Etichettatura, dichiarazione, indicazione nutrizionale e ... · Valore energetico, quantità di...
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14/06/2016
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Etichettatura, dichiarazione,
indicazione nutrizionale e consumatore
Salvatore CiappellanoUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DeFENS(Dip. SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L’AMBIENTE)
REGOLAMENTO CE 1169/11: COS’È CAMBIATO
NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
PER GLI ALLERGICI
Sede REGIONE LIGURIA
P.zza della Vittoria 15 – GenovaSala Ammezzato
Funzioni dell’etichetta
Fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto
Non indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche e/o
proprietà del prodotto
Consentire una valutazione corretta del rapporto tra la qualità del
prodotto e il prezzo di vendita
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Marchio del prodotto
Forma del contenitore
Posizione nello scaffale
Pubblicità pregressa e attuale
SloganColori, immagini
Tipo di confezionamento
Fattori che influenzano nella
decisione di acquisto
Data di scadenza
Modalità di conservazione
Denominazione di vendita
Peso
Simboli
Ingredienti
Allergeni
Parte informativa dell’etichetta
per il consumatore
Codice a barre
Consigli per l’uso
Informazioni nutrizionali
Provenienza
Prodotto a denominazione
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Art. 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie
Sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’alimento (art. 17)
b) elenco degli ingredienti (art. 18)
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (elenco allegato II) o derivato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (art. 21)
d) quantità degli ingredienti o categorie di ingredienti (art. 22)
e) quantità netta dell’alimento (art. 23)
f) termine minimo di conservazione o data di scadenza (art. 24)
g) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego (art. 25)
h) nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (art. 8, paragrafo 1)
i) paese d’origine o luogo di provenienza (art. 26)
j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento (art. 27)
k) titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con più di 1,2 % di alcol in volume (art. 28)
l) dichiarazione nutrizionale (art. 30 - 35)
Reg. (UE) 1169/2011: fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatoriLa normativa europea in materia di etichettatura degli alimenti ha sostituito
• sei direttive e un regolamento:
Direttiva 87/250 - (indicazione del titolo alcolometrico volumico)
Direttiva 90/496 - (etichettatura nutrizionale)
Direttiva 99/10 - (etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
Direttiva 2000/13 - (etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari)
Direttiva 2002/67 - (chinino e caffeina)
Direttiva 2008/5 - (altre indicazioni in etichetta)
Regolamento 608/2004 - (alimenti addizionati di fitosteroli)
ha modificato
• i Regolamenti CE 1924/2006
CE 1925/2006
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Etichettatura nutrizionale
Il reg. (UE) 1169/2011 introduce l’obbligatorietà
della dichiarazione nutrizionale
a partire dal 13.12. 2016
La tabella deve essere riportata in un unico campo
visivo
Il reg. 1169/2011 è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e in tutti gli Stati membri.
Perché la dichiarazione nutrizionale?
La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle
informazioni sulla presenza di:
• calorie
• sostanze nutritive negli alimenti
Le informazioni obbligatorie sull’imballaggio sulle proprietà
nutritive possono e devono supportare azioni finalizzate a
promuovere:
• educazione nutrizionale del consumatore (raccomandazioni
scientifiche)
• scelte alimentari informate
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Etichettatura nutrizionale
informazioni nutrizionali fornite:
semplici
facilmente comprensibili !!!!
• calorie e nutrienti riferiti a quantità di 100 g o 100 ml e (se necessario) fornisce
indicazioni supplementari relative alle porzioni
• negli alimenti preimballati, se sono indicate porzioni o unità di consumo,
può essere prevista una dichiarazione nutrizionale per porzione o per
unità (integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml)
• elementi nutrizionali importanti per la salute:
• grassi saturi
• zuccheri
• sodio
• l’etichetta prevede che si utilizzi il termine «sale» invece di «sodio»
La «indicazione nutrizionale o sulla salute/nutrition or health
claim» può essere fornita su base volontaria . . .
. . . senza – basso – ridotto – fonte – ricco . . .
ma sarà obbligatorio rispettare quanto previsto negli art. 30
– 35 (reg. 1169/2011)
«
» (art 49. reg. 1169/11)
Articolo 30 Contenuto (energia e nutrienti)
Articolo 31 Calcolo (valori dichiarati)
Articolo 32 Espressione per 100 g o per 100 ml
Articolo 32 Espressione per porzione o unità di consumo
Articolo 34 Presentazione (campo visivo, dimensione, ecc.)
Articolo 35 Forme di espressione e presentazione supplementari (grafici, semaforo, ecc.)
