D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione...

53
1 D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi Cambia la prevenzione incendi? Bologna, 15 Ottobre 2015 Pierluigi Bertoldo, Massimo Stroppa Associazione Ambiente e Lavoro

Transcript of D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione...

Page 1: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

1

D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi

Cambia la prevenzione incendi?

Bologna, 15 Ottobre 2015 Pierluigi Bertoldo, Massimo Stroppa

Associazione Ambiente e Lavoro

Page 2: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

2

Sulla G.U.R. n° 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il D.M. 3/8/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 Marzo 2006, n. 139”, ormai diffusamente definito come:

“nuovo codice di prevenzione incendi” (NCPI).

Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi

Il decreto entra in vigore il prossimo 18 novembre

Relatore
Note di presentazione
La definizione di Codice è giuridicamente poco corretta
Page 3: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

3

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Gli scopi dichiarati del decreto sono di ampia portata:

Obiettivi

razionalizzazione e snellimento del corpo normativo in materia di prevenzione incendi, senza riduzione dei livelli di tutela della sicurezza della vita umana, dei beni e dell’ambiente

allineamento del panorama normativo nazionale al progresso tecnico-scientifico e metodologico in materia, con prescrizioni motivate sulla base degli esiti della ricerca internazionale e non, e sugli standard internazionali, e che tengano conto dell’innovazione di mezzi e materiali

promozione di una strategia antincendi meno prescrittiva, più flessibile, quindi efficace, e più omogenea fra le attività regolamentate

inclusione delle diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive), temporanee o permanenti, come parte integrante della progettazione

modularità e aggiornabilità delle nuove disposizioni e loro introduzione graduale (iniziale convivenza con le norme previgenti)

Relatore
Note di presentazione
Il “respiro internazionale” del Codice è evidenziato anche dal frequentissimi ricorso a definizioni e terminologia tecniche in inglese Per quanto riguardo l’inclusione per dimostrarne la necessità cruciale basta un dato ISTAT/Ministero del Lavoro del 2015 che rileva come il 25% delle persone in Italia ha difficoltà gravi (circa 5%) o meno ad utilizzare vie di esodo verticali (scale o rampe) La gradualità dell’introduzione è assicurata dalla “possibilità di utilizzo in alternativa” che peraltro era già stata prevista per il 9/5/2007
Page 4: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

4

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

I principali riferimenti tecnici esplicitamente citati (p.to G.2.11) sono:

Principali riferimenti tecnici

BS 9999:2008 "Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings", British Standards Institution (BSI) http://www.bsigroup.com/

NFPA 101 "Life Safety Code", National Fire Protection Association http://www.nfpa.org

International Fire Code 2009, International Code Council http://www.iccsafe.org/

UNI CEI EN ISO 13943 "Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario"

Page 5: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

5

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Art. 15 D.Lgs. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Cos’è una regola tecnica di prevenzione incendi ?

comma 1

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati ... Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi …;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio …

Relatore
Note di presentazione
Art. 15 D.lgs. 139/2006 comma 3 Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate
Page 6: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

6

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune definizioni: regole tecniche

Regola tecnica orizzontale (RTO) : regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività Nota: ai fini del NCPI è considerata regola tecnica orizzontale l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni G Generalità, S Strategia antincendio e M Metodi

Regola tecnica verticale (RTV) : regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive a quelle previste nella RTO

Il D.M. 3/8/2015 riporta anche numerose definizioni:

Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica) : disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi

Page 7: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

7

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune definizioni: le soluzioni progettuali della strategia antincendi

Soluzione conforme : soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (es. "La distanza di protezione deve essere pari a 5 m."). Le soluzioni conformi comprendono anche soluzioni non obbligatorie, descritte con espressioni come “dovrebbe”,“dovrebbero” o con gli avverbi "generalmente" e "di norma”

Soluzione alternativa : soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio (es. "La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m2")

Soluzione in deroga : soluzione progettuale per la quale è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendio

Relatore
Note di presentazione
Per le soluzioni conformi non obbligatorie, il progettista può scegliere modalità tecniche diverse; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale
Page 8: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

8

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune definizioni: le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Attività soggetta : attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Nota: le attività soggette sono riportate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011

Attività con valutazione del progetto : attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato, anche in deroga, dal Corpo nazionale VV.F. Nota: sono le attività soggette di categoria B o C dell'allegato III del D.M. 7/8/2012, nonché le attività soggette di categoria A, nel caso in cui il progetto antincendio è sottoposto alla valutazione in deroga

Attività non normata : attività regolamentata dalla RTO

Attività normata : attività provvista di RTV, regolamentata anche dalla regola tecnica orizzontale

Relatore
Note di presentazione
Dalla definizione di “Attività normata” si ricava che si preveda che le RTV siano man mano inserite nella RTO
Page 9: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

9

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune definizioni: i soggetti della prevenzione incendi

Responsabile dell'attività : soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività

Progettista : tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa

Tecnico abilitato : professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Professionista antincendio : tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006

Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività

Occupante con disabilità : occupante con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie

Relatore
Note di presentazione
Ovviamente in questo elenco che è contenuto bel NCPI mancano alcuni occupanti con un ruolo fondamentale: i lavoratori, che sono l’ultimo soggetto fondamentale per assicurare la prevenzione. Si intende che il NCPI li pensa come determinati nei loro comportamento dalla strategia gestionale progettata dal progettista e attuata dal responsabile (citiamo solo l’informazione, formazione, addestramento, manutenzione, sorveglianza). Si noti la rilevanza che viene data al tema dell’inclusione nella progettazione delle caratteristiche delle persone presenti in termini di conoscenza dei luoghi e capacità di reazione Il tecnico abilitato ai sensi del D.M. 7/8/2012 firma ed è responsabile dell’asseverazione e della documentazione tecnica (relazione e tavole di progetto) che si accompagna alla SCIA, mentre il professionista antincendio, oltre a ciò firma le certificazioni e dichiarazioni relative a prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi e impianti rilevanti ai fini antincendio, nonché i progetti in deroga e quelli elaborati con l’FSE compresi quelli riguardanti il SGSA
Page 10: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

10

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune definizioni: obiettivi, livelli di prestazione, metodi di progettazione

Obiettivi primari della prevenzione incendi:

sicurezza della vita umana incolumità delle persone tutela dei beni e dell'ambiente

Profilo di rischio : indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all'esercizio ordinario di un’attività.

