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D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
I PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI DI CARATTERE GENERALE SONO COSTITUITI DA:
• Legge 186/68. “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici”
• Decreto Ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008, recanteil riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impiantiall’interno degli edifici. ( Abroga la legge 46/90 e il Regolamento di attuazioneDPR 477/91)
• DLgs 81/2008, c.d. Testo Unico sulla sicurezza (Abroga il DPR 547/ 55 e il DLgs626/94)
• Legge 626/96 che recepisce la Direttiva Comunitaria 93/68 CEE relativa alle garanzie disicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entrotaluni limiti di tensione (c.d. Seconda Direttiva Bassa Bassa Tensione”). Tale legge,insieme al D.L.277/97, sostituisce la legge 791 del 1977 che recepiva la prima direttivaeuropea 73/23 .
• D.P.R. 462 del 2001. Regolamento di semplificazione del procedimento per la denunciadi installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi dimessa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Alcuni settori particolari inoltre trovano riferimenti legislativi regolamentari specifici
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Legge 186/68 e l’evoluzione del principio di rinvio a norma
La legge 186 del 01.03.1968 anticipa a livello nazionale il cosiddettoprincipio del “rinvio a norma” adottato dall’ Unione Europea con leDirettive “Nuovo approccio”. Essa consta di due soli articoli diseguito riportati:
• Art.1 – Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, leinstallazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essererealizzati e costruiti a regola d’arte”
• Art. 2 – I materiali, le apparecchiature, i macchinari, leinstallazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzatisecondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) siconsiderano a regola d’arte.
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Il concetto del rinvio alle norme emesse dagli Organismi diNormazione Tecnica - in ambito italiano il CEI (comitato elettrotecnicoItaliano) e l’ UNI ( Ente Italiano di Unificazione) per gli altri settori – giàcontenuto nella Legge 46/90 è ripreso dal D.M. 37/2008 che all’art. 6recita:
“ Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, inconformità alla normativa vigente e sono responsabili della correttaesecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità allavigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di atri Enti dinormalizzazione appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europeao che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economicoeuropeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
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IL DECRETO MINISTERIALE n.37 /2008- Il Decreto n.37 del Ministero dello Sviluppo
del 22 gennaio 2008, ha abrogatola
Economicolegge 46/90 e il Regolamento di attuazione
(DPR 477/91.
- Il decreto prevede, tra l'altro, alcuni strumentifondamentali per assicurare un elevato livello disicurezza negli impianti elettrici: la progettazione aregola d'arte degli impianti, la realizzazione einstallazione a regola d'arte, i requisiti tecnici delleimprese abilitate e la dichiarazione di conformità
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IL DECRETO MINISTERIALE n.37 /2008LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.
Il DM prevede in pratica due livelli di progettazione a seconda della tipologia dell'impianto elettrico.
– Progettazione con obbligo di redazione da parte di unprofessionista iscritto negli albi professionali secondo lespecifiche competenze richieste.
– Progettazione negli altri casi, con elaborato tecnico redattoin alternativa dal responsabile tecnico dell'impresainstallatrice. L'elaborato tecnico dovrà essere costituitoalmeno dallo schema di impianto (descrizione funzionale edeffettiva), eventualmente integrato con la necessariadocumentazione tecnica attestante le eventuali variantiintrodotte in corso d'opera.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –IL DECRETO MINISTERIALE n.37 /2008
LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.Le tipologie di impianto con obbligo di progettazione del primo tipo , per qualunque tipologia di edificio, sono:
• utenze dei servizi condominiali ( escluso gli ascensori) eindipendentemente dalla potenza impegnata ( prima l'obbligo scattava peruna potenza superiore a 6 kW)
• utenze domestiche di singole unità con superficie superiore ai 400mq di odi potenza impegnata superiore a 6 kW;
• utenze di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio e al terziarioed ad altri usi alimentate tensione superiore a 1000 V;
• utenze di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio e al terziarioed ad altri usi alimentate a bassa tensione con superficie superiore a 200mq o potenza impegnata superiore a 6 kW.
