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25/10/2017 1 I NUOVI PROFILI DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO Prof Bruno Della Pietra Prof Bruno Della Pietra Prof. Bruno Della Pietra Prof. Bruno Della Pietra FORME   DI   FORME   DI   RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE/ DEONTOLOGICA DIRIGENZIALE / GESTIONALE Øpenale Øcivile DIRIGENZIALE / GESTIONALE AMMINISTRATIVO –CONTABILE LEGALE colposa dolosa omissiva commissiva generica specifica - leggi - regolamenti - ordini - discipline - imperizia - imprudenza - negligenza - difetto deontologico su consenso e informazione Prof. Claudio Buccelli WWW.SUNHOPE.IT

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I NUOVI PROFILI DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

Prof Bruno Della PietraProf Bruno Della PietraProf. Bruno Della PietraProf. Bruno Della Pietra

FORME   DI   FORME   DI   RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

• DISCIPLINARE/ DEONTOLOGICA• DIRIGENZIALE / GESTIONALE

Øpenale

Øcivile

DIRIGENZIALE / GESTIONALE

• AMMINISTRATIVO –CONTABILE

• LEGALE colposa

dolosa omissiva

commissiva

generica specifica

- leggi- regolamenti- ordini- discipline

- imperizia- imprudenza- negligenza- difetto deontologico su

consenso e informazioneProf. Claudio Buccelli

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• La responsabilità professionale del medico si esplica in primis  in relazione al suo impegno nella tutela della salute e della sicurezza del 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E SICUREZZA DELLE CURE

cittadino/paziente…

/Art. 1 legge  24/17«1‐ La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla saluteed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività».

PRIMA ANCORA DI PARLARE DI ERRORE…

IL CONSENSO INFORMATO:LA LICEITA’ DELL’ATTO MEDICO IN 

AMBITO PENALE

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Art. 50 del Codice penale.Art. 50 del Codice penale.Consenso dell’avente diritto: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne”disporne .

Art. 54 del Codice penale.Art. 54 del Codice penale.Stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona pericolo da lui nonpericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo …”.

Nella Sentenza n° 3520/05 (pubblicata il 29.03.2005) del Tribunale di Milanoviene ripercorso tutto l’iter sinora delineato e vengono sottolineati i seguenti punti:

a) il consenso che non è un atto puramente formale e burocratico ma èa) il consenso che non è un atto puramente formale e burocratico, ma è “presupposto indefettibile per un corretto esercizio dell’ars medica” ;

b) il diritto del paziente di formulare un consenso informato all’intervento “appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, fino a comprendere anche la consapevole adesione al

( l itti f ltà di ifi t li i t titrattamento sanitario (con legittima facoltà di rifiutare quegli interventi e cure che addirittura possano salvare la vita del soggetto)”;

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Sentenza n° 3520/05 (pubblicata il 29.03.2005) del Tribunale di Milano

c) viene pure chiarito che “il consenso dev’essere frutto di un rapporto c) v ene pure ch ar to che l consenso dev essere frutto d un rapportoreale e non solo apparente tra medico e paziente, in cui il sanitario è

tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all’intervento. Esso non è dunque un atto puramente formale e

burocratico ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione

d ll’i i à i fi i ) i l i fdell’integrità psicofisica) in un atto lecito, fonte appunto di responsabilità”.

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IL CONSENSO INFORMATO

Personale Personale Informato Informato Libero Libero 

I d i iI d i i

elemento essenziale elemento essenziale del contratto del contratto 

d'opera professionale.d'opera professionale.non necessario in caso non necessario in caso di stato di necessitàdi stato di necessità

(art. 54 c.p.). (art. 54 c.p.). 

Immune da vizi.Immune da vizi.

tutela sia il medico tutela sia il medico che il paziente.che il paziente.

CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE

CONTINUA INFORMAZIONE E RELATIVO CONSENSO

CARTELLA CLINICACARTELLA CLINICAcome come trasparente registrazione trasparente registrazione degli Atti medici effettuati nel corsodegli Atti medici effettuati nel corso

della realizzazione del contratto d’opera professionaledella realizzazione del contratto d’opera professionale

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Elementi di informazione da fornire al paziente per la promozione del consenso

(Artt. 33-34-35 Codice di Deontologia Medica, 2014)

diagnosi; prognosi; prospettive; eventuali alternative diagnostico-terapeutiche;

dibili d ll lt t prevedibili conseguenze delle scelte operate.

IlIl medicomedico nell’informarenell’informare ilil pazientepaziente dovràdovrà tenertener contoconto delledelle suesuecapacitàcapacità didi comprensionecomprensione alal finefine didi promuovernepromuoverne lala massimamassimaadesioneadesione allealle proposteproposte diagnosticodiagnostico‐‐terapeuticheterapeutiche..

CARATTERISTICHE DELL’INFORMAZIONE

comprensibile;

semplice;

adeguata al livello culturale edadeguata al livello culturale ed

intellettuale del paziente

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MEDICO PAZIENTE

FORNIRE LA PROVA DELLA CONDIVISIONE DEL PERCORSO DI CURA: UN COMPITO NON SEMPLICE!

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ELEMENTI DI INFORMAZIONE DA DIMOSTRARE DI AVER FORNITO AL PAZIENTE

DIAGNOSI; PROGNOSI; PROSPETTIVE; EVENTUALI ALTERNATIVE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE;

PREVEDIBILI CONSEGUENZE DELLE SCELTE OPERATE.

comprensibile;

semplice;

adeguata al livello culturale ed

intellettuale del paziente.

CARATTERISTICHE DELL’INFORMAZIONE

ERROREERRORE COLPEVOLECOLPEVOLE::PRESTAZIONEPRESTAZIONE VIZIATAVIZIATA DADA ERROREERRORE

DALLA VALUTAZIONE DEL CONSENSO ALL’ANALISI DELL’ERRORE…E DELLE SUE CONSEGUENZE!

La responsabilità professionale si delinea con maggior frequenza ind i d /i d di i / i CON

ERROREPRESTAZIONEPRESTAZIONE VIZIATAVIZIATA DADA ERROREERROREINESCUSABILEINESCUSABILE CONCON CONSEGUENTECONSEGUENTEADDEBBITOADDEBBITO DIDI RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’PROSESSIONALEPROSESSIONALE

rapporto ad un ritardo/inadeguatezza diagnostico/terapeutica CONCONSEGUENTE RITARDO NELLA TERAPIA, DECESSO OPROLUNGAMENTO DELLO STATUS PATOLOGICO A CARICO DELPAZIENTE.

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FORME   DI   FORME   DI   RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

• DISCIPLINARE/ DEONTOLOGICA• DIRIGENZIALE / GESTIONALE

Øpenale

Øcivile

DIRIGENZIALE / GESTIONALE

• AMMINISTRATIVO –CONTABILE

• LEGALE colposa

dolosa omissiva

commissiva

generica specifica

- leggi- regolamenti- ordini- discipline

- imperizia- imprudenza- negligenza- difetto deontologico su

consenso e informazioneProf. Claudio Buccelli

LA COLPA PROFESSIONALE IN AMBITO PENALE: ALCUNE RIFLESSIONI

• PRUDENZA: rappresenta la contrazione deltermine previdenza Nella valutazione dellatermine previdenza. Nella valutazione dellacondotta del medico sarà da considerareprudente il comportamento del medico che sifa realmente consapevole delle indicazioni edelle controindicazioni di un determinato iterdiagnostico‐terapeutico, in maniera tale dapoter prevedere, prevenire nei limiti delpossibile ed efficacemente trattare lepossibile ed efficacemente trattare leeventuali complicazioni. Il dovere di prudenzaimpone che, quanto più importante è il beneesposto a rischio tanto più elevato deveessere lo standard di regole cautelari daadottare.Manuale di medicina legale First edition (2017)

DI LUCA N. M. ‐ FEOLA T. Cecchi R. ‐ Ciallella C. ‐ Marinelli E. ‐ Marsella L. T. ‐ Ricci S. ‐ Vecchiotti C.

