Disegno di legge A.S. n. 2518-B · Capo ufficio: M. Bracco _2104 Luciana Stendardi _2928 Michela...

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XVI legislatura Disegno di legge A.S. n. 2518-B “Conversione in legge del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato Edizione provvisoria febbraio 2011 n. 278

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XVI legislatura

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isegno di legge.S. n. 2518-B

Conversione in legge del decreto-egge 29 dicembre 2010, n. 225,ecante proroga di termini previstia disposizioni legislative e dinterventi urgenti in materiaributaria e di sostegno allemprese e alle famiglie”

e modifiche approvate alla Cameral testo approvato al Senato

dizione provvisoria

ebbraio 2011. 278

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XVI legislatura

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isegno di legge.S. n. 2518-B

Conversione in legge del decreto-egge 29 dicembre 2010, n. 225,ecante proroga di termini previstia disposizioni legislative e dinterventi urgenti in materiaributaria e di sostegno allemprese e alle famiglie”

e modifiche approvate alla Cameral testo approvato al Senato

dizione provvisoria

ebbraio 2011

. 278

lassificazione Teseo: Proroga di termini

AVVERTENZA

Il presente dossier illustra le modificazioni apportate dalla Camera al disegnodi legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d.‟milleproroghe”, A.S. 2518-B), rispetto al testo approvato dal Senato nella 503a seduta antimeridiana del 16 febbraio 2011, n. 503 (A.C. 4086).

Il decreto-legge, composto inizialmente di quattro articoli, è stato ampiamentemodificato e integrato nel corso dell’esame al Senato. Nel testo trasmesso allaCamera, il provvedimento era composto di nove articoli (essendosi aggiunti gliarticoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies), passando da 25 commi a196 commi.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato reso noto (cfr. resocontostenografico della 507ª seduta pubblica antimeridiana del Senato di mercoledì 23febbraio 2011) il testo della lettera inviata dal Presidente della Repubblica aiPresidenti delle Camere sul contenuto del decreto ‟milleproroghe”.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Dis.1.1, nel testo modificato,su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera, il testo trasmesso al Senato(2518-B) si compone nuovamente di quattro articoli, essendo state le disposizionicontenute negli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies ricollocatequali commi da 30 a 84 dell'articolo 2.

Oltre a tale modifica strutturale, l'A.S. 2518-B - dal punto di vista sostanziale -si differenzia per non riproporre dieci commi approvati al Senato (con l'effetto disopprimerli), per modificarne testualmente due e per reintrodurre due vociall’allegato 1 di cui all’art. 1.

Al solo fine di illustrare tali variazioni il presente dossier evidenzia dunque lesole disposizioni (approvate al Senato e) soppresse o modificate alla Camera (adeccezione delle modifiche di carattere solo formale, quali quelle conseguenti allarinumerazione degli articoli e dei commi).

Per ragioni di tempestività redazionale il dossier è stato realizzato sulla basedei testi anche in corso di seduta relativi all'iter di approvazione alla Camera, edè pertanto un'edizione provvisoria. Ogni segnalazione sarà utile per la redazionedi un'edizione definitiva.

I titoletti apposti a ciascun testo hanno carattere puramente orientativo.

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Voce reintrodottanella tabella allegata all'art.1

Posizioni dominanti nel sistemaintegrato delle comunicazioni

Articolo 1(Proroghe non onerose di termini in

scadenza)

1. È fissato al 31 marzo 2011 iltermine di scadenza dei termini e deiregimi giuridici indicati nella tabella1 allegata con scadenza in dataanteriore al 15 marzo 2011.2. (...)

(...)

