DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 23/12/2016 n. 1852 · autodemolizione per i veicoli fuori uso -...

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Pag. 1 Determinazione n. 1852 del 23/12/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 23/12/2016 n. 1852 Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Valutazioni Ambientali OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 20 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 8 L.R. 3/2012 - DPR 160/2010. COMUNE DI TRECASTELLI - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER I VEICOLI FUORI USO - DITTA NUOVA FERRETTI SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON PRESCRIZIONI. IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE (art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001) PREMESSO che il 03.11.2015, con nota prot. n. 71983 assunta al protocollo dell’Ente n. 155318 del 13.11.2015, è pervenuta a questa Area da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Senigallia e per conto della società Nuova Ferretti srl (d’ora in poi Proponente), P.I. 02572520415 e sede legale in Via Litoranea n. 167 - 61037 Mondolfo (PU), istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 8 della l.r. n. 3/2012 relativa alla realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente nel comune di Trecastelli, municipalità di Monterado, corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto de quo, la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, nonché la ricevuta dell’avvenuto versamento delle spese istruttorie; PRESO ATTO che: il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell’Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), la realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso su un’area identificata catastalmente al foglio n. 4 particella n. 286 del Comune di Trecastelli; l’area in oggetto è ubicata all’interno di una zona industriale posta lungo la SP 424, al di fuori del centro abitato, su un terreno pianeggiante che costeggia il fiume Cesano. il Proponente intende intraprendere l’attività di autodemolizione, previa richiesta di autorizzazione secondo la procedura ordinaria, all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente, oggi parzialmente dedicato alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in copia informatica per consultazione

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Pag. 1 Determinazione n. 1852 del 23/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 23/12/2016 n. 1852

Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 20 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 8 L.R. 3/2012 - DPR 160/2010. COMUNE DI TRECASTELLI - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER I VEICOLI FUORI USO - DITTA NUOVA FERRETTI SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON PRESCRIZIONI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

PREMESSO che il 03.11.2015, con nota prot. n. 71983 assunta al protocollo dell’Ente n. 155318 del 13.11.2015, è pervenuta a questa Area da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Senigallia e per conto della società Nuova Ferretti srl (d’ora in poi Proponente), P.I. 02572520415 e sede legale in Via Litoranea n. 167 - 61037 Mondolfo (PU), istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 8 della l.r. n. 3/2012 relativa alla realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente nel comune di Trecastelli, municipalità di Monterado, corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto de quo, la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, nonché la ricevuta dell’avvenuto versamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che: il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e

caratteristiche meglio evidenziate nell’Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), la realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso su un’area identificata catastalmente al foglio n. 4 particella n. 286 del Comune di Trecastelli;

l’area in oggetto è ubicata all’interno di una zona industriale posta lungo la SP 424, al di fuori del centro abitato, su un terreno pianeggiante che costeggia il fiume Cesano.

il Proponente intende intraprendere l’attività di autodemolizione, previa richiesta di autorizzazione secondo la procedura ordinaria, all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente, oggi parzialmente dedicato alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in

copia informatica per consultazione

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virtù dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 400 del 27/08/2015;

CONSIDERATO che: in ossequio al disposto del comma 3 del citato art. 8 della l.r. 3/2012, il Proponente ha

provveduto ad inoltrare il progetto al Comune di Trecastelli, nonché all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta 2 (d’ora in poi ASUR) territorialmente competenti;

gli elaborati relativi all’intervento sono stati altresì trasmessi al Comune di Monte Porzio e alla Provincia di Pesaro-Urbino, individuati quali interessati dai connessi impatti ambientali come da definizione delle lettere o) e p) del comma 1 dell’art. 2 della l.r. 3/2012;

DATO ATTO conseguentemente che: il 17.11.2015, con nota prot. n. 156429 trasmessa per il tramite del SUAP, secondo

quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 160/2010 che individua lo stesso “quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale…”, si è provveduto a:

informare il Proponente dell’abolizione dell’obbligo di pubblicazione sul BUR e all’albo pretorio dei Comuni interessati dell’avviso di cui al comma 4 del succitato art. 8 della l.r. 3/2012, sostituito dalla pubblicazione delle informazioni relative all’intervento oggetto di verifica sul sito internet di questa Autorità Competente, con contestuale decorrenza dei termini per la scadenza del procedimento, ed individuata dalla Scrivente nel giorno 18.11.2015;

comunicare l’avvio della procedura di Screening, prevedendone la conclusione per il giorno 01.02.2016, secondo quanto previsto dal comma 9 del citato articolo 8 della l.r. 3/2012 e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma 10 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

richiedere al Comune di Trecastelli il Certificato di Assetto del Territorio relativo all’area interessata dall’intervento, comprensivo della dichiarazione di conformità urbanistica;

richiedere all’A.R.P.A.M. e all'ASUR territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto de quo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 8, comma 8 della citata l.r. 3/2012, così come modificati dalla l.r. 1/2015;

copia della documentazione riguardante il progetto è stata pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione a partire dal giorno 18.11.2015 ed è rimasta depositata presso questa Area per i quarantacinque giorni previsti per legge e decorrenti dalla data di pubblicazione, onde garantire il perfetto contraddittorio da parte di eventuali controinteressati al procedimento;

copia del progetto di cui trattasi è stata altresì trasmessa agli uffici interni, per il contributo istruttorio di competenza;

TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione di cui ai punti precedenti, non sono pervenute osservazioni da parte di controinteressati;

VISTI i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1):

U.O. Rifiuti dello scrivente Settore del 05.01.2016; A.R.P.A.M. prot. n. 42434 del 17.12.2015 registrato al prot. n. 478 del 05.01.2016; CONSIDERATO che, a seguito di quanto evidenziato dall’A.R.P.A.M. nella succitata nota

sulla idoneità della SP 424 a sopportare maggior carico di traffico veicolare causato dall’impianto in oggetto, si è ritenuto opportuno, in data 18.01.2016, richiedere relativa valutazione al Settore X - Gestione Viabilità della scrivente Amministrazione che, con nota prot. n. 18567, ha comunicato che la viabilità di competenza dell’Ente non è direttamente interessata dall’intervento;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5833 del 18.01.2016, per il tramite del competente SUAP si è provveduto a:

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richiedere al Proponente integrazioni relative al progetto in oggetto, da presentare entro trenta giorni;

trasmettergli, per gli adempimenti di competenza, gli apporti dell’A.R.P.A.M. precedentemente citati;

sollecitare il rilascio dell’apporto istruttorio dell’ASUR; reiterare al Comune di Trecastelli la richiesta del Certificato di Assetto del Territorio; comunicare la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi del combinato

disposto dell’art. 2, comma 7 della l. 241/90 e dell’art. 8, comma 10 della l.r. 3/2012; PRESO ATTO del Certificato di Assetto del Territorio relativo all’area interessata

dall’intervento prot. n. 712 del 19.01.2016, trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 20163963 del 21.01.2016 assunta al prot. n. 8350 di pari data;

VISTA la richiesta del Proponente, pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10171 del 16.02.2016 assunta al prot. n. 18932 del 17.02.2016, di proroga di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste con la citata nota prot. n. 5833 del 18.01.2016 e riscontrata con nota della Scrivente prot. n. 19845 del 18.02.2016;

ESAMINATA quindi la documentazione integrativa pervenuta in data 31.03.2016 ed assunta al prot. n. 37157 del 05.04.2016, per il cui contenuto si rimanda all’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), e su cui sono stati richiesti gli apporti istruttori degli Uffici interni e dell’A.R.P.A.M. (vedi nota prot. n. 37421 del 05.04.2016);

VISTE in tal senso: le valutazioni dell’U.O. Gestione Rifiuti dello scrivente Settore del 21.04.2016; le valutazioni dell’A.R.P.A.M. prot. n. 15481 del 29.04.2016, assunte al prot. n. 45668

del 03.05.2016; DATO ATTO che con nota prot. n. 65547 del 14.07.2016 è stata rinnovata la richiesta di

apporti istruttori all’ASUR, già richiesti con note prot. n. 156429 del 17.11.2015 e prot. n. 5833 del 18.01.2016;

VISTO pertanto il parere favorevole dell’ASUR prot. n. 130628 del 22.07.2016, assunto al prot. n. 68709 del 26.07.2016;

CONSIDERATO che: in data 27.07.2016, ns. prot. n. 70601 del 02.08.2016, il Proponente ha trasmesso

ulteriore documentazione finalizzata al superamento di criticità permanenti anche a seguito della presentazione delle integrazioni di cui ai precedenti punti;

a seguito di nostra richiesta prot. n. 71488 del 04.08.2016, l’A.R.P.A.M. ha fornito le proprie valutazioni prot. n. 32859 del 02.09.2016 (ns. prot. n. 79151 del 06.09.2016), in merito all’ulteriore documentazione integrativa;

TENUTO CONTO del contributo tecnico dell’Area Governo del Territorio - U.O. Pareri Tecnici Urbanistici ed Edilizi dei Procedimenti Intersettoriali dello scrivente Settore e relativo alla conformità dell’opera in oggetto al Piano Regionale dei Rifiuti 2015 ed al vigente PRG;

DATO ATTO pertanto che in data 02.09.2016, contestualmente al completamento degli apporti necessari, si è provveduto a riavviare il presente procedimento, sospeso il 18.01.2016;

DATO ATTO altresì: dell’istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati

nell’allegato C alla legge regionale 3/2012, per le cui conclusioni si rimanda all’allegato al presente atto (Allegato 1);

che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaela Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Geol. Paolo Sandroni per quelli relativi alla difesa del suolo, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema

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Pag. 4 Determinazione n. 1852 del 23/12/2016

vincolistico ed i riscontri cartografici, dall’Istruttore Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti, dall’Esperto Tecnico Dott. Arch. Sergio Bugatti per gli aspetti urbanistici e dall’Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli impatti sulle componenti ambientali;

DATO ATTO per le motivazioni riportate nell’Istruttoria Tecnica redatta all’esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (Allegato 1), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell’allegato C alla citata l.r. 3/2012, che gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l’impatto ambientale dell’intervento progettato e tali da escluderne l’assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI: il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina

sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012 ed in vigore dal 20.04.2012;

l’art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale “la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio” e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

l’Allegato B2 alla citata l.r. 3/2012, punto 7 lettera p); l’art. 8 comma 10 della l.r. 3/2012, secondo cui “OMISSIS - L’autorità competente si

pronuncia comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista per la presentazione di quanto richiesto”;

