Documento Programmatico Preliminare
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Comune di Farra di SoligoRegione del VenetoProvincia di Treviso
PIPiano degli Interventi
variante
DocumentoProgrammatico Preliminare
Art. 18 - LR. n°11/2004
L u g l i o 2 0 1 5
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Sommario
1. I contenuti del piano operativo PI........................................................................................................ 5Il ciclo di progetto nella formazione del PI............................................................................................................ 5
1.1. Finalità ................................................................................................................................................... 5
1.2. Obbiettivi della variante al PI................................................................................................................... 6
1.3. I contenuti del PI ..................................................................................................................................... 7
1.4. I contenuti specifici.................................................................................................................................. 7
1.5. Il percorso amministrativo ....................................................................................................................... 7
1.6. Concertazione e partecipazione al PI....................................................................................................... 8
1.7. Fasi di partecipazione al PI...................................................................................................................... 9
1.8. I centri storico e la rigenerazione urbana................................................................................................. 9
1.9. Il ruolo dei privati alle scelte di piano ....................................................................................................10
2. Gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI................................................................................. 12Obbiettivi del Piano ...........................................................................................................................................12
2.1. Revisione della strumentazione per il centro storico...............................................................................12
2.2. Adeguamento alle nuove disposizioni regionali sul commercio ..............................................................15
2.3. Eventuali piccole modifiche/correzioni/ integrazioni al PI vigente: ..........................................................16
2.4. Adeguamento e integrazione delle NTO................................................................................................17
3. Regole di gestione del PI ................................................................................................................. 18La forma del Piano............................................................................................................................................18
3.1. Monitoraggio delle trasformazioni.........................................................................................................18
3.2. Programma triennale delle opere pubbliche ..........................................................................................18
3.3. Quadro sinottico delle attività................................................................................................................19
3.4. Criteri generali per la presentazione e valutazione degli Accordi Pubblico-Privato...................................20
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Premessa
Tra le finalità della LR. 11/04 è previsto l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo
quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto
esistente. Il Piano di Assetto del Comune di Farra di Soligo si fonda sulle scelte del
PTCP della Provincia di Treviso e del PATI del Quartier del Piave.
Gli obiettivi strategici da perseguire con il PI per garantire nel tempo uno sviluppo
qualitativo del Comune di Farra di Soligo, non possono prescindere da tale finalità
volta alla salvaguardia e al riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela
dell’ambiente, alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile
finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza
pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle
risorse naturali.
Il presente documento nasce con la finalità di illustrare le procedure, i contenuti e
gli obiettivi della prima variante al Piano degli Interventi per l’ambito del Centro
Storico del territorio Comunale, nell’ambito del programma amministrativo.
Il Documento Programmatico Preliminare fornisce la cornice e il quadro di
riferimento del PI in termini di stato del territorio e vocazioni, ne fissa gli obiettivi e
gli scenari.
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Il quadro di riferimento
1 i contenuti del piano operativo PI
2 gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI
3 regole di gestione
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1. I contenuti del piano operativo PI
Il ciclo di progetto nella formazione del PI
1.1. FinalitàLa redazione del presente strumento urbanistico prende avvio in un contesto
normativo che ha visto l'emanazione della LR. 23 aprile 2004, n. 11, la
nuova legge regionale urbanistica, cui il comune di Farra di Soligo si è
adeguato con la redazione del Piano Regolatore Comunale (PRC).
La Legge Regionale n.11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti
degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio e articola il
Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di
Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano
degli Interventi (PI).
Il Consiglio Comunale del Comune di Farra di Soligo ha:
1. ha adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
16/04/2009 che è stato successivamente approvato in Conferenza
di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso il
28/09/2011 pubblicata nel BUR n.86 del 18/11/2011;
2. ha adottato il PATI del Quartier Del Piave con Delibera di Consiglio
Comunale n. 35 del 30/09/2011 che è stato successivamente
approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto, la
Provincia di Treviso e i comuni partecipanti il 27/03/2013
pubblicata nel BUR n.41 del 10/05/2013;
3. adottato il primo PI, di raccordo generale con la disciplina del PAT,
con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014
successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 07 del 07/04/2014;
4. adottato la variante n°1 al PI vigente, con Delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 27/04/2015, attualmente sono in vigore le
norme di salvaguardia.
Il Documento Programmatico Preliminare (DPP) è lo strumento strategico
preliminare e propedeutico alla definizione e alla costruzione del PI e delle
sue varianti. La legge regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale,
nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento
urbanistico operativo (PI) di produrre un Documento Programmatico
Preliminare (noto anche come “Documento del Sindaco”) che fissi gli obiettivi
della nuova pianificazione.
Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, è il punto di
partenza per la redazione del PI, e per consentire la partecipazione ai
cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori
di interesse in genere, affinché le scelte di piano siano definite secondo
principi di trasparenza.
Più in dettaglio il Documento del Sindaco evidenzia, “secondo le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi
nonché gli “effetti attesi”.
Il Documento del Sindaco èun atto programmatico chedelinea gli interventi e lerealizzazioni che darannovita al Piano degli Interventiin coerenza con il PAT.Il nuovo Piano perseguiràuno sviluppo del territoriosostenibile, mirando all’equilibrio tra le azioni dirigenerazione urbanistica, ilconsumo del suolo e ilmantenimento di serviziadeguati alla comunità.
Il Documento del Sindaco èun atto programmatico chedelinea gli interventi e lerealizzazioni che darannovita al Piano degli Interventiin coerenza con il PAT.Il nuovo Piano perseguiràuno sviluppo del territoriosostenibile, mirando all’equilibrio tra le azioni dirigenerazione urbanistica, ilconsumo del suolo e ilmantenimento di serviziadeguati alla comunità.
