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elipsLiíe CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO I RISCHI DI MORTE EINVALIDITA' PERMANENTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPo INTESA SANPAOLO ll FONDO PENSIONE a CONTRIBUZIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO con sede legale in piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano, Codíce Fiscale 96009640226, in seguito denominato "Contraente" e ELIPS LIFE LTD con sede legale in Landstrasse 40 - Triesen (Liechtenstein) e sede secondaria italiana in via San Prospero I - 20122 Milano, Codíce Fiscale/P.lVA 13733431004, in seguito denominata "Società", premesso che: 1. Il predetto Fondo Pensioni è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto alla Sezione speciale I Fondi preesistenti dell'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il numero di iscrizione "I 222; 2. La SOCIETA' è autorizzata all'esercizio in Italia, in regime stabìlimento, dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 3. II Fondo Pensione intende stipulare la presente Convenzione ìn conformità alle previsioni di cui all'Art. 6, comma 5, del decreto 252/2005; convengono e stipulano quanto segue: CONVENZIONE N. 2019002 ll rapporto assicurativo viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione dì cui al Set Informatìvo ed. Dicembre 2018, per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativi allegati, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare. Art. 1- Oggetto della convenzíone. Prestazíoni assicurate 1. La presente Convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni di cui al Set Informativo, da erogarsi: a. in caso di morte o di invalidità permanente degli aderenti che sono obbligatoriamente inseriti nella polizza, presenti nell'Allegato 1, ossia fino alla fine dell'anno in cui perverrà la comunicazione di estinzione delle singole posizioni da parte del Fondo; b. in caso di morte o di invalidità permanente degli aderenti che il Contraente abbia inserito in assicurazione. 2. Sono assicurabìli tutti gli iscritti del Contraente alla data del O1 gennaio 2019 e gli eventuali iscritti futuri, purché abbiano una età compresa tra i18 e i 75 annì, abbìano fornito tramite il Contraente la documentazione prevista al successivo art. 4 e la Società abbia accettato il relativo rischio. 3. L'invalidità dell'Assicurato, se lavoratore dipendente, è determinata con le modalità di cui alle Condizioni Assicurazione e al relativo Set Informativo; qualora l'assicurato non sia un lavoratore Elips Life Líd, sede secondaíia italiana Via San Prospero í, 20121 Milano. PEC: elipslifeppec.elipslife.com - C.F./P.lVA/Reg. Imp. Milano: 13733431004 - R.E.A.: M1-2126819 Sede legale: Landsírasse, 40, 9495 Triesen (LI) - RI: FL-0002.304.360-5, Vaduz. CapRale sociale i.v. CHF 12.400.000 Società con socio unìco. Soggeffa a direzione e coordinamento di Swiss Re Ltd

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CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LAGARANZIA CONTRO I RISCHI DI MORTE EINVALIDITA' PERMANENTE PERISCRITTI AL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPo

INTESA SANPAOLO

ll FONDO PENSIONE a CONTRIBUZIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO con sedelegale in piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano, Codíce Fiscale 96009640226, in seguito denominato"Contraente"

e

ELIPS LIFE LTD con sede legale in Landstrasse 40 - Triesen (Liechtenstein) e sede secondaria italianain via San Prospero I - 20122 Milano, Codíce Fiscale/P.lVA 13733431004, in seguito denominata"Società",

premesso che:

1. Il predetto Fondo Pensioni è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto alla Sezione speciale IFondi preesistenti dell'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con ilnumero di iscrizione "I 222;

2. La SOCIETA' è autorizzata all'esercizio in Italia, in regime dì stabìlimento, dell'attività diassicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

3. II Fondo Pensione intende stipulare la presente Convenzione ìn conformità alle previsioni di cuiall'Art. 6, comma 5, del decreto 252/2005;

convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE N. 2019002

ll rapporto assicurativo viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione dì cuial Set Informatìvo ed. Dicembre 2018, per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativiallegati, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 1- Oggetto della convenzíone. Prestazíoni assicurate

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni di cui al Set Informativo,da erogarsi:

a. in caso di morte o di invalidità permanente degli aderenti che sono obbligatoriamente inseriti nellapolizza, presenti nell'Allegato 1, ossia fino alla fine dell'anno in cui perverrà la comunicazione diestinzione delle singole posizioni da parte del Fondo;

b. in caso di morte o di invalidità permanente degli aderenti che il Contraente abbia inserito inassicurazione.