TABELLA 1(prevista dall’articolo 1)(...)TERMINE31 dicembre 2010FONTE NORMATIVAarticolo 43, comma 12, del testounico dei servizi di mediaaudiovisivi e radiofonici, di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

La Tabella 1, prevista dall’articolo 1,comma 1, del decreto-legge, neltesto approvato dal Senato,prevedeva la soppressione delladiciannovesima voce poiché lamateria veniva disciplinatadall’articolo 2, comma 2-duodeciesanch’esso approvato dal Senato. Ilmaxiemendamento approvato dallaCamera dei deputati ha soppressol’articolo 2, comma 2-duodecies (siveda la relativa scheda) ed ha fattorivivere la diciannovesima voce.Viene così confermata la proroga,fino al 31 marzo 2011, ulteriormenteprorogabile fino al 31 dicembre2011, del divieto per i soggettiesercenti attività televisiva in ambitonazionale tramite più di una rete, diacquisire partecipazioni in impreseeditrici di giornali quotidiani opartecipare alla costituzione dinuove imprese editrici di giornaliquotidiani. La relazione governativaal disegno di legge di conversione

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A.S. 2518-B NOTE

riferisce di una segnalazione alGoverno emessa dall’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni, nellaquale si afferma che la disposizionein materia di limiti antitrustall'incrocio tra stampa e giornaliquotidiani è stata sin dall'inizioconcepita dal legislatore a tutela delpluralismo dei mezzi dicomunicazione e di informazione,sulla base delle indicazioni date dallaCorte Costituzionale che, con lasentenza n. 826 del 1988, avevasollecitato un intervento legislativoin materia di adeguati limiti antitrust,che si rivolgesse, in manieraconglomerata, al complesso delsistema dell'informazione. Laprotezione del pluralismoinformativo è uno dei principifondamentali dell'Unione Europea(articolo 11, comma secondo, dallaCarta Europea dei dirittifondamentali) e, in forza di ciò, lagiurisprudenza della Corte diGiustizia ha riconosciuto il dirittodegli Stati membri a mantenere unalegislazione speciale in materia, piùrestrittiva del diritto dellaconcorrenza. Si ritiene, pertanto,secondo l’Autorità, che ilmantenimento della normativa suilimiti antitrust incrociati stampa-tv,possa a pieno titolo rientrare tra gliinterventi consentiti al legislatore peril mantenimento dellaconcorrenzialità e del pluralismo delsistema dell'informazione, anche allaluce del confronto con i principaliPaesi europei.

In base all’articolo 1, comma 1, deldecreto-legge in esame, il termine

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del 31 dicembre 2010 è così oraprorogato al 31 marzo 2011; ai sensidel comma 2, come modificato daldisegno di legge in esame, condecreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, di concertocon il Ministro dell'economia edelle finanze, può essere dispostal'ulteriore proroga fino al 31dicembre 2011. Inoltre, per il comma2-bis, introdotto nell’iterparlamentare di conversione, laproroga è disposta previo pareredella Commissione parlamentare perla semplificazione e delleCommissioni parlamentaricompetenti per le conseguenze dicarattere finanziario; i pareriparlamentari sono resi entro iltermine di dieci giorni dallatrasmissione degli schemi dei decretidel Presidente del Consiglio deiMinistri che, decorso il termine,possono essere comunque adottati.Secondo la relazione tecnicagovernativa la proroga non comportaeffetti sui saldi di finanza pubblica.

Voce reintrodottanella tabella allegata all'art.1

Proroga degli interventi giàprevisti in favore del settoredell'autotrasporto

Articolo 1(Proroghe non onerose di termini in

scadenza)

1. È fissato al 31 marzo 2011 iltermine di scadenza dei termini e deiregimi giuridici indicati nella tabella1 allegata con scadenza in dataanteriore al 15 marzo 2011.2. (...)

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(...)

TABELLA 1(prevista dall’articolo 1)(...)TERMINE31 dicembre 2010FONTE NORMATIVAarticolo 2, comma 250, della legge23 dicembre 2009, n. 191, nei limitidelle risorse disponibili, perinterventi a sostegnodell’autotrasporto, con ilprovvedimento di cui all’articolo 1,comma 40 della legge 13 dicembre2010, n. 220.

