Disciplina della scuola italiana all'esterodocumenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/VQAG383.pdf ·...

42
Disciplina della scuola italiana all'estero (Schema di decreto legislativo n. 383) N. 497 – 2 marzo 2017

Transcript of Disciplina della scuola italiana all'esterodocumenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/VQAG383.pdf ·...

Disciplina della scuola italiana all'estero

(Schema di decreto legislativo n. 383)

N. 497 – 2 marzo 2017

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disciplina della scuola italiana all'estero

(Schema di decreto legislativo n. 383)

N. 497 – 2 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected]

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 – [email protected]

___________________________________________________________________________ La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I

INDICE

PREMESSA .................................................................................................................................................... - 3 -

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA ........................................................................................ - 4 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ............................................................................................................... - 5 -

ARTICOLI 1-2 E 39 ................................................................................................................................................ - 5 -

SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO E NORMA DI COPERTURA FINANZIARIA ................................................ - 5 -

ARTICOLI DA 3 A 12 ............................................................................................................................................ - 11 -

SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO ................................................................................................. - 11 -

ARTICOLI DA 13 A 16 .......................................................................................................................................... - 17 -

PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA INVIARE ALL’ESTERO E VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL

MONDO ........................................................................................................................................................... - 17 -

ARTICOLI DA 17 A 26 .......................................................................................................................................... - 19 -

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INVIATO ALL’ESTERO ............................................................................................. - 19 -

ARTICOLI DA 27 A 29 .......................................................................................................................................... - 25 -

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INVIATO ALL’ESTERO ............................................................................... - 25 -

ARTICOLI DA 30 A 32 .......................................................................................................................................... - 32 -

PERSONALE LOCALE NELLE SCUOLE ALL’ESTERO AMMINISTRATO DALLO STATO ............................................................... - 32 -

ARTICOLI 33 E 34 ................................................................................................................................................ - 35 -

SITUAZIONI PARTICOLARI ..................................................................................................................................... - 35 -

ARTICOLO 35 ...................................................................................................................................................... - 37 -

PIANO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE ..................................................................................................................... - 37 -

ARTICOLI DA 36 A 38 .......................................................................................................................................... - 38 -

DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................................................... - 38 -

- 3 -

Informazioni sul provvedimento: Atto n. 383

Natura dell’atto: Schema di decreto legislativo

Titolo: Scuola italiana all'estero

Riferimento normativo: Articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Relatrici per le Commissioni di merito

III: Garavini

VII: Blažina

Gruppi: III: PD

VII: PD

Relazione tecnica: Presente

Assegnazione:

Alle Commissioni: III e VII

(ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento) (termine per l’esame: 17 marzo 2017)

Alla Commissione Bilancio: (ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento) (termine per l’esame: 17 marzo 2017)

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107/2015 – reca la disciplina della scuola italiana all’estero.

L’articolo 1, comma 180, della legge n. 107/2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi

finalizzati alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L’art.

1, comma 181, ai fini dell’esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi, oltre al rinvio a quanto

previsto dall’art. 20, della legge n. 59/1997, prevede (lettera h) la revisione, il riordino e l’adeguamento

della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero. La medesima disposizione

prevede, in particolare che tale attività di revisione venga disposta attraverso: 1) la definizione dei criteri e

delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale; 2) la revisione del

trattamento economico del personale; 3) la disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o

internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la

legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale. Il comma

185 prevede che dall'attuazione delle deleghe legislative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

- 4 -

carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti previsti dai summenzionati decreti legislativi le

amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,

finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'art. 17, comma 2,

della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non

trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le

occorrenti risorse finanziarie.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica. La relazione tecnica è accompagnata da 9 Allegati, che costituiscono parte integrante della stessa e

riportano i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Nella

presente Nota è riportata una sintesi di tali Allegati, mentre per la consultazione dettagliata degli stessi si

rinvia al testo della relazione tecnica.

Si esaminano nel seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA 2017 2018 Dal 2019 Art. 14 (Formazione personale da destinare all’estero) 170.000 170.000 170.000 Art. 15 (Sistema di valutazione) 200.000 200.000 200.000 Art. 17 (trattamento economico 50 unità aggiuntive di personale all’estero)

/ 2.200.000 4.000.000

Art. 28, commi 1, 3 e 7 (Revisione trattamento economico all’estero)

Indennità 40.115.759 40.115.759 40.115.759 Oneri riflessi 2.692.767 2.692.767 2.692.767 Rimborsi 1.404.649 1.404.649 1.404.649 Totale 44.213.175 44.213.175 44.213.175

Art. 28, comma 2 (Compensazioni minor gettito)

Carico dipendente 550.722 550.722 550.722 Oneri riflessi 142.281 142.281 142.281 Totale 693.003 693.003 693.003

Art. 28, comma 4 (Incarichi) 141.882 141.882 141.882 Art. 28, comma 5 (Ore eccedentarie) 435.904 435.904 435.904

Art. 28, comma 6 (Assegnazioni brevi)

Indennità 252.124 252.124 252.124 Oneri riflessi 17.428 17.428 17.428 Totale 269.552 269.552 269.552

Art. 30 (Docenti a contratto locale)

Stipendi 3.593.215 3.593.215 3.593.215 Oneri riflessi 1.025.109 1.025.109 1.025.109 Rimborsi 148.193 148.193 148.193 Totale 4.766.517 4.766.517 4.766.517

Art. 31 (Non docenti a contratto locale)

Stipendi 1.577.263 1.577.263 1.577.263 Oneri riflessi 476.480 476.480 476.480 Totale 2.053.743 2.053.743 2.053.743

Art. 33 (Tirocini) 120.000 120.000 120.000 Art. 35, comma 2 (Digitalizzazione) 520.000 / / Totale effetti del provvedimento 53.583.776 55.263.776 57.063.776 Stanziamenti già previsti a legislazione vigente 53.083.927 53.065.866 53.080.934 Maggiori oneri recati dal provvedimento 499.488 2.197.909 3.982.841

- 5 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-2 e 39 Sistema della formazione italiana nel mondo e norma di copertura finanziaria

Le norme disciplinano il sistema della formazione italiana all’estero finalizzato alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo (articoli 1 e 2, comma 2). Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni (individuate1 negli artt. 14, 15, 17, comma 1 e 35, comma 2), all’attuazione del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2, comma 3). Le norme richiamate dall’articolo 2, comma 3, disciplinano: la formazione del personale da destinare all'estero (articolo 14); il sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 15); l’incremento di 50 unità del contingente di personale della scuola da inviare all’estero (articolo 17, comma 1); il Piano per l’innovazione digitale delle scuole all’estero (articolo 35, comma 2).

Altre fattispecie disciplinate dal provvedimento in esame che rilevano dal punto di vista finanziario sono: la

revisione del trattamento economico del personale del MIUR inviato all’estero (articolo 28); la disciplina del

personale reclutato con contratto locale (articolo 30 e 31) e i tirocini all’estero di studenti (articolo 33)2.

La norma di copertura finanziaria prevede che: • agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame, pari

rispettivamente ad euro 170.000 e ad euro 200.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa riferiti alla nuova disciplina del trattamento economico3 introdotta dall’art. 28 (articolo 39, comma 1);

• all’onere derivante dall’articolo 17, comma 1 si provvede, quanto al trattamento economico di cui all’articolo 28 - pari a 2,2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 - con corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 (articolo 39, comma 2).

L’articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015, reca l’istituzione del Fondo "La Buona Scuola", di parte

corrente, iscritto nello stato di previsione del MIUR, finalizzato al miglioramento e alla valorizzazione

dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per

l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro

per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000

euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

1 Richiamate all’articolo 39, commi da 1 a 3. 2 Per la descrizione delle summenzionate disposizioni si rinvia alle relative schede. 3 Di cui all’art. 658 del D.lgs. n. 297/1994.

- 6 -

• agli oneri derivanti dall’articolo 35, comma 2, pari a 520.000 euro per il 2017 si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015 (articolo 39, comma 3).

Il comma 62 della legge n. 107/2015, autorizza la spesa di 30 milioni annui a decorrere dal 2016, al fine di

consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le previsioni per l'incremento della digitalizzazione;

• dall’attuazione, infine, delle rimanenti disposizioni del provvedimento in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 39, comma 4).

La relazione tecnica fornisce preliminarmente un quadro riepilogativo degli stanziamenti previsti a legislazione vigente relativi alla disciplina delle scuole italiane all’estero, nonché una tabella che riporta gli effetti finanziari ascrivibili al nuovo regime introdotto dal provvedimento in esame (Cfr. precedente tabella “Oneri quantificati dalla relazione tecnica”).

La relazione precisa che non sono stati considerati gli stanziamenti e gli oneri relativi ad istituti che non

subiscono modifiche per effetto del provvedimento in esame quali ad esempio le spese per assicurazione

del personale.

A seguire si riporta una sintesi delle due tabelle che evidenzia i maggiori oneri recati dallo schema di decreto legislativo in esame. Tali oneri sono riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 17, comma 1, e 35, comma 2, e trovano copertura, rispettivamente, ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 3.

(euro)

2017 2018 Dal 2019 (A) Stanziamenti a legislazione vigente 53.083.927 53.065.866 53.080.934 (B) Costo nuova disciplina introdotta dal provvedimento 53.583.775 55.263.775 57.063.775 (C) Maggiori oneri recati dal provvedimento (B-A) 499.488 2.197.909 3.982.841

La quantificazione delle singole fattispecie che concorrono alla determinazione del costo complessivo del provvedimento in esame è trattata nelle schede dei relativi articoli alle quali si rinvia. Trattasi delle seguenti disposizioni: formazione del personale da destinare all’estero (articolo 14); sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 15); incremento di 50 unità del contingente di personale MIUR da inviare all’estero (articolo 17, comma 1); revisione del trattamento economico del personale MIUR inviato all’estero con una riduzione degli assegni base del 20 % rispetto al regime vigente (articolo 28); disciplina del personale reclutato con contratto locale (articoli 30 e 31); tirocini all’estero di studenti (articolo 33); piano per l’innovazione digitale delle scuole all’estero (articolo 35, comma 2).

