Designweek 2011-delluniversita
-
Upload
venice-italy -
Category
Documents
-
view
305 -
download
1
description
Transcript of Designweek 2011-delluniversita
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
1
IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE
MAURO DELLUNIVERSITÀ
È possibile difendere le È possibile difendere le idee? idee?
Venezia, 8 Ottobre 2011
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
19 MARZO 1474“PROTEZIONE DELLE INVENZIONI”
DECRETO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA
© 2010 Barzanò & Zanardo 2
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
3
“Protezione delle invenzioni” prime codificazioni nel mondo
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
La proprietà La proprietà industriale italiana industriale italiana
entra nellaentra nella
era modernaera moderna?? 4
CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
PERCHÉ?
Affastellamento di norme nazionali e comunitarie poco coordinate tra loroLegge brevettiLegge marchiLegge….il Medioevo della proprietà industriale?!
Codice di proprietà industrialeCodice di proprietà industrialed.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005
La proprietà industrialeLa proprietà industrialeprima del codice 2005prima del codice 2005
Riforma del codice
d.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010raccoglie e razionalizza
la legislazione italiana in materia di proprietà
industriale oltre a prevedere la
semplificaz. normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e
comunitarie
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
5
Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale
Assenza di tutela
Innovazione
Impresa individuale
inizio attività 2005
una domanda di registrazione marchio nazionale del 23.9.2005
marchio denominativo: “biscuit design”
classi: 9, 11, 14, 16, 20, 21 e 25
registrazione nome a dominio biscuitdesign.com del 10.3.2007
Fondata nel 1854 a Parigi
attualmente costituisce una multinazionale di beni di lusso: abbigliamento, pelletteria, gioielleria, profumi, ecc.
famosa per il monogramma costituito dalle iniziali del fondatore
350 punti vendita monomarca in tutto il mondo
nel 2008 il fatturato è salito a 16,5 miliardi di euro
circa 80 marchi comunitari
circa 450 modelli di design comunitario
molti altri marchi e modelli nazionali e internazionali
tra i quali: una registrazione internazionale di marchio figurativo “biscuit”, per la classe 14, che designa la CE, in data 23.10.2007Corazzata tedesca Bismarck (1939 – 1941)
una domanda di registrazione marchio comunitario classi: 16, 35 e 42
registrazione nome a dominio: biscuit design.it
successivamente alla pubblicazione, introduzione dell’opposizione al marchio comunitario “biscuit”,
Gian Lorenzo Bernini, David, 1623-24 (Roma, Galleria Borghese)
Strategie decise :
Da una parte la
domanda di Marchio nazionale del 23.9.2005
dall’altra parte la
domanda di Marchio comunitario con priorità risalente alla domanda francese del 23.4.2007
Classe 14
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
11
Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale
Assenza di tutela
Innovazione
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
Riferimenti normativi
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
Regolamento d’esecuzione approvato dalla Commissione il 22 ottobre 2002
Regolamento sulle tasse approvato dal comitato sulle tasse il 31 ottobre 2002
12
Decreto legislativo 30, 2005 (Codice della proprietà industriale, CPI)
DM 33, 2010 (Regolamento di attuazione del CPI)
Legge 633, 1941 (legge sul diritto d’autore)
Art. 2598 codice civile (concorrenza sleale)
Convenzione di Unione di Parigi
Convenzioni dell’Aja per la registrazione internazionale del design
DISEGNI E MODELLILE PROCEDURE DI DEPOSITO
1. REGISTRAZIONE IN ITALIA2. REGISTRAZIONE COMUNITARIA
(UNIONE EUROPEA - 27 STATI)3. REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
(57 STATI O ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE MONDIALI)
4. REGISTRAZIONI NAZIONALI IN SINGOLI STATI ESTERI
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
NAZIONALE SINGOLI UFFICI BREVETTI & MARCHI NAZIONALI
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE
Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale
O.M.P.I. (W.I.P.O.)