VISTI inoltre: l’art. 6 comma 1 della legge n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015 ai sensi del

quale, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

l’art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: “Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera o dell’intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri - OMISSIS - sono destinati: a) per i cinque settimi all’autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS; b) per i due settimi all’ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all’art. 24.” ;

l’art. 22 “Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive” della succitata legge regionale;

l’allegato C della l.r. n. 3/2012 “Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale”;

l’art. 17 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto:

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Pag. 5 Determinazione n. 1852 del 23/12/2016

“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”; il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto: “Affidamento incarichi

dirigenziali dal 01/11/2016 fino alla scadenza del mandato effettivo della Presidente” con il quale viene affidato al dott. avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV;

i Decreti della Presidente n. 216 del 10/11/2016 e n. 232 del 22/11/2016 relativi alla modifica del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta al fine di garantire il funzionamento e la continuità della gestione amministrativa;

il Decreto della Presidente n. 218 del 10/11/2016 ad oggetto: “Istituzione di una nuova Area di attività denominata Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo” nell’ambito del settore IV;

- la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 1695 del 25/11/2016 ad oggetto: “Dott. Ing. Massimo Sbriscia, Alta Professionalità Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo – Settore IV Ampliamento delega di funzioni dirigenziali conferita con Determina n. 1645 del 15/11/2016” con la quale la delega delle funzioni dirigenziali viene estesa anche all’Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali; DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni

riportate in premessa e con le prescrizioni contenute nell’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), che qui si intendono integralmente richiamate, l’intervento relativo alla realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente nel comune di Trecastelli, municipalità di Monterado, presentato da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Senigallia e per conto della società Nuova Ferretti srl, P.I. 02572520415 e sede legale in Via Litoranea n. 167 - 61037 Mondolfo (PU), il 03.11.2015, con nota prot. n. 71983 assunta al protocollo dell’Ente n. 155318 del 13.11.2015, così come integrato nel corso del presente procedimento.

II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Senigallia per i provvedimenti di competenza.

III. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul sito web della Provincia di Ancona, dell’esito della presente procedura di verifica ai sensi dell’art. 8, comma 11 della l.r. 3/2012.

IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Trecastelli, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012, nonché al Comune di Monte Porzio e alla Provincia di Pesaro-Urbino.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241,

che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.

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Pag. 6 Determinazione n. 1852 del 23/12/2016

1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni. VIII. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990,

è la Dott.ssa Raffaela Romagna.

Ancona, 23/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL

DIRIGENTE

SBRISCIA MASSIMO (sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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SETTORE IV Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA PEC: [email protected]

Gli istruttori Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Dott. Arch. Sergio Bugatti

Rag. Leonardo Sorichetti

Documento firmato digitalmente dal Funzionario Incaricato di Alta Professionalità delegato dal

Dirigente

Dott. Ing. Massimo Sbriscia

ISTRUTTORIA TECNICAVerifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

Comune di TrecastelliRealizzazione di un impianto di autodemolizione

per veicoli fuori uso

Ditta: Nuova Ferretti srl

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SETTORE IV Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA PEC: [email protected]

1

INDICE

INDICE ...................................................................................................................................................1

1 PREMESSE ..............................................................................................................................2 1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente ....................................................................2 1.2 Individuazione e localizzazione del progetto ..................................................................................2 1.3 Identificazione del proponente ........................................................................................................2 1.4 Deposito degli elaborati ...................................................................................................................2 1.5 Attestazione dell’avvenuto deposito ................................................................................................2 1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate ........................................................................2

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .......................................................3 2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico ............................................................................3 2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico .......................................................3

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE ...............................................................5 3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale ..................................................................................5 3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale .............................................................6

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ..................................................................6 4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale ...................................................................................8 4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale ...........................................................10

5 CONCLUSIONI .....................................................................................................................13 5.1 Esito dell’istruttoria .......................................................................................................................13

6 ELENCO ELABORATI ........................................................................................................15

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SETTORE IV Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA PEC: [email protected]

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1 PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente Domanda pervenuta tramite SUAP il 03.11.2015, con nota assunta al protocollo

dell’Ente n. 155318 del 13.11.2015.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2012 Allegato B2 punto 7 lettera p) ha ad oggetto la realizzazione di un impianto di autodemolizione per veicoli fuori uso.

L’area è identificata catastalmente al foglio n. 4 particella n. 286 del Comune di Trecastelli.

1.3 Identificazione del proponente Nuova Ferretti srl – Via Litoranea, 167 – 61037 Mondolfo (PU).

1.4 Deposito degli elaborati Dal giorno 18.11.2015 per 45 giorni presso la sede della Provincia di Ancona – Area

Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (ora Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) e presso le sedi del Comune di Trecastelli, di Monte Porzio e della Provincia di Pesaro Urbino.

1.5 Attestazione dell’avvenuto deposito Presente nella documentazione.

1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate Non sono pervenute osservazioni.