- 7 -

La relazione tecnica, con specifico riguardo agli articoli 1, 2 e 39 evidenzia quanto segue: Articolo l - ambito di applicazione.

Viene specificato l’ambito di applicazione del provvedimento, richiamando le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell’istruzione. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Articolo 2 - obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo.

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo, non essendo a questa associata alcuna nuova struttura istituzionale, né spese obbligatorie di qualsiasi natura. La norma prevede una clausola di salvaguardia esplicita che garantisce l’attuazione del decreto legislativo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatti salvi i nuovi oneri coperti ai sensi dell’articolo 39, commi 1, 2 e 3. Art. 39 - Copertura finanziaria

In merito al comma 1, la relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante i risparmi realizzati dalla riforma complessiva del trattamento economico all’estero derivante dall’applicazione dell’articolo 28 del presente decreto legislativo, come illustrati nei calcoli e nelle tabelle riportate negli allegati e sintetizzati nella tabella riassuntiva degli “Oneri quantificati dal provvedimento”.

Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall’aumento di contingente di cui all’articolo 17, comma 1, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni a decorrere dal 2019, sono coperti con riguardo al trattamento economico accessorio di cui all’articolo 28, mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona Scuola”. In merito al trattamento fondamentale si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli di stipendi del MIUR per il contingente di personale già autorizzato pari a 674 unità.

In merito al comma 3, per la digitalizzazione delle scuole la copertura del relativo onere, pari a 520.000 euro per il 2017 è prevista a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015 per il Piano nazionale per la scuola digitale, per il quale la medesima disposizione ha stanziato 30 milioni a decorrere dal 2017.

Con riguardo infine al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che il comma certifica l’assenza di oneri per le restanti disposizioni.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca una riforma del sistema

della formazione italiana all’estero i cui elementi innovativi appaiono suscettibili di produrre

effetti finanziari. Ci si riferisce, in particolare, alla nuova disciplina della formazione del

- 8 -

personale da destinare all’estero (articolo 14) e al sistema di valutazione della formazione

italiana nel mondo (articolo 15), all’incremento di 50 unità del contingente di personale MIUR

da inviare all’estero (articolo 17, comma 1) e alla revisione del trattamento economico del

medesimo personale (articolo 28), alla disciplina del personale reclutato con contratto locale

(articoli 30 e 31), ai tirocini all’estero di studenti (articolo 33) e al Piano per l’innovazione

digitale delle scuole all’estero (articolo 35, comma 2).

Nel rinviare, per elementi più specifici, alle schede relative alle singole disposizioni sopra

indicate, si rileva che la relazione tecnica espone i summenzionati effetti finanziari, che

trovano compensazione in gran parte in risorse già disponibili, secondo quanto precisato

dalla stessa RT, in stanziamenti previsti a legislazione vigente. La parte residua trova

copertura, ai sensi dell’articolo 39, sia nella riduzione di specifici Fondi (Fondo “la buona

scuola” nella misura di 2,2 mln nel 2018 e di 4 mln a decorrere dal 2019, e Fondo per la

digitalizzazione, nella misura di 520.000 euro per il 2017) sia in risparmi di spesa derivanti

dalla revisione del trattamento economico del personale ai sensi dell’articolo 28, che

andrebbero a coprire i maggiori oneri, per complessivi 370.000 euro a decorrere dal 2017,

derivanti dalle attività di cui agli articolo 14 e 15. A quest’ultimo riguardo si evidenzia che

dalla relazione tecnica non si evincono in modo univoco le modalità di determinazione di tale

specifico effetto di risparmio, in rapporto alla spesa determinata dalla vigente legislazione.

Sul punto si rinvia alla scheda relativa all’articolo 28.

Per quanto attiene invece alla compensazione a valere sugli stanziamenti previsti a

legislazione vigente, fatto salvo quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura

finanziaria, andrebbe confermato che i predetti stanziamenti siano integralmente utilizzabili

per le finalità in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’art.39, ai commi da 1 a 3, provvede alla copertura degli oneri recati da alcune disposizioni del provvedimento, mentre il comma 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita alle restanti disposizioni.

- 9 -

Al riguardo, si evidenzia che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri per la formazione

del personale da destinare all’estero, di cui articolo 14, pari a 170.000 euro annui, e degli

oneri conseguenti all’istituzione di un sistema di valutazione delle attività svolte nell’ambito

del sistema della formazione italiana nel mondo, di cui all’articolo 15, pari a 200.000 euro

annui. La copertura, per complessivi 370.000 euro annui, è effettua a valere sui risparmi di

spesa di cui all’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 19944, conseguenti alla riforma

del trattamento economico del personale delle scuole italiane all’estero, recata dall’articolo

28 del provvedimento, per la cui quantificazione si rinvia alla relativa scheda di commento. Al

riguardo si potrebbe valutare la possibilità, sentito l’avviso del Governo, di fare riferimento

all’articolo 28 del provvedimento, anziché all’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del

1994, del quale peraltro è prevista l’abrogazione.

Per quanto riguarda poi la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, si segnala

che il testo del comma 1 dell’articolo 39 prevede che gli stessi si producano a decorrere

dall’anno 2017, mentre la relazione tecnica evidenzia che gli oneri relativi a detti articoli

decorrono dall’anno 2018, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 37, comma 4, del

provvedimento, il quale stabilisce che il Capo II – nel quale gli articoli 14 e 15 sono

ricompresi – si applichi a decorrere dall’anno scolastico 2018/19. Sul punto è necessario

acquisire l’avviso del Governo.

Il comma 2 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’incremento di 50 unità del

contingente di personale da destinare alla scuole italiane all’estero, disposto dall’articolo 17,

comma 1, e pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 4 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2019. La copertura è effettuata a valere sul Fondo “La Buona scuola” istituito

dall’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di

4 Il citato articolo 658 disciplina l’assegno di sede spettante al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. L’articolo 38, comma 2, lettera g), del provvedimento dispone l’abrogazione del suddetto articolo 658.

- 10 -

bilancio per il 20175 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro

per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 20196.

In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la

copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori

impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di

decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere7.

Sul punto è comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Da un punto di vista formale, si segnala l’opportunità di specificare, al citato articolo 39,

comma 2, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall’anno 2019.

Il comma 3 provvede alla copertura dell’onere di cui all’articolo 35 per il concorso

all’attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all’estero

amministrate dallo Stato. Tale onere, pari a 520.000 euro per l’anno 2017, è coperto

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma

62, della legge n. 107 del 2015. Il citato comma 62 ha autorizzato una spesa di 30 milioni di

euro annui a decorrere dal 2016 per il Piano nazionale per la scuola digitale; le relative

risorse sono suddivise, nella misura di 15 milioni di euro ciascuno, su due capitoli dello stato

di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: il capitolo di parte

corrente 2007, recante spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale, e il capitolo

di conto capitale 7107, recante Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Si

ravvisa la necessità che il Governo indichi su quale capitolo, anche in relazione alla natura

della spesa, è effettuata la copertura in esame. Si segnala comunque che, da

un’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta

un accantonamento per nuove leggi di 520.000 euro sul capitolo di parte corrente 2007, per

l’anno 2017.

5 Tale rifinanziamento ammonta a 300 milioni di euro per il 2017, a 400 milioni di euro per il 2018, a 500 milioni di euro per il 2019 e a complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi. 6 Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. 7 Si tratta degli schemi di decreto legislativo nn. 377, 379, 378, 380, 381, 382 e 384.

- 11 -

Si rileva inoltre che il testo dell’articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal

comma 2 dell’articolo 35, relativo alle scuole paritarie all’estero – al contrario tale comma 2

prevede un’invarianza di spesa - mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente

riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede infatti una

autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l’anno 2017 per le scuole all’estero amministrate

dallo Stato. Sul punto appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del

Governo.

Il comma 4 reca infine la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del

provvedimento. Al riguardo si ritiene opportuno, sentito il Governo, riformulare detta clausola

sostituendo la parola “possono” con “devono”.

ARTICOLI da 3 a 12 Sistema della formazione italiana nel mondo

Le norme disciplinano l’articolazione del sistema di formazione italiana nel mondo (scuole all’estero amministrate dallo Stato; scuole paritarie all’estero; altre scuole italiane all’estero; associazione delle scuole italiane all’estero; iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero; lettorati) (articolo 3, comma 1), prevedendo che il Ministero degli esteri possa sostenere le attività del sistema di formazione, nonché delle scuole europee8, concedendo contributi, fornendo materiale didattico o destinando alle stesse scuole docenti secondo quanto previsto dal provvedimento in esame (articolo 3, comma 2).

L’art. 625, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 (c.d. testo unico della scuola – TUS), nel testo vigente,

prevede che il Governo possa istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni

educative. L’art. 633 del TUS prevede, altresì, che il Ministero degli esteri possa contribuire al

mantenimento delle scuole italiane all'estero dipendenti da enti, associazioni o privati con sussidi in

denaro, dotandole di libri e materiale didattico e destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal

testo unico. La rete delle scuole italiane all'estero comprende9: 8 istituti statali (Addis Abeba, Asmara,

Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo); 43 scuole paritarie; 7 sezioni italiane presso scuole

europee; 77 sezioni italiane presso scuole straniere.

Con riguardo alle scuole all’estero amministrate dallo Stato, viene previsto che queste possano, con decreto interministeriale, essere istituite, trasformate o soppresse (articolo 4,

8 Di cui all’art. 34. 9 Cfr.: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero

- 12 -

comma 1). Tali scuole conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano d’istruzione e formazione.

Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale10 (articolo 4, comma 2). La gestione amministrativa

e contabile delle scuole è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche (articolo 5,

comma 2). Con decreto interministeriale può essere riconosciuta la parità scolastica delle scuole italiane

all’estero non amministrate dallo Stato che presentano requisiti analoghi a quelli previste dalle scuole

paritarie nel territorio nazionale (articolo 6, comma 1).