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1.2. Obbiettivi dellavariante al PI
La seconda variante al Piano degli Interventi (PI) del Comune individuerà gli
interventi di carattere urbanistico riguardanti:
a) revisione della strumentazione in centro storici:
revisione complessiva dell’attuale strumentazione che regola
l’ambito dei centri storici, attualmente perimetrati e disciplinati con
specifico piano particolareggiato ai sensi della ex LR. 80/80, anche
prendendo atto di modifiche configuratesi nel frattempo in questo
contesto urbano (organizzazione della viabilità veicolare e lenta,
spazi pubblici, edificazione, ecc.) in quanto si rende necessaria una
revisione dei gradi di protezione degli edifici;
b) adeguamento al nuovo Regolamento regionale per il commercio:
adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al nuovo
Regolamento regionale di sviluppo del sistema commerciale Legge
Regionale 50/2012 e DGRV n. 1047 del 18 giugno 2013,
introducendo nuove modalità per l’apertura e la disciplina delle
attività commerciali nel territorio comunale come richiesto dalla
normativa regionale vigente;
c) eventuali piccole modifiche/correzioni/integrazioni al Piano degli
Interventi vigente:
si provvederà eventualmente ad apportare limitate modifiche e/o
rettifiche e/o correzioni e/o integrazioni al Piano degli Interventi
vigente sulla base di errori riscontrati dall’Ufficio o di segnalazioni
o richieste prodotte a mezzo manifestazioni di interesse da parte
dei privati accogliendo anche eventuali proposte di riclassificazione
delle aree edificabili affinché siano private della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta e siano rese inedificabili (art.7 - LR.
4/2015);
d) modifica ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative:
assestamento e aggiustamento dell’apparato normativo che non
incida sugli aspetti informatori del Piano degli Interventi e che risulti
funzionali ad una migliore definizione e applicazione della
disciplina urbanistica comunale;
Ai sensi dell’articolo 6 della LR n.11/2004, nel PI potranno essere recepiti
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico di interventi urbanistici,
sia nelle aree di nuova urbanizzazione, che in quelle da recuperare o
riqualificare, oggetto di accordi pubblico-privati.
Tali accordi rispondono alle prestazioni e caratteristiche fissate nel PAT e
sono coerenti con gli obiettivi del Documento Programmatico Preliminare.
In particolare, presupposto per la formazione di tali accordi sarà il contenuto
di rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:
della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto
e/o dalle ricadute economiche;
dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del
valore aggiunto che la proposta determina.
I nuovi meccanismi e le nuove procedure sulle quali il PI può sostenere le
proprie previsioni, al fine di conseguire un miglior risultato e una più
organica attuazione nella gestione del territorio, sono quelli esplicitamente
richiamati nella nuova Legge Regionale e nel PAT.
Articolo 17 della L.R. n.11/2004 Comma 5[...] Il PI è formato da: Una relazioneprogrammatica, cheindica i tempi, le prioritàoperative ed il quadroeconomico; gli elaborati graficiche rappresentano leindicazioni progettuali; le norme tecnicheoperative; il prontuario per laqualità architettonica e lamitigazione ambientale; il registro deicrediti edilizi; una banca datialfanumerica [...].
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1.3. I contenuti del PI
1.4. I contenuti specifici
1.5. Il percorsoamministrativo
La variante n°2 al PI, inteso come adeguamento parziale del PI vigente,
comporta le seguenti operazioni:
aggiornamento del prontuario qualità architettonica e mitigazione
ambientale: elaborato integrativo dell’apparato normativo;
zonizzazione di piano e apparato normativo aggiornato: è l’insieme
degli elaborati del PI (tavole al 5000, al 2000 ed eventuali elaborati di
maggior dettaglio, relazione e normativa) che riprendendo il vigente PI;
banca dati aggiornata: tutto il PI deve essere costruito in formato
digitale in coerenza con il Quadro Conoscitivo (QC) del PAT e gli
elaborati devono essere forniti anche su banca dati alfa-numerica;
avviso o bando per la richiesta di modifica urbanistica del PI sulla
base delle priorità indicate dall’Amministrazione: è lo strumento che verrà
utilizzato per acquisire i contributi puntuali della cittadinanza alla
definizione delle scelte di piano secondo l’ordine di priorità stabilito
dall’Amministrazione attuando così un percorso trasparente di
concertazione;
sottoscrizione accordi (LR n.11/2004, articolo 6 e articolo17 co.4)
per l’attuazione di alcuni interventi di rilevante interesse pubblico: saranno
sottoscritti specifici atti da concordare tra le parti prima di dare attuazione
agli interventi di maggior rilevanza.
− registro crediti edilizi: stabilito dalla LR n.11/2004 è il riferimento per il
controllo degli stessi;
− registro dei rapporti con il PAT: è lo strumento da utilizzarsi per il
riscontro della coerenza del PI con il PAT (in particolare per la verifica SAU
e dimensionamento).
Nello specifico la seconda variante al PI avrà i seguenti contenuti:
- stesura degli elaborati a scala di dettaglio e individuazione delle
modalità di intervento sul patrimonio esistente da salvaguardare
nell’ambito delle zone significative - centro storico - in revisione delle
tavole del PI vigente per le aree centrali di (Col San Martino ambito di
piazza Rovere - Col San Martino ambito di Giussin-Col San Martino-
Posmon - Farra di Soligo ambito di Credazzo-Callalta-Monchera - Farra
di Soligo ambito di centrale - Soligo ambito di Cao de Villa - Soligo
ambito Borgo Dorigo - Soligo ambito centrale) scala 1:1000 (previgente
PRG – 1989) ;
- specificazione della relazione illustrativa, dell’apparato normativo e del
prontuario di mitigazione ambientale;
- ricognizione delle proposte dei residenti, degli operatori economici e dei
portatori di interessi diffusi per gli ambiti del centro storico;
Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PI è normato dalla LR.
23 aprile 2004, n. 11 all'art. 18.