La Tabella 1, prevista dall’articolo 1,comma 1, del decreto-legge, neltesto approvato dal Senato,prevedeva la soppressione dellatrentottesima voce avente ad oggettol’articolo 2, comma 250, della legge23 dicembre 2009, n. 191, nei limitidelle risorse disponibili, perinterventi a sostegnodell’autotrasporto, con ilprovvedimento di cui all’articolo 1,comma 40 della legge 13 dicembre2010, n. 220. Il maxiemendamentoapprovato dalla Camera dei deputatiha fatto rivivere la trentottesimavoce.

Il citato articolo 2, comma 250 dellalegge 191/2009 disciplina il Fondoper le esigenze indifferibili indicatenell’Elenco 1 alla medesima leggeove, fra l’altro, con unostanziamento di 400 milioni di europer il 2010, sono elencatedisposizioni legislative recantiinterventi in favoredell’autotrasporto. Il Fondo è statorifinanziato mediante l’articolo 1,comma 40, della citata legge220/2010, che, all’ultimo periodo,dispone, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore dellamedesima legge, con decreto delMinistro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, chesiano stabiliti i criteri perl'effettuazione di interventi in favoredel settore dell'autotrasporto dimerci, indicati nell’Elenco 1 allegato

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alla medesima legge, il qualerifinanzia gli interventi per 124milioni di euro.In base all’articolo 1, comma 1, deldecreto-legge oggetto della presentescheda di lettura, il termine del 31dicembre 2010 è ora prorogato al 31marzo 2011; ai sensi del comma 2,come modificato dal disegno dilegge in esame, con decreto delPresidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con ilMinistro dell'economia e dellefinanze, può essere dispostal'ulteriore proroga fino al 31dicembre 2011. Inoltre, per il comma2-bis, introdotto nell’iterparlamentare di conversione, laproroga è disposta previo pareredella Commissione parlamentare perla semplificazione e delleCommissioni parlamentaricompetenti per le conseguenze dicarattere finanziario; i pareriparlamentari sono resi entro iltermine di dieci giorni dallatrasmissione degli schemi dei decretidel Presidente del Consiglio deiMinistri che, decorso il termine,possono essere comunque adottati.Secondo la relazione tecnicagovernativa la proroga non comportaeffetti sui saldi di finanza pubblica.Nella relazione governativa siafferma che la disposizione intendeprorogare, nei limiti delle risorsedisponibili, pari a 30 milioni di euro,gli interventi previsti in favore delsettore dell’autotrasporto,individuando specificatamente lefinalità cui destinare le risorsecomplessivamente disponibili. La

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disposizione non comporta effettifinanziari, in quanto le risorsedisponibili sono scontate sui saldi difinanza pubblica.

Disposizione non ripropostagià art. 1, co. 2-septies A.C. 4086

Sospensione della demolizione ditaluni immobili nella regioneCampania

Al fine di fronteggiare la gravesituazione abitativa nella regioneCampania, in base alle pronuncedella Corte costituzionale formulatein materia dal 2003, e per consentireuna adeguata ricognizione deipresupposti determinanti vincoli ditutela paesaggistica, da attuare insede di redazione del pianopaesaggistico di cui all'articolo 143del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42,sono sospese, fino al 31 dicembre2011, le demolizioni, disposte aseguito di sentenza penale, diimmobili siti nel territorio dellaregione Campania, destinatiesclusivamente a prima abitazione estabilmente occupati da soggettisforniti di altra risorsa abitativa.L'ordinario regime giuridico dellademolizione derivante da sentenzapenale di condanna può trovarecomunque applicazione prima del 31dicembre 2011, nel caso in cuidall'ufficio tecnico del comunecompetente, ovvero dal competenteufficio della protezione civile dellaregione, siano stati riscontratipericoli per la pubblica o privataincolumità derivanti dall'edificio delquale sia stata disposta la