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
COMUNITARIAUfficio per l’Arminizzazione del Mercato Interno
U.A.M.I. (O.H.I.M)
LA REGISTRAZIONE COMUNITARIA: STATI MEMBRI
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
18
19© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
Il disegno o modello comunitario: un sistema di protezione a due livelli
1. disegni/modelli comunitari non registrati
2. disegni/modelli comunitari registrati
CARATTERE UNITARIOCARATTERE UNITARIO
• Il design comunitario produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità
• Può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, invalidità o divieto d’utilizzazione solo per la totalità della Comunità
(art. 1, par. 3, reg. com. 6/2002)
PROTEZIONE DI UNPROTEZIONE DI UNDISEGNO O MODELLODISEGNO O MODELLO
NAZIONALENAZIONALE
DISEGNO/MODELLO NAZIONALEDISEGNO/MODELLO NAZIONALE
REGISTRATO IN FRANCIAREGISTRATO IN FRANCIA
L’IMPORTAZIONE SENZAL’IMPORTAZIONE SENZA
IL CONSENSOIL CONSENSO
DEL TITOLAREDEL TITOLARE
È LEGALEÈ LEGALE
LA PRODUZIONE SENZA ILLA PRODUZIONE SENZA IL
CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALECONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE Fonte slide: UAMI
VANTAGGIVANTAGGIDELDEL
CARATTERECARATTEREUNITARIOUNITARIO
LA PRODUZIONE SENZA ILLA PRODUZIONE SENZA IL
CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALECONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE
L’IMPORTAZIONE SENZAL’IMPORTAZIONE SENZA
IL CONSENSOIL CONSENSO
DEL TITOLAREDEL TITOLARE
È ILLEGALEÈ ILLEGALE
(Regolamento n. 3295/94 del Consiglio)(Regolamento n. 3295/94 del Consiglio)
DISEGNO/MODELLOCOMUNITARIO
Fonte slide: UAMI
Nascita del dirittoDESIGN REGISTRATOcon una domanda di registrazione
presso l’UAMI, l’OMPI, l’UIBM o altro ufficio nazionale
Durata della protezione
DESIGN REGISTRATO5 anni, rinnovabile*** 4 volte, tutela
massima: 25 anni
Disegni e modelli comunitari registrati
Diritti conferiti
REGISTRAZIONE diritto esclusivo di utilizzare e vietare l’uso: fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego o detenzione per i fini suddetti di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato
Disegni e modelli comunitari registrati
• Definizioni (disegno o modello, prodotto, prodotto complesso)
• Requisiti per la protezione(novità, carattere individuale)
Disegni e modelli comunitari registrati
Disegni e modelli comunitari registrati
Esclusione dalla protezione(parti non visibili, funzioni tecniche, interconnessioni, contrarietà all’ordinepubblico o al buon costume)
Ambito di protezione territoriale
Titolarità del diritto
Definizioni• Cos’è un disegno o modello?
Per “disegno o modello” s’intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche di ...
lineelinee coloricolori strutturastrutturasuperficialesuperficiale
contornicontorni materialimateriali ornamentiornamenti
formaforma
(art. 3, lettera a, reg. com. 6/2002 )
Cos’è un prodotto?(Art. 31, CPI )
Per “prodotto” s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro
Esclusi: programmi per elaboratori
• le componenti destinate ad essere assemblate in un prodotto complesso
• imballaggi • simboli grafici
• presentazioni • caratteri tipografici
1. Novità
2. Carattere individuale
Requisiti per la protezione
OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MODELLO O DESIGN
Sono registrabili come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali o dell’ornamento del
prodotto stesso (ART. 31 CPI)
REQUISITI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEL MODELO O DESIGN
(Articoli 32 e 33 CPI)
NOVITÀ CARATTERE INDIVIDUALE
32
REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico - o diverso per dettagli irrilevanti - è stato divulgato prima della data di:
a) deposito della domanda di registrazione
b) deposito di una precedente domanda di cui la seconda domanda rivendica la data di priorità (N.B.: per i modelli termine di priorità è pari a 6 mesi)
1. Novità (art. 5, reg. com. 6/2002; art. 32, CPI)
2. Carattere individuale (art. 6, reg. com. 6/2002; art. 33, CPI)
La protezione conferita da un disegno omodello REGISTRATO si estende a
qualsiasi disegno o modello che producanell’utilizzatore informato la stessa
impressione generale.