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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico Pianificazione a livello nazionale

L’impianto non ricade all’interno di zone vincolate ai sensi del D.Lgs.n. 42/2004. L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e

non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale. Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, il progetto ricade nell’ambito territoriale B5. L’impianto non ricade in aree cartografate dal PAI.

Pianificazione di livello comunale Rispetto al PRG del Comune di Trecastelli l’intervento ricade all’interno di un’area

urbanistica “D2” zona produttiva di espansione (art. 40 NTA PRG).

Pianificazione di settore Rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti (Deliberazione n. 128 del 2015), la ditta evidenzia la compatibilità del sito.

2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

In merito alla pianificazione comunale, dal Certificato di Assetto del Territorio del Comune di Trecastelli rilasciato con nota prot. n. 712 del 19.01.2016, assunta al ns. prot. n. 8350 del 21.01.2016, si evince che“l’intervento è conforme al PRG vigente”.

Il Settore IV - Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti, con nota del 05.01.2106,

osservava: “…Al fine della verifica di compatibilità col piano regionale rifiuti 2015, la ditta deve presentare la relazione con riferimento a quest’ultimo piano e non al piano provinciale, ormai non più valido”. Viste le integrazioni ns. prot. n. 31939 del 21.03.2016, il Settore IV – Area Governo del Territorio – U.O. Pareri tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali – osserva: “…Per verificare l’idoneità all’avvio dell’attività di autodemolizione…la ditta ha elencato tutti i criteri indicati dal piano regionale dei rifiuti, accertando l’esclusione dagli stessi in quanto non presenti, salvo per quel che riguarda la distanza dalle case sparse. Per questo aspetto il Piano Regionale indica un fattore con magnitudo di attenzione, da verificare in maniera puntuale…

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Si evidenzia quindi che c’è una vicinanza con le case sparse, che sono poste a meno di 150 metri. Per questo aspetto, al fine dell’accertamento della conformità con il PRGR 2015, considerato che occorre verificare se vi è interferenza tra l’attività che svolgerà la ditta con la presenza delle case sparse e se in tal senso sono previste eventuali indicazioni tecniche mitigative, si ritiene che quanto espresso dal tecnico incaricato dalla ditta nel capitolo 6 dello studio preliminare ambientale, costituisca argomentazione utile al fine del rispetto delle previsioni del PRGR”. A tal riguardo si ritiene che l’accettabilità dell’attività dell’impianto, comprensiva delle mitigazioni previste, sia da valutarsi positivamente anche in considerazione dei contributi istruttori forniti dai Servizi ARPAM in merito alle varie matrici ambientali nell’ambito della presente istruttoria (cfr. paragrafo 4.2 del presente documento istruttorio). Si rimanda alla prescrizione di cui al punto 1 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

L’area in oggetto è ubicata all’interno di una zona industriale posta lungo la SP424, al di fuori del centro abitato, su un terreno pianeggiante che costeggia il fiume Cesano. La ditta intende intraprendere l’attività di autodemolizione, previa richiesta di autorizzazione secondo la procedura ordinaria, all’interno di una porzione di capannone industriale già esistente, oggi parzialmente dedicato alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in virtù dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 400 del 27/08/2015. Le tipologie di rifiuti per le quali la ditta ha ottenuto la possibilità di effettuare le operazioni di recupero R13 sono quelle elencate all’All. 1 Sub. All. 1 del D.M. 05.02.98. tipologie: 3.1) rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e 3.2) rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe. Non sono previste opere edilizie (ad eccezione dell’installazione di un impianto di depurazione per le acque meteoriche di dilavamento battenti sul piazzale aziendale dove verranno stoccati i veicoli a fine vita), né modifiche alla morfologia del terreno. La ditta organizzerà il proprio ciclo produttivo principalmente all’interno dell’opificio esistente dove intende svolgere le proprie attività di bonifica e recupero dei veicoli a fine vita. Nel piazzale esterno si avrà cura di mettere in riserva principalmente le carcasse bonificate dei veicoli, in attesa dell’invio al centro di recupero finale. Le attività di gestione rifiuti che la Nuova Ferretti srl intende effettuare possono essere così sintetizzate: 1. Raccolta, messa in sicurezza e trattamento di veicoli fuori uso (AUTODEMOLIZIONE):

I trattamenti cui verrà sottoposto il veicolo a fine vita saranno la messa in sicurezza e la preparazione per le operazioni di demolizione e frantumazione presso centri di recupero esterni. La richiesta ha ad oggetto la gestione annuale di 1.000 unità di veicoli fuori uso, che comporterà il passaggio di ulteriori 3 mezzi pesanti al giorno per il trasporto, in aggiunta a quelli normalmente circolanti attualmente.

2. Raccolta e recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi (ROTTAMAZIONE). La tipologia di rifiuti da avviare al recupero consisterà essenzialmente in materiali ferrosi e non ferrosi, rifiuti provenienti dalle officine meccaniche I rifiuti provenienti da rottamazione, rispetto a quelli derivanti dall’attività di autodemolizione, rappresenteranno il volume minore che l’azienda intende gestire nel sito in esame. Le operazioni di cernita e di messa in riserva realizzate presso l’impianto permetteranno di rimuovere dai materiali metallici ferrosi e non ferrosi gran parte delle impurità (materiali inerti, plastiche e altri materiali).

