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Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dipartimento di Ingegneria Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Versione del 11/06/2015 Pagina 1 di 15 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Titolo I – Principi generali 2 Articolo 1 - Ambito d’efficacia del Regolamento 2 Articolo 2 - Finalità del Dipartimento 2 Articolo 3 - Sede del Dipartimento 2 Articolo 4 - Componenti del Dipartimento 2 Articolo 5 - Autonomia Amministrativo-Gestionale 3 Articolo 6 - Attribuzione dei compiti didattici e esercizio dell’attività scientifica 3 Articolo 7 - Piano triennale di sviluppo e programmazione 3 Articolo 8 - Laboratori 3 Articolo 9 - Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento 3 Titolo II – Organizzazione del Dipartimento 4 Articolo 10 - Organi del Dipartimento 4 Capo I – Il Direttore del Dipartimento 4 Articolo 11 - Funzioni ed attribuzioni del Direttore 4 Capo II – Il Consiglio di Dipartimento 5 Articolo 12 - Composizione del Consiglio 5 Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio 5 Articolo 14 - Riunioni del Consiglio 7 Articolo 15 - Segreteria Amministrativa e Segreteria Didattica del Dipartimento 7 Articolo 16 - Sezioni del Dipartimento 8 Articolo 17 - Strutture didattiche del Dipartimento 8 Articolo 18 - Le commissioni del Consiglio di Dipartimento 8 Articolo 19 - Commissione paritetica docenti-studenti 8 Articolo 20 - Commissione Ricerca 9 Articolo 21 - Commissione Didattica 9 Articolo 22 - Commissione Spazi 9 Articolo 23 - Principi di funzionamento delle Commissioni Ricerca, Didattica e Spazi 10 Articolo 24 - Attività di Convenzioni e Conto Terzi 10 Capo III – La Giunta del Dipartimento 10 Articolo 25 - Giunta del Dipartimento: composizione e attribuzioni 10 Articolo 26 - Componenti e modalità d’elezione delle rappresentanze nella Giunta 11 Titolo III – Disposizioni finali 12 Articolo 27 - Rinvii normativi 12 Articolo 28 - Norme transitorie e finali 12 ALLEGATI 13 A. Elenco dei SSD afferenti e di interesse 13 B. Offerta didattica 14 C. Elenco dei Laboratori 15

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Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Titolo I – Principi generali 2

Articolo 1 - Ambito d’efficacia del Regolamento 2 Articolo 2 - Finalità del Dipartimento 2 Articolo 3 - Sede del Dipartimento 2 Articolo 4 - Componenti del Dipartimento 2 Articolo 5 - Autonomia Amministrativo-Gestionale 3 Articolo 6 - Attribuzione dei compiti didattici e esercizio dell’attività scientifica 3 Articolo 7 - Piano triennale di sviluppo e programmazione 3 Articolo 8 - Laboratori 3 Articolo 9 - Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento 3

Titolo II – Organizzazione del Dipartimento 4 Articolo 10 - Organi del Dipartimento 4

Capo I – Il Direttore del Dipartimento 4 Articolo 11 - Funzioni ed attribuzioni del Direttore 4

Capo II – Il Consiglio di Dipartimento 5 Articolo 12 - Composizione del Consiglio 5 Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio 5 Articolo 14 - Riunioni del Consiglio 7 Articolo 15 - Segreteria Amministrativa e Segreteria Didattica del Dipartimento 7 Articolo 16 - Sezioni del Dipartimento 8 Articolo 17 - Strutture didattiche del Dipartimento 8 Articolo 18 - Le commissioni del Consiglio di Dipartimento 8 Articolo 19 - Commissione paritetica docenti-studenti 8 Articolo 20 - Commissione Ricerca 9 Articolo 21 - Commissione Didattica 9 Articolo 22 - Commissione Spazi 9 Articolo 23 - Principi di funzionamento delle Commissioni Ricerca, Didattica e Spazi 10 Articolo 24 - Attività di Convenzioni e Conto Terzi 10

Capo III – La Giunta del Dipartimento 10 Articolo 25 - Giunta del Dipartimento: composizione e attribuzioni 10 Articolo 26 - Componenti e modalità d’elezione delle rappresentanze nella Giunta 11

Titolo III – Disposizioni finali 12 Articolo 27 - Rinvii normativi 12 Articolo 28 - Norme transitorie e finali 12