2. Sono assicurabìli tutti gli iscritti del Contraente alla data del O1 gennaio 2019 e gli eventuali iscrittifuturi, purché abbiano una età compresa tra i18 e i 75 annì, abbìano fornito tramite il Contraente ladocumentazione prevista al successivo art. 4 e la Società abbia accettato il relativo rischio.

3. L'invalidità dell'Assicurato, se lavoratore dipendente, è determinata con le modalità di cui alleCondizioni dì Assicurazione e al relativo Set Informativo; qualora l'assicurato non sia un lavoratore

Elips Life Líd, sede secondaíia italiana

Via San Prospero í, 20121 Milano. PEC: elipslifeppec.elipslife.com - C.F./P.lVA/Reg. Imp. Milano: 13733431004 - R.E.A.: M1-2126819Sede legale: Landsírasse, 40, 9495 Triesen (LI) - RI: FL-0002.304.360-5, Vaduz. CapRale sociale i.v. CHF 12.400.000 Società con socio unìco.Soggeffa a direzione e coordinamento di Swiss Re Ltd

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dipendente, l'invalidìtà si intende definìta sempre con riferimento alle suddette Condizioni senza farriferimento alcuno alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito dì invalidità.

4. Le prestazioni assicurate vengono stabilite in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Fondoin vigore alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e sono inizialmente quelle riportatein Allegato n. 2

5. Assicurati sono in ogni caso tutti i soggetti elencati nelle schede dì polizza per i quali la Società haaccettato il rischio e il Contraente ha corrisposto il relativo premio con le modalità previste dallapresente Convenzione.

6. Il beneficio delle prestazioni assicurate è attribuito al Contraente.

7. La Compagnia dì Assicurazione si rende disponibile, con cadenza semestrale, a fornire i dati statisticisull'andamento del programma.

8. L'esposizione massima di capitalì per Assicurato nel caso di attivazìone di entrambe le coperture(obbligatoria + volontaria) non dovrà superare l'importo di € 300.000,00, che dovrà comunque esseregarantito nella sua totalità se lo stesso Assicurato dovesse avere all'attivo la copertura obbligatoriae decidesse di acquistare anche un capitale nella polizza volontaria; resta a discrezionedell'Assicurato la scelta del capitale, nei limiti previsti dal contratto.

9. Pertanto agli Assicurati coperti obbligatoriamente sarà comunque concessa da parte della Societàla facoltà di acquistare un capitale di copertura volontaria (anche alternativo a quelli ordinariamenteprevisti) tale da raggiungere nel complesso la somma di € 300.000.

Art. 2 - Esclusíoni

Sono sempre esclusi dalla copertura i casi di decesso e dì invalidità totale e permanente causatidirettamente, indirettamente o parzialmente da:

a. Dolo del Beneficiario;

b. Partecipazione attiva dell'Assicurato a delittì dolosi;

c. Partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, allecondizioni stabilite dal competente Ministero;

d. Incidente di volo, se l'Assicurato sia come militare sia come civile viaggia a bordo di un aeromobile

non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia inqualità di membro dell'equipaggio;

e. Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturalì o provocati, accelerazioni di

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X,ecc.).

Aí. 3 - Premío di assicurazione

1. L'Assicurazione è prestata a condizione che il FONDO versi alla SOCIETA' per ciascun Assicurato

il premio annuo determinato applicando i tassì di premio riportati nell'apposito allegato allaConvenzione, senza costi fissi di gestione e di caricamento

2. In caso di decorrenza della copertura successiva dal 1 gennaio, il relativo premio sarà calcolato conil metodo del pro-rata temporis.

3. Il premio relativo alle schede di polizza di cui al successivo art. 4, comma 1, deve essere coìisposto

entro il 30 aprile (31 maggio per l'anno 2019) di ciascun anno; il premio relativo alla scheda di

polizza di cui all'art. 4, comma 2 deve essere corrisposto entro 70 giorni dalla data di emissionedella scheda dì polizza stessa.

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4. A fronte del pagamento di ciascun premio, la Compagnia rilascerà una quietanza relatìva al premioversato.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione

1. II FONDO PENSIONE si impegna a raccogliere le singole adesioni in relazione agli aderenti chehanno sottoscritto la documentazione di cui ai moduli A e B quì allegatì; il Contraente forniràcontestualmente alla Società la copia della documentazione medesima. Di conseguenza il Fondo siimpegna a trasmettere alla Società entro i115 dicembre (entro íl 29 gennaío per il 20"19) di ciascunanno l'elenco dei nuovi aderenti che hanno sottoscrìtto i sopracitati moduli fino al 30 novembreprecedente ('15 gennaío per íl 2019) e degli aderenti già inseriti nell'assicurazione nell'annoprecedente per i quali deve essere rinnovata la copertura mediante un flusso ìnformatico il cuitracciato è definito nell'Allegato 4. La Società emetterà per il Contraente entro i115 febbraio (entroil 29 marzo 2019) di cìascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gliassìcurati. I dati contenuti nelle schede di cui aì punti precedenti saranno comunicati al Contraenteanche mediante supporto elettronico il cui tracciato è definito nell'Allegato 5.