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Art. 31 Valori dichiarati
I valori dichiarati sono valori medi sulla base di:
• analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante
• calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi
relativi agli ingredienti utilizzati
• calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e
accettati
Il valore medio è “il valore che rappresenta meglio la quantità di una
sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle
tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli
altri fattori che possono influenzare il valore effettivo” (Allegato I)
Carboidrati, zuccheri,
Proteine, fibre
<10 g per100 g ±2 g
10-40 g per 100 g ±20%
>40 g per 100 g ±8 g
Grassi
<10 g per100 g ±1.5 g
10-40 g per 100 g ±20%
>40 g per 100 g ±8 g
Saturi, Mono-insaturi,
Polinsaturi
<4 g per 100 g
≥4g per 100 g
±0.8 g
±20%
Sodio <0.5 g per 100 g
≥0.5 g per 100 g
±0.15 g
±20%
Sale<1.25 g per 100 g
≥1.25 g per 100 g
±0.375 g
±20%
Vitamine +50%** -35%
Minerali +45% -35%
Tolleranze ammissibili per alimenti, diversi
dagli integratori alimentari (considerando l'incertezza di misura)
Queste linee guida NON hanno valore giuridico
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Regole di arrotondamento applicabili alla
dichiarazione nutrizionale
Nutriente Quantità Arrotondamento
Energia Unità kj /kcal più vicina
Grassi,
Carboidrati,
zuccheri,
Proteine, fibre
> 10 g/100 g (ml) g più vicino
<10 g e >0,5 g/100 g (ml) decigrammo più vicino
quantità irrilevabili o [conc] < 0,5 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,5 g» autorizzato
Saturi,
Mono-insaturi,
Polinsaturi
> 10 g/100 g (ml) g più vicino
<10 g e >0,5 g/100 g (ml) Decigrammo più vicino
quantità irrilevabili o [conc] < 0,5 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,5 g» autorizzato
quantità irrilevabili o [conc] < 0,005 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,005 g» autorizzato
Sali
> 1 g/100 g (ml) decigrammo più vicino
<1 g e >0,0125 g/100 g (ml) centigrammo più vicino
quantità irrilevabili o [conc] < 0,0125 g/100 g( ml) «0 g» o «<0,01 g» autorizzato
Vitamine e
minerali
Retinolo, Folati, KCl, P, Mg, I, K 3 cifre significative
Tutti gli altri 2 cifre significative
Queste linee guida NON hanno valore giuridico
Art. 32 Espressione per 100 g o per 100 ml
Valore energetico (kJ - kcal) e quantità di sostanze
nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml
Valore energetico, quantità di sostanze nutritive,
dichiarazioni su vitamine o sali minerali possono
essere espressi anche come «% delle assunzioni di
riferimento»
In questo ultimo caso deve figurare la dicitura
supplementare:
«Assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8.400 kJ / 2.000 kcal»
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Art. 21 Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
Alcuni ingredienti (o coadiuvanti tecnologici) possono provocare in
alcune persone allergie o intolleranze che costituiscono un pericolo
per la salute
È importante fornire informazioni sulla presenza di sostanze con effetti
allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da
consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro
sicurezza
Le informazioni sui potenziali allergeni devono essere fornite sempre al
consumatore
Art. 21 Allergeni
Le sostanze devono essere
evidenziate distinguendo il
possibile allergene mediante
diverso carattere, sfondo o
stile differente
Obbligo esteso anche a:
• prodotti non pre-imballati
• prodotti alimentari venduti
nel circuito della ristorazione
Salame
Carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante (E-250 - E-252), antiossidante (E-301), lattosio; proteine di soia; amido; saccarosio).
•Prodotto da _ _ _ _ – Via _ _ _ , –Città_ _ _ _ 400 g
•Da consumarsi preferibilmente entro il xx-xx-xxxx
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Art. 34 Leggibilità
Per rendere facile la leggibilità
dell’etichetta vengono definite le
dimensioni del carattere, lo
spessore, il colore e il contrasto tra
scritta e sfondo
Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni
più piccole)
Le informazioni obbligatorie non
devono essere apposte con altre
indicazioni o immagini che possano
interferire
Art. 26 Origine e provenienza
Obbligatorietà è estesa, oltre che alle carni bovine,
anche a:
ovine, caprine, suine e avicole
La Commissione Europea valuterà l’opportunità di prescrivere la designazione dell’origine anche per altri prodotti:
alimenti mono (>50%)-ingrediente, latte e derivati
altre carni
utilizzate come ingrediente di altri cibi
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Obbligo della provenienza degli ingredienti agricoli se la
descrizione e/o l’illustrazione dell’alimento può indurre in errore.
