Detrazione e assegni familiari

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DETRAZIONE E ASSEGNI FAMILIARI Aggiornata al 01.09.2010 DETRAZIONE FISCALE - FAMILIARE A CARICO : I redditi degli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla legge Legge 173/2005 e 114/98 non devono essere dichiarati ai sensi della R.M.180/E del 12.07.95 e non rientrano nel reddito complessivo di cui al rigo N1 del Modello Unico e pertanto tali provvigioni non sono considerate nel calcolo per la determinazione della detrazione fiscale per coniuge a carico (C.M. n.3/E del 09.01.98). Gli incaricati che hanno provvigioni inferiori o superiori al limite di Euro 2.840,51 sono SEMPRE a carico del coniuge e possono usufruire della relativa detrazione fiscale. La premessa è che devono avere solo questo tipo di reddito in quanto se hanno altri redditi, che per tali ulteriori redditi, superano il limite di Euro 2.840,51 non potranno essere considerati a carico del coniuge. Per il calcolo del limite per usufruire della detrazione non cumulano i due tipi di redditi. ASSEGNI FAMILIARI : Il calcolo del reddito da prendere in considerazione per il diritto agli assegni familiari l’art.2 della Legge 153/88 riporta che non rientrano nel cumulo del reddito complessivo familiare i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta definitiva per un importo fino a Euro 1.033,00 al lordo delle ritenute. Per esemplificare meglio vediamo due esempi: 1) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per Euro 900,00 al lordo delle ritenute. In questo caso si può usufruire degli assegni familiari secondo i calcoli previsti. 2) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per Euro 1.100,00 al lordo delle ritenute. In questo caso NON si può usufruire degli assegni familiari. Concludendo si può affermare che tutti gli incaricati che hanno provvigioni annue lorde inferiori a Euro 1.033,00 possono rientrare nel conteggio per l’attribuzione degli assegni familiari da parte del coniuge o genitori.

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DETRAZIONE E ASSEGNI

FAMILIARI

Aggiornata al 01.09.2010

DETRAZIONE FISCALE - FAMILIARE A CARICO: I redditi degli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla legge Legge 173/2005 e 114/98 non devono essere dichiarati ai sensi della R.M.180/E del 12.07.95 e non rientrano nel reddito complessivo di cui al rigo N1 del Modello Unico e pertanto tali provvigioni non sono considerate nel calcolo per la determinazione della detrazione fiscale per coniuge a carico (C.M. n.3/E del 09.01.98). Gli incaricati che hanno provvigioni inferiori o superiori al limite di Euro 2.840,51 sono SEMPRE a carico del coniuge e possono usufruire della relativa detrazione fiscale. La premessa è che devono avere solo questo tipo di reddito in quanto se hanno altri redditi, che per tali ulteriori redditi, superano il limite di Euro 2.840,51 non potranno essere considerati a carico del coniuge. Per il calcolo del limite per usufruire della detrazione non cumulano i due tipi di redditi.

ASSEGNI FAMILIARI: Il calcolo del reddito da prendere in considerazione per il diritto agli assegni familiari l’art.2 della Legge 153/88 riporta che non rientrano nel cumulo del reddito complessivo familiare i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta definitiva per un importo fino a Euro 1.033,00 al lordo delle ritenute. Per esemplificare meglio vediamo due esempi: 1) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per Euro 900,00 al lordo delle ritenute. In questo caso si può usufruire degli assegni familiari secondo i calcoli previsti. 2) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per Euro 1.100,00 al lordo delle ritenute. In questo caso NON si può usufruire degli assegni familiari. Concludendo si può affermare che tutti gli incaricati che hanno provvigioni annue lorde inferiori a Euro 1.033,00 possono rientrare nel conteggio per l’attribuzione degli assegni familiari da parte del coniuge o genitori.