ALLEGATI 13 A. Elenco dei SSD afferenti e di interesse 13 B. Offerta didattica 14 C. Elenco dei Laboratori 15

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Titolo I – Principi generali

Articolo 1 - Ambito d’efficacia del Regolamento 1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni ed il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria

istituito/attivato con il D.R. n. 659 dell’11.07.2013, in osservanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, pubblicato sulla G.U n. 153 del 03/07/2012, nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Articolo 2 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria, in conformità all’art. 22 dello Statuto: a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dell’Ingegneria e di

discipline di base e affini ad essa collegate e, in particolare, quelle relative ai settori scientifico-disciplinari elencati nell’Allegato A, curandone la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;

b) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;

c) propone l’istituzione di corsi di dottorato in base ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di dottorato e dalla normativa vigente in materia e ne cura l’organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca nonché la nomina del coordinatore del corso e del collegio docenti;

d) propone l’istituzione dei corsi di studio, e dopo la relativa approvazione degli Organi Collegiali, ne affida l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche ai Consigli di corso di studio., ove istituiti;

e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento post lauream, e propone l’istituzione di Scuole di specializzazione;

f) promuove iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

g) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale relativi al Dipartimento; formula altresì i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica del Dipartimento

2. Afferiscono al Dipartimento di Ingegneria i Corsi di Studio, i Corsi di Master, i Corsi di Perfezionamento e i Programmi di Dottorato riportati nell’allegato B.

3. Gli elenchi degli allegati A e B sono periodicamente aggiornati. In particolare gli elenchi dell’allegato B sono modificati in base alle decisioni del Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all’istituzione o alla modifica dei corsi inseriti in tali elenchi.

4. Il Dipartimento promuove l’aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3 - Sede del Dipartimento 1. Il Dipartimento di Ingegneria ha sede nei locali dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope presso il Centro

Direzionale di Napoli, Isola C4.

Articolo 4 - Componenti del Dipartimento 1. Afferiscono al Dipartimento:

a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e quelli che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;

b) il personale tecnico e amministrativo assegnato dal Direttore generale. 2. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dallo Statuto.

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Articolo 5 - Autonomia Amministrativo-Gestionale 1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale entro i limiti previsti dalla normativa

vigente. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all’analisi.

3. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto delle norme di legge, di Statuto, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità e dei propri Regolamenti interni.

4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento vigente in materia.

Articolo 6 - Attribuzione dei compiti didattici e esercizio dell’attività scientifica

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto

2. I docenti del Dipartimento di Ingegneria esercitano la loro attività di ricerca all’interno del Dipartimento. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti e svolgere attività per conto di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti. Le attività extra-istituzionali che il personale può svolgere sono regolamentate dalle leggi vigenti e dal Regolamento di Ateneo in materia.

Articolo 7 - Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Rettore richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.

2. A seguito dell’approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l’attuazione.

Articolo 8 - Laboratori

1. Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, didattici e di servizi, previa comunicazione all’Amministrazione dell’Ateneo.

2. La gestione dei Laboratori è affidata ai Responsabili scientifici e ai Responsabili tecnici: i responsabili tecnici coordinano le attività e eventualmente il personale dei laboratori, sotto la supervisione dei responsabili scientifici, da individuare tra il personale docente e ricercatore.

3. I Responsabili scientifici e i Responsabili tecnici dei Laboratori sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. 4. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano, inoltre, il Direttore del Dipartimento nella custodia e nella

manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza. 5. L’allegato C riporta l’elenco dei Laboratori istituiti presso il Dipartimento e di quelli interdipartimentali nei quali

operano membri del Dipartimento. L’elenco dell’allegato C è periodicamente aggiornato.

Articolo 9 - Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento 1. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento sono resi disponibili per lo svolgimento delle attività

scientifiche e didattiche. 2. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal

Consiglio di Dipartimento, e comunicate all’Amministrazione dell’Ateneo, possono essere utilizzate dagli iscritti ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Master, dagli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento conferite

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dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope o da altri Enti nazionali o internazionali a seguito di convenzioni con il Dipartimento o con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, dai laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento e dagli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria.

3. Può essere autorizzato ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento anche il personale esterno operante nell'ambito delle attività che formano oggetto dei contratti e convenzioni stipulati dal Dipartimento, entro i limiti previsti dai medesimi contratti e convenzioni e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento, atte anche a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio.