Art. 26 Origine e provenienza
Gli Stati membri possono richiedere ulteriori indicazioni
obbligatorie per specifiche categorie, nel caso in cui si voglia:
• proteggere consumatore e salute pubblica
• proteggere diritti di proprietà industriale e commerciale,
IP, DOC
• prevenire frodi
Effetto positivo della nuova etichettatura:
tutela delle produzioni tradizionali / tipiche
Art. 17 (all. VI) Denominazione di vendita
La denominazione dell’alimento comprende una indicazione
dello stato fisico nel quale si trova il prodotto, o dello specifico
trattamento che ha subito (ad es. “liofilizzato”)
Ai fini di garantire/«non indurre in errore» il consumatore,
vengono introdotte le seguenti denominazioni:
• Prodotto decongelato
• Carne o pesce ricomposto
• Acqua aggiunta a carne o pesce
• Ingrediente sostitutivo
• Involucro non edibile (per gli insaccati)
Spalla cotta ricomposta
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Art. 8 Responsabilità degli operatori
Vengono introdotte le responsabilità dei vari operatori del
settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento
Responsabile:
produzione interna UE: operatore con il cui nome o ragione sociale
o marchio è commercializzato il prodotto
provenienza extra UE: importatore (se non è definito l’operatore in
UE)
Le informazioni riportate sul prodotto o sull’imballaggio o
trasmesse in pubblicità:
• devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili
• non devono indurre in errore i destinatari
• non devono attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di
malattie
Art. 1 Campo di applicazione
Il regolamento estende l’obbligo di etichettatura a tutti i prodotti
destinati al consumatore finale
Sono compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e
catering o venduti a distanza
Per gli alimenti non preconfezionati il legislatore europeo
demanda agli Stati membri il compito di definire una
normativa al riguardo.
La successiva normativa nazionale definirà quindi le
informazioni che dovranno accompagnare la vendita degli
alimenti sfusi (denominati anche «preincartati») e le modalità
da adottare.
Rimane l’obbligo di indicare la presenza di allergeni, negli
ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici
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Art.49 modifiche reg.1924-5/2006
i prodotti per i quali è formulata una indicazione (CLAIMS) nutrizionale e/o sulla salute devonoavere l’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)
la quantità della sostanza cui fa riferimento una indicazione nutrizionale o sulla salute(se non presente nell’etichettatura nutrizionale) deveessere presente nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)
i prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine eminerali devono avere l’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)
Art. 35 Forme di espressione supplementari
Oltre alle forme obbligatorie, l’energia e
le quantità di sostanze nutritive possono
essere indicati con altre forme di
espressione e/o presentati usando forme
o simboli grafici
Nelle nuove etichette potranno essere
usati i grafici “a semaforo” o simili per
indicare i cibi che contengono troppi
grassi o zuccheri, o anche per
sottolineare il basso contenuto di questi
elementi. Elaborazione dati EUFIC 2014
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Alimento ricco in:
• carboidrati complessi,
• fibra
povero di:
• zuccheri
Alimento ricco in:
• carboidrati semplici
Alimento ricco in:
• carboidrati semplici
• sodio
povero di:
• fibra
dati EUFIC 2014
Novità introdotte
• Indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico (allegato II) o derivato che provochi allergie o
intolleranze, se viene usato nella fabbricazione o
nella preparazione di un alimento e risulta ancora
presente nel prodotto finito, anche se in forma
alterata
dichiarazione nutrizionale da apporre in etichetta: valore energetico
quantità di grassi
acidi grassi saturi
carboidrati
zuccheri
proteine
sale (art. 9)
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Novità introdotte
• gli alimenti - offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettività senza preimballaggio
- imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore
- preimballati per la vendita diretta
devono contenere:
Obbligatoriamente: informazioni sugli allergeni
Non obbligatoriamente: altre informazioni (art. 44 - alimenti non
preimballati)
I consumatori intervistati che usano le etichette FOP (Front of
Pack) per decidere l’acquisto quando confrontano i prodotti al
supermercato
• non trovano importante utilizzare etichette FOP per tutte le categorie di
alimenti.
• hanno già imparato che alcuni alimenti sono sani, e comprano altri
alimenti per altri motivi come il gusto.
nel mercato europeo, solo una minoranza fa riferimento alla
etichetta GDA.
I consumatori intervistati che hanno:
poche competenze in nutrizione,
basso status socio-economico,
BMI elevato
usano le informazioni in etichetta (FOP) meno spesso rispetto agli altri gruppi J Health Commun, 14(7), 631 – 645
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I consumatori intervistati che acquistano alimenti con
etichette FOP
• tendono ad essere consumatori interessati al
«mangiare sano»
• hanno maggiore preferenza per i cibi in cui oltre
all’etichetta è presente un LOGO (TL, ecc.),
• accettano di pagare di più questi alimenti
J Health Commun, 14(7), 631 – 645
I consumatori intervistati
• sono propensi ad acquistare prodotti sani in base alle etichette apposte, di questi
• alcuni danno più importanza all’etichetta e meno alle informazioni nutrizionali
• altri, più attenti alla nutrizione o che hanno familiari che seguono diete speciali, sono più propensi a seguire quello riportato in etichetta e non il prezzo
Le evidenze scientifiche sono ancora limitate per
dare indicazioni a come organizzare una etichetta
in grado di influenzare il comportamento di
acquisto dei consumatori.
Vyth, E. et al. (2009). A front-of-pack nutrition logo: A quantitative and qualitative process evaluation in the Netherlands. J Health Commun, 14(7), 631 – 645
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Grazie per l’attenzione !
ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-
alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
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ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
b) lattitolo
8. Frutta a guscio, vale a dire:
mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), loro prodotti, tranne:frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.