D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione...
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D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi
Cambia la prevenzione incendi?
Bologna, 15 Ottobre 2015 Pierluigi Bertoldo, Massimo Stroppa
Associazione Ambiente e Lavoro
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Sulla G.U.R. n° 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il D.M. 3/8/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 Marzo 2006, n. 139”, ormai diffusamente definito come:
“nuovo codice di prevenzione incendi” (NCPI).
Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi
Il decreto entra in vigore il prossimo 18 novembre
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Gli scopi dichiarati del decreto sono di ampia portata:
Obiettivi
razionalizzazione e snellimento del corpo normativo in materia di prevenzione incendi, senza riduzione dei livelli di tutela della sicurezza della vita umana, dei beni e dell’ambiente
allineamento del panorama normativo nazionale al progresso tecnico-scientifico e metodologico in materia, con prescrizioni motivate sulla base degli esiti della ricerca internazionale e non, e sugli standard internazionali, e che tengano conto dell’innovazione di mezzi e materiali
promozione di una strategia antincendi meno prescrittiva, più flessibile, quindi efficace, e più omogenea fra le attività regolamentate
inclusione delle diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive), temporanee o permanenti, come parte integrante della progettazione
modularità e aggiornabilità delle nuove disposizioni e loro introduzione graduale (iniziale convivenza con le norme previgenti)
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
I principali riferimenti tecnici esplicitamente citati (p.to G.2.11) sono:
Principali riferimenti tecnici
BS 9999:2008 "Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings", British Standards Institution (BSI) http://www.bsigroup.com/
NFPA 101 "Life Safety Code", National Fire Protection Association http://www.nfpa.org
International Fire Code 2009, International Code Council http://www.iccsafe.org/
UNI CEI EN ISO 13943 "Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario"
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Art. 15 D.Lgs. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Cos’è una regola tecnica di prevenzione incendi ?
comma 1
Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati ... Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi …;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio …
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune definizioni: regole tecniche
Regola tecnica orizzontale (RTO) : regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività Nota: ai fini del NCPI è considerata regola tecnica orizzontale l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni G Generalità, S Strategia antincendio e M Metodi
Regola tecnica verticale (RTV) : regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive a quelle previste nella RTO
Il D.M. 3/8/2015 riporta anche numerose definizioni:
Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica) : disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune definizioni: le soluzioni progettuali della strategia antincendi
Soluzione conforme : soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (es. "La distanza di protezione deve essere pari a 5 m."). Le soluzioni conformi comprendono anche soluzioni non obbligatorie, descritte con espressioni come “dovrebbe”,“dovrebbero” o con gli avverbi "generalmente" e "di norma”
Soluzione alternativa : soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio (es. "La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m2")
Soluzione in deroga : soluzione progettuale per la quale è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendio
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune definizioni: le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Attività soggetta : attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Nota: le attività soggette sono riportate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011
Attività con valutazione del progetto : attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato, anche in deroga, dal Corpo nazionale VV.F. Nota: sono le attività soggette di categoria B o C dell'allegato III del D.M. 7/8/2012, nonché le attività soggette di categoria A, nel caso in cui il progetto antincendio è sottoposto alla valutazione in deroga
Attività non normata : attività regolamentata dalla RTO
Attività normata : attività provvista di RTV, regolamentata anche dalla regola tecnica orizzontale
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune definizioni: i soggetti della prevenzione incendi
Responsabile dell'attività : soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività
Progettista : tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa
Tecnico abilitato : professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze
Professionista antincendio : tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006
Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività
Occupante con disabilità : occupante con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune definizioni: obiettivi, livelli di prestazione, metodi di progettazione
Obiettivi primari della prevenzione incendi:
sicurezza della vita umana incolumità delle persone tutela dei beni e dell'ambiente
Profilo di rischio : indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all'esercizio ordinario di un’attività.