A ciascuna scuola all’estero amministrata dallo Stato è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente incaricato o, in mancanza, dal capo dell’ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente non è esonerato dall’insegnamento (articolo 5, comma 1). Le scuole paritarie all’estero provvedono alle spese di vitto ed alloggio relative al personale necessario alla formazione delle commissioni d’esame per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, nonché alla sostituzione del personale assegnato all’estero presso le stesse e temporaneamente assente (articolo 6, comma 4). Il Ministero degli affari esteri tiene un elenco delle scuole all’estero (articolo 7, comma 1). Possono essere riconosciute o istituite sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali nonché scuole ad ordinamento misto (articolo 7, commi 2 e 3). Le scuole all’estero amministrate dallo Stato, quelle paritarie all’estero e le altre scuole italiane all’estero di cui all’art. 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all’attuazione del piano dell’offerta formativa (articolo 8). Le medesime scuole possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati (articolo 9). Vengono, inoltre, individuate le iniziative che possono essere attuate in favore della lingua e della cultura italiana nel mondo (corsi e moduli formativi curriculari o extracurriculari offerti anche in forma telematica, formazioni di classi o corsi preparatori per agevolare l’inserimento locale di studenti italiani, etc.) da realizzare nel quadro di una programmazione triennale (articolo 10).

L’articolo 625, comma 3, del TUS, nel testo vigente, prevede che il Ministero degli esteri promuova ed attui

all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro

congiunti emigrati. L’art. 636 del TUS dispone, altresì, che per attuare le summenzionate iniziative e

attività il Ministero degli esteri istituisce specifici classi o corsi (comma 1) e prevede che i lavoratori italiani

10 L’art. 627, del TUS, nel testo vigente, prevede che all'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. L’art. 629, del TUS prevede altresì che con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale (comma 1). I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto interministeriale (comma 2).

- 13 -

ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per

quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto

riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e “pre-interdoposcuola” (comma 2).

Nell’ambito del contingente di personale da inviare all’estero, ai sensi dell’art. 17, comma 1, possono essere, inoltre, inviati lettori. Questi collaborano alle attività d’insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca (articolo 11, comma 1) e possono essere, altresì, incaricati di svolgere attività promozionali, quali l’organizzazione di eventi culturali e docenze in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da Istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o consolari (articolo 11, comma 2). Viene, inoltre, previsto che il Ministero dell’istruzione possa collaborare con università straniere nella selezione di personale cui affidare l’insegnamento della cultura italiana (articolo 11, comma 3).

L’art. 640 del TUS prevede che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle

istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed

universitarie estere, sia scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di

straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste

per il paese a cui è destinato (comma 1). Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche

straniere all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni

scolastiche straniere all'estero può essere assegnato anche personale docente della scuola elementare

(comma 16).

Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del personale, nonché le ulteriori attività di cui al provvedimento in esame, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri (articolo 12, comma 1). L’amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il summenzionato personale. Il servizio prestato è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza (articolo 12, comma 2). Il trattamento economico del personale in riferimento rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all’atto del collocamento fuori ruolo (articolo 12, comma 3).

L’art. 626 del TUS mette a disposizione del Ministero degli affari esteri, per amministrare, coordinare e

vigilare le scuole e le istituzioni educative italiane all’estero, un contingente di personale con qualifica

dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione

centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo

tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 70 unità (comma 1). Presso gli uffici

diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti

all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle

funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con

decreto interministeriale (comma 2). Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con

- 14 -

provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza. Ad esso sono affidate mansioni

corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza (comma 3). Il servizio prestato ai

sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza

(comma 4).

La relazione tecnica evidenzia che le norme di cui agli articoli da 3 a 12 (capo I) hanno contenuto ordinamentale e sono finalizzate a riordinare la normativa vigente relativa alle iniziative scolastiche ed educative all’estero. Con riferimento specifico a ciascuna delle citate disposizioni, la relazione tecnica precisa quanto segue: Articolo 3 - articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo.

La norma è ricognitiva delle diverse componenti del Sistema. La disposizione non è innovativa in quanto anche a legislazione vigente sono autorizzate la concessione di contributi nonché l’invio di materiale didattico e di docenti a iniziative scolastiche all’estero (art. 625, comma l, art. 633 e art. 638 del D.lgs. n. 297/1994) e poiché la norma non configura alcun obbligo o automatismo di concessione di tali benefici, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 4 - principi fondamentali di organizzazione e di gestione delle scuole amministrate dallo Stato.

La norma che prevede la conformazione degli ordinamenti delle scuole amministrate dallo Stato all’estero agli ordinamenti delle corrispondenti tipologie di scuole sul territorio nazionale ripropone, con minime varianti, gli articoli 627 e 629 del D.lgs. n. 297/1994 (testo unico della scuola-TUS).

La relazione tecnica precisa che la quadriennalità di alcuni indirizzi di scuola secondaria di II grado è

disposta avvalendosi della facoltà di adattare gli ordinamenti alle esigenze locali. La relazione tecnica

segnala, inoltre, che la compressione in un quadriennio non comporta generalmente una significativa

riduzione del monte ore complessivo nell’ambito dell’intero percorso di studi (le ore totali di lezione nel

quadriennio coincidono in genere con le ore totali di lezione impartite in un quinquennio in Italia. Viene,

inoltre, precisato che, non è possibile istituire percorsi di IEFP (Istruzione e Formazione Professionale),

IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori), in quanto gli stessi non

fanno parte del sistema di istruzione.

Articolo 5 - gestione delle scuole amministrate dallo Stato. Con riguardo alla disposizione che prevede (comma 1, secondo periodo) che, in

caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, le funzioni siano temporaneamente svolte da un docente incaricato o, in mancanza, dal capo dell’ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica, la relazione tecnica reca le seguenti precisazioni. La misura della maggiorazione del trattamento economico accessorio è determinata in 1/12, (per la relativa copertura la relazione tecnica rinvia a quanto descritto dall’articolo 28, comma 4), trattandosi di maggiorazione del trattamento economico

- 15 -

all’estero (quindi di un accessorio di natura non retributiva) che non può che essere per 12 mensilità. La maggiorazione spetta a prescindere dai giorni di reggenza, in considerazione del fatto che alle funzioni vicarie corrispondono in via usuale maggiori responsabilità e che quindi è equa l'attribuzione di una maggiorazione durante tutto l’arco temporale di attribuzione della funzione vicaria. Con riguardo alla disciplina della gestione contabile e amministrativa delle scuole all’estero dello Stato (comma 2), la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; Articolo 6 - scuole paritarie all’estero.

In merito alle visite ispettive presso le scuole paritarie, la relazione tecnica precisa che le stesse sono già disciplinate dal decreto interministeriale (MAE-MIUR) n. 4716/2009. La relazione afferma, inoltre, che le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto e alloggio del personale inviato all’estero per lo svolgimento degli esami di Stato e alla sostituzione del personale docente assente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 7 - altre scuole italiane all’estero

La disposizione che prevede la tenuta da parte del ministero degli affari esteri di un elenco delle scuole italiane all’estero (comma 1) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alla disposizione che consente di creare sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali (comma 2) la relazione tecnica evidenzia che questa ha carattere ordinamentale ed è attuativa di un espresso criterio direttivo della legge delega [art. l, comma 181, lett. h), n. 3)]; la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al comma 3, la relazione tecnica afferma che la disposizione che consente il riconoscimento di scuole a ordinamento misto, non organizzate dallo Stato italiano non è suscettibile di generare oneri a carico delle finanze pubbliche. Viene, altresì, precisato che l’invio di docenti statali opera nel limite della consistenza numerica del contingente stabilito per legge e nelle risorse finanziarie stabilite anch’esse per legge. Articolo 8 - iniziative in forma associata delle scuole all’estero

Viene evidenziato che la disposizione ha carattere meramente ordinamentale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 9 - partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema formazione Italia nel mondo

La relazione tecnica evidenzia che la possibilità, per le scuole del sistema della formazione italiana nel mondo, di collaborare con soggetti pubblici e privati, consente di condividere con i privati i costi dell’organizzazione di scuole all’estero. Tale previsione, di carattere innovativo ma ordinamentale, non appare suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. All’attuazione dell’articolo si provvede nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- 16 -

Articolo 10 - iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione reca un aggiornamento, di

carattere ordinamentale, delle iniziative per la lingua e cultura italiana all’estero (cosiddetti “corsi”) alla mutata realtà sociale e culturale; attività già prevista dal D.lgs. n. 297/1994 all’art. 625, comma 3, e all’art. 636. La nuova formulazione lascia immutata la natura rimodulabile del relativo stanziamento. Dall’attuazione dell’articolo si provvede nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (capitolo 3153 dello stato di previsione del MAECI). Articolo 11 - lettorati

La relazione tecnica rileva che anche l’art. 640, comma 16, del D.lgs. n. 297/1994, prevede l’invio di lettori, attribuendo a quelli incaricati anche di attività extra accademiche, un assegno di sede maggiore di circa 1/12 rispetto a quello dei lettori senza incarichi extra accademici [il lettore con incarichi extra-accademici ha un assegno base di 1.260.000 lire (art. 658, comma 9, n. 9) contro 1.160.000 (art. 658, comma 9, n. 12) per quello senza incarichi]. Poiché il decreto legislativo in esame sostituisce completamente la parte V del D.lgs. n. 297/94, si rende necessario disciplinare anche nel nuovo testo le due figure dei lettoli attualmente esistenti. Sugli oneri derivanti dalla presenza dei lettori all’estero, la relazione tecnica rinvia a quanto indicato relativamente all’articolo 28, comma 4. Con riguardo alla possibilità per i lettori di svolgere attività promozionale (comma 2) la relazione tecnica evidenzia che le conseguenze in termini di trattamento economico sono regolate dall’art. 28, comma 4, al quale rinvia. Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica precisa che trattasi di norma di carattere ordinamentale, che codifica un’attività già svolta da MAECI e MIUR. Alle predette amministrazioni viene, pertanto riconosciuta una mera facoltà, come tale esercitabile solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; la disposizione chiarisce peraltro che il contratto di lavoro di tale tipologia di lettori è instaurato esclusivamente tra gli interessati e l’università straniera. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 12 - gestione, coordinamento e vigilanza

La disposizione riprende la norma di cui all’art. 626, del D.lgs. n. 297/1994, rivedendo il contingente necessario per gestire, coordinare e vigilare il sistema formazione Italia nel mondo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di cui agli

articoli da 3 a 12, stante la loro natura ordinamentale e considerato che, secondo quanto

evidenziato dalla relazione tecnica, queste appaiono complessivamente ricognitive del

vigente sistema di formazione italiana all’estero.

