessionario o del committente, è possibile attivare la propria webcam, acquisendo automaticamente le informazioni riguardanti l’identificativo fiscale, l’indirizzo telematico (se il cliente si è registrato nel portale “Fatture e Corrispettivi”), la ragione sociale e la sede.

Diagnostici: segnalano la presenza di errori. Alla fine:

‒ creazione del file della fattura elettronica in formato “XML”, che verrà nominato automaticamente dal programma con una stringa contenente la sigla “IT”, il codice fiscale del soggetto trasmittente e il numero progressivo riferito all’invio;

‒ file in formato “PDF”, così da consentirne una più facile lettura.

TRASMISSIONE A SDI: SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE

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Fatture e corrispettivi: sarà, infine, possibile provvedere alla trasmissione del file “XML” generato (dopo avere, eventualmente, apposto la firma digitale) a SdI, avvalendosi del portale gratuito “Fatture e Corrispettivi”, o di uno degli altri canali di trasmissione individuati dalle specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2018.

TRASMISSIONE A SDI: FATTURE E CORRISPETTIVI

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Provv. Agenzia delle Entrate.

La fattura è recapitata da SdI:1. al cessionario/committente;2. ad un intermediario, anche non abilitato per il fisco:

‒ comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o

‒ indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

RECAPITO DELLA FATTURA

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1. PEC:‒ modalità più immediata;‒ non richiede accreditamento;‒ è sufficiente comunicare al fornitore l’indirizzo;‒ nel campo codice destinatario occorre inserire 0000000;

2. modello web service;3. sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

Modalità 2 e 3: necessitano del preventivo processo di accreditamento. Differenze con invio: non sono utilizzabili i canali web o app.

MODALITÀ DI RECAPITO

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Provv. Agenzia delle Entrate. Finalità: per il recapito della fattura, Agenzia delle Entrate rende disponibile

un servizio di registrazione (o aggiornamento, o cancellazione) dell’indirizzo telematico:‒ PEC;‒ codice destinatario (generalmente di un intermediario) per la ricezione

dei file. Servizio di registrazione:

‒ mediante il quale il cessionario, o per suo conto un intermediario, può indicare il canale e l’indirizzo telematico per la ricezione;

‒ si genera un collegamento automatico tra partita IVA e indirizzo telematico.

Utilizzo del servizio di registrazione: è consentito anche attraverso gli intermediari abilitati per il fisco, delegati dal cessionario/committente.

RECAPITO A SOGGETTI IVA REGISTRATI

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Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico consente di:‒ indicare a SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, cioè

una PEC o un “codice destinatario”;‒ utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale

(QR Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto passivo, e del relativo indirizzo telematico.

Effetti del QR Code:‒ si può mostrare al fornitore, tramite smartphone, tablet o su carta, per

consentirgli di acquisire i dati identificativi e l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture;

‒ si può acquisire il QR Code del cliente all’interno della sezione Fatture e

corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

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Effetti:‒ in seguito alla registrazione, è possibile trasmettere la fattura indicando

la partita IVA del destinatario e il codice convenzionale 0000000;‒ SdI sarà sempre in grado di indirizzare tutte le fatture all’indirizzo

telematico prescelto anche quando il fornitore non lo indica sul documento;

‒ tale servizio potrà essere utilizzato anche dai soggetti che ricevono le fatture tramite un intermediario abilitato e delegato; in tal caso sarà possibile registrare e collegare la propria partita IVA:‒ alla casella PEC o ‒ al codice destinatario del soggetto incaricato della ricezione.

MODALITÀ DI RECAPITO AI SOGGETTI IVA REGISTRATI

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Provv. Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di

registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:‒ inserendo un codice convenzionale 0000000 e compilando il successivo

campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.

SdI recapita la fattura al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Se la PEC non è stata comunicata, la fattura viene messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, con necessità da parte dell’emittente di comunicare che l’originale è a disposizione in tale area.