Il NCPI ne individua 3:

Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana RBeni relativo alla salvaguardia dei beni economici RAmbiente relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

Livello di prestazione : specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare una determinata misura antincendio

Metodo di progettazione della sicurezza antincendio : metodo di progettazione specificato nel capitolo G.2 del NCPI

Page 11: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

11

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Struttura e contenuti

5 Articoli e 1 Allegato diviso in 4 Sezioni, contenenti 19 Capitoli

Sezione G – GENERALITÀ G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S - STRATEGIA ANTINCENDIO S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio (GSA) S.6 Controllo dell’incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Relatore
Note di presentazione
La gestione della sicurezza antincendio è una soluzione progettuale Si noti che ci sono attività non rientranti e non normate (es. 41, 48, 58-62)
Page 12: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

12

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Struttura e contenuti

Sezione V - REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV) V1 Aree a rischio specifico

V2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V3 Vani degli ascensori

Le Sezioni G, S e M costituiscono la Regola Tecnica Orizzontale (RTO)

… ???

Sezione M - METODI: M1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;

M2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;

M3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Relatore
Note di presentazione
Le RTV di molte altre attività sono già praticamente pronte ed altre sono in bozza. Dovrebbe essere fra le prime quella degli uffici, ma i tempi per la loro emanazione dipendono anche dalla concertazione con gli altri ministeri interessati dall’applicazione delle RTV. L’obiettivo è quello di creare una RTV per tutte le attività soggette e inserirla nel NCPI. Resta il dubbio se ciò comporterà da subito o inn tempi più lunghi
Page 13: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

13

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

IL CODICE È ALTERNATIVO

Disposizioni di p.i. di cui all’art. 15 co. 3, del D.Lgs. n. 139/2006 e quindi anche ai criteri generali di p.i. di cui al DM 10 marzo 1998.

Alle seguenti regole tecniche: - DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”; - DM 31 marzo 2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”; - DM 3 novembre 2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”; - DM 15 marzo 2005 “Reazione al fuoco”; - DM 15 settembre 2005 “Impianti di sollevamento”; - DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”; - DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”; - DM 20 dicembre 2012 “Impianti di protezione attiva”.

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

Relatore
Note di presentazione
Le RTV di molte altre attività sono già praticamente pronte ed altre sono in bozza. Dovrebbe essere fra le prime quella degli uffici, ma i tempi per la loro emanazione dipendono anche dalla concertazione con gli altri ministeri interessati dall’applicazione delle RTV. L’obiettivo è quello di creare una RTV per tutte le attività soggette e inserirla nel NCPI. Resta il dubbio se ciò comporterà da subito o inn tempi più lunghi
Page 14: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

14

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Campo e condizioni di applicabilità

Allo stato attuale il D.M. 3/8/2015 non contiene disposizioni obbligatorie per alcuna attività, ma rappresenta un’alternativa ad altre disposizioni, determinando quindi un aumento della flessibilità complessiva del quadro di riferimento normativo. Si potrebbe dire che è “cogente in alternativa” e questo, presumibilmente, come conseguenza della esplicita scelta di non renderlo cogente da subito.

Più in particolare è utilizzabile:

Page 15: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

15

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Campo e condizioni di applicabilità

per le 35 attività soggette (non normate e prive di RTV) rientranti nel campo di applicazione (attività n° 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75, 76 dell’allegato I del D.P.R. 151/2011), nuove o esistenti al 18 /11/2015, in alternativa a:

le disposizioni contenute nei D.M. 30/11/1983 (Termini, definizioni e simboli grafici); D.M. 31/3/2003 (Reazione al fuoco condotte distribuzione); D.M. 3/11/2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie di uscita); D.M. 15/3/2005 (Reazione al fuoco); D.M. 15/9/2005 (Impianti di sollevamento); D.M. 16/2/2007 (Classificazione di resistenza al fuoco); D.M. 9/3/2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco); D.M. 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva;

i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15, c.3, del D.Lgs. 139/2006, quindi anche quelli contenuti nel D.M. 10/3/98

Relatore
Note di presentazione
Le 35 attività sono attività non normate, ossia prive di RTV, perlopiù di tipo civile o commerciale, solo raramente di tipo più strettamente industriale o i produzione e uso di energia, o officine, laboratori, impianti, stabilimenti e depositi dove sono lavorati o depositi svariati prodotti, oggetti e materiali combustibili solidi o liquidi, in genere definite dal superamento di determinate soglie quantitative in termini di superfici degli ambienti, quantità di materiali numero di addetti etc.) Per le 35 attività il decreto si applica anche per ristrutturazioni parziali alle sole parti oggetto di ristrutturazione a meno che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento, nel qual caso si applica a tutta l’attività
Page 16: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

16

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Campo e condizioni di applicabilità

per le 35 attività soggette di cui sopra, ma quando non superino le soglie di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività quindi non soggette. Es. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi

globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc) in alternativa a i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15, c.3, del D.Lgs. 139/2006, quindi anche al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 10/3/98

per le attività non soggette, ad integrazione delle disposizioni contenute nei criteri generali di prevenzione incendi o per soluzioni compensative in caso di inapplicabilità di queste ultime

per le attività soggette, non rientranti nel campo di applicazione, per soluzioni in deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011) a quelle previste nelle specifiche RTV di riferimento

Oltre a ciò le indicazioni del D.M. 3/8/2015 costituiscono un riferimento affidabile e autorevole:

Page 17: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

17

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

Il NCPI si colloca nell’ambito di due processi convergenti e strettamente interconnessi, e ancora non giunti a completamento, miranti a:

semplificare il corpo normativo e i processi amministrativi (ridurre l’“inflazione regolatoria”), in senso proporzionale al livello di complessità dell’attività da autorizzare, e orientato ai risultati, promuovendo le buone prassi e attribuendo maggiori oneri tecnici e giuridici ai responsabili delle attività e ai loro consulenti

promuovere il passaggio dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale, accentuando la priorità processo di valutazione specifica dei rischi di incendio per definire le misure prevenzionali, come richiesto più in generale dagli indirizzi comunitari sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Relatore
Note di presentazione
Lo snellimento normativo è burocratico è anche un obiettivo del “Programma di lavoro della Commissione Europea 2015”. E’ un obiettivo di cui si è fatta è promotrice l’Unione Europea fina dai primi anni 90, sviluppando specifici programmi al riguardo. Lo snellimento è’ strettamente connesso all’approccio prevenzionale comunitario perché questo in sostanza prevede, in rapporto al sistema “comando controllo” disposizioni regolamentari che definiscano obiettivi, adempimenti, limiti da rispettare ma non pretendono di completare il quadro delle misure da adottare, riservando la definizione del loro programma di attuazione e del loro monitoraggio ai soggetti economici, che vi provvedono sulla base della valutazione specifica dei rischi rimandano comunque
Page 18: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

18

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

L’evoluzione normativa

SISTEMA RIGIDO Approccio

“Comando e Controllo” SISTEMA

FLESSIBILE e PARTECIPATO Approccio

“Gestionale – Organizzativo” Orientato al raggiungimento degli obiettivi

di sicurezza individuati

La Sicurezza come «bene dei singoli e della

collettività» Il contrasto al rischio con un ……..

Relatore
Note di presentazione
Lo snellimento normativo è burocratico è anche un obiettivo del “Programma di lavoro della Commissione Europea 2015”. E’ un obiettivo di cui si è fatta è promotrice l’Unione Europea fina dai primi anni 90, sviluppando specifici programmi al riguardo. Lo snellimento è’ strettamente connesso all’approccio prevenzionale comunitario perché questo in sostanza prevede, in rapporto al sistema “comando controllo” disposizioni regolamentari che definiscano obiettivi, adempimenti, limiti da rispettare ma non pretendono di completare il quadro delle misure da adottare, riservando la definizione del loro programma di attuazione e del loro monitoraggio ai soggetti economici, che vi provvedono sulla base della valutazione specifica dei rischi rimandano comunque
Page 19: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

19

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

L’evoluzione normativa

SISTEMA FLESSIBILE e PARTECIPATO

Approccio

“Gestionale – Organizzativo” Orientato al raggiungimento degli obiettivi

di sicurezza individuati

Il sistema «Impresa» Datori di lavoro Gestori Progettisti Lavoratori/RLS RSPP

Il sistema «Pubblico» VV.F. ASL ARPA Regione Altre autorità pubbliche

La Sicurezza come «bene dei singoli e della

collettività» Il contrasto al rischio con un ……..

Il sistema «Sociale» Ordini professionali Associazioni d’interesse Organizzazioni sociali …………………

Relatore
Note di presentazione
Lo snellimento normativo è burocratico è anche un obiettivo del “Programma di lavoro della Commissione Europea 2015”. E’ un obiettivo di cui si è fatta è promotrice l’Unione Europea fina dai primi anni 90, sviluppando specifici programmi al riguardo. Lo snellimento è’ strettamente connesso all’approccio prevenzionale comunitario perché questo in sostanza prevede, in rapporto al sistema “comando controllo” disposizioni regolamentari che definiscano obiettivi, adempimenti, limiti da rispettare ma non pretendono di completare il quadro delle misure da adottare, riservando la definizione del loro programma di attuazione e del loro monitoraggio ai soggetti economici, che vi provvedono sulla base della valutazione specifica dei rischi rimandano comunque
Page 20: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

20

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI

INCENDIO

APPROCCIO PRESTAZIONALE FSE (D.M. 9/5/2007)

APPROCCIO PRESCRITTIVO Regole Tecniche Verticali All. IV

TU, D.M. 10/3/98

Specifica: effettuata dal progettista identificando: 1) pericoli di incendio;

2) condizioni ambientali, 3) caratteristiche degli occupanti

Aspecifica: effettuata dal normatore sulla base di criteri di sicurezza di applicazione generale no esplicitati

DEFINIZIONE SOLUZIONI

PROGETTUALI

Specifica: effettuata dal progettista identificando: 1) obiettivi di sicurezza

antincendio; 2) livelli di prestazione (LP) richiesti; 3) scenari di incendio; 4)

applicazione di un adeguato modello di simulazione e verifica raggiungimento

livelli di prestazione

Aspecifica: effettuata dal normatore sulla base di criteri di sicurezza di applicazione generale: soluzioni

conformi (per il D.M. 10/3/98 anche soluzioni alternative a sicurezza

equivalente), o eventuali soluzioni in deroga (solo se approvate dal OdV)

Relatore
Note di presentazione
Il D.M. 10/3/98 rappresenta già un evoluzione rispetto all’approccio puramente prescrittivo poiché introduce il criterio della “misura compensativa a sicurezza equivalente” che non deve essere approvata dall’Organismo di Vigilanza come specificato ai punti 1.4.5 in via generale e, per la strutturazione delle vie di esodo, al p.to 3.7 Il c.5 dell’art. 63 del TU introduce in pratica il concetto di deroga, anche per le attività non soggette, “ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti” per i luoghi di lavoro, quindi anche quelli attinenti alla prevenzione incendi, che deve essere approvata dall’OdV IL FSE era già stato previsto dalla Dir. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. Si tratta di valutare l’adeguatezza delle prestazioni di tutte le misure in relazione alle esigenze di sicurezza derivate dalla VdR. Quindi il progetto deriva dalla VdR che ne è l’elemento direttore (si terranno poi anche in considerazione le soluzioni a maggior efficienza economica) Campo di applicazione del DM 9/5/2007 (ART. 2) In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, la metodologia descritta nel presente decreto può essere applicata: - per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di pre-venzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; - per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 Nota: Tale indicazione non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare l’uso dello strumento prestazionale, sicuramente più sofisticato e raffinato e conseguentemente più complesso e costoso, di quello attualmente utilizzato, per la progettazione di attività per le quali tale strumento può essere mag-giormente valorizzato Tuttavia il FSE è stato utilizzato molto poco: si stima che negli ultimi anni con esso siano state affrontate circa il 3% delle pratiche di autorizzazione antincendi I livelli di prestazione erano stati introdotti dal D.M. 9/3/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ne individuava 5, indicati col termine di “Richieste di prestazione” ovviamente relativi alla sola resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti degli edifici
Page 21: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

21

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

Più precisamente il D.M. 3/8/2015 contempla (Sezione M) l’uso della “Ingegneria della sicurezza antincendio” metodologia prestazionale pura ripresa dal D.M. 9/5/2007 ma …

in prima istanza propone un approccio che si potrebbe definire semiprestazionale o “prestazionale guidato”, sempre fondato sulla definizione di livelli prestazionali (LP) da raggiungere, ma con definizione dei livelli e dimostrazione del loro raggiungimento guidati dal normatore che rappresenta un buon compromesso fra semplicità e rigore.

