Esonero contributivo 2015, Contratto a tempo indeterminato ... · occupati a tempo indeterminato...
-
Upload
truongduong -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Esonero contributivo 2015, Contratto a tempo indeterminato ... · occupati a tempo indeterminato...
Esonero contributivo 2015, Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,
Naspi
Legge stabilità, Jobs Act
Area Lavoro, Previdenza ed Education
Nuove assunzioni a far data dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Trasformazioni di contratto a tempo determinato a far data dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Contratto di Apprendistato
Contratto a Chiamata
1
2
1
2
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Pagina 2© Confindustria Vicenza
Esclusioni
● Per le assunzioni relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi Datore di Lavoro● Per le assunzioni di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato● Per lavoratori in riferimento ai quali il Datore di Lavoro o Società controllata/collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbia avuto un rapporto a tempo inteterminato nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014
Pagina 3
L'esonero contributivo NON spetta (l. n. 190/2014):
© Confindustria Vicenza
Fonti: Legge n. 190/2014 + Circolare Inps n. 17/2015
● Per le assunzioni in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato o cessato da precedente rapporto a termine● Per le assunzioni nella stessa unità produttiva dove sono in atto sospensioni in CIGS o CIG in Deroga salvo che l'assunzione avvenga per professionalità diverse● Per le assunzioni di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da Datore di lavoro che presenta sostanziale coincidenza di assetti proprietari o rapporti di controllo o collegamento con Datore che assume● In caso di tardiva comunicazione obbligatoria di assunzione per il periodo decorrente dalla data dell'assunzione fino alla data di inoltro tardivo della comunicazione
Pagina 4
L'esonero contributivo NON spetta (l. n. 92/2012):
© Confindustria Vicenza
● Regolarità contributiva ed assicurativa verso INAIL /INPS ● Assenza di violazioni accertate in via definitiva delle norme fondamentali in
materia di tutela del lavoro● Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali
ed aziendali● In sintesi quanto già previsto dal c.d. “DURC interno” INPS
Condizioni ulteriori per la fruizione dell'esonero
Pagina 5© Confindustria Vicenza
Intera aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua
Soglia massima mensile di 671,66 euro (22,08 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero)
Restano dovuti solo:● I premi INAIL● Il versamento al fondo di Tesoreria Inps del Tfr● Il contributo al fondo di solidarietà residuale (solo per aziende dei settori che non rientrano nella normativa in materia d’integrazione salariale)
Misura dell'esonero
Pagina 6© Confindustria Vicenza
L'Esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive (ad es. incentivi per assunzione ultra 50enni etc.)
E' cumulabile con incentivi di natura economica quali:● Incentivi per assunzioni di disabili● Incentivi per assunzione giovani genitori● Incentivi per assunzione percettori trattamento Aspi● Incentivi “programma Garanzia Giovani” ● Incentivi sperimentali per assunzione giovani entro 29 anni di età● Incentivi per assunzione lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o trasformazione a tempo indeterminato
di assunzioni a termine da liste di mobilità (= 50% indennità di mobilità)
Cumulabilità dell'esonero con altri incentivi
Pagina 7© Confindustria Vicenza
● Per licenziamenti intimati fino al 17 luglio 2012: in ogni caso di illegittimità del licenziamento intimato da impresa con più di 15 dipendenti si applica la c.d. Tutela Reale (reintegra + risarcimento da 5 mensilità a max infinito oppure indennità da 20 (15 + 5) a max infinito)
● Per licenziamenti intimati dal 18 luglio 2012:
- procedura di conciliazione preventiva presso DTL
- reintegra “vecchio” schema resta solo per licenziamento discriminatorio, nullo per violazione di norme di legge o inefficiace perchè intimato in forma orale
- reintegra “attenuata” per licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa illegittimo per manifesta insussistenza del fatto o per condotte punibili con sanzioni conservative o licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore o per superamento del comporto (reintegra + risarcimento fino a max 12 mensilità oppure max 27 (15 + 12) mensilità)