Nell’accertare l’estensione dellaprotezione si prende in considerazione il
margine di libertà dell’autore nelrealizzare il disegno o modello
REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO
NOVITÀ E PREDIVULGAZIONE
Se l’autore o il titolare divulga il disegno o modello nei 12 MESI che precedono la data di deposito della
domanda di registrazione, il disegno o modello non si considera reso
accessibile al pubblico o divulgato e il deposito e’ valido
(ANNO DI GRAZIA)Al momento del deposito NON è necessario
rivendicare la predivulgazione
DIVULGAZIONE
Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato:
– pubblicato (a seguito di registrazione o in altro modo)– esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico,
salvo il caso in cui tali fatti non potessero “ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità”
REGISTRAZIONE DI MODELLO:
PERIODO DI GRAZIA
dep. T1
12 mesi – periodo di grazia
divulg. T1 divulg. A
La divulgazione del prodotto operata dal soggetto A priva di novità
e rende nullo il successivo deposito effettuato dal titolare T1
tempo
37
PRIORITÀ
Chi deposita una domanda di marchio (a livello nazionale, internazionale, comunitario) può estendere la protezione a livello territoriale entro 6 mesi conservando il vantaggio della data del primo deposito (art. 4 CUP)
REGISTRAZIONE ITALIANA e UE: ASPETTI GENERALI
• DURATA: 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile di quinquennio in quinquennio sino a 25 anni max
• DEPOSITO MULTIPLO: nella stessa domanda, numero illimitato di disegni o modelli appartenenti alla medesima classe di prodotti (classe 14 o 20 per WEB DESIGN)
REGISTRAZIONE ITALIA e UE: PUBBLICAZIONE
• REGISTRAZIONE ITALIANA o COMUNITARIA pubblicata in tempi brevi (circa 1 mese) dalla data di deposito della domanda
• differimento o posticipazione della pubblicazione (per mantenerla segreta), sino a un massimo di 30 MESI dalla data di deposito (su richiesta del titolare)
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
• Accordo dell’AIA riguardante la registrazione internazionale dei disegni industriali
• procedura centralizzata presso IB (International Bureau) di Ginevra
• unico deposito per più Nazioni o Organizzazioni Intergovernative scelte su un totale di 57 Membri Contraenti (tra i quali l’Unione Europea)
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: ASPETTI
• DURATA: 5 anni dalla data di deposito, prorogabile in base alle norme di ogni nazione e/o Organizzazione Intergovernativa scelte al momento del deposito
• DEPOSITO MULTIPLO: max 100 modelli appartenenti alla stessa classe, nella medesima domanda
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: VANTAGGI
• opportunità per un’azienda e/o persona italiane di effettuare un unico deposito designando nazioni quali ITALIA, TURCHIA, SVIZZERA (procedura in vigore dal 1 gennaio 2008)
• riduzione dei costi in quanto la procedura di deposito è unica e centralizzata
LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI?
STRUMENTO GIURIDICO CHE TUTELA EFFICACEMENTELE CREAZIONI DALPUNTO DI VISTA ESTETICO: AZIONABILE CONTRO I TERZI
STRUMENTO GIURIDICO CHEINFORMA I TERZI DELLA POLITICA DI TUTELA DIUN’AZIENDA: DETERRENTEALLA COPIATURA DEI TERZI
STRUMENTO GIURIDICO VALIDOFINO A PROVA CONTRARIA: ONERE DELLA PROVA A CARICODI CHI CHE NE CONTESTA EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ
BENE IMMATERIALE AVENTEUN PROPRIO VALORE E COMETALE ISCRIVIBILE A BILANCIOAZIENDALE, CON OPPORTUNICRITERI DI VALUTAZIONE
STRUMENTO GIURIDICO CHE ANNULLA UNA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE SU STESSI MODELLI
VANTAGGI DEL DESIGN REGISTRATO
• Un diritto forte con carattere unitario nella totalità dell’UE
• Procedura di deposito e registrazione facile, veloce ed economica (una lingua, una domanda, un sistema di tasse, domande multiple, differimento di pubblicazione)
• Esaurimento comunitario• Periodo di grazia (12 mesi) + priorità (6
mesi)• Lunga protezione (fino a 25 anni)
ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE
• Parti non visibili nell’uso normale
• Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica del disegno o modello
• Interconnessioni
ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE
• Si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa
• Si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello
PEZZI DI RICAMBIO
“…non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario”• I disegni o modelli di pezzi di ricambio sono
registrabili• Il diritto non può essere utilizzato per controllare il
mercato dei pezzi di ricambio• Diritto di vietare che i concorrenti sul mercato dei
prodotti complessi copino il proprio disegno/modello
Disegno/modello registrato per una parte di prodotto
Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto
Violazione del dirittoViolazione del diritto
Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni
LegaleLegale
Protezione dei disegni e modelli per parti di prodotti complessi
Fonte slide: UAMI
CHI DISEGNA ? CHI REGISTRA ?
