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Deliberazione n. 8/2003/P
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
nell’adunanza del II° Collegio
del 3 aprile 2003
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Visto il decreto del Direttore generale della Direzione del personale
della Scuola e della Amministrazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 1 dicembre 2002 di conferimento di un
incarico dirigenziale di II^ fascia a tempo determinato ex art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni,
nei confronti della dott.ssa Grazia CORBELLO, nell’ambito degli Uffici di
Gabinetto per funzioni di consulenza e studio;
visto il rilievo istruttorio n. 51, in data 19 febbraio 2003,
dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali e la risposta dell’Amministrazione pervenuta
alla Corte in data 6 marzo 2003;
vista l’ordinanza in data 24 marzo 2003 con la quale il Presidente
della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e
delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l’adunanza odierna il
II° Collegio della Sezione;
vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo in
data 24 marzo 2003, con la quale la predetta ordinanza è stata
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trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca –
Direzione generale della scuola e della Amministrazione e Gabinetto, -
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale e
Dipartimento della funzione pubblica e Gabinetto – al Ministero
dell’economia e delle finanze – Gabinetto e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato -;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei
conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
udito il relatore Consigliere Franco TURINA;
intervenuto il rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
ritenuto in
F A T T O
E’ pervenuto all’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali il decreto del Direttore
generale del personale della Scuola e della Amministrazione del MIUR in
data 1 dicembre 2002, di conferimento di un incarico dirigenziale di II^
fascia, a tempo determinato, in applicazione dell’art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, nei confronti
della dott.ssa Grazia Corbello, nell’ambito degli Uffici di Gabinetto, per
funzioni di consulenza e di studio con oggetto riguardante
specificamente i settori della formazione artistica e musicale e l’accesso
alle professioni.
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Con rilievo istruttorio n. 51, in data 19 febbraio 2003, il Magistrato
istruttore degli atti del Ministero dei servizi alla persona e dei beni
culturali riguardanti il MIUR richiedeva preliminarmente precisazioni in
ordine al passaggio della dott.ssa Corbello, intervenuto in data
1/11/2002 dai ruoli del Ministero della Giustizia a quelli del MIUR,
nonché chiarimenti sulla intervenuta “pubblicità” della disponibilità del
posto da attribuire, elemento da acquisire in relazione alla disposizione
in tale ambito prevista dall’art. 13 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle Amministrazioni dello Stato.
Rilevava inoltre detto atto, quanto alla definizione dell’oggetto e
degli obiettivi, una genericità del resto mal correlabile con la
adeguatezza della dimostrazione delle pregresse esperienze professionali
e formative dichiarate dall’interessata, e poneva in luce come un
provvedimento formalmente adottato dal Direttore generale del
personale, risultasse nella sostanza, come evidenziato dalla
documentazione allegata, ispirato a volizioni riconducibili alla
competenza del Capo di Gabinetto, tenuto anche conto della prevista
destinazione ultima della nominanda all’Ufficio allo stesso affidato.
Nella risposta a tale rilievo, pervenuta in data 5 marzo 2003 a
firma del suddetto Capo di Gabinetto, venivano chiarite anzitutto le
modalità, in ogni caso del tutto ordinarie, dell’avvenuto passaggio della
dott.ssa Corbello nei ruoli del MIUR.
Relativamente alla realizzazione della pubblicità nella fase di avvio
del procedimento, si esprimeva l’avviso di un sufficiente compimento ed
esaurimento della fase pubblicitaria attraverso l’analisi dei curricula
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forniti dal RUD che aveva escluso la possibilità di reperimento di
professionalità tali da garantire la certezza del rapporto fiduciario con
l’organo di vertice della Amministrazione.
Circa le richieste formulate in ordine al possesso della
professionalità per l’esercizio delle funzioni assegnate, da un lato si
evidenziava solo la recente attribuzione alla Amministrazione dei settori
di competenza per i quali l’incarico veniva affidato, e dall’altro si
affermava il possesso, da parte della dott.ssa Corbello, della specifica
professionalità necessaria, ripercorrendo le attività svolte e il percorso
formativo degli studi oltre che i compiti assegnati alla stessa, elementi
tutti concorrenti alla formazione di un giudizio di adeguatezza circa
l’impegno, del resto già precedentemente profuso nelle materie da
affidare alla funzionaria quale addetta all’Ufficio.