- 17 -

ARTICOLI da 13 a 16 Profilo professionale e formazione del personale da inviare all’estero e valutazione della formazione italiana nel mondo

Le norme prevedono che con decreto interministeriale11 vengano definiti i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero (articolo 13). Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all’estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all’estero. Le scuole all’estero amministrate dallo Stato concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio (articolo 14). Viene istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del provvedimento in esame, finalizzato alla verifica della loro efficacia ed efficienza. Viene, altresì, demandata ad un decreto interministeriale12 l’individuazione delle modalità, dei criteri e degli strumenti del sistema di valutazione nonché della disciplina dei processi di autovalutazione e di valutazione esterna (articolo 15). Nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 107/2015, è istituita, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 16). La relazione tecnica, con riguardo agli articoli da 13 a 16 evidenzia quanto segue. Articolo 13 - profilo professionale del personale da destinare all’estero Trattasi di una norma ordinamentale, da cui non derivano oneri. Articolo 14 - formazione del personale da destinare all'estero

La relazione tecnica afferma che viene introdotta la formazione propedeutica del personale da destinare all’estero, nonché di quello già in servizio all’estero. Dalla disposizione derivano oneri quantificati in 170.000 euro annui a decorrere dal 2018. In merito alle attività di formazione viene precisato che, nell’ipotesi che i corsi debbano essere svolti per 25 ore per ciascuna unità di personale l’anno e che i costi di docenza siano pari ad euro 100 l’ora, si avrebbe un costo unitario per ogni corso pari ad euro 2.500, tenuto conto che per i corsi non si prevedono esoneri dall’attività di insegnamento. Ipotizzando che il numero di unità di personale da formare sia pari a 674, la relazione tecnica evidenzia che:

11 Da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. 12 Da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

- 18 -

1. per le modalità di formazione che richiedo la presenza (da prevedere come una delle possibilità solo per la formazione propedeutica), ipotizzando che le stesse unità siano distribuite in genere in numero di 10 per luogo, dovrebbero essere attivati 68 corsi di formazione. Pertanto, moltiplicando il numero di corsi da attivare (68) per il costo unitario di ciascun corso (2.500 euro) si avrebbe un onere complessivo pari a 170.000 euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2018.

2. per le modalità di apprendimento a distanza o e-learning, che sarà una delle alternative per la formazione propedeutica e la soluzione da privilegiare per la formazione in servizio, rimane alto il numero di corsi di formazione da realizzare e relativo materiale didattico da predisporre, ma non vi sono oneri aggiuntivi circa le modalità di somministrazione, in quanto saranno riutilizzate le piattaforme (MIUR e INDIRE), già in uso per la formazione a distanza dei docenti metropolitani.

3. con riferimento all’attribuzione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento al personale, si fa presente che i docenti in servizio all’estero sono già destinatari di tale beneficio.

Articolo 15 - sistema di valutazione La relazione tecnica evidenzia che il sistema di valutazione delle attività svolte nel

sistema della formazione italiana nel mondo viene istituito in coerenza e sul modello della valutazione del sistema nazionale di istruzione di cui al DPR n. 80/2013 e della legge n. 107/2015. Ai fini della sua implementazione si rendono necessari interventi evolutivi dei software e delle banche dati che sono alla base del Sistema nazionale di valutazione delle scuole metropolitane, per una spesa nel limite massimo di 200.000 euro annui a decorrere dal 2018 che trova copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 39, comma 1.

La relazione tecnica precisa che il processo di valutazione prende avvio attraverso la redazione del

Rapporto di autovalutazione elaborato dai dirigenti scolastici, sulla base del modello adottato per le scuole

del sistema nazionale di istruzione. A differenza delle scuole del territorio metropolitano, per le quali il

Rapporto di autovalutazione contiene dati precompilati da parte del sistema informativo centrale, il

rapporto da elaborare dalle scuole italiane all’estero necessita della integrale compilazione con

l’inserimento di indicatori direttamente elaborati. A questo fine viene messo a disposizione, quale modello

indicativo da adottare, il Rapporto di autovalutazione in uso per le scuole metropolitane. Per quanto

riguarda la valutazione dei dirigenti scolastici si terrà conto degli obiettivi di miglioramento del servizio

scolastico indicati nel rapporto di autovalutazione, analogamente a quanto previsto per i dirigenti scolastici

del territorio metropolitano.

Articolo 16 - pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo La norma prevede l’istituzione di una sezione per il sistema della formazione

italiana nel mondo nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui articolo 1, comma 136, della legge delega, all’interno della quale dare evidenza delle attività e delle iniziative effettuate. Si tratta di norma ordinamentale da cui non discendono oneri

- 19 -

aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla creazione e dal mantenimento del citato Portale e coperti mediante l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 141, della legge delega.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione degli oneri relativi alle attività di

formazione del personale da destinare all’estero (articolo 14) e al sistema di valutazione delle

attività svolte in materia di formazione all’estero (articolo 15), pari rispettivamente ad euro

170.000 e ad euro 200.000 annui, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli

elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e considerato che gli stessi appaiono

configurati come limiti massimi di spesa.

Con riferimento alla proiezione temporale di tali oneri, si segnala che la relazione tecnica

riferisce la loro decorrenza a partire dall’esercizio 2018, laddove ai sensi della norma di

copertura di cui all’art. 39, comma 1, e di quanto indicato nel quadro complessivo degli oneri

riportato dalla stessa relazione tecnica, le fattispecie di cui gli articoli 14 e 15 producono

effetti finanziari permanenti a decorrere dal 2017. In proposito appare utile un chiarimento. ARTICOLI da 17 a 26 Stato giuridico del personale inviato all’estero

Normativa vigente: l’art. 639 del D.lgs. n. 297/1994 (Testo unico della scuola) prevede che con cadenza

triennale mediante decreto interministeriale vengano stabiliti i contingenti del personale di ruolo dello

Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle

istituzioni scolastiche ed universitarie estere. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di

spesa (comma 1). Il contingente del personale di ruolo da inviare all’estero, escluso quello da destinare

senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite

massimo di 624 unità (comma 3). L’art. 640 del D.lgs. n. 297/1994 disciplina le modalità di selezione del

personale e di assegnazione all’estero. L’art. 642, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, dispone che il

summenzionato personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni. Gli artt.

643 e 644 del D.lgs. n. 297/1994, rispettivamente, prevedono che la permanenza all'estero non possa

essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici e che il personale destinato all'estero

assuma l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. L’art. 652 del D.lgs. n.

297/1994 dispone, altresì, che ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti

conferire a termine dell'art. 640, si provveda mediante comando, per un periodo non superiore a un anno

scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. L'onere della relativa

spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

- 20 -

Le norme disciplinano lo stato giuridico del personale del Comparto scuola inviato all’estero. In particolare viene previsto che il personale della scuola a tempo indeterminato (Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) possa essere collocato fuori ruolo e destinato all’estero, per le finalità del provvedimento in esame, nel limite complessivo di 674 unità, con incremento di 50 unità rispetto a quelle individuate a normativa vigente13 (624). Il contingente come rideterminato dalla norma in esame non comprende il personale in servizio nelle scuole europee di cui all’articolo 34 i cui oneri non sono a carico del Ministero degli esteri (articolo 17, comma 1).

Il contingente di 674 unità comprende quelle destinate, nel limite di 10, al sostegno degli alunni con

disabilità e le unità destinate al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, con

particolare riferimento alle competenze musicali e artistiche. Il contingente comprende, inoltre, 50 posti

individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con cadenza triennale ai sensi dell’art. 1, comma

64, della legge n. 107/2015.

I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all’estero; quelli non assegnati a scuole amministrate dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare. I dirigenti scolastici e il personale amministrativo possono essere, destinati a scuole amministrate dallo Stato italiano all’estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari (articolo 17, commi 2 - 4). Vengono individuati i criteri di selezione del personale da inviare all’estero prevedendo che il dipendente interessato debba aver svolto un periodo di almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero (articolo 18, comma 1). Con bando sono definite le modalità di svolgimento delle selezioni, eventualmente anche telematiche, e comunque al di fuori dell’orario delle lezioni (articolo 18, comma 2). Ai membri della commissione di valutazione ai candidati alla selezione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati (articolo 18, comma 3). Il Ministero degli esteri comunica annualmente al Ministero dell’istruzione i posti che, nell’ambito del contingente di cui all’art. 17, comma 1, si rendono disponibili nell’anno scolastico successivo (articolo 19). La durata del servizio all’estero non può eccedere nell’intera carriera sei anni scolastici consecutivi (articolo 20, comma 1). Il rientro anticipato prima della scadenza del sessennio, non motivato da gravi motivi personali o familiari, comporta il venir meno dei benefici per il viaggio di rimpatrio14 (articolo 20, comma 2). Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e solo per gravi motivi o per ragioni di servizio è consentita la destinazione da una ad altra sede all’estero (articolo 20, comma 3). L’orario di lavoro per il personale inviato all’estero

13 L’organico di personale che può essere inviato all’estero, ai sensi dell’art. 37, comma 6, resta fissato per l’anno scolastico 2017/2018 in 624 unità. 14 Di cui alla parte terza, titolo II del DPR n. 18/1967.

- 21 -

corrisponde a quello svolto in Italia, può essere tuttavia articolato in maniera flessibile e anche su base plurisettimanale (articolo 21, commi 1 e 2).

Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro

derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di

insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni

straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare

competente (articolo 21, comma 3).

