Disciplina del nome e del cognome
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Gianna Nencini
La disciplinadel nome e del
cognome
Il volume, oltre ad essere una guida per il lavoro
quotidiano dell’ufficiale di stato civile, si propone
di fornire al lettore un inquadramento generale
sulle problematiche relative al nome e al cogno-
me. Questo tema, soprattutto negli ultimi anni, è
stato oggetto di una nutrita e interessante giuri-
sprudenza sia nazionale che comunitaria, la quale
ha contribuito a gettare nuova luce sulle questioni
che l’ufficiale di stato civile si trova, quasi ogni giorno,
a dover affrontare. Per questa ragione ogni singolo ar-
gomento trattato, oltre ad essere affrontato dal punto
di vista pratico, è analizzato sulla base delle riflessioni
forniteci da dottrina e giurisprudenza così da poter forni-
re al lettore un quadro esaustivo della materia.
L'autore
Gianna Nencini è laureata in Filosofiapresso l'Università di Firenze e in ScienzePolitiche presso l'Università di Siena.Dal 2006 è responsabile dei ServiziDemografici del Comune di Volterra (PI).Dal 2008 collabora con la rivista "Lo StatoCivile Italiano".Svolge attività di docenza nelle materiedello stato civile come esperta ANUSCAPer Sepel editrice ha pubblicato:La trascrizione delle sentenze e deiprovvedimenti stranieri (Sepel, 2010)
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ISBN 88-88430-21-0ISBN 978-88-88430-21-8
€ 32,00
Cop5_Layout 1 13/08/11 09.19 Pagina 1
Gianna Nencini
La disciplinadel nome e del
cognome
© Copyright 2011 S.E.P.E.L. Editrice40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15
tel. 051.878143 - fax 051.878509www.sepel.it
e-mail: [email protected]
E' vietata la riproduzione anche parzialein qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
(comprese fotocopie e microfilm)
Grafica: Lara BrescianiStampa:
Tip. M.G. - FUNO (Bologna)Agosto 2011
ISBN 88-88430-21-0ISBN 978-88-430-21-8
1
Introduzione .......................................................................................pag.7Capitolo I
Il nome e il cognome: caratteri generali.......................................pag.9Capitolo II
L’attribuzione del cognome alla nascita: il figlio legittimo................pag.14Capitolo III
L’attribuzione del cognome alla nascita: il figlio naturale...........pag.24Capitolo IV
L’attribuzione del nome alla nascita:la normativa applicabile ai cittadini italiani........................................pag.26Capitolo V
L’attribuzione del nome e del cognomeal figlio non riconosciuto................................................................pag.34Capitolo VI
L’attribuzione del nome e del cognomeal figlio di genitori stranieri..................................................................pag.36Capitolo VII
L’attribuzione del cognome al nascituro...........................................pag.41Capitolo VIII
Applicazione dell’art. 36 D.P.R. 396/2000.........................................pag.42Capitolo IX
Cambiamento del nome su richiesta dell’interessato......................pag.47
Indice
Capitolo XVIII
Il cambiamento del cognomea seguito di acquisto della cittadinanza italianaAcquisto per matrimonio e naturalizzazione................................pag.104Cognome del minore figlio di colui che acquista
la cittadinanza italiana.............................................................pag.110Cognome dello straniero che diventa cittadino italiano...............pag.111Riacquisto della cittadinanza italiana...........................................pag.112Capitolo XIX
La disciplina comunitaria e internazionale in relazioneall’attribuzione del cognome: nuovi possibili sviluppi....................pag.113Conclusione.....................................................................................pag.121Appendice
PRASSI
Circolare Ministero dell'Interno 18/02/2010, n. 4
Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti
in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita .....pag.123
Circolare Ministero dell'Interno 12/11/2008, n.15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome
di cui agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 ....................................pag.125
Circolare Ministero dell'Interno 12/06/2008, n. K.60
Disposizioni in ordine alle generalità da attribuire con decreto di concessione
della cittadinanza italiana ..............................................................................pag.127
Circolare Ministero dell'Interno 15/05/2008, prot n. 397
Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98
del D.P.R. n. 396/2000 .................................................................................pag.128
Circolare Ministero Interno 01/06/2007, n. 27
Interpretazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000.
