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CERTIFICAZIONE ENERGETICA Evoluzione normativa e pratica professionale Sommario Dati introduttivi Riferimento normativo DL 192 e DL 311: novità Articolo 11 e allegato I I passi per il calcolo Obbligo di certificazione Le verifiche richieste L’edificio La propagazione del calore La convenzione Il calcolo della trasmittanza Le verifiche sulle trasmittanze Altre prescrizioni Le struttre trasparenti Esempi di vetri Il calcolo delle dispersioni L’aria umida La barriera al vapore La dispersione per ventilazione Dimensionamento dell’impianto Le verifiche sui rendimenti La procedura di Certificazione D.L. 115 Regione Piemonte Regione Lombardia Regione Emilia Romagna Regione Liguria Normativa italiana La normativa UNI DL 192 e DL 311: struttura Il sistema edificio - impianto La certificazione energetica Ambiti di intervento L’indice EP per il fabbisogno Gli ambienti adiacenti La conduzione L’irraggiamento I coefficienti per il calcolo Le condizioni al contorno Involucri ben isolati I ponti termici Le trasmittanze limite Le strutture su terreno La verifica termoigrometrica Verifica di condensa superficiale I dati del generatore ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ....................................................................................................................... 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CERTIFICAZIONE ENERGETICAEvoluzione normativa e pratica professionale

SommarioDati introduttivi

Riferimento normativo

DL 192 e DL 311: novità

Articolo 11 e allegato I

I passi per il calcolo

Obbligo di certificazione

Le verifiche richieste

L’edificio

La propagazione del calore

La convenzione

Il calcolo della trasmittanza

Le verifiche sulle trasmittanze

Altre prescrizioni

Le struttre trasparenti

Esempi di vetri

Il calcolo delle dispersioni

L’aria umida

La barriera al vapore

La dispersione per ventilazione

Dimensionamento dell’impianto

Le verifiche sui rendimenti

La procedura di Certificazione

D.L. 115

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Emilia Romagna

Regione Liguria

Normativa italiana

La normativa UNI

DL 192 e DL 311: struttura

Il sistema edificio - impianto

La certificazione energetica

Ambiti di intervento

L’indice EP per il fabbisogno

Gli ambienti adiacenti

La conduzione

L’irraggiamento

I coefficienti per il calcolo

Le condizioni al contorno

Involucri ben isolati

I ponti termici

Le trasmittanze limite

Le strutture su terreno

La verifica termoigrometrica

Verifica di condensa superficiale

I dati del generatore

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note:

Strumenti di Crescita Professionale

1. Dati introduttivi

UN PO’ DI DATI

In Europa il settore edilizio causa forti impatti sull’ambiente.

Assorbe il 45 % dell’energia prodotta

Produce il 50 % dell’inquinamento atmosferico

Il 50 % delle risorse del sottosuolo sono impiegate in edilizia

Il 50 % dei rifiuti prodotti annualmente proviene dall’edilizia

In Italia le condizioni non sono migliori:

L’energia impiegata per le costruzioni

rappresenta il 41 % del consumo

energetico totale

L’Italia importa dall’estero oltre il 90%

del suo fabbisogno di energia.

Fine anni 80. Si comincia a parlare di:

Effetto serra

Innalzamento della temperatura della superficie terrestre

Cambiamenti climatici

Rapido consumo delle fonti non rinnovabili

Sviluppo sostenibile.

Protocollo di Kyoto del 1997

Europa: 2002/91/CE del 2002

Italia: D.L. 192 del 2005

L’esigenza di migliorare l’efficienza energetica degli edifici entra prepotentemente tra gli obblighi di legge.

Legge n° 373/76, prima legge sul risparmio energetico.

Leggi n° 46/90 e sulla sicurezza degli impianti.

Leggi n° 9/91 e n° 10/91, piano energetico nazionale sull’uso razionale dell’energia.

DECRETI ATTUATIVI LEGGE 10/91 (uscita prevista entro 180 giorni. Usciti con grande ritardo)

D.P.R. n° 412/93, principale regolamento di attuazione della legge 10.

D.P.R. n° 551/99, aggiornamento del regolamento di attuazione.

D.M. 27/7/2005, decreto attuativo della Legge 10/91.