Tale articolo prevede che il Sindaco predisponga il presente documento, in
cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli
interventi e le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi.
Questo documento viene illustrato presso la sede comunale nel corso di
apposito Consiglio Comunale.
Il PI viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale; l'adozione del
Piano è preceduta da apposite forme di consultazione, di partecipazione e di
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1.6. Concertazione epartecipazione al PI
concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali
eventualmente interessati nel processo di definizione delle azioni e delle
scelte di Piano.
Entro otto giorni dall'adozione il Piano viene deposito presso al sede
comunale ed è a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi quale
adempimento della fase di pubblicazione del Piano; nei successivi trenta
giorni chiunque può formulare idonee osservazioni utili all'integrazione o al
miglioramento dello strumento urbanistico adottato.
Dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio on-line del Comune e su almeno due quotidiani a
diffusione locale; il Comune si riserva la facoltà di attuare ogni altra forma
di divulgazione ritenuta opportuna.
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni il consiglio comunale controdeduce le stesse ed approva il
Piano.
Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è
depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo
pretorio del comune.
La presente variante n°2 al PI, con i contenuti previsti dal presente
documento (centro Storico), potrà essere oggetto di adozione/approvazione
per porzioni di territorio coincidente con le varie frazioni, al fine di adeguare
in itinere con la fase di progettazione della variante, la strumentazione
urbanistica vigente.
Il PI si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di strumenti urbanistici
attuativi (PUA).
I metodi dell'ascolto della società locale attraverso l’urbanistica partecipata
hanno dimostrato, di poter contribuire ad aumentare l'efficacia della
pianificazione, aiutando nella produzione di progetti capaci di cogliere
problemi e possibilità di trasformazione della città.
La proposta di utilizzare anche per l'elaborazione della presente variante al
PI di tali metodiche, oltre a recepire le indicazioni della Legge Regionale,
mira a raggiungere due principali obiettivi: la costruzione di una visione
condivisa dello sviluppo futuro del Comune e il consolidamento di modalità
innovative nel rapporto fra Amministrazione e Cittadini.
Un processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di
sviluppo della città deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali:
1. coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione
comune dello sviluppo della città, affrontando i temi essenziali del
processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale;
2. utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte di abitanti e
attori organizzati presenti nella città, che costituisce una fonte
essenziale per la formulazione di un progetto capace di cogliere le
diverse dimensioni della situazione locale;
3. mettere a frutto la competenza progettuale presente fra gli abitanti;
4. contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la
società locale sia mobilitata con continuità.
Articolo 18 della L.R. n.11/20041. Il sindaco predispone
un documento in cuisono evidenziati,secondo le priorità,le trasformazioniurbanistiche, gliinterventi, le operepubbliche darealizzarsi nonché glieffetti attesi e loillustra [...] nel corsodi un appositoconsiglio comunale.
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1.7. Fasi di partecipazioneal PI
1.8. I centri storico e larigenerazione urbana
Il processo partecipativo sarà articolato nelle seguenti fasi principali:
1. Fase analitica e organizzativa. Obiettivi di tale fase sono: la
comunicazione dell'avvio del processo partecipativo, l'individuazione
dei riferimenti interni ovvero i luoghi e le persone cui la popolazione
o le associazioni di categoria possano rivolgersi per essere informati,
l'individuazione degli stake-holders (portatori di interessi);
2. Fase del confronto. L'obiettivo è fare emergere le problematiche dei
vari portatori di interessi . Gli incontri con i cittadini, i tecnici operanti
sul territorio le associazioni di categoria e gli altri enti potranno
essere programmati negli spazi pubblici comunali;
3. Fase della comunicazione del lavoro concluso: pubblicizzazione del
progetto elaborato, evidenziando come ha potuto recepire gli
indirizzi forniti dagli attori coinvolti.
I nuovi strumenti di pianificazione della città devono puntare alla
riqualificazione dell’esistente attraverso l’individuazione di siti di particolare
interesse urbano e sociale e alla predisposizione di programmi di intervento
che assieme al rinnovamento del sito specifico producano un effetto
“volano” sul contesto di quartiere.
Il concetto di rigenerazione è associato a quello della
costituzione/sostituzione o ricostituzione della centralità urbana. In altre
parole con rigenerazione si vuole intendere non la semplice riqualificazione
architettonico edilizia, con la verifica degli standard e nemmeno la (datata)
ristrutturazione urbanistica ma una modalità di intervento che prevede una
serie di azioni su porzioni di città messe in relazione dinamica con il tutto,
perché la rigenerazione di una parte di territorio faccia da volano al resto.
Nel sistema urbano di una città vi sono assi di penetrazione particolarmente
accessibili e dunque di elevato valore indipendentemente dalla distanza dal
centro, e all’opposto esistono aree centrali o semicentrali degradate,
abbandonate che non risultano appetibili e che hanno un valore anche
molto più basso del centro del quale fanno parte.
Conseguentemente quanto più l’intervento riguarda porzioni di città
strategiche, tanto più elevate sono le conseguenze sul contesto perché
l’innalzamento di valore in una zona strategica si ripercuote sull’intorno in
maniera significativa. Mentre un intervento in zone ordinarie ha degli effetti
limitati quasi al solo sito di trasformazione.
L’idea della Rigenerazione Urbana (per il quale il DL. n°83 del 2012 ha
introdotto il Piano nazionale delle Città ) è la più appropriata dal punto di
vista della sostenibilità territoriale in quanto propone di rigenerare i valori
urbani, intesi come valori architettonici, urbanistici, ambientali, sociali,
paesaggistici, economici, infrastrutturali, mediante microinterventi.
Per essere efficace, la rigenerazione, deve irradiarsi su tutte le componenti
della città: edifici, piazze, strade, reti tecnologiche.
Mediante funzioni molteplici: residenziali, commerciali, di servizio, pubbliche.
