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N. 955 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) (V. Stampato Camera n. 1189) approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 2018 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

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N. 955

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

(V. Stampato Camera n. 1189)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 23 novembre 2018

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenzadei partiti e movimenti politici

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATICONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRA-ZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRE-

SCRIZIONE DEL REATO

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 9, dopo il terzo comma èaggiunto il seguente:

« Nei casi preveduti dalle disposizioniprecedenti, la richiesta del Ministro dellagiustizia o l’istanza o la querela della per-sona offesa non sono necessarie per i delittiprevisti dagli articoli 320, 321 e 346-bis »;

b) all’articolo 10, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustiziao l’istanza o la querela della persona offesanon sono necessarie per i delitti previsti da-gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis »;

c) l’articolo 32-quater è sostituito dalseguente:

« Art. 32-quater. – (Casi nei quali allacondanna consegue l’incapacità di contrat-tare con la pubblica amministrazione) –Ogni condanna per i delitti previsti dagli ar-ticoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter,317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355,

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356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater,452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies,501, 501-bis, 640, secondo comma, numero1, 640-bis e 644, commessi in danno o avantaggio di un’attività imprenditoriale o co-munque in relazione ad essa, importa l’inca-pacità di contrattare con la pubblica ammi-nistrazione »;

d) all’articolo 158, il primo comma èsostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, peril reato consumato, dal giorno della consu-mazione; per il reato tentato, dal giorno incui è cessata l’attività del colpevole; per ilreato permanente o continuato, dal giorno incui è cessata la permanenza o la continua-zione »;

e) all’articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresìsospeso dalla pronunzia della sentenza diprimo grado o del decreto di condanna finoalla data di esecutività della sentenza chedefinisce il giudizio o dell’irrevocabilità deldecreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sonoabrogati;

f) all’articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola:« pure » è soppressa;

g) all’articolo 165, quarto comma, dopola parola: « 320 » è inserita la seguente: « ,321 » e le parole: « di una somma equiva-lente al profitto del reato ovvero all’ammon-tare di quanto indebitamente percepito dalpubblico ufficiale o dall’incaricato di unpubblico servizio, a titolo di riparazione pe-cuniaria in favore dell’amministrazione lesadalla condotta del pubblico ufficiale o del-l’incaricato di un pubblico servizio, ovvero,

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nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favoredell’amministrazione della giustizia, » sonosostituite dalle seguenti: « della somma de-terminata a titolo di riparazione pecuniariaai sensi dell’articolo 322-quater, »;

h) all’articolo 166, primo comma, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Non-dimeno, nel caso di condanna per i delittiprevisti dagli articoli 314, primo comma,317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e346-bis, il giudice può disporre che la so-spensione non estenda i suoi effetti alle peneaccessorie dell’interdizione dai pubblici uf-fici e dell’incapacità di contrattare con lapubblica amministrazione »;

i) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« La riabilitazione concessa a norma deicommi precedenti non produce effetti sullepene accessorie perpetue. Decorso un ter-mine non inferiore a sette anni dalla riabili-tazione, la pena accessoria perpetua è di-chiarata estinta, quando il condannato abbiadato prove effettive e costanti di buona con-dotta »;

l) all’articolo 316-ter, primo comma, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lapena è della reclusione da uno a quattroanni se il fatto è commesso da un pubblicoufficiale o da un incaricato di un pubblicoservizio con abuso della sua qualità o deisuoi poteri »;

m) l’articolo 317-bis è sostituito dal se-guente:

« Art. 317-bis. – (Pene accessorie) – Lacondanna per i reati di cui agli articoli 314,317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e346-bis importa l’interdizione perpetua daipubblici uffici e l’incapacità in perpetuo dicontrattare con la pubblica amministrazione,salvo che per ottenere le prestazioni di un

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pubblico servizio. Nondimeno, se viene in-flitta la reclusione per un tempo non supe-riore a due anni o se ricorre la circostanzaattenuante prevista dall’articolo 323-bis,primo comma, la condanna importa l’inter-dizione e il divieto temporanei, per una du-rata non inferiore a cinque anni né superiorea sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuanteprevista dall’articolo 323-bis, secondocomma, la condanna per i delitti ivi previstiimporta le sanzioni accessorie di cui alprimo comma del presente articolo per unadurata non inferiore a un anno né superiorea cinque anni »;

n) all’articolo 318, primo comma, leparole: « da uno a sei anni » sono sostituitedalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o) all’articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Peculato, concussione, induzioneindebita a dare o promettere utilità, corru-zione e istigazione alla corruzione di mem-bri delle Corti internazionali o degli organidelle Comunità europee o di assemblee par-lamentari internazionali o di organizzazioniinternazionali e di funzionari delle Comunitàeuropee e di Stati esteri »;