Il NCPI ne individua 3:
Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana RBeni relativo alla salvaguardia dei beni economici RAmbiente relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio
Livello di prestazione : specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare una determinata misura antincendio
Metodo di progettazione della sicurezza antincendio : metodo di progettazione specificato nel capitolo G.2 del NCPI
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Struttura e contenuti
5 Articoli e 1 Allegato diviso in 4 Sezioni, contenenti 19 Capitoli
Sezione G – GENERALITÀ G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - STRATEGIA ANTINCENDIO S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio (GSA) S.6 Controllo dell’incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Struttura e contenuti
Sezione V - REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV) V1 Aree a rischio specifico
V2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V3 Vani degli ascensori
Le Sezioni G, S e M costituiscono la Regola Tecnica Orizzontale (RTO)
… ???
Sezione M - METODI: M1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
M2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
M3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
IL CODICE È ALTERNATIVO
Disposizioni di p.i. di cui all’art. 15 co. 3, del D.Lgs. n. 139/2006 e quindi anche ai criteri generali di p.i. di cui al DM 10 marzo 1998.
Alle seguenti regole tecniche: - DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”; - DM 31 marzo 2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”; - DM 3 novembre 2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”; - DM 15 marzo 2005 “Reazione al fuoco”; - DM 15 settembre 2005 “Impianti di sollevamento”; - DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”; - DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”; - DM 20 dicembre 2012 “Impianti di protezione attiva”.
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Campo e condizioni di applicabilità
Allo stato attuale il D.M. 3/8/2015 non contiene disposizioni obbligatorie per alcuna attività, ma rappresenta un’alternativa ad altre disposizioni, determinando quindi un aumento della flessibilità complessiva del quadro di riferimento normativo. Si potrebbe dire che è “cogente in alternativa” e questo, presumibilmente, come conseguenza della esplicita scelta di non renderlo cogente da subito.
Più in particolare è utilizzabile:
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Campo e condizioni di applicabilità
per le 35 attività soggette (non normate e prive di RTV) rientranti nel campo di applicazione (attività n° 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75, 76 dell’allegato I del D.P.R. 151/2011), nuove o esistenti al 18 /11/2015, in alternativa a:
le disposizioni contenute nei D.M. 30/11/1983 (Termini, definizioni e simboli grafici); D.M. 31/3/2003 (Reazione al fuoco condotte distribuzione); D.M. 3/11/2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie di uscita); D.M. 15/3/2005 (Reazione al fuoco); D.M. 15/9/2005 (Impianti di sollevamento); D.M. 16/2/2007 (Classificazione di resistenza al fuoco); D.M. 9/3/2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco); D.M. 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva;
i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15, c.3, del D.Lgs. 139/2006, quindi anche quelli contenuti nel D.M. 10/3/98
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Campo e condizioni di applicabilità
per le 35 attività soggette di cui sopra, ma quando non superino le soglie di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività quindi non soggette. Es. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc) in alternativa a i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15, c.3, del D.Lgs. 139/2006, quindi anche al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 10/3/98
per le attività non soggette, ad integrazione delle disposizioni contenute nei criteri generali di prevenzione incendi o per soluzioni compensative in caso di inapplicabilità di queste ultime
per le attività soggette, non rientranti nel campo di applicazione, per soluzioni in deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011) a quelle previste nelle specifiche RTV di riferimento
Oltre a ciò le indicazioni del D.M. 3/8/2015 costituiscono un riferimento affidabile e autorevole:
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
Il NCPI si colloca nell’ambito di due processi convergenti e strettamente interconnessi, e ancora non giunti a completamento, miranti a:
semplificare il corpo normativo e i processi amministrativi (ridurre l’“inflazione regolatoria”), in senso proporzionale al livello di complessità dell’attività da autorizzare, e orientato ai risultati, promuovendo le buone prassi e attribuendo maggiori oneri tecnici e giuridici ai responsabili delle attività e ai loro consulenti
promuovere il passaggio dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale, accentuando la priorità processo di valutazione specifica dei rischi di incendio per definire le misure prevenzionali, come richiesto più in generale dagli indirizzi comunitari sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
L’evoluzione normativa
SISTEMA RIGIDO Approccio
“Comando e Controllo” SISTEMA
FLESSIBILE e PARTECIPATO Approccio
“Gestionale – Organizzativo” Orientato al raggiungimento degli obiettivi
di sicurezza individuati
La Sicurezza come «bene dei singoli e della
collettività» Il contrasto al rischio con un ……..
