Esportatori abituali
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Transcript of Esportatori abituali
Gli esportatori abituali
Prof.Giuseppe Polli
2010
www.idi-formazione.it
Istituto IDI Informatica
Esportatori abitualiPremessa
I cd “esportatori abituali” possono acquistare o
importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva
entro un determinato limite (le operazioni sull’estero effettuate e
registrate nell’esercizio precedente)
• Esigenza di non penalizzare finanziariamente gli operatori che
hanno rapporti con l’estero
• Esigenza di evitare un credito Iva fisiologico
• Il meccanismo attuativo consiste nel cd “plafond”, che
consente il riequilibrio finanziario degli operatori con l’estero
Istituto IDI Informatica
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Esportatori abitualiRiferimento normativo
I cd “esportatori abituali” possono acquistare o
importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva
• Art.8 comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 e il comma 2 dello
stesso articolo
• Sulla base di queste disposizioni normative gli operatori che
hanno rapporti con l’estero possono acquistare e importare
beni e servizi evitando l’addebito dell’Iva sui propri acquisti.
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Esportatori abitualiRequisiti soggettivi
Requisito soggettivo:
• status di esportatore abituale
• L’operatore deve aver effettuato
• A) nell’anno solare precedente (plafond fisso)
• B) nei 12 mesi precedenti (plafond mobile)
• Un ammontare di esportazioni o di altre operazioni con l’estero rilevanti
superiore al 10% del volume d’affari
• Le operazioni da considerare sono quelle registrate nell’anno solare o
nei 12 mesi precedenti
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Esportatori abitualiOperazioni rilevanti per lo status di esportatore abituale
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Riferimenti normativi Principali operazioni
Art. 8 lett. A) DPR 633/1972 Esportazioni dirette e triangolari a cura del cedente
Art. 8 lett. B) DPR 633/1972 Esportazioni a cura dell’acquirente estero
Art.9 comma 1 DPR 633/1972
Art.71 DPR 633/1972 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino
Art. 41 DL 331/1993 Cessioni intracomunitarie dirette non imponibili
Art. 58 DL 331/1993 Cessioni intracomunitarie triangolari
Art. 50-bis lettera g) DL 331/1993
Art. 50-bis lettera f) DL 331/1993
Esportatori abitualiOperazioni non rilevanti per lo status di esportatore abituale
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Riferimenti normativi Principali operazioni
Art. 8 comma 1 lett. C) DPR 633/1972,
comma 2 DPR 633/1972
Cessioni ad esportatori abituali con lettera di
intento
Operazioni fuori campo Iva Cessioni e servizi dell’art. 7 non effettuate in
Italia
Art. 58 DL 331/1993 Cessioni a viaggiatori residenti fuori della UE
Art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972 Cessioni di beni in transito
Operazioni non a titolo oneroso Omaggi
Esportazione temporanea per lavorazioni
passive
Esportatori abitualiVerifica dello status di esportatore abituale
Quantificare le operazioni registrate (non più quelle effettuate nell’anno o nei 12
mesi precedenti) nell’anno solare precedente oppure nei 12 mesi
precedenti.
Confrontare il suddetto importo con il volume d’affari del medesimo
periodo depurato delle:
• Cessioni di beni in transito
• Cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale
Se il volume delle esportazioni ed operazioni rilevanti sia almeno
superiore al 10% del volume di affari rettificato, l’operatore assume lo
status di esportatore abituale
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Esportatori abitualiVerifica dello status di esportatore abituale
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Esempio
Operazioni imponibili al 20% 3.600.000
Esportazioni dirette (art. 8 lettera a) 500.000
Cessioni di beni allo stato estero
(art. 7)
2.500.000
Totale volume d’affari “depurato” 4.100.000
10% del volume d’affari 410.000
Operazioni rilevanti 500.000
Nell’anno n l’operatore ha effettuato 500.000 euro di operazioni rilevanti e poiché
tale importo è maggiore del 10% del volume d’affari dello stesso periodo, nell’anno
n+1, lo stesso acquisisce lo status di esportatore abituale
Esportatori abitualiMomento di utilizzazione del plafond
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Riferimento art. 6 DPR 633/1972
Cessioni di beni Vale la data di consegna del bene
Prestazioni di servizi Vale il pagamento o la data della fattura se
antecedente al pagamento
Importazioni Vale l’accettazione della bolletta doganale
Criterio in base al quale un determinato acquisto in regime di non imponibilità deve
essere portato in diminuzione del plafond disponibile
Esempio:
1) al 31/12/2009 l’azienda ha un plafond disponibile di € 100.000 da utilizzare nell’anno 2010 per acquisti di
beni e servizi in regime di non imponibilità:
2) al 30/04/2010 sono pervenute fatture per un importo di € 90.000 registrate entro lo stesso termine
3) Il 29/04/2010 l’azienda riceve un DDT per merce per € 40.000, ricevendo la fattura nel mese di maggio
4) Per questa ultima operazione l’importo da non assoggettare ad Iva sarà solo di € 10.000, altrimenti si sconfina
il plafond.