Il testo approvato al Senatodisponeva la sospensione, fino al 31dicembre 2011, delle demolizioniderivanti da sentenza penale, diimmobili ubicati nella regioneCampania. Gli immobili interessatidalla sospensione avrebbero dovutoessere destinati a prima abitazione eoccupati in maniera stabile dasoggetti sprovvisti di altraabitazione.Lo stesso comma precisava, inoltre,che la disposizione era finalizzata afronteggiare le criticità dellasituazione abitativa della regione e aconsentire la ricognizione deipresupposti per la definizione deivincoli di tutela del paesaggio inseguito alla predisposizione delpiano paesaggistico previsto dall’art.143 del decreto legislativo n. 42 del2004.Si prevedeva, inoltre, di dare luogoalla demolizione anche prima deltermine del 31 dicembre 2011qualora la sentenza penale dicondanna avesse riguardato edificiche costituissero pericolo perl'incolumità pubblica o privatariscontrato dall'ufficio tecnico delComune competente o dalcompetente ufficio della protezionecivile della Regione.

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demolizione in sede penale. Ilprocedimento di demolizione ècomunque differito a una datasuccessiva al 31 dicembre 2011anche nel caso in cui sia stataaccertata la violazione di vincolipaesaggistici previsti dalla normativanazionale vigente alla data di entratain vigore della legge di conversionedel presente decreto, salvo che primadel 31 dicembre 2011 sia statoconcluso il procedimento diadozione del nuovo pianopaesaggistico in esito alle operazionidi ricognizione di cui al primoperiodo del presente comma.

Infine veniva disposto che lademolizione fosse comunquedifferita ad una data successiva al 31dicembre 2011 nel caso fosse stataaccertata violazione di vincolipaesaggistici vigenti alla data dientrata in vigore della legge diconversione del presente decreto,salvo il caso in cui fosse stataperfezionata, entro tale data, laprocedura di emanazione del pianopaesaggistico.

Disposizione modificataart. 2, co. 1-ter

Ricognizioni dei terreni nellalaguna di Venezia

1-ter. Fino alla completarealizzazione del processo diattuazione dei trasferimenti di cuiall'articolo 3, comma 1, del decretolegislativo 28 maggio 2010, n. 85,l'autorità competente provvede allaricognizione, limitatamente ai terreniagricoli e alle valli da pesca dellalaguna di Venezia, dei compendi giàdi proprietà privata in quantocostituiti da valli arginate alla data dientrata in vigore dell'articolo 28 delcodice della navigazione.

Il comma 1-ter dell’articolo 2,modificato nel corso dell'esame daparte della Camera dei deputati,prescrive, fino al completotrasferimento alle Regioni e alleProvince dei beni del demaniomarittimo e idrico, previsto dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 85 del2010, recante attribuzione a comuni,province, città metropolitane eregioni di un proprio patrimonio, inattuazione dell'articolo 19 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, per iterreni agricoli e le valli da pescadella laguna di Venezia, laricognizione dei compendi costituitida valli arginate, alla data di entratain vigore del codice dellanavigazione approvato con R.D. 30marzo 1942, n. 327.La Camera dei deputati ha soppressol'espressione “già di proprietà

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privata in quanto", che seguiva iltermine "compendi". Ladisposizione, nella precedenteformulazione, sembrava fissarel’entrata in vigore del codice dellanavigazione come data alla qualedovessero risultare acquisiti i titoli diproprietà privata sui compendicostituiti da valli arginate nei terreniagricoli e nelle valli da pesca dellalaguna di Venezia.Si segnala che la relazione tecnicaallegata al maxi-emendamentopresentato al Senato subordinava laverifica positiva della coperturafinanziaria della disposizione allasoppressione delle parole “già diproprietà privata in quanto”. Talecondizione non era stata recepita neltesto approvato dal Senato.L’eliminazione del riferimento aicompendi di proprietà privatasembra lasciare impregiudicata lacontroversia questione del regimegiuridico delle valli da pesca e deiterreni ricadenti nellaconterminazione della lagunaveneta. Si discute infatti se debbatrattarsi di spazi demaniali oppureno e conseguentemente sel'utilizzazione degli stessi siaascrivibile ad un poterepubblicistico o meno.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 3-undecies A.C. 4086

Proroga delle concessioni-contratto per gli operatorieconomici danneggiati daifenomeni vulcanici etnei