Scelta dell'indicazione del nome ...................................................................pag.132
Circolare Ministero dell’Interno 14/02/2007, n. 5
Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000
Scelta dell'indicazione del nome ...................................................................pag.135
Circolare Ministero dell'Interno 29/11/2004, n. 66
Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento
del nome e/o cognome ................................................................................pag.136
GIURISPRUDENZA
Tribunale di Monza, Sez. IV Civile, sentenza 17/02/2010
Disconoscimento di paternità e mantenimento del cognome .........................pag.138
Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 25/01/2010
Minore nato da genitori di nazionalità diversa - Diritto al doppio cognome
- Aggiunta del cognome materno secondo il costume giuridico del genitore
di altra nazionalità - sussiste..........................................................................pag.141
3
Capitolo X
Cambiamento del cognome su richiesta dell’interessato:art. 89 D.P.R. 396/2000....................................................................pag.50Capitolo XI
Cambiamento del cognome su richiesta dell’interessatoart. 84 D.P.R. 396/2000......................................................................pag.51Capitolo XII
Modificazione del cognomeper fatti indipendenti dalla volontà dell’interessato:Legittimazione..............................................................................pag.56Riconoscimento...........................................................................pag.61Modifica del cognome a seguito di variazione
di quello del genitore da cui il cognome deriva..........................pag.65Disconoscimento di paternità...................................................pag.66Capitolo XIII
Il cognome in caso di adozioneAdozione legittimante
Adozione di minore italiano......................................................pag.71Adozione di minore straniero....................................................pag.72
Adozione in casi particolari
Adottato figlio legittimo............................................................pag.76Adottato figlio naturale.............................................................pag.76L’adottato figlio naturale non riconosciuto................................pag.78L’adottato è un minore straniero..............................................pag.79
Adozione di maggiorenne.............................................................pag.81Adozione di maggiorenne straniero..............................................pag.83Capitolo XIV
Cambiamento del cognome del cittadino straniero.........................pag.85Capitolo XV
Cambiamento del nome e/o del cognome effettuato all’esterodal cittadino italiano...........................................................................pag.87Capitolo XVI
La modifica del cognome ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000:inquadramento generale ed analisi delle sentenzedella Corte di Giustizia Europea........................................................pag.90Capitolo XVII
L’incidenza delle disposizioni comunitarie sul diritto internoLa legittimazione..........................................................................pag.99Il riconoscimento........................................................................pag.100L’attribuzione del cognome alla nascita......................................pag.101
2
Parere Consiglio di Stato, Sez. I, 17/03/2004 n. 515
Ministero dell'Interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato
dai signori vc e gz Paola avverso diniego di autorizzazione di cambiamento
del cognome - Esprime parere che il ricorso vada accolto ...............................pag.219
Corte di Giustizia Europea, 02/10/2003 sentenza n. C-148/02, caso Garcia Avello
Cittadinanza dell’Unione Europea -Trasmissione del cognome - Figli di cittadini di Stati
membri - Doppia cittadinanza.......................................................................pag.223
Corte Costituzionale, 24/06/2002 sentenza n. 268
Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Assunzione automaticadel cognome dell'adottante anteposto a quello originario del minore adottato- Non fondatezza .........................................................................................pag.233
Corte Costituzionale, 11/05/2001, sentenza n. 120
Adozione - Adozione di maggiori di età - Adozione del figlio naturale non riconosciuto
dai propri genitori - Assunzione del solo cognome dell'adottante con perdita
del cognome originario - C.c., art. 299, comma 2 - Illegittimità costituzionale
- Anteposizione del cognome adottivo a quello originario - C.c., art. 299, comma 1
- Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza ....................................pag.235
Corte d'Appello di Torino, 03/06/1998 sentenza Antonova