Per quanto infine richiesto circa l’intervento nel procedimento del
Capo di Gabinetto, questi faceva presente doversi valutare la sua
segnalazione come mera indicazione ai fini di una scelta operata poi dal
competente Direttore generale.
Ritenendo non soddisfacenti gli elementi così forniti, il Magistrato
istruttore, con propria relazione n. 158 del 4 marzo 2003, prospettava al
competente Consigliere delegato l’esigenza di un deferimento delle
questioni sollevate al giudizio dell’organo Collegiale.
Da tale relazione si ricavava, in primo luogo, il giudizio del
mancato raggiungimento di una chiara definizione dei rapporti intercorsi
nella presente vicenda tra il Capo di Gabinetto ed il Direttore generale
del personale del MIUR in ordine alla competenza alla adozione di decreti
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riguardanti il conferimento di funzioni nell’ambito dei compiti di
spettanza del Gabinetto del Ministro.
Dell’avvenuta realizzazione di una sufficiente “pubblicità”, da darsi
ai sensi dell’art. 13 del CCNL e dell’art. 7 della legge n. 241/1990,
veniva rilevata la mancanza, per il difetto di qualsiasi accenno, nel
provvedimento, ad una completa valutazione da esprimere nella
motivazione dell’atto, essendo invece stata ritenuta sufficiente dalla
Amministrazione la pubblicità realizzata attraverso l’esame di “curricula”
acquisiti dal RUD, ma comunque non valutati poi positivamente ai fini
del disposto conferimento.
Quanto infine alla dimostrazione di “una comprovata qualificazione
professionale” il rilievo, pur prendendo atto della preparazione di cui la
dott.ssa Corbello è in possesso, ne contestava la sufficienza alla luce
della correlazione da effettuarsi tra requisiti professionalmente posseduti
ed obiettivi dell’incarico da affidare.
Sulla base di tale relazione, ampliandone i contenuti, il Consigliere
delegato dell’Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla
persona, al quale attengono gli atti del MIUR, formulava, al competente
Presidente della Sezione del controllo sulla legittimità degli atti richiesta
di deferimento della questione all’Organo Collegiale, non ritenendo nella
sostanza superabili le perplessità manifestate sulla legittimità del
provvedimento.
Più specificamente, con riferimento alle tre distinte problematiche
emerse dall’esame di esso, rilevato, relativamente alla prima di esse,
come fosse stato il Capo di Gabinetto a fornire risposta al rilievo
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formulato in luogo del Direttore generale del personale che in
precedenza aveva adottato determinazioni del genere in esame, la
relazione, tenuto conto di accertati non conformi comportamenti
intervenuti nella definizione di consimili provvedimenti, rappresentava
comunque l’esigenza che fosse da valutare, nella sua portata, la
dichiarazione resa a posteriori dal Capo di Gabinetto. Con essa questi
manifestava di aver voluto soltanto indicare il nominativo di una
persona, in realtà direttamente individuata da lui stesso, sia pure per
farne poi formalmente definire la posizione da parte del suddetto Capo
del personale.
Veniva ribadita ulteriormente la necessità di stabilire, nel caso
concreto, la portata della prescrizione contenuta nell’art. 13 del CCNL del
personale per quanto sia consentito di applicare quest’ultimo alla
fattispecie considerata e, partendo comunque dal presupposto della
insufficienza di qualsiasi giustificazione offerta su una asserita, esaustiva
verifica effettuata analizzando esclusivamente i curricula di persone a
disposizione del RUD, giudicati non specificamente conferenti alle
necessità delineate dalla Amministrazione in sede di definizione
dell’oggetto dell’incarico.
Infine la relazione investiva la valutazione dell’aspetto relativo al
possesso della “adeguata capacità professionale” posseduta dalla
incaricanda, ritenuta dalla Amministrazione sufficientemente supportata;
elemento, comunque, la cui necessità di possesso viene anche ribadita
con riferimento ad una richiesta specificità di qualificazione dalla
circolare del Dipartimento della funzione pubblica 31 luglio 2002, punto
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2, lett. i).