Esportatori abitualiPreclusioni
E’ precluso l’utilizzo del plafond:
• Agli agricoltori che operano nel regime speciale previsto dall’art. 34 DPR 633/1972
• A tutti gli operatori nel primo anno di attività
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Attualmente:
- Non va effettuata alcuna comunicazione prima di iniziare ad acquistare o importare in esenzione da Iva
- Il tipo di plafond utilizzato è evidenziato solo a posteriori in Dichiarazione annuale Iva
Esportatori abitualiQuantificazione del plafond
Determinazione dei limiti entro i quali è possibile effettuare acquisti di
beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Il limite è costituito dall’ammontare delle operazioni che rilevano ai fini
dello status di esportatore abituale registrate nell’anno solare
precedente
Esempio:L’operatore ha acquisito nell’anno n+1 lo status di esportatore abituale (requisito
soggettivo), effettuando nell’anno n operazioni rilevanti di esportazione per 500.000. Il
limite è fissato in euro 500.000 per l’anno n+1
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Esportatori abitualiUtilizzo del plafond
Emissione della dichiarazione d’intento
Individuazione dei beni e servizi che possono essere acquisiti con il plafond
Il momento in cui il plafond si considera utilizzato
Adempimenti formali e dichiarativi a carico dell’esportatore
Adempimenti formali e dichiarativi a carico del fornitore dell’esportatore
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Fasi operative
Esportatori abitualiDichiarazione di intento
Riferimento normativo: art. 8, comma 2, DPR 633/1972
L’esportatore, prima dell’effettuazione dell’operazione di acquisto, deve
rilasciare al proprio fornitore un’apposita dichiarazione, denominata
“dichiarazione di intento”
L’esportatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere il requisito
soggettivo di esportatore abituale e chiede la non applicazione dell’Iva.
Dichiarazioni di intento datate, numerate progressivamente, registrate entro
15 giorni dall’emissione
• In apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi
• In apposito registro
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Esportatori abitualiDichiarazione di intento
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Emissione anticipata della dichiarazione di intento
Per rispettare la condizione della emissione prima
dell’effettuazione dell’operazione, è possibile emettere le
dichiarazioni di intento relative all’anno successivo già nel
mese di dicembre dell’anno precedente (adottando la
numerazione riferibile all’anno successivo)
Esportatori abitualiDichiarazione di intento
1) Singola operazione (ad esempio un ordine di acquisto o una importazione
da rilasciare alla dogana competente)
2) Un determinato periodo di tempo (ad esempio tutti gli acquisti effettuati dal
1° gennaio dell’anno n fino al 31 dicembre dell’anno n). Occorre in tal caso un attento
monitoraggio dell’utilizzo del plafond, in quanto. In caso di esaurimento del plafond, occorre inviare
tempestivamente ai fornitori la lettera di revoca delle dichiarazioni di intento precedentemente rilasciate.