Licenziamenti - Riforma Fornero
Pagina 8© Confindustria Vicenza
● Per licenziamenti intimati dal 18 luglio 2012 (segue):
- risarcimento da 6 a 12 mensilità se licenziamento è illegittimo per difetto di motivazione, per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 300/1970 o per violazione della procedura “conciliativa” di cui all'art. 7 legge n. 604/1966
- risarcimento da 12 a 24 mensilità in tutti gli altri casi
Licenziamenti - Riforma Fornero (segue)
Pagina 9© Confindustria Vicenza
Campo di applicazione:● Tutti i lavoratori (operai/impiegati/quadri) assunti (o trasformati da t.det. o apprendistato) dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo (7 marzo 2015) presso datori di lavoro che rientrino nei limiti dimensionali art. 18 l. 300/70 (sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo, comune con più di 15 dip.ti o cmq più di 60 dip.ti)● Tuttavia se l'azienda non rientra in tali limiti: indennizzi dimezzati (max 6 mensilità)● se in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto attuativo (7 marzo 2015), integrino il requisito occupazionale di cui sopra le disposizioni del decreto si applicano a tutti i dipendenti in forza
Pagina 10
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti(in vigore dal 7 marzo 2015)
© Confindustria Vicenza
Licenziamento discriminatorio / nullo (ove espressamente previsto da specifiche norme di legge)/ intimato in forma orale:
● Reintegra + indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ► non inferiore a 5 mensilità e comunque non superiore al periodo intercorrente dalla data del licenziamento fino alla data dell'ordine di reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione● In alternativa alla reintegra (ferma restando l'indennità non inferiore alle 5 mensilità): indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
Pagina 11
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa:
● NO reintegra ● Indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio ► non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità● NON trova applicazione la procedura di licenziamento in Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro
Pagina 12
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa:
● Rimane la reintegra SOLO in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa ove sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al dipendente o per inidoneità sopravvenuta
Reintegrazione (o 15 mensilità) + indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ► non superiore a 12 mensilità detratto aliunde perceptum e percipiendum
Pagina 13
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Vizi formali e procedurali:
Nell'ipotesi in cui il Giudice del Lavoro non ravvisi la sussistenza dei presupposti di applicazione delle tutele di cui alle precedenti slides● Se non c'è motivazione O se si viola la procedura disciplinare
Indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio ► non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità
Pagina 14
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Procedure di licenziamento collettivo:
● Nell'ipotesi di violazione della forma scritta: reintegra + risarcimento (= licenziamento discriminatorio) ● Nell'ipotesi in cui vi sia violazione dei criteri di scelta o delle procedure sindacali: indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio ► non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità
Pagina 15
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Offerta conciliativa:● Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) il Datore di Lavoro può proporre (in sede sindacale o in Commissione di Conciliazione presso la DTL) una transazione mediante consegna di un Assegno Circolare
Importo di ammontare pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio ► non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità
Pagina 16
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Appalti:● Il computo delle varie indennità, nell'ipotesi di un passaggio di un lavoratore alle dipendenze del subentrante, si computa tenendo conto di tutto il periodo
Computo e misura delle indennità per frazioni di anno:● Sono riproporzionati considerandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni
Pagina 17
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
© Confindustria Vicenza
Fonti: Legge n. 183/2014 (art. 1, comma 2, lettera b)