Introducendo spazi per la mobilità e la sosta, luoghi di incontro.
Valorizzando i valori culturali, storici e identitari come spazi verdi, parchi,
corsi d’acqua.
Tutti questi sono gli elementi dell’urbano che vanno necessariamente
ricompresi (senza esclusione) nel processo di rigenerazione, il quale si
propone di rimettere ordine, dare valore, ricostruire significati anche
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1.9. Il ruolo dei privati allescelte di piano
simbolici, migliorare la vivibilità, aumentare la sostenibilità (cioè ridurre il
consumo di risorse), ricostituire funzioni, in un progetto integrato e nelle parti
significative della città: non tanto e non solo significative perché degradate o
abbandonate, ma soprattutto perché meglio di altre possono diffondere sulle
restanti parti di città, contaminandole, gli effetti positivi ri-generati.
Oggi alla domanda sociale e degli operatori che proviene dalle aspettative
innescate dal passaggio alla fase operativa (PI) della Legge Regionale sul
Governo del Territorio, si può rispondere puntando sulla rigenerazione e
sulla diffusione dei suoi effetti di valore sulla città.
Il PI deve essere pensato come uno strumento flessibile che, nell’ambito
degli indirizzi pianificatori di fondo dettati dal PAT, individua le azioni
programmatiche destinate ad essere realizzate nel breve periodo (cinque
anni) pena la loro decadenza.
Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione
Comunale che riconosce un ruolo determinante alle forme di
partecipazione dei privati al fine di raggiungere due principali obiettivi:
1. la costruzione di una visione condivisa della valenza storica degli
ambiti urbani centrali e dei relativi spazi;
2. il consolidamento di modalità innovative nel rapporto fra
Amministrazione e Cittadini.
A tal fine verranno predisposti specifici avvisi ed inviti per intercettare le
manifestazioni di interesse da parte della cittadinanza. Saranno
programmati incontri con la comunità locale e i progettisti che operano
soprattutto nel territorio, per recepire nuove conoscenze ed
approfondimenti, dai quali possono derivare più puntuali soluzioni in
fase esecutiva.
A titolo esemplificativo i temi oggetto di manifestazione d'interesse potranno
essere:
- interventi di riqualificazione urbanistica di ambiti degradati con
eventuale riconversione di immobili attraverso cambio d'uso;
- interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
nelle zone di “centro storico”, conformi alle finalità di conservazione
dei beni tutelati e/o vincolati;
- interventi di nuova edificazione-urbanizzazione per necessità di
carattere familiare, preferibilmente attuabili tramite recupero degli
edifici esistenti ai fini residenziali, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e fatta salva l’esistenza di infrastrutture e sottoservizi,
ovvero attraverso trasposizioni o accorpamenti volumetrici,
ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso;
- richiesta di nuove destinazioni d’uso e/o modifica o ampliamento
per fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
con specificazione che le eventuali opere necessarie per
l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria sono
a carico del richiedente;
Ai sensi dell’art.6 della LR.11/2004, dell’art.9 del PAT e art. 59 del vigente
PI, qualora tali manifestazioni si configurino come progetti ed iniziative di
rilevante interesse pubblico i relativi interventi urbanistici potranno infatti
essere recepiti nel PI come accordi pubblico-privato.
Presupposto per la formazione di tali accordi è appunto il contenuto di
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rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:
1) degli obiettivi di sostenibilità ecologico - ambientale della proposta;
2) della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;
3) dell’interesse pubblico generato dal progetto e della coerenza dello stesso
con gli obiettivi e finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale;
4) dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore
aggiunto “plusvalore” che la proposta determina. Indicativamente l'interesse
pubblico viene quantificato nel riconoscimento di un quota perequativa a
favore dell'Amministrazione comunale sino ad un valore massimo del 50%
del plusvalore generato dalla variazione di destinazione urbanistica dei
singoli ambiti di intervento. La quota perequativa in favore
dell’Amministrazione sarà più contenuta per:
- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente
degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti
rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura
igenico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla
tutela della pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità;
- interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
- realizzazione di interventi di deflusso delle acque di zone urbanizzate
o degli interventi previsti dal Piano delle Acque;
- riqualificazione ambientale e paesaggistica.
mentre, negli altri casi ovvero interventi di natura speculativa, interventi in
aree di pregio paesaggistico/ambientale ecc., la suddetta quota avvicinerà il
valore massimo;
5) della concreta fattibilità della manifestazione stessa.
Per plus-valore si intende la differenza tra il valore finale degli immobili
conseguente alla trasformazione urbanistica-edilizia operata dal PI ed il
valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria
destinazione urbanistico-edilizia, sommato a tutti i costi di produzione del
valore finale, compresi quelli di eventuale bonifica dell’area. Il rilevante
interesse pubblico, in linea generale e di principio, va determinata in
funzione del tipo di intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e delle
sue caratteristiche.
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2. Gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI
Obbiettivi del Piano
2.1. Revisione dellastrumentazione per ilcentro storico
Dopo l’adeguamento generale della disciplina urbanistica comunale alle
direttive e alle prescrizioni del PAT, appare necessario rivolgere lo sguardo
in dettaglio al patrimonio edilizio esistente ed in particolare all’ambito dei
Centri Storici.
Si tratta infatti delle porzioni di territorio centrali al sistema insediativo di
Farra di Soligo e delle frazioni di Col San Martino e Soligo che inglobano nel
loro interno i luoghi dove si hanno la maggior parte degli usi, degli
abitanti e dei flussi di persone e cose.
L’impianto normativo per i centri storici del Comune di Farra di Soligo come
individuati dal PAT approvato risale addirittura agli anni ’80 ed è da ritenersi
obsoleto sia perché le condizioni fisiche dei luoghi in molte parti sono
mutate sia perché le previsioni puntuali e normative generali erano state
redatte con riferimento ad un quadro disciplinare nel frattempo
profondamente modificatosi.