4. Il Direttore del Dipartimento tiene un elenco completo ed aggiornato del personale autorizzato all'uso degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento definisce le condizioni per consentire l'accesso al prestito di mezzi e strumenti, oggetti, apparecchiature.

Titolo II – Organizzazione del Dipartimento

Articolo 10 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio di Dipartimento; c) la Giunta di Dipartimento.

Capo I – Il Direttore del Dipartimento

Articolo 11 - Funzioni ed attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto in conformità a quanto stabilito dall’art. 25 dello Statuto e con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.

2. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:

d) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento; e) convoca l’Assemblea per l’elezione della Giunta; f) sovraintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al

Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza; g) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca e della

didattica; h) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull’andamento delle attività didattiche e di

ricerca anche con riferimento alla programmazione del Dipartimento, nonché una relazione inerente alla gestione amministrativo gestionale;

i) nomina le commissioni di esame e di laurea anche su proposta dei presidenti dei Consigli di Corso di Studio;

j) assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, anche in considerazione della presenza di sezioni e della numerosità delle stesse;

k) stipula contratti e convenzioni previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che ai sensi della vigente normativa non richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ateneo; nel caso in cui sia prevista la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, ove ne sussistano le condizioni, può autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione, attribuendogli compiti e responsabilità;

l) presenta e sottoscrive progetti di ricerca previa delibera del Consiglio di Dipartimento e relativa delega del Rettore, salve le diverse regole indicate per specifici bandi di ricerca;

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m) predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, e presenta al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attività di ricerca, didattica e amministrativa svolta dal Dipartimento;

n) formula le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;

o) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e predispone gli strumenti organizzativi per i laboratori, inclusi i centri di studio e i laboratori eventualmente assegnati dall'Ateneo al Dipartimento;

p) presenta il piano programmato per l'utilizzazione dei fondi del Dipartimento, anche in funzione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno, in cui vengono descritti gli obiettivi prioritari assegnati al Dipartimento sia in tema di didattica che di ricerca;

q) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all’espletamento delle attività del dipartimento e previa verifica della regolarità della stessa chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università e dal Regolamento delle spese da effettuarsi in economia;

r) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni; s) designa il Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento occasionale; t) approva le spese relative all’acquisto di strumentazione scientifica e di missioni entro il limite di 20.000

euro; u) gestisce il fondo economale, per il quale è fissato un limite per ogni singola spesa pari a euro 400; v) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e d’assegnazione di personale non docente per la

realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca, svolto nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione ed alla eventuale Commissione d’Ateneo per la Ricerca, ove costituita;

w) predispone, sulla base delle indicazioni del Rettore, entro il 30 ottobre il Budget Previsionale accompagnato da una relazione che illustri le attività programmate, nonché le modalità ed i criteri seguiti per la determinazione delle previsioni;

x) predispone altresì entro il 31 marzo il Budget di Esercizio corredato da una dettagliata relazione; y) predispone l’utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel

Dipartimento, ed in funzione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d’anno; z) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei

Dottorandi di Ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai Corsi di Studio; aa) nomina fra il personale docente o tecnico-amministrativo eventuali referenti per la migliore attuazione di

specifiche attività o iniziative che rientrino nelle funzioni del Dipartimento.

Capo II – Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 12 - Composizione del Consiglio 1. Sono componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al

Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione afferenti al dipartimento, eletti o designati con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche il Segretario Amministrativo, con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio.

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio

1. Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla didattica e alla ricerca.

2. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, sono compiti del Consiglio di Dipartimento:

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a) la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) l’autorizzazione al Direttore a stipulare contratti, convenzioni di ricerca, progetti di ricerca o accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV dello Statuto;

c) la promozione e il coordinamento delle attività relative ai dottorati di ricerca; d) l’adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento di Ateneo in materia; e) la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca e dell’offerta formativa; f) la gestione dei fondi destinati alla ricerca ed allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del