RECAPITO A SOGGETTI IVA NON REGISTRATI

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Provv. Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il cessionario sia un consumatore finale occorre inserire il

codice convenzionale 0000000 + il codice fiscale. SdI recapita la fattura elettronica mettendola a disposizione nell’area

riservata del sito web dell’Agenzia, oltre a rendere disponibile al cedente/prestatore, nella sua area riservata, un duplicato informatico.

Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione da SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Idem per forfait o vantaggio, compilando con 0000000, ma senza CF, con invece partita IVA.

RECAPITO FATTURA A PRIVATI O “FORFAIT” O “VANTAGGIO”

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TABELLA RIASSUNTIVA

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Provv. Agenzia delle Entrate. La consultazione delle fatture è consentita anche agli intermediari abilitati

per il fisco, appositamente delegati. Il servizio consente di ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture

emesse e ricevute attraverso SdI. I file sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di

ricezione. La consultazione è chiaramente possibile, non solo quando SdI non abbia

individuato il canale di recapito o la trasmissione sia stata impossibile, ma anche nel caso in cui la consegna sia andata a buon fine.

CONSULTAZIONE AREA RISERVATA AGENZIA DELLE ENTRATE

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CONFERIMENTO DELEGA

Provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018. La delega può essere conferita dal cedente/prestatore o dal

cessionario/committente, direttamente:‒ attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area

riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero;‒ presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi

Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto

delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni.

Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento.

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PIÙ AMPIA

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ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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NORME COMUNITARIE

Direttiva 2006/112/CE.Art. 167: Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.Art. 178: Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve …

essere in possesso di una fattura …Art. 179: Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo

dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA

per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato

secondo quanto previsto all’articolo 178. Art. 180: Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere

ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e

179. (Detrazione in un periodo di imposta diverso rispetto a quello in cui è sorto il diritto).

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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CORTE DI GIUSTIZIA: EFFETTI PER L’ITALIA

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1/E/2018, analizza la sentenza del 2004, per coordinare gli artt. 19 e 25 del DPR 633.L’applicazione dei principi comunitari determina che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:1. avvenuta esigibilità dell’imposta (cond. sostanziale);2. possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni

dell’art. 21 del DPR 633 (cond. formale).

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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MOMENTO DI RICEZIONE: VERIFICA

I chiarimenti della circ. 1/E/2018.Verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente: la ricezione deve emergere (ove non risultante da

PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da

una corretta tenuta della contabilità (cfr. articolo 25, primo comma, in cui

espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine

progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un

puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto

susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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ESEMPIO: DETRAZIONE A GENNAIO 2018

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo, avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017, riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20.1.2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16.2.2018.Anno esigibilità servizi: 2017.Anno fattura: 2017.Anno ricezione fattura: il 20.1.2018Annotazione: registro IVA gennaio 2018, per liquidazione relativa a gennaio 2018.

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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ESEMPIO: DETRAZIONE ANCHE DOPO GENNAIO 2018

Il medesimo imprenditore, in relazione allo stesso acquisto, potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30.4.2019.Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese.Qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23.4.2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.4.2019.

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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INTEGRATIVA A FAVORE: POSSIBILE

Fattispecie: dichiarazione integrativa a favore, ex art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.I chiarimenti della circ. 1/E/2018. A detta dell’Agenzia, è possibile utilizzare l’integrativa a favore per detrarre l’IVA che non si è detratta pur avendone i requisiti.Effetti: il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il

diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture

ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la

menzionata dichiarazione integrativa, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57

del D.P.R. n. 633 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

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INTEGRATIVA A FAVORE: POSSIBILE

VIDEO FORUMLa presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Non risulta, infatti, integrata, in tale ipotesi,

neppure la violazione relativa al contenuto della dichiarazione che l’articolo 8

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, punisce con la sanzione

amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Secondo la citata norma, la

dichiarazione va considerata irregolare qualora ricorra una delle seguenti

fattispecie:

non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati

rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del

suo rappresentante;

in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati

rilevanti per la determinazione del tributo;in essa non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento

prescritto per il compimento dei controlli.

