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CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO “CPI MUTUI” Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazione; Modulo di proposta/adesione; deve essere consegnato alla Contraente ed all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. __________________________________________________________________________________________ BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, 255- 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 ROMA Tel. 06.4204581 - Fax 06.42045832 - C.F. e P.IVA 01652770510- Capitale Sociale € 33.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 – R.E.A di Arezzo n. 128879 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese al N.1.00139 Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. http:// www.bancassurance.it - e-mail : [email protected] - numero verde 800 663377 Pagina 1 di 25

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CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO

“CPI MUTUI”

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

• Nota informativa comprensiva del glossario; • Condizioni di assicurazione; • Modulo di proposta/adesione;

deve essere consegnato alla Contraente ed all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

__________________________________________________________________________________________

BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, 255- 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 ROMA Tel. 06.4204581 - Fax 06.42045832 - C.F. e P.IVA 01652770510- Capitale Sociale € 33.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 – R.E.A di Arezzo n. 128879 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43

del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese al N.1.00139 Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.

http:// www.bancassurance.it - e-mail : [email protected] - numero verde 800 663377

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NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO

“CPI MUTUI”

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N° 01794 del 9/02/2001, iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese al N.1.00139, con sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo (AR), Italia e direzione generale e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma (RM), Italia; Tel. 06-42045801; sito internet www.bancassurance.it; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.. Il bilancio di esercizio è certificato dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI), Italia. 2. Conflitto di interessi La Compagnia si impegna a: - evitare, sia nell’offerta e sottoscrizione della presente

Polizza collettiva che nella gestione dei contratti, situazioni di Conflitto di interessi, anche derivanti dal rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;

- nonostante l’attuale assenza di situazioni di Conflitto di interessi alla data di redazione della presente Nota informativa, la Compagnia si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di Conflitto di interessi, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi della Contraente e dell’ Aderente/Assicurato.

In proposito, particolare attenzione sarà riservata dalla Compagnia al monitoraggio ed alla gestione delle situazioni di Conflitto di interessi derivanti da rapporti con altre società del gruppo Banca Etruria o con cui il gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Si precisa che la Compagnia si impegna ad ottenere per gli Aderenti/Assicurati il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Con il presente Contratto la Compagnia garantisce il pagamento del Capitale assicurato al Beneficiario nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato, ossia il decesso dell’Aderente/Assicurato entro la data di scadenza della copertura assicurativa a condizione che il Premio unico sia stato pagato. Nel presente Contratto, la Contraente è sempre rappresentata dalla Banca distributrice. La presente Polizza “CPI MUTUI”- ramo vita è soggetta all’efficacia della polizza “CPI MUTUI” – ramo danni sottoscritta con BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Possono aderire al presente Contratto le persone fisiche a cui sia stato concesso un Mutuo da parte della Contraente, purché di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, e di età a scadenza della copertura assicurativa non superiore ai 75 anni. In ogni caso, l’età in ingresso viene calcolata in anni interi come differenza tra la data di sottoscrizione e l’anno di nascita dell’Aderente/Assicurato, mentre l’età alla scadenza viene calcolata in anni interi come differenza tra l’anno di scadenza e l’anno di nascita dell’Aderente/Assicurato. L’adesione alla presente Polizza collettiva potrà essere accettata dalla Compagnia solo a condizione che l’Aderente/Assicurato stesso, rilasci in senso favorevole le dichiarazioni di carattere sanitario riportate nel Modulo di Proposta/Adesione e che il capitale sotto rischio, tenendo conto di tutte le polizze CPI MUTUI in favore dell’Aderente/Assicurato, non superi complessivamente la somma di 200.000,00 Euro. Nel caso in cui l’importo del mutuo concesso dalla Contraente sia superiore a 200.000,00 Euro, la copertura assicurativa si intenderà limitata al suddetto massimo assicurabile e i relativi indennizzi ricalcolati in maniera proporzionale. Non sono ammesse coperture per importi

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superiori. Il capitale iniziale minimo 00,00 Euro.

el csoggead oimportotesta; pertanto, ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Proposta/Adesione. La durata della copertura assicurativa è collegat

urata del Mutuo. Tale durata non può essere inf

aso di Durata

o che Aderente/Assicurato deve pagare per estinguere il

e scadute. Qualora l’importo ssicurato non sia collegato all’importo del mutuo gli

ati sulla base del Capitale l’atto

assicurabile è di 40.0N aso di intestazione del contratto di mutuo a più

tti, la copertura assicurativa potrà essere accordata gnuno dei contestatari, ciascuno per il proprio

fino a un massimo di 200.000,00 Euro su ogni

a con la eriore a d

3 anni e non superiore a 30 anni. Il Contratto prevede la seguente tipologia di prestazione: PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in c

ecesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della dcontrattuale, è previsto il pagamento al Beneficiario designato del Capitale assicurato di importo pari al Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato.

er Debito residuo deve intendersi il capitale residuPl’Mutuo con il massimo di quello previsto dal piano di ammortamento del cliente, al netto delle eventuali rate di

utuo non pagate Maindennizzi verranno ricalcolniziale assicurato dichiarato in polizza e fornito ali

di sottoscrizione del modulo di Proposta/Adesione. Si ricorda la necessità di leggere, con particolare attenzione, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta/Adesione relative alle dichiarazioni di carattere sanitario ivi riportate. L’accettazione da parte della Compagnia dei rischi di cui alla presente Polizza collettiva è, infatti, subordinata alla risposta affermativa a tali dichiarazioni da parte degli Aderenti/Assicurati. Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione. In caso di vita dell’Aderente/Assicurato alla scadenza contrattuale, la copertura assicurativa termina ed i Premi pagati restano definitivamente acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.