2. Per gli assicurati che non sono in grado di sottoscrìvere la dichiarazione dì buono stato di salute edabbiano presentato la relativa documentazione sanitaria richiesta, nel caso di accettazione delrischio da parte della Società, quest'ultima si riserva la possibìlìtà dì emettere una ulteriore schedadi polìzza per la formalizzazione delle coperture in aggiunta a quelle previste ai punti precedenti.

3. Le dichiarazioni del Contrente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati fornitìcomporta la rettifica, in base ai datì reali, delle somme dovute.

4. II Contraente è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o dell'invalidità di un Assicurato il più

rapidamente possibile. Restano comunque fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativatempo per tempo vigente.

Art. 5 - Assunzione dei rìschi

In relazione alle posizioni gìà assicurate dal Fondo fino al 31 dicembre 2018 e riportate nell'Allegato 6,l'assunzìone dei rischi awiene in continuità di copertura.

In relazione alle condizioni comunicate dal Contraente per le nuove adesioni, l'assunzione dei rischiawiene:

a. previa sottoscrizione del modulo di cuì ai modulì A e B qui allegati contenente l'assensoall'assicurazione e la dichiarazione di buono stato di salute;

b. qualora l'iscritto non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute di cui al

punto precedente, dovrà fornire alla Società per il tramite del Fondo, debitamente sottoscritto, ilquestionario sanitario fornito dalla Compagnìa.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di accettare o meno il rischio dandone comunicazìone scritta.

Sulla base della documentazione sanitaria ricevuta la Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori

accertamenti sanitarì e di accettare i rischi applicando eventuali sopra premi sanitari.

I moduli A e B saranno sottoscritti in duplice originale, uno dei quali trattenuto dal Contraente e l'altrounitamente all'eventuale questionario sanitario archiviato dalla Società.

Art. 6 - Ingresso e permanenza nell'Assicurazione, entrata in vígore delle garanzie

Per l'ingresso in assicurazione del gruppo iniziale di Assicurati, non viene richiesta alcuna modalitàassuntiva (neppure in caso di modifica del capitale assicurato o della tipologia di prestazione da morte

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a morte e invalidità o viceversa); per questi Assicurati vengono comunque coníermati ì sovra premisanitari in corso.

Per il gruppo di Assicurati già in copertura nella polizza obbligatoria, dal momento in cui dovesserodecidere di aderire anche alla polizza volontaria, non verrà richiesta alcuna modalità assuntiva.

AI superamento delle Condizioni di Assicurazione si prevede quanto segue:

"All'ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condìzione che la relativa scheda di polizzavenga emessa dalla Società e che venga pagato il relativo premio secondo le modalità previste dallaConvenzione, le garanzie entrano in vigore:

1. Per gli assicurati di cui all'art. 4 comma I dalle ore 24 del 31 dìcembre successivo alla comunicazionedel Contraente salvo quanto indicato nella norma transitoria. Tale decorrenza (ore 24 del 31dicembre 2018) vale anche per l'anno 20'19 anche se il Contraente fornìrà la comunicazione nelgennaio 20'19.

2. Per gli assicurati di cui all'art. 4, comma 2 in caso di richiesta di un sovra premio per la posizioneindividuale, previa accettazione scritta, anche via e-mail utilizzando ìndirizzi di posta elettronicaconcordati tra le Parti del Contrente, dalle ore 24 della data di ricevimento dell'accettazione scrittadel sopra premio stesso. L'accettazione del sopra premio deve essere inviata, pena decadenza,entro 20 giorni dalla richiesta di sopra premio medesimo da parte della Società.

3. In caso di estinzione di una posizione individuale del corso dell'anno solare per perdita dei requisitiche consentono la partecipazione all'assicurazione collettiva, la copertura assicurativa proseguiràfino alle ore 24 del 3a1/"12 successivo conseguentemente non sono previsti rimborsi di premio."