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Corte di Cassazione (ordinanza 31.5.2018 n. 13882). In presenza di fatture che riportano una descrizione generica dei beni e

servizi oggetto dell’operazione documentata, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto o della deducibilità dell’onere, l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali ulteriori elementi integrativi del contenuto delle fatture medesime.

DESCRIZIONE GENERICA IN FATTURA E DETRAZIONE

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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Circ. 13/E/2018. In fase di prima applicazione il file fattura può essere inviato con un minimo

ritardo, che è tale laddove non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

Aspetti critici:‒ chiarimento logico e di favore, ma solo per la prima applicazione;‒ a regime??? Ricorso alla fatturazione anticipata.

TRASMISSIONE CON MINIMO RITARDO

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Data di emissione: data inserita nel campo “Data” del file. Esito positivo dei controlli: SdI recapita la fattura al soggetto ricevente e

invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Ricevuta: attesta che la fattura è emessa (in qualche ora o 5 gg.).

1 EMISSIONE CON ESITO POSITIVO

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Data di emissione: data inserita nel campo “Data” del file. Recapito non possibile (ricevuta di mancato recapito). Esempio: PEC piena. Effetti: SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica

nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi, per vie diverse da SdI, al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

Ricevuta: attesta che la fattura è emessa (in qualche ora o 5 gg.).

2 EMISSIONE CON RECAPITO NON POSSIBILE

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Fattura scartata da SdI a seguito dei controlli: si considera non emessa. Circ. 13/E/2018. La fattura scartata da SdI andrebbe preferibilmente riemessa con data e

numero del documento scartato. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, sarà consentita, ad esempio,

l’emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti una numerazione specifica, dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente.

Esempio: fattura 1/R del ….

3 EMISSIONE CON SCARTO

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Data di esigibilità dell’imposta: data riportata nella fattura. Detraibilità dell’imposta:

‒ data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione;

‒ data di presa visione della fattura nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata (in caso di mancato recapito), da parte del cessionario/committente (o dell’intermediario abilitato fiscale). SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

PEC: data di consegna = data presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di PEC del ricevente.

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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Provv. Agenzia delle Entrate. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura, la data di

ricezione coincide con la data di messa a disposizione, per:‒ consumatori finali;‒ forfait;‒ regime di vantaggio.

DATA RICEZIONE × CONSUMATORI + MINORI

ESIGIBILITÀ E DETRAZIONE IVA

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SPESOMETRO PER L’ESTERO

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Art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia

delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione

di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio

dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e

quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

secondo le modalità indicate nel comma 3 (SdI). La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese

successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Sanzione: art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97 (2,00 euro × fattura).

NUOVO OBBLIGO

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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Provv. Agenzia delle Entrate: dati da trasmettere. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese

successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

SCADENZA

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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Specifiche tecniche; Informazioni richieste:

‒ dati identificativi del cessionario/committente; ‒ data del documento comprovante l’operazione;‒ data di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di

variazione;‒ numero del documento; ‒ base imponibile, aliquota IVA e imposta o, in assenza di IVA, tipologia

dell’operazione (es. non imponibile).

SPECIFICHE TECNICHE

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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È possibile trasmettere la fattura in formato elettronico anche verso soggetti esteri, anche nel caso in cui non si disponga di un codice destinatario valido, utilizzando il formato XML, compilando il campo Codice destinatario con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

È procedura alternativa rispetto alla trasmissione telematica dei dati fatture. Non esiste, invece, ad oggi, una simile alternativa per le fatture ricevute.

XXXXXXX PER ESTERO

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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SPESOMETRO 2018: NUOVI TERMINI

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Normativa di riferimento: art. 11 co.1 e 2 del DL. 87/2018. Effetti: viene rinviato al 28.2.2019 il termine per la comunicazione dei dati

delle fatture relative al terzo trimestre 2018. Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale o semestrale:

‒ trimestrale: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta eccezione per i dati del secondo trimestre da inviarsi entro il 16 settembre. La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 932 della L. 205/2017), al fine di evitare sovrapposizioni con altri adempimenti, ha posticipato dal 16.9.2018 al 30.9.2018 il termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2018 e al primo semestre 2018;

‒ semestrale: mediante semplice comportamento concludente???