Nei confronti del personale inviato all’estero trova applicazione il regime dei congedi e permessi riconosciuti al personale dell’amministrazione degli affari esteri inviato all’estero15 (articolo 21, comma 4). Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra sono ripartiti tra i docenti già in servizio con abilitazione specifica o affine, e in subordine con titolo di studio valido (articolo 22, comma 1). I docenti temporaneamente assenti nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato sono prioritariamente sostituiti con ripartizione delle relative ore di insegnamento tra i docenti già in servizio nel medesimo Paese (articolo 22, comma 2). Viene prevista la possibilità di assegnazione temporanea ed invio in missione, presso scuole all’estero o per iniziative disciplinate dal provvedimento in esame, di dirigenti scolastici e docenti per la durata di un anno scolastico e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale personale è collocato fuori ruolo e conserva per l’intera durata della missione la sede occupata nel territorio nazionale (articolo 23, comma 1). Può essere inviato altresì in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione (articolo 23, comma 2). Vengono inoltre disciplinati i profili disciplinari applicabili al personale inviato all’estero (articolo 24), le modalità attraverso le quali il Ministero degli esteri può far cessare il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede o a seguito di sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e retribuzione per dieci giorni (articolo 25), nonché la competenza del foro di Roma per le controversie di lavoro del personale destinato all’estero (articolo 26). La relazione tecnica, con riguardo agli articoli da 17 a 26 evidenzia quanto segue. Articolo 17 - Categorie e contingenti di personale

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che gli oneri legati alle competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche, derivanti dall’incremento di 50 unità del contingente di personale della scuola da inviare all’estero è

15 Di cui all'art. 143 del DPR n. 18/1967.

- 22 -

pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 e a euro 4 milioni a decorrere dal 2019. Le 50 unità di personale saranno assegnate nel limite di 10 unità alle attività di sostegno agli alunni con disabilità e le restanti unità sul potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, con particolare riferimento alle competenze musicali e artistiche.

Gli elementi di quantificazione relativi ai suddetti oneri sono evidenziati in modo dettagliato nell’All. 1, sez.

1.3, del testo della relazione tecnica al quale si rinvia.

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo “La buona scuola” di cui all’art. l, comma 202, della legge n. 107/2015. Per quanto concerne il trattamento economico fondamentale, la retribuzione metropolitana è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei capitoli di stipendi del Ministero dell’istruzione nell’ambito del contingente di personale già autorizzato, ovvero nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo l, comma 64, della legge n. 107/2015. Il contingente di personale statale inviabile all’estero costituisce, per definizione, un limite massimo. La relazione tecnica precisa, però, che tale contingente non costituisce un “limite di spesa per tutte le attività previste dal presente decreto legislativo”, in quanto sia questo decreto che la legislazione già vigente, non prevede solo l’invio di docenti di ruolo, ma disciplinano anche altre attività (corsi ed altre iniziative educative), anch’esse finanziate mediante erogazioni di contributi a scuole. Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che la mancata previsione di posti all’estero per dirigenti con funzioni ispettive risponde alla prassi di non inviare tale personale all’estero, tanto più che la severa riduzione del contingente da ultimo imposta con il DL n. 95/2012, non consentirebbe tale possibilità. Il monitoraggio e valutazione delle scuole paritarie sono svolti dai dirigenti scolastici in servizio presso i consolati e le ambasciate e tale previsione si conferma anche in questo decreto legislativo Art. 18 – selezione

Con riferimento al comma 1, la relazione tecnica evidenzia che la norma dispone l’innalzamento del requisito di servizio di ruolo in Italia (da 1 a 3 anni dopo il periodo di prova). Questo non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il trattamento economico all’estero è parametrato esclusivamente al posto funzione ricoperto nell’ambito del contingente e non all’anzianità di servizio. Con riguardo al comma 2 (modalità di selezione del personale da destinare all’estero) la relazione tecnica evidenzia la non onerosità della disposizione in quanto i colloqui avvengono eventualmente anche in modalità telematica e fuori dall’orario delle lezioni. In merito al comma 3, per evitare oneri aggiuntivi e aggravi di spesa, si precisa che né ai componenti della commissione di selezione né ai partecipanti spettano gettoni, rimborsi e indennità di presenza. Art. 19 - destinazione all’estero

- 23 -

La relazione tecnica precisa che rispetto alla previsione di cui all’art. 640, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994 la competenza per la selezione del personale da destinare all’estero passa dal MAECI al MIUR, in conformità alla previsione della legge delega. Art. 20 - durata del servizio all'estero

Con riferimento al comma 1, viene evidenziato che, rispetto al quadro normativo vigente (art. 643 del D.lgs. n. 297/1994) si fissa per tutte le categorie di personale il periodo di permanenza all’estero in 6 anni scolastici consecutivi; l’effetto sulla spesa in materia di trasferimenti è considerato nell’analisi dell’art. 28, al quale si rinvia. La relazione tecnica precisa che la durata del servizio all’estero rilevante in termini di oneri finanziari non rileva per la durata massima del servizio all’estero complessivo, quanto per la durata del servizio nella singola sede. La normativa vigente, di fonte sia legislativa che contrattuale, consente, nell’ambito della durata novennale del servizio all’estero, la possibilità in via ordinaria di trasferimenti da una sede all’estero ad altra sede all’estero, anche a domanda. La norma in esame, invece, prevede 6 anni di periodo minimo e massimo, ma non consente trasferimenti estero su estero, salvo casi del tutto eccezionali motivati da ragioni di servizio e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie. In altri termini, si prevede che i 6 anni debbano essere svolti tutti nella stessa sede. Nell’ambito di una riforma globale del trattamento all’estero, gli oneri derivanti dalla frequenza dei trasferimenti vengono valutati nel quadro complessivo della quantificazione degli oneri che si fornisce in relazione all’articolo 28. Viene precisato, comunque che, in via prudenziale, a fronte di una norma che prevede un periodo normale di 6 anni nella stessa sede, si è considerato un onere relativo ad una permanenza media di 5 anni, per tenere conto di possibili cessazioni anticipate dal servizio estero (peraltro non particolarmente frequenti nella pratica). In merito al comma 2, la relazione tecnica afferma che, rispetto al quadro normativo vigente (art.. 644 del D.lgs. n. 297/1994), il periodo minimo viene innalzato da 3 a 6 anni e si estendono i casi in cui il rientro anticipato comporta il venir meno del diritto ai benefici economici connessi con il trasferimento. In merito al comma 3, che limita i casi di trasferimento ad altra sede all’estero a casi gravi ed eccezionali e subordinatamente alle risorse finanziarie disponibili, la relazione tecnica afferma che si tratta di un principio già applicato nella prassi e che è opportuno esplicitare nella norma, anche ai fini di prevenire contenziosi. Art. 21 - articolazione del tempo di lavoro

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica precisa che trattasi di una disposizione di carattere ordinamentale, che disciplina le modalità mediante le quali i dirigenti scolastici o le rappresentanze diplomatico-consolari organizzano il servizio del personale docente e dei lettori nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Il comma 4 estende a tutto il personale della scuola in servizio all’estero le norme applicabili alle ferie del personale del MAECI al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento

- 24 -

(l'estensione, che comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente disagiate, attualmente è prevista per il solo personale ATA ai sensi dell’art. 656, co. 2, del D.lgs. n. 297/1994.

Art. 22 - Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti

La relazione tecnica evidenzia che i profili finanziari relativi alla disposizione, connessi al trattamento economico del personale sono disciplinati all’art. 28, comma 4.

Art. 23 - Assegnazioni temporanee e invio in missione La relazione evidenzia preliminarmente che la legge 107/2015 conferisce delega

per riformare il trattamento economico all’estero del personale della scuola uniformandosi anche per esigenze evidenti di semplificazione amministrativa, ad istituti già applicati al personale del MAECI. Viene, altresì, rilevato che la cosiddetta “assegnazione breve”, prevista dall’ultimo comma dell’articolo 170 del DPR n. 18/1967, comporta un trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto a quello conseguente all’articolo 652 del D.lgs. n. 297/1994. Con riguardo al comma 1, la relazione tecnica afferma che la disposizione sostituisce l’art. 652 del testo unico, con un meccanismo più snello, atto a fare fronte a situazioni eccezionali di impossibilità di reperire docenti idonei in loco. Trattasi di una norma di applicazione meramente eventuale. Per gli aspetti relativi al trattamento economico viene effettuato un rinvio all’articolo 28, comma 6. In merito al comma 2, viene confermato il regime vigente relativo ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

La spesa per missioni e viaggi di servizio (pari, in base al dato storico, a circa 550.000 euro annui) è

imputata al capitolo 2560, piani gestionali 2 e 8 dello stato di previsione del MAECI, la cui dotazione è

generalmente integrata con variazioni compensative dal capitolo 2619 (che presenta la necessaria

capienza).

Art. 24 - Sanzioni disciplinari Le disposizioni possiedono carattere puramente ordinamentale e vengono

introdotte per evitare contestazioni sulle competenze ad adottare provvedimenti disciplinari. Art. 25 - Rientro in Italia in caso di incompatibilità ambientale e di sanzioni disciplinari e modalità di riassegnazione alle sedi metropolitane del personale docente e amministrativo già in servizio all’estero

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che la stessa non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art. 26 - competenza territoriale del foro di Roma

La relazione tecnica afferma che la norma reca una disciplina confermativa di quanto, in merito, previsto nel CCNL non dirigenti e nel CCNL dirigenti.

- 25 -

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 17, comma 1, prevede che il personale della scuola a

tempo indeterminato possa essere destinato all’estero, per le finalità del provvedimento in

esame, nel limite complessivo di 674 unità, con incremento di 50 unità rispetto a quelle

individuate a normativa vigente (624). Gli oneri derivanti dalla disposizione, legati alle

competenze accessorie da riconoscere a siffatto personale, vengono quantificati dalla

relazione tecnica in euro 2,2 milioni per il 2018 e in euro 4 milioni a decorrere dal 2019. Sul

punto non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla

relazione tecnica. Andrebbe peraltro chiarito se si tratti di limiti di spesa come sembrerebbe

dedursi dalla disposizione di copertura (art. 39, co. 2, che fa riferimento ad oneri “pari“ ai

predetti importi).