Art. 7 - Accertamento dello stato dí invalidità

Accertata l'invalidità, il Contraente o l'Assicurato devono farne denuncia alla Società. La Societàassumerà come valido il gìudizio sullo stato di invalidità così formulato:

- all'atto del riconoscimento (come definito nel Set Informativo), da parte dell'lNPS, del dirìtto a ricevereassegno di invalidità oppure pensione di inabilità;

- all'atto del riconoscimento (come definito nel Set Informativo), da parte dell'lNAIL, di ìnvalidità di origineprofessionale, tale da ridurre in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa specifica esempreché non ricorra l'ipotesi precedente.

ll suddetto diritto deve essere riconosciuto dall'Ente preposto prima della cessazione del rapporto dilavoro con il Contraente. Tale condizione non è operante per i Quiescenti ed i famigliari fiscalmente acarico.

Art. 8 - Procedimento arbitrale volontarío

In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità potrà essere fatto ricorso ad unprocedimento arbìtrale come disciplinato nel Set Informativo.

Art. 9 - Modalità dí pagamento delle prestazioni

La Società prowederà al pagamento della prestazione previa comunicazione da parte del Contraentecorredata dalla documentazione prevista e, a modifica di quanto previsto nel Set Informativo, tutti ipagamenti dovuti dalla Società saranno effettuati a mezzo bonifico bancarìo contro rilascio di regolarequietanza del Contraente.

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Art. IO Pagamentì della Società:

Caso Morte:

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere preventivamente consegnati allaSocietà i seguenti documenti:

il certificato di morte dell'Assicurato;

- una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia di un'eventuale cartella clinica se ildecesso è awenuto presso una struttura ospedaliera.

Caso Invalidità Permanente:

Per i pagamenti conseguenti all'lnvalidità Permanente dell'Assicurato devono essere preventivamenteconsegnati alla Società i seguenti documenti:

- il certificato del medico curante, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predísposto dalla Società,nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richìesta dalla Società (adesempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile conl'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; etc.);

- la documentazione ricevuta dall'Ente di Previdenza (I.N.P.S.) attestante l'awenuto riconoscimento aldiritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità Previdenzialì;

- il verbale completo di accertamento dell'invalidità Previdenziale, ossia il documento - da richiedereall'l'lNPS territorialmente competente - contenente le informazioni che hanno portato al riconoscimentodell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità.

-la documentazione attestante l'awenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenzadell'invalidità, fatto salvo per i quiescenti ed i famigliari a carico in quanto non applicabile.

Art. I I - Decorrenza e durata

La Convenzione ha decorrenza dalle ore OO del 0a1/01/2019, ha durata quinquennale e si rinnovasuccessivamente dí anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da inviarsi a mezzo raccomandataNR almeno 6 mesi prima della scadenza; quanto precede si applica anche ad ogni successivascadenza annuale.

II Contraente, all'interno del primo quinquennio, ha la facoltà di recedere entro il 30 giugno di ogni annocon effetto dal I gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 - Documentazione da consegnare aglí Assicurati

ll Contraente, in ottemperanza ai disposti dei Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 2018, è tenuto aconsegnare all'Assicurato copìa delle Condizioni di Assicurazione e di eventualì appendici al Contrattoche comportino modìfiche alle Condìzioni stesse nonché una copia di tutta la documentazionesottoscritta dall'Assicurato.

ll Contraente terrà ìndenne e manlevata la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che dovessederivarle dal mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati.

Art. 13 - Gestíone ammínistrativa delle pratiche

ll Contraente potrà awalersi della facoltà di affidare la gestione amministrativa delle pratiche ad unasocietà di brokeraggio.

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Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. II Contraente e la Società (di seguito, "Parti") si obbligano a svolgere i trattamenti di dati personaliconnessi all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna in qualità di autonomo titolare, nelpieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,con particolare riferimento alla garanzia di idonei standard di sicurezza.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente scambiati in ragione dell'esecuzionedella presente Convenzione esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi in esso stabilìti,restando espressamente vietato ogni trattamento che non sia ragionevolmente necessario allosvolgimento delle prestazioni qui disciplinate.

3. Ciascuna delle Parti dovrà fare in modo che i dati personali di cui entri in possesso nell'ambitodell'esecuzione della presente Convenzione siano:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modi che nonsiano incompatibili con tali finalità;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessarìo rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificaretempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo nonsuperiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

4. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, delcontesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per idiritti e le libertà delle persone fisiche interessate, le Parti dovranno adottare misure tecniche edorganizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati con particolareriferimento alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata, all'accessoin modo accidentale o illegale, ai dati trasmessi, conservati o comunque trattatí.