• impianti elettrici relativi a unità immobiliari o ambienti sottoposti aspecifica normativa CEI, in caso di locali adibiti a uso medico, e in tutti icasi in cui sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio,indipendentemente dalla potenza impegnata
• impianti di protezione contro le scariche atmosferiche se il volumedell'edificio è superiore a 200 mc a prescindere dall'altezza e dallapresenza d'impianti elettrici sottoposti a specifica normativa CEI.
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IL DECRETO MINISTERIALE n.37 /2008
REALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
• Deve essere effettuata a regola d'arte e accompagnata da una dichiarazionedi conformità rilasciata da una impresa installatrice abilitata e iscritta negliappositi elenchi della Camera di Commercio.
• Per quanto riguarda gli edifici con impianti realizzati antecedentemente al 13marzo 1990 ( data di entrata in vigore della legge 46/90) si consideranoadeguati, limitatamente alle installazioni all'interno di unità immobiliari aduso abitativo, se dotati di:– sezionamento;– protezioni contro le sovracorrenti posta all'origine dell'impianto;– protezione contro i contatti diretti;– protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
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IL DECRETO MINISTERIALE n.37 /2008LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
Viene redatta dall'impresa installatrice ( dal legale rappresentante• e dalresponsabile tecnico) secondo l'apposito modello riportate nel decreto., riportare:
- la dichiarazione di aver rispettato il progetto;- la dichiarazione di aver seguito la norma tecnica applicabile all'impiego;
deve
- la dichiarazione di aver installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;- ladichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza
e funzionalità.Alla dichiarazione devono essere allegati obbligatoriamente i documenti di tipo progettuale.
• Il Decreto ha inoltre introdotto un elemento di novità di un certo rilievo: ladichiarazione di rispondenza (DR), con riferimento a tutti gli impianti costruitiprecedentemente all'entrata in vigore del decreto, per i quali non sia reperibile enon sia stata prodotta la Dichiarazione di conformità.
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LA NORMA CEI 64-8
• Norma CEI 64-8/1“Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali".
• Norma CEI 64-8/2" Parte 2: Definizioni"
• Norma CEI 64-8/3" Parte 3: Caratteristiche generali".
• Norma CEI 64-8/4“ Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza".
• Norma CEI 64-8/5“Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”
• Norma CEI~64-8/6“Parte 6: Verifiche".
• Norma CEI 64-8/7“ Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari"
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
• Il rischio dipende sia dal livello di sicurezza degliimpianti e macchinari elettrici che dal
loro utilizzo e manutenzione.corretto
• Il non rispetto delle condizioni di impiego, installazionee manutenzione, congiuntamente al mancato oinsufficiente addestramento del personale addettopossono pregiudicare fortemente il livello di sicurezza edunque le condizioni di rischio.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
• Dal punto di vista infortunistico, e dunque delle conseguenzederivanti da incidenti di natura elettrica, le principali tipologiepossono essere ricondotte a:- elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo
umano, per contatto diretto o indiretto.- incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale
infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldisuperficiali) atti ad innescare l’incendio;
- esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosferapericolosa (presenza di sostanza miscela gas, vapore o polverepotenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi, scintille,punti caldi superficiali) atti ad innescare l’esplosione.
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CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Il corpo umano è un conduttore di elettricità, che presenta unaresistenza elettrica variabile da persona a persona e dallecondizioni ambientali
• Se il corpo umano viene attraversato da corrente elettrica si possono verificare i seguenti fenomeni:– tetanizzazione,– arresto della respirazione– fibrillazione ventricolare
Altri effetti derivanti dalla elettrocuzione sono quelli di tipotermico, come bruciature ed ustioni ( generalmente profonde)che vanno spesso a sommarsi agli effetti precedenti
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CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
• La dinamica dell’elettrocuzione dipende da molti fattori, quali la resistenza elettrica del corpo, le condizioni della pelle, la durata del contatto, la superficie interessata al contatto.