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LA COLPA PROFESSIONALE: ALCUNE RIFLESSIONI

• DILIGENZA: La diligenzarappresenta l’attenzione larappresenta l’attenzione, lavigilanza, la solerzia del medicoche polarizza la sua attenzione sulpaziente e le sue necessità dicura. La negligenza, pertanto èsinonimo di trascuratezza,superficialità più che unasemplice violazione di precettisemplice violazione di precettistabiliti. Non a caso, insieme allaimprudenza rappresenta unodegli addebiti più frequenti nelcorso delle consulenze tecniche.

Manuale di medicina legale First edition (2017)

DI LUCA N. M. ‐ FEOLA T. Cecchi R. ‐ Ciallella C. ‐ Marinelli E. ‐ Marsella L. T. ‐ Ricci S. ‐ Vecchiotti C.

LA COLPA PROFESSIONALE: ALCUNE RIFLESSIONI

• PERIZIA: sta a significare non solo ungobbligo giuridico di sapere e saper farema anche un preciso dovere di ordinedeontologico del professionista. E’indubitabile che a causa del progressocontinuo nessun medico possariconoscere di sapere tutto, risultandodiffi lt l i d idifficoltosa la comprensione deiproblemi del paziente in un’otticaglobale. Pertanto risulta spesso arduodefinire la perizia media delprofessionista sanitario.

Manuale di medicina legale First edition (2017)

DI LUCA N. M. ‐ FEOLA T. Cecchi R. ‐ Ciallella C. ‐ Marinelli E. ‐ Marsella L. T. ‐ Ricci S. ‐ Vecchiotti C.

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LE CONSEGUENZE DELL’ERRORE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO IN AMBITO PENALE

LEGGE 24/17Art. 590Art. 590‐‐sexies.sexies.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).sanitario).

SeSe ii fattifatti didi cuicui agliagli articoliarticoli 589589 ee 590590 sonosono commessicommessinell'esercizionell'esercizio delladella professioneprofessione sanitaria,sanitaria, sisi applicanoapplicano lele penepene iviiviprevistepreviste salvosalvo quantoquanto dispostodisposto daldal secondosecondo commacomma..QualoraQualora l'eventol'evento sisi siasia verificatoverificato aa causacausa didi imperizia,imperizia, lala

ibili àibili à èè ll dd ii ll d i id i i

Omicidio colposoArt.589 c.p.

punibilitàpunibilità èè esclusaesclusa quandoquando sonosono rispettaterispettate lele raccomandazioniraccomandazioniprevistepreviste dalledalle lineelinee guidaguida comecome definitedefinite ee pubblicatepubblicate aiai sensisensi didileggelegge ovvero,ovvero, inin mancanzamancanza didi queste,queste, lele buonebuone pratichepratiche clinicoclinico‐‐assistenziali,assistenziali, sempresempre cheche lele raccomandazioniraccomandazioni previstepreviste dalledallepredettepredette lineelinee guidaguida risultinorisultino adeguateadeguate allealle specificitàspecificità deldel casocasoconcretoconcreto..

Lesioni personali colpose.

Art.590 c.p.

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 24/17

• L’apporto importante della legge 24/2017 e quello relativo ai nuovi profili diresponsabilità dell’esercente la professione sanitaria in particolare l’articolo 6 dellaresponsabilità dell’esercente la professione sanitaria, in particolare l’articolo 6 dellanuova legge che introduce nel Codice Penale l’art 590 sexies (Responsabilitàcolposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) abrogando, inoltre ilcomma 1 dell’articolo 3 della legge Balduzzi (che distingueva colpa lieve e colpagrave nell’ambito della responsabilità medica).