2002/91/CE, direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici.

D.L. n° 192/05, attuazione della direttiva 2002/91/CE.

D.L. n° 311/06, disposizioni integrative e correttive al D.L. 192.

Decreti attuativi e linee guida per la certificazione energetica.

PASSATO

PRESENTE

La legge 10 già promuoveva l’utilizzo di fonti rinnovabili e anticipava la certificazione

energetica degli edifici, ma non in forma obbligatoria.

QUADRO NORMATIVO SUL CONSUMO ENERGETICO: PRINCIPALI DECRETI E REGOLAMENTI

2. Normativa italiana

civile

industria

trasporti

,D.L. n° 115/08 attuazione della direttiva 2006/32/CE

3

Strumenti di Crescita Professionale

A QUALE NORMA BISOGNA RIFERIRSI?

Conta la data di richiesta del permesso di costruire o della DIA (Art. 2 DL 192).

17/08/05 08/10/05 02/02/07

Legge 10+DPR412 e 551

DM 27/7/05

DL 192 DL 192+DL 311

Regime transitorio: legge 10 + allegato I

Legge 10+DPR412 e 551

3. Riferimento normativo

NORME UNI DI RIFERIMENTO

• L’art. 16 del DL 192 abroga il decreto 6/8/94 (recepiva le norme UNI esistenti).

• L'allegato III art. 1 del DL 115 introduce l'obbligo di riferimento alle norme UNI TS 11300

UNI 6946. Calcolo di resistenza e trasmittanza termica degli elementi per edilizia.

UNI 10349. Dati climatici.

UNI EN ISO 10077-1 e 10077-2. Calcolo della trasmittanza termica delle finestre.

4. La normativa UNI

UNI 11300

DL 192+DL 311+DL 115

04/07/08

• L'elenco delle norme UNI è riportato nel cap.2 della norma UNI TS 11300-1 e nell'allegato M del DL 311.

note:

UNI EN ISO 13370. Trasferimento di calore attraverso il terreno.

UNI EN ISO 14683. Calcolo della trasmittanza per i ponti termici.

UNI EN ISO 13788. Verifiche termoigrometriche delle strutture.

UNI 10351. Dati tecnici per i materiali da costruzione.

UNI 10355. Dati tecnici per murature e solai

UNI EN ISO 13789/08. Calcolo delle perdite di calore per trasmissione.

UNI EN ISO 13790/08. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.

UNI TS 11300-2. Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale

e la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI TS 11300-3 e 4. In fase di elaborazione.

Attenzione! Sono andate in deroga la UNI 10344, la UNI 10379-94, la UNI 10345 (sostituita dalla

UNI EN ISO 10077), la UNI 10346 (sostituita dalla UNI EN ISO 13370), la UNI 10350 (sostituita dalla UNIEN ISO 13788) ed è entrata in vigore la UNI EN ISO 14683 .Il DL 115 e le UNI TS 11300 mandano in deroga la UNI 10348, la UNI 10379-05 e la UNI EN 832.

UNI TS 11300-1. Calcolo del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale.

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note:

Strumenti di Crescita Professionale

5. DL 192 e DL 311: novità

DL 192 E DL 311

• Il DL 192 è in vigore dall’8 ottobre 2005.

• Il DL 311 aggiorna il DL 192 dal 2 febbraio 2007.

• Entrambi attuano la direttiva europea 2002/91/CE in accordo con il protocollo di Kyoto

PRINCIPALI NOVITA’

Vuole limitare fortemente i consumi energetici (circa il 40 % in meno di quelli attuali).

Aumenta notevolmente l’isolamento dell’involucro edilizio.

Impone dei limiti di trasmittanza sulle strutture verticali e orizzontali.

Introduce verifiche più severe sugli impianti.

Incentiva l’utilizzo di sistemi solari termici e fotovoltaici e il teleriscaldamento .

Impone un limite minimo sulla massa termica frontale delle pareti.

