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DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E
DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
La disciplina dettata dal CCNL
integrativo area dirigenza SPTA del integrativo area dirigenza SPTA del
10.2.2004 e a regime dal CCNL
17.10.2008
Marta Branca
27 giugno 2013
FONTI:
L. 10.8.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione di ostetrica
CCNL integrativo area dirigenza SPTA 10.2.2004, artt. 41 e
42
CCNL 3 novembre 2005 (Definizione dell’assetto retributivo
dei dirigenti delle professioni sanitarie)dei dirigenti delle professioni sanitarie)
L. 1.2.2006, n. 43, art. 6, comma 1 definisce l’articolazione del
personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (tra cui il
“professionista dirigente”)
CCNL area dirigenza SPTA 17.10.2008, artt. 7-8
Disposizioni regionali di istituzione della nuova qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie, operando con modifiche
compensative delle piante organiche
DPCM 25.1.2008 di definizione della disciplina concorsuale
- L.251/2000: disciplina le professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della
professione di ostetrica prevedendo, oltre al diploma
universitario, per l’esercizio della professione, specifici corsi
universitari. Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del
ruolo sanitario a cui si accede secondo le regole previste per la
dirigenza PTA del SSN.
A REGIME:A REGIME:
Inclusione figure professionali nelle 4 aree DM 29.3.2001 (Ministero
Salute + Miur)
Definizione disciplina concorsuale DPCM 25.1.2008
Definizione trattamento normo-economico CCNL Dirigenza SPTA
17.10.2008 e 6.5.2010 (II
biennio economico)
Professioni
sanitarie
infermieristiche e
professione
sanitaria
ostetrica
Professioni sanitarie
riabilitative
Professioni aree tecniche
diagnostiche -
assistenziali
Professioni
tecniche della
prevenzione
-infermiere;
- ostetrica/o;
- infermiere
pediatrico.
- podologo;
- fisioterapista;
- logopedista;
- ortottista – assistente
- tecnico audiometrista;
-tecnico sanitario di
laboratorio biomedica;
-tecnico sanitario di
radiologia medica;
-tecnico della
prevenzione
nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro;
-assistente sanitario
DM 29.3.2001
Marta Branca
- ortottista – assistente
di oftalmologia;
- terapista della neuro
e psicomotricità
dell’età evolutiva;
- tecnico della
riabilitazione
psichiatrica;
- terapista
occupazionale;
- educatore
professionale.
radiologia medica;
-tecnico di
neurofisiopatologia;
-tecnico ortopedico;
-tecnico audioprotesista;
-tecnico della
fisiopatologia
cardiocircolatoria e per
fusione cardiovascolare;
-igienista dentale;
-dietista.
-assistente sanitario
Legge 10 agosto 2000 n. 251
Articolo 7 Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le
aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed
ostetrica e il servizio sociale professionale (L.27/2006) e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento
dei corsi universitari di cui all’art. 5 della presente legge l’incarico, di durata
triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, datriennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da
stipulare, nel limite numerico indicato dall’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs.
502/92, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 229/99, dal Direttore Generale con un
appartenente alle professioni di cui all’art. 1 della presente legge nonché con
un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura
selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa
vigente. …………………………..
Con specifico atto di indirizzo del Comitato di settore per il Comparto
sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione,
nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza
SPTA del SSN, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi
del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e
Legge 10.8.2000 n. 251
Art. 7 continua
del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e
verifica dell’incarico.
2. Le Aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità
analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L.
42/99, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della
funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di
direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., prevede la partecipazione
al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente
contratto.
D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies : Contratti a tempo determinato
COMMA1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies
COMMA 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente,
contratti a tempo determinato, in numero non superiore al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza
sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per
Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per
l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a
profili diversi da quello medico, a esperti di provata
competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il
conferimento dell’incarico.
Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di
servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l’obbligo per l’azienda di
rendere contestualmente indisponibili posti di organico della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
� strumento derogatorio del principio del pubblico
concorso
�strumento transitorio privo di stabilizzazione
Art. 15 septies D.Lgs. 502/1992:
CARATTERISTICHE GENERALI
�strumento transitorio privo di stabilizzazione
� vincolato ad una percentuale molto ridotta della
dotazione organica
� due fattispecie differenti (commi 1 e 2)
� fondato sull’intuitu personae
� non praticabile per i pensionati
� modalità applicative secondo le leggi regionali
Quindi: FASE TRANSITORIA
incarichi provvisoridurata tre anni rinnovabili
per gli infermieri in
applicazione diretta conferiti dal DG
previa selezione
applicazione diretta
della legge
per i tecnici sanitari
secondo le norme
regionali
partecipazione al
Collegio di direzione
ART. 41: norma
programmatica di
ISTITUZIONE DELLA
QUALIFICA UNICA DELLA
NUOVA DIRIGENZA
CCNL integrativo del
10.2.2004 (prorogato da 10.2.2004 (prorogato da
CCNL II biennio 5.7.2006)
ART. 42: Disciplina provvisoria
Per le Aziende che attuano la disciplina
transitoria della L. 251/2000
trattamento economico dirigenti amministrativi neo assunti
disciplina dei fondi e relative relazioni sindacali
“congelamento” posti di organico di dirigenti sanitari o di
comparto per poi trasformarli
atto di organizzazione aziendale sulle attribuzioniatto di organizzazione aziendale sulle attribuzioni
conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs.