Regolamenti di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità; g) le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e di specializzazione e la predisposizione dei

piani di studio; h) le proposte di attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione; i) la proposta, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di attivazione di una Scuola

interdipartimentale, di afferenza ad una Scuola interdipartimentale già esistente o di distacco dalla Scuola interdipartimentale;

j) le proposte al Rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale tecnico e amministrativo;

k) la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio, con l’attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e con l’affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri dipartimenti dell’Ateneo;

l) la verifica della copertura di tutti gli insegnamenti attivati attraverso un’equa ripartizione dei carichi didattici tra i docenti, sentiti i Consigli dei Corso di Studio;

m) la definizione delle attività di tutorato volte ad assistere gli studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;

n) la delibera sulle richieste di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentate da professori e ricercatori dell’Ateneo;

o) la richiesta al Consiglio di Amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di una sezione o di singoli professori e ricercatori e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca.

p) le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;

q) le proposte, nell’ambito del budget assegnato dall’Ateneo, di attivazione di contratti per l’attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

r) le proposte, nell’ambito del budget assegnato dall’Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;

s) l’attivazione di Sezioni; t) la partecipazione alle procedure concorsuali per l’aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie

funzioni e l’autorizzazione al Direttore a stipulare i relativi contratti; u) la definizione dei criteri per l’utilizzo degli spazi e delle risorse del Dipartimento; v) l’approvazione del Budget di Esercizio e del Bugdet Previsionale; w) l’autorizzazione al Direttore alla presentazione e sottoscrizione di programmi e progetti di ricerca e della

eventuale richiesta al Rettore della delega alla sottoscrizione degli stessi;

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x) l’approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca, la didattica e l’attività amministrativa svoltasi nel Dipartimento da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;

y) l’approvazione a maggioranza assoluta del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

z) la formulazione di proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio 1. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo

ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno 9 volte in un anno. 2. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che compongono il Consiglio

di Dipartimento, fatte salve l’adozione di delibere su specifiche materie sancite nello statuto di Ateneo dove il consiglio viene convocato in composizione ristretta.

3. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario nominato di volta in volta dal Direttore seguendo la regola della rotazione tra i professori di prima fascia, apposito verbale sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore.

4. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.

5. L’ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella corrispondente convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione.

6. Per la validità delle delibere sia nelle adunanze del Consiglio del Dipartimento nella composizione allargata a tutte le componenti, che nelle adunanze del Consiglio del Dipartimento in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la loro assenza; sono giustificate le assenze considerate tali dalla vigente normativa, quali ad es. lo stato di malattia, gravidanza, ecc. nonché quelle relative allo svolgimento fuori sede di attività legate al proprio status. Ai fini della valida costituzione dell'Organo deve comunque essere assicurata l'effettiva presenza di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto al voto.

7. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prescrivano una diversa maggioranza, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

8. Il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, la costituzione di Commissioni di lavoro su specifiche tematiche.

Articolo 15 - Segreteria Amministrativa e Segreteria Didattica del Dipartimento

1. L’attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

2. Il Segretario Amministrativo, in particolare: a) supporta il Direttore e con questi collabora nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e

contabili; b) partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio; c) fa parte della Giunta del Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione; d) coadiuva il Direttore alla predisposizione annuale delle attività di didattica, di ricerca e amministrative

svolte dal Dipartimento. 3. L’attività didattica del Dipartimento viene svolta con il supporto della Segreteria Didattica del Dipartimento anche

fruendo di altre strutture e/o articolazioni funzionali.

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Articolo 16 - Sezioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento, qualora l’articolazione delle aree culturali e scientifiche in esso presenti lo renda opportuno, può

articolarsi in Sezioni, anche temporanee, alle quali è attribuita autonomia scientifica e di ricerca. 2. Le Sezioni vanno intese come Unità Organizzative di ricerca del Dipartimento e non hanno autonomia

amministrativa e gestionale. 3. Le Sezioni sono identificate con decreto rettorale. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori che

intendono farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare la proposta di creazione di nuove ed ulteriori Sezioni, da sottoporre al Consiglio dì Amministrazione. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L’afferenza dì docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni docente o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.

4. L’organizzazione interna dell'attività scientifica e didattica delle Sezioni, nonché della attività amministrativa su delega, è curata da un Responsabile di Sezione, eletto tra i professori di I fascia o, in caso di assenza, incompatibilità, indisponibilità di questi ultimi, tra quelli di II fascia, dai docenti tutti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione stessa e nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.

5. Il Responsabile di Sezione: a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione; b) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali del Dipartimento.