Poneva altresì in evidenza, la relazione, l’esigenza di verificare
attentamente il ricorrere delle condizioni necessarie al conferimento di
un compito comunque affidabile secondo criteri di specialità rispetto
all’ordinario sistema di copertura dei posti dirigenziali.
E’ da ritenersi, in relazione a tale facoltà, l’esigenza di cogliere nel
curriculum degli incaricandi, il possesso di qualità di particolare spicco
che, nel caso della dott.ssa Corbello, non apparivano emergere
direttamente dal curriculum dalla stessa presentato, restringendosi la
valutazione da effettuare nel caso di specie soprattutto all’accertamento
del possesso delle concrete esperienze di lavoro attestate.
Queste in particolare risultavano maturate, per un periodo della
durata di circa due anni, in una posizione impiegatizia utile quale
accesso alla dirigenza, anche se svolte in attività tematicamente
connesse a quelle di affidamento dell’incarico e, sotto il profilo della
formazione, possono considerarsi avvalorate dalla lodevole attestazione
dei corsi di laurea frequentati e conclusi, e dal possesso di ulteriori titoli
di specializzazione universitaria o professionalizzanti, testimonianza
comunque di un supporto orientato soprattutto su una positiva
formazione di carattere generale.
Sulla base di tale presupposto, poneva, peraltro, la relazione,
l’interrogativo sulla rispondenza di tale bagaglio documentativo
all’ulteriore elemento, oltre a quello della adeguatezza, anche della
“particolarità” della professionalità attestata, elemento comune anche
alle diverse ulteriori ipotesi legittimanti l’attribuibilità di incarichi per
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specifici compiti ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modifiche.
E non avendo potuto dare positiva risposta sulla base della verifica
effettuata, concludeva la relazione con la suddetta richiesta di deferire la
questione posta all’esame dell’Organo collegiale che è stato all’uopo
convocato dal Presidente, per l’adunanza odierna, con propria ordinanza
in data 24 marzo 2003.
Nell’approssimarsi della stessa, in data 1 aprile 2003,
l’Amministrazione ha presentato un’ulteriore memoria di chiarimento a
firma del Direttore generale del personale della scuola e
dell’Amministrazione, nella quale ha ancora più approfonditamente
analizzato il profilo professionale della dott.ssa Corbello.
In particolare, in tale documento si è insistito sulla illustrazione
delle esperienze postuniversitarie e professionali dell’incaricanda,
ripercorrendone la carriera formativa culminata nella frequenza del corso
di studi per la formazione dei consulenti legislativi dell’ISLE e si sono
attestati il possesso dei titoli della pratica forense, dell’abilitazione
all’esercizio della professione, nonché alcune collaborazioni intercorse
con la UTET e un corso CED presso la Corte di Cassazione e si sono
sottolineate ancora esperienze amministrative e gestionali, oltre alle
attività svolte quale funzionario di Cancelleria della Pretura di Roma più
volte apprezzate per mezzo di dichiarazioni specifiche dei magistrati
responsabili.
Relativamente ai compiti che dovrebbero essere affidati alla
funzionaria sono stati richiamati i contributi offerti negli specifici ambiti
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già alla stessa affidati nel suo ruolo di impiegata, concludendo con un
richiamo alle attività istruttorie disimpegnate ai fini della predisposizione
di leggi e di regolamenti.
La mattina del giorno del 3 aprile 2003, il rappresentante
dell’Amministrazione ha presentato materiale del Codice civile
ipertestuale, alla redazione del quale la dott.ssa Corbello risulta aver
partecipato, riferentesi, in linea generale a tematiche assicurative e,
intervenendo alla adunanza convocata, ha dato ulteriore illustrazione dei
contenuti della suddetta memoria, conclusivamente richiedendo
l’ammissione al visto del provvedimento.
Considerato in
D I R I T T O
La Sezione è chiamata ad occuparsi di differenti profili di legittimità
rilevanti nel provvedimento con il quale il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha inteso conferire, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni,
un incarico dirigenziale qualificato di consulenza e studio, presso il
proprio Ufficio legislativo, alla dott.ssa Grazia Corbello.