2) al primo comma, dopo il numero5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano fun-zioni o attività corrispondenti a quelle deipubblici ufficiali e degli incaricati di unpubblico servizio nell’ambito di organizza-zioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee par-lamentari internazionali o di un’organizza-zione internazionale o sovranazionale e deigiudici e funzionari delle corti internazio-nali »;

3) al secondo comma, numero 2), leparole: « , qualora il fatto sia commesso perprocurare a sé o ad altri un indebito vantag-gio in operazioni economiche internazionali

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ovvero al fine di ottenere o di mantenereun’attività economica o finanziaria » sonosoppresse;

p) dopo l’articolo 322-ter è inserito ilseguente:

« Art. 322-ter.1. – (Custodia giudizialedei beni sequestrati) – I beni sequestratinell’ambito dei procedimenti penali relativiai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversidal denaro e dalle disponibilità finanziarie,possono essere affidati dall’autorità giudizia-ria in custodia giudiziale agli organi dellapolizia giudiziaria che ne facciano richiestaper le proprie esigenze operative »;

q) all’articolo 322-quater, dopo la pa-rola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 »e le parole: « di una somma pari all’ammon-tare di quanto indebitamente ricevuto dalpubblico ufficiale o dall’incaricato di unpubblico servizio a titolo di riparazione pe-cuniaria in favore dell’amministrazione cui ilpubblico ufficiale o l’incaricato di un pub-blico servizio appartiene, ovvero, nel caso dicui all’articolo 319-ter, in favore dell’ammi-nistrazione della giustizia, » sono sostituitedalle seguenti: « di una somma equivalenteal prezzo o al profitto del reato a titolo diriparazione pecuniaria in favore dell’ammi-nistrazione lesa dalla condotta del pubblicoufficiale o dell’incaricato di un pubblico ser-vizio, »;

r) all’articolo 323, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

« La pena non può essere inferiore a dueanni se il fatto del pubblico ufficiale o del-l’incaricato di un pubblico servizio consistenell’appropriazione mediante distrazione disomme di denaro o di altra cosa mobile al-trui delle quali ha il possesso o comunquel’autonoma disponibilità per ragione del suoufficio o servizio, nell’ambito di un procedi-

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mento disciplinato da legge o regolamentoche appartenga alla sua competenza »;

s) dopo l’articolo 323-bis è inserito ilseguente:

« Art. 323-ter. – (Causa di non punibi-lità) – Non è punibile chi ha commesso ta-luno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319,319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limi-tatamente ai delitti di corruzione e di indu-zione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e354 se, prima di avere notizia che nei suoiconfronti sono svolte indagini in relazione atali fatti e, comunque, entro quattro mesidalla commissione del fatto, lo denuncia vo-lontariamente e fornisce indicazioni utili econcrete per assicurare la prova del reato eper individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subor-dinata alla messa a disposizione dell’utilitàdallo stesso percepita o, in caso di impossi-bilità, di una somma di denaro di valoreequivalente, ovvero all’indicazione di ele-menti utili e concreti per individuarne il be-neficiario effettivo, entro il medesimo ter-mine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applicaquando la denuncia di cui al primo commaè preordinata rispetto alla commissione delreato denunciato. La causa di non punibilitànon si applica in favore dell’agente sotto co-pertura che ha agito in violazione delle di-sposizioni dell’articolo 9 della legge 16marzo 2006, n. 146 »;

t) l’articolo 346 è abrogato;

u) all’articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso neireati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter enei reati di corruzione di cui all’articolo322-bis, sfruttando o vantando relazioni esi-stenti o asserite con un pubblico ufficiale oun incaricato di un pubblico servizio o uno