Le concessioni contratto rilasciate daenti pubblici nell’interesse dioperatori economici le cui strutture

Il testo approvato al Senatoprorogava le concessioni contratto incorso alla data del 27 ottobre 2002 e

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siano state danneggiate dai fenomenivulcanici del monte Etna verificatisinel luglio 2001 e nell’ottobre 2002,in corso alla data del 27 ottobre2002, sono prorogate, alle medesimecondizioni, per un periodo ugualealla durata dello stato di emergenza.Per le concessioni contratto stipulatenel periodo emergenziale i termini didurata decorrono dalla scadenzadello stato di emergenza, previarivalutazione dei canoni e deicorrispettivi accertata dall’ISTAT, inmisura pari alla variazionedell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati.

rilasciate da enti pubblicinell'interesse di operatori economicile cui strutture fossero statedanneggiate dai fenomeni vulcanicidell’Etna nel luglio 2001 enell'ottobre 2002: la proroga avrebbeoperato alle stesse condizioni e finoal protrarsi dello stato d’emergenza.Per le concessioni contratto stipulate,invece, durante il periodoemergenziale i termini di duratasarebbero decorsi, previarivalutazione, dalla scadenza dellostato di emergenza.L’art. 8 dell’OPCM n. 3916 del 30dicembre 2010 ha prorogato, da ultimo,lo stato di emergenza conseguente aigravi fenomeni eruttivi connessiall'attività vulcanica dell'Etna nelterritorio della provincia di Catania finoal 31 dicembre 2011. Si tratta di areeper le cui aziende erano previsti ibenefici di cui all’articolo 4, primocomma, della legge 18 ottobre 2001, n.383, per i quali la decisione2005/315/CE della Commissioneeuropea del 20 ottobre 2004 prescrisseil requisito del nesso eziologico con ifenomeni catastrofali. Nulla vi sidisponeva, però, in ordine allafattispecie - elaborata dallagiurisprudenza - delle concessionicontratto, caratterizzata dallacompresenza di un momentopubblicistico (costituito dall'attoconcessorio) e di un momentoprivatistico.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 4-septies A.C. 4086

Presidente dell’Autorità per lavigilanza sui contratti pubblici

In attuazione dell'articolo 47-quaterdel decreto-legge 31 dicembre 2007,n. 248, convertito, con

Il testo approvato dal Senatoesplicitava che la previsione in basealla quale i membri dell'Autorità per

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modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n. 31, all'articolo 6,comma 3, del codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, alle parole: «I membridell'Autorità» sono premesse leseguenti: «Il Presidente e».

la vigilanza sui contratti pubblici dilavori, servizi e forniture durano incarica per sette anni senza possibilitàdi riconferma si estende anche alPresidente di tale Autorità.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 4-novies A.C. 4086

Graduatorie del personale docentedella scuola

Il termine di efficacia dellegraduatorie provinciali previstedall'articolo 1, comma 605, letterac), della legge 27 dicembre 2006, n.296, risultanti dalle operazioni diintegrazione e aggiornamentopreviste dal decreto-legge 7 aprile2004, n. 97, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 giugno2004, n. 143, è prorogato fino al 31agosto 2012, al fine di consentire ladefinizione della nuova disciplinalegislativa del reclutamento. Sonofatti salvi gli adempimenticonseguenti alla sentenza della Cortecostituzionale che dichiaral'illegittimità costituzionaledell'articolo 1, comma 4-ter, deldecreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall'anno scolastico2011-2012 l'inserimento nella primafascia delle graduatorie di istituto,previsto dall'articolo 4 della legge 3maggio 1999, n. 124, è consentitoesclusivamente a coloro che sonoinseriti nelle graduatorie adesaurimento della provincia in cui hasede l'istituzione scolastica richiesta.