• La novella norma prevede che qualora l’evento si sia verificato a causa di imperiziala punibilità esclusa quando vengono rispettate le raccomandazioni previste dalleli id bbli i i di l i di d ll blinee guida pubblicate ai sensi di legge ovvero in mancanza di queste dalle buonepratiche clinico assistenziali, sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alcaso concreto. Scompare, pertanto, il riferimento al grado della colpa previsto dallanormativa precedente che tanto aveva tormentato giuristi e magistrati. Il valoredelle Linee Guida rimane circoscritto ai casi di imperizia e non viene preso inconsiderazione nei casi negligenza e imprudenza.

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• Le linee guida per pratica clinica sono documenti che

LINEE GUIDA

g p pincludono raccomandazioni finalizzate a ottimizzare l'assistenza al paziente fondate su una revisione sistematica delle prove di efficacia e su una valutazione di benefici e danni di opzioni assistenziali alternative.

(*) IOM (Institute of Medicine). Clinical PracticeGuidelines We Can Trust. Washington, DC: The National Academies Press, 2011[Testo integrale]

Li G id d i i di t t li i d tt

Il Protocollo è un pre-definito e rigido schema di comportamento diagnostico eterapeutico tipico di un programma di ricerca clinica sperimentale elaborato epreteso per assicurarne la riproducibilità e quindi l'attendibilità scientifica.

Fiori, 1999

Le Linee Guida sono raccomandazioni di comportamento clinico, prodotteattraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici -ed anche ipazienti che devono esprimere il proprio consenso- nel decidere quali siano lemodalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche.

Fiori, 1999

Le Buone Pratiche Accreditate dalla comunità scientifica sono “l’insieme di

Prof. Claudio Buccelli

Le Buone Pratiche Accreditate dalla comunità scientifica sono l insieme diconoscenze e di capacità operative acquisite nel corso degli studi universitari epost-universitari ed aggiornate continuamente attraverso la cosiddettaeducazione permanente, attuata in base alla letteratura scientifica e allapartecipazione a corsi e convegni”. Caputo, 2012

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Art. 5 Legge 24/17  Buone pratiche clinico‐assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 

• «1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalitàpreventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salvele specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi delcomma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalleassociazioni tecnico‐scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito ep ppregolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza dellesuddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone praticheclinico‐assistenziali.

• 2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazionitecnico‐scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: a) i requisitiminimi di rappresentatività sul territorio nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e legaranzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo ealla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro,ll bbli i l i i i i l d i bil i i i d i i i d li i i hi ib i ialla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,

alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica econtrollo della qualità della produzione tecnico‐scientifica; c) le procedure di iscrizione all'elencononché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallostesso.

• 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sonointegrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) … OMISSIS».

D.M. 2 AGOSTO 2017

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LINEE GUIDA LINEE GUIDA 

VANTAGGI SVANTAGGI

- Omogeneità di comportamenti

- Trade-off tra l’efficienza e l’efficacia delle procedure diagnostiche e

h

- Riduzione dell’autonomia decisionale del medico

- Restrizione del pensiero medico logico-deduttivo

- Induzione della «Medicina difensiva» e dei comportamentiterapeutiche

- Migliore possibilità di verificare gli outcomemediante opportuni strumenti statistici

dei comportamenti improntati alle «decisioni per motivi medico-legali»

- Rischio di evocazione di colpa specifica (protocollo).

Una linea guida può avere rilevanza giuridica nel giudizio di b l à f l l ll

ASPETTI GIURIDICI 1

responsabilità professionale solo nella misura in cui costituisca un parametro di riferimento che esprima una condotta professionale media, definendo i mezzi e le correlative regole di condotta tecnica che la maggior parte degli Operatori sanitari mediamente diligenti, avrebbe osservato nella propria pratica professionale all'epoca dei fatti.

Ricordiamo infine che le linee guida possono assumere una valenza giuridica diversa per il medico con rapporto di lavoro dipendente in strutture complesse (ospedali, cliniche, servizi, poliambulatori, ecc.), dove siano definite le linee guida da parte di un organo dirigente responsabile.