i in cui il decesso non è coperto, in derente/Assicurato non è

a)

b)

c) mi due anni

medico, di stati d'alcolismo acuto o

ato al

o; e) da partecipazione a corse di velocità e relativi

amenti, con qualsiasi mezzo a motore; alattie, malformazioni, stati patologici e

lesioni, dell’Assicurato, anche conseguenti ad

indirette da esse derivanti, verificatesi o insorte prima della data di decorrenza della copertura assicurativa note all’Assicurato.

g) da malattie od infortuni conseguenti a stati psichiatriche o

neuropsichiatriche; h) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza

diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di

portive professionistiche; della pratica del paracadutismo

sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso

e forme,

Ci sono alcuni cas

ell’Aderente/Assicurato dparticolare, il decesso dell’Aoperto se deriva: c

da dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero della Contraente o del Beneficiario; dalla partecipazione attiva dell' Aderente/Assicu- rato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; da azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei pridalla data di erogazione del Finanziamento; i Sinistri provocati volontariamente dall' Aderente /Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non

prescritte dal cronico;

d) da infortuni di volo se l’Aderente/Assicurviaggia a bordo di aeromobile non autorizzatovolo o con pilota non titolare di brevetto idone

allenf) da m

infortunio, nonché delle conseguenze dirette o

depressivi ed affezioni

radiazioni atomiche; i) da malattie od infortuni che siano conseguenza

diretta della pratica di attività s

o di sport aerei in genere; j) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza

diretta della pratica delle seguenti attività

ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle variatletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;

k) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;

l) da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.

ALTRE PRESTAZIONI: In forza della polizza collettiva stipulata tra BAP Assicurazioni S.p.A. e la Contraente, in favore dell’Aderente/Assicurato verranno coperti altresì i seguenti rischi: - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (per tutti gli Aderenti/Assicurati); - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Malattia o da Infortunio (per i Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici); - Perdita Involontaria dell’Impiego (per Lavoratori Dipendenti di Enti privati); - Ricovero Ospedaliero (per i Non Lavoratori). La copertura fornita dalla presente Polizza “CPI MUTUI”- ramo vita e le singole coperture fornite in base alla Polizza “CPI MUTUI”- ramo danni operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro in relazione al singolo Sinistro. Le Condizioni di assicurazione relative alle altre prestazioni vengono consegnate all’Aderente/Assicurato contestualmente alla consegna del presente Fascicolo informativo.

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4. Premi L’ammontare del Premio è determinato applicando al

i assicurative è

Importi di premio unico

capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta/Adesione un tasso variabile in funzione dell’età degli Aderenti/Assicurati e della durata del Mutuo. Il tasso applicato non è funzione del sesso degli Aderenti/Assicurati. L’importo del Premio per le Prestazionpagabile anticipatamente in un’unica soluzione mediante addebito sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato.

Capitale assicurato: 50.000,00 Euro Sesso: Indifferente

Durata (anni) Età 5 10 15 20 25 30 223,00 387,50 627,00 961,00 1.454,00 35 261,00 486,00 837,50 1.370,50 2.169,50 40 337,00 675,50 1.245,50 2.113,50 3.412,50 45 484,50 1.046,00 1.979,50 3.396,00 5.385,00 50 770,50 1.691,50 3.220,50 5.392,00 8.462,50 Capitale assicurato: 100.000,00 Euro Sesso: Indifferente

Durata (anni) Età 5 10 15 20 25 30 376,00 705,00 1.184,00 1.852,00 2.838,00 35 451,00 902,00 1.065,00 2.671,00 4.269,00 40 604,00 1.281,00 2.421,00 4.157,00 6.755,00 45 899,00 2.022,00 3.889,00 6.722,00 10.700,0050 1.471,00 3.313,00 6.371,00 10.714,00 16.855,00 Capitale assicurato: 200.000,00 Euro Sesso: Indifferente

Durata (anni) Età 5 10 15 20 25 30 682,00 1.340,00 2.298,00 3.634,00 5.606,00 35 834,00 1.734,00 3.140,00 5.272,00 8.468,00 40 1.138,00 2.492,00 4.772,00 8.244,00 13.440,0045 1.728,00 3.974,00 7.708,00 13.374,00 21.330,0050 2.872,00 6.556,00 12.672,00 21.358,00 33.640,00 . Modalità di cal5 colo e di assegnazione della

6. O Non

Non

C. RE SCALE

8.1

Inb

partecipazione agli utili Non prevista.

pzioni di contratto

previste. 7. Gestione interna separata

prevista.

INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E GIME FI

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sull’Aderente/Assicurato

.1. Costi gravanti sul Premio

costi gravanti sul Premio (Caricamenti) sono indicati ella tabella seguente. ella Costi gravanti sul PremioTa

so

Età

Durata

Ses Spese di Caricamento

emissione Indiff.

Indiff.

fino a 4

70,00 Euro

33%

anni

iff. Indiff.

da 5 a 7

anni

70,00 Euro

23% Ind

Indiff. Indiff. oltre i 7

anni 70,00 Euro 15%

8.1

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul ren 9. M sconti

imposte sui redditi

n. 917/86

.2. Costi per riscatto

Non previsti.

dimento della gestione

Non previsti.

isura e modalità di eventuali

Non previsti. 10. Regime fiscale Trattamento fiscale dei Premi: i Premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I versamenti effettuati sono detraibili dalle (IRPEF) nei termini consentiti dalla legge. E’ facoltà dell’Aderente/Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei Premi versati nel limite massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dall’ammontare del reddito dichiarato (D.P.R. e successive modifiche).