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
L’evoluzione normativa
SISTEMA FLESSIBILE e PARTECIPATO
Approccio
“Gestionale – Organizzativo” Orientato al raggiungimento degli obiettivi
di sicurezza individuati
Il sistema «Impresa» Datori di lavoro Gestori Progettisti Lavoratori/RLS RSPP
Il sistema «Pubblico» VV.F. ASL ARPA Regione Altre autorità pubbliche
La Sicurezza come «bene dei singoli e della
collettività» Il contrasto al rischio con un ……..
Il sistema «Sociale» Ordini professionali Associazioni d’interesse Organizzazioni sociali …………………
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO
APPROCCIO PRESTAZIONALE FSE (D.M. 9/5/2007)
APPROCCIO PRESCRITTIVO Regole Tecniche Verticali All. IV
TU, D.M. 10/3/98
Specifica: effettuata dal progettista identificando: 1) pericoli di incendio;
2) condizioni ambientali, 3) caratteristiche degli occupanti
Aspecifica: effettuata dal normatore sulla base di criteri di sicurezza di applicazione generale no esplicitati
DEFINIZIONE SOLUZIONI
PROGETTUALI
Specifica: effettuata dal progettista identificando: 1) obiettivi di sicurezza
antincendio; 2) livelli di prestazione (LP) richiesti; 3) scenari di incendio; 4)
applicazione di un adeguato modello di simulazione e verifica raggiungimento
livelli di prestazione
Aspecifica: effettuata dal normatore sulla base di criteri di sicurezza di applicazione generale: soluzioni
conformi (per il D.M. 10/3/98 anche soluzioni alternative a sicurezza
equivalente), o eventuali soluzioni in deroga (solo se approvate dal OdV)
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
Più precisamente il D.M. 3/8/2015 contempla (Sezione M) l’uso della “Ingegneria della sicurezza antincendio” metodologia prestazionale pura ripresa dal D.M. 9/5/2007 ma …
in prima istanza propone un approccio che si potrebbe definire semiprestazionale o “prestazionale guidato”, sempre fondato sulla definizione di livelli prestazionali (LP) da raggiungere, ma con definizione dei livelli e dimostrazione del loro raggiungimento guidati dal normatore che rappresenta un buon compromesso fra semplicità e rigore.
In sostanza il NCPI si configura nel suo complesso come un “protocollo” da seguire per applicare le buone prassi, la “regola d’arte” della prevenzione incendi
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
Le soluzioni progettuali che nel loro insieme costituiscono l “Strategia antincendio” possono essere:
soluzioni conformi proposte dal NCPI (il progettista non deve dimostrare il raggiungimento del richiesto LP)
soluzioni alternative proposte dal NCPI (il progettista deve dimostrare il raggiungimento del LP con uno dei “metodi ordinari di progettazione”)
soluzioni in deroga non proposte dal NCPI (il progettista deve dimostrare il raggiungimento del LP con uno dei “metodi avanzati di progettazione”)
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
L’ approccio prescrittivo, richiede competenze relativamente semplici in chi lo applica (progettista ma anche funzionario valutatore), ma per sua natura presenta alcuni difetti fondamentali:
produce soluzioni spesso ridondanti e/o molto onerose, o di attuazione non facile o impossibile applicazione (eventuale deroga che comunque può presentare problematiche rilevanti), in particolare per interventi su attività già esistenti
identificando l’obiettivo di prevenzione con la prescrizione, a sua volta basata su ipotesi generali che possono risultare non rispondenti a determinate situazioni particolari, ove il normatore “tralasci” qualche prescrizione o la prescrizione non sia la soluzione adeguata a una specifica realtà, viene in definitiva meno la possibilità di raggiungere l’obiettivo
di norma attribuisce alle misure gestionali - le più flessibili e sostenibili e quelle che maggiormente coinvolgono i lavoratori - un ruolo secondario, residuale, subordinato all’applicazione delle altre misure
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
L’approccio prestazionale, richiede competenze più elevate al progettista e al funzionario valutatore, e:
è estremamente più flessibile, e produce soluzioni più adeguate alle specifiche condizioni di rischio che si presentano, tendenzialmente meno onerose o meglio con un miglior rapporto livello di sicurezza/costi
attribuisce alle soluzioni di tipo gestionale (sorveglianza, controlli, formazione, addestramento, gestione emergenza) un ruolo di importanza pari alle altre misure (resistenza e reazione al fuoco, compartimentazione, estinzione, rivelazione e allarme incendi etc.), che diventano parte integrante della progettazione antincendi
promuove il miglioramento delle competenze e il ruolo attivo e responsabile dei soggetti coinvolti
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il processo di trasformazione della prevenzione incendi
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO
APPROCCIO SEMI-PRESTAZIONALE o “GUIDATO” (D.M. 3/8/2015)
Specifica: effettuata dal progettista in maniera “guidata” dalle indicazioni del NCPI, identificando:
1) i “profili di rischio” RVita per ogni compatimento e RVita RAmbiente per l’intera attività (p.to G.3)
DEFINIZIONE SOLUZIONI
PROGETTUALI
Specifica: effettuata dal progettista identificando (Sezione S):
1) in base ai profili di rischio, i “livelli di prestazione” per ciascuna misura della “strategia antincendio” complessiva (p.to G.3);
2) in base al livello di prestazione una “soluzione conforme” o una delle “soluzioni alternative” proposte dal NCPI o, eventualmente una
“soluzione in deroga”, utilizzando per le ultime due tipologie i “metodi di progettazione” per esse ammessi dal NCPI
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
I metodi di progettazione
Metodi “ordinari” di progettazione della sicurezza antincendi (p.to G.2.6)
Metodi Descrizione e limiti di applicazione Applicazione di norme o documenti tecnici
Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività
Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo
L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all’impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: norme o specifiche di prova nazionali; norme o specifiche di prova internazionali specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati
Ingegneria della sicurezza antincendio
Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel D.M. 3/8/2015, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 , e secondo le procedure previste dalla normativa vigente (D.M. 2/5/2007)
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
I metodi di progettazione Metodi “avanzati” di progettazione della sicurezza antincendi (p.to G.2.7)
Metodi Descrizione e limiti di applicazione Ingegneria della sicurezza antincendio
Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente
Prove sperimentali Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del C.N.VV.F. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del C.N.VV.F., su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Analisi e proget= tazione secondo giudizio esperto
L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
La sequenza di applicazione del NCPI è così rappresentabile:
Obiettivi primari della P.I.: sicurezza della vita umana incolumità delle persone tutela dei beni e dell'ambiente
(p.to G.3) Valutazione dei rischi di incendio e determinazione dei profili di rischio (PR): RVita (per ciascun comparto), ed RBeni, e RAmbiente (per tutta l’attività)
(p.to G.1.5.3) In base ai PR attribuzione del livello di
prestazione (LP) richiesto per ogni misura della strategia
antincendi
(Sezione S) Scelta della soluzione progettuale: conforme,
alternativa o (art. 7 D.P.R. 151/2011) in deroga, per ogni
misura della strategia antincendi
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Strategia antincendio
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)
E’ attribuito indipendentemente per ogni compartimento in relazione ai seguenti fattori:
δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio
δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.