Con riguardo all’articolo 19, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta il

trasferimento della competenza per la selezione del personale da destinare all’estero dal

Ministero degli esteri al Ministero dell’istruzione; sul punto appare opportuno acquisire

conferma che quest’ultimo dicastero possa svolgere la nuova funzione in condizioni di

neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare, inoltre, opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali

profili di onerosità, non considerati dalla relazione tecnica, relativi all’articolo 21, comma 4,

che estende al personale del MIUR inviato all’estero l’applicazione del regime dei congedi e

permessi riconosciuti al personale dell’amministrazione degli affari esteri inviato all’estero.

Tali elementi appaiono opportuni considerato che la relazione tecnica evidenzia che tale

estensione comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e

particolarmente disagiate, attualmente previsto per il solo personale ATA. ARTICOLI da 27 a 29 Trattamento economico del personale inviato all’estero

Normativa vigente: l’art. 657 del D.lgs. n. 297/1994 prevede che le spese per il trattamento economico

metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario

delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in

servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee,

le scuole private e sussidiate, rimangano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Tale trattamento

- 26 -

continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. L’art.

658 del D. lgs. n. 297/1994 disciplina le modalità di computo degli assegni di sede riconosciuti al personale

in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e

continuativo previsti per il territorio nazionale.

Le norme ribadiscono quanto già previsto dalla vigente normativa, in base alla quale il trattamento economico del personale inviato all’estero rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo (articolo 27) e al personale inviato all’estero - ad eccezione delle assegnazioni temporanee e degli invii in missione di cui all’art. 23 - oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti nel territorio nazionale, compete uno speciale assegno di sede a carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. L’assegno di sede, costituito da due componenti, l’assegno base di cui al successivo comma 3 e le maggiorazioni relative alle singole sedi, determinate su coefficienti da fissare con decreto interministeriale. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni, con particolare riferimento al costo dei servizi; agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli esteri in servizio nella stessa sede (articolo 28, commi 1 e 2). Gli assegni mensili lordi base sono determinati nei seguenti termini: a) dirigente scolastico, euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore, euro 480; c) insegnante di scuola primaria o dell’infanzia, euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi; euro 455; e) assistente amministrativo, euro 390 (articolo 28, comma 3). Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5, comma l, secondo periodo (funzioni suppletive svolte in caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente scolastico) o all’articolo 11, comma 2 (attività promozionali svolte all’estero da lettori) spetta una maggiorazione del trattamento economico in misura pari a un dodicesimo dell’assegno di sede di cui al comma 1 (articolo 28, comma 4). Per ciascuna ora d’insegnamento eccedente l’orario obbligatorio prestata ai sensi dell’articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento economico in misura pari a un quindicesimo dell’assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate (articolo 28, comma 5).

L’art. 650 del D.lgs. n. 297/1994 prevede che, nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni

ordine e grado, le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite secondo

le modalità di cui all’art. 649, che disciplina la retribuzione come ore soprannumerarie delle ore eccedenti

l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'art. 491, in conformità alle disposizioni

vigenti in materia nel territorio nazionale. temporaneamente assenti (comma 2).

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 27, per la durata delle missioni di cui all’articolo 23, comma 1, il Ministero degli esteri corrisponde il trattamento economico

- 27 -

previsto per le brevi assegnazioni dall’articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967 (articolo 28, comma 6).

Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli

articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del DPR n. 18/1967.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si

applica all'assegno di sede di cui al comma 1 (articolo 28, comma 7).

Viene, inoltre, disposto che in caso di servizio in residenze disagiate, trovino applicazione l'art. 144 del DPR n. 18/1967 nonché l’art. 23 del DPR n. 1092/1973 (articolo 29).

Le norme richiamate prevedono, rispettivamente, che:

• il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate16 sia computato, ai fini

del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Ai fini

del computo del servizio, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato

con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente

disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.

Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto

personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede

particolarmente disagiata (art. 144 del DPR n. 18/1967);

• il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o

particolarmente disagiate sia aumentato, a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa,

rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da

una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo (art. 23 del DPR n. 1092/1973).

L’art. 673 del D.lgs. n. 297/1994 prevede che il servizio di ruolo prestato all'estero sia calcolato, agli effetti

degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un

terzo (comma 1). Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione

della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le norme introdotte consentono di disciplinare il trattamento economico del personale del Comparto scuola inviato all’estero, in applicazione di un espresso criterio direttivo contenuto nella legge delega [art. 1, co. 181, lett. h), n. 2)] e in coerenza con la riforma del trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero (art. 1, comma 319, legge n. 190/2014). La relazione, con specifico riguardo a ciascuna delle disposizioni di cui agli articoli da 27 a 29, evidenzia quanto segue. Articolo 27 - corresponsione per intero della retribuzione prevista per il servizio in Italia durante il servizio all’estero

16 Individuate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

- 28 -

La norma di cui all’art. 27 è già contenuta nel Testo unico della scuola (art. 657). La relazione tecnica precisa che per il personale del comparto scuola le disposizioni contrattuali da tempo

vigenti hanno disposto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale

fondamentale. L'obbligo di corrispondere a detto personale anche le somme idealmente riconducibili all’ex

indennità integrativa speciale è pertanto già sancito dalla normativa vigente (di fonte contrattuale e non

legislativa). La relazione tecnica, evidenzia, altresì, l’assenza di profili di onerosità in quanto gli oneri

derivanti dal conglobamento IIS nello stipendio fondamentale del personale della scuola discendono

direttamente dalla sottoscrizione del CCNL, che ha previsto tale conglobamento.

Art. 28 - estensione al personale del comparto scuola della riforma del trattamento economico all’estero del personale del MAECI, con mantenimento di un sistema differenziato di coefficienti di sede.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 7 (riforma del trattamento economico all’estero), vengono complessivamente quantificati in euro 44.213.175 [40.115.759 (indennità e accessori lordo dipendente) + 2.692.767 (oneri riflessi) + 1.404.649 (rimborsi)]. La relazione tecnica afferma che il suddetto onere trova copertura nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio nonché ai sensi dell’articolo 39.

Viene, altresì, precisato che le disposizioni si applicano al personale inviato all’estero con eccezione del

personale inviato in missione. L’assegno di sede è corrisposto in ragione dei giorni di effettiva presenza

all’estero, in quanto non ha natura di retribuzione, ma di compensazione forfettaria degli oneri derivanti

dal servizio all’estero; pertanto non è prevista la corresponsione di una “tredicesima mensilità”. La

relazione tecnica fornisce negli Allegati 8 e 9 - ai quali si rinvia per eventuali approfondimenti - i vigenti

coefficienti per trattamento economico all’estero e il quadro dettagliato dei calcoli effettuati per

determinare l’onere.

Con riguardo specifico al comma 3, la relazione tecnica afferma che, rispetto alla disciplina vigente in materia di assegni (art. 658 del TUS), questi sono stati convertiti in euro, ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto per il personale MAECI dall’art. 1, comma 319, della legge n. 190/2014) ed arrotondati. La struttura dei posti funzione all’estero è stata, inoltre, notevolmente semplificata. Viene prevista l’applicazione della norma anche ai lettori. Con riferimento al comma 7, che adegua la struttura del trattamento economico del personale della scuola all’estero a quella prevista per il personale MAECI, la relazione tecnica afferma la sostenibilità di tale misura con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per i dati ed elementi di quantificazione del suddetto onere si rinvia a quanto illustrato dettagliatamente nell’All. 1, della relazione tecnica. In particolare il citato allegato evidenzia che nella quantificazione dell’onere si è tenuto conto della riduzione degli assegni base del 20% rispetto al regime attuale e si è ipotizzato che resti costante la percentuale media di scostamento dei coefficiente di sede per il personale della scuola

- 29 -

(attualmente inferiori in media del 20% circa rispetto a quelli del personale MAECI, per rispecchiare i diversi parametri di calcolo considerati dalla norma). Con riferimento al comma 2 (coefficienti per la determinazione del trattamento economico all’estero), la relazione tecnica afferma che questo reca un onere annuo pari ad euro 693.003 [550.722 (carico dipendente) + 142.281 (oneri riflessi)] a decorrere dal 2017, riferito alla necessità di compensare il minor gettito fiscale e contributivo derivante dalla disposizione che prevede, come si è detto, la riduzione del 20% degli assegni di base (gettito fiscale che, in base all’art. 51, comma 8, del TUIR è pari a 2,5 volte l’assegno base di cui art. 28, comma 2).

La relazione tecnica evidenzia, tuttavia, che nella quantificazione si deve considerare anche l’aumento di

gettito derivante dall’indennità di richiamo (non prevista nel regime introdotto dal decreto legislativo n.

62/1998) e dalla modifica della natura del trattamento economico connesso con il trasloco (da rimborso a

piè di lista a contributo forfettario onnicomprensivo).

Gli effetti fiscali e previdenziali sono quantificati nella sezione 2 dell’All. 1 alla relazione tecnica che sul punto precisa che, in base all’articolo 51 del TUIR, detti effetti non discendono dall’importo complessivo delle indennità, ma dal solo assegno di base, determinato direttamente dalla norma primaria. La relazione tecnica ritiene che l’equiparazione della struttura del trattamento economico all’estero del personale della scuola a quello del personale del MAECI non possa dare luogo a “problemi applicativi”, essendo l’impianto normativo delle due tipologie di trattamento all’estero è già attualmente molto simile. In merito al comma 4, la relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la corresponsione di una maggiorazione specifica per lo svolgimento delle funzioni di docente vicario di scuola amministrata dallo Stato all’estero, previsto dall’art. 5, comma 1, secondo periodo (giustificato con le maggiori responsabilità derivanti dall’autonomia anche finanziaria delle scuole all’estero) e delle funzioni di lettore con incarichi extra accademici, previsto dall’art. 11, comma 2 (in questo caso, la maggiorazione compensa la soppressione di un assegno base diversificato, prevista ai sensi dell’art 658, del TUS). I relativi oneri sono quantificati in euro 141.882 a decorrere dal 2017,

L’All. 2 alla relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione. In

particolare s’ipotizza un numero di 8 docenti collaboratori vicari e di 33 lettori con incarichi

extraaccademici.