Trattamento fiscale delle prestazioni: le prestazioni previste da una polizza di puro rischio, dispongono del presente trattamento fiscale: le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di morte dell’Aderente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.

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D. ALTRE INFORMAZIONI SUL

non ccettare il rischio assicurato da esercitarsi secondo le odalità di cui all’art. 4 delle ondizioni di aa data di decorrenza del contratto e della relativa

dizione che il mutuo s ed il premio sia pag .

R n n

n a a a

il giorno del decesso d ssicurato che si erif i entro at d copertu

in caso di est n l uqu u R r

evo della posta

rit o an asi a .

F n a ua parte della Compagnia

agli alla data di ricezione del

sottoscritto isulti in tutto o in parte sovrascritto,

odificato. er data di ricezione si intende la data di arrivo presso la

a Compagnia. Tale data è apposito timbro di arrivo,

spedizione avviene tramite la Banca L’eventuale rifiuto del rischio sarà

mpestivamente comunicato dalla Compagnia agli

enuto conto della particolare natura delle assicurazioni nte Contratto, la copertura assicurativa si visoriamente accordata a partire dalla data

i sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione. Qualora il rischio non venga accettato il Premio verrà

mentazione da consegnare all’impresa er la liquidazione delle prestazioni

mpagnia per ottenere il agamento del Capitale assicurato, in caso di decesso

o all’art. 12 elle

p30pre i assicurazione.

interessi di mora al mente dal

o iglio Di ttivo della BCE, a favore dei Beneficiari. da ai ll ti d ntr s

ue anni al giorno in ui si il fatto su cui il iritto si nda.

gg ic

presen Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme e o n plicato o c e di ioni

ontenute nel prese ntratto valgono le norme di gge vigenti in materia.

rio conformità all’art. 1920 del c.c., il Beneficiario

acquisis di essere stato designato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme versate in seguito al decesso

on pig on sequestrabilità i sens 3, comma 1, del c.c. le somme ovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

il Contratto

comunicazioni relative sono redatti

nello

CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento Il contratto è concluso e la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato e che il mutuo sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, salvo l’esercizio da parte della Co pagnia della facoltà di mam al successivo punto 15 e

ssicurazione. CLcopertura assicurativa coincidono con la data di ottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione a s

con ia stato erogatostato

ato

12. isoluzio e del co tratto Il Col m

tratto sissimo:

risolve e la copertura ssicurativ termina, a alla data di scadenza della copertura assicurativa; •• ell’Aderente/A

a di scadenza vassicurativa;

ich la d ella ra

• inzione a ticipata de relativo M tuo, a alsiasi ca sa essa sia dovuta.

13. iscatto e iduzione N

on previsti.

14. R ca pro Il di to di rev ca non è previsto tratt dosi nel c o di spec e di Polizz collettiva 15. acoltà di on accett zione del rischio assic rato d La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il rischio assicurato e di darne tempestiva comunicazione Aderenti/Assicurati qualora

odulo di Proposta/Adesione debitamente Mquest’ultimo rancellato, abraso o mc

PSede Amministrativa dellpposta sul Modulo stesso con a

in quanto ladistributrice. teAderenti/Assicurati interessati. Tdi cui al prese

tenderà provind

interamente restituito all’Aderente/Assicurato.

6. Docu1p L’elenco completo dei documenti che gli aventi diritto

evono consegnare alla Codpdell’Aderente/Assicurato, è riportat

ondizioni di assicurazione. CI agamenti dovuti dalla Compagnia sono effettuati entro

giorni dalla ricezione della documentazione completa vista nelle Condizioni d

Scaduto tale termine, saranno dovuti sso ufficiale di riferimento, fissato periodicata

C ns reSi ricorderivan

che al co

sensi deatto di as

’art. 2952 deicurazione si è veri icato

l c.c., i dirittiprescrivono in

dd

dfo

c f

17. Le

e appl abile al Contratto

Ille

te d norm

Per tuti diritt

quantinternazio

non disnte Co

ale privato apiplinato dall

bili. sposiz

cle Diritto proprio del BeneficiaIn

ce, per il fatto

dell’Aderente/Assicurato non entrano a far parte dell’asse ereditario di quest’ultimo. N norabilità e n

i dell’art. 192Advita non sono pignorabili né sequestrabili.

8. Lingua in cui è redatto1 Il contratto e tutte le n lingua italiana. i

19. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia especifico all’Ufficio Legale di BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma, oppure inviati via fax al numero 06.42.045.831 o mediante e-mail a: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del

clamo o in caso di assenza di riscontro nel termine assimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi

ll’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.745 o

rema

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06.42.133.353 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla

ompagnia, ivi

C compresa copia del reclamo già tivo riscontro. I sservanza della

ormati

ntratto

nte le eventuali variazioni delle fo

Si pdall’Aderente/Assicurato alla Compagnia per iscritto, la

mche nica alla Banca distributrice come indirizzo di domiciliazione postale.

azioni della Contraente alla società

ermo restando quanto precisato al punto precedente, al ompagnia una puntuale o, la Contraente è tenuta a

omunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi

Marsiglia Direttore Generale

inoltrato alla Compagnia ed il relaeclami per l’accertamento dell’o

r

n va di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP, all’indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire un breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l’operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria

BancAssurance Popolari S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde

00.66.33.77.