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degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis,indebitamente fa dare o promettere, a sé oad altri, denaro o altra utilità, come prezzodella propria mediazione illecita verso unpubblico ufficiale o un incaricato di un pub-blico servizio o uno degli altri soggetti dicui all’articolo 322-bis, ovvero per remune-rarlo in relazione all’esercizio delle sue fun-zioni o dei suoi poteri, è punito con la penadella reclusione da un anno a quattro anni esei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, leparole: « altro vantaggio patrimoniale » sonosostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o per remunerareil pubblico ufficiale o l’incaricato di un pub-blico servizio o uno degli altri soggetti dicui all’articolo 322-bis in relazione al com-pimento di un atto contrario ai doveri d’uf-ficio o all’omissione o al ritardo di un attodel suo ufficio »;

v) all’articolo 646, primo comma, leparole: « con la reclusione fino a tre anni econ la multa fino a euro 1.032 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « con la reclusione dadue a cinque anni e con la multa da euro1.000 a euro 3.000 »;

z) all’articolo 649-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero se la per-sona offesa è incapace per età o per infer-mità o se il danno arrecato alla persona of-fesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, let-tere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gen-naio 2020.

Art. 2.

(Modifica all’articolo 6 del decreto legisla-tivo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di

intercettazione di comunicazioni)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del decretolegislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abro-gato.

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Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 2-bis, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eper i delitti dei pubblici ufficiali contro lapubblica amministrazione puniti con la penadella reclusione non inferiore nel massimo acinque anni, determinata ai sensi dell’arti-colo 4 »;

b) all’articolo 267, comma 1, terzo pe-riodo, dopo le parole: « all’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater, » sono inserite leseguenti: « e per i delitti dei pubblici uffi-ciali contro la pubblica amministrazione pu-niti con la pena della reclusione non infe-riore nel massimo a cinque anni, determi-nata ai sensi dell’articolo 4, »;

c) dopo l’articolo 289 è inserito il se-guente:

« Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo dicontrattare con la pubblica amministra-zione) – 1. Con il provvedimento che di-spone il divieto di contrattare con la pub-blica amministrazione, il giudice interdicetemporaneamente all’imputato di concluderecontratti con la pubblica amministrazione,salvo che per ottenere le prestazioni di unpubblico servizio. Qualora si proceda per undelitto contro la pubblica amministrazione,la misura può essere disposta anche al difuori dei limiti di pena previsti dall’articolo287, comma 1 »;

d) all’articolo 444, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei procedimenti per i delittiprevisti dagli articoli 314, primo comma,317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primocomma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bisdel codice penale, la parte, nel formulare la

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richiesta, può subordinarne l’efficacia all’e-senzione dalle pene accessorie previste dal-l’articolo 317-bis del codice penale ovveroall’estensione degli effetti della sospensionecondizionale anche a tali pene accessorie. Inquesti casi il giudice, se ritiene di applicarele pene accessorie o ritiene che l’estensionedella sospensione condizionale non possaessere concessa, rigetta la richiesta »;

e) all’articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Nei casi previsti dal pre-sente comma è fatta salva l’applicazione delcomma 1-ter »;

2) dopo il comma 1-bis è inserito ilseguente:

« 1-ter. Con la sentenza di applicazionedella pena di cui all’articolo 444, comma 2,del presente codice per taluno dei delittiprevisti dagli articoli 314, primo comma,317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primocomma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bisdel codice penale, il giudice può applicare lepene accessorie previste dall’articolo 317-bisdel codice penale »;

f) all’articolo 578-bis, dopo le parole:« e da altre disposizioni di legge » sono in-serite le seguenti: « o la confisca previstadall’articolo 322-ter del codice penale »;

g) all’articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole:« quando la legge non dispone altrimenti »sono aggiunte le seguenti: « , e sull’estin-zione della pena accessoria nel caso di cuiall’articolo 179, settimo comma, del codicepenale »;

2) al secondo periodo, dopo le pa-role: « sulla revoca » sono inserite le se-guenti: « della riabilitazione ».

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Art. 4.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 2635, il quinto comma èabrogato;

b) all’articolo 2635-bis, il terzo commaè abrogato.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,recante norme sull’ordinamento penitenzia-rio e sulla esecuzione delle misure privative

e limitative della libertà)

1. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con lagiustizia a norma dell’articolo 58-ter dellapresente legge » sono inserite le seguenti:« o a norma dell’articolo 323-bis, secondocomma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compi-mento di atti di violenza, delitti di cui agliarticoli » sono inserite le seguenti: « 314,primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,322, 322-bis, ».