In riferimento al comma 5 (ore eccedentarie) la relazione tecnica afferma che, rispetto all'ordinamento vigente (art. 650 del D.lgs. n. 297/1994), la norma consente di non retribuire le ore di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, compensandole con un periodo di riposo corrispondente durante la sospensione dell’attività scolastica; la disposizione è suscettibile di generare pertanto risparmi, non quantificati a titolo prudenziale. Per semplificare la gestione amministrativa dell’istituto ed incoraggiarne quindi l’applicazione,

- 30 -

si prevede un regime di maggiorazioni del trattamento economico all’estero. Gli oneri sono stimati in euro 435.904 annui a decorre dal 2017.

I dati e gli elementi sottostanti la quantificazione sono riportati nell'All. 3, al quale si rinvia per

approfondimenti. A riguardo, la relazione segnala che il numero di docenti di ruolo in servizio non rileva ai

fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla copertura di ore eccedentarie. Gli elementi di

quantificazione riportati dall’allegato fanno riferimento ai dati storici relativi alle ore annuali di assenza

breve (per malattia ed altre cause) coperte senza nomina di supplenti (cioè con i docenti in servizio). La

data d’inizio delle vacanze estive o invernali non rileva per l’applicazione della norma che prevede recuperi

compensativi in luogo di compensi di pagamenti. Si assicura peraltro che l’anno scolastico all’estero ha una

durata comparabile a quella dell’anno scolastico in Italia e che, conseguentemente, i giorni di sospensione

delle attività didattiche sono in numero assai maggiore rispetto ai giorni di ferie del personale docente.

In merito al comma 6 (assegnazioni brevi previste dall’art. 23) la relazione tecnica stima un onere di euro 269.552 [252.124 (lordo dipendente) + 17.428 (oneri riflessi)] a decorrere dal 2017.

L’All. 4 al riguardo evidenzia che l’articolo 23 è di applicazione meramente eventuale e serve solo a coprire

esigenze eccezionali. La disposizione avrà presumibilmente applicazione solo nelle scuole amministrate

dallo Stato, per esigenze di sostituzione di posti scoperti nel caso d’irreperibilità di docenti in loco o di altri

vincoli giuridici o di opportunità tali da non permettere la stipula di contratti temporanei regolati dal diritto

locale. Considerata l’attuale esistenza di 8 scuole amministrate dallo Stato all’estero, si ipotizzano 50

mensilità di missione annua (equivalenti a 5 missioni di durata pari ai 10 mesi dell'intero anno scolastico o

a 10 missioni di durata pari ad un congedo per maternità). Fermo restando il trattamento metropolitano

che resta a carico del MIUR, il trattamento economico accessorio è limitato all’indennità di servizio

all’estero e alla maggiorazione per spese di abitazione, al netto di aggiunte per situazioni di famiglia,

nonché delle indennità di sistemazione e rientro e del rimborso del trasloco delle masserizie. Il regime è

comparabile con quello attualmente previsto dall'art. 668 del D.lgs. n. 297/1994 (che prevede per il

personale in comando la corresponsione dell’assegno di sede e del contributo alloggio; rispetto all'attuale

regime, viene inoltre meno la corresponsione del 50% di indennità di sistemazione, delle provvidenze

scolastiche e del rimborso del trasporto degli effetti; è invece confermata l’esclusione delle maggiorazioni

per situazioni di famiglia e dell’indennità di richiamo).

Art. 29 - servizio in residenze disagiate

La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 si propone di sostituire la supervalutazione del servizio all’estero, attualmente prevista in tutti i casi, con un’estensione al personale scolastico della sola supervalutazione, a domanda, delle sedi disagiate e particolarmente disagiate. Con cinque anni di servizio all’estero, in base al testo vigente dell’art. 673, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, il personale scolastico matura due anni aggiuntivi ai fini previdenziali (l anno per il primo biennio, l anno per il successivo triennio); le 624 unità del contingente attuale maturano quindi in un quinquennio 1.248

- 31 -

annualità di supervalutazione a fini previdenziali. L’applicazione dell'articolo 144 del DPR 18/1967 comporta che ai 469 dipendenti in servizio in sedi normali non spetti alcuna supervalutazione; i 53 dipendenti in sedi disagiate in un quinquennio matureranno complessive 132,5 annualità di supervalutazione (2,5 anni per ogni quinquennio); i 102 dipendenti in sedi particolarmente disagiate matureranno in un quinquennio complessive 382,5 annualità di supervalutazione (3 anni e 9 mesi per ogni quinquennio). Anche senza considerare il venir meno dell’accelerata maturazione degli scatti stipendiali, dalla disposizione conseguono pertanto sicuramente risparmi per la finanza pubblica. L’entità complessiva dei risparmi, dipendendo da comportamenti individuali, non è prudenzialmente quantificata.

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 28 (ai commi 1, 2, 3 e 7) reca una riforma del

trattamento economico all’estero del personale del Ministero dell’istruzione mediante

l’applicazione allo stesso di quanto già previsto per il personale del Ministero degli esteri in

servizio all’estero dall’art. 1, comma 319, legge n. 190/2014. La relazione tecnica indica in

modo puntuale gli effetti attribuibili alle singole disposizioni. Peraltro i dati forniti non sempre

consentono un’ esaustiva evidenziazione dei diversi passaggi del procedimento di stima

seguito e dei parametri a tal fine utilizzati. Ciò con particolare riferimento al raffronto, per

ciascuna delle disposizioni contenute nell’articolo, rispetto agli effetti finanziari imputabili alle

corrispondenti normative applicabili attualmente al personale in questione.

Sarebbe pertanto utile una indicazione, anche in forma schematica, dell’effetto (di maggiore

o minore spesa) ascrivibile alle singole previsioni dell’articolo in esame, per le parti

effettivamente innovative rispetto alla vigente normativa, con separata evidenziazione dei

relativi effetti indotti (di maggiore/minore entrata fiscale e contributiva).

Tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di una più evidente enucleazione

dell’effetto di risparmio, rispetto alla vigente normativa, ascritto all’articolo in esame ed

utilizzato, ai sensi dell’articolo 39, a copertura di maggiori oneri per 370.000 euro annui

(derivanti dagli articolo 14 e 15).

- 32 -

ARTICOLI da 30 a 32 Personale locale nelle scuole all’estero amministrato dallo Stato

Normativa vigente: L’art. 653, del D.lgs. n. 297/1994 prevede che in mancanza di personale di ruolo

possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni

locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei

Paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano (comma 1). Al

personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui

all'art. 157 del DPR n. 18/1967. L’art. 654, del D.lgs. n. 297/1994 prevede, altresì, che per speciali

esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, e in mancanza di

specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere impiegati locali a contratto aventi una

conoscenza adeguata della lingua italiana. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un

contingente, da determinare con decreto interministeriale (comma 1). Al suddetto personale è corrisposta

una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del DPR n. 18/1967 (comma 3).

Le norme prevedono che nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell’ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell’offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all’articolo 17, comma 1 (articolo 30, comma 1). Nelle medesime scuole un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell’ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel Paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana (articolo 30, comma 2).

Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione, tra l’altro, dei criteri e delle procedure

di selezione e di assunzione del personale interessato dall’articolo 30, comma 2.

Nel caso in cui non si possa procedere alla sostituzione di docenti assenti con docenti in servizio nel medesimo Paese, ai sensi dell’art. 22, nonché per la sostituzione dei docenti di cui ai commi precedenti, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente all’articolo in esame. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel Paese ospitante. Le scuole all’estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni (articolo 30, comma 3). I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l’attività didattica (articolo 30, comma 4) ed il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell’analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al

- 33 -

personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica (articolo 30, comma 5). Le scuole all’estero amministrate dallo Stato possono assumere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti (articolo 31). La normativa locale viene individuata quale fonte principale per i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31, cui si affiancano alcune disposizioni del DPR n. 18/1967 (articolo 32, comma 1). La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale, e per esigenze eccedenti tali limiti le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale (articolo 32, comma 2).

Le modalità di selezione del personale locale nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato sono

demandata ad un decreto interministeriale (articolo 32, comma 3)

È in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui agli articoli da 30 a 32 (articolo 32). La relazione tecnica afferma che gli articoli da 30 a 32 contengono norme ordinamentali, che disciplinano la stipula di contratti regolati dalla normativa locale da parte delle scuole all’estero amministrate dallo Stato, in conformità con le norme applicabili di diritto internazionale pubblico e privato e armonizzando le previsioni con quelle applicabili al personale locale degli uffici all'estero del MAECI. La relazione, con specifico riguardo a ciascuna delle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32, evidenzia quanto segue. Art. 30 - stipula di contratti di docenza regolati dalla legislazione locale, a tempo determinato ed indeterminato

L’onere complessivo derivante dall’articolo viene indicato in euro 4.766.517 [3.593.215 (stipendi) + 1.025.109 (oneri riflessi) + 148.193 (rimborsi)] ed è quantificato nei termini illustrati nell’All. 5 che riporta il numero attuale dei contrattisti reclutati a livello locale e i dati relativi alle retribuzioni distinte per sede17.

Con riferimento al comma 1, viene precisato che la norma, nel disciplinare l’insegnamento di materie

obbligatorie per l’ordinamento locale, già previsto dall’art. 653 del D.lgs. n. 297/1994, estende la possibilità

di sottoscrivere i contratti con cittadini italiani eliminando un’ingiustificabile discriminazione a danno di

cittadini italiani e di doppi cittadini residenti all’estero. In merito al comma 2, viene precisato che la norma

ha carattere ordinamentale. Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica evidenzia che l'esclusione della

17 Sul punto si rinvia al testo della relazione tecnica.

- 34 -

possibilità di attribuire il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo razionalizza la

spesa ed evita disparità di trattamento.

Art. 31 - assunzione in loco di personale non docente L’onere complessivo derivante dall’articolo viene indicato in euro 2.053.743

[1.577.263 (stipendi) + 476.480 (oneri riflessi)] ed è quantificato nei termini illustrati nell’All. 6 che riporta il dato del personale non docente attualmente in servizio.