La variante n°2 al PI “Centri Storici” consolida il disegno urbanistico
impostato con l’approvazione del primo PI schematizzato all’interno del
Documento programmatico preliminare (approvato con DCC n°008 del
30/03/2015, e persegue i seguenti principi di riferimento:
- i centri storici sono da considerarsi, nel loro complesso, Beni
Culturali, i quali sono intesi non come mera addizione di singoli
edifici di particolare interesse, ma come ambiente. Dove
l’ambiente è da ritenersi come un’opera collettiva che si è
tradotta in espressione formale dei contenuti culturali, sociali e
politici di una civiltà, che ha fruito di uno specifico ambiente
geografico e che ha conformato l’ambiente costruito, in modo unico
ed irripetibile, con una sapiente stratificazione di segni senza
soluzione di continuità con l’ambiente naturale;
- l’immagine complessiva di ogni Centro Storico, giunta fino a noi, va
salvaguardata nella consapevolezza che la “figurabilità dei luoghi“
travalica l’interesse privato, essendo, di fatto, di godimento
pubblico. La salvaguardia ed il recupero dell’esistente, non va
perciò visto solo settorialmente, regolamentando solamente gli
interventi sugli edifici di proprietà privata, ma anche e soprattutto
in termini di contestualità, prevedendo perciò una puntuale
regolamentazione anche degli interventi sulla proprietà pubblica.
Infatti, il singolo manufatto architettonico, come del resto il singolo
particolare di Arredo urbano, deve necessariamente essere messo in
relazione con l’edificio accanto, l’isolato, la via, la piazza, il
quartiere. In una parola con l’ambiente costruito e con l’ambiente
naturale che lo circonda.
La revisione della strumentazione per l’ambito del centro storico verrà
redatto partendo dalle problematiche emergenti, con l’obbiettivo di:
1. Riconferire al centro la perduta attrattiva, recuperando l’identità come
punto di riferimento della storia e della cultura urbana. Verranno
studiati interventi mirati di restauro e ripristino degli edifici e relativo
Art. 17 – Contenuti del Pianodegli interventi (PI).1. Si considerano centristorici gli agglomeratiinsediativi urbani checonservanonell’organizzazioneterritoriale, nell’impiantourbanistico o nelle struttureedilizie i segni di unaformazione remota e diproprie originarie funzionieconomiche, sociali, politicheo culturali.2. Costituiscono parteintegrante di ciascun centrostorico le aree in essoricomprese o circostanti che,pur non avendo lecaratteristiche di cui alcomma 1, sono ad essefunzionalmente collegate inquanto interessate daanaloghi modi d'uso.3. [...]4. [...]5. Il piano degli interventi (PI)attribuisce a ciascunmanufatto la caratteristicatipologica di riferimento traquelle determinate dal PAT,nonché la corrispondentecategoria di interventoedilizio ai sensi del comma 3,lettere a) e b).
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recupero degli spazi pubblici, il Piano pone l’obiettivo di ricostituire lo
scenario urbano della metà del novecento, ristabilendo il legame tra
città le aree agricole;
2. Frenare lo spopolamento del centro, favorendo le condizioni abitative;
per frenare l’esodo e garantire, se non il ripopolamento, almeno la
permanenza nel centro degli abitanti attuali, il Piano, oltre al recupero
del patrimonio esistente, potrà proporre nuove soluzioni abitative,
nuovi alloggi anche di edilizia residenziale pubblica, che favoriscano
l’insediamento delle giovani famiglie. La permanenza dei residenti
dovrà ottenersi anche attraverso la rivitalizzazione del centro con nuove
attività commerciali e culturali non generiche ma piuttosto rapportate
alla specificità e identità locali;
3. Ridurre il traffico e pedonalizzare le aree centrali, poiché, fra le tante
cause di spopolamento e di sofferenza del commercio va sottolineata
quella della vivibilità, del traffico e della carenza dei parcheggi, che
scoraggiano la frequentazione delle aree storiche. Occorre rivedere il
sistema dei flussi veicolari diminuendo la presenza delle auto
attraverso la previsione di zone “30”, sensi unici e interventi di traffic
calming, si dovrà aumentare gli ambiti pedonali dotandoli di idonei
percorsi in sede protetta connessi con un nuovo sistema di parcheggi di
relazione ubicati esternamente all’area centrale. La figurabilità delle
aree centrali dovrà essere percepita dalla gente a passeggio, dalla
bellezza delle nostre strade ed edifici, dei fiori sui balconi e dagli spazi
tratti pubblici che si snodano tra l’edificato.
In virtù del mutato approccio disciplinare rispetto all’impostazione di piano
utilizzato con la stesura delle vigenti tavole per le zone significative per le
aree storiche del territorio comunale in scala 1:1000 (previgente PRG –
1989) l’impostazione progettuale dell’attuale variante si svilupperà partendo
dal confronto delle mappe storiche (censo stabile). Infatti utilizzando come
elemento di partenza delle analisi, l’ambito individuato dell’atlante dei centri
storici della Regione Veneto, si analizzeranno in sovrapposizione le varie
mappe storiche; ovvero il catasto napoleonico (1802-1810), il catasto
austriaco (1846) il catasto austro italiano (1891-94), il catasto italiano di
primo impianto (1907) e la mappa IGM e le foto aeree (1930-1945).
Da tali confronti si otterrà il “netto storico”, ovvero l’individuazione delle
permanenze: anzitutto, i lotti catastali rimasti immutati dal 1810 ad oggi con
all’interno fabbricati intonsi, storici e come tali tipizzati; poi, i lotti modificati
fra il catasto napoleonico e il 1932, entrambi da considerare lotti catastali
e/o unità edilizie storiche; infine, i lotti catastali modificati dal 1945 ad oggi
con all’interno fabbricati modificati e quindi non tipizzati.