• La pericolosità della corrente oltre che dalla sua intensità (che a parità di tensione dipende dalla resistenza del corpo umano), dipende anche dalla durata del contatto, cioè dall’intervallo di tempo in cui la corrente agisce sul corpo umano
• I limiti di pericolosità sono riportati CEI 64 “Effetti della corrente attraverso il corpo umano”
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
1.Nessuna percezione
2..Effetti fisiologici moderati
3. Effetti severi ma reversibili
4. Probabile fibrillazione ventricolare
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CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
L'elettrocuzione avviene mediante contatto con parti in tensione.
I contatti possono essere di due tipi:• - contatti diretti, con parti normalmente in
tensione (quali morsetti, prese, conduttori scoperti etc);
• - contatti indiretti, con parti che non sono normalmente in tensione (masse metalliche, involucri carcasse etc) ma che per effetto di anomalie quali cedute di isolamento, guasti etc, si trovano ad essere in tensione
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PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTIGeneralmente la protezione contro i contatti diretti viene realizzatacon tecniche di “protezione passiva”, cioè senza interruzioneautomatica del circuito segregando le parti elettricamente attive inmodo da renderle inaccessibili e quindi impedendone il contatto. Lemisure di protezione, indicate nella parte 4 della norma CEI 64-8,possono essere di due tipi:
• protezione totale, destinata ad impianti accessibili a tutti;
• protezione parziale, destinata ad impianti accessibili solo apersonale addestrato, le cui conoscenze tecniche e l’esperienzasono tali da costituire di per se una protezione contro i pericolidell’elettricità.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI
PROTEZIONI PASSIVE
PROTEZIONI PASSIVE
OSTACOLIMISURE DI
PROTEZIONE PARZIALEDISTANZIAMENTIDISTANZIAMENTI
MISURE DI PROTEZIONE TOTALE
OSTACOLI
INVOLUCRI E BARRIERE
INVOLUCRI E BARRIERE
ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE
ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE
PROTEZIONI ATTIVE ADDIZIONALI
INTERRUTTORI DIFFERENZIALIPROTEZIONI ATTIVE
ADDIZIONALIINTERRUTTORI DIFFERENZIALI
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
• Le misure di protezione contro i contatti indiretti sonoprevalentemente di tipo attivo Le protezioni hanno la funzionedi interrompere il circuito in caso di guasto, impedendo adeventuali tensioni pericolose che possono venire a crearsi, dipersistere per un tempo sufficiente a provocare effettifisiologici pericolosi.
• Il sistema di protezione più utilizzato per gli impianti didistribuzione è quello coordinato dell’impianto di terra
e degli interruttori differenziali.
• L’efficacia del sistema di protezione dai contatti indiretti èlegato al corretto coordinamento tra impianto di terra einterruttori differenziali.
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PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
L’IMPIANTO DI TERRA• Nel sistema di protezione contro i contatti indiretti la funzione
dell’impianto di terra è quella di convogliare verso terra la corrente diguasto, provocando l’intervento delle protezioni ed evitando così ilpermanere di tensioni pericolose sulle masse.
• Il principio base di un impianto di terra è quello dellaequipotenzialità.
• L’impianto di terra ha la funzione di rendere quanto più possibileequipotenziale l’ambiente, riducendo al massimo le differenze dipotenziale fra masse, masse estranee e terreno.
• Gli impianti di terra sono soggetti a prescrizioni di legge (DPR547/55) e alla normativa tecnica (CEI 64-8 e 64-12).
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
L’IMPIANTO DI TERRAL’obbligo della messa a terra è riportato dalla norma CEI 64-8, che prescrive:
• l’obbligo dell’impianto di messa a terra per tutti i sistemi di I categoria, aprescindere dal luogo e dall’attività;
• salvo casi particolari l’impianto di terra deve essere comune a tutti gli impianticontenuti nello stesso edificio;
• tutte le masse devono essere collegate all’impianto di terra mediante ilconduttore di protezione PE
• tutte le tubazioni metalliche e le masse estranee esistenti nell’areadell’impianto devono essere collegate all’impianto di terra (collegamentoequipotenziale);
• tutte le prese a spina per l’alimentazione di utilizzatori per i quali è previsto ilcollegamento a terra devono avere il contatto di terra collegato al conduttoredi protezione.