Impone obbligatoriamente la verifica termoigrometrica

I decreti attuativi considerano il consumo energetico integrato tra:

�Riscaldamento

�Condizionamento

� Illuminazione

�Produzione acqua calda sanitaria

�Sistemi di ventilazione

� I valori di trasmittanza limite e fabbisogno energetico limite diventeranno ancora più severi

STRUTTURA DEL DECRETO

1: Finalità

2: Definizioni

3: Ambiti di intervento

4: Metodologie di calcolo (decreti attuativi)

5: Meccanismi di cooperazione

6: Certificazione energetica

7: Esercizio e manutenzione degli impianti

8: Relazione tecnica ed ispezioni

9: Funzione di Regioni ed enti locali

10: Adeguamento della normativa energetica

E’ costituito da 17 articoli e 10 allegati.

A: definizioni ulteriori

B: calcolo della prestazione energetica

C: requisiti della prestazione energetica

E: relazione tecnica

F: controllo dell’impianto

G: controllo dell’impianto

H: valori minimi di rendimento

I: regime transitorio (prest. energetica)

L: regime transitorio (impianti)

Parte I: principi generali

Parte II: regime transitorio

Parte III: disposizioni finali

13, 14, 15, 16 e 17:

Copertura finanziaria, sanzioni e abrogazioni

11: Requisiti della prestazione energetica

12: Esercizio e manutenzione degli impianti

Allegati

6. DL 192 e DL 311: struttura

5

note:

Strumenti di Crescita Professionale7. Articolo 11 e allegato I

8. Il sistema edificio - impianto

QL dispersione per trasmissione e ventilazione

QS apporti solari

QI apporti interni

Qh energia netta fornita dall’impianto

Pdistr , Pr ,Pe perdite (distribuzione, regolazione, emissione)

PQ energia prodotta

QU energia utile

QC energia prodotta dai combustibili

Qe energia elettrica

Q energia primaria

BILANCIO TERMICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

Regola il regime transitorio, precedente all’emanazione di:

• Decreti attuativi per il calcolo del fabbisogno

• Linee guida per la certificazione energetica degli edifici

Solo per il regime transitorio:

Vale la legge 10/91 e i successivi decreti (DPR 412), ma sono abrogati alcuni punti

secondo l’art. 16 del DL 311.

La verifica si limita al solo fabbisogno per il riscaldamento invernale.

Vale l’allegato I del DL 311

L’ ”attestato di certificazione energetica ” è sostituito dall’ “ attestato di qualificazione

energetica”.

Articolo 11 del DL 311 e allegato I

Dal regime transitorio in poi:

Non si effettua più il calcolo del FEN, sostituito dall’ indice EPi.

Non si esegue più la verifica del Cd, sostituita dalla verifica delle trasmittanze dellestrutture.

E’ obbligatoria la verifica termoigrometrica.

Qaux energia elettrica trasformata in calore

Pf , Pd ,Pfbs perdite (camino, involucro, bruciatore spento)

6

note:

Strumenti di Crescita Professionale

9. I passi per il calcolo

10. La certificazione energetica

I PASSI PER IL CALCOLO E LA VERFICA DEL FABBISOGNO TERMICO DI UN EDIFICIO

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

L’attestato di qualificazione è obbligatorio

per ottenere incentivi statali secondo le

finanziarie 2007 e 2008, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

L’obbligo di certificazione fa riferimento alla data di richiesta del permesso di costruire.

Le norme UNI TS 11300 e i decreti regionali (ed in futuro le linee guida) stabiliscono la procedura

per la compilazione dell'attestato di certificazione energetica.

Nell'impossibilità di compilare l'attestato di certificazione è richiesto l'attestato di qualificazione

energetica (art. 11 DL 311).

Inquadra l’edificio in una classe di merito relativa ai

consumi di energia.

Dal 2009 occorrerà redigere l'attestato di

certificazione per .ogni singolo appartamento

.

Obblighi di legge e Dati del progetto.

Individuare le zone.

Le strutture: verifica termoigrometrica e dispersione (QT).

Impianto di ventilazione (QV).

Apporti gratuiti (solari Qs e interni Qi).

Calcolo del fabbisogno netto (Qh).

Dimensionamento dell’impianto (Pn, �).

Calcolo dell’energia primaria (Q ).

Verifiche di legge. (EPi, �G e U)

Stampa dei documenti richiesti.