Cittadina russa - Acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii
- Mutamento del nome secondo la legge italiana ............................................pag.240
Corte di Cassazione civile, 19/08/1996 sentenza n. 7618
Attribuzione cognome in caso di adozione .....................................................pag.244
Corte Costituzionale, 30/02/1994 sentenza n.13
Figlio naturale e cognome materno ...............................................................pag.247
5
Corte d’Appello Palermo decreto del 14/11/ 2008
Trascrizione di atto di nascita - Cittadino italiano registrato in Paese straniero
con doppio cognome – Riconoscimento.......................................................pag.145
Corte di Giustizia Europea, grande sezione, 14/10/2008 caso Grunkin Paul
Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
- Diritto internazionale privato in materia di cognomi - Collegamento, ai fini della
determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza - Figlio minorenne nato
e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato
membro - Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome
acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza ...................................pag.147
Corte di Cassazione civile, 22/09/2008 ordinanza n. 23934
Attribuzione del cognome materno ai figli ......................................................pag.155
Corte d'Appello di Cagliari, 10/07/2008 decreto n. 21
Figlio di italiano e spagnola nato in Italia prende i due cognomi ........................pag.164
Tribunale di Napoli decreto del 19/03/2008
Diritti della personalità - Bioetica, clonazione,
sesso e sperimentazioni sull’uomo................................................................pag.170
Corte di Cassazione civile, 05/02/2008 sentenza n. 2751
Filiazione -Riconoscimento paterno successivo a quello materno - Cognome
- Interesse del minore - Necessità di valutazione .............................................pag.175
Corte di Cassazione civile, 17/07/2007 sentenza n.15953
Figli naturali - Assunzione del cognome paterno - Minore età - Poteri del giudice
- Esercizio ....................................................................................................pag.181
Corte Costituzionale, 27/04/2007 ordinanza n. 145
Filiazione - Cognome dei figli naturali - Figlio naturale riconosciuto
contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisto automatico del cognome
del padre - Impossibilità di libera e concordata scelta da parte dei genitori ........pag.184
Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28/05/2007
Trascrizione atto di nascita - Attribuzione del cognome ..................................pag.188
Corte Costituzionale, 16/02/2006 sentenza n. 61
Cognome - Figlio legittimo - Imposizione del cognome paterno al figlio - Mancata
previsione della possibilità di imporre al figlio il cognome materno secondo la volontà
dei coniugi - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità ................pag.190
Tribunale di Roma, sez. I Civile, 18/11/2005 decreto n. 8734
Correzione dell'atto di nascita - Cognome .....................................................pag.200
Tribunale di Cagliari, 18/05/2005 decreto n. 17
Acquisizione della cittadinanza italiana e possibilità di mantenere
i cognomi di nascita......................................................................................pag.204
Corte di Cassazione Civile, 17/07/2004 ordinanza n. 13298
Artt. 143 bis, 236, 237, comma 2, 262, 299 comma 3 c.c., 33 e 34 del D.P.R.
3/11/2000, n. 396 - Acquisizione del cognome..............................................pag.210
4
6
Per introdurre l’argomento oggetto di questo volume, la disciplina delnome e del cognome, vorrei partire da una considerazione di carattere gene-rale che nasce dalla mia esperienza personale e professionale. Per conosce-re un argomento è necessario comprendere in quale contesto si inserisce equali sono i principi generali che ne sono alla base. E’ quello stesso metodoche tutti noi abbiamo appreso sui banchi di scuola: prima si inquadra, dalpunto di vista storico, culturale, filosofico ecc. il periodo di riferimento, poi, nelcontesto così definito, si inseriscono i singoli avvenimenti: solo così è possi-bile capire il perché delle cose, la ragione che sottende ad ogni vicenda e aciò che l’uomo ha prodotto.
La materia di cui parlerò non differisce dalle altre che abbiamo imparatoa scuola, pertanto spiegare quali sono le regole che disciplinano il nome e ilcognome significa prima di tutto cercare di capire che cos’è il nome ed il co-gnome e poi inquadrarli nel loro contesto che, nello specifico, è quello dei di-ritti della persona. Questo ci aiuterà non solo a comprendere il perché di de-terminate regole ma anche ad osservarle in maniera critica, nella consapevo-lezza che qualunque regola (giuridica) in quanto espressione di determinatiprincipi (giuridici) è suscettibile di cambiamento al variare di questi.