• I settori della moda e del tessile sono quelli che disegnano di più (classe 2 e 5) pero sono quelle che fanno meno uso della registrazione.
• Le società che fabbricano articoli delle classe 8 (utensili e ferramenta), 7 (articoli di uso domestico non compresi in altri classi) sono quelle che registrano di più.
Louis Vuitton Gianni Versace
Articoli di abbigliamento(classe 2)
Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali
(classe 5)
Jonathon Gall
A. Willoughby
Arredamento (classe 6)
Eillen Gray
I. Lappalainen Etorre Sottsass
Matteo Thun G. Nelson
Ologi
Orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo, di segnalizazzione (Classe 10)
Anche il WEB DESIGN è tutelabile!
• ICONE PER COMPUTER (classe 14-04 Classificazione Locarno)
• INTERFACCE GRAFICHE PER UTENTE (classe 14-04 Classificazione Locarno);
• VISUALIZZATORI DI INFORMAZIONI (classe 20-03 Classificazione Locarno);
• VIDEOSCHERMI O BACHECHE ELETTRONICHE (classe 20-03 Classificazione Locarno);
• GRAFICI (classe 19-08 Classificazione Locarno);
• ESTRATTO DI UNA PAGINA WEB (classe 99 Classificazione Locarno)
WEB DESIGN esempi di
registrazione
WEB DESIGN esempi di
registrazione
Utilizzo della registrazioneUtilizzo della registrazioneLa vostra azienda protegge i disegni o modelli con la registrazione?Base: campione totale, sondaggio utenti potenziali. Risposta semplice
20,1%
21,6%
13,8%
29,5%
21,8%
24,7%
45,0%
34,9%
29,4%
25,6%
44,5%
42,7%
USA
Regno Unito
Italia
Spagna
Francia
Germania
Sì, tutti Alcuni sì, altri no
NS/NR
2%Sì, tutti
22%No
39%
Alcuni sì
37%
Campione totale:
Registrano tutti o alcuni: 59%
Campione totale
Campione per paese
Fonte: UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
CHI REGISTRA IN ITALIA ?
In Italia, paese con il numero più basso di aziende che registrano (43 %),
- 12% dei disegni sono compresi nella classe 6 (arredamendo),
- 10% in classe 9 (imballaggi e recipienti per il trasporto o la movimentazione delle merci)
- 9,5 % in classe 10 (orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo o di segnalazione).
- 7,5 % in classe 7 (articoli per la casa non compresi in altri classi).
- Totale 39,1 %
Motivi della registrazioneMotivi della registrazione
Motivi della protezioneBase: registrano tutti i dis./mod. (556)
23%
70%
Strategia
aziendale
Per non
essere
copiati
Motivi della mancata protezioneBase: non registrano dis./mod. (976)
16%
20%
Il ciclo di vitadel dis./mod.
è troppo breve
Non
apportavantaggi
Criteri utilizzati per decidere quali disegni o modelli proteggere
Base: registrano alcuni disegni/modelli (935)
21%
52%
Se può essere
facilmente copiato
È un
disegno/modello
innovativoFonte: UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
Intenzione d’usoIntenzione d’usoFattori dai quali dipende il ricorso all’UAMIBase: non sono sicuri se registrare i disegni/modelli attraverso l’UAMI o meno (442). Risposta multipla
8,6%
8,4%
8,4%
17,6%
20,4%
21,3%
42,8%
4,3%
11,3%
4,3%
NS/NR
Altri
Protezione
Condizioni di registrazione
Mancanza di informazioni sull'UAMI
Aspettative di crescita in altri mercati
Semplicità del processo
Suo futuro successo sul mercato
Esigenze aziendali
Costo
Fonte slide: UAMI
Intenzione d’usoIntenzione d’usoMotivi per non rivolgersi all’UAMIBase: non registrerebbero disegni/