I due parametri sono valutati dal progettista secondo le indicazioni del NCPI riportate di seguito
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)
δocc Caratteristiche prevalenti degli
occupanti Esempi indicativi e non esaustivi
A Sono in stato di veglia e hanno familiarità con l’edificio
Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B Sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio
Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C Possono essere addormentati:
Ci in attività individuale di lunga durata Civile abitazione
Cii in attività gestita di lunga durata Dormitorio, residence, studentato, residenza assistita
Ciii in attività gestita di breve durata Albergo, rifugio alpino
D Ricevono cure mediche Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E Sono in transito Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)
δa
Velocità caratteristica prevalente di crescita
dell'incendio t [s] Esempi indicativi e non esaustivi
1 600: Lenta Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili
2 300: Media Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobilio in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1)
3 150: Media Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchia- ture elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco
4 75: Ultra-rapida Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco
Il valore di δa può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione V, ossia da sistema automatico di controllo e spegnimento dell'incendio estesa a tutta l’attività
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)
Caratteristiche prevalenti Velocità prevalente δocc
degli occupanti δocc 1 Lenta
2 Media
3 Rapida
4 Ultra rapida
A Sono in stato di veglia e hanno familiarità con l’edificio
Rvita=A1 Rvita=A2 Rvita=A3 Rvita=A4
B Sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio
Rvita=B1 Rvita=B2 Rvita=B3 Non ammesso
C Possono essere addormentati:
Ci in attività individuale di lunga durata Rvita=Ci1 Rvita=Ci2 Rvita=Ci3 Non ammesso
Cii in attività gestita di lunga durata Rvita=Cii1 Rvita=Cii2 Rvita=Cii3 Non ammesso
Ciii in attività gestita di breve durata Rvita=Ciii1 Rvita=Ciii2 Rvita=Ciii3 Non ammesso
D Ricevono cure mediche Rvita=D1 Rvita=D2 Non ammesso Non ammesso
E Sono in transito Rvita=E1 Rvita=E2 Rvita=E3 Non ammesso
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Tipologia di destinazione d’uso Rvita
Palestra scolastica A1
Autorimessa privata A2
Ufficio non aperto al pubblico , sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso
A2-A3
Laboratorio scolastico, sala server A3 Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica
A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose A4
Galleria d'arte, sala d'attesa,ristorante, studio medico, ambulatorio medico B1-B2
Autorimessa pubblica B2
Alcuni esempi di attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2.2)
Tipologia di destinazione d’uso Rvita
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, commercio al dettaglio, attività espositiva, autosalone
B2-B3
Civile abitazione Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone non autosufficienti Cii2-Cii3
Camera d’albergo Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
E2
Rvita è definito separatamente per ciascun compartimento antincendio,
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio RBeni (p.to G.3.3)
un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge
un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività
E’ attribuito per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell'opera da costruzione e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico suo e e dei beni in essa contenuti :
I due aspetti sono valutati dal progettista secondo le indicazioni del NCPI riportate di seguito
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
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Opera da costru zione vincolata
NO SI
Opera da NO RBeni = 1
RBeni = 2
costruzione strategica SI
RBeni = 3
RBeni = 4
Attribuzione del profilo di rischio RBeni (p.to G.3.3)
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Attribuzione del profilo di rischio RAmbiente (p.to G.3.4)
Il rischio ambientale, se non diversamente indicato nel NCPI o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni, che consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio.
Per le attività rientranti nel campo di applicazione della Direttiva "Seveso", si applica la specifica normativa di riferimento
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)
La tabella riporta i livelli di prestazione (LP) per la resistenza al fuoco attribuibili alle opere da costruzione:
Livello di prestazione
Descrizione
I Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio
IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)
La tabelle seguenti riportano i criteri per l'attribuzione alle costruzioni dei singoli LP :
Livello di prestazione
Criteri di attribuzione
I
Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente
adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i
seguenti profili di rischio: RBeni pari a 1 RAmbiente non significativo