Il testo approvato dal Senatoprorogava fino al 31 agosto 2012 iltermine di efficacia delle graduatoriead esaurimento del personaledocente della scuola, al fine diconsentire la definizione della nuovadisciplina legislativa delreclutamento, dopo che la Cortecostituzionale, con sentenza n. 41 del9 febbraio 2011, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 4-ter, del decreto-legge 25settembre 2009, n. 134. Taledisposizione prevedeva che, per ilbiennio 2009-2011, l'inserimento inuna graduatoria provinciale didocenti provenienti da un'altraprovincia avvenisse non "a pettine",ossia con il riconoscimento delpunteggio e della relativa posizionein graduatoria, bensì sempre in codaalla graduatoria stessa. Il testoapprovato dal Senato prevedevainoltre che, a decorrere dall'annoscolastico 2011/2012, l'inserimentonella prima fascia delle graduatoriedi istituto, previsto dall'articolo 4della legge n. 124 del 1999 (inmateria di supplenze), fosseconsentito esclusivamente a coloroche sono inseriti nelle graduatorie ad

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esaurimento della provincia in cui hasede l'istituzione scolastica richiesta.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 5-septies A.C. 4086

Disposizione in materia diorganizzazione della CONSOB

La Commissione nazionale per lesocietà e la borsa (CONSOB)procede, entro il 31 luglio 2011, allariorganizzazione dei propri servizidestinando il personale occorrente alfunzionamento delle unitàorganizzative attraverso l'impiegodel personale immesso nei ruoli aseguito della conclusione delleprocedure concorsuali pubbliche inatto alla data del 1° gennaio 2011senza il riconoscimento di specialiprovvidenze economiche.

Il comma introdotto dal Senatodisponeva che la CONSOB dovesseprocedere alla riorganizzazione,entro il 31 luglio 2011, dei propriservizi, all’uopo utilizzando ilpersonale immesso nei ruoli aconclusione delle procedureconcorsuali in atto alla data del 1ºgennaio 2011, in ogni caso senza ilriconoscimento di specialiprovvidenze economiche.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 5-octies A.C. 4086

Disposizioni in materia dicontrollo contabile e di personaledella CONSOB

Entro il 31 luglio 2011 sono adottatele occorrenti disposizioni secondol'ordinamento interno al fine didisciplinare le attività di controllo diregolarità amministrativo-contabiledella CONSOB, attraversol'adeguamento a quanto previstodall'articolo 16, comma 1, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.Entro il medesimo termine e con leindicate modalità, ferme le ulterioridisposizioni vigenti in materia, sonoadottate le disposizioni volte aprevedere per il personale in servizioe proveniente da altreamministrazioni o enti pubblicil'applicazione, durante il periodo diservizio presso la CONSOB, dellostesso trattamento del personale di

Con la disposizione introdotta dalSenato veniva stabilito il termine del31 luglio 2011 entro il quale adottarele necessarie disposizioni dirette adisciplinare le attività di controllo diregolarità amministrativo contabiledella CONSOB, attraversol’adeguamento a quanto previstodall’articolo 16, comma 1, dellalegge di contabilità n. 196 del 2009che prevede la presenza di unrappresentante del Ministerodell'economia e delle finanze neicollegi di revisione o sindacali delleamministrazioni pubbliche. Entro lostesso termine era altresì previstal'adozione di disposizioni dirette aprevedere, per il personaleproveniente da altre

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ruolo di pari qualifica e anzianitàsecondo criteri di corrispondenzaapprovati dalla CONSOB.

amministrazioni, l’applicazione,durante il periodo di servizio pressola CONSOB, dello stessotrattamento riservato al personale diruolo di pari qualifica e anzianità.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 6-ter A.C. 4086

Salvamento acquatico

Al fine di garantire e tutelare lasicurezza e la salvaguardia della vitaumana in acqua, fino all'emanazione,entro il 31 dicembre 2011, delregolamento recante la disciplina deicorsi di formazione per gli addetti alsalvamento acquatico, da adottarecon decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, ai sensidell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sonoprorogate le autorizzazioniall'esercizio di attività di formazionee concessione brevetti per losvolgimento dell'attività disalvamento acquatico rilasciate entroil 31 dicembre 2009. Fino allo stessotermine del 31 dicembre 2011 ecomunque fino alla data di entrata invigore del regolamento, non possonoessere rilasciate nuoveautorizzazioni, le relative attivitàpossono essere svolteesclusivamente in base alleautorizzazioni prorogate ai sensi delpresente comma e s'intende sospesal'efficacia di quelle rilasciate dopo il31 dicembre 2009.