E’ per questa semplice ragione che il lettore troverà, per ogni singolo ar-gomento trattato, l’enunciazione della regola da applicare ma, nello stessotempo, la descrizione del quadro di riferimento in cui tale regola si inserisce el’esposizione dei contributi della dottrina e della giurisprudenza oltre, natural-mente, ad alcune opinioni dell’autore che, in alcune circostanze, non ha po-tuto fare a meno di esprimere il proprio pensiero.
Come vedrete ciò che emerge nelle pagine che seguono è una situazio-ne in cui la maggior parte delle regole che, fino a questo momento, hanno di-sciplinato il nome (ma soprattutto il cognome) sono sul punto di essere scar-dinate grazie alla nostra giurisprudenza ma anche a quella comunitaria chenon ci è dato ignorare. Pertanto vorrei concentrare la vostra attenzione su tre
7
Introduzione
L’art. 6 del codice civile dispone che ogni persona ha diritto al nomeche Le è per legge attribuito e che nel nome si comprendono il prenome ed ilcognome. Sia il nome che il cognome costituiscono segni di identificazionedella persona all’interno di una collettività. La loro origine infatti rimanda aquesta importante funzione. In epoca romana tutti gli uomini liberi utilizzava-no tre nomi. Il prenomen era il nome proprio della persona, il nomen indicavala gens di appartenenza ed il cognomen designava la famiglia di apparte-nenza cioè un ramo, patrizio o plebeo, in cui era divisa la gens di apparte-nenza. Questo modo di “denominare” l’individuo fu soppiantato in seguitoalle invasioni barbariche. I Longobardi ed i Franchi, ad esempio, imponeva-no solo il nome. Questa usanza, che non risulta essere stata omogenea intutta la penisola, cominciò ad entrare in crisi dopo l’anno 1000 quando il mi-glioramento delle condizioni economiche comportò anche un incrementodemografico. “All’interno dei gruppi sociali e degli agglomerati urbani, l’in-cremento demografico pone problemi ai quali il sistema del nome unico dàun’insufficiente risposta: come dice il Migliorini, nel secolo XI in tutta l’Euro-pa cristiana l’onomastica è sfinita: i nomi adempiono ormai male alla lorofunzione di distinguere gli individui, giacché troppi di essi si ripetono”1.
Gli storici, ad esempio, mettono in evidenza come i cognomi si svilup-parono prima nelle città che nelle campagne, proprio come conseguenzadello sviluppo dei Comuni sia da un punto di vista demografico che econo-mico. Lo sviluppo delle transazioni commerciali, ad esempio, con la conse-guente attività notarile di registrazione degli atti rendeva infatti necessariauna precisa identificazione delle persone. Ad esempio Venezia sembra, trale città dell’Italia del nord, quella che per prima ha iniziato ad utilizzare i co-gnomi. Già a partire dall’anno 819 infatti in questa città molti individui eranoindicati con un segno distintivo ulteriore oltre al nome proprio, e a partire dal
Capitolo IIl nome ed il cognome:
caratteri generali
8
argomenti centrali che saranno trattati in queste pagine e che costituiscono il“grimaldello” destinato a scardinare alcune vecchie norme. Eccoli:
1) la crescente richiesta di regole diverse in relazione all’attribuzione delcognome alla nascita. Richiesta che ha trovato sponda in alcuni proget-ti di legge che sono rimasti tali ma che la stessa Corte Costituzionale,che più volte si è occupata dell’argomento, ha sollecitato dichiarandoche la regola dell’attribuzione del cognome paterno non è più in lineacon i principi costituzionali in quanto frutto di una mentalità patriarcaleche è in aperto contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi;
2) la sempre più forte affermazione, da parte di dottrina e giurisprudenza,del principio, sancito in maniera chiara dalla Corte Costituzionale, a par-tire dalla sentenza 13/94, che il diritto al nome è un diritto inviolabile dellapersona e come tale degno della massima tutela, quella costituzionaleappunto. Ciò significa, tradotto in termini pratici, che qualunque auto-matismo in relazione alla variazione del cognome rischia di tradursi nellaviolazione di un diritto e pertanto non è in linea con i nostri principi costi-tuzionali;
3) le sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno finito per entrarenel nostro ordinamento, come è previsto data la loro natura, scardinan-do alcuni presupposti sui quali fino ad oggi si era basata la “gestione” delcognome, primo fra tutti quella secondo cui il cittadino italiano deve ave-re necessariamente il cognome paterno. Presupposto, questo sulla ba-se del quale l’ufficiale di stato civile operava in maniera automatica ilcambiamento del cognome ogni volta che un atto di nascita formato al-l’estero generalizzava il nato con un cognome difforme rispetto a quelloche avrebbe dovuto avere secondo la nostra legge.