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Queste operazione permetteranno, inoltre, la valorizzazione delle altre frazioni metalliche non ferrose, quali rame, alluminio, zinco, ecc., che presentano un valore di mercato superiore rispetto ai rottami ferrosi.

La sede dell’impianto è servita da una viabilità veloce costituita dalla SP424 e da una viabilità di servizio alla zona industriale costituita dall’arteria principale di Via dell’Artigianato. Il traffico di fatto potrà raggiungere punte di 10-15 veicoli al giorno, compresi i carichi e/o scarichi giornalieri di mezzi tipo camion scarrabili, furgoni, veicoli dei dipendenti aziendali dei clienti e/o operatori di settore. All’interno dell’impianto in esame saranno garantite ed implementate le operazioni di manutenzione, monitoraggio e controllo di qualità dei sistemi tecnologici utilizzati per le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e, non da ultimo, saranno verificate, periodicamente, le opere di mitigazione volte al mantenimento in buono stato delle matrici suolo ed acqua. Con le integrazioni ns. prot. n. 31939 del 21.03.2016, la ditta dichiara che la quantità annua di materie prime in uscita è pari a 700t di metalli ferrosi e a 105t di metalli non ferrosi e che “esercitando nell’attività di rottamazione la sola operazione di messa in riserva (R13), la quantità di materie prime in uscita saranno riconducibili esclusivamente all’attività di autodemolizione”.

3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale

Il Settore IV - Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti, con nota del 05.01.2106, osservava: “…Non è stata presentata la documentazione relativa alla disponibilità dell’area. Al punto e8 della relazione tecnica, corrispondente a pag. 91 dello studio preliminare

ambientale, si parla di quantità di materie prime in uscita: la ditta deve chiarire se sono riferite all’attività di autodemolizione o di stoccaggio dei rottami in procedura semplificata. In quest’ultimo caso, il titolo abilitativo consente solo il mero stoccaggio (R13), non la cernita e/o perdita qualifica di rifiuto, come correttamente rappresentato nello schema a blocchi “rottamazione” (e9 rottamazione/pag. 99 dello studio). In ogni caso, se si prevede la cessazione della qualifica di rifiuto occorre fare riferimento all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

E9 della relazione tecnica/pag. 94 e ss. dello studio — messa in sicurezza: la ditta deve chiarire in base a quali criteri batterie, liquidi refrigeranti e dei freni, airbag, si ritengono riutilizzabili. In merito alla combustione dei gas dai contenitori mediante bruciatore occorre verificare se occorre l’autorizzazione alle emissioni. Si chiede alla ditta di chiarire il perchè non ritiene di rimuovere i filtri d’olio nei casi in cui il motore è reimpiegabile. Chiarire il caso in cui i filtri sarebbero presenti nelle carcasse da avviare a pressatura”.

Viste le integrazioni della ditta prot. n. 31939 del 21.03.2016, l’U.O. Gestione Rifiuti, con nota del 21.04.2016, osserva: “In sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 208, verrà chiesto il parere al gestore del

servizio idrico per lo scarico delle acque di prima pioggia trattate in pubblica fognatura. Si ritiene che la legislazione vigente consenta di operare in uno stesso sito in 2 differenti

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regimi (semplificata e ordinaria), con l’autorizzazione allo scarico in comune, a condizione che i due regimi vengano delimitati in planimetria.

In relazione alla commercializzazione degli airbag, si fa presente che l’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 209/2003, prevede che ‘E’ consentito il commercio delle partì di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’allegato III’; gli airbag sono individuati nell’allegato III, pertanto non possono essere commercializzati come parte di ricambio recuperate, ma vanno avviati a ditte autorizzate allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti.

In merito all’eventuale obbligo di autorizzazione alle emissioni per la combustione dei gas dai contenitori mediante bruciatore si rimanda al parere dell’Area Ambiente e/o del Servizio Aria dell’Arpam”.

A tal riguardo si rimanda ai punti 2-3-4-5 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale

Acque Dallo studio preliminare ambientale si rileva che“La ditta scaricherà le acque reflue nella pubblica fognatura. In relazione al loro differente carico inquinante, al sistema di trattamento, alla localizzazione delle lavorazioni, è possibile individuare specifiche linee di raccolta e trattamento: 1. Linea delle acque nere provenienti dai servizi igienici: decantazione in fossa Imhoff e

conferimento in rete pubblica; 2. Linea acque meteoriche provenienti dai pluviali del capannone industriale: conferimento in

rete pubblica; 3. Linea acque meteoriche di lavaggio del piazzale utilizzato per l’attività: impianto di

depurazione e trattamento acque di prima pioggia con depuratore e conferimento in rete pubblica;

4. Linea raccolta liquidi zona di bonifica degli autoveicoli: nessuno, convogliamento e stoccaggio in cisterna a tenuta stagna e successivo smaltimento presso ditte autorizzate.