8,0%
9,0%
11,4%
11,5%
17,7%
32,6%
3,5%
2,8%
1,7%
13,5%
NS/NR
Altri
Ciclo di vita dei disegni e modelli troppo breve
L'UAMI non mi ispira fiducia
E' necessario avvalersi dei servizi di un agente
Non ne trarrei benefici
Insufficiente estensione della protezione UAMI
Non so quali benefici ne trarrei
Sono del tutto soddisfatto del sistema che uso
Una protezione così ampia è inutile
Fonte slide: UAMI
Il disegno o modello comunitario registrato e l’UAMI
1. Chi può presentare domanda?
2. Come preparare la domanda?
3. Tempistiche
4. Esame, publicazione
5. Nullità
1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
• LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO
• RAPPRESENTANZA
LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO
• Puó essere titolare di un disegno o modello comunitario qualsiasi persona fisica o giuridica indipendentemente dallo Stato di cui abbia la cittadinanza o la nazionalità(differenza con l’articolo 5 del regolamento sul marchio comunitario)
• La titolarità del diritto appartiene al creatore o al suo avente causa
• Proprietà congiunta• Disegno o modello realizzato da un dipendente
(articolo 14 del regolamento)
RAPPRESENTANZA(art. 77)
I principi generali sono identici a quelli del marchio comunitario
“Nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio” §1Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio, né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare in ogni procedimento presso l’Ufficio
Eccezione: la rappresentanza professionale non è mai necessaria per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario
Chi puó fungere da RAPPRESENTANTE ?
Dipendenti(articolo 77 §3)
Rappresentanti professionali(articolo 78)
Avvocati abilitati in uno Stato membro e aventi domicilio professionale nella CE
Rappresentanti abilitati iscritti nell’elenco UAMI di cui all’articolo 89, paragrafo 1, RMC
Rappresentanti professionali iscritti nello speciale elenco in tema di disegni e modelli
2. COME PREPARARE LA DOMANDA?
• ELEMENTI OBBLIGATORI
• ALTRI ELEMENTI
• RAPPRESENTAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
• DOMANDA MULTIPLE
• CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Condizioni che la domanda deve soddisfare per l’ottenimento di una data di deposito (art. 36 (1)):
Altri elementi obbligatori (art. 36 (2))
una richiesta di registrazione
indicazioni che permettano d’identificare il richiedente
una rappresentazione riproducibile del disegno o modello (o un campione)
indicazione dei prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato
Altri elementi della domanda (art. 36 (3))
Una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione
Una richiesta di differimento della pubblicazione
Indicazioni che permettano di identificare il rappresentante
La classificazione dei prodotti
La menzione dell’autore o del collettivo d’autori
Pagamento delle tasse
Tassa di registrazione
Tassa di pubblicazione o differimento
Rappresentazione del disegno o modello (art. 4, paragrafo 1, RE)
• Riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori
• Riprodotto o incollato su carta bianca e opaca (solo una copia) del formato A4
• Di qualità sufficiente a distinguere chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto per cui si richiede la protezione
Prospettive (art. 4, paragrafo 2, RE)
• Al massimo 7 prospettive• Una riproduzione grafica o fotografica per
prospettiva• L’Ufficio non esamina le prospettive oltre la
7ª (si rispetta l’ordine del richiedente)• Se riguarda un motivo superficiale ripetitivo,
va mostrato il motivo completo• Se in carattere tipografici, tutte le lettere e
tutte le cifre
Campioni• Solo per disegni o modelli bidimensionali con
pubblicazione differita• In 5 esemplari• Incollati su carta A4• Inviati in plico unico con la domanda• Formato
- A4 senza piegatura- 50 grammi- Spessore di 3 mm
• Non deperibili o difficili da archiviare
Prodotti/Classificazione
L’indicazione dei prodotti dovrà permettere la classificazione secondo l’Accordo di Locarno
I prodotti dovranno preferibilmente essere identificati utilizzando i termini figuranti nell’elenco dei prodotti della classificazione
Portata della protezione(art. 36, paragrafo 6)
• L’indicazione dei prodotti in cui si vuole incorporare il disegno o modello
• La descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione
• La classificazione dei prodotti
“non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale”:
Domande multiple (art. 37)
Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe (eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni)
CaratteristicheNon esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiestiRisparmio per il richiedenteNel caso in cui i prodotti appartegano a classi diverse, invito a presentare piu’ domandeOgni disegno o modello avrà vita autonoma (differimento, nullità, rinuncia, rinnovo, ecc.)
3. TEMPISTICHE3. TEMPISTICHE
MAIL ROOMMAIL DISPATCH
MAIL ROOM
MAIL DISPATCH
EXAM
ESAME
REGISTRATIONREGISTRAZIONE
PUBLICATIONPUBBLICAZIONE DEFERMENTDIFFERIMENTO
4. Esame (art. 45)
Si tratta essenzialmente di un esame formale, avente per oggetto
gli elementi che figurano nella domanda le priorità l’indicazione di un rappresentante
Impedimenti alla registrazione la domanda non corrisponde alla
definizione di disegno o modello comunitario
la domanda è contraria all’ordine pubblico o al buon costume
NonNon saranno esaminati : saranno esaminati :
1.le condizioni di protezione
2.l’esistenza di diritti anteriori3.la possibile qualificazione comepezzo di ricambio
4.il titolo del richiedente
________________________________________________
Esame
Una procedura rapida e semplice
Pubblicazione (art. 73)
“Bollettino dei disegni/modelli”
• Edizione periodica
• (comunitario) Solo in formato elettronico via OAMI-ONLINE
• Contiene registrazioni e iscrizioni nel registro
Differimento della pubblicazione (art. 50)
• Dev’essere richiesto all’atto del depositio della domanda
• Per una durata massima di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità
• La richiesta di pubblicazione può essere interrotto in qualsiasi momento
• Possibilità di presentare un campione a sostegno di una domanda di disegno bidimensionale
• Fino alla pubblicazione, il disegno o modello comunitario rimane segreto e soltanto alcune informazioni limitate sono messe a disposizione del pubblico
5. Fase patologica cause di nullità
Vi sono due procedimenti per annullare un disegno o modello comunitario registrato (lo stesso vale per il marchio comunitario)
1.Domanda rivolta all’Ufficio (art. 24 par. 2)
2.Domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione rivolta ad uno dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (art. 24 par. 3) – ad es. Corte specializzata Trib. Venezia
Effetti della dichiarazione di nullità
Il disegno o modello è annullato ex tunc
La dichiarazione di nullità vale per il territorio nazionale o regionale in cui la registrazione è opponibile (per il design comunitario: i 27 Stati Membri dell’Unione europea)
La dichiarazione di nullità può essere limitata ad una parte del disegno o modello
Gli effetti della nullità possono variare secondo le legislazioni nazionali applicabili
Cause di nullità (art. 25)
Il disegno o modello:-non corrisponde alla definizione data dal regolamento (art. 3 lett. a)
-non possiede i requisiti di protezione: novità, carattere individuale, carattere non funzionale, conformità all’ordine pubblico o al buon costume (art. 4-9)
Accertamento giudiziale che il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario (art. 14)
Tribunale di Torino3.9.2008
(reclamo)
FIAT vs Great Wall
85© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
86© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
Cause di nullità
Il disegno o modello:è in conflitto con un disegno o modello anteriore (art. 25 par. 1 lett. d-e)
è in conflitto con un diritto d’autore anteriore (art. 25 par 1 lett. f)
costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (art. 25 par. 1 lett. g)
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
Ai sensi del nuovo art. 33-bis, c.p.i. vengono tipizzate le ipotesi di depositi illeciti di
modelli e design: non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che risulti
contrario all’ordine pubblico o al buon costume
STEMMI E LICEITÀ DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DESIGN
88
Inoltre viene estesa anche al design la tutela dei segni protetti ex art. 6-ter della
Convenzione di Unione Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale
1. NonNon può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblicoordine pubblico o al buon costumebuon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. NonNon può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Statoe che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
Domanda di nullità (art. 25)
Chi può presentarla?Qualsiasi persona fisica o giuridica a condizione che giustifichi un interesse diretto (per esempio la nullità fondata sull’assenza di diritto del richiedente non può essere richiesta che dal soggetto che è legittimamente proprietario del diritto sul disegno o modello; inoltre, solo il titolare di un diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto)
Alcune autorità competenti degli Stati membri abilitate dalla legislazione nazionale (per lett. d) e g))
QUALCHE CASO
RCD n. 389648-0001 del 22 agosto 2005
90
91© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
92© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
Decisione ICD 000004653 11 aprile 2008
93© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
94© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
95© 2008 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
96© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro
Delluniversità - Tutti i diritti riservati
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
99
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’INNOVAZONE
ITALIA ASINA D'EUROPA?
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA RIFLESSIONE…RIFLESSIONE…
Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia di “uscire dal medioevo”…di “uscire dal medioevo”…
Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni
aziendali di proprietà immaterialeaziendali di proprietà immateriale
È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri assetsassets intangibili intangibili
101
© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo
RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI O APPROFONDIMENTI!
102
BARZANÒ & ZANARDO
Via del Commercio, 5636100 - VICENZAT -0444-348.210