In sostanza il NCPI si configura nel suo complesso come un “protocollo” da seguire per applicare le buone prassi, la “regola d’arte” della prevenzione incendi

Page 22: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

22

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

Le soluzioni progettuali che nel loro insieme costituiscono l “Strategia antincendio” possono essere:

soluzioni conformi proposte dal NCPI (il progettista non deve dimostrare il raggiungimento del richiesto LP)

soluzioni alternative proposte dal NCPI (il progettista deve dimostrare il raggiungimento del LP con uno dei “metodi ordinari di progettazione”)

soluzioni in deroga non proposte dal NCPI (il progettista deve dimostrare il raggiungimento del LP con uno dei “metodi avanzati di progettazione”)

Relatore
Note di presentazione
Il progettista non deve dimostrare il raggiungimento del richiesto livello prestazionale per le soluzioni conformi in quanto ciò è già stato fatto a priori dal normatore
Page 23: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

23

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

L’ approccio prescrittivo, richiede competenze relativamente semplici in chi lo applica (progettista ma anche funzionario valutatore), ma per sua natura presenta alcuni difetti fondamentali:

produce soluzioni spesso ridondanti e/o molto onerose, o di attuazione non facile o impossibile applicazione (eventuale deroga che comunque può presentare problematiche rilevanti), in particolare per interventi su attività già esistenti

identificando l’obiettivo di prevenzione con la prescrizione, a sua volta basata su ipotesi generali che possono risultare non rispondenti a determinate situazioni particolari, ove il normatore “tralasci” qualche prescrizione o la prescrizione non sia la soluzione adeguata a una specifica realtà, viene in definitiva meno la possibilità di raggiungere l’obiettivo

di norma attribuisce alle misure gestionali - le più flessibili e sostenibili e quelle che maggiormente coinvolgono i lavoratori - un ruolo secondario, residuale, subordinato all’applicazione delle altre misure

Relatore
Note di presentazione
La norma prescrittiva non è “motivata” alla luce del problema di rischio che si affronta cioè frutto di una scelta progettuale poiché la sua RAGIONE è nella VdR effettuata a priori e specificamente dal legislatore La gestione come oggetto di una specifica valutazione e progettazione è stata promossa dalla normativa di derivazione comunitaria. Le RTV successive all’entrata in vigore del 626 fanno tutte riferimento esplicito alla gestione come misura fondamentale di prevenzione e protezione antincendi. Con il D.M. 9/5/2007 la gestione antincendi rientra nella documentazione tecnica di cui ottenere la validazione da parte del comando VV.F.
Page 24: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

24

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

L’approccio prestazionale, richiede competenze più elevate al progettista e al funzionario valutatore, e:

è estremamente più flessibile, e produce soluzioni più adeguate alle specifiche condizioni di rischio che si presentano, tendenzialmente meno onerose o meglio con un miglior rapporto livello di sicurezza/costi

attribuisce alle soluzioni di tipo gestionale (sorveglianza, controlli, formazione, addestramento, gestione emergenza) un ruolo di importanza pari alle altre misure (resistenza e reazione al fuoco, compartimentazione, estinzione, rivelazione e allarme incendi etc.), che diventano parte integrante della progettazione antincendi

promuove il miglioramento delle competenze e il ruolo attivo e responsabile dei soggetti coinvolti

Relatore
Note di presentazione
Il passaggio dall’applicazione del primo approccio a quello prestazionale in generale conduce a misure che sono contemporaneamente più efficaci perché più specifiche e, a parità di efficacia meno onerose (un esempio per tutti la classe di resistenza al fuoco richiesta per la quale il D.M. 9/3/2007 non richiedeva alcun requisito fino a 100 MJ/mq, mentre il NCPI sposta la soglia a 200 MJ/mq, per i filtri a prova di fumo la classe di resistenza minima richiesta per gli elementi strutturali è REI 30 contro ilo REI 60 del D.M. 30/11/83)c
Page 25: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

25

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il processo di trasformazione della prevenzione incendi

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI

INCENDIO

APPROCCIO SEMI-PRESTAZIONALE o “GUIDATO” (D.M. 3/8/2015)

Specifica: effettuata dal progettista in maniera “guidata” dalle indicazioni del NCPI, identificando:

1) i “profili di rischio” RVita per ogni compatimento e RVita RAmbiente per l’intera attività (p.to G.3)

DEFINIZIONE SOLUZIONI

PROGETTUALI

Specifica: effettuata dal progettista identificando (Sezione S):

1) in base ai profili di rischio, i “livelli di prestazione” per ciascuna misura della “strategia antincendio” complessiva (p.to G.3);

2) in base al livello di prestazione una “soluzione conforme” o una delle “soluzioni alternative” proposte dal NCPI o, eventualmente una

“soluzione in deroga”, utilizzando per le ultime due tipologie i “metodi di progettazione” per esse ammessi dal NCPI

Relatore
Note di presentazione
L’analisi del rischio proposta e fortemente guidata ma tranne alcuni casi consente al progettista di giungere a conclusioni differenti da quelle suggerite dal Codice. Nulla cambia per i Procedimenti di prevenzione incendi e Non previsti obblighi per attività già in regola con il DPR n. 151/2011
Page 26: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

26

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

I metodi di progettazione

Metodi “ordinari” di progettazione della sicurezza antincendi (p.to G.2.6)

Metodi Descrizione e limiti di applicazione Applicazione di norme o documenti tecnici

Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività

Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo

L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all’impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: norme o specifiche di prova nazionali; norme o specifiche di prova internazionali specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati

Ingegneria della sicurezza antincendio

Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel D.M. 3/8/2015, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 , e secondo le procedure previste dalla normativa vigente (D.M. 2/5/2007)

Page 27: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

27

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

I metodi di progettazione Metodi “avanzati” di progettazione della sicurezza antincendi (p.to G.2.7)

Metodi Descrizione e limiti di applicazione Ingegneria della sicurezza antincendio

Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente

Prove sperimentali Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del C.N.VV.F. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del C.N.VV.F., su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Analisi e proget= tazione secondo giudizio esperto

L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio

Page 28: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

28

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

La sequenza di applicazione del NCPI è così rappresentabile:

Obiettivi primari della P.I.: sicurezza della vita umana incolumità delle persone tutela dei beni e dell'ambiente

(p.to G.3) Valutazione dei rischi di incendio e determinazione dei profili di rischio (PR): RVita (per ciascun comparto), ed RBeni, e RAmbiente (per tutta l’attività)

(p.to G.1.5.3) In base ai PR attribuzione del livello di

prestazione (LP) richiesto per ogni misura della strategia

antincendi

(Sezione S) Scelta della soluzione progettuale: conforme,

alternativa o (art. 7 D.P.R. 151/2011) in deroga, per ogni

misura della strategia antincendi

Relatore
Note di presentazione
Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e soluzioni alternative
Page 29: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

29

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Strategia antincendio

Page 30: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

30

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)

E’ attribuito indipendentemente per ogni compartimento in relazione ai seguenti fattori:

δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio

δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

I due parametri sono valutati dal progettista secondo le indicazioni del NCPI riportate di seguito

Relatore
Note di presentazione
Per "prevalenti" si intendono le caratteristiche rappresentative del rischio di incendio del compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio. Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate quantità di prodotti per la pulizia infiammabili adeguatamente stoccati non è considerata significativa
Page 31: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

31

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)

δocc Caratteristiche prevalenti degli

occupanti Esempi indicativi e non esaustivi

A Sono in stato di veglia e hanno familiarità con l’edificio

Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali

B Sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio

Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo

C Possono essere addormentati:

Ci in attività individuale di lunga durata Civile abitazione

Cii in attività gestita di lunga durata Dormitorio, residence, studentato, residenza assistita

Ciii in attività gestita di breve durata Albergo, rifugio alpino

D Ricevono cure mediche Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria

E Sono in transito Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

Relatore
Note di presentazione
Gli esempi, come chiarito al punto 3.2.1 si devono considerare “indicativi e non esaustivi”
Page 32: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

32

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)

δa

Velocità caratteristica prevalente di crescita

dell'incendio t [s] Esempi indicativi e non esaustivi

1 600: Lenta Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili

2 300: Media Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobilio in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1)

3 150: Media Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchia- ture elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco

4 75: Ultra-rapida Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco

Il valore di δa può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione V, ossia da sistema automatico di controllo e spegnimento dell'incendio estesa a tutta l’attività

Relatore
Note di presentazione
Gli esempi, come chiarito al punto 3.2.1 si devono considerare “indicativi e non esaustivi” Per le attività senza valutazione del progetto (es. attività di categoria A, All. I, DPR 151/11) la scelta non è libera e a assume solo valori 2 o 3 a seconda dell’attività
Page 33: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

33

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2)

Caratteristiche prevalenti Velocità prevalente δocc

degli occupanti δocc 1 Lenta

2 Media

3 Rapida

4 Ultra rapida

A Sono in stato di veglia e hanno familiarità con l’edificio

Rvita=A1 Rvita=A2 Rvita=A3 Rvita=A4

B Sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio

Rvita=B1 Rvita=B2 Rvita=B3 Non ammesso

C Possono essere addormentati:

Ci in attività individuale di lunga durata Rvita=Ci1 Rvita=Ci2 Rvita=Ci3 Non ammesso

Cii in attività gestita di lunga durata Rvita=Cii1 Rvita=Cii2 Rvita=Cii3 Non ammesso

Ciii in attività gestita di breve durata Rvita=Ciii1 Rvita=Ciii2 Rvita=Ciii3 Non ammesso

D Ricevono cure mediche Rvita=D1 Rvita=D2 Non ammesso Non ammesso

E Sono in transito Rvita=E1 Rvita=E2 Rvita=E3 Non ammesso

Page 34: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

34

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Tipologia di destinazione d’uso Rvita

Palestra scolastica A1

Autorimessa privata A2

Ufficio non aperto al pubblico , sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso

A2-A3

Laboratorio scolastico, sala server A3 Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica

A1-A4

Depositi sostanze o miscele pericolose A4

Galleria d'arte, sala d'attesa,ristorante, studio medico, ambulatorio medico B1-B2

Autorimessa pubblica B2

Alcuni esempi di attribuzione del profilo di rischio Rvita (p.to G.3.2.2)

Tipologia di destinazione d’uso Rvita

Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, commercio al dettaglio, attività espositiva, autosalone

B2-B3

Civile abitazione Ci2-Ci3

Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone non autosufficienti Cii2-Cii3

Camera d’albergo Ciii2-Ciii3

Degenza ospedaliera, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria

D2

Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

E2

Rvita è definito separatamente per ciascun compartimento antincendio,

Relatore
Note di presentazione
Ricordare che R vita è definito separatamente per ciascun compartimento antincendio, come detto al p.to G.1.8: Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.
Page 35: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

35

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio RBeni (p.to G.3.3)

un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge

un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività

E’ attribuito per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell'opera da costruzione e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico suo e e dei beni in essa contenuti :

I due aspetti sono valutati dal progettista secondo le indicazioni del NCPI riportate di seguito