8 2

0. Informativa in corso di Co L’impresa si impegna a comunicare per iscritto e

tempestivame

in rmazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

recisa che, fatte salve diverse indicazioni comunicate Co pagnia invia le proprie comunicazioni all’indirizzo

l’Aderente/Assicurato comu BancAssurance Popolari S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

21. Comunic F fine di permettere alla Cinformativa in corso di contratt

Il rappresentante legale Emanuele

cvariazione di indirizzo.

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GLOSSARIO

Aderente/Assicurato: la persona richiedente il Mutuo concesso dalla Contraente, che ha sottoscritto il Modulo di Proposta/Adesione ed ha accettato di corrispondere il Premio dovuto. Beneficiario(i) o avente diritto alla prestazione: la Banca distributrice.

apitale assicurato: è

il capitale indicato nel Modulo di

aricamenti: parte del Premio versato destinata a coprire costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

attività

ontraente: la Banca distributrice.

i Premi versati o sulle risorse nanziarie gestite dalla Compagnia. ata di ricezione: si intende la data di arrivo, presso la ede Amministrativa della Compagnia, di tutta la ocumentazione cartacea necessaria per l’apertura delle ratiche di richiesta effettuate dall’avente diritto. ale data viene apposta sulla ricevuta di ritorno della ccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro

di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite la Banca distributrice. Debito Residuo: l’importo residuo in linea capitale del Mutuo, dovuto dall’Aderente/Assicurato al Beneficiario (con esclusione di qualsiasi importo dovuto dall’Aderente/Assicurato a qualsiasi altro titolo, ad esempio rate scadute, interessi, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.), calcolato in base al piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione del Mutuo stesso, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione. Detraibilità fiscale: misura del Premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

ichiarazione di buona salute: modulo costituito da ichiarazioni sullo stato di salute e sulle abitudini di vita ell’Aderente/Assicurato che la Compagnia utilizza al ne di valutare i rischi che assume con il Contratto di ssicurazione. urata contrattuale: periodo durante il quale il

ontratto è efficace.

sclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla opertura assicurativa prestata dalla Compagnia.

ascicolo informativo: l’insieme della documentazione formativa da consegnare alla Contraente e

ll’Aderente/Assicurato, composto da: Nota formativa; Condizioni di assicurazione; Glossario; odulo di Proposta/Adesione.

pignorabilità e insequestrabilità: principio secondo

ui le somme dovute alla Contraente o al/i eneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione secutiva o cautelare.

posta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni he sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; li importi ad essa assoggettati non rientrano più nel ddito imponibile e quindi non devono venire indicati

ella dichiarazione dei redditi.

determinate al Governo. iquidazione: pagamento al/i Beneficiario/i della

lla Compagnia la volontà di aderire alla Polizza

collettiva in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel Fascicolo informativo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente e all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della Polizza.

Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di assicurazione. Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al/i Beneficiario/i qualora si verifichi il decesso dell’Aderente/Assicurato. Nel caso specifico è di tipo temporanea, in quanto il pagamento è previsto qualora il decesso dell’Aderente/Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto.

CProposta/Adesione che verrà liquidato, nei limiti contrattuali, in caso di morte dell’Aderente/Assicurato che si verifichi entro la data di scadenza della copertura assicurativa. Ci

ompagnia: società autorizzata all’esercizio dell’Ccon la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP). Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello della Contraente o degli Aderenti/Assicurati. C

ontratto (di assicurazione sulla vita): contratto con ilC

quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare una Prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Aderente/Assicurato.

osti: oneri gravanti suC

fi

DSdpTra

Dddfia

DC Ec FinainM

ImcBe Imcgren

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione ulla base delle linee di politica assicurativa s

d

Lprestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

a Modulo di Proposta/Adesione: richiesta sottoscritt

all’Aderente/Assicurato, con la quale egli manifestada

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Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulstipulato dalla Contraente, costituita nel caso didalla Banca distributrice , nell’interesse di un gruppo di assicurati.

amento delle prestazioni esclusivamente

evento di rischio assicurato

o e per il quale viene prestata la garanzia ed a relativa Prestazione assicurata.

Società di Revisione: società diversa dalla Compagnia che controlla e certifica il bilancio di esercizio, è

di emolumenti, all’effettuazione di una

la vita specie

Contratterogata l

Polizza di puro rischio: categoria di Contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Aderente/Assicurato quali il decesso, e che prevedono il pagal verificarsi di tale evento. Premio: importo versato a fronte delle prestazioni assicurate. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi dell’evento assicurato. Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale per cause successive alla conclusione del contratto.

inistro: verificarsi dell’S(ovvero il decesso dell’Aderente/Assicurato) oggetto del

PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI), Italia. Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all’atto della c rresponsione oritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. Tassazione ordinaria: determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa iscale sul reddito complessivo del contribuente. f

Tassazione separata: metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali, nel caso di specie è l’Euro