Ritiene infatti il Collegio che, sulla definizione delle contrapposte
posizioni della Amministrazione e dell’Ufficio di controllo sulla
conferibilità dell’incarico incidano:
1) in primo luogo l’esigenza di individuare puntualmente l’organo
competente alla emanazione del provvedimento;
2) successivamente quella di determinare se, ed in quali termini, nella
fattispecie in esame, debba realizzarsi, da parte della
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Amministrazione, quella condizione di pubblicità dei posti dirigenziali
vacanti che l’art. 13 del CCNL del personale dirigente ha introdotto a
miglior tutela di una più trasparente gestione di tale settore di
personale;
3) infine, quale obiettivo finale dell’esame da compiere, la concreta
valutazione delle qualità possedute dalla destinataria del
provvedimento, in relazione allo specifico incarico da attribuirle.
In ordine alla prima delle enucleate questioni, osserva il Collegio
che il provvedimento risulta adottato dal Direttore generale del
personale della scuola e della amministrazione del MIUR, mentre, anche
ai sensi di un orientamento già da tempo seguito dalla Sezione (vedi
deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2001), trattandosi nella fattispecie di
conferire un incarico nell’ambito del Gabinetto del Ministro, il
provvedimento avrebbe dovuto essere adottato presso tale struttura, in
particolare escludendo dalla potestà esercitata soggetti ad essa estranei
quale il richiamato dirigente.
Non è quindi tanto da porre in discussione la circostanza, pur
rilevata dall’Ufficio di controllo, di una mancata corrispondenza tra il
soggetto (Direttore generale) che aveva sottoscritto il provvedimento e
quello (Capo di Gabinetto) che risultava avere risposto alle osservazioni
dell’Ufficio, ma piuttosto è da rilevare una illegittimità nel fatto che,
essendo stato adottato l’atto dal Direttore generale di una direzione
operativa del Ministero, non sia stato invece lo stesso Capo di Gabinetto
a provvedere.
E’ pur vero che nel passato il MIUR risultava avere seguito il
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criterio adottato nell’atto in esame, ma ciò era avvenuto, in un periodo
in cui, nell’ambito del Ministero, non si era realizzata una perfetta
coincidenza tra centri di responsabilità e capitoli di spesa ad essi
afferenti, così da giustificare l’intervento del Direttore generale del
personale in materie proprie del Gabinetto.
Al momento, tuttavia, non sussistono motivi che possano più oltre
porre in dubbio la titolarità del Capo di Gabinetto ad adottare un
provvedimento di incarico dirigenziale nell’ambito delle strutture, quali
l’Ufficio legislativo, che al Gabinetto fanno capo, tenuto per di più conto,
come è dato anche evincere dalla sopra richiamata deliberazione n.
16/2001, che presso il MIUR – a differenza di altre amministrazioni –
non esistono nell’ambito del Gabinetto dirigenti generali cui risulti
affidata la funzione di soggetto amministrativamente preposto alle
strutture che del Gabinetto stesso fanno parte.
Conseguentemente il provvedimento risulta perciò solo illegittimo.
Venendo quindi al contenuto delle altre osservazioni dell’Ufficio, è
da rilevare come le censure di questo siano derivate dall’aver constatato
che l’Amministrazione, ad un richiamo ad essa rivolto all’esigenza di
dare dimostrazione di come avesse inteso soddisfare la prescrizione della
pubblicità degli incarichi dirigenziali prevista dall’art. 13 del CCNL del
personale dell’area, aveva comunicato di avere esercitato tale proprio
compito mediante l’esame, con esito negativo, dei nominativi forniti dal
RUD di dirigenti disponibili appartenenti allo stesso RUD, se pure non in
servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.
In proposito, ritenendo non condivisibile la giustificazione offerta
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dalla Amministrazione che vede esaurito il proprio compito attraverso la
non positiva valutazione di soggetti appartenenti al ruolo unico, la cui
sussistenza, ai sensi della attuale legislazione, è avviata ad un graduale
venir meno, ritiene il Collegio che la questione sollevata, nel caso di
specie, vada affrontata in modo da evitare generalizzazioni non
consentite dalla invocata disposizione.