Una volta determinato il nuovo perimetro dell’ambito storico sulla base della
qualità e delle caratteristiche dell’esistente, che annovererà al suo interno le
tipologie edilizie da tutelare individuate dalla lettura storica si evidenzierà la
stratificazione temporale degli interventi edilizi sulla base dell’obiettivo
generale di ricostituire l’immagine urbana. Verranno definite specifiche
modalità d’intervento ovvero:
- restauro, finalizzato a conservare l’organismo edilizio rispettando i
suoi elementi formali e strutturali, le sue caratteristiche tipologiche e
le destinazioni d’uso di appartenenza;
- restauro-ripristino, appendice al restauro, finalizzato alla
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ricostruzioni di parti mancanti e al ripristino di eventuali piani
demoliti a seguito del terremoto;
- ripristino, finalizzato alla ricostruzione dell’edificio preesistente
demolito in tutto o in parte, distinto in:
a) ripristino filologico, che riguarda le tipologie specialistiche
ed elencale superiore ed inferiore, quando l’edificio da
conservare è perduto in tutto o in gran parte e quando esiste
una documentazione grafica o fotografica dell’assetto originale
tale da consentirne la ricostruzione nelle forme e nella materia
originaria;
b) ripristino tipologico riguarda edifici appartenenti alle tipologie
modulare e di fusione di cui non esiste una documentazione
dell’assetto originario, ma solo una conoscenza delle
caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche.
c) ristrutturazione/riqualificazione, che si applica quando la
permanenza è solo catastale e il fabbricato ha subito
alterazioni, è finalizzata a trasformare l’organismo edilizio,
conservando gli elementi formali e tipo logici, a introdurre
miglioramenti estetici delle facciate, anche con aumenti di
volume tesi al ripristino delle caratteristiche storico tradizionali
delle singole unità edilizie.
A conclusione si definiranno gli ambiti storici costruiti come Ambiti di Tutela
di Valenza Comunale, nei quali ogni intervento, anche quello minimale,
dovrà essere preceduto da un’attenta riflessione sul concetto di ambiente
storico costruito nella consapevolezza che ogni intervento, non
opportunamente valutato, può modificarne negativamente la percezione.
Verranno per questo individuate, all’interno dei nuovi elaborati di dettaglio,
le nuove modalità d’intervento sulle unità storiche identificate sulla base
dell’analisi tipologica che rappresenta un’autentica innovazione nel campo
del mantenimento del tessuto edilizio storico giacché offre indicazioni
parametriche oggettive e non soggettive.
In base a tali criteri, saranno definite, per ciascuna tipologia, la gamma
delle modalità d’intervento sugli edifici e le destinazioni d’uso ammissibili.
1. rigenerazione del sistema dei luoghi centrali e riorganizzazione del
sistema dei servizi mediante anche il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici;
2. riqualificazione delle area centrali mediante la riorganizzazione del
sistema viabilistico, della sosta e la connessione a rete dei vari servizi
(aree verdi, centri sportivi, scuole, chiese e sagrati, piazze, ecc).
3. connessione del sistema dei luoghi centrali al sistema ambientale
esterno;
4. individuazione delle schede di edifici di pregio storico
architettonico, con la ricognizione dei gradi di protezione;
5. individuazione di ambiti dove gli interventi sono assoggettati a
intervento edilizio diretto, unità minima di intervento e strumento
attuativo.
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2.2. Adeguamento allenuove disposizioniregionali sulcommercio
Nelle scelte urbanistiche una particolare rilevanza assume in questo
frangente il settore commerciale. Da un lato il commercio al minuto detto
di “vicinato”, che consente ai centri abitati di mantenersi vivi, sta subendo
un momento di difficoltà e necessita di essere supportato; dall’altro le
strutture commerciali di media e grande dimensione stanno chiedendo ai
territori sempre più spazi ma spesso generano problemi di viabilità e di
equilibrio nei luoghi dove si insediano. La realizzazione di medie/grandi
strutture di vendita dovrà essere ben ponderata nell’ambito del PI e in alcuni
casi potrebbe essere la leva per far partire le riqualificazione delle aree
dismesse a condizione che non penalizzi il resto del territorio.
Si ipotizza di valutare con attenzione gli ambiti sui quali ammettere tali
strutture e nel contempo di prevedere la possibilità di apertura di attività
commerciali di vicinato sia in aree residenziali che in aree produttive.
La nuova legge regionale sul commercio, LR. 50/2012 e la DGRV 1047 del
18/06/2013, impone alle Amministrazioni Comunali l’adeguamento degli
strumenti urbanistici e di governo del territorio in relazione alle
innovazioni introdotte nell’individuazione e classificazione delle strutture di
vendita:
l’individuazione del perimetro del Centro Urbano e delle Aree
degradate delle strutture dismesse da riqualificare, sulla base di criteri
di degrado edilizio, urbanistico e socio economico;
individuazione delle aree funzionalmente connesse al centro storico
e definizione di apposite schede descrittive per ciascun area ;
definizione dei parametri dimensionali e funzionali.
Senza adeguamento del PI, non sono consentite varianti per nuove aree
commerciali o ampliamenti di strutture esistenti per superfici superiori ai
1.500 m2, ovvero non possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali
per grandi strutture di vendita:
a) all’interno dei centri storici, a condizione che lo strumento urbanistico
vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una
destinazione urbanistica compatibile (tessuto produttivo);
b) all’interno di aree con destinazione urbanistica per grandi strutture di
vendita o parchi commerciali secondo le previsioni dello strumento
urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale,
ed attraverso l’approccio sequenziale e relativo alle verifiche di
ammissibilità, compatibilità e sostenibilità definite all’interno del
“regolamento regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28
Dicembre 2012, n. 50”.