● Si applica a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative inquadrati con rapporto di lavoro subordinato ● Riconoscimento contributi figurativi per tutta la durata ● Incentivo all'autoimprenditorialià: il lavoratore può chiedere la liquidazione NASpi in un'unica soluzione se intende avviare attività di lavoro autonomo
Pagina 18
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)
© Confindustria Vicenza
Pagina 19
NASpi e Aspi a confronto
© Confindustria Vicenza
L. 92/2012 art. 2(ASpi)
nuovo decreto artt. da 1-14
(NASpi)
nuovo decretoart. 15(ASDI)
nuovo decretoart. 16
(DIS-COLL)
CAUSA
riconosciuta per eventi di disoccupazioneinvolontaria
riconosciuta per eventi di disoccupazioneinvolontaria
riconosciuta ai lavoratori percettori della NASpi che
abbiano fruito per intero di tutta la sua durata senza ritrovare occupazione e siano in una
condizione di bisogno economico
riconosciuta ai collaboratoricoordinati e continuativi e a
progetto
DECORRENZA1°gennaio 2013 (termina con il
30 aprile 2015)1° maggio 2015 1° maggio 2015 (sperimentale)
Dal 1° maggio 2015 fino al 31 dicembre 2015
REQUISITI
Essere in stato di disoccupazione
Far valere nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione almeno
52 settimane di contribuzione
Far valere almeno 2 anni di anzianità contributiva
Essere in stato di disoccupazione
Far valere nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione almeno 13
settimane di contribuzione
Far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti a prescindere da minimale contributivo nei 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione
Adesione ad un progetto personalizzato di ricollocazione redatto dai Centri per l'impiego contenente specifici impegni di ricerca attiva di nuovo lavoro, con disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e
formazione, con accettazione di adeguate proposte di nuovo
lavoro
Essere in stato di disoccupazioneFar valere almeno 3 mesi di
contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare
precedente la cessazione del rapportoFar valere nell'anno solare di
cessazione del rapporto almeno 1 mese di contribuzione o un rapporto
di collaborazione di almeno 1 mese con reddito pari alla metà dell'importo che da diritto ad 1
mese di contribuzione
Pagina 20
NASpi e Aspi a confronto
© Confindustria Vicenza
L. 92/2012 art.2(ASpi)
nuovo decreto artt. 1-14(NASpi)
nuovo decretoArt. 15(ASDI)
nuovo decretoArt. 16
(DIS-COLL)
DURATA
10 mesi fino a 50 anni lavoratore12 mesi da 50 a 54 anni lavoratore
16 mesi oltre 55 anni
A regime dal 1° gennaio 2016 12 mesi fino a 55 anni18 mesi oltre 55 anni
Numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
ultimi 4 anni
A regime dal 1° gennaio 2017 la prestazione non può in ogni caso
eccedere le 78 settimane
Erogata per un massimo di 6 mesi
Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel
periodo dal 1° gennaio dell'anno solare precedente quello di cessazione del
rapporto
Non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi
IMPORTO
Il 75% della retribuzione media mensile del biennio fino ad un importo 1195 € più 25% dell'eccedenza fino a garantire un importo massimo di prestazione pari
a quello spettante per CIGS (= anno 2015 massimale lordo 1167,91 €)
Riduzione del 15% dal 7° mese mese di prestazione
Ulteriore riduzione del 15% dal 13° mese di prestazione
NB. non s applica la riduzione 5,84% pari all'aliquota apprendisti
Stesso criterio di calcolo dell'ASpi. Nel 2015 l'importo massimo mensile erogabile è di 1300 €Riduzione progressiva del 3% al
mese a partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione
Dal 1° gennaio 2016 riduzione del 3% al mese a partire dal primo
giorno del quarto mese di fruizioneNB. non s applica la riduzione 5,84%
pari all'aliquota apprendisti
Il 75% dell'ultimo trattamento NASpi
Incremento per eventuali carichi familiari
dell'assistito
Il 75% del reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore
a 1195 € mensili,più il 25% dell'eventuale eccedenza.
L'importo massimo mensile nel 2015 non può superare i
1300 €
Riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di
prestazione
Pagina 21
NASPI a confronto con Indennità di Mobilità - MOBILITA' - NASPI
© Confindustria Vicenza
2015mesi
2016mesi
2017mesi
Centro e Nord fino a 39 anni 12 12 18
Centro e Nord da 40 a 49 anni 18 12 18
Centro e Nord oltre 50 anni 24 18 18
Sud fino a 39 anni 12 12 18
Sud da 40 a 49 anni 24 18 18
Sud oltre 50 anni 36 24 18
Domande?
Pagina 22© Confindustria Vicenza