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QV

Zone

QT

Qi +Qs

Qh

Pn +�

Q

EPi,�g e U

Fine

Modificaparametri

NO

Categoria di consumo di energia

< 50 kWh/(m anno)

< 30 kWh/(m anno)

< 90 kWh/(m anno)

< 70 kWh/(m anno)

<120 kWh/(m anno)

<160 kWh/(m anno)

>160 kWh/(m anno)

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SI

Dati

alto fabbisogno di energiaalto fabbisogno di energia

basso fabbisogno di energia

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note:

Strumenti di Crescita Professionale

08/10/06

11. Obbligo di certificazione

12. Ambiti di intervento

DATE E OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

•Nuovi edifici

•Nuovi impianti

•Ristrutturazionie ricostruzionicon Su>1000m2

Per accedere aincentivi e sgravifiscali

(ART. 6 del DL 311)

Edifici nuovi e grandi ristrutturazioni

Piccole ristrutturazioni

Edifici nuovi

Ristrutturazione integrale dell’involucro edilizio per edifici esistenti aventi Sutile > 1000 m2

Demolizione e ricostruzione di edifici aventi Sutile > 1000 m2

Ampliamento dell’edificio superiore al 20 % del volume dell’edificio esistente

Ristrutturazione integrale dell’involucro edilizio per edifici esistenti aventi Sutile < 1000 m2

Demolizione e ricostruzione di edifici aventi Sutile < 1000 m2

Ampliamento dell’edificio inferiore al 20 % del volume dell’edificio esistente

Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

Sostituzione impianto

Sostituzione del solo generatore di calore

Sostituzione generatore

QUAL’E’ IL CAMPO DI INTERVENTO? (ART. 3 del DL 311)

01/01/07 01/07/07

Vendita di interiedifici esistenticon S >1000mu

2

01/07/08

Vendita di interiedifici esistenticon S <1000mu

2

01/07/09

Vendita disingole unitàimmobiliari

Per gli incentivi previsti dalle finanziarie 2007 e 2008 si presenta l’attestato di qualificazioneenergetica (commi da 344 a 349).

Un emendamento al DL 112/2008 (art. 35) cancella l'obbligo di allegare l'attestatodi certificazione energetica all'atto di vendita o di locazione secondo i commi 3 e 4dell'art. 6 del DL 192, ma non l'obbligo di redigerlo.

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note:

Strumenti di Crescita Professionale

15. L’edificio

16. Gli ambienti adiacenti

L’edificio (UNI TS 11300 cap. 7).

“Il sistema edifico-impianto è costituito da uno o più edifici (involucri edilizi) o da porzioni di edificio,climatizzati attraverso un unico sistema di generazione.

IMPIANTO TERMOAUTONOMO: il calcolo del fabbisogno avviene per ogni singola unità abitativa.

IMPIANTO CENTRALIZZATO: si compila un’unica relazione per l’intero complesso edilizio.

S:superficie che delimita verso l’esterno e verso ambienti non dotati di impianto diriscaldamento il volume riscaldato V.

V: volume lordo delle parti di edificio riscaldate.

Superficie e volume dell’edificio (DL 311, allegato C)

Il rapporto S/V è sfavorevole per gli appartamenti termoautonomi, perché non si

considerano le superfici che si affacciano verso ambienti riscaldati da un altro impianto.

Zona

Spazio riscaldato ad una temperatura uniforme.

Si può considerare un’unica zona fino a 4°C di differenza tra le temperature di progetto.

Su: superficie netta calpestabile (DL 311, allegato A).

V: volume lordo della zona termica.

Per ogni zona bisogna considerare le dispersioni verso

Esterno

Zone non riscaldate

Zone a temperatura costante

Le zone non riscaldate

Zone a temperatura costante

Sono zone a temperatura fissata. L’energia termica può essere sia dispersa che acquisita.

E per gli appartamenti limitrofi riscaldati da altro impianto?

La legge non impone al progettista di considerare che l’altro impianto sia spento. Si può peròprevedere un minimo di dispersione a favore di sicurezza.

Bisogna perciò calcolare le dispersioni:

ZR ZNR + ZNR ESTERNO

(UNI 13789)

(UNI TS 11300 cap. 7).

