Criteri ambientali minimi progettazione manutenzione edifici
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Criteri ambientali minimi: progettazione e manutenzione edi韛ci dopo il decretogennaio 2017di Di Pietro Salomone - 24 febbraio 2017
Con l’entrata in vigore del decreto dell’11 Gennaio 2017 e del nuovo codice degli appalti d.lgs. n.50/2016 viene ad essere sempre più
evidenziata l’esigenza da parte delle stazioni appaltanti di redigere ed approvare progetti che rispondano a criteri di sostenibilità ambientale
specialmente nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione dell’offerta.
Il combinato disposto dell’art. 34 contenente i “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” e dell’art. 95 comma 6, determina
l’introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e ne disciplina le relative modalità, anche a
seconda delle differenti categorie di appalto.
L’art. 95 comma 6 del Nuovo Codice degli Appalti d.lgs. n.50/2016 recita: “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
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1. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione
adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto,
caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
2. il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in
misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
3. il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti
all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare
che promuova ambiente e occupazione;
4. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare
le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
Diviene pertanto fondamentale realizzare opere che consentano di valorizzare le caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi
energetici mediante l’utilizzo di soluzioni innovative che consentano un uso efficiente delle risorse ambientali e la riduzione dei consumi di
energia sia nella realizzazione dell’opera che durante tutto il ciclo di vita dell’opera attraverso l’utilizzo di arredi e prodotti per l’edilizia
ecosostenibili.
Tale concetto veniva introdotto già con il D.M. del 24 dicembre 2015 che aveva introdotto i “criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione”.
A tal fine, i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante, devono prevedere l’attribuzione di specifici punteggi qualora
vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, anche mediante attribuzione di maggior punteggio relativo all’offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.
Tale concetto viene rafforzato anche dalla recente approvazione del decreto dell’11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare denominato “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017.
Nel testo viene specificato che i criteri ambientali minimi vengono applicati a quanto di seguito:
Fornitura e il servizio di noleggio diarredi per interni;
Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
Forniture di prodotti tessili.
Pertanto diviene fondamentale per le stazioni appaltanti e per i progettisti l’applicazione di tecniche realizzative e prodotti che consentano la
riduzione dei consumi di energia e delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni inquinanti e la mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici; Mentre per le aziende produttrici e le imprese edili diviene necessario il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel UE) in merito ai prodotti realizzati o utilizzati ed il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientali quali ISO
14001.2015.
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