Il testo approvato dal Senatoprorogava le autorizzazioniall'esercizio di attività di formazionee concessione brevetti per losvolgimento dell'attività disalvamento acquatico, rilasciateentro il 31 dicembre 2009. Eradisposta la sospensione dell’efficaciadi quelle rilasciate dopo tale data edil divieto del rilascio di nuoveautorizzazioni. La proroga eralimitata alla data del 31 dicembre2011, entro la quale avrebbe dovutoessere emanato il regolamento sulladisciplina dei corsi di formazione pergli addetti al salvamento acquatico,da adottare con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, aisensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 400/1988.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 9-bis A.C. 4086

Immobili acquisiti al patrimoniodi Roma capitale

Fino al 31 dicembre 2012, gliimmobili acquisiti o che saranno

Il testo approvato al Senatoescludeva, fino al 31 dicembre 2012,

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acquisiti ai sensi della legge 15dicembre 1990, n. 396, al patrimoniodi Roma Capitale, già comune diRoma, non sono soggetti, anche ovene ricorrano le condizioni, all'istitutodella retrocessione o dellarestituzione, a eccezione dei casi incui Roma Capitale, già comune diRoma, in base agli interessi pubbliciprevalenti, acconsenta alla richiestaavanzata dal privato.

gli immobili acquisiti o da acquisireal patrimonio di Roma capitale,dall’applicazione della disciplinadella retrocessione o dellarestituzione (con cui, alle condizionipreviste, il proprietario puòriottenere l'immobile espropriato)anche se il richiedente ne avesseavuto titolo, ad eccezione dei casi incui Roma capitale avesseacconsentito alla richiesta.La legge 15 dicembre 1990, n. 396reca interventi per Roma, capitaledella Repubblica.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 9-sexies A.C. 4086

Numero di consiglieri e assessorinei comuni con più di un milionedi abitanti

A decorrere dal 1° marzo 2011, neicomuni con più di un milione diabitanti, il numero dei consigliericomunali resta determinato insessanta e i componenti della giuntanon possono essere più di quindici,oltre al sindaco. Al fine dicompensare i relativi oneri, le risorsedi cui all'articolo 1, comma 14, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286, nonutilizzate al 31 dicembre 2010, sonomantenute in bilancio e sono versateall'entrata del bilancio dello Stato,quanto a euro 500.000, per lacopertura degli oneri di cui al primoperiodo e, per la parte residua, peressere riassegnate, nell'anno 2011, alFondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito,

Il testo approvato al Senato fissavanei Comuni con più di un milione diabitanti – a decorrere dal 1° marzo2011 - il numero dei consigliericomunali in sessanta e il numero dicomponenti della Giunta in(massimo) quindici, oltre al Sindaco.La normativa vigente - finanziaria2010 - prevede attualmente unariduzione del 20 per cento delnumero dei consiglieri.

Gli oneri conseguenti venivanocoperti per 500.000 euro a valeresulle maggiori entrate, non utilizzateal 31 dicembre 2010, derivantidall’attività anti-evasione e dicontrasto condotta ai sensi dellanormativa vigente (d.l. 282/2004); larestante disponibilità su dette risorseera riassegnata, nell'anno 2011, alFondo per gli interventi strutturali dipolitica economica. A decorreredall'anno 2012 si provvedeva a

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con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307. Al relativoonere si provvede mediantecorrispondente utilizzo, per euro 15milioni per l'anno 2011 in termini disola cassa, del fondo di cuiall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. Adecorrere dall'anno 2012 si provvedea valere sul citato Fondo perinterventi strutturali di politicaeconomica.

valere sul citato Fondo per interventistrutturali di politica economica.