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InIn taletale situazionesituazione lele lineelinee guidaguida assumonoassumono ilil significatosignificato didi attiatti

ASPETTI GIURIDICI 2

gg g fg fnormativinormativi interniinterni oo regolamentiregolamenti didi servizio,servizio, allealle qualiquali sisi riconoscericonosce ililpoterepotere didi indirizzoindirizzo concon conseguenzaconseguenza didi vincolovincolo perper tuttitutti gligli operatorioperatori..

Ne deriva che in ipotesi di danno, conseguente a mancata applicazione,può configurarsi una colpa specifica per inosservanza di leggi,regolamenti, ordini, direttive e discipline che limita la responsabilitàdella struttura.

Il soggetto agente, pertanto, potrebbe trovarsi a risponderepersonalmente di quei danni che la norma disattesa tendeva aprevenire”.

ELEMENTI DI PROVA DEL NESSO DI CAUSALITA’

LAVORO DEL CONSULENTE TECNICO

ELEMENTI DI PROVA DELLAELEMENTI DI PROVA DELLA

CONDOTTA CENSURABILE CONDOTTA CENSURABILE 

OVVERO DELL’ERRORE COLPEVOLEOVVERO DELL’ERRORE COLPEVOLE

ELEMENTI DI PROVA DEL ELEMENTI DI PROVA DEL DANNO/MORTE DEL PAZIENTEDANNO/MORTE DEL PAZIENTE

NESSO DI CAUSALITA’

CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZACONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA

METODOLOGIAMETODOLOGIA

QUALI STEP ?

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IL COLLEGIO PERITALEIL COLLEGIO PERITALE

• ART. 15 LEGGE 24/17 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)nei giudizi di responsabilità sanitaria).

«Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto laresponsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento dellaconsulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicinalegale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica epratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che isoggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,

i i i i di fli di i i ll ifi dinon siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimentoo in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominarenell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano inpossesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito dellaconciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi».

SPECIFICITA’

SUDDIVISIONE DEI RUOLI E DELLE 

RESPONSABILITA’

COLLEGIO PERITALE

COMPETENZAGARANZIA PER IL CITTADINO E IL MEDICO

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METODOLOGIA

METODOLOGIA: STRUMENTI OPERATIVI

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l à

LA METODOLOGIA ACCERTATIVA DEL NESSO CAUSALE(prevalentemente in comportamento omissivo)

Plausibilità scientifica

Probabilità statistica

Probabilità logico-processuale

*Esclusione //Evidenza chiara ed immediata

applicazione positiva del criterio di sostanziale ed umana certezza

*“un dato percentualistico pure alto può non assumere valoreeziologico quando risulti che l’evento è stato in realtà cagionatoda altra condizione e come, al contrario, una percentuale

1.1.cronologicocronologico 3.efficienza quali3.efficienza quali--quantitativaquantitativa2.2.TTopograficoopografico 4.continuità fenomenica4.continuità fenomenica5.esclusione 5.esclusione

*“non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente diprobabilità espresso dalla legge statistica la conferma o menodell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché ilgiudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla basedelle circostanze di fatto e dell’evidenza probatoria” (Cass.Pen., S.U. 10/7/02, n. 30428 - CASSESE)

Principali criteriPrincipali criterip

statistica medio-bassa potrebbe trovare invece significato dallaverificata insussistenza di altre possibili condizioni, di cui siastata esclusa l’interferenza” (Cass. Pen., Sez. IV, sent.Orlando del 23/1/02)

IN SINTESI…

L’articolo 15 della nuova legge si allinea al dettato dell’art. 62 del di d l i ll’i di bbli i l f i diCodice deontologico nell’indicare come obbligatoria la formazione di 

un collegio peritale nei casi di responsabilità medica.

Il medico legale dovrà integrare le conoscenze fornitegli dallo specialista nell’ambito della ricostruzione del nesso di causa in maniera rigorosa, ponendo insieme, nel modo scientificamente più plausibile gli elementi a sua disposizioneelementi a sua disposizione.