Fatte queste doverose osservazioni non mi resta che augurarvi buonalettura.
9
1 Cfr. E. SPAGNESI, Nome (storia), in “Enciclopedia del Diritto XXVIII”, Ed. Giuffrè, 1978.
10
1200 la quasi totalità della popolazione era indicata con tre segni distintivi:nome, cognome e soprannome dove quest’ultimo serviva a specificare ul-teriormente le famiglie che portavano lo stesso cognome. Poiché, al tempo,ogni Comune era una realtà autonoma, le regole che presiedevano all’attri-buzione del nome, inteso in generale come segno di identificazione, eranodiverse da un Comune ad un altro. Ad esempio nel territorio fiorentino i co-gnomi evolvono da patronimici a designazioni collettive della famiglia, alme-no nel periodo dal XI al XIV secolo. “Il cognome è dunque per lungo tempo inuna situazione inquadrabile in una categoria immobile; esso rispecchia be-ne la tipica pluralità dell’ordinamento istituzionale e sociale del Comune, e lasua storia si intreccia indissolubilmente con quella delle varie comunioni ne-cessarie o consensuali, come la famiglia, la corporazione, la consorteria”.2
E’ attestato inoltre che, in generale, a partire dal XI-XII secolo i cognomi sca-turiscono da attitudini fisiche, difetti, qualità oppure dall’abitare in un certoluogo o dallo svolgere una determinata professione3. Ad esempio Fabbri,Capitani ma anche Gabellieri che presumibilmente deriva da un sopranno-me che stava ad indicare il mestiere del gabelliere, cioè l’ufficiale che nel me-dioevo era incaricato della riscossione di alcune tasse. Successivamentecon il Concilio di Trento (1564) si stabilisce l’obbligo per i parroci di gestire iregistri di battesimo e di matrimonio al fine di evitare nozze fra consanguineio tra battezzati e non battezzati. Questi registri dovevano contenere non so-lo il nome delle persone ma anche l’indicazione della famiglia e sono gli ante-signani dei moderni registri di stato civile. Si comincia così a delineare quelsistema di attribuzione del nome e del cognome che è arrivato fino ad oggi,compreso il fatto che è da questo momento che si comincia a perpetuare,nella traslazione del nome, il riferimento alla figura paterna.4 Non solo, nelcorso dei secoli si è data anche una regolamentazione giuridica all’uso delnome, fino ad arrivare alla Rivoluzione francese che, attraverso leggi, impo-se ai cittadini di avere, quale unico nome, quello stabilito nell’atto di nascitacon il divieto di cambiarlo se non con autorizzazione.
Questo breve excursus testimonia che il nome (inteso come prenome ecognome), è nato con la funzione di identificare un soggetto all’interno dellacollettività cui appartiene, funzione che ricopre tutt’oggi. Per questo motivo
lo Stato ha stabilito delle regole che disciplinano sia l’attribuzione del nomesia le sue modificazioni successive. L’art. 6 del codice civile stabilisce infattiche “non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se nonnei casi e con le formalità dalla legge indicati”. E infatti il cambiamento delcognome non appartiene al novero dei “diritti soggettivi” ed il richiedentepuò solo vantare, in relazione ad esso, un interesse legittimo.