6. Il funzionamento delle Sezioni, laddove attivate, è disciplinato da un apposito Regolamento Interno di Funzionamento delle Sezioni.

Articolo 17 - Strutture didattiche del Dipartimento

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo nell’ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di studio, che gestiscono e sono responsabili dei corsi di studio ad essi assegnati.

Articolo 18 - Le commissioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce le seguenti commissioni permanenti: a) Commissione Paritetica b) Commissione Ricerca c) Commissione Didattica d) Commissione Spazi

2. Queste commissioni interne esercitano funzioni consultive e/o istruttorie; in particolare, l’attività istruttoria è prevista come strumentale rispetto a quella della Giunta.

Articolo 19 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall’art. 31 dello Statuto, i cui compiti sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un docente ovvero due, in caso di corso di studio magistrale a ciclo unico, per ciascuno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, designati dal Consiglio di Dipartimento con le modalità di cui al comma 3 e da uno studente ovvero due, in caso di corso di studio magistrale a ciclo unico, designato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti ai Corsi di studio facenti capo al dipartimento, con esclusione di quelli eletti quali rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento o nel Consiglio di Corso di Studio. La Commissione nomina il proprio Presidente tra i docenti di ruolo nominati dal Consiglio di Dipartimento; in assenza di accordo prevale il criterio dell'anzianità nel ruolo. Ai lavori delle Commissione possono partecipare, ove ne facciano richiesta, i Presidenti dei Consigli di Corso dì Studio.

3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dal Consiglio di Corso di Studio con voto palese deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

4. La Commissione dura in carica due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo delle sedute è redatto un sintetico verbale che da atto dei presenti e delle determinazioni adottate.

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Articolo 20 - Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca è composta da: un professore di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi. La Commissione è presieduta dal professore di I fascia.

2. La Commissione Ricerca ha le seguenti funzioni istruttorie: a) propone, con la collaborazione dei membri del Dipartimento, il piano di sviluppo triennale della ricerca; b) raccoglie i risultati di valutazione dell’attività di ricerca del Dipartimento secondo i parametri di

valutazione utilizzati in ambito nazionale e internazionale ed inoltre svolge un’azione di monitoraggio interno della ricerca del Dipartimento e ne redige una relazione con cadenza almeno annuale;

c) propone l’allocazione delle risorse finanziarie per promuovere l’attività di ricerca del Dipartimento; d) propone azioni incentivanti l’attività di ricerca di neo-laureati, dottorandi, assegnisti; e) promuove lo sviluppo, la gestione e i criteri di valutazione del Dottorato di ricerca; f) svolge azione di monitoraggio e coordinamento della partecipazione a progetti nazionali e internazionali

(ad esempio: Regione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Unione Europea…). 3. I membri della Commissione Ricerca vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Direttore.

Articolo 21 - Commissione Didattica 1. La Commissione Didattica è composta dal Direttore o da un suo delegato che la presiede, dai Presidenti di Corso

di Studio, da una unità di personale tecnico-amministrativo che svolge l’attività di coordinamento alla didattica presso i Corsi di Studio e da un rappresentante degli studenti scelto tra i membri del Consiglio.

2. La Commissione Didattica ha le seguenti funzioni istruttorie: a) analizza e coordina la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento e

l’impiego delle risorse didattiche disponibili, eventualmente anche in collaborazione con altri Dipartimenti;

b) predispone l’orario delle lezioni, tenuto conto dei regolamenti didattici dei corsi di studio; c) analizza le proposte di attivazione e di disattivazione dei corsi di studio; d) analizza le proposte di attivazione di Master universitari; e) analizza e coordina le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che

afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli dei Corsi di Studio e della Commissione paritetica;

f) analizza e coordina i programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

g) analizza e coordina le proposte riguardanti l’offerta formativa; h) istruisce l’attività relativa al conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio; i) analizza e coordina i regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio; j) analizza e coordina le proposte dei singoli Corsi di Studio e della Commissione paritetica volte alla

garanzia e al miglioramento della qualità dell’insegnamento, anche tramite promozione di attività di tutoraggio e supporto agli studenti.

3. I membri della Commissione Didattica vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Direttore.

Articolo 22 - Commissione Spazi

1. La Commissione Spazi è composta da tre docenti o ricercatori e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. La Commissione è presieduta dal docente di ruolo superiore.