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CONDIZIONI DI

CO

AS

NTRATTO COLLETTIVO DI ASSCR U

rt. 1 – Natura e oggetto del Contratto – Persone

opertura

to di un

Contratto le persone fisiche a

i Proposta/Adesione, e di età a scadenza della copertura ssicurativa non superiore ai 75 anni. ogni caso, l’età in ingresso viene calcolata in anni teri come differenza tra la data di sottoscrizione e anno di nascita dell’Aderente/Assicurato, mentre l’età lla scadenza viene calcolata in anni interi come ifferenza tra l’anno di scadenza e l’anno di nascita ell’Aderente/Assicurato. ’adesione alla presente Polizza collettiva potrà essere ccettata dalla Compagnia solo a condizione che Aderente/Assicurato stesso, rilasci in senso favorevole dichiarazioni di carattere sanitario riportate nel Modulo i Proposta/Adesione e che il capitale sotto rischio, nendo conto di tutte le polizze CPI MUTUI in favore ell’Aderente/Assicurato, non superi complessivamente somma di 200.000,00 Euro (con una durata non feriore a 3 anni e non superiore a 30 anni). el caso in cui l’importo del mutuo concesso dalla ontraente sia superiore a 200.000,00 Euro, la copertura ssicurativa si intenderà limitata al suddetto massimo ssicurabile e i relativi indennizzi ricalcolati in maniera roporzionale. Non sono ammesse coperture per importi periori. Il capitale iniziale minimo assicurabile è di

0.000,00 Euro. el caso di intestazione del contratto di mutuo a più ggetti, la copertura assicurativa potrà essere accordata

d ognuno dei contestatari, ciascuno per il proprio porto fino a un massimo di 200.000,00 Euro su ogni

sta; pertanto, ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere proprio Modulo di Proposta/Adesione. e singole coperture fornite in base alla presente Polizza

PI MUTUI”- ramo vita e la copertura fornita dalla olizza “CPI MUTUI”- ramo danni operano in via ternativa e non sono cumulabili tra loro in relazione al ngolo Sinistro. ’Aderente/Assicurato dovrà inoltre dichiarare per

iscritto nel Modulo di Proposta/Adesione il proprio consenso all’assicurazione a norma dell’art. 1919 del c.c..

e, salvo

della copertura

del Mutuo e non può essere inferiore a 3 anni e on superiore a 30 anni. a presente Polizza “CPI MUTUI”- ramo vita è soggetta ll’efficacia della polizza “CPI MUTUI” – ramo danni ttoscritta con BancAssurance Popolari Danni S.p.A.

Contratto si risolve e la copertura assicurativa in ogni aso termina:

alla data di scadenza della copertura assicurativa; il giorno del decesso dell’Aderente/Assicurato che si

verifichi entro la data di scadenza della copertura assicurativa;

in caso di estinzione anticipata del relativo Mutuo, a qualsiasi causa essa sia dovuta.

rt. 4– Facoltà di non accettazione del rischio ssicurato da parte della Compagnia

a Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il rischio

SICURAZIONE

cui sia stato concesso un Mutuo da parte della Contraente, purché di età non inferiore a 18 anni né

periore a 70 anni alla data sottoscrizione del Modulo

ICURAZIONE TEMPORANEA ESCENTE A PREMIO UNICO CASO MORTE A CAPITALE DE

“CPI M

TUI”

Art. 2– Conclusione del contratto e decorrenza AAssicurate Il Contratto ha per oggetto la liquidazione al Beneficiario, in caso di morte dell’Aderente/Assicurato che si verifichi entro la data di scadenza della cassicurativa, di un capitale di importo pari al Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato, a fronte del pagamenPremio unico. Nel presente Contratto la Contraente è sempre rappresentata dalla Banca distributrice.

ossono aderire al presenteP

sudaIninl’addLal’ledtedlainNCaapsu4NsoaimteilL“CPalsiL

Il presente contratto è concluso e la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato e che il mutuo sia stato erogato, alla data

i sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesiondl’esercizio da parte della Compagnia della facoltà di non accettare il rischio assicurato da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 4.

rt. 3–Durata e termine Aassicurativa - Risoluzione del contratto La durata della copertura assicurativa è collegata con la

urata dnLaso Ilc

••

Aa Lassicurato e di darne tempestiva comunicazione agli Aderenti/Assicurati qualora, alla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente sottoscritto,

uest’ultimo risulti in tutto o in parte sovrascritto, qcancellato, abraso o modificato.

er data di ricezione si intende la data di arrivo presso la ede Amministrativa della Compagnia. Tale data è posta sul Modulo stesso con apposito timbro di arrivo, quanto la spedizione avviene tramite la Banca stributrice. ’eventuale rifiuto del rischio sarà tempestivamente municato agli Aderenti/Assicurati interessati.

enuto conto della particolare natura delle assicurazioni cui al presente Contratto, la copertura assicurativa si tenderà provvisoriamente accordata ed attiva a partire lla data di sottoscrizione del Modulo di

Proposta/Adesione. Qualora il rischio non venga accettato il Premio verrà interamente restituito all’Aderente/Assicurato.

PSapindiLcoTdiinda

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Art. 5– Prestazioni assicur

caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso ella

Benepari al decessoPer Debito residuo deve intendersi il capitale residuo che l’Aderente/Assicurato deve pagare per esting

utuo con il massimo di quello previsto dal pmortamento del cliente, al netto delle eventuali rate di

n sia collegato all’importo del mutuo gli erranno ricalcolati sulla base del Capitale

ate nI

d durata contrattuale, la Compagnia verserà al ficiario designato il Capitale assicurato di importo

Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il dell’Aderente/Assicurato.

uere il iano di M

amMutuo non pagate e scadute. Qualora l’importo assicurato no

dennizzi vininiziale dichiarato in polizza e fornito all’atto di sottoscrizione del modulo di Proposta/Adesione. Il capitale iniziale assicurato è compreso tra 40.000,00 Euro e 200.000,00 Euro. Si ricorda la necessità di leggere, con particolare attenzione, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta/Adesione relative alle dichiarazioni di carattere sanitario ivi riportate.. L’accettazione da parte della Compagnia dei rischi di cui al presente contratto collettivo è, infatti, subordinata alla risposta affermativa a tali dichiarazioni da parte degli Aderenti/Assicurati. Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione. In caso di vita dell’Aderente/Assicurato alla scadenza contrattuale la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso. Ci sono alcuni casi in cui il decesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto. Tali esclusioni sono riportate al successivo art. 10. Art. 6 – Premio L’ammontare del Premio è determinato applicando al capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta/Adesione un tasso variabile in funzione dell’età degli Aderenti/Assicurati e della durata del Mutuo. Il tasso applicato non è funzione del sesso degli Aderenti/Assicurati. Art. 7 – Dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato Le dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:

• in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 1892 del c.c.:

di rifiutare, in caso di Sinistro e in ogni tempo,

qualsiasi pagamento; di contestare la validità del Contratto entro tre mesi

dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

• senza dolo o colpa grave , ai sensi dell’art. 1893

in o e

fosse

di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la za.

ua

caso dovrà recuperare le commissioni

Art

de d

ll' Aderente

ll’Aderente/Assicurato

del c.c.:

di ridurre, in caso di Sinistro, le somme assicurateproporzione della differenza tra il Premio convenutquello che sarebbe stato applicato se si conosciuto il vero stato delle cose;

cui hareticen

rt. 8 – Valutazione del rischio A

La Compagnia può in ogni caso:

• accettare la proposta/adesione dell’ Aderente/Assicurato senza riserve;

• rifiutare il rischio assicurato, secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 9 – Anticipata estinzione o portabilità del Mutuo Nel caso di anticipata estinzione o portabilità del Mutuo, la Compagnia provvederà alla restituzione all’Aderente/Assicurato della parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, al netto dei costi di gestione. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Debito residuo, e per la componente residrelativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia in tale riconosciute per il collocamento.

. 10 – Rischi non coperti

Il ecesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto

eriva: sa) da dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero della

Contraente o del Beneficiario; ) dalla partecipazione attiva deb

/Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;

c) da azioni intenzionali dequali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di erogazione del Finanziamento; i Sinistri provocati volontariamente dall' Aderente /Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico;

d) da infortuni di volo se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;

e) da partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

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f) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni, dell’Aderente/Assicurato, anche conseguenti ad infortunio, nonché delle conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, verificatesi o insorte prima della data di decorrenza della copertura assicurativa note all’Assicurato;

g) da infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;

h) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;

i) da malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;

j) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;

k) da malattie ed Infortuni che siano conseguenza

i, kite surf,

cquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.

ente in un’unica soluzione mediante ddebito sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato.

ne

I dono d ti.

2. sc

3. tdella data di nascita;

dalacq

5. pu ciale, per prestazioni assicurative non

periori ad Euro 300.000; atto notorio qualora la porto di euro

lo stato successorio ella persona deceduta, dovrà indicare se il defunto abbia

e necessario, l'elenco comtestaed itesta

stitut amento è l’unico onosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di

atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà

(es. incidente stradale, micidio, suicidio, etc.):

ista per il caso di morte azione medica di cui al

(ovvero certificato della Procura della

Evecompagdegli aventi diritto, potrà essere richiesta in

pagdovdocinte Ivers ’unica soluzione dietro ricevuta congiunta

ban o

diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet sktorrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;

l) da sindrome da immunodeficienza a

Art. 11 – Versamento del Premio La copertura assicurativa entra in vigore il giorno di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione a condizione che il Premio unico sia stato pagato. L’importo del Premio per le Prestazioni assicurative è

agabile anticipatampa

provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

ntuale ulteriore documentazione finalizzata a provare l’effettiva sussistenza dell’obbligo al

amento delle prestazioni e l’esatta individuazione

Per tali forme contrattuali il riscatto e/o la riduzioelle prestazioni assicurate non sono ammessi. d

Art. 12– Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo del pagamento d ad individuare gli aventi diritto. e

ocumenti necessari per le richieste di liquidazione i seguito elencas

Sinistro per morte naturale:

1. l’originale di polizza e gli eventuali allegati; fotocopia di un documento di identità valido e codice ale, relativi agli aventi diritto alla prestazione; fi

cer ificato di morte dell’Assicurato, con l’indicazione

4. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo predisposto

la Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di uisire ulteriore documentazione di carattere sanitario

in considerazione di particolari esigenze istruttorie; Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, autenticata da bblico uffi

suprestazione sia superiore al citato im300.000. Tale documento, attestantedo meno lasciato testamento e, s

pleto di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di mento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ntegrale del verbale di deposito e pubblicazione del mento stesso e l’atto notorio o dichiarazione

iva dovrà attestare che il testsocesistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in

igore, l’valtresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia la Società Contraente; 6. Certificato di esistenza in vita relativo agli aventi diritto alla prestazione; 7. Piano di ammortamento. Sinistro per morte violenta ooltre alla documentazione prevaturale, ad eccezione della reln

precedente punto 4, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l’autorità giudiziaria Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o

considerazione di particolari esigenze istruttorie. In ogni caso, verificata l’esistenza dell’obbligo di

amento, la Compagnia mette a disposizione la somma uta nei 30 giorni successivi al ricevimento della umentazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli ressi di mora a favore degli aventi diritto. n caso di più Beneficiari, l’importo dovuto sarà ato in un

degli interessati. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico

cario sul conto corrente indicato agli aventi dirittalla prestazione.