2. All’articolo 47, comma 12, primo pe-riodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354,dopo le parole: « effetto penale » sono ag-giunte le seguenti: « , ad eccezione dellepene accessorie perpetue ».

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Art. 6.

(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146,recante ratifica ed esecuzione della Conven-zione e dei Protocolli delle Nazioni Unitecontro il crimine organizzato transnazionale,adottati dall’Assemblea generale il 15 no-

vembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziariadella Polizia di Stato, dell’Arma dei carabi-nieri e del Corpo della guardia di finanza,appartenenti alle strutture specializzate o allaDirezione investigativa antimafia, nei limitidelle proprie competenze, i quali, nel corsodi specifiche operazioni di polizia e, comun-que, al solo fine di acquisire elementi diprova in ordine ai delitti previsti dagli arti-coli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies,453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629,630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel librosecondo, titolo XII, capo III, sezione I, delcodice penale, ai delitti concernenti armi,munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dal-l’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, deltesto unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché aidelitti previsti dal testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti e so-stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-litazione dei relativi stati di tossicodipen-denza, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’ar-ticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,anche per interposta persona, danno rifugioo comunque prestano assistenza agli asso-ciati, acquistano, ricevono, sostituiscono odoccultano denaro o altra utilità, armi, docu-menti, sostanze stupefacenti o psicotrope,

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beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,profitto, prezzo o mezzo per commettere ilreato o ne accettano l’offerta o la promessao altrimenti ostacolano l’individuazione dellaloro provenienza o ne consentono l’impiegoovvero corrispondono denaro o altra utilitàin esecuzione di un accordo illecito già con-cluso da altri, promettono o danno denaro oaltra utilità richiesti da un pubblico ufficialeo da un incaricato di un pubblico servizio osollecitati come prezzo della mediazione il-lecita verso un pubblico ufficiale o un inca-ricato di un pubblico servizio o per remune-rarlo o compiono attività prodromiche estrumentali ».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, recante disciplina della re-sponsabilità amministrativa delle personegiuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 13, comma 2, le parole:« Le sanzioni interdittive » sono sostituitedalle seguenti: « Fermo restando quanto pre-visto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioniinterdittive »;

b) all’articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. In relazione alla commissione dei de-litti di cui agli articoli 318, 321, 322,commi primo e terzo, e 346-bis del codicepenale, si applica la sanzione pecuniaria finoa duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Nei casi di condanna per uno dei de-litti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le

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sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,comma 2, per una durata non inferiore aquattro anni e non superiore a sette anni, seil reato è stato commesso da uno dei sog-getti di cui all’articolo 5, comma 1, letteraa), e per una durata non inferiore a due annie non superiore a quattro, se il reato è statocommesso da uno dei soggetti di cui all’ar-ticolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il se-guente:

« 5-bis. Se prima della sentenza di primogrado l’ente si è efficacemente adoperato perevitare che l’attività delittuosa sia portata aconseguenze ulteriori, per assicurare leprove dei reati e per l’individuazione dei re-sponsabili ovvero per il sequestro dellesomme o altre utilità trasferite e ha elimi-nato le carenze organizzative che hanno de-terminato il reato mediante l’adozione e l’at-tuazione di modelli organizzativi idonei aprevenire reati della specie di quello verifi-catosi, le sanzioni interdittive hanno la du-rata stabilita dall’articolo 13, comma 2 »;

c) all’articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metàdel termine massimo indicato dall’articolo13, comma 2 » sono sostituite dalle se-guenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, leparole: « i due terzi del termine massimo in-dicato dall’articolo 13, comma 2 » sono so-stituite dalle seguenti: « un anno e quattromesi ».

Art. 8.

(Ritiro di riserve apposte alla Convenzionepenale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della

legge 28 giugno 2012, n. 110)

1. Il Governo non rinnova, alla scadenza,le riserve apposte alla Convenzione penale

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sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelleaventi ad oggetto le condotte di corruzionepassiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelledi corruzione, sia attiva che passiva, deimembri delle assemblee pubbliche straniere,fatta eccezione per quelle degli Stati membridell’Unione europea e delle assemblee par-lamentari internazionali.