La superficie interessata dal dilavamento è pari a circa 500 mq. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, dovrà esser predisposta una vasca di accumulo della capacità di almeno 2500 lt”. Aria Dallo studio preliminare ambientale si rileva che“In riferimento alle emissioni, si indicano quelle rappresentative della futura attività: scarichi dei motori a scoppio dei mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione dei

materiali… non sono previste emissioni dall’impianto termico. I nuovi locali destinati esclusivamente al

trattamento dei rifiuti non saranno infatti dotati di impianto di riscaldamento… L’attività non prevede la dispersione di polveri e/o emissioni inquinanti dovute alle operazioni di trattamento. I veicoli fuori uso ed i rottami raccolti da terzi e scaricati presso l’impianto su apposite aree pavimentate o all’interno del capannone aziendale, per loro natura, non producono, durante le fasi di movimentazione e trattamento, polveri aereodisperdibili… L’eventuale particolato generato dalla movimentazione dei rottami ferrosi all’interno dello stabile risulterà confinato. Periodicamente, si svolgeranno operazioni di spazzatura della pavimentazione del capannone…Non si svolgeranno operazioni di riduzione volumetrica, nè sui rottami, nè sui veicoli bonificati”. Suolo e Sottosuolo

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Dallo studio preliminare ambientale si rileva che “Le attuali condizioni del sottosuolo non hanno subito e non subiranno variazioni significative e, pertanto, considerato che l’impianto risulterà dotato totalmente di pavimentazione impermeabile e che sarà installato adeguato impianto di prima pioggia per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, non vengono individuati particolari limiti al progetto. La realizzazione degli scavi finalizzati alla messa in opera dei manufatti interrati (impianto di prima pioggia) genererà un esiguo quantitativo di terre e rocce da scavo che saranno avviate al recupero come rifiuti speciali… L’impianto sarà dotato di sostanze assorbenti appositamente stoccate in specifici settori destinati ai servizi dell’impianto da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento, stoccaggio, trattamento e di detersivi-sgrassanti da utilizzare in caso di perdite accidentali di sostanze oleose”. Rumore Dallo studio preliminare ambientale si rileva che “Durante l’esecuzione delle operazioni all’interno dell’impianto non sono previste emissioni di vibrazioni significative o emissioni di radiazioni. Le lavorazioni maggiormente rumorose del ciclo produttivo aziendale (messa in sicurezza e bonifica dei veicoli a fine vita e operazioni di scarico del materiale metallico) si svolgeranno sempre all’interno dell’opificio industriale che fungerà da schermo protettivo, impedendo la diffusione delle emissioni rumorose nell’ambiente esterno. Altre emissioni rumorose, derivanti dal futuro ciclo produttivo aziendale, saranno quelle relative alla movimentazione delle carcasse bonificate e da bonificare che sarà effettuata nel piazzale aziendale. Tali attività saranno espletate con l’ausilio di mezzi di trasporto quali piccole bisarche e carrelli elevatori e genereranno un’emissione rumorosa tipica di qualunque operazione di carico e scarico merci svolta all’interno di una zona industriale. La movimentazione dei materiali è quindi caratterizzata sia da un basso livello di emissione rumorosa sia da una limitata consistenza. La frequenza di tali operazioni, infatti, non risulterà essere continua, ma si limiterà a brevi intervalli di tempo nell’arco della giornata lavorativa”. Salute Dallo studio preliminare ambientale si rileva che “gli impatti ambientali che potrebbero insorgere assumono poca significatività anche in relazione alle scarse unità abitative presenti nell’area limitrofa. Le azioni di progetto non causeranno rischi di natura ecotossicologica (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile), né introduzione di sostanze inquinanti nel sistema ambientale. Analogamente, i fattori di impatto atmosferico, acustico, idrico e di traffico sono assolutamente trascurabili in relazione alla situazione attuale e, pertanto, ininfluenti sullo stato di benessere fisico e/o psicologico della popolazione. Flora e fauna

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Dallo studio preliminare ambientale si rileva che “Risulta difficile connotare, a livello naturalistico e, in special modo, vegetazionale e faunistico, l’area in oggetto, perché fortemente compromessa proprio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici. Paesaggio Dallo studio preliminare ambientale si rileva che “Il territorio è pianeggiante, costituito paesaggisticamente da distretti produttivi limitrofi a campi sistemati a seminativo, case coloniche sparse con relativi piccoli appezzamenti. Per quanto concerne l’impatto visivo, l’intervento previsto non modificherà lo stato attuale caratterizzato da un’area industriale edificata con capannoni produttivi. Il capannone industriale sede dell’attività non è facilmente percepibile dalla SP424 in quanto il lotto si trova più in vicinanza del fiume Cesano che all’arteria stradale…Il lotto è recintato con un muro in c.a. sormontato da recinzione metallica; il capannone si presenta come una tipica costruzione industriale in cemento armato prefabbricato. Il centro sarà esclusivamente visibile percorrendo le strade della viabilità interna alla zona industriale. Anche alzandosi di quota, percorrendo le strade che si dipanano sia lungo il versante Nord-Ovest, sia in quello Sud-Est, il futuro centro di autodemolizione non sarà percepibile. L’applicazione di un’agritela verde sull’esistente recinzione perimetrale contribuirà inoltre ad oscurare la visuale delle carcasse dei veicoli stoccate nel piazzale esterno, garantendo la buona integrazione dell’impianto nell’area vasta circostante.