TRIMESTRALE O SEMESTRALE

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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Rinvio del termine per i dati del terzo trimestre 2018. L’art. 11 co. 1 del DL 87/2018 modifica il termine di invio dei dati delle fatture

relative al terzo trimestre 2018, posticipandolo dal 30.11.2018 al 28.2.2019. La novità interessa i soli soggetti passivi IVA che nel 2018 trasmettono la

comunicazione dei dati delle fatture con cadenza trimestrale. Per tali soggetti, dunque, i termini di invio dei dati del 2018 possono essere

così riepilogati:‒ 31.5.2018 per il primo trimestre;‒ 30.9.2018 per il secondo trimestre (rinviato all’1.10.2018 in quanto il

30.9.2018 è domenica);‒ 28.2.2019 sia per il terzo, che per il quarto trimestre 2018.

TERZO TRIMESTRE 2018

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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Invio semestrale. Per i soggetti semestrali, l’art. 11 co. 2 del DL 87/2018 conferma i seguenti

termini di invio:‒ 30.9.2018 per il primo semestre (rinviato all’1.10.2018 in quanto il

30.9.2018 è una domenica);‒ 28.2.2019 per il secondo semestre.

INVIO SEMESTRALE

SPESOMETRO PER L’ESTERO

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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DOCUMENTI IVA

Art. 39 co. 3 del DPR 633.… Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica ... Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere

conservate elettronicamente.

Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di

controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in

esso contenuti, … siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

R.M. 267/E/2007: ove il contribuente intenda adottare la conservazione

elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le

modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le

stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate

progressivamente con una distinta serie numerica.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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DECRETO 17.6.2014Art. 3 del DM 17.6.2014.I documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano: rispettate le norme del codice civile, e le norme tributarie che regolano la

corretta tenuta della contabilità; consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli

archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente.

Effetti: ricerca ed estrazione facili.Circ. 36/E/2006. L’archiviazione elettronica non garantisce l’immodificabilità né

la leggibilità nel tempo del documento informatico. Tale condizione può considerarsi soddisfatta solo al termine del processo di conservazione, allorché

il documento informatico è reso disponibile nel tempo nella sua integrità ed

autenticità.Effetti: la conservazione elettronica è successiva all’archiviazione elettronica.R.M. 46/E/2017. Documento informatico è qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

rilevanti.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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RIFERIMENTO TEMPORALE

Decreto 17.6.2014.Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.Il processo di conservazione è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357.4-ter A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi

meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti

cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di

presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre

mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino

aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati

contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro

presenza.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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R.M. 15.6.2009 N. 158

Riferimento temporaleAssolve la funzione di attestare la data del documento informatico rilevante ai fini tributari.Consiste in una informazione associata ad uno o più documenti informatici che attesta la data e l’ora di formazione della fattura elettronica.Tale affermazione deve ritenersi valida per tutti i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.In particolare, la data assume una specifica rilevanza sia per i documenti che vengono emessi dal contribuente, ossia escono dalla sua disponibilità per essere inviati o comunicati a soggetti terzi, come la fattura, sia documenti che non sono destinati ad uscire dalla disponibilità del contribuente (come ad esempio libri e registri).

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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Conservazione: entro tre mesi dalla dichiarazione redditi, anche per IVA. La conservazione dei documenti informatici, ai fini fiscali, deve essere

eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.

R.M. 46/E/2017

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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DECRETO 17.6.2014

Art. 6L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, con modalità esclusivamente telematica.1. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai

registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

2. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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COMUNICAZIONE AGENZIE DELLE ENTRATE

Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente.

Redditi 2018 SC.

1

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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R.M. 81/E/2015Il conservatore, riportato nel manuale di conservazione, può: coincidere con il contribuente; può assumere la veste del depositario (ossia di colui che gestisce la

contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità); può essere un soggetto terzo.