Relatore
Note di presentazione
Vincolo e un termine che indica una "dichiarazione di interesse culturale di un bene di proprietà privata che si conclude in un provvedimento motivato e notificato al proprietario" (D.lgs. 42/2004). I beni di proprietà di enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro sono compresi in elenchi descrittivi presentati al Ministero dagli enti proprietari ma sono comunque sottoposti a tutela fino alla verifica del loro interesse culturale (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) . I beni di proprietà privata devono essere preventivamente dichiarati di interesse culturale attraverso un procedimento di imposizione del vincolo (D.lgs. 42/2004) Con il D.Lgs 61/2011 l'Italia ha recepito la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Seppur relativa alle infrastrutture critiche europee, nonché parziale, in quanto focalizzata soltanto su quelle dei settori dell'energia e trasporti, il punto a) dell'art. 2 dà una definizione di infrastruttura critica, per la quale intende "un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute,della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni". A livello nazionale esiste un “Programma degli insediamenti e delle infrastrutture strategici di preminente interesse nazionale” elaborato ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001, che li elenca. Per infrastruttura critica si intende quel complesso di reti e sistemi che operando in modo sinergico producono un flusso continuato di merci e servizi essenziali per l’organizzazione, la funzionalità e la stabilita economica di un moderno Paese industrializzato e la cui distruzione o temporanea indisponibilità può provocare un impatto debilitante sull’economia, la vita quotidiana o le capacita di difesa di un paese
Page 36: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

36

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Opera da costru zione vincolata

NO SI

Opera da NO RBeni = 1

RBeni = 2

costruzione strategica SI

RBeni = 3

RBeni = 4

Attribuzione del profilo di rischio RBeni (p.to G.3.3)

Page 37: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

37

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Attribuzione del profilo di rischio RAmbiente (p.to G.3.4)

Il rischio ambientale, se non diversamente indicato nel NCPI o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni, che consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio.

Per le attività rientranti nel campo di applicazione della Direttiva "Seveso", si applica la specifica normativa di riferimento

Relatore
Note di presentazione
La novità consiste nella valutazione del rischio di danno ambientale a seguito di incendio ed eventi ad esso connessi, anche in relazione La valutazione non e guidata, ma ove necessario e effettuata caso per caso alla gestione dell’emergenza
Page 38: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

38

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

La tabella riporta i livelli di prestazione (LP) per la resistenza al fuoco attribuibili alle opere da costruzione:

Livello di prestazione

Descrizione

I Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale

II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione

III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio

IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Page 39: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

39

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

La tabelle seguenti riportano i criteri per l'attribuzione alle costruzioni dei singoli LP :

Livello di prestazione

Criteri di attribuzione

I

Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente

adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i

seguenti profili di rischio: RBeni pari a 1 RAmbiente non significativo

non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, esclusa quella occasionale e di breve durata di personale addetto

Page 40: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

40

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

Livello di prestazione Criteri di attribuzione

II

Opere da Costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente

adiacenti strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che

l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i

seguenti profili di rischio: RVita compresi in A1, A2, A3, A4 RBeni pari a 1 RAmbiente non significativo

densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/mq non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m

Page 41: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

41

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

Livello di prestazione

Soluzioni conformi Soluzioni alternative

I

1) Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è ricavato secondo le procedure di cui al paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore alla massima altezza della costruzione 2) Non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco

1) Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: a) compartimentazione rispetto ad altre costruzioni b) assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale

Relatore
Note di presentazione
Ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, sono ritenute idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di prestazione II della misura antincendio compartimentazione (Capitolo S.3) Ai fini della verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devo- no essere adottate soluzioni atte a dimostrare che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Dette verifiche devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6
Page 42: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

42

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato Scelta delle soluzioni. Un esempio: la resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

Livello di prestazione

Soluzioni conformi Soluzioni alternative

II

1) Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione come previsto per il livello di prestazione I 2) Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5 3) La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame

1) Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: a) compartimentazione rispetto ad altre costruzioni b) assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale 3) mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. La capacità portante deve essere comunque tale da garantire un margine di sicurezza tmarg (p.to M.3.2.2) non inferiore a 100% · RSET e comunque non inferiore a 30 minuti

Relatore
Note di presentazione
Per la verifica della compartimentazione e dell'assenza di danneggiamento in caso di collasso strutturale, si utilizzano le soluzioni alternative previste per il livello di prestazione I di resistenza al fuoco. Per la verifica del mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio, le soluzioni alternative si ottengono verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6. RSET (required safe escape time): è il tempo richiesto per l’esodo sicuro intervallo di tempo calcolato tra l'innesco dell'incendio ed il momento in cui gli occupanti dell'attività raggiungono un luogo sicuro. Il T marg è la differenza fra quello disponibile (ASET) e quello richiesto, dove ASET (available safe escape time): intervallo di tempo calcolato tra l'innesco dell'incendio ed il momento in cui le condizioni ambientali nell'attività diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro. Ovviamente qui non sono stati mostrate le soluzioni per gli altri livelli di prestazione previsti: II, IV e V
Page 43: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

43

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

D.M. 3/8/2015: procedura di applicazione dell’approccio guidato

Progettazione per attività normate e non (p.ti G.2.8 e G.2.9)

ATTIVITÀ NON NORMATE (p.to G.2.8) ATTIVITÀ NORMATE (p.to G.2.9)

Valutazione dei rischi di incendio effettuata dal progettista

individuando i PR e i LP, secondo i criteri proposti nella RTO

Valutazione del rischio effettuata dal normatore definendo i PR e i LP

secondo le indicazioni della RTO e della RTV. Al progettista resta la VdR

su aspetti peculiari e specifici

Selezione delle soluzioni conformi che assicurano il

raggiungimento del LP richiesto, effettuata dal progettista

Selezione delle soluzioni alternative effettuata dal progettista dimostrando il

raggiungimento del LP richiesto

Relatore
Note di presentazione
Si noti che per un’attività è possibile che alcune problematiche di rischio siano trattate nella RTV lasciando la trattazione di altre alla RTO. G.2.8 - PROGETTAZIONE ATTIVITA’ NON NORMATE 1. Per le attività non normate deve essere effettuata la valutazione del rischio di incendio seguendo la seguente metodologia: a. individuazione dei pericoli di incendio attraverso l'indicazione di elementi che permettono di determinare i pericoli stessi presenti nell'attività; Nota Si indicano ad esempio: destinazione d'uso generale e particolare; sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio, lavorazione o movimentazione; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico. b. descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti; Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità; layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore; affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità moto- rie o sensoriali; vie di esodo. c. identificazione e descrizione del rischio di incendio caratteristico della specifica attività tramite attribuzione dei profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente, secondo le indicazioni capitolo G.3. G.2.9 - PROGETTAZIONE ATTIVITA’ NORMATE 1. Per le attività normate, secondo le indicazioni della regola tecnica orizzontale e della specifica regola tecnica verticale, la valutazione del rischio di incendio è implicitamente effettuata dal normatore, attraverso la definizione, nella regola tecnica verticale, dei profili di rischio e dei livelli di prestazione caratteristici dell'attività. I livelli di prestazione da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati, nella regola tecnica verticale, in funzione di parametri oggettivi (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolo- se, ...). In mancanza, devono essere attribuiti secondo i criteri di cui al paragrafo G.2.5.3. Pertanto, la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista è limitata ai restanti aspetti peculiari e specifici dell'attività oggetto di regola tecnica verticale. Nelle RTVi possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle conformi dettagliate nella sezione Strategia antincendio della RTO, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività
Page 44: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