In attuazione dell’art. 5 della nuova legge regionale, dedicato al
monitoraggio delle attività commerciali al dettaglio su area privata, i
Comuni entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono inviare alla
Regione Veneto, tramite apposito modello di rilevazione, i dati relativi
alla consistenza della rete distributiva commerciale degli esercizi di
vicinato e delle medie strutture di vendita, non ubicati all’interno di grandi
strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale, aggiornati al 31
dicembre dell’anno precedente.
Le attività promosse all’interno del PI, riguarderanno la valutazione di
eventuali richieste di ampliamento di realtà commerciali presenti a Farra di
Soligo, l’individuazione delle “aree degradate” (mediante avviso pubblico)
e la modifica delle Norme Tecniche Operative, la definizione di apposite
Definizioni LR.50/2012
superficie di vendita: l’areadestinata alla vendita,inclusa quella occupata dabanchi, scaffalature e simili,nonché l’area destinata alleesposizioni, con esclusionedell’area destinata amagazzini, depositi,avancasse, locali dilavorazione, uffici e servizi.centro urbano: porzione dicentro abitato, individuatoai sensi dell’articolo 3,comma 1, punto 8), deldecreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 “Nuovocodice della strada”,caratterizzata dal tessutourbano consolidato, conesclusione delle zoneproduttive periferiche edelle zone prive di opere diurbanizzazione o diedificazione;
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2.3. Eventuali piccolemodifiche/correzioni/integrazioni al PIvigente:
schede descrittive con l’introduzione del nuovo disposto normativo regionale
e delle nuove definizioni in merito al “centro urbano”, “aree degradate”
ed alla nuova classificazione delle strutture di vendita.
1. razionalizzazione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente;
2. ripristino o il miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale
e architettonica dei tessuti degradati;
3. il risparmio delle risorse energetiche e il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici;
4. il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per la mobilità
ecosostenibile;
5. l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
6. la riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
7. la pluralità e l'integrazione funzionale e morfologica di attività e
destinazioni d'uso tra loro compatibili;
8. la rivitalizzazione e la riqualificazione sociale ed economica dei
tessuti degradati;
9. la rilocalizzazione o la riconversione funzionale dei fabbricati
incongrui esistenti.
A seguito della verifica dello stato di attuazione del PI, prevista all’art.6 delle
NTO del PI vigente, si ritiene utile intervenire contestualmente con delle
operazioni di “manutenzione” del attuale piano al fine di:
- recepire lo stato di fatto, a seguiti di interventi di
trasformazione urbanistica e infrastrutturali attuati nel territorio;
- apportare limitate modifiche e/o correzioni e/o integrazioni sulla
base di errori riscontrati dall’Ufficio o di segnalazioni o richieste
prodotte a mezzo manifestazioni di interesse da parte dei privati;
- valutare le proposte di riclassificazione delle aree edificabili al fine di
rimuovere la potenzialità edificatoria riconosciuta dal piano e
renderle inedificabili (art.7 - LR. 4/2015);
- aggiornare i gradi di protezione degli edifici in zona agricola
(allegato D – elaborato P-06 NTO), qualora sia accertata una
situazione architettonica e di diritto diversa da quella rilevata
originariamente;
- aggiornare il registro dei crediti edilizi.
OBBIETTIVI OPERATIVI
OBBIETTIVI OPERATIVI
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2.4. Adeguamento eintegrazione delleNTO
Le Norme Tecniche Operative del vigente PI saranno adeguate e integrate,
in raccordo con il PAT e in congruenza con le fonti normative di carattere
superiore, alla nuova strumentazione definita per l’ambito del centro storico.
In particolare la normativa prevedrà una migliore specificazione dei gradi di
intervento e degli interventi ammessi e aggiornerà i parametri per
gl’interventi sugli edifici storici.
Con la revisione delle NTO per il patrimonio storico si porrà attenzione
all’interazione con la nomenclatura normativa complessiva.
In virtù ad un endemico controllo del tomo normativo si prevede all’interno
di questa variante:
- l’aggiornamento delle NTO vigenti alla nuova strumentazione
definita per l’ambito del centro storico;
- la revisione e aggiornamento delle NTO vigenti messa a punto e
chiarimenti di articoli che nella in pratica hanno trovato
difficoltà interpretative o necessitano di integrazione;
- la correzione di alcuni errori ortografici e di tabulazione.
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3. Regole di gestione del PI
La forma del Piano
3.1. Monitoraggio delletrasformazioni
3.2. Programma triennaledelle opere pubbliche
Il PAT attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha definito degli
obiettivi che dovranno essere monitorati dal Piano degli Interventi attraverso
specifici indicatori riguardanti il consumo di risorse, la sicurezza del territorio,
la produzione di sostanze inquinanti e rifiuti.
Con l’adozione di misure di monitoraggio degli effetti ambientali
dell’attuazione del Piano è inoltre possibile individuare gli effetti positivi e
negativi imprevisti e di conseguenza adottare opportune misure correttive.
L’attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il
quale l’Amministrazione Comunale può verificare con cadenza periodica
la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli
obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase
di redazione.
Il monitoraggio trova concreta attuazione nella misurazione periodica di
indicatori appositamente selezionati. Esso dovrà avere riscontro nell’attività
di reporting, che ha la funzione di conservare la memoria del piano.
L’archivio dei rapporti ha anche la funzione di processo di
apprendimento che avviene anche attraverso errori (di previsione,
valutazione, etc.).
Gli aspetti principali degli indicatori sono la frequenza temporale di
misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura.
Il PI si rapporta al Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri
strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali
riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli obiettivi di
pianificazione urbanistica enunciati dal PAT che verranno attuati nel PI.
Art. 11bis – Aggiornamentodel quadro conoscitivo-1. L’aggiornamento delquadro conoscitivopredisposto dal comune peril piano degli interventi (PI)e per ogni sua variante ètrasmesso alla Giuntaregionale ai fini del solomonitoraggio.