Può essere definita inoltre una temperaturacaratteristica per il calcolo delle dispersionidi picco (UNI 7357).

Costituiscono un filtro tra zona riscaldataed esterno e sono caratterizzate dalparametro Hu (UNI TS 11300-1 cap. 11).

s

si

s1

1�=1R s1

2

s�

=2R2

2

seT

e

iT

strato

limite

resistenza

R

sup. interna

si

resistenzasup. esterna

strato

limite

seR

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Strumenti di Crescita Professionale

25. Le verifiche sulle trasmittanze

note:

LIMITI DI TRASMITTANZA PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI

LA VERIFICA DELLE TRASMITTANZE SECONDO IL DL 311

E’ il parametro indice della dispersione dell’edificio.

Sostituisce il calcolo del Cd.

Si effettua sulle strutture verticali, orizzontali di solaio e di pavimento, sui

serramenti, sul vetro e sui tramezzi.

limiti sono molto severi! E andranno diminuendo nei prossimi anni…

26. Le verifiche sulle trasmittanze

LIMITI DI TRASMITTANZA PER STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO

Il limite di trasmittanza sui divisori verticali è 0,8 W/m2K per ridurre il “furto di calore” (All. I c. 7).

LIMITI DI TRASMITTANZA PER STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA

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note:

Strumenti di Crescita Professionale

31. Le trasmittanze limite

LIMITI DI TRASMITTANZA PER I VETRI

LIMITI DI TRASMITTANZA PER CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENDENDO GLI INFISSI

32. Esempi di vetri

ESEMPIO DI VETRO IN ZONA C

Vetro 4-10-4 (intercapedine con argon)

Trasmittanza:

Verifica i limiti!Km

W2

31,1

Le dispersioni si riducono di più del 50%.

Vetro 4-10-4 (intercapedine con aria)

Trasmittanza:

Non verifica i limiti previsti dal DL 311!

Km

W2

01,3

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Strumenti di Crescita Professionale

note:

33. Le strutture su terreno

34. Il calcolo delle dispersioni

VERIFICA DEI PAVIMENTI SU TERRENO

Per le strutture su terreno il valore della trasmittanza viene calcolato secondo la

UNI EN ISO 13370.

Il valore calcolato viene poi confrontato con il valore limite dell’allegato C del DL 311.

Nel calcolo della trasmittanza totale del pavimento occorre tenere conto di:

trasmittanza del pavimento

isolamento perimetrale del pavimento

ponte termico nel giunto parete/pavimento

conducibilità del terreno

presenza di eventuali intercapedini o vespai

CALCOLO DELLE DISPERSIONI

Dopo aver definito le trasmittanze di tutti gli elementi si possono calcolare le

dispersioni totali dell’edificio.

T strut ponti terreno ZNR TCQ Q Q Q Q Q

Qstrut calore disperso attraverso strutture opache e trasparenti verso l’esterno

dove:

pontiQ

strutQ

ZNRQ

Qterreno

zona non riscaldata

zona riscaldata 1 zona riscaldata 2

Qponti dispersione per trasmissione

attraverso i ponti termici

Qterreno dispersione verso il terreno

QZNR dispersione verso zone

non riscaldate

QTC dispersione verso zone a

temperatura costante

= + + + +

˜

note:

Strumenti di Crescita Professionale

43. La procedura di certificazione

LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Definizioni dall’allegato A del DL 311:

esprime la quantità di energia che si prevede possa essere necessaria per soddisfare ivari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio.

è un documento che attesta la prestazione energetica di un edificioattraverso alcuni parametri caratteristici.

Per un condominio saranno richiesti dal 2009 i seguenti documenti:

Attestato di certificazione energetica per l’intero edificio

Targa energetica relativa all’intero edificio

Attestato di certificazione energetica per ciascuna unità abitativa

Per questi motivi è opportuno separare le :

vuole fornire gli elementi per il dimensionamento dell’impianto, verificando che siano rispettati i limitidi consumo energetico fissato dalla legislazione vigente.

fornisce un indicatore di qualità energetica dell’edificio, destinato direttamente all’acquirente o alconsumatore, con influenza diretta sul mercato immobiliare.