Sarà necessario, per dirla come alcuni autori, offrire al giudice la scrematura valoriale di tesi concorrenti indicando la loro forza associativa al fatto in oggetto. 

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E’ da considerare “atto di fede pubblica” e quindi “atto pubblico”

LA CARTELLA CLINICA NEL PROCESSO PENALE

E da considerare atto di fede pubblica e, quindi, atto pubblico .

Non è possibile effettuare su questi Atti alcuna cancellazione se non con le caratteristiche tipiche dell’Atto pubblico (riquadratura, sottoscritta e riscrittura sottoscritta, di seguito o in altra parte della cartella, con eventuale motivazione della correzione).

Per giurisprudenza consolidata le “correzioni” non motivate o lePer giurisprudenza consolidata le “correzioni” non motivate o le cancellazioni comportano un reato di “falsità materiale» ed, eventualmente, se viene accertata una falsa attestazione nell’ambito della correzione apportata viene integrato il reato di “falsità ideologica».

ASPETTI DEONTOLOGICI

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REATI CONNESSI ALL’ ATTIVITA’ CERTIFICATIVA

• Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: Il pubblico ufficiale, che,nell’esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero è punitonell esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punitocon la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede finoa querela di falso (c.c. 2699, 2700), la reclusione è da tre a dieci anni.

• Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: Il pubblico ufficiale, che,ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è statoda lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui compiuto o è avvenuto alla suapresenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o alteradichiarazioni da lui ricevute comunque attesta falsamente fatti dei quali è destinato a provare laverità, soggiace alla pena stabilita nell’art. 476 (da 1 a 6 anni; a fronte di querela di falso da 3 a 10anni).

• Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficialein certificati o autorizzazioni amministrative: Il pubblicoufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà oaltera certificati o autorizzazioni amministrative ovveroaltera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero,mediante contraffazione o alterazione, fa apparireadempiute le condizioni richieste per la loro validità, èpunito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

• Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficialei tifi ti t i i i i i t ti Il bbliin certificati o autorizzazioni amministrative: Il pubblicoufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attestafalsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative,fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punitocon la reclusione da tre mesi a due anni.

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• Art. 482 Falsità materiale commessa da privato: se alcuno dei fatti prevedutidagli art. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblicoufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente lepene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo

• Art 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti unArt. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti unservizio di pubblica necessità: Chiunque, nell’esercizio di una professionesanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attestafalsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità,è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa

VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ IN EQUIPE

• Sulla responsabilità di ciascun membro dell’equipe, anche se non medico,la Corte di Cassazione, con sentenza n. 33619 del 12 luglio 2006, si è pronunciata in materia.

• In particolare: “ogni sanitario, è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell'"èquipe" in modo da porre rimedio adaltri componenti dell èquipe  in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale”.

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“La responsabilità penale di ciascun componente di una équipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad

Cassazione Penale sez. IV del 5 maggio 2016,

Sentenza  Num. 18780 

intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Dunque, nei casi in cui alla cura d l i t i t ti i tdel paziente concorrono, con interventi non necessariamente omologabili, più sanitari, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base ad un ragionamento aprioristico”.

CONCLUDENDO…

La valutazione della responsabilità medica in ambito ppenale rimane comunque un tema complesso.

Attenzione ai facili entusiasmi in merito alla Attenzione ai facili entusiasmi in merito alla nuova legge.nuova legge.

I problemi di natura finanziaria connessi all’attività medico legale in tale I problemi di natura finanziaria connessi all’attività medico legale in tale ambito, non rientrante nei LEA potrebbero vanificare la novità positiva ambito, non rientrante nei LEA potrebbero vanificare la novità positiva costituita dall’introduzione del collegio peritale.costituita dall’introduzione del collegio peritale.

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I NUOVI PROFILI DELLA RESPONSABILITA’ PENALE

ProfProf. Bruno Della . Bruno Della PietraPietra

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

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