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3.3. Quadro sinottico delleattività
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3.4. Criteri generali per lapresentazione evalutazione degliAccordi Pubblico-Privato
Le proposte di accordo:
1) dovranno essere compatibili con la disciplina del Piano di Assetto del
Territorio e con la Valutazione Ambientale Strategica ad esso allegata;
2) non potranno proporre modifiche ad ambiti soggetti a specifica
regolazione finalizzata a garantire la tutela e conservazione delle
caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali;
3) dovranno far riferimento ad un'estensione territoriale adeguata ad una
corretta progettazione urbanistica, da valutarsi in rapporto ai contenuti della
proposta avanzata;
4) nella previsione di ripartizione del plus valore a favore del Comune,
potranno prevedere cessioni di aree, realizzazioni di interventi di interesse
pubblico o monetizzazione degli stessi.
In caso di cessione di aree, concorrono alla determinazione del plusvalore le
sole aree aggiuntive rispetto agli standard richiesti per l'intervento proposto e
alle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti.
A seguito dell’avvio del processo di partecipazione e concertazione dello
strumento urbanistico in formazione, di cui ai co. 1 e 2 art.18 della LR.
11/2004 “Bando di raccolta delle manifestazioni d'interesse dei privati”:
1. Tutti i proprietari di aree o gli operatori economici che abbiano la
disponibilità degli immobili per effetto di documentati patti con i loro
proprietari o soggetti muniti di idonea procura, possono presentare la
proposta di accordo di cui all’art. 6 della LR. 11/2004 attraverso una
manifestazione di interesse, costituita obbligatoriamente da:
a) Individuazione e dati del soggetto proponente, planimetria catastale
delle aree con l'elenco dei proprietari interessati e dichiarazione
della disponibilità delle aree da parte dei medesimi;
b) Proposta di scheda normativa comprendente:
- la cartografia con evidenziate le modificazioni da apportare allo
strumento urbanistico generale;
- oggetto dell’accordo esplicitato con elaborati grafici con
l’indicazione dei parametri dimensionali ossia delle parti che si
propone di destinare all’intervento privato e quelle oggetto di
cessione gratuita al Comune e/o indicazione delle eventuali
opere pubbliche previste in realizzazione da cedere
successivamente al Comune;
c) Relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento contenente:
- le valutazioni di massima relative alla compatibilità ambientale
degli interventi;
- descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di
accordo si propone di soddisfare;
- l’indicazione dell’arco temporale di perfezionamento dell’accordo
a partire dalla data di approvazione del piano degli interventi,
delle modalità e delle eventuali garanzie per l’attuazione delle
proposte;
- la valutazione di massima delle convenienze del programma di
intervento proposto, comprendente la determinazione del valore
aggiunto “plusvalore” conseguente al programma stesso e la
ripartizione dei benefici tra interesse pubblico e privato;
2. La proposta di accordo pubblico-privato è valutata dalla Giunta
PROCEDURA
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Comunale previa istruttoria del competente Ufficio Urbanistica del
Comune. Ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle
proposte di accordo, l'Amministrazione può procedere a specifica
audizione dei soggetti proponenti e a richiedere ovvero recepire
eventuali documenti di integrazione, approfondimento, variazione della
originaria proposta.
3. Acquisito il parere preliminare della Giunta Comunale, davanti al
Segretario del Comune oppure notaio rogante, sarà sottoscritto,
congiuntamente da parte di tutti i proprietari dell'area interessata, l'atto
unilaterale d'obbligo sulla base di uno schema predisposto dal Comune.
4. L’accordo pubblico-privato completo degli elaborati urbanistici da
allegare allo strumento di pianificazione a cui accede e dell’atto
d’obbligo sottoscritto ai sensi del precedente punto 3., sarà recepito dal
Consiglio Comunale con il provvedimento di adozione del PI e sarà
condizionato alla conferma delle sue previsioni al suo effettivo
inserimento nel Piano degli interventi, così come deliberato dal Consiglio
Comunale nella fase di approvazione dello stesso.
5. L’accordo pubblico-privato sarà sottoscritto dal Responsabile dell’Area
Tecnica e da tutti i proponenti, dopo la favorevole decisione del
Consiglio Comunale di cui al precedente punto 4. e divenuta efficace la
variante al PI;
Si ritiene inoltre opportuno precisare che:
- a seguito dell'approvazione del Piano degli Interventi l'attuazione
dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli
obblighi assunti dai privati (stipulazione dell'atto di cessione al
Comune dell'area con destinazione a servizi; costituzione di
fideiussioni a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse
pubblico; versamento delle monetizzazioni previste);
- qualora il proponente abbia assunto l’impegno di realizzare opere
pubbliche le stesse dovranno essere sottoposte, se previsto dalla
legislazione vigente, alle procedure di evidenza di cui al D.Lgs.
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’Amministrazione declina ogni responsabilità qualora l’inesatta o
incompleta individuazione dei vincoli o limitazioni d’uso precluda la
realizzabilità della proposta, restando a carico del proponente
l’onere di individuarne l’esatto campo di fattibilità, anche attraverso
indagini specifiche;
- decorsi cinque anni dall’approvazione del PI decadono le previsioni
relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a
strumenti attuativi non approvati.
La presentazione o meno di proposte per accordi pubblico-privato rientra
nella discrezionalità del soggetto richiedente, ragion per la quale non darà
luogo ad alcuna qualsiasi pretesa nei confronti del Comune (neppure a titolo
di rimborso spese), sia che la proposta venga o meno selezionata, sia che il
bando venga abbandonato o modificato, sia qualora il Comune decida di
procedere con mezzi e modalità diverse per i fini che si propone di
perseguire. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida trovano
applicazione le disposizioni di cui alla LR. 23/04/2004 n°11, alla L.
07/08/1990, n° 241 e al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Farra
di Soligo.