Disposizione non ripropostagià art. 2, co. 12-duodecies A.C.4086

Posizioni dominanti nel sistemaintegrato delle comunicazioni

All'articolo 43, comma 12, del testounico dei servizi di mediaaudiovisivi e radiofonici, di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e successive modificazioni,sono apportate le seguentimodificazioni:

a) le parole da: «I soggetti» finoa: «più di una rete» sono sostituitedalle seguenti: «I soggetti cheesercitano l'attività televisiva inambito nazionale su qualunquepiattaforma che conseguono perciascun anno ricavi superiori all'8per cento dei ricavi complessivi delsistema integrato dellecomunicazioni o al 40 per cento deiricavi del settore dellecomunicazioni elettroniche, comedefinito ai sensi dell'articolo 18 delcodice di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259»;

b) le parole: «prima del 31

Il testo approvato dal Senato allalettera a) modificava l’articolo 43,comma 12, del testo unico dei servizidi media audiovisivi e radiofonici(decreto legislativo 177/2005)sostituendo l’ambito di applicazionesoggettivo del divieto di acquisirepartecipazioni in imprese editrici digiornali quotidiani o partecipare allacostituzione di nuove impreseeditrici di giornali quotidiani;attualmente il divieto è posto in capoai soggetti che esercitano l'attivitàtelevisiva in àmbito nazionaleattraverso più di una rete;l’emendamento prevede invece isoggetti che esercitano l'attivitàtelevisiva in ambito nazionale suqualunque piattaforma checonseguono per ciascun anno ricavisuperiori all'8% dei ricavicomplessivi del sistema intergratodelle comunicazioni o al 40% dei

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dicembre 2010» sono sostituite dalleseguenti: «prima del 31 dicembre2012»;

c) dopo le parole: «di nuoveimprese editrici di giornaliquotidiani» sono aggiunte leseguenti: «, con l'eccezione delleimprese editrici di giornaliquotidiani diffusi unicamente inmodalità elettronica».

ricavi del settore dellecomunicazioni elettroniche, comedefinito ai sensi dell'articolo 18 delcodice delle comunicazionielettroniche (decreto legislativo259/2003).La lettera b) prorogava il termine dientrata in vigore del predetto divietoal 31 dicembre 2012.La lettera c) integrava il predettodivieto, prevedendo l'eccezione delleimprese editrici di giornaliquotidiani diffusi unicamente inmodalità elettronica.

Conseguentemente veniva soppressala diciannovesima voce di cui allatabella 1, allegata all’articolo 1, deldecreto-legge in esame che ora èstata reintrodotta e viene cosìconfermata la proroga, fino al 31marzo 2011, ulteriormenteprorogabile fino al 31 dicembre2011, del divieto per i soggettiesercenti attività televisiva in ambitonazionale tramite più di una rete, diacquisire partecipazioni in impreseeditrici di giornali quotidiani opartecipare alla costituzione dinuove imprese editrici di giornaliquotidiani. Si veda la scheda relativaalla Tabella 1.

Disposizione modificataart. 2, co. 61già art. 2-quinquies, co. 9

Interpretazione dell’articolo 2935del codice civile sulla decorrenzadella prescrizione

In ordine alle operazioni bancarieregolate in conto corrente l'articolo2935 del codice civile si interpretanel senso che la prescrizione relativaai diritti nascenti dall'annotazione inconto inizia a decorrere dal giorno

La norma introdotta dal Senatoprevede che, con riguardo alleoperazioni bancarie regolate in contocorrente, l’articolo 2935 del codicecivile si debba interpretare nel sensoche la prescrizione relativa ai diritti

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dell'annotazione stessa.

In ogni caso non si fa luogo allarestituzione di importi già versatialla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presentedecreto.

nascenti dall’annotazione in contoinizia a decorrere dal giornodell’annotazione stessa.Per effetto della modificaapportata dalla Camera vienespecificato che non si debbacomunque procedere a restituire gliimporti già versati alla data dientrata in vigore della legge diconversione del decreto in esame.

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