Il calcolo del fabbisogno ai fini della certificazione deve possedere le seguenti caratteristiche:

La procedura deve essere , poichè dal 2009 sarà richiesta per ogni singola unità immobiliare.

Il metodo deve essere il più possibile per adattarsi a diverse tipologie di fabbricato epermettere agli utenti di raffrontare le prestazioni tra edifici diversi.

I risultati del metodo non devono dipendere da chi esegue il calcolo, quindi devono poter essere dacertificatori diversi.

La clausola di cedevolezza dei DL 192/311 prevede che le norme nazionali siano sostituite dalle norme regionali.

E' pertanto possibile compilare l'attestato di certificazione in queste regioni :

Lombardia (CENED)

Liguria

Emilia Romagna

Provincia di Bolzano

Provincia di Trento

Nel resto d'Italia è possibile per il momento redigere l'attestato di qualificazione con carattere provvisorio.

Altre regioni sono in fase di elaborazione di una procedura autonoma: Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia,Friuli Venezia Giulia, Basilicata, ecc.

Prestazione energetica:

Attestato di certificazione energetica:

due fasi

Progetto:

Certificazione:

semplice

standardizzabile

replicati

pertanto

che hanno legiferato in tal senso

1.

2.

L’attestato di certificazione consentirà al consumatore di valutare e raffrontare le

prestazioni energetiche degli edifici e contiene raccomandazioni finalizzate al loro

miglioramento in termini di costi - benefici.

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La certificazione energetica è obbligatoria per , in caso di e dicontratto di .

nuove costruzioni e ristrutturazioni compravendita

locazione

Un emendamento al DL 112/2008 (art. 35) cancella l'obbligo di allegare l'attestatodi certificazione energetica all'atto di vendita o di locazione secondo i commi 3 e 4dell'art. 6 del DL 192, ma non l'obbligo di redigerlo.

L'attestato di qualificazione, avendo validità provvisoria, può essere compilato secondo una qualunque procedura(procedura SACERT, decreto 311, allegato B al decreto di attuazione della finanziaria…).

note:

Strumenti di Crescita Professionale

44. D.L.115

45. Regione Piemonte

DECRETO LEGISLATIVO n° 115 del 30/05/2008

In vigore dal 4 luglio, attua la direttiva 2006/32/CE.

REGIONE PIEMONTE

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Contenuti principali:

Stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali

dell'energia, sotto il profilo costi e benefici.Prevede la stesura di un rapporto annuale in cui si attesti il raggiungimento di alcuni obiettivi

nazionali.Definisce alcuni incentivi e strumenti finanziari per le società di vendita di energia (certificati

bianchi).Per edifici nuovi e ristrutturazioni caratterizzati da indici di prestazione e trasmittanze più

bassi del 10% rispetto ai valori limite del DL311, l'Art. 11 deroga il rispetto della distanza

minima tra edifici ed elargisce un bonus volumetrico.Introduce l'obbligo di riferimento alle norme UNI TS 11300 parti 1 e 2 (allegato III).Obbliga le software house a certificare il software, secondo modalità indicate dal CTI o

dall'UNI (è ammesso uno scostamento massimo del 5% dai risultati richiesti dall'ente). In

attesa di tali specifiche si procederà ad autocertificazione.Abilita al ruolo di certificatore energetico tutti i professionisti tecnici a condizione che siano

iscritti all'Ordine (in contrasto con alcune prescrizioni regionali).

La Legge regionale 28/05/2007 n.13 (promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuovacostruzione. La LR si accompagna al piano stralcio dell'8 febbraio 07.

Prevede l'uscita di un futuro provvedimento amministrativo (art. 21), in attesa del quale valgonoulteriori specifiche rispetto alla norma nazionale:

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)