2. La Commissione Spazi ha i seguenti compiti: a) avere sempre un quadro aggiornato dell'allocazione degli spazi del Dipartimento;

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b) proporre eventuali variazioni nella distribuzione degli spazi (studi, laboratori, etc.), per compensare le fisiologiche esigenze all'interno del Dipartimento e garantire il massimo equilibrio;

c) valutare eventuali richieste provenienti dall'interno del Dipartimento ed istruire ipotesi operative conseguenti.

3. I membri della Commissione Spazi vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Direttore.

Articolo 23 - Principi di funzionamento delle Commissioni Ricerca, Didattica e Spazi 1. Le Commissioni Ricerca, Didattica e Spazi sono convocate dai rispettivi Presidenti, che definiscono l’ordine del

giorno delle sedute. 2. Le convocazioni debbono essere inviate, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della

seduta. 3. Le Commissioni si riuniscono di norma con cadenza mensile. 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei

componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza.

5. E’ compito del Presidente della seduta predisporre un resoconto delle sedute, che deve essere reso disponibile ai membri del Consiglio e del Dipartimento.

6. I mandati delle Commissioni coincidono con quello del Direttore.

Articolo 24 - Attività di Convenzioni e Conto Terzi 1. Le attività di ricerca e di consulenza alle quali si riferisce il presente articolo sono quelle che si realizzano, a norma

del Regolamento di Ateneo per le Prestazioni per conto Terzi, in prestazioni effettuate dal Dipartimento con impegno di mezzi propri materiali e/o del proprio personale, non rientranti nei fini istituzionali e per le quali gli interessi della parte committente siano prevalenti.

2. Le attività oggetto del presente articolo sono stipulate dal Direttore di Dipartimento ed impegnano nei confronti delle controparti e di terzi eventuali il Direttore del Dipartimento e i responsabili della ricerca.

3. Le controparti, nello stipulare i negozi giuridici di cui sopra, dovranno espressamente dichiarare di avere piena conoscenza del presente Regolamento e dei Regolamenti di Ateneo vigenti in materia e di accettarne ogni norma e condizione, per quanto possa a loro riferirsi.

4. Ogni richiesta di attività dovrà essere corredata dalla proposta della parte committente e da una relazione stilata a cura del rappresentante di Dipartimento nella quale saranno riportati:

a) l’oggetto della prestazione; b) la misura del corrispettivo; c) l’elenco del personale docente e non docente che si impegna a collaborare per l’effettuazione della

prestazione. 5. La relazione di cui al comma 4 dovrà essere resa disponibile all’atto della convocazione del Consiglio di

Dipartimento chiamato ad esprimersi sull’attività. 6. Dal corrispettivo viene detratta una quota pari al 14% da destinare per l’8% all’Ateneo e per il restante 6% alle

spese generali del Dipartimento, in conformità al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle prestazioni per conto terzi di cui al DR n. 915 del 05.12.2007

7. Il residuo 86%, detratte le spese riferibili all’esecuzione della prestazione, può essere ripartito dal responsabile della prestazione stessa tra il personale partecipante nel rispetto dei massimali fissati dal Regolamento di Ateneo in materia. Eventuali residui potranno essere riversati al Dipartimento.

Capo III – La Giunta del Dipartimento

Articolo 25 - Giunta del Dipartimento: composizione e attribuzioni

1. La Giunta è l’organo che coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni. 2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, una rappresentanza dei

professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Sono componenti di diritto della Giunta i

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Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, i Presidenti dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento e il Segretario Amministrativo con funzioni consultive e di verbalizzazione.

3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo direttore. Essa deve essere convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.

4. La Giunta: a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione

dei compiti demandati a quest'ultimo; b) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia

delegato la potestà decisionale salvo i casi di non derogabilità previsti dall'art. 27 dello Statuto. 5. Ai fini della valida costituzione dell’Organo deve comunque essere assicurata la presenza di almeno 50% dei

componenti aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

6. Sono delegate alla Giunta di Dipartimento le seguenti funzioni: a) approvazione delle spese relative all’acquisto di strumentazione scientifica e di missioni oltre il limite di

20.000 euro ed entro il limite di 50.000 euro; b) predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula di contratti e convenzioni di ricerca, consulenza e

formazione; c) predisposizione delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione

di natura autonoma, e degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; d) predisposizione dei regolamenti che disciplinano, anche ai fini della sicurezza, l’accesso al Dipartimento

ed ai singoli laboratori e l’utilizzo dei servizi dipartimentali; e) altri compiti nei limiti dei Regolamenti e dello Statuto, deliberati dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 26 - Componenti e modalità d’elezione delle rappresentanze nella Giunta