502/92 e s.m.i., per tre anni, rinnovabile
procedura selettiva: * DAI o diploma formazione manageriale
(conseguito in corsi di perfezionamento e
simili, rilasciato da Università o altre
istituzioni pubbliche o equiparate)
* esperienza prof.le non inferiore a 5 anni
di servizio a T.I. nella cat. D/DS
Art. 42, comma 6 Conferimento in via
provvisoria incarico dirigenza
delle aree tecniche,
riabilitative e della
prevenzione ai sensi dell’art. 7,
comma 2, L. 251/00.
Si applicano tutte le disposizioni
sopra richiamate.
Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e
regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la
dirigenza medica e SPTA (disciplina pregressa)
Previste dal regolamento ministeriale
istitutivo della disciplina concorsuale (vd. art.
6, comma 2, l. 251/2000)
In mancanza
Atto di organizzazione dell’Azienda
previa consultazione obbligatoria delle
OO.SS. firmatarie CCNL 10.2.2004
Art. 6
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, ………, il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito
anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai
sensi dell'art. 4 della L. 42/1999;
Legge 1 febbraio 2006, n. 43
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"
sensi dell'art. 4 della L. 42/1999;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o
per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'arti 3, comma 8,
del regolamento di cui al DM 509/1999 e dell'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al
DM 270/2004;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni
specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'arti. 3, comma 8, del regolamento di
cui al DM 509/1999, e dell'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al DM 270/2004;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al DM 2 aprile
2001,…….e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della L. 251/2000 e smi.
DPCM 25 gennaio 2008 con cui è stato
reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni
del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina per l’accesso alla qualifica
unica di dirigente delle professioni
sanitarie
Istituzione dei posti della nuova figura
dirigenziale sulla base delle esigenze
organizzative mediante modifiche
compensative della dotazione organica
complessiva aziendale, senza ulteriori
oneri rispetto a quelli definiti dalle
Regioni.
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di Dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica (CCNL SPTA
Linee di indirizzo
regionali che
indicano altresì, ove
necessario, le
modalità e i limiti
della copertura dei
relativi oneri.
Si applica il trattamento
economico e di posizione della
dirigenza amministrativa. No
esclusività.
Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e
regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la
dirigenza medica e SPTA attraverso regolamento interno
Individuazione di
specifici fondi
contrattuali
della prevenzione e della professione ostetrica (CCNL SPTA
17.10.2008, art. 8)
Relazioni sindacali per l’entrata a regime
della dirigenza delle professioni
Spostamento di risorse tra fondi
(da fondi dirigenza sanitaria a fondi propri della nuova dirigenza)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 4, comma 2, lett.
b) punto 5, CCNL 3.11.2005)b) punto 5, CCNL 3.11.2005)
Trasformazione dotazione
organica
CONSULTAZIONE
(art.6, comma 1, lett. c)
CCNL 3.11.2005 e art. 8,
comma 1, CCNL
17.10.2008)Regolamento su attribuzioni e
rapporti interni
Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed
organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria,
saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri
dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito
regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato
nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell’università,
ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001…. nonché delle attività affidate in
concreto a tali dirigenti.
Art. 8 CCNL 17.10.2008
Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno
consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni
dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli
aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In
particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di
competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un
regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale organizzazione
aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato
dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.”
Art. 8 CCNL 17.10.2008
Lo stato dell’arte nella Regione Lazio 1
Incarichi dirigenziali affidati a tempo
determinato (no concorsi ai sensi
DPCM 25.1.2008) in ottemperanza a
circolare regionale del 2005Il più delle volte ai sensi
art. 15 septies d.lgs.
502/92Problema interpretazione art. 15, c.
13, lett. c del DL 95/2012 convertito
in L. 135/2012 (cd spending review)
Nelle singole regioni, fino ad avvenuta
realizzazione del processo di riduzione dei
posti letto e delle corrispondenti UOC, è
sospeso il conferimento o il rinnovo di
incarichi ai sensi dell'articolo 15 septies del
d.lgs. 502/92 e smi.
Rischio mancato
rinnovo,
preoccupazioni
anche sindacali.
….nel 2010….
Lo stato dell’arte nella Regione Lazio 2
Proposta di legge n. 18 del
18.4.2013 (Agostini, Panunzi):
Proposta di legge n. 271 del
16.11.2011 (Pasquali, D’Ambrosio,
Foschi, Mei, Pascucci):
Norme per la
valorizzazione delle
professioni sanitarie
e sociali18.4.2013 (Agostini, Panunzi):
Prevede, tra le altre cose,
l’individuazione di «Servizi» (UOC o
UOS) corrispondenti alle diverse
professioni. I servizi si articolano in
aree.
ad es. «servizio professionale di
diagnostica strumentale e tecnico
assistenziale» articolato in: area
diagnostica professionale di
laboratorio, area diagnostica
professionale per immagini, area
tecnico-assistenziale, area di
formazione delle professioni tecnico-
sanitarie)
CAMBIAMENTO
CULTURALE