non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, esclusa quella occasionale e di breve durata di personale addetto
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)
Livello di prestazione Criteri di attribuzione
II
Opere da Costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente
adiacenti strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che
l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i
seguenti profili di rischio: RVita compresi in A1, A2, A3, A4 RBeni pari a 1 RAmbiente non significativo
densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/mq non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
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Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)
Livello di prestazione
Soluzioni conformi Soluzioni alternative
I
1) Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è ricavato secondo le procedure di cui al paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore alla massima altezza della costruzione 2) Non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco
1) Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: a) compartimentazione rispetto ad altre costruzioni b) assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)
Livello di prestazione
Soluzioni conformi Soluzioni alternative
II
1) Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione come previsto per il livello di prestazione I 2) Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5 3) La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame
1) Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: a) compartimentazione rispetto ad altre costruzioni b) assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale 3) mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. La capacità portante deve essere comunque tale da garantire un margine di sicurezza tmarg (p.to M.3.2.2) non inferiore a 100% · RSET e comunque non inferiore a 30 minuti
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato
Progettazione per attività normate e non (p.ti G.2.8 e G.2.9)
ATTIVITÀ NON NORMATE (p.to G.2.8) ATTIVITÀ NORMATE (p.to G.2.9)
Valutazione dei rischi di incendio effettuata dal progettista
individuando i PR e i LP, secondo i criteri proposti nella RTO
Valutazione del rischio effettuata dal normatore definendo i PR e i LP
secondo le indicazioni della RTO e della RTV. Al progettista resta la VdR
su aspetti peculiari e specifici
Selezione delle soluzioni conformi che assicurano il
raggiungimento del LP richiesto, effettuata dal progettista
Selezione delle soluzioni alternative effettuata dal progettista dimostrando il
raggiungimento del LP richiesto
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Prospettive di ampliamento del campo di applicabilità
Nelle prime bozze del NCPI erano inserite diverse RTV (per scuole, uffici, ospedali, luoghi di spettacolo, attività commerciali, edifici residenziali, autorimesse, centri sportivi) che nella versione definitiva sono state eliminate, presumibilmente per introdurre in modo “morbido” il nuovo approccio, tramite il consolidamento graduale di un processo di trasformazione cominciato ben prima del D.M. 3/8/2015 (D.M. 10/3/98, All. I parte A D.M. 4/5/98, D.M. 9/5/2007, RTV 2014 e 2015)
Comunque la prospettiva sembra essere tuttora quella che via via siano “integrate” nel NCPI le RTV che attualmente regolano con approccio prescrittivo diverse attività soggette, con lo scopo di sostituire, nel medio-lungo periodo, l’attuale corpo normativo per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tuttavia non è chiaro se ciò avverrà sin da subito abrogando le RTV vigenti man mano che la corrispondente RTV sarà inserita nel NCPI
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio
L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 prevede al comma 3 che siano adottati uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
2) misure precauzionali di esercizio
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
4) criteri per la gestione delle emergenze
b) le caratteristiche dello specifico SPP antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Si tratta delle disposizioni che dovranno sostituire i “Criteri generali di sicurezza antincendio” attualmente contenuti nel D.M. 10/3/98
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio
Si tratta in fondo di completare l’adeguamento alle linee di indirizzo europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già sviluppate nella Direttiva Quadro 89/391/CEE - al quale il D.M. 10/3/98 ha a suo tempo dato un contributo notevole - fornendo strumenti operativi per una valutazione, progettazione delle misure di prevenzione e protezione e gestione dei rischi di incendio più flessibili, ossia più aderenti alle effettive condizioni di rischio, comprese le caratteristiche delle persone presenti
Perché con il NCPI si realizzi una vera trasformazione della prevenzione incendi, di portata generale almeno per quanto concerne i luoghi di lavoro, è evidente l’esigenza che l’approccio semi-prestazionale sia esteso più decisamente anche alle attività lavorative non soggette ai controlli di prevenzione incendi, orientando quindi la revisione già da tempo in corso dei “Criteri generali di sicurezza antincendio”.