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IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI
Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
• Per ambienti a maggior rischio di incendio si intendono “gliambienti che presentano, in caso di incendio, un rischiomaggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”. Ilrischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità cheesso si verifichi e dall’entità del danno per le persone e lecose.
• La norma CEI 64-8 opera una suddivisione degli ambientisulla base delle “caratteristiche prevalenti”. Gli ambientivengono così suddivisi in tre gruppi: A, B e C.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI
GRUPPO A“Ambienti a maggior rischio di incendio a causa dell’elevata densità diaffollamento, per l’elevato tempo necessario per il deflusso, o per l’elevatodanno a persone, animali e cose”.
Fra questi si segnalano:• locali di spettacolo o trattenimento di capienza superiore a 100 persone;• alberghi, pensioni, hotel con oltre 25 posti letto;• scuole di ogni ordine e grado• ambienti di esposizione e vendita con superficie superiore a 400 m2;• stazioni sotterranee di ferrovie, metropolitane e simili;• ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle
carceri e ai bambini negli asili e negli ambienti simili;• le vie di uscita, i vani e i condotti di ventilazione forzata negli edifici di
abitazione civile con altezza di gronda superiore a 24 m.;• edifici di pregio da un punto di vista artistico o storico o destinati a
contenere biblioteche, archivi, collezioni e comunque beni sottoposti allavigilanza dello Stato.
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IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI
GRUPPO B“Ambienti a maggior rischio di incendio in quanto astruttura combustibile”.Rientrano in tale classe gli edifici con strutture in legno.
GRUPPO C“Ambienti a maggior rischio di incendio per la presenza dimateriale infiammabile o combustibile in lavorazione odeposito, ma non in quantità o con caratteristiche tali daclassificare gli ambienti tra quelli con pericolo diesplosione”.Rientrano in questa categoria anche materiali come legno, carta, paglia, grassi lubrificanti, ecc.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI
Il maggior rischio di incendio comporta la realizzazione di impianti elettriciche, oltre alle norme di carattere generale, dovranno rispondere aprescrizioni particolari
La norma CEI 64-8, parte 7, fornisce le seguenti indicazioni:
• negli ambienti a maggior rischio di incendio devono essere installati solo glielementi strettamente necessari;
• nelle vie d’uscita non devono essere installati componenti liquidiinfiammabili;
• dove è consentito l’accesso al pubblico, i dispositivi di manovra, controllo eprotezione devono essere manovrabili solo dal personale addetto;
• i componenti elettrici non devono raggiungere temperature pericolose, né inservizio ordinario, né in caso di guasto, tenuto conto dell’intervento deidispositivi di protezione
• gli apparecchi di illuminazione devono essere tenuti ad adeguata distanzadagli oggetti combustibili illuminati.
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La verifica degli impianti
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E
IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
La verifica degli impianti
IL D.P.R. 462/2001"Regolamento di semplificazione del procedimento per
la denuncia di installazioni e dispositivi di protezionecontro messa
le scariche atmosferiche, di dispositividi a terra di impianti elettricie di impiantielettrici pericolosi.“
• Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001 vengonodelineate con precisione le procedure di verificadegli impianti, i soggetti interessati e la periodicità.
• Il DPR abroga gli articoli 40 e 238 del DPR 547/55
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –La verifica degli impianti
Il D.P.R stabilisce che per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terrae dispositivi contro le scariche atmosferiche:
• La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositividi protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuataprima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione diconformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformitàequivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto
• Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoroinvia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPAterritorialmente competenti.