Un esempio della funzione pubblicistica del nome (in questa sentenzail riferimento è al cognome) è dato dalla sentenza della Corte di Giustizia Eu-ropea n. c 353-06, la cosiddetta Grunkin-Paul, la quale ha stabilito che il fat-to che una persona sia costretta a portare, nello Stato membro di cui è citta-dino, un cognome diverso da quello attribuitogli nello Stato di nascita, osta-cola l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente, sancitodall’art. 18 del Trattato della Comunità Europea5. La Corte spiega nel detta-glio a quanti e quali inconvenienti va incontro una persona con due diversicognomi. Rileva infatti la Corte che in una siffatta situazione l’interessato do-vrà, ogni volta, dissipare dubbi sulla sua identità e allontanare sospetti di fal-sa dichiarazione suscitati dalla divergenza tra un cognome e l’altro, tra do-cumenti in cui figura un cognome e documenti in cui ne figura un altro. Ana-loghi inconvenienti possono accadere anche nel caso del cambiamento dicognome che si verifica per un cittadino italiano che risiede in Italia. Al puntoche la giurisprudenza ha distinto due casi: quello del cambiamento del co-gnome in senso proprio (cioè la sostituzione di un cognome con un altro) equello dell’aggiunta di un nuovo cognome a quello originario, ritenendo chei due casi non sono equiparabili e che nel secondo caso si pongono menoproblemi in quanto “la richiesta non incide negativamente sulla identificazio-ne delle persone e non ingenera pericolo di confusione”6.
E’ pacifico, dunque, che la funzione pubblicistica del nome si realizzaattraverso la stabilità dello stesso essendo questo un segno che accompa-gna l’individuo durante tutto l’arco della sua vita e all’interno di gruppi socialicui appartiene.
Il nome tuttavia riveste anche una funzione, per così dire, privatisticacioè in quanto segno che individua un soggetto, esso è “parte” della sua
2 Cfr. E. SPAGNESI, cit.
3 Cfr. C. SCHWARZENBERG, Il nome della famiglia ed il principio di certezza, in “Diritto di fami-glia e delle Persone”, 1988, Ed. Giuffrè.
4 Cfr. F. DALL’ONGARO, Il nome della famiglia ed il principio di parità, in “Diritto della famiglia edelle persone”, Ed. Giuffrè, 1988.
5 Leonhard Matthias Grunkin-Paul è cittadino tedesco nato in Danimarca dove gli è attribuito ildoppio cognome paterno e materno conformemente alla legge danese. I genitori avevanochiesto alle autorità tedesche di poter mantenere tale cognome. Dal rifiuto opposto da que-st’ultime origina il ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
6 Cfr. sentenza T.A.R. Toscana n. 1430/2003.
11
Corte Costituzionale. Infatti nella sentenza citata la stessa Corte specifica9
che anche quando si è accertato che lo status filiationis non è più quelloche ha determinato l’attribuzione di un determinato cognome la personaha tuttavia il diritto a mantenere il cognome portato fino a quel momentoin quanto sia diventato segno distintivo della sua personalità. Analoga-mente la Corte di Cassazione ha stabilito che “nel caso occorra deciderese attribuire al figlio il cognome del padre, la cui genitorialità è accertata odichiarata successivamente, si deve valutare l’esclusivo interesse del mi-nore” sulla base del presupposto che il cognome “è sempre meno stru-mento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona,rappresentando elemento costitutivo dell’identità personale e quindi og-getto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale”10.
Da notare come non necessariamente la tutela della funzione privatisti-ca e pubblicistica del cognome siano in conflitto tra loro. Anzi, molto spessola difesa del “cognome originario” avverso mutamenti stabiliti dalla legge ve-de coincidere sia la tutela dell’identità personale sia la tutela della funzionepubblicistica del cognome11. Prendiamo il caso della donna straniera cheacquista la cittadinanza italiana e che è autorizzata a mantenere il cognomeche aveva prima dell’acquisto della cittadinanza. Tale autorizzazione soddi-sfa sia la tutela del diritto all’identità personale, quando il cognome prece-dentemente portato sia diventato parte di essa, sia la funzione pubblicisticaconcretizzantesi nella facilità di individuazione del soggetto all’interno di unacollettività.