5. Ciascuna delle Parti si obbliga a fare quanto segue:

a. adottare le misure tecniche ed organizzative idonee, da un lato, a prevenire o quantomenominimizzare gli impatti di eventuali violazioni della sicurezza da cui possano derivare,accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione nonautorizzata o l'accesso ai dati personali (data breach) e, dall'altro, ad adempiere all'obbligo dinotificare talì eventi al Garante senza ìngiustificato ritardo e, comunque, entro massimo 72 oredal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, tranne quando sia improbabile che la violazioneverificatasi possa determínare un rischio per i dìritti e le libertà degli interessati coinvolti;

b. prowedere affinché tutte le persone autorizzate ad accedere ai dati personali che operino sottola propria autorità, in qualità di incaricati del trattamento, siano vincolate da idonei obblighi dirìservatezza in ordine ai dati personali trattati ed adeguatamente ìstruite per iscritto cìrca ilrispetto;

c. in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati stabìlite dalla normativa vigente e dal presentearticolo. Le Parti si impegnano a vigilare sull'osservanza, da parte di tali incaricati, delle istruzioniimpartite e a controllare e riesaminare, almeno annualmente, i prìvilegi di accesso ai dati da partedegli stessi:

d, non comunicare i dati a terzi se non in presenza di idonee garanzie di legge e tantomeno adiffonderli, se non in una forma che consenta in nessun caso di identificare gli interessati coinvolti;

e. evadere le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati senza ingiustificato ritardo e,comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può

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essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero dellerichieste, dandone notizia all'interessato;

f. prestare la massima collaborazione nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei datipersonali e di ogni altra autorità competente, adempiendo con puntualità alle richieste, agli ordinie alle istruzioni dalle stesse ricevute e fornendo copia di ogni documento richiesto.

6. Ciascuna Parte si obbliga a non trasferire i dati ricevuti dall'altra nel corso dell'esecuzione dellapresente Convenzione al di fuori dell'Unione Europea e/o dello Spazio economìco europeo e/o inPaesi che garantiscono un analogo e adeguato livello di protezione dei dati che verranno trasferitise non, previa autorizzazione della Parte che li abbia messi a disposìzione, in presenza delle misuredi garanzia previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle decìsioni di adeguatezza,alla stipula di clausole contrattuali standard, all'adozione di Binding Corporate Rules o altri similipresupposti di legge.

7. AI termine della presente Convenzione, per qualsiasi causa, ciascuna delle Parti sarà tenuta a

prowedere alla definitiva cancellazìone dai propri sistemì ed archivi di tutte le copie digitali o cartaceedei dati ricevuti nei termini di cui sopra, tranne quando l'ulteriore conservazione degli stessi sia

espressamente richiesta o consentita da norme di legge (contabili, fiscali, ecc.).

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 20191a decorrenza della copertura per il gruppo degli Assicurati obbligatori awerrà coneffetto dal 1 º giorno successivo a quello di scadenza dell'attuale polizza in essere con applicazionepertanto del pro-rata temporis.

La presente convenzione è emessa in Milano il 14/12/2018 con decorrenza delle ore OO del 01/0"1/2019.La presente convenzione viene stipulata sulla base dei tassi di premio di cui all'allegato n. 2 e

dell'eventuale documentazione per l'assunzione del rischio di cui al Modulo di Adesione A e B e

Questionario sanitario modulo C (ove richìesto) allegati alla Convenzione stessa, ed il relativo rapportoassicurativo è regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute dal Set Informativo che ilContraente dichiara di conoscere ed accettare.

14/12/2018

IL CONTRAENTE

FONDO PENSIONE a CONTRIBUZIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO

LA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Ellpa Llfe LM Rtuln > luannrlarli n«nnVla San Pmspem, I - 20121 MkmTsl. 02-82958900 Fax 02 82968909

C.F./P.IVA 13733431004 - R.u Mk2128E119

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U014324
Immagine inserita
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Allegato 4 - Elenco aderentí obblígatori già contenuto nel fíle "Dati utili per formulare l'offerta"

Allegato 2 - Prestazíoní obblígatorie e facoltative (vedi file "Questionario offerta polizzeassicuratíve di puro rischío")

Allegato 3 - Tabella tassi (vedi fìle "Questionario offerta polizze assicurative di puro ríschio")

Allegato 4 - Flusso Prevínet per rinnoví e nuove adesíoni

Allegato 5 - Flusso wus contenente il premio (vedasi Allegato 4 implementato con dati dallaCompagnia)

Allegato 6 - Elenco rinnovi in continuità anno 2«)19 (vedí fíle "Questíonarío offerta polízzeassicurative dí puro rischio")

Modulí A (ríchíesta attivazione copertura accessoria) e B (Modulo di adesione); Modulo C(Questionario sanitario) a cura della Compagnia

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