• L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità allanormativa vigente degli impianti di protezione contro le scaricheatmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici etrasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA. . Le verifiche a campionesono stabilite annualmente dall'ISPESL
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
La verifica degli impianti
• Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzionidell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodicaogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in localiadibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso diincendio per i quali la periodicità è biennale.
• Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASLo all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delleattività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnicaeuropea UNI CEI .
• Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativoverbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo arichiesta degli organi di vigilanza.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
La verifica degli impianti
• Per tutti tre i tipi di impianti menzionati sono inoltre previste anchedelle verifiche straordinarie che sono effettuate dall'ASL o dall'ARPAo dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive,sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Leverifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di esitonegativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto,richiesta del datore del lavoro.
• In caso di variazioni e modifiche sostanziale, trasferimento ospostamento degli impianti il datore di lavoro deve comunicarlotempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL ealle ASL o alle ARPA
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Attrezzatura di lavoro:Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Uso di una attrezzatura di lavoro:
Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, iltrasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio
(Art 69 – Dlgs 81/008)
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Zona pericolosa:
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura dilavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischioper la salute o la sicurezza dello stesso.
Lavoratore esposto:Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zonapericolosa;
Operatore:Il lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura di lavoro
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Dovranno essere analizzati i fattori di rischio esistenti dall’interazione fra l’attrezzatura e le persone esposte in particolare considerando:
•il funzionamento,
•i dispositivi di sicurezza,
•le attività di manutenzione necessarie;
•l’impiego che si farà di quel tipo di attrezzatura o macchina nel ciclo produttivo specifico in cui verrà inserita, tutte le attività comequella di carico e scarico, pulizia e manutenzione;
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
•Dal momentodell’attrezzatura
LE ATTREZZATURE DI LAVOROLE ATTREZZATURE DI LAVORO
della scelta e del conseguente acquisto è necessario esaminare che il prodotto risulti
idoneo alla immissione sicura nel ciclo produttivo aziendaleconsiderato, non perché ritenuto intrinsecamente sicuro per effettodella garanzia – es. marcatura CE – data dal fabbricante, ma sullabase della valutazione dei rischi aziendale riportata nel DVR.
•E’ obbligo del datore di lavoro prendere “le misure tecniche edorganizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessiall'uso delle attrezzature di lavoro” e “impedire che detteattrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte”.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –LE ATTREZZATURE DI LAVOROLE ATTREZZATURE DI LAVORO
•“Le attrezzature devono essere disposte in maniera tale da ridurre i rischiper gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolaresufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi omobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodottepossano essere addotte o estratte in modo sicuro”.
•Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende da una correttainstallazione, il datore di lavoro prevede un controllo iniziale dopol’installazione e prima della messa in esercizio al fine di assicurarnel’installazione corretta e il buon funzionamento.
•Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinchéle attrezzature di cui all'allegato VII siano sottoposte a verifiche con lafrequenza indicata nel medesimo allegato. La prima verifica vieneeffettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –D.L.vo 626/94 titolo IIILE ATTREZZATURE DI LAVORO
• Nel nuovo Testo Unico è stato introdotto l’art. 70 sui requisiti disicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro messe adisposizione dei lavoratori.
• Sancito il rispetto alle disposizioni legislativee recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
regolamentari di
• Per attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori inassenza di direttive di prodotto specifiche o messe a disposizione deilavoratori prima dell’emissione delle direttive, sono stati definiti dei“requisiti generali di sicurezza” che le attrezzature di lavoro devonoassolutamente rispettare.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –D.L.vo 626/94 titolo IIILE ATTREZZATURE DI LAVORO
• ALLEGATO V (DLgs 81/2008).“Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alla data della loro emanazione”.
'Y Parte 1 – Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro• Sistemi e dispositivi di comando, rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti,
emissioni di gas fumi e polveri, stabilità, rischi dovuti ad elementi mobili, illuminazione,temperature estreme, segnalazioni ed indicazioni, vibrazioni, manutenzione, riparazione,regolazione, incendio ed esplosione
'Y Parte2 – Prescrizioni particolari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
• Attrezzature a pressione, attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non, attrezzatureadibite al sollevamento di persone e cose, attrezzature di lavoro particolari.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –LE ATTREZZATURE DI LAVORO
• ALLEGATO VI (DLgs 81/2008).“Disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro”.