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Si ricorda che i diritti derivanti da un co tratto di assicurazione cadono in prescrizione

o due anni dal momento in cui possono essere fatti re (Art. 2952 del Codice Civile). conformità all’Art. 1920 del Codice Civile, il eficiario acquisisce, per il fatto di essere stato

ndopvaleIn Ben

somdec non entrano a far parte

Ai ssom za di contratti di

Nor

designato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa in particolare che le

me liquidate dalla Compagnia in seguito al esso dell’Assicurato

dell’asse ereditario di questo ultimo. ensi dell’Art. 1923, comma 1, del Codice Civile, le me dovute in dipenden

assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

me generali riguardanti i documenti da consegnare a. originale di polizza

riginale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o endici, o in mancanza una dichiarazione di rrimento effettuata presso le competenti autorità di blica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i in cui l’operazione richiesta determini la totale nzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro).

L’oappsmapubcasiesti

cospresBenvincsullvincliqu e del Contraente o

c. cogni tipo di liquidazione, ove l’avente diritto non a, ai sensi della vigente normativa (d. lgs. n.

il consenso al enso stesso dovrà

i polizze di richiedere ulteriore documentazione

attezza e la oni rese

n potrà in alcun modo cedere o e a terzi o vincolare a favore di terzi la presente

stessa.

rato.

b. vincoli gravanti sulla polizza Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure

tituita in pegno), la domanda di ottenimento delle tazioni, oltre che dall’avente diritto (Contraente o eficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto olatario, il quale indicherà l’entità della sua pretesa

a polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di olo o pegno, il suo espresso consenso all’integrale idazione delle prestazioni in favor

del Beneficiario. onsenso al trattamento dei dati

Per bbia

196/2003), fornito in precedenzarattamento dei propri dati, il const

essere manifestato utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Compagnia. d. piano di ammortamento Piano consegnato dalla Banca Distributrice all’Aderente/Assicurato al momento di erogazione del mutuo, contenente le rate di rimborso del mutuo, la quota capitale e la quota interesse.

a Compagnia si riserva, inoltre, per questo tipologieLdsanitaria necessaria a verificare l’esompletezza delle dichiarazic

dall’Aderente/Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto. Art. 12 bis – Cessione dei diritti L’Aderente/Assicurato notrasferirPolizza o i diritti derivanti dalla

Art. 13– Beneficiari Nell’ambito del presente Contratto, unico Beneficiario delle prestazioni assicurative è la Contraente per l’importo del Debito residuo. Il pagamento di tale somma sarà pienamente liberatorio per la Compagnia nei confronti di eventuali aventi causa della Contraente e/o degli eredi dell’Aderente/Assicu Art. 14– Legislazione applicabile Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Art. 15 – Foro competente Per tutte le controversie relative al presente Contratto, nascenti tra la Compagnia e l’Aderente/Assicurato o i relativi aventi diritto sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o domicilio elettivo, a seconda dei casi, dell’Aderente/Assicurato o degli aventi diritto.

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“CPI M

CONTRATTO COLLETTIVO DI AINVALIDITA’ PERMANENT

U

SSICURAZIONE A COPERTURA DI E, INABILITA’ TEMPORANEA E TO

RD

NOTA INFOR

Sanctis, 11 – 00195 Roma, Italia; tel.

sicurazioni S.p.A. potranno

eclami in merito al contratto tto la gestione del sotto il profilo dell’

ione ed erogazione delle to, devono essere inoltrati

simo di uarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, ervizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187

Roma, telefono 06.42.133.745 o 06.42.133.353 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP, all’indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire un breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l’operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde 800.66.33.77. Durata La presente Polizza “CPI MUTUI”- ramo danni è soggetta all’efficacia della polizza “CPI MUTUI” – ramo vita sottoscritta con BancAssurance Popolari S.p.A. La copertura assicurativa ha una durata compresa tra i 3 e i 10 anni. In ogni caso, l’Assicurazione cessa di avere efficacia alla data di risoluzione o estinzione anticipata del relativo Mutuo.

le Via Calamandrei, 255- 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis,11 - 00195

ROMA Tel. 06.4204581 - Fax 06.42045832 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 4.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 1917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595

del 14 marzo 2008 - Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00165 - Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento i Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. - http:// www.bancassurance.it - e-mail : [email protected] - numero verde 800 663377

TUI”

TALE, RICOVERO OSPEDALIERO E PE

ITA DEL LAVORO

MATIVA Premessa La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché con quanto disposto dalla Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, dalla Circolare ISVAP 417 D del 28 settembre 2000 e dal Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008. Informazioni relative alla Società BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Compagnia di diritto italiano, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008, iscritta all’albo delle Imprese con numero 1.00165 con Sede Legale in Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo (AR) Italia, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De06-42045801; sito internet www.bancassurance.it; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.. Informazioni relative al contratto Legislazione applicabile Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica taliana. Il Cliente e BAP AsI

convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. REventuali reclami aventi ad oggeapporto contrattuale, segnatamente r

attribuzione di responsabilità, della effettività della

Popolari Danni S.p.A. Sede lega

prestazione, della quantificazomme dovute all’avente dirits

per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico alla Funzione Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma, oppure inviati via fax al numero 06.42.045.831 o mediante e-mail a: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di ssenza di riscontro nel termine masa

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BancAssurance

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Periodo di carenza contrattuale I periodi di carenza contrattuale sono i seguenti: · la garanzia per il caso Inabilità Temporanea da Malattia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; · la garanzia per il caso Perdita di Impiego Involontaria è soggetta ad un Periodo di Carenza di 180 gior· la garanzia per il caso Ricovero Osped eroè soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 gio· la garanzia per il caso di Invalidità Totaleda malattigiorni.

rcostanze di rischio ventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze

del rischio rese in sede di conclusione

influiscano sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di risoluzione del contratto (artt. 1892,1893, 1894 c.c.).