La relazione tecnica precisa che il criterio di determinazione della retribuzione del personale non docente

assunto localmente è stabilito espressamente dall’articolo 32, comma 1, che rinvia - analogamente

all’articolo 654, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 - all'articolo 157 del DPR n. 18/1967. Tale rinvio è

adeguato e risponde ad equità, svolgendo detto personale (a differenza di quello docente) mansioni

comparabili al personale locale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati e dagli

istituti di cultura all’estero. La locuzione “personale permanentemente residente” è tratta dalle Convenzioni

di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (rispettivamente art. 38 e art. 71) ed è quindi di uso

comune in sede internazionale. Il requisito dei due anni minimi di residenza nel Paese discende dal rinvio

all’articolo 155 del DPR n. 18/1967.

Si evidenzia che il complesso delle voci di spesa relative al personale reclutato in loco è pari ad euro 6.820.260 (4.766.517+2.053.743) annui a fronte di uno stanziamento previsto a legislazione vigente sul cap. 2502 (retribuzioni supplenti e contrattisti locali) pari ad euro 6.623.475 annui. Art. 32 - legge regolatrice dei contratti

In riferimento al comma 1, la relazione tecnica precisa che la stessa reca un’armonizzazione dello stato giuridico ed economico del personale locale assunto dalle scuole all’estero amministrate dallo Stato con quello del personale locale degli uffici all’estero del MAECI. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica. Con riguardo ai commi 2-4, viene altresì evidenziato che la norma è finalizzata a prevenire i contenziosi venutisi ad instaurare a causa della reiterazione di contratti a tempo determinato, a fronte di esigenze che permangono per tutto il tempo in cui è istituita una scuola all’estero amministrata dallo Stato.

Al riguardo, pur considerato che gli effetti finanziari recati dagli articoli 30 e 31, relativi ai

contratti stipulati a livello locale per il reclutamento di personale (docente e non), appaiono

compensati nel quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione

all’estero, si segnala che, dagli elementi e dai dati forniti dalla relazione tecnica, a fronte di

uno stanziamento a legislazione vigente previsto per le medesime finalità di spesa, pari ad

euro 6.623.475, l’intervento normativo in riferimento appare suscettibile di determinare

- 35 -

effetti finanziari pari ad euro 6.820.260. Tuttavia, ai sensi dell’art. 39, le disposizioni in

esame dovrebbero rientrare nella previsione di invarianza finanziaria di cui all’art. 39, comma

4. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 32 stabilisce che ai componenti della commissione di selezione del personale locale nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato non siano corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di riformulare la previsione di gratuità della

partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all’estero

amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell’articolo 32, prevedendo che ai componenti

delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né

rimborsi spese comunque denominati, in modo da renderla analoga a quella utilizzata

dall’articolo 18, comma 3, del provvedimento, per la gratuità della partecipazione alla

commissione che effettua la selezione del personale da inviare all’estero.

ARTICOLI 33 e 34 Situazioni particolari

Le norme prevedono che il servizio civile all’estero possa essere prestato anche nell’ambito del sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 33, comma 1). Il Ministero degli esteri e quello dell’istruzione possono cofinanziare programmi di tirocinio in favore degli studenti universitari o di altri istituti di formazione superiore equiparati, con rimborso forfettario delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili (articolo 33, comma 2).

Si rammenta che in base a quanto riportato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile

nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri18, ai volontari spetta un compenso euro 433,80 netti

mensili. Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta

all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità

giornaliera, corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del

“costo paese” in cui i volontari sono impegnati. La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai

volontari è di: 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale)

18 http://www.serviziocivile.gov.it/main/area-volontari-hp/faq/10-trattamento-economico

- 36 -

Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen); 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella

Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-

est asiatico), Oceania; 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e

Sud America.

Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali (articolo 34, comma 1). Con le modalità di cui all’articolo 17, comma l, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri; al medesimo personale si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 13 e 18 (articolo 34, comma 2).

Viene disciplinata la durata del servizio con rinvio a quanto previsto dall’articolo 20 (articolo 34, comma 3).

Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all’estero agli effetti di cui all’articolo

20 (articolo 34, comma 4).

La relazione tecnica con riguardo alle norme di cui agli articoli 33 a 34 evidenzia quanto segue. Art. 33 - utilizzazione di volontari in servizio civile nelle scuole all’estero

L’onere complessivo derivante dall’articolo viene indicato in euro 120.000 annui a decorrere dal 2017. La relazione tecnica ipotizza di organizzare tirocini per 10 mesi l’anno con un contingente di 5 tirocinanti per ciascuna sede (8 scuole statali). Considerando che è previsto un rimborso forfettario di 300 euro mensili per ogni tirocinante, gli oneri derivanti dalla disposizione è pari a 120.000 euro (n. 5 x 8 x 300 euro x 10 mensilità). Alla disposizione in esame si provvede nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli esteri. Art. 34 - personale delle scuole europee, non incluso nel contingente di cui all'art. 17

La relazione tecnica precisa che i relativi oneri non sono a carico dell’amministrazione italiana. La disciplina sulla selezione del personale ha carattere ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica afferma che la disposizione rende coerenti con la disciplina

del personale del contingente di cui all’art. 17, la durata minima e massima del servizio all’estero del

personale delle scuole europee. In merito al comma 4, viene evidenziata la natura ordinamentale della

disposizione che, per ragioni di coerenza e per evitare disparità di trattamento, prevede che per la durata

massima di servizio all’estero di cui art. 20, siano considerati cumulativamente tutti i periodi trascorsi

all’estero sia in posti inclusi nel contingente di cui all’art. 17 sia presso Scuole europee. Una variazione

della durata massima del periodo all’estero non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese

connesse con il trasferimento per e da una scuola europea sono a carico del bilancio delle scuole europee

(articoli 57 e seguenti del vigente Regolamento sul personale distaccato delle scuole europee). A

- 37 -

legislazione vigente non esiste alcuna disposizione sul trattamento economico del personale in servizio

nelle scuole europee, in quanto esso è a carico, per la parte accessoria, del bilancio delle scuole europee e

non dello Stato italiano; ciò, in quanto tale disposizione ha fonte internazionale (lo Statuto delle scuole

europee, ratificato con legge n. 151/1996, e il regolamento per il personale distaccato delle scuole

europee del 14 luglio 2008) e la previsione di una norma nazionale è preclusa, essendo sufficiente il rinvio

contenuto nel comma 1 dell’articolo in esame. Quanto al limite di permanenza all’estero, la norma

internazionale (articolo 29 del succitato regolamento) stabilisce solo un limite massimo in nove anni,

lasciando libere le autorità dello Stato membro distaccante di stabilire un periodo inferiore. La riduzione

del periodo massimo non comporta peraltro oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di

trasferimento sono a carico del bilancio delle scuole europee (articoli 57 e seguenti del regolamento per il

personale distaccato delle scuole europee).

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33 prevede l’utilizzazione di volontari in servizio civile

nelle scuole all’estero con l’attribuzione di un rimborso forfettario delle spese a favore del

tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili. La relazione tecnica a tale fine stima un

onere complessivo di euro 120.000 annui a decorrere dal 2017. Sul punto non si hanno

osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica

ai fini della quantificazione dell’onere e considerato che questo appare compensato nel

quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione all’estero. ARTICOLO 35 Piano per l’innovazione digitale

La norma dispone che le scuole all’estero amministrate dallo Stato concorrono all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per il 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi (comma 1). La relazione tecnica afferma che gli oneri per la digitalizzazione sono pari 520.000 euro per il 2017. Per la copertura degli stessi si rimanda all’articolo 39, comma 3.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere

recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

- 38 -

ARTICOLI da 36 a 38 Disposizioni finali

Le norme prevedono che le disposizioni dei contratti collettivi si applichino solo in quanto compatibili con quelle del provvedimento in esame (articolo 36). Tra le disposizioni transitorie viene previsto che gli articoli da 13 a 16 si applichino a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 (articolo 37, comma 4) mentre per l’anno scolastico 2017/2018 il contingente delle categorie di personale da destinare all’estero resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee (articolo 37, comma 6).

Viene, altresì, previsto che l'articolo 20, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all’estero dopo

l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente

(articolo 37, comma 7). Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente

decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato

cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 25, a decorrere dall'anno

scolastico successivo al compimento di detto periodo (articolo 37, comma 8)

Tra le disposizioni di coordinamento viene riportato l’elenco puntuale delle norme oggetto di abrogazione, ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia (articolo 38, comma 1). La relazione tecnica evidenzia quanto segue: Art. 36 - prevalenza delle norme di legge su quelle contrattuali

Trattasi di norma confermativa di quanto previsto a riguardo nel testo unico del pubblico impiego. Art. 37 - disposizioni transitorie

Con specifico riguardo ai commi da 1 a 5, viene evidenziata la natura ordinamentale delle disposizioni e precisato che le stesse non sono suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica. In merito ai commi 7 e 8 viene evidenziato che la minore frequenza dei trasferimenti nella prima fase di applicazione del decreto legislativo è suscettibile di generare minori oneri per la finanza pubblica; poiché tale effetto è transitorio e, almeno in parte, dipendente dai comportamenti individuali del personale, non si quantifica, a titolo prudenziale, l’effetto favorevole. Art. 38 - armonizzazione di disposizioni vigenti e abrogazione delle disposizioni previgenti

Con riguardo al comma 1, la relazione tecnica afferma che esso è di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al comma 2, viene evidenziato che tra le disposte abrogazioni si provvede a

- 39 -

determinare in maniera stabile il contributo per la Società Dante Alighieri, attualmente demandato alla legge di stabilità.

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa dell’articolo

38, comma 2, che reca puntuali abrogazioni al fine di assicurare il coordinamento con la

disciplina introdotta dal provvedimento in esame. Infatti, la relazione tecnica afferma che la

norma è volta, tra l’altro, a determinare in maniera stabile il contributo per la Società Dante

Alighieri; tuttavia dal tenore delle disposizioni non sembrerebbe evincersi tale specifico

effetto. Sul punto appare necessario un chiarimento, al fine di escludere eventuali profili

finanziari.