13
persona, sta ad indicare un insieme di qualità individuali, e dunque è tute-labile in quanto diritto della personalità. Che il nome sia un diritto che godedella più ampia tutela è testimoniato dall’art. 22 della Costituzione a normadel quale “nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giu-ridica, della cittadinanza, del nome”. La Corte Costituzionale, in una chia-rissima sentenza7, ha stabilito che tra i diritti che formano il patrimonioirretrattabile della persona umana l’art. 2 Cost. riconosce e garantisceanche il diritto all’identità personale la quale consiste nel “diritto ad esserese stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita asso-ciata, con le acquisizioni di idee e di esperienze, con le convinzioni ideo-logiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stessoqualificano, l’individuo”. Il nome è appunto “il primo e più immediato ele-mento che caratterizza l’identità personale, che assume la caratteristica delsegno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”.Per comprendere appieno il significato di quanto detto è necessario fareuna precisazione, distinguendo i due elementi del nome cioè il prenomeche d’ora in avanti chiamerò nome (come nell’uso comune) ed il cognome.Il primo infatti, nella nostra legislazione, è scelto dai genitori8 pur essendoanch’esso soggetto ad alcune regole, mentre il secondo si acquista inbase al rapporto di filiazione. Infatti se il bambino è figlio legittimo avrà il co-gnome del padre, così come se è figlio naturale riconosciuto da entrambii genitori, mentre se è figlio riconosciuto dalla sola madre avrà il cognomedella stessa e così via per le varie fattispecie. La Corte Costituzionale pre-cisa che quando l’art. 6 del codice civile dispone che ogni persona ha di-ritto al nome che le è per legge attribuito non rinvia a norme chedisciplinano l’attribuzione del nome, bensì a norme che regolano il ricono-scimento di uno status, proprio perché l’attribuzione del cognome è con-seguente al possesso di uno status familiae. Nel caso del cognome,dunque, non c’è possibilità di scelta, esattamente come avveniva nei se-coli passati nei quali questa parte del nome faceva riferimento alla gens,come nel mondo romano, o alla famiglia di appartenenza. Quello era il co-gnome perché il bambino apparteneva a quella determinata famiglia. Tut-tavia, nella realtà di oggi, quel segno che collega l’individuo ad una famigliacostituisce anche e soprattutto un diritto inviolabile quando sia diventatosegno distintivo della personalità del soggetto, nel senso indicatoci dalla
12
7 Sentenza 13/1994.
8 O dall’ufficiale di stato civile nel caso di figlio non riconosciuto ma ora non mi voglio soffermaresu questo aspetto che sarà trattato più avanti.
9 La sentenza in questione infatti dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del R.D.1238/1939 (il vecchio ordinamento dello stato civile) nella parte in cui non prevedeva che , nelcaso di rettifica dell’atto di nascita, il soggetto non potesse ottenere dal giudice il riconosci-mento del diritto a mantenere il cognome portato fino ad allora.
10 Sentenza 2751/2008.
11 In proposito G. CASSANO, in “Fam. Dir.”, 2001/n. 3.
Gianna Nencini
La disciplinadel nome e del
cognome
Il volume, oltre ad essere una guida per il lavoro
quotidiano dell’ufficiale di stato civile, si propone
di fornire al lettore un inquadramento generale
sulle problematiche relative al nome e al cogno-
me. Questo tema, soprattutto negli ultimi anni, è
stato oggetto di una nutrita e interessante giuri-
sprudenza sia nazionale che comunitaria, la quale
ha contribuito a gettare nuova luce sulle questioni
che l’ufficiale di stato civile si trova, quasi ogni giorno,
a dover affrontare. Per questa ragione ogni singolo ar-
gomento trattato, oltre ad essere affrontato dal punto
di vista pratico, è analizzato sulla base delle riflessioni
forniteci da dottrina e giurisprudenza così da poter forni-
re al lettore un quadro esaustivo della materia.
L'autore
Gianna Nencini è laureata in Filosofiapresso l'Università di Firenze e in ScienzePolitiche presso l'Università di Siena.Dal 2006 è responsabile dei ServiziDemografici del Comune di Volterra (PI).Dal 2008 collabora con la rivista "Lo StatoCivile Italiano".Svolge attività di docenza nelle materiedello stato civile come esperta ANUSCAPer Sepel editrice ha pubblicato:La trascrizione delle sentenze e deiprovvedimenti stranieri (Sepel, 2010)
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ISBN 88-88430-21-0ISBN 978-88-88430-21-8
€ 32,00
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