44

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Prospettive di ampliamento del campo di applicabilità

Nelle prime bozze del NCPI erano inserite diverse RTV (per scuole, uffici, ospedali, luoghi di spettacolo, attività commerciali, edifici residenziali, autorimesse, centri sportivi) che nella versione definitiva sono state eliminate, presumibilmente per introdurre in modo “morbido” il nuovo approccio, tramite il consolidamento graduale di un processo di trasformazione cominciato ben prima del D.M. 3/8/2015 (D.M. 10/3/98, All. I parte A D.M. 4/5/98, D.M. 9/5/2007, RTV 2014 e 2015)

Comunque la prospettiva sembra essere tuttora quella che via via siano “integrate” nel NCPI le RTV che attualmente regolano con approccio prescrittivo diverse attività soggette, con lo scopo di sostituire, nel medio-lungo periodo, l’attuale corpo normativo per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Tuttavia non è chiaro se ciò avverrà sin da subito abrogando le RTV vigenti man mano che la corrispondente RTV sarà inserita nel NCPI

Relatore
Note di presentazione
Nella forma con cui è stato emanato il NCPI, come possibile “alternativa”, così come è stato per il D.M. 9/5/2007, appare evidente la scelta di un’applicazione progressiva. Una particolare attenzione alla questione delle possibili difficoltà applicative è rivelata anche dall’art. 4 “Monitoraggio” del NCPI che prevede esplicitamente che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica DCPST dei VV.F. provveda alla verifica dell'applicazione delle norme tecniche Il D.M. 10/3/98 rappresenta già un evoluzione rispetto all’approccio puramente prescrittivo poiché in un’ottica più prestazionale introduce il criterio della “misura compensativa a sicurezza equivalente” che non deve essere approvata dall’Organismo di Vigilanza come specificato ai punti 1.4.5 in via generale e, per la strutturazione delle vie di esodo, al p.to 3.7. Che ci sia un legame fra il 10/3/98 e la regolamentazione delle attività soggette è testimoniato che diverse RTV emanate dopo di esso (Es. D.M. 22/2/2006 sugli uffici) hanno fatto esplicito riferimento alle sue disposizioni. La parte A dell’All. I del DM 4/5/98 riguardava la documentazione ad presentare per le attività non dotate di RTV. Nei contenuti della Relazione Tecnica si parlava di valutazione qualitativa del livello di rischio, indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti, indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli, strategia antincendio Ad es. in alcune RTV del 2014 come quella di campeggi e autodemolizioni o quelle del 2015 sugli alberghi sono proposte già esplicitamente misure conformi e alternative Le bozze di RTV che a detta di diversi alti funzionari VV.F. sono già “pronte” sono quella degli uffici A questo riguardo è significativo l’art. 4 “Monitoraggio”
Page 45: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

45

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio

L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 prevede al comma 3 che siano adottati uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi

2) misure precauzionali di esercizio

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

4) criteri per la gestione delle emergenze

b) le caratteristiche dello specifico SPP antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Si tratta delle disposizioni che dovranno sostituire i “Criteri generali di sicurezza antincendio” attualmente contenuti nel D.M. 10/3/98

Relatore
Note di presentazione
Nel tempo si sono succedute diverse bozze non ufficiali di quello che dovrebbe essere il nuovo, pare unico, decreto
Page 46: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

46

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio

Si tratta in fondo di completare l’adeguamento alle linee di indirizzo europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già sviluppate nella Direttiva Quadro 89/391/CEE - al quale il D.M. 10/3/98 ha a suo tempo dato un contributo notevole - fornendo strumenti operativi per una valutazione, progettazione delle misure di prevenzione e protezione e gestione dei rischi di incendio più flessibili, ossia più aderenti alle effettive condizioni di rischio, comprese le caratteristiche delle persone presenti

Perché con il NCPI si realizzi una vera trasformazione della prevenzione incendi, di portata generale almeno per quanto concerne i luoghi di lavoro, è evidente l’esigenza che l’approccio semi-prestazionale sia esteso più decisamente anche alle attività lavorative non soggette ai controlli di prevenzione incendi, orientando quindi la revisione già da tempo in corso dei “Criteri generali di sicurezza antincendio”.

Relatore
Note di presentazione
Art. 8 comma 1 Dir. 89/391/CEE Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato 1. Il datore di lavoro deve: — prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti
Page 47: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

47

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio

L’estensione in forma “alleggerita” al nuovo D.M. 10/3/98 dell’approccio del NCPI, come a suo tempo proposto nel Dossier “Sicurezza antincendi” n°108/2014 dell’Associazione Ambiente e Lavoro, potrebbe prevedere:

proposta di una metodologia di VdR più accurata di quanto ora previsto nell’All. 1 del D.M. 10/3/98 (peraltro di uso facoltativo), in analogia con quanto indicato al p.to 2.5 del NCPI “Obiettivi e metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio”, almeno articolando maggiormente i criteri attuali e tenendo conto più incisivamente del numero e caratteristiche delle persone presenti (non solo lavoratori)

adozione di quanto previsto dal NCPI al punto S.5.6.5 “Preparazione all’emergenza” in particolare riguardo alla necessità di una “catena di comando” e ai contenuti del Piano di Emergenza Interno (PEI), senza l’esenzione dall’obbligo di elaborare delle specifiche procedure, oggi prevista all’art. 5 comma 2 del D.M. 10/3/98