• ALLEGATO VII (DLgs 81/2008).
Verifiche di attrezzature – Intervento/periodicità
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
• I REQUISITI ESSENZIALI NELLE DIRETTIVE EUROPEE DIPRODOTTO
•Nelle Direttive Europee di Prodotto i Requisiti essenziali riguardanti la sicurezza vengono indicati con la sigla RES.
• Cosa sono– definiscono gli obiettivi da raggiungere e non entrano nel merito
delle soluzioni tecniche da adottare;– trattano gli aspetti fondamentali il cui rispetto è “inderogabile” sia
per la garanzia di mercato che per gli utilizzatori;– a seconda del contesto delle direttive possono essere pochi e
generici ovvero numerosi e dettagliati
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
La sicurezza delle macchine
Nell’ambito della sicurezza i RES delle direttive di prodotto non vanno confusi con i “Requisiti Minimi”
delle Direttive Sociali.
• I RES delle direttive prodotto non possono essere modificate dagli Stati Membri. Ogni Stato Membro deve rimuovere le leggi nazionali in vigore prima della pubblicazione della direttiva
• I Requisiti minimi possono invece essere integrati o modificati per garantire una maggiore protezione dei cittadini
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –
La sicurezza delle macchine
IL DLgs 17/2010 recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE ed abroga il DPR 459/96
• Scopo:– Garantire che siano rispettati i RES che le macchine
devono possedere per poter essere immesse sulmercato comunitario a garanzia delle persone e dell’ambiente
• Destinatari:– Costruttori, progettisti,
utilizzatori e manutentoririvenditori, installatori,
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –La sicurezza delle macchine
Collegamento tra Dlgs 81/2008 e DLgs 17/2010
• Art. 15 Misure generali di tutela:– La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riferimento ai
dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti,
• Artt. 22 – 23 – 24 Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori,installatori.
– I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione......... al momento delle scelte progettuali e scelgono attrezzature componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
– Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ,DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative
– Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature...... devono attenersi alle norme di sicurezza........nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –La sicurezza delle macchine
LE MACCHINE I COMPONENTI DI SICUREZZA
COSA E’ UNA MACCHINA ?
• Un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato da unsistema di azionamento diversa dalla forza umana o animale diretta,composto di parti e componenti, di cui almeno uno mobile, collegatitra di loro solidamente per una applicazione ben deerminatadi pezzio di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anchemediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altrisistemi di collegamento, connessi solidamente per un’applicazioneben determinata
• …………….
• N.B. Nella nuova direttiva macchine sono compresi gli ascensori.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –La sicurezza delle macchine
Macchine escluse dall’applicazione della Direttiva perchéregolate diversamente:
• Macchine la cui fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana;• Macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente;• Macchine destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono dar luogo ad
emissioni radioattive;• La caldaie a vapore e i recipienti a pressione;• Le armi da fuoco;• I serbatoi e le condutture per il trasporto di liquidi infiammabili e sostanze
pericolose;• I mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari e navali;• I trattori agricoli e forestali quali definiti nella direttiva 74/150 CEE• etc
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GLI ASPETTI QUALIFICANTI
• La marcatura CE• La dichiarazione di conformità• L’analisi dei rischi• Principio di integrazione della sicurezza• Il fascicolo tecnico• Il manuale di istruzioni
Obblighi a carico dei fabbricanti, che si assumono la piena responsabilità della
sicurezza della macchina e che dovranno essere in grado di giustificare le
scelte tecniche adottate, nel caso di richieste motivate dagli Organismi di
controllo per il periodo di 10 anni dall’immissione sul mercato
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• LA MARCATURA CE• E’ l’atto formale con il quale il fabbricante attesta il rispetto di tutti gli
adempimenti richiesti dalla Direttiva Macchine e delle altre Direttive applicabili.