3) Un ammontare limitato (ad esempio tutti gli acquisti fino a concorrenza di
euro xxx)
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La dichiarazione di intento può riguardare, alternativamente:
Esportatori abitualiBeni e servizi acquistabili con plafond
1) Tutti i beni e i servizi, anche i beni ammortizzabili (in passato sempre esclusi) con
esclusione di:
• 1) Fabbricati (anche nell’ipotesi di canoni di leasing immobiliare o contratto di appalto per la
costruzione del fabbricato)
• 2) Aree fabbricabili
• 3) Beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti DPR 633/1972
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Beni e servizi acquistabili con “plafond”:
N.B.: il plafond disponibile non si determina più con le operazioni “effettuate”
ma esclusivamente con le operazioni “registrate”. Il plafond disponibile coincide
con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in dichiarazione annuale
Iva.
Esportatori abitualiAdempimenti formali a carico dell’esportatore
Riferimento normativo: art. 10 DPR 7-12-2001 n. 435
Compilazione, con cadenza annuale, di apposito quadro (quadro VC esportatori e
operatori assimilati) all’interno della dichiarazione Iva, nel quale devono essere
riepilogate, distintamente per mese, le operazioni di esportazione e assimilate
(che creano plafond) e gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA.
Esibizione, su richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, di prospetti
riepilogativi mensili con l’indicazione del plafond disponibile all’inizio del mese e
delle operazioni di acquisto con utilizzo del plafond effettuate nel mese stesso.
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Esportatori abitualiAdempimenti formali a carico del fornitore dell’esportatore
Riceve la dichiarazione di intento dall’esportatore, verifica che sia pervenuta prima dell’effettuazione
dell’operazione.
Numera progressivamente la dichiarazione di intento per anno solare.
Registra la dichiarazione di intento, entro 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro (registro delle
dichiarazioni di intento ricevute) o su apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi).
Trasmette, esclusivamente per via telematica, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, i
dati delle dichiarazioni di intento ricevute. (Sanzione del 100% dell’IVA nel caso di omesso invio telematico)
Emette la fattura non imponibile facendo espresso riferimento all’art. 8 comma 1, lettera c DPR 633/1972,
con l’indicazione della data e il numero della dichiarazione di intento.
Indica in dichiarazione annuale IVA l’ammontare annuale delle cessioni di beni o prestazioni di servizi non
imponibili a seguito di dichiarazione di intento in apposito rigo.
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Esportatori abitualiPlafond mobile
Il plafond mobile ( o mensile) è costituito dalle operazioni di export effettuate nei 12 mesi
precedenti.
Pro: Il plafond mobile o plafond mensile si presenta vantaggioso per le aziende il cui volume
di esportazioni presenta una continua crescita (sarà infatti possibile richiedere un importo via via
maggiore di acquisti in esenzione da Iva)
Contro:• Non è utilizzabile dal soggetto che non ha intrapreso un’attività di impresa da più di 1 anno
• Si deve procedere a verifica ogni mese dello status di esportatore abituale
• Presenta un sistema complesso di calcoli
Rif. Normativo: CM n. 73 del 19 dicembre 1984
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Esportatori abitualiPlafond fisso
Il plafond fisso ( o solare) è costituito dalle operazioni di export effettuate nell’anno solare
precedente.
Si può utilizzare già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di inizio attività, anche
se l’attività è iniziata complessivamente da meno di 12 mesi.