In tale ultima ipotesi, poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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COMUNICAZIONE AGENZIE DELLE ENTRATE

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CONSERVAZIONE FATTURE SDI

Fatture transitate da SdI. I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti possono conservare

elettronicamente, ai sensi del decreto 17.6.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (anche le fatture verso la P.A. secondo la circ. 13/2018).

Effetti: la conservazione non ha efficacia solo fiscale, ma anche civilistica (confermato da Agenzia delle Entrate durante FORUM).

Attività di controllo: Agenzia delle Entrate e G.d.F. possono consultare le fatture solo dopo apposita comunicazione al contribuente.

Problema:‒ il servizio di conservazione fornito da Agenzia delle Entrate è sottoposto

a regole specifiche di accesso e consultazione che possono limitare il potere del contribuente di accedere ai propri documenti nel decennio.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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ACCORDO DI SERVIZIO AGENZIA DELLE ENTRATE

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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Circ. 8/2018. Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate viene segnalata la messa a disposizione da parte dell’Agenzia

delle entrate entro il 1° luglio 2018 di una serie di servizi per agevolare e

rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e

conservazione delle fatture elettroniche.

Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente

segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante

modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati

nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

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ADESIONE ANCHE TRAMITE INTERMEDIARI

Provv. Agenzia delle Entrate. Per usufruire del servizio di conservazione, l’operatore aderisce

preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli abilitati per il fisco, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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COPIE INFORMATICHE DIVERSE DA XML

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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Circ. 13/E/2018. Si possono conservare copie informatiche delle fatture elettroniche in un

formato diverso da XML, quale:‒ PDF;‒ JPG;‒ TXT.

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INVERSIONE CONTABILE

Circ. 13/E/2018. Per l’inversione contabile (es. art. 17 del DPR 633) vengono richiamati i

chiarimenti della R.M. 46/E/2017, in base alla quale si può predisporre un altro documento che verrà allegato al file della fattura transitata nello SdI, contenente i dati necessari per l’integrazione.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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CONSERVAZIONE ANALOGICA

Possibile semplificazione per la ricezione delle fatture elettroniche, sino al 31.12.2018: se risultasse attuale (almeno sino al 31.12.2018) quanto affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18, nell’ipotesi in cui l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, se quest’ultimo non accetta tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, potendo essere gestita come analogica dal secondo.

Attesa di conferme ufficiali.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ

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Normativa di riferimento: art. 3 del DLgs. 127/2015.

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del dpr. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del dpr. 600 sono

ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui

all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con dm., la tracciabilità dei

pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare

superiore a euro 500. …

Condizioni ulteriori per i soggetti dell’art. 22: necessità di aver esercitato l’opzione per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 … possono optare per la memorizzazione elettronica e la

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi …

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI: INCENTIVI

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ

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Effetti: a favore dei soggetti che adottano la fatturazione elettronica e garantiscono, altresì, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, il legislatore ha previsto una particolare premialità, consistente nella riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti.

Decreto attuativo: le modalità attraverso cui garantire la tracciabilità dei pagamenti saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Esclusioni: sono esclusi da tale beneficio coloro che esercitano il commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI: MENO ANNI PER ACCERTARE

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ

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Normativa di riferimento: art. 4 del DLgs. 127/2015. Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle

operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle

operazioni transfrontaliere …, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata …

l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

‒ gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

‒ una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi,

con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;‒ le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle

imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione

dall’Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui

agli articoli 23 e 25 del dpr. 633. Provv. attuativo Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ

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Art. 18 co. 5 del DPR 600/73: opzione in base alla quale il ricavo si intende incassato ed il costo si intende pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Effetti:‒ il contribuente che ha esercitato l’opzione in esame dovrebbe

necessariamente istituire i registri IVA.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ

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GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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ART. 164 DEL TUIR

Co. 1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui

al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di

debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Decorrenza: 1.7.2018. Ambito oggettivo: autovetture esclusivamente strumentali o a deducibilità

limitata. Aspetti critici: le carte vanno intestate al soggetto acquirente, cosicchè per

più mezzi aziendali, più carte di credito.