CAPO II

NUOVE NORME IN MATERIA DI TRA-SPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI

E MOVIMENTI POLITICI

Art. 9.

(Norme in materia di trasparenza e con-trollo dei partiti e movimenti politici)

1. Con l’elargizione di contributi in de-naro complessivamente superiori nell’anno aeuro 500 per soggetto erogatore, o di presta-zioni o altre forme di sostegno di valoreequivalente per soggetto erogatore, a partitio movimenti politici di cui all’articolo 18del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e aicandidati alla carica di sindaco partecipantialle elezioni amministrative nei comuni conpopolazione superiore a 15.000 abitanti,s’intende prestato il consenso alla pubblicitàdei dati da parte dei predetti soggetti eroga-tori. È fatto divieto ai partiti o movimentipolitici di ricevere contributi, prestazionigratuite o altre forme di sostegno a caratterepatrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivicompresa la messa a disposizione con carat-tere di stabilità di servizi a titolo gratuito, daparte di persone fisiche o enti che si dichia-rino contrari alla pubblicità dei relativi dati.Per i contributi, le prestazioni o altre forme

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di sostegno di cui al primo periodo sono an-notati, entro il mese solare successivo aquello di percezione, in apposito registro cu-stodito presso la sede legale del partito omovimento politico, l’identità dell’erogante,l’entità del contributo o il valore della pre-stazione o della diversa forma di sostegno ela data dell’erogazione. In caso di sciogli-mento anche di una sola Camera, il termineindicato al terzo periodo è ridotto a quindicigiorni decorrenti dalla data dello sciogli-mento e in ogni caso l’annotazione deve es-sere eseguita entro il mese solare successivoa quello di percezione. Entro gli stessi ter-mini di cui al terzo e al quarto periodo, idati annotati devono risultare dal rendicontodi cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito in-ternet istituzionale del partito o movimentopolitico, ovvero nel sito internet della lista odel candidato di cui al primo periodo delpresente comma, per un tempo non inferiorea cinque anni. Sono esenti dall’applicazionedelle disposizioni del presente comma le at-tività a contenuto non commerciale, profes-sionale o di lavoro autonomo di sostegnovolontario all’organizzazione e alle iniziativedel partito o movimento politico, fermo re-stando per tutte le elargizioni l’obbligo di ri-lasciarne ricevuta, la cui matrice viene con-servata, per finalità di computo della com-plessiva entità dei contributi riscossi dal par-tito o movimento politico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici e alleliste di cui al comma 1, primo periodo, èfatto divieto di ricevere contributi, presta-zioni o altre forme di sostegno provenientida governi o enti pubblici di Stati esteri eda persone giuridiche aventi sede in unoStato estero non assoggettate a obblighi fi-scali in Italia. È fatto divieto alle persone fi-siche maggiorenni non iscritte nelle listeelettorali o private del diritto di voto di elar-gire contributi ai partiti o movimenti politiciovvero alle liste di cui al comma 1, primoperiodo.

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3. I contributi ricevuti in violazione deidivieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenzadegli adempimenti previsti dal terzo, dalquarto e dal quinto periodo del comma 1non sono ripetibili e sono versati alla cassadelle ammende, di cui all’articolo 4 dellalegge 9 maggio 1932, n. 547, entro diecigiorni dalla scadenza dei termini di cui aipredetti periodi del comma 1.

4. Entro il quattordicesimo giorno antece-dente la data delle competizioni elettorali diqualunque genere, escluse quelle relative a co-muni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e imovimenti politici, nonché le liste di cui alcomma 1, primo periodo, hanno l’obbligo dipubblicare nel proprio sito internet il curricu-lum vitae fornito dai loro candidati e il relativocertificato penale rilasciato dal casellario giudi-ziario non oltre novanta giorni prima della datafissata per la consultazione elettorale. Ai finidell’ottemperanza agli obblighi di pubblica-zione nel sito internet di cui al presente commanon è richiesto il consenso espresso degli inte-ressati. Nel caso in cui il certificato penale siarichiesto da coloro che intendono candidarsialle elezioni di cui al presente comma, per lequali sono stati convocati i comizi elettorali,dichiarando contestualmente, sotto la propriaresponsabilità ai sensi dell’articolo 47 del testounico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministra-tiva, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la ri-chiesta di tali certificati è finalizzata a renderepubblici i dati ivi contenuti in occasione dellapropria candidatura, le imposte di bollo e ognialtra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubbliciuffici sono ridotti della metà.