• La marcatura CE può essere apposta solo se essa soddisfa tutti i RES ad essa applicabili
• Gli Stati membri devono astenersi dall’introdurre nella propria legislazione qualsiasi riferimento ad una marcatura di conformità sostitutiva
• Un prodotto può recare altri marchi “aggiuntivi” di tipo volontario a condizione di non creare confusione con la marcatura CE.
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• LA MARCATURA CEAi fini della marcatura CE si possono avere tre situazioni:• Macchine nuove che,dal 21 settembre 1996, devono essere marcate CE• Macchine usate che subiscono modifiche che non rientrano nella ordinaria o
straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE (anche se in origine già marcate) in quanto vengono considerate come macchine nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali;
• Macchine usate che non hanno subito modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione non devono essere marcate CE. In questi casi, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore di conformità alla legislazione previgente.
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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’• Ogni macchina o componente di sicurezza, al momento della
immissione sul mercato, deve essere provvista da una Dichiarazione di conformità sottoscritta dal fabbricante che attesti la rispondenza della macchina ai RES applicabili.
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L’ANALISI DEI RISCHI• Tra le documentazioni che deve contenere il “Fascicolo Tecnico” è prevista
“la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dallamacchina”, derivante dall’analisi dei rischi
• Ogni fabbricante deve individuare i rischi presentati dalla macchina e cercare di eliminarli o ridurli.
• L’All. 1, per ogni RES, riporta i possibili rischi legati al funzionamento della macchina.
• Il fabbricante analizza i rischi relativi a ciascun RES, le modalità con cui si può verificare e le conseguenze per le persone esposte. Il fabbricante valuta se ogni RES è soddisfatto, analizzando le soluzioni adottate dal progettista per eliminare o ridurre il rischio
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L’ANALISI DEI RISCHI E I RESI PRINCIPALI PERICOLI DI NATURA MECCANICA
– Pericolo di schiacciamento
– Pericolo di cesoiamento
– Pericolo di taglio o sezionamento;
– Pericolo di impigliamento
– Pericolo di trascinamento o di intrappolamento;
– Pericolo di urto;
– Pericolo di perforazione o puntura
– Pericolo di abrasione o di attrito;
– Pericolo di eiezione di un fluido ad alta pressione
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L’ANALISI DEI RISCHI E I RESI PRINCIPALI RES CONTRO I RISCHI MECCANICI
– Stabilità della macchina;
– Rischio di rottura durante il funzionamento;
– Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti;
– Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli;
– Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili;
– Rischi dovuti agli elementi mobili
– Scelta di un protezione contro i rischi dovuti ad elementi mobili (elementi mobili di
trasmissione ed elementi mobili che partecipano alla lavorazione)
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. –La sicurezza delle macchineIL FASCICOLO TECNICO
Il fabbricante deve documentare le scelte progettuali e costruttive adottate e la rispondenza ai RES mediante la
redazione del “Fascicolo Tecnico”:
Il fascicolo deve contenere:
• Disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando;
• Disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,risultati di prove etc, che
consentono la verifica della conformità della macchina ai RES;
• Elenco dei RES;
• Elenco delle norme e delle specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina;
• Descrizione delle soluzioni adottate per prevenire r rischi;
• Qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o laboratorio competente;
• Qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, se dichiara la conformità ad una
norma armonizzata che lo prevede;
• Un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina
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Il MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USOOgni macchina deve essere accompagnata da un’istruzione per l’uso che fornisce
le seguenti informazioni:
• Il riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di
serie, eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitarne la
manutenzione;
• Le condizioni di utilizzazione previste;
• Il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
• Le istruzioni per eseguire senza alcun rischio la messa in funzione,
l’utilizzazione, il trasporto, l’installazione, il montaggio, lo smontaggio, la
regolazione, la manutenzione, la riparazione.