E’ da rilevare infatti che questa, nell’introdurre il principio della
pubblicità anche a tutela delle aspettative di potenziali aspiranti a posti
disponibili, ha contemplato tale misura nel corpo di una più articolata
disciplina che, posti i criteri generali relativi all’affidamento e ad ogni
altra modifica degli incarichi dirigenziali, prevede la facoltà di produrre
eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali disponibili, facoltà il
cui esercizio deve necessariamente essere preceduto dall’apprestamento
di una adeguata regolamentazione della materia.
Nel caso di specie, peraltro, non può il Collegio omettere di
considerare da un lato che si è in presenza di un incarico di consulenza e
di studio per il quale sono evidentemente richieste caratteristiche
professionali mirate al contenuto dell’incarico stesso, e dall’altro che
l’instaurando incarico pone il suo destinatario in rapporto di
collaborazione nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, connotato questo da
peculiarità esclusive rispetto alle ordinarie strutture ministeriali.
Di conseguenza, mentre con riguardo al complesso delle attività
dirigenziali il rispetto del richiamato principio ha ben fondati motivi per
essere reclamato, con riferimento alla fattispecie all’esame,
l’applicazione del medesimo principio va contemperata con il potere di
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scelta della Amministrazione, più ampio nei casi di specie, ma pur
sempre ancorato a predeterminati e verificabili parametri.
Il Collegio, non ritiene superabile neppure la terza ragione di
perplessità prospettata dall’Ufficio, relativa alla valutazione del
curriculum della dott.ssa Corbello in funzione dei compiti che sarebbe
chiamata a disimpegnare.
Proprio su questo punto si è incentrata la difesa
dell’Amministrazione nella risposta al rilievo e, ulteriormente, in
occasione dell’adunanza, allorché ha fatto riferimento al novellato art.
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il contrasto con l’Amministrazione riguarda l’effettiva adeguatezza
delle qualità professionali evidenziate dal curriculum della dott.ssa
Corbello in raffronto ai compiti che la stessa risulta chiamata ad
assolvere. Si deve infatti rinvenire nel bagaglio documentale presente in
atti l’insieme dei requisiti che, tenuto conto delle funzioni da svolgere,
giustifichino il conferimento dell’incarico per il quale la norma richiede
una “specializzazione professionale, culturale e scientifica”, per di più
qualificata come “particolare”.
La tesi favorevole dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Non sarebbe possibile porre in accentuata evidenza il solo carattere
della fiduciarietà, elemento pur non trascurabile nell’ambito di un Ufficio
di diretta collaborazione all’azione del Ministro, dovendo in ogni caso con
esso concorrere l’esigenza del reperimento di una professionalità
adeguata alle materie oggetto dell’incarico da conferire. E trattandosi,
anzi, nel caso di specie, del ricorso ad una esperienza estranea a quelle
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già presenti nell’ambito ministeriale, occorre che il prescelto sia in grado
di esprimere immediatamente, in ragione della sua preparazione, un
contributo di esperienza direttamente attinente alle attività del settore
nel quale si intende inserirlo.
L’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 ha infatti
valenza di norma di carattere complementare all’ordinario sistema di
provvista delle professionalità dirigenziali, ed è introdotto per accrescere
le capacità operative delle amministrazioni; occorre pertanto che la
presenza delle capacità personali degli estranei incaricandi trovi un
effettivo e diretto riscontro nelle esperienze maturate che vanno poste a
raffronto con i compiti che l’Amministrazione intende affrontare e
portare a compimento.
In altri termini, la Sezione ritiene che non sia sufficiente che sia
fornito da parte del diretto interessato, e delle amministrazioni che pure
ne asseverano le dichiarazioni, la esposizione di apprezzabili capacità
professionali che peraltro non siano immediatamente riferibili alle
attività delle quali gli incaricandi siano chiamati al disimpegno.
Tale riferibilità va verificata, non in via di astrattezza, ma con
riferimento a professionalità maturate in settori quanto meno attinenti
all’incarico da conferire.