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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ART. 19-BIS1 DEL DPR 633/72

Co. 1 lett. d).

L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal

pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto

dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo

individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decorrenza: 1.7.2018. Effetti: è prevista un’altra modalità di documentazione ulteriore

dell’operazione, rispetto alle imposte dirette.

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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ABROGATA SCHEDA CARBURANTE

Art. 1 co. 926 della L. 205/2017. È abrogato il regolamento di cui al DPR 10.11.97 n. 444.

Co. 920. All’articolo 22, terzo comma, del dpr. 633, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

Decorrenza: 1.1.2019, post decreto Dignità.

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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ABROGATA SCHEDA CARBURANTE

Co. 909 A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono

obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Provvedimento attuativo. Effetti:

‒ i distributori di benzina devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per le cessioni vs privati;

‒ i distributori devono individuare lo status del cliente (IVA o privato), e in funzione di ciò dovrà essere prodotta una fattura elettronica verso i soggetti IVA, ovvero predisposto un file da inviare all’Agenzia delle Entrate per i privati (benzina e gasolio);

‒ GPL e metano non sono soggetti a obblighi di certificazione.

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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ABROGATA SCHEDA CARBURANTE

Effetti dell’abrogazione della scheda:‒ aumento delle operazioni in split payment, ex art. 17-ter;‒ il gestore dell’impianto incassa solo l’imponibile, in quanto l’imposta

viene versata dall’acquirente.

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Fattura elettronica:

‒ aggiunta dell’ultimo periodo, all’art. 22 co. 3 del DPR 633/72. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di

distribuzione da parte di soggetti passivi iva devono essere documentati

con la fattura elettronica;

‒ nuovo art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96. Non sono soggette all’obbligo

di certificazione … le seguenti operazioni: … le cessioni di beni iscritti

nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

Effetti: non c’è obbligo di indicare numero di targa o modello di autovettura rifornita.

DISTRIBUTORI DI BENZINA

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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Circ. 8/2018.

Anche nell’ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT, sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Documentazione per fatture differita: anche ricevute prodotte dalle attrezzature automatiche.

FATTURA DIFFERITA

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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Il MEF sta valutando l’adozione di modalità di effettuazione degli adempimenti che non risultino particolarmente gravose per gli operatori.

Tra queste, al fine di facilitare la rapida e sicura comunicazione da parte del cliente del proprio numero di partita IVA o del codice fiscale, c’è l’ipotesi che il cliente, previa registrazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate, possa essere da questa dotato di un QR Code dal quale l’emittente della fattura potrebbe desumere rapidamente i dati anagrafici necessari per la sua emissione evitandone la digitazione e i conseguenti rischi di errore.

FORUM Agenzia delle Entrate: la targa non è un elemento obbligatorio, e non sarà contenuta nel QR Code.

DISTRIBUTORI DI BENZINA: SEMPLIFICAZIONI

GESTIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

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PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE

1. … ai fini delle detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti … per autotrazione, si considerano idonei … i seguenti mezzi di pagamento: a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia;b) quelli elettronici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

‒ addebito diretto;‒ bonifico bancario o postale; ‒ bollettino postale;‒ carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di

pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del TUIR.

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TRACCIABILITÀ PER AUTOCARRI

Circ. 8/2018: il pagamento tracciabile risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante per autovetture, autocarri, trattori stradali, motoveicoli, in uso esclusivo o promiscuo, e indipendentemente dal soggetto passivo che procede all’acquisto (professionista, autotrasportatore, ecc.).

Effetti:‒ non è richiesta la tracciabilità per manutenzioni, noleggio, leasing;‒ non dovrebbe essere tracciabile neanche il riaddebito del carburante ad

opera dell’impresa di autonoleggio;‒ FORUM Agenzia delle Entrate: i pagamenti tracciabili riguardano dal 1°

luglio anche GPL e METANO.

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CARTE EMESSE DA OPERATORI NON FINANZIARI

Circ. 8/2018: sono validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse:‒ sia da operatori finanziari soggetti alla comunicazione ex art. 7 co. 6 del

DPR 29.9.73 n. 605 (comunicazioni all’Anagrafe tributaria);‒ sia da operatori non tenuti a tale comunicazione (es. intermediari

finanziari stranieri).