’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal ssicurazione si prescrivono in due anni dal

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si rmini di

i richiama l’attenzione della Contraente e dell’Aderente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le

di contratto prima di sottoscriverlo. gere ta d

Glossa

te si

all’Aderente/Assicurato dalla Compagnia in base

tratto di assicurazione, nel caso di specie è Danni S.p.A. (BAP

- Decorrenza della garanzia: momento in cui le

abilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Aderente/Assicurato di attendere alle proprie normali occupazioni a seguito di Infortunio o Malattia.

ni; da Malattia rni; Permanente

Prescrizione Ai sensi dellcontratto di a

ali

a è soggetta ad un periodo di carenza di 180

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle

fonda. A tal fine è necessario interrompere i teprescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R. ci

E del contratto che

Scondizioni Si invita la Contraente e l’Aderente/Assicurato a leggaranzie incluse e quelle escluse nel contratto, la duracontrattualmente previsti.

con particolare attenzione le clausole concernenti le el contratto nonché la durata dei periodi di carenza

rio

gnificato:

Contraente: la Banca distributrice.

dall’Aderente/Assicurato al Beneficiario (con esclusione di qualsiasi importo dovuto dall’Aderente/Assicurato a qualsiasi altro titolo, ad esempio rate scadute, interessi, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.), calcolato in base al piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione del Mutuo stesso, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione.

I termini impiegati nella presente Polizza hanno il seguen

- Aderente / Assicurato: la persona richiedente il Mutuo concesso dalla Contraente, che ha sottoscritto il Modulo di Proposta/Adesione ed ha accettato di corrispondere il Premio dovuto.

- Assicurazione: la copertura assicurativa concessa

alla Polizza. - Beneficiario(i) o avente diritto alla prestazione:

la Banca distributrice. - Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la

decorrenza della Polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia. Pertanto, durante il periodo di carenza individuato in Polizza, le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci.

- Compagnia: società autorizzata all’esercizio

dell’attività con la quale la Contraente stipula il conBancAssurance PopolariAssicurazioni S.p.A.).

-

garanzie divengono efficaci ed in cui il Contratto ha effetto, una volta trascorso il periodo di carenza previsto contrattualmente.

- Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia,

in base all’Assicurazione di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. - Debito Residuo: l’importo residuo in linea

capitale del Mutuo, dovuto

- Ente Privato: ogni soggetto giuridico diverso dall’Ente Pubblico e che non sia comunque riconducibile alla nozione di Pubblica Amministrazione.

- Ente Pubblico: ogni soggetto dotato di personalità

giuridica di diritto pubblico, con esclusione degli enti pubblici economici.

- Franchigia: costituisce una limitazione prevista

contrattualmente alla garanzia prestata dall’ Assicurazione. E’ espressa in giorni.

- In

- Infortunio: evento dovuto a causa fortuita,

le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;

cità di

Permanente: stato di menomazione dell’integrità psicofisica di una persona di origine patologica o traumatica consolidata o irreversibile determinata in ppercentuali che va dal 66% al 100%.

- Istituto di cura struttura sanitaria pubblica o casa

dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti

iche (IRPEF) dell’anno fiscale

delle

titolo

- ica che presti

aliano presso

almeno 16 ore e con

tra l’Aderente/Assicurato ed il Beneficiario.

Perdita di Impiego Involontaria: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dell’Aderente/Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, riconducibile

l’attività produttiva,l’organizzazione del lavoro ed

- Periodo di Riqualificazione: è il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la cessazione di un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza ed il verificarsi di un Sinistro successivo, ai fini dell’indennizzabilità di quest’ultimo.

- Polizza: il presente contratto di assicurazione.

- Pubblica Amministrazione: Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i

ari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro

- Ra nsile (o frazione mensile delle

rate con diversa periodicità) di rimborso del

o, con la limitazione del

Ricovero: la permanenza in Istituto di cura italiano

- Sin

oncessa l’Assicurazione, nel corso del Assicurazione.

violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1) l'asfissia di origine non morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da

assorbimento di sostanze nocive; 3) l'annegamento; 4) l'assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore; 6)

7) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

- Invalidità Permanente: stato di menomazione

- Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

- Mutuo: il contratto di Mutuo sottoscritto

dell’integrità psicofisica di una persona di origine patologica o traumatica consolidata o irreversibile determinata in punti percentuali con riferimento all’incidenza della menomazione sulla capa

esclusivamente al giustificato motivo oggettivo cioè un motivo connesso a ragioni inerenti

lavoro generica di un individuo indipendentemente dall’attività lavorativa svolta.

- Invalidità Totale

il regolare funzionamento di essa in conformità all’art. 3, seconda parte, L. 604/1966;

unti

di cura privata ubicate in Italia, regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione

termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze, o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

- Lavoratore Autonomo: la persona fisica che non percepisca al momento del Sinistro, e non abbia percepito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisprecedente un reddito da lavoro dipendente e che percepisca al momento del Sinistro, e abbia percepito ai fini dell’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) dell’anno fiscale precedente e quale reddito prevalente, almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), 50 lett. c-bis (collaborazione senza vincolo di subordinazione, ivi inclusi a esemplificativo i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Lavoratore Dipendente: la persona fisil proprio lavoro su territorio itAziende o Enti di diritto Privato o Pubblico, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.

Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra Consumatori, enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popol

- Non Lavoratore: la persona fisica che non sia

Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. - Normale Attività Lavorativa: l’attività lavorativa