D’altra parte, alla particolarità della specializzazione la norma fa
riferimento con un costante richiamo di essa, non solo con riguardo alla
professionalità, ma anche ai valori culturali e scientifici posseduti dagli
interessati e ricavati dalla formazione universitaria e post-universitaria,
o da pubblicazioni scientifiche, o dalla provenienza stessa dei nominandi
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da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
degli avvocati e procuratori dello Stato, soggetti questi ultimi
direttamente tutti peraltro già direttamente considerati idonei dalla
norma, per la posizione rivestita, all’espletamento di un compito
dirigenziale.
Nel caso di specie, peraltro, non rivestendo l’incaricanda tali
posizioni, occorre valutare se le pur positive qualità ricavabili dai
percorsi formativi dalla stessa seguiti e da varie esperienze attestate nel
campo delle attività di lavoro svolte, e da iniziative a carattere scientifico
cui la dott.ssa Corbello risulta avere dato vita anche con contributi a
carattere personale, siano da ritenere tali da far cogliere quella
particolarità di preparazione settoriale che la norma richiede.
Su questo punto, con molta diffusione, si è concentrata la risposta
della Amministrazione, in sintesi ponendo in evidenza un brillante
curriculum universitario, il possesso di ulteriori titoli di specializzazione
universitaria o professionali, e fornendo attestazione di esperienze di
lavoro positivamente valutate, sia pure in ambito di attività o di
amministrazioni diverse da quella di attuale destinazione e, da ultimo,
della produzione di un contributo scientifico maturato nel corso di una
collaborazione con una Casa Editrice, avente ad oggetto uno studio sulle
assicurazioni.
Ma l’oggetto individuato per l’incarico della dott.ssa Corbello
concerne lo studio della attività legislativa relativa ai settori dell’alta
formazione artistica e musicale e all’accesso alle professioni, settori nei
quali la funzionaria è stata continuativamente applicata, prima in
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posizione di comando e successivamente come appartenente ai ruoli del
MIUR, solo dal 2 gennaio 2001, con funzioni peraltro non di
preposizione, ma di facente parte dell’Ufficio presso il quale dovrebbe
assumere l’incarico dirigenziale.
Conclusivamente ritiene il Collegio che dalla documentazione
acquisita e pur tenuto conto delle argomentazioni svolte
dall’Amministrazione, non risulti comprovato il possesso da parte della
dott.ssa Corbello di particolari requisiti attinenti all’incarico dirigenziale
che si è inteso conferirle.
Per le ragioni esposte in motivazione e per le considerazioni che
precedono, la Sezione ritiene non conforme a legge il provvedimento in
esame;
P.Q.M.
Ricusa il visto e la registrazione dell’atto in epigrafe.
Il Relatore Il
Presidente
(dott. Franco Turina) (dott.
Danilo Delfini)
Depositata in Segreteria in data 16.05.2003
Deliberazione n. 8/2003
in tema di incarico funzioni dirigenziali di seconda fascia.
Massima
Gli incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia nell’ambito di strutture, quali l’ufficio
legislativo che fanno capo al gabinetto del ministro, vanno conferiti con provvedimento
adottato dal capo di gabinetto considerato che presso il ministero istruzione, università e
ricerca a differenza di altre amministrazioni non esistono, nell’ambito del gabinetto, dirigenti
generali cui risulti affidata la finzione di soggetto amministrativamente preposto alle strutture
che del gabinetto stesso fanno parte.
L’esigenza di effettuare, per i posti dirigenziali vacanti, la pubblicità richiesta dall’art.13 del
c.c.n.l. del personale dirigente, deve essere valutata in modo da evitare generalizzazioni non
consentite dalla invocata disposizione e deve essere contemperata con il potere di scelta della
amministrazione quando si tratta di incarico, come nel caso all’esame, di consulenza e studio.
L’art. 19 comma 6 del decreto legislativo n.165/01 ha valenza di norma di carattere
complementare all’ordinario sistema di provviste delle professionalità dirigenziali ed è
introdotto per accrescere le capacità operative delle amministrazioni: occorre pertanto che la
presenza delle capacità personali degli estranei trovi un effettivo e puntuale riscontro nelle
esigenze maturate che vanno poste a raffronto con i compiti che gli incaricandi sono chiamati a
disimpegnare.