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APPLICAZIONI PER SMARTPHONE

Circ. 8/2018.

Sono tracciabili: i servizi offerti dai vari operatori di settore (es. applicazioni per smartphone/tablet) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.

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DIPENDENTE CON AUTO AZIENDALE

Circ. 8/2018. Fattispecie: rifornimento di benzina con un’autovettura aziendale, che il

dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.

Soluzione: qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal TUIR).

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NETTING TRACCIABILE

Provv. Agenzia delle Entrate - Motivazioni. Netting: il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società

petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Sistema valido per detrarre/dedurre: solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano tracciabili.

Aspetti informatici: le nuove tecnologie, tramite l’introduzione di apposite app, potrebbero inoltre consentire di effettuare l’acquisto non dietro presentazione di carta magnetica, ma tramite l’utilizzo del proprio smartphone o tablet.

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CESSIONI DEI BUONI Circ. 8/2018. Se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte,

ricaricabili o meno) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA.

Considerato che precedenti documenti di prassi, per quanto risalenti nel tempo (cfr. ad esempio, la circ. 30/74), consentivano un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31.12.2018 in difformità alle indicazioni qui fornite non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.

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CREDITO DI IMPOSTA X I DISTRIBUTORI

Co. 924-925. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito

d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le

transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, … Il credito d’imposta di

cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione … a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Circ. 8/2018: la disposizione si riferisce “agli esercenti di impianti” in generale e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione.

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REGISTRI IVA ELETTRONICI

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MANCATA MATERIALIZZAZIONE

Normativa di riferimento: art. 19-octies co. 6 del DL. 148/2017. Norma modificata: art. 7 del DL 10.6.94 n. 357, in cui viene inserito il co.

4-quater, che deroga a quanto previsto dal co. 4-ter. 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con

sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su

supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale

i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano

scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni

gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano

stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed

in loro presenza.

R.M. 46/E/2017: dichiarazione annuale redditi. R.M. 1644/94: il DM 11.8.75, dispone che le registrazioni possono essere

eseguite entro 60 giorni dall’effettuazione delle relative operazioni.

REGISTRI IVA ELETTRONICI

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4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri

di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 (non si parla di 24 o omaggi), con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di

trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso,

ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi

elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi

procedenti ed in loro presenza.

Condizione necessaria: in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi devono:‒ risultare aggiornati sui supporti elettronici;‒ essere stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Effetti: in assenza di controlli non si stampa più. Diventa elettronica. Dubbio: anche ai fini civilistici (art. 2220 c.c.)?? Decorrenza: 6.12.2017, ovvero anno imposta 2016. Favor rei: non applicabile sanzione art. 9 del DLgs. 471/97. Attesa

chiarimenti.

REGISTRI IVA ELETTRONICI

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MANCATA MATERIALIZZAZIONE

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Telefisco Il decreto fiscale (art. 19-octies co. 6 del DL 148/2017) ha modificato le

regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti. In relazione a tale disposizione è applicabile il principio del favor reiper le violazioni commesse prima del 6.12.2017?

Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6.12.2017). Alle stesse, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97.

Occorre comunque considerare che la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Ergo, solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all’epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.

FAVOR REI: SÌ

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Art. 11 co. 2-bis del DL 87/2018: i soggetti obbligati alla comunicazione dei

dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture medesime nei registri di cui agli artt. 23 (registro delle vendite) e 25 (registro degli acquisti) del DPR 633/72.

Normativa di riferimento: viene aggiunto il co. 3-ter, all’art. 1 del DLgs. 127/2015.

Ambito soggettivo: norma non chiara, considerato che l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 non richiama un obbligo comunicativo, bensì l’obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 2019 per la generalità dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia.

Decorrenza: ???

DECRETO DIGNITÀ PER REGISTRI

REGISTRI IVA ELETTRONICI

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