Page 48: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

48

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio

formazione del personale addetto al servizio antincendio più aderente agli specifici esiti della VdR di incendio e al PEI, comprese le esigenze di assistenza, guida ed eventuale trasporto di persone disabili. A tale fine, e non solo, è auspicabile l’individuazione di chiari requisiti per formatori, e di termini temporali per l’aggiornamento della formazione

Formazione dei gestori in quanto non di rado incendi anche molto gravi dipendono da comportamenti agiti direttamente dal gestore

definizione di criteri per strutturare la Gestione della Sicurezza Antincendio in analogia con quanto fatto ai p.ti S.5.3-S.5.6 del NCPI

definizione di criteri orientativi più prestazionali per la scelta delle misure, a partire da quello della compensazione dei tempi di esposizione agli effetti pericolosi dell’incendio, e quindi applicazione più diffusa del criterio della sicurezza equivalente prevedendo più sistematicamente delle misure di prevenzione e protezione alternative a quelle conformi, in particolare di compartimentazione antincendi, formazione e addestramento del personale, e in generale gestionali

Page 49: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

49

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Il NCPI e i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio

definizione dei criteri prestazionali di adeguatezza del servizio addetti antincendio, in particolare basati sui tempi di intervento richiesti

adeguamento ai più recenti sviluppi dei mezzi e tecniche di prevenzione, fra l’altro con riferimento a: uso delle porte scorrevoli lungo le vie di esodo differenziazione delle soluzioni per le vie di esodo, fra il caso di

esodo simultaneo ed esodo per fasi successive riferimento esplicito agli “spazi calmi” per la gestione di

problematiche legate alla presenza di persone con difficoltà motorie o di reazione, se non prevedendone l’obbligo generalizzato, almeno sottolineandone l’efficacia e prevedendone l’obbligo per i luoghi di nuova costruzione

revisione e adeguamento della terminologia tecnica

Page 50: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

50

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune valutazioni conclusive

nuovo approccio strutturato, affidabile e ampiamente guidato per una VdR di incendio e una progettazione antincendi a regola d’arte

aumento della flessibilità del quadro di riferimento complessivo e frequente riduzione dell’onerosità delle misure proposte

semplificazione dei procedimenti amministrativi, sulla linea del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7/8/2012, tramite la proposta di più soluzioni alternative e fornendo riferimenti affidabili per le deroghe

nuove definizioni e modifiche di definizioni di alcuni parametri tecnici a riprova che il NCPI è la proposta di un nuovo approccio tecnico complessivo

maggiore enfasi rispetto alle RTV finora prodotte sulle problematiche di rischio di esplosione

riordino lessicale, necessario ove la stratificazione delle disposizioni diverse ha determinato la convivenza di terminologie disomogenee, fonte di ambiguità (es. la classificazione di resistenza al fuoco)

Al di là degli obiettivi dichiarati il NCPI ha sicuramente la possibilità di produrre diversi importanti risultati tecnici, metodologici e procedurali:

Relatore
Note di presentazione
Nuove definizioni o loro correzioni es. modifica di altezza antincendi, filtro a prova di fumo, luogo sicuro con requisiti dimensionali ≥ 0,70 o ≥ 2,25 m2/pers rispettivamente per deambulanti o non):, nuova definizione di larghezza unitaria delle vie di esodo quota di compartimento, di area a rischio specifico, di altezza media di un locale, area di influenza di un elemento pericoloso, protezione sul posto degli occupanti di un edificio, luogo sicuro temporaneo etc. Le problematiche relative alle aree con presenza di atmosfere esplosive sono molto più diffuse di quanto farebbero pensare i poco numerosi “Documenti di protezione dalle esplosioni” elaborati dalle aziende Riordino lessicale: si noti che quasi l’intero Capitolo G.1 (26 pagine) è dedicato alle definizioni a dimostrare la volontà di introdurre un modo nuovo di pensare la prevenzione Incendi. In questo senso va vista anche l’affermazione esplicita del principio che il “rischio zero non esiste” che non è proprio unanimemente accettata da chi si occupa a diverso titolo di questioni di rischio (p.to G.2.3 “ipotesi fondamentali della progettazione antincendio”)
Page 51: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

51

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune valutazioni conclusive

In conclusione:

il NCPI si può considerare un passo cruciale nella promozione di una cultura della prevenzione – tecnica e gestionale - più aggiornata, anche per lo stesso C.N.VV.F.

Alla base del nuovo indirizzo sta la centralità del processo di valutazione specifica dei rischi come fondamento della progettazione della sicurezza, in conformità agli indirizzi comunitari in materia. Conseguenza diretta è la responsabilizzazione dei consulenti, dei progettisti, dei responsabili delle attività e, quindi, attraverso le procedure di gestione e la formazione, di tutti i lavoratori.

Non si può dire che nel nostro paese il sistema prescrittivo abbia finora fallito gli obiettivi di tutela, come attestano i dati statistici sugli incendi e sui conseguenti danni, tuttavia in futuro ciò potrà essere ottenuto in maniera più sostenibile e molto meno disfunzionale

Relatore
Note di presentazione
Qui si intende “cultura” anche come il “Complesso delle acquisizioni, delle esperienze, dei comportamenti” quindi delle scelte operative abituali di una società. Per alcuni dati statistici di confronto far diversi paesi si può veder il Dossier “Sicurezza antincendi” n° 104/2014
Page 52: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

52

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune valutazioni conclusive

Restano ovviamente da curare gli aspetti decisivi di:

promozione del nuovo approccio e sua applicazione graduale in modo da consentire anche il progressivo sviluppo delle nuove competenze necessarie (formazione di funzionari e progettisti)

sua estensione progressiva del campo di applicazione alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ora escluse, e quindi, in maniera proporzionata, anche alle attività di lavoro non soggette

conseguente monitoraggio e se necessario correzione della sua applicazione

Page 53: D.M. 3/8/2015 Il nuovo codice di prevenzione incendi ... · 3 D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi? Gli . scopi dichiarati. del decreto sono di ampia portata: Obiettivi .

53

D.M. 3/8/2015: cambia la prevenzione incendi?

Alcune valutazioni conclusive

Grazie per l’attenzione!