Può essere utilizzato durante l’intero periodo d’imposta
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Esempio
Azienda Alfa SpA costituita nel mese di maggio 2010
Può utilizzare il plafond fisso già a
decorrere dal mese di gennaio 2011
Può utilizzare il plafond mobile non
prima del mese di maggio 2011
Previa verifica dello status di esportatore abituale
Esportatori abitualiPlafond fisso
L’importo del plafond fisso è determinato dal valore indicato in dichiarazione IVA dell’anno
precedente nel Quadro VE nel rigo denominato
• Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettera a) e b), (-bis e
9, operazioni comunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993
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Il meccanismo del plafond fisso, pur essendo un criterio piuttosto “rigido”, presenta
Il vantaggio di una notevole semplicità di applicazione (risulta difficile splafonare in
Quanto il riferimento è fissato all’inizio dell’anno)
Esportatori abitualiPlafond fisso
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Esempio di meccanismo plafond fisso
Operazioni imponibili con Iva al 20% € 800.000
Esportazioni dirette (art. 8 lett. A) € 100.000
Cessioni di beni allo Stato estero € 500.000
Totale volume d’affari (€ 800.000 + € 100.000) € 900.000
10% del volume d’affari è di € 90.000
Ammontare delle operazioni rilevanti € 100.000
Esportatori abitualiPlafond fisso
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Utilizzo del plafond
Mese Acquisti interni Importazioni Progressivo
Gennaio 10.000 10.000 20.000
Febbraio 10.000 - 30.000
Marzo 30.000 5.000 65.000
Aprile 15.000 - 80.000
Maggio 20.000 - 100.000
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
A questo punto il plafond disponibile
per l’anno in corso è completamente
utilizzato
Esportatori abitualiPassaggio da plafond fisso a plafond mobile
Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare
Il plafond è costituito dalle operazioni registrate nell’anno solare precedente (operazioni
rilevanti con l’estero)
Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti
Pro: la quota di plafond mobile disponibile non utilizzata a dicembre di un determinato
anno può essere utilizzata a partire dal mese di Gennaio. Se l’operatore continua con il
plafond fisso la parte non utilizzata al 31-12 dell’anno precedente non può essere recuperate nell’anno
successivo e quindi viene persa.
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Esportatori abitualiPassaggio da plafond mobile a plafond fisso
Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare
Il plafond è costituito dal plafond dei 12 mesi precedenti, da intendersi come plafond
disponibile a fine dicembre secondo le procedure di computo del plafond mobile.
Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti
Determinazione del plafond con il metodo mensile alla data del 1° gennaio e mantenimento
come dato disponibile per tutto l’anno solare
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Esportatori abitualiSuperamento del plafond
A) da un totale di acquisti in esenzione superiore al plafond disponibile
B) da un utilizzo scorretto del plafond
C) dall’invio al fornitore della lettera di intento successivamente all’effettuazione
dell’operazione
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Le cause del superamento del plafond possono derivare:
Esportatori abitualiSuperamento del plafond
Splafonamento regolato dall’art. 4 del D.Lgs. 471/1997
Applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non assolta
Utilizzo del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA
dell’anno in cui è stata commessa l’irregolarità.
Sanzione del 20% dell’imposta non assolta
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Esportatori abitualiSplafonamento per acquisti interni: regolarizzazione
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Splafonamento per acquisti interni
Soluzione A)
Emissione di autofattura, in duplice
esemplare, con il riepilogo delle fatture di
acquisto per le quali è stato indebitamente
utilizzato il plafond
Soluzione B)
Richiesta al fornitore tramite
raccomandata di emissione di una nota di
variazione per la sola IVA, da annotare nel
proprio registro degli acquisti
Versamento con modello F24 dell’imposta
con interessi e sanzione ridotta del 10%
Versamento della sanzione e dei relativi
interessi
Presentazione di una copia
dell’autofattura al competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate
Operazione più complessa per l’intervento
del fornitore
Registrazione della seconda copia
dell’autofattura sul registro acquisti allo
scopo di detrarre l’imposta versata
L’IVA va portata in detrazione in sede di
dichiarazione annuale e non nel mese di
registrazione
Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento prima della
constatazione della violazione da parte dei verifiicatori
Esportatori abitualiSplafonamento per acquisti interni: regolarizzazione
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Splafonamento per acquisti interni
Soluzione A)
Emissione di autofattura, in duplice
esemplare
Soluzione B)
Fattura integrativa del fornitore
Pro: non si coinvolge il fornitore Contro: si coinvolge il fornitore
Pro:È possibile emettere 1 solo
documento a fronte di tutte le forniture su
cui si è splafonato
Non si può detrarre l’IVA nel mese della
registrazione della nota di variazione
ricevuta dal fornitore, ma solo in
dichiarazione annuale
Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento
Esportatori abitualiRavvedimento operoso
Versamento della sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta (nuova misura a
seguito del decreto anticrisi DL185/2008), codice tributo 8904
Versamento degli interessi maturati a giorno dalla data del debito della
liquidazione in cui l’IVA sarebbe stata versta se il fornitore avesse addebitato
l’IVA
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