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio
L’estensione in forma “alleggerita” al nuovo D.M. 10/3/98 dell’approccio del NCPI, come a suo tempo proposto nel Dossier “Sicurezza antincendi” n°108/2014 dell’Associazione Ambiente e Lavoro, potrebbe prevedere:
proposta di una metodologia di VdR più accurata di quanto ora previsto nell’All. 1 del D.M. 10/3/98 (peraltro di uso facoltativo), in analogia con quanto indicato al p.to 2.5 del NCPI “Obiettivi e metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio”, almeno articolando maggiormente i criteri attuali e tenendo conto più incisivamente del numero e caratteristiche delle persone presenti (non solo lavoratori)
adozione di quanto previsto dal NCPI al punto S.5.6.5 “Preparazione all’emergenza” in particolare riguardo alla necessità di una “catena di comando” e ai contenuti del Piano di Emergenza Interno (PEI), senza l’esenzione dall’obbligo di elaborare delle specifiche procedure, oggi prevista all’art. 5 comma 2 del D.M. 10/3/98
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio
formazione del personale addetto al servizio antincendio più aderente agli specifici esiti della VdR di incendio e al PEI, comprese le esigenze di assistenza, guida ed eventuale trasporto di persone disabili. A tale fine, e non solo, è auspicabile l’individuazione di chiari requisiti per formatori, e di termini temporali per l’aggiornamento della formazione
Formazione dei gestori in quanto non di rado incendi anche molto gravi dipendono da comportamenti agiti direttamente dal gestore
definizione di criteri per strutturare la Gestione della Sicurezza Antincendio in analogia con quanto fatto ai p.ti S.5.3-S.5.6 del NCPI
definizione di criteri orientativi più prestazionali per la scelta delle misure, a partire da quello della compensazione dei tempi di esposizione agli effetti pericolosi dell’incendio, e quindi applicazione più diffusa del criterio della sicurezza equivalente prevedendo più sistematicamente delle misure di prevenzione e protezione alternative a quelle conformi, in particolare di compartimentazione antincendi, formazione e addestramento del personale, e in generale gestionali
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio
definizione dei criteri prestazionali di adeguatezza del servizio addetti antincendio, in particolare basati sui tempi di intervento richiesti
adeguamento ai più recenti sviluppi dei mezzi e tecniche di prevenzione, fra l’altro con riferimento a: uso delle porte scorrevoli lungo le vie di esodo differenziazione delle soluzioni per le vie di esodo, fra il caso di
esodo simultaneo ed esodo per fasi successive riferimento esplicito agli “spazi calmi” per la gestione di
problematiche legate alla presenza di persone con difficoltà motorie o di reazione, se non prevedendone l’obbligo generalizzato, almeno sottolineandone l’efficacia e prevedendone l’obbligo per i luoghi di nuova costruzione
revisione e adeguamento della terminologia tecnica
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune valutazioni conclusive
nuovo approccio strutturato, affidabile e ampiamente guidato per una VdR di incendio e una progettazione antincendi a regola d’arte
aumento della flessibilità del quadro di riferimento complessivo e frequente riduzione dell’onerosità delle misure proposte
semplificazione dei procedimenti amministrativi, sulla linea del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7/8/2012, tramite la proposta di più soluzioni alternative e fornendo riferimenti affidabili per le deroghe
nuove definizioni e modifiche di definizioni di alcuni parametri tecnici a riprova che il NCPI è la proposta di un nuovo approccio tecnico complessivo
maggiore enfasi rispetto alle RTV finora prodotte sulle problematiche di rischio di esplosione
riordino lessicale, necessario ove la stratificazione delle disposizioni diverse ha determinato la convivenza di terminologie disomogenee, fonte di ambiguità (es. la classificazione di resistenza al fuoco)
Al di là degli obiettivi dichiarati il NCPI ha sicuramente la possibilità di produrre diversi importanti risultati tecnici, metodologici e procedurali:
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune valutazioni conclusive
In conclusione:
il NCPI si può considerare un passo cruciale nella promozione di una cultura della prevenzione – tecnica e gestionale - più aggiornata, anche per lo stesso C.N.VV.F.
Alla base del nuovo indirizzo sta la centralità del processo di valutazione specifica dei rischi come fondamento della progettazione della sicurezza, in conformità agli indirizzi comunitari in materia. Conseguenza diretta è la responsabilizzazione dei consulenti, dei progettisti, dei responsabili delle attività e, quindi, attraverso le procedure di gestione e la formazione, di tutti i lavoratori.
Non si può dire che nel nostro paese il sistema prescrittivo abbia finora fallito gli obiettivi di tutela, come attestano i dati statistici sugli incendi e sui conseguenti danni, tuttavia in futuro ciò potrà essere ottenuto in maniera più sostenibile e molto meno disfunzionale
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune valutazioni conclusive
Restano ovviamente da curare gli aspetti decisivi di:
promozione del nuovo approccio e sua applicazione graduale in modo da consentire anche il progressivo sviluppo delle nuove competenze necessarie (formazione di funzionari e progettisti)
sua estensione progressiva del campo di applicazione alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ora escluse, e quindi, in maniera proporzionata, anche alle attività di lavoro non soggette
conseguente monitoraggio e se necessario correzione della sua applicazione
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D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?
Alcune valutazioni conclusive
Grazie per l’attenzione!