4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale Il Servizio Acque dell’ARPAM, con nota prot. n. 42434 del 17.12.2015, registrata ns. prot. n. 478 del 05.01.2016, “…non rileva impatti significativi sulle matrici acque superficiali e sotterranee connessi alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. Infatti con particolare riferimento alla problematica dello gestione dei reflui prodotti nel sito, comprese le acque meteoriche di dilavamento del piazzale, si fa presente che da progetto è previsto il recapito finale di tutti gli scarichi nella pubblica fognatura, previo trattamento degli stessi in idonei sistemi di depurazione. A tal proposito, dal momento che la ditta contestualmente al procedimento di richiesta dell’autorizzazione unica per l’attività dì autodemolizione intende ottenere anche il rilascio dell’autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs 152/2006, per ulteriori provvedimenti si rimanda all’Ente gestore della fognatura dove saranno convogliati i reflui.”. A tal riguardo si rimanda al punto 2 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

Con nota ns. prot. n. 5833 del 18.01.2016 questo Ufficio chiedeva al Comune di Trecastelli “di chiarire se per la posa in opera dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia occorre sostituire il permesso di costruire in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. A tal riguardo si rimanda al punto 6 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

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Il Servizio Aria dell’ARPAM, con nota prot. n. 42434 del 17.12.2015, registrata ns. prot. n. 478 del 05.01.2016 “Nonostante la documentazione presentata sia carente di informazioni relativamente alla componente atmosfera, il servizio Aria dell’Arpam di Ancona, per quanto di competenza, per la componente atmosfera, vista la tipologia di progetto, non ritiene di richiedere integrazioni né per la fase di cantiere né per quella di esercizio. Il Servizio Aria ritiene che il proponente debba mettere in atto tutte le misure volte a ridurre le emissioni diffuse, con il criterio della migliore tecnica disponibile. Rimanda all’autorità competente la valutazione dell’idoneità della SP424 alla sopportazione del maggiore carico di traffico veicolare indotto dall’impianto in progetto”. A tal riguardo si rimanda al punto 7 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio. Il Settore III – Area amministrativa Concessioni e Autorizzazioni – U.O. Concessioni e Autorizzazioni, al quale con nota del 18.01.2016 questo Ufficio chiedeva valutazioni a riguardo, ha comunicato che “…l’intervento non interessa direttamente la viabilità di competenza di questo Ente”. L’ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo, con nota prot. n. 42434 del 17.12.2015, registrata ns. prot. n. 478 del 05.01.2016, osservava: In merito agli stoccaggi massimi istantanei previsti dalla ditta si richiede di riportare i

volumi in metri cubi per tutte le tipologie dì rifiuti e di dimostrare, in modo analitico, le capacità di stoccaggio delle aree;

Per i rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto che presentano un codice a specchio si ritiene che si debba effettuare, al fine dell’attribuzione del codice non pericoloso, obbligatoriamente una caratterizzazione analitica eseguita come prescritto dalla vigente normativa;

In merito al rifiuto con codice CER 120104 “polveri e particolato di materiale non ferroso”, si richiedono chiarimenti dettagliati sulla tipologia di materiale trattato (es. alluminio) e sulla capacità di produrre gas, reazioni esotermiche a contatto con gli agenti atmosferici;

In merito ai contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi si evidenzia che questi non risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs 209/03 in quanto non viene previsto alcun bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Il bacino deve essere di capacità pari al serbatoio oppure, nel caso in cui vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità”.

Viste le integrazioni della ditta prot. n. 31939 del 21.03.2016, il Servizio Rifiuti/Suolo, con nota prot. n. 15481 del 29.04.2016, registrata ns. prot. n. 45668 del 03.05.2016, osserva: “Vista la documentazione presentata non si riportano ulteriori osservazioni ad eccezione di precisare che l’ARPAM non ha mai consigliato l’utilizzo del peso di volume pari a 2 t/mc ma ha solamente evidenziato una discrepanza tra quanto riportato nella relazione in oggetto e quello presente in letteratura”. L’ARPAM Servizio Radiazioni/Rumore, per la Matrice Rumore, con nota prot. n. 42434 del 17.12.2015, registrata ns. prot. n. 478 del 05.01.2016 “…si trova nell’impossibilità di formulare valutazioni favorevoli relativamente alla matrice rumore per il progetto in esame.

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Per poter formulare nuove valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che il committente fornisca una valutazione previsionale di impatto acustico a norma di legge”.

Viste le integrazioni della ditta prot. n. 31939 del 21.03.2016, il Servizio Radiazioni/Rumore, con nota prot. n. 15481 del 29.04.2016, registrata ns. prot. n. 45668 del 03.05.2016, nuovamente “…si trova nell’impossibilità di formulare valutazioni favorevoli relativamente alla matrice rumore in merito alla documentazione pervenuta. Per poter modificare le valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che la ditta in esame fornisca apposita documentazione ad integrazione, che chiarisca tutte le problematiche e le criticità messe in evidenza”.