1. Le rappresentanze di cui al precedente articolo sono fissate in numero di cinque, comunque rappresentative di tutte le componenti docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. In particolare spetta un rappresentante al personale tecnico-amministrativo e almeno un rappresentante ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori. Il quinto rappresentante sarà un docente o un ricercatore appartenente alla categoria che al momento delle votazioni risulta più numerosa. Nel caso di eguale numerosità di due o più categorie, il quinto rappresentante spetta alla categoria di ruolo inferiore.

2. Al Direttore, al Vicedirettore, ai presidenti dei Consigli di Corso di Studi, ai responsabili delle Sezioni, laddove attivate, e al Segretario Amministrativo del Dipartimento, spetta il solo elettorato attivo, in quanto già membri di diritto della Giunta. Inoltre spetta l’elettorato attivo e passivo a tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, ciascuno per la propria categoria.

3. L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell’ambito delle relative rappresentanze. a) Il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio, apposita

riunione ristretta alle componenti da eleggere indicando orari differiti per il personale di I, II fascia, Ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

b) La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno 10 giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature.

c) Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

d) In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell’anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane.

4. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti. 5. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

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6. Il Direttore proclama i vincitori con apposita comunicazione indirizzata al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

Titolo III – Disposizioni finali

Articolo 27 - Rinvii normativi

1. II Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei dipartimenti; in particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di questo Ateneo.

Articolo 28 - Norme transitorie e finali

1. II regolamento del dipartimento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.

2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

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ALLEGATI

A. Elenco dei SSD afferenti e di interesse

CHIM/07 – FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE ICAR/01 – IDRAULICA ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/07 – GEOTECNICA ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI ICAR/17 – DISEGNO ICAR/19 – RESTAURO ING-IND/05 – IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI ING-IND/08 – MACCHINE A FLUIDO ING-IND/09 – SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE ING-IND/10 – FISICA TECNICA INDUSTRIALE ING-IND/17 – IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI ING-IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI ING-IND/31 – ELETTROTECNICA ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE ING-INF/01 – ELETTRONICA ING-INF/02 – CAMPI ELETTROMAGNETICI ING-INF/03 – TELECOMUNICAZIONI ING-INF/04 – AUTOMATICA ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ING-INF/06 – BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MAT/03 – GEOMETRIA MAT/05 – ANALISI MATEMATICA MAT/09 – RICERCA OPERATIVA SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE

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B. Offerta didattica B.1 Elenco corsi di studio

- Corso di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale - Corso di laurea in Ingegneria Gestionale - Corso di laurea in Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni - Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile - Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale - Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

B.2 Elenco corsi di Dottorato

- Corso di Dottorato di Ricerca in Energy Science and Engineering - Corso di Dottorato di Ricerca in Information Engineering

B.3 Elenco dei corsi di Dottorato interdipartimentali

- Corso di Dottorato di Ricerca in FEnomeni e RIschi Ambientali (FERIA) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e tecnologie

B.4 Elenco corsi di Master Master di primo livello in Ingegneria della Sicurezza - Prevenzione e Protezione dai Rischi

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C. Elenco dei Laboratori C.1 Laboratori del Dipartimento

- Camera Anecoica - Camera Riverberante - Laboratorio di Elettromagnetismo - Laboratorio di Telerilevamento - Laboratorio di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione - Laboratorio di Ingegneria per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio - Laboratorio di Economia e Gestione Aziendale - Laboratorio di Termofluidodinamica, Energetica, e Condizionamenti ambientali (LaTEC) - Laboratorio di Telecomunicazione ed Elaborazione Segnali ed Immagini - Laboratorio di Elettronica - Laboratorio di Automatica - Laboratorio Dra.M.S. L.U.A.R.K. (DRAwing, Modeling, Survey - Laboratory of Urban and Architectural

Representation Knowledge) - Laboratorio di Ingegneria Ambientale Forense - Laboratorio di Sistemi per l’Energia

C.2 Laboratori interdipartimentali

- Laboratorio Interdipartimentale di Misure - Laboratorio Interdipartimentale di Chimica