Introduce l'obbligo di certificazione energetica in tutti i casi di compravendita o locazione.Specifica le direttive per abilitare i professionisti, rimandando a futuri regolamenti.Anticipa i valori limite di trasmittanza previsti per l'anno 2010.Prevede il calcolo dell'EPi limite in funzione dei gradi giorno della località e del volume (e nondella Superficie utile).Obbliga comunque alla verifica di massa per tutte le province.Obbliga l'installazione di impianti centralizzati per edifici costituiti da più di 4 unità immobiliari.Per tutti gli edifici nuovi pubblici e privati occorre coprire con pannelli solari termici il 60% delfabbisogno di energia per la produzione di ACS.Introduce un bollino verde di autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici e dicondizionamento.Fornisce istruzioni per l'ottenimento di bonus volumetrici.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge saranno messe a punto la metodologia di calcolo,i valori di riferimento per determinare il fabbisogno energetico, il modello dell'attestato dicertificazione energetica e le modalità di svolgimento del corso per ottenere l'abilitazione.

note:

Strumenti di Crescita Professionale

46. Regione Lombardia

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REGIONE LOMBARDIA

DGR 5773 del 31/10/2007

DGR 15833 del 13/12/2007

La procedura di calcolo per la certificazione energetica in Regione Lombardia è definita in due

decreti:

(Procedura di calcolo)

La procedura regionale:

Introduce l'obbligo di certificazione energetica in tutti i casi di compravendita o locazione degli

edifici.

Introduce i valori limite che il DL 311 prevede dall'1 gennaio 2010 già a partire dall'1 luglio 2008,

sia per le trasmittanze che per l'EPi

Nel calcolo sono considerati i contributi relativi a riscaldamento, ventilazione, acqua calda e

raffrescamento.

Prevede la creazione di un catasto energetico informatizzato.

E' già adeguata alle nuove norme UNI, soprattutto per la parte impiantistica.

Rispetto alla procedura nazionale introduce alcune semplificazioni e chiarimenti:

Ai fini della certificazione si considera un'unica zona termica ed un funzionamento continuo

dell'impianto di riscaldamento.

L'effetto dei ponti termici viene determinato in modo forfettario, mediante una maggiorazione

percentuale della trasmittanza della parete.

Gli ambienti non climatizzati sono caratterizzati da un fattore correttivo FT.

La procedura spiega come considerare gli ambienti confinanti riscaldati da altro impianto.

Per i nuovi edifici non è prevista alcuna verifica di trasmittanza.

47. Regione Emilia Romagna

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Delibera regionale 28/05/2007 n. 3124 Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di

rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici prescrive ulteriori

specifiche rispetto alla norma nazionale:

Introduce i valori limite che il DL 311 prevede dall'1 gennaio 2010 già a partire dall'1 luglio 2008.

Non permette più l'incremento del 30% per i valori limite di trasmittanza.

La superficie S per il rapporto S/V viene calcolata includendo tutte le superfici del volume V che

danno verso l'esterno, verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento e verso zone

termiche o unità immobiliari dotati di altro impianto.

Prevede l'obbligo della verifica di massa per tutte le province. In alternativa è possibile

dimostrare che le pareti opache siano caratterizzate da uno sfasamento dell'onda termica di

almeno 8 ore.

Obbliga l'installazione di impianti centralizzati per edifici costituiti da più di 4 unità immobiliari.

Il dimensionamento dei pannelli solari e di quelli fotovoltaici deve essere riportato in relazione.

Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono coprire una potenza non

inferiore a 1 kW (per le norme nazionali era 0,2 kW).

note:

Strumenti di Crescita Professionale

48. Regione Liguria

REGIONE LIGURIA

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La procedura di calcolo per la certificazione energetica in Regione Liguria è definita dal

Regolamento regionale n° 6 dell'8 novembre 2007, che disciplina i criteri per il contenimento dei

consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento, i criteri e le modalità per la certificazione

energetica, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e la procedura per il rilascio

Introduce per gli edifici nuovi i valori limite che il DL 311 prevede dall'1 gennaio 2010 già a

partire dall'1 luglio 2008, sia per le trasmittanze che per l'EPi.

Definisce dei requisiti minimi di prestazione energetica per l'involucro edilizio, per il fabbisogno

di energia per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il

fabbisogno di energia degli impianti di climatizzazione estiva e di illuminazione artificiale.

Il certificato deve indicare: il fabbisogno di energia primaria e le dispersioni, le emissioni di

CO2, gli interventi consigliati, la valutazione qualitativa dell'impianto di condizionamento.

I professionisti abilitati alla certificazione devono essere iscritti ad un albo di certificatori.

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note:

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