Viste le integrazioni della ditta prot. n. 70601 del 02.08.2016, il Servizio Radiazioni/Rumore, con nota prot. n. 32859 del 02.09.2016, registrata ns. prot. n. 79151 del 06.09.2016, “…formula valutazioni favorevoli in merito alla documentazione pervenuta ad integrazione e datata giugno 2016” e prescrive quanto riportato al punto 8 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

L’ARPAM Servizio Radiazioni/Rumore, per la Matrice Radiazioni ionizzanti, con nota prot. n. 42434 del 17.12.2015, registrata ns. prot. n. 478 del 05.01.2016 osservava: “Dall’esame della documentazione fornita dalla Ditta…ed in particolare nell’allegato e) alla domanda di autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero/smaltimento rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006, si evince che vengono sottoposti ad attività di recupero i rifiuti aventi codice CER per i quali è esplicitamente prevista la verifica dell’assenza di radioattività, ai sensi del Decreto Legislativa e. 230/95 e s.m.i., così come riportato nell’allegata 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 e che i rifiuti, al momento dell’ingresso nell’impianto sono sottoposti al controllo della radioattività mediante un rilevatore portatile (contatore Geiger). Alla luce di quanto sopra, questo Servizio propone all’Autorità competente di inserire nell’autorizzazione le …prescrizioni, per quanto riguardo la matrice radiazioni ionizzanti” indicate al punto 8 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

In merito alla componente Suolo e Sottosuolo, l’Area Protezione Civile e Assetto

Idrogeologico “... ritiene di non assoggettare a VIA il progetto per quanto concerne la componente suolo e sottosuolo”.

In merito alla componente Salute umana, l’ASUR Marche Area Vasta 2, con nota prot.

n. 130628 del 22.07.2016, assunta al ns. prot. n. 68709 del 26.07.2016, “…esprime parere favorevole”.

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5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell’istruttoria L’esito dell’istruttoria tecnica evidenzia, alla luce delle integrazioni progettuali prodotte,

una sostanziale adeguatezza nella valutazione dei potenziali impatti ambientali dell’intervento, idonea ad escluderne l’assoggettamento a VIA.

Si riportano di seguito le prescrizioni e le misure per la mitigazione degli impatti:

1. La ditta dovrà attuare le misure di mitigazione proposte al Capitolo 6 – Misure di mitigazione – dello studio preliminare ambientale (cfr. paragrafo 2.2).

2. In merito all’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia trattate in pubblica fognatura, si rimanda il parere del gestore del servizio idrico alla successiva fase autorizzativa (cfr. paragrafi 3.2 e 4.2).

3. I due regimi di gestione rifiuti (semplificata e ordinaria) dovranno essere delimitati in

planimetria (cfr. paragrafo 3.2).

4. Gli airbag non possono essere commercializzati come parte di ricambio recuperate, ma vanno avviati a ditte autorizzate allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti (cfr. paragrafo 3.2).

5. Si rimanda alla successiva fase autorizzativa il contributo istruttorio del Settore IV – Area

Ambiente – U.O. Emissioni in atmosfera - e l’eventuale obbligo di autorizzazione alle emissioni per la combustione dei gas dai contenitori mediante bruciatore (cfr. paragrafi 3.2 e 4.2).

6. Si rimanda alla fase di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la questione circa il titolo abilitativo necessario per la posa in opera dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia (cfr. paragrafo 4.2).

7. ARPAM Aria (cfr. paragrafo 4.2) Il proponente dovrà mettere in atto tutte le misure volte a ridurre le emissioni diffuse, con il criterio della migliore tecnica disponibile.

8. ARPAM Radiazioni/Rumore (cfr. paragrafo 4.2)

Matrice Rumore Si fa presente che nel caso in cui dovesse essere modificato il numero e/o il tipo e/o la collocazione delle sorgenti e/o la modalità di utilizzo delle stesse rispetto alla situazione misurata e valutata, dovrà essere presentata una nuova valutazione di impatto acustico che valuti adeguatamente tali modifiche.

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SETTORE IV Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA PEC: [email protected]

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Matrice Radiazioni ionizzanti 1. Obbligo per il gestore dell’impianto di effettuare una sorveglianza radiometrica,

secondo quanto previsto dal Decreto Lgs.vo n. 100 del 01/06/2011, sui rifiuti in ingresso, aventi codice CER per i quali è prevista la verifica dell’assenza dì radioattività secondo quanto riportato nell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998. La sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata secondo le norme di buona tecnica applicabili, come per esempio la norma UNI 10897:2013 o secondo le guide tecniche emanate ai sensi dell’art. 153 del Decreto lgs.vo n. 230/95 e s.m.i., qualora disponibili. In particolare l’Esperto Qualificato in Radioprotezione della Ditta in questione, iscritto negli elenchi di cui all’art. 78 del Decreto Lgs.vo n.230/95 e s.m.i., dovrà redigere una procedura operativa in cui siano illustrate le modalità da seguire per l’effettuazione dei controlli radiometrici, nonché per la gestione delle anomalie radiometriche e per l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui suddetti rifiuti.

2. Obbligo per il gestore dell’impianto, nel caso in cui le verifiche radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e di darne immediata comunicazione alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’ARPAM, alla Regione e agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio.

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6 ELENCO ELABORATI

Deposito - Prot. n. 155318 del 13.11.2015 Progetto definitivo; Studio Preliminare Ambientale. Integrazioni - Prot. n. 31939 del 21.03.2016 Risposta.

Integrazioni volontarie - Prot. n. 70601 del 02.08.2016 Integrazioni volontarie.

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