5. In apposita sezione, denominata « Ele-zioni trasparenti », del sito internet dell’entecui si riferisce la consultazione elettorale, ov-vero del Ministero dell’interno in caso di ele-zioni del Parlamento nazionale o dei membridel Parlamento europeo spettanti all’Italia, en-tro il settimo giorno antecedente la data dellaconsultazione elettorale, per ciascuna lista o

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candidato ad essa collegato nonché per ciascunpartito o movimento politico che presentino can-didati alle elezioni di cui al comma 4 sono pub-blicati in maniera facilmente accessibile il cur-riculum vitae e il certificato penale dei candi-dati rilasciato dal casellario giudiziario non ol-tre novanta giorni prima della data fissata perl’elezione, già pubblicati nel sito internet delpartito o movimento politico ovvero della listao del candidato con essa collegato di cui alcomma 1, primo periodo, previamente comuni-cati agli enti di cui al presente periodo. La pub-blicazione deve consentire all’elettore di acce-dere alle informazioni ivi riportate attraverso laricerca per circoscrizione, collegio, partito eper cognome e nome del singolo candidato. Condecreto del Ministro dell’interno, da emanareentro novanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, sono definite le mo-dalità tecniche di acquisizione dei dati su appo-sita piattaforma informatica.

6. I partiti e i movimenti politici trasmet-tono annualmente i rendiconti di cui all’ar-ticolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e irelativi allegati, corredati della certificazionee del giudizio del revisore legale, redatti aisensi della normativa vigente, alla Commis-sione per la trasparenza e il controllo deirendiconti dei partiti e dei movimenti poli-tici, di cui all’articolo 9, comma 3, dellalegge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di tracciabilità deicontributi ai partiti politici)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicem-bre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « supe-riore alla somma di 5.000 euro l’anno »sono sostituite dalle seguenti: « superiorealla somma di 500 euro l’anno » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « I con-

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tributi ricevuti nei sei mesi precedenti le ele-zioni per il rinnovo del Parlamento, o co-munque dopo lo scioglimento anticipatodelle Camere, sono pubblicati entro i quin-dici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui alpresente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni »sono sostituite dalle seguenti: « dei finanzia-menti o dei contributi erogati in favore deipartiti politici iscritti nel registro di cui al-l’articolo 4 »;

2.3) le parole: « euro 5.000 » sonosostituite dalle seguenti: « euro 500 »;

3) al terzo periodo, le parole: « entrotre mesi dalla percezione » sono sostituitedalle seguenti: « entro il mese solare succes-sivo a quello di percezione »;

4) al quinto periodo, le parole:« sono pubblicati » sono sostituite dalle se-guenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « contestualmentealla sua trasmissione alla Presidenza dellaCamera »;

5) il settimo periodo è sostituito dalseguente: « Ai fini dell’ottemperanza agliobblighi di pubblicazione nei siti internet dicui al quarto e quinto periodo del presentecomma non è richiesto il rilascio del con-senso espresso degli interessati »;

6) l’ottavo periodo è soppresso.

2. All’articolo 4, terzo comma, della legge18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cin-quemila » è sostituita dalla seguente: « tre-mila ».

3. All’articolo 7, primo comma, primo pe-riodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopole parole: « natura privatistica, » sono inserite

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le seguenti: « nonché delle cooperative socialie dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novem-bre 1991, n. 381, ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di trasparenza neirapporti tra partiti politici e fondazioni po-

litiche)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 28 di-cembre 2013, n. 149, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sensi e per gli effetti del presentearticolo, sono equiparate ai partiti e movi-menti politici le fondazioni, le associazioni ei comitati la composizione dei cui organi di-rettivi sia determinata in tutto o in parte dadeliberazioni di partiti o movimenti politiciovvero i cui organi direttivi siano compostiin tutto o in parte da membri di organi dipartiti o movimenti politici ovvero personeche siano o siano state, nei dieci anni pre-cedenti, membri del Parlamento nazionale oeuropeo o di assemblee elettive regionali olocali ovvero che ricoprano o abbiano rico-perto, nei dieci anni precedenti, incarichi digoverno al livello nazionale, regionale o lo-cale ovvero incarichi istituzionali per esservistate elette o nominate in virtù della loro ap-partenenza a partiti o movimenti politici,nonché le fondazioni e le associazioni cheeroghino somme a titolo di liberalità o con-tribuiscano in misura pari o superiore a euro5.000 l’anno al finanziamento di iniziative oservizi a titolo gratuito in favore di partiti,movimenti politici o loro articolazioni in-terne, di membri di organi di partiti o mo-vimenti politici o di persone che ricopronoincarichi istituzionali ».

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Al partito o al movimento politico cheviola i divieti di cui all’articolo 9, commi 1,

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secondo periodo, e 2, la Commissione per latrasparenza e il controllo dei rendiconti deipartiti e dei movimenti politici, di cui all’ar-ticolo 9, comma 3, della legge 6 luglio2012, n. 96, applica la sanzione amministra-tiva pecuniaria di importo non inferiore altriplo e non superiore al quintuplo del valoredei contributi, delle prestazioni o delle altreforme di sostegno a carattere patrimonialericevuti.

2. Al partito o al movimento politico cheviola gli obblighi previsti dall’articolo 9, commi1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Com-missione per la trasparenza e il controllo deirendiconti dei partiti e dei movimenti politici,di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6luglio 2012, n. 96, applica la sanzione ammini-strativa pecuniaria di importo non inferiore altriplo e non superiore al quintuplo del valoredei contributi, delle prestazioni o delle altreforme di sostegno a carattere patrimoniale nonannotati o non versati. Nei casi di cui al periodoprecedente, se gli obblighi sono adempiuti conun ritardo non superiore a trenta giorni, si ap-plica la sanzione amministrativa pecuniaria diimporto non inferiore alla metà e non superioreal doppio del valore dei contributi, delle presta-zioni o delle altre forme di sostegno a caratterepatrimoniale tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico cheviola gli obblighi previsti dall’articolo 9, commi4 e 6, la Commissione per la trasparenza e ilcontrollo dei rendiconti dei partiti e dei movi-menti politici, di cui all’articolo 9, comma 3,della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la san-zione amministrativa pecuniaria da euro 12.000a euro 120.000.

4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dal pre-sente articolo nonché ai fini della tutela giu-risdizionale si applicano le disposizioni ge-nerali contenute nelle sezioni I e II del capoI della legge 24 novembre 1981, n. 689,salvo quanto diversamente previsto dall’arti-colo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non

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si applicano gli articoli 16 e 26 della mede-sima legge n. 689 del 1981.

5. Le somme riscosse in applicazione dellesanzioni di cui al presente articolo sono versatealla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4della legge 9 maggio 1932, n. 547.

6. A decorrere dalla data di scioglimentoanche di una sola Camera, la Commissioneper la trasparenza e il controllo dei rendi-conti dei partiti e dei movimenti politici, dicui all’articolo 9, comma 3, della legge 6luglio 2012, n. 96, siede in permanenza perla verifica dell’applicazione delle disposi-zioni introdotte dalla presente legge. A talfine, con atto congiunto del Presidente delSenato della Repubblica e del Presidentedella Camera dei deputati possono esserestabilite norme di organizzazione e modalitàoperative.

Art. 13.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-tro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti, undecreto legislativo recante un testo unico nelquale, con le sole modificazioni necessarieal coordinamento normativo, sono riunite ledisposizioni del presente capo e le altre di-sposizioni legislative vigenti in materia dicontributi ai candidati alle elezioni e ai par-titi e ai movimenti politici, di rimborso dellespese per le consultazioni elettorali e refe-rendarie, nonché in materia di trasparenza,democraticità dei partiti e disciplina dellacontribuzione volontaria e della contribu-zione indiretta a loro favore.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposi-zioni di cui al capo II della presente legge,

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le fondazioni, le associazioni e i comitati dicui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 13, come sostituito dall’articolo 11,comma 1, della presente legge, sono equipa-rati ai partiti e movimenti politici, a prescin-dere dall’iscrizione del partito o movimentopolitico cui sono collegati nel registro di cuiall’articolo 4 del medesimo decreto-leggen. 149 del 2013.

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provve-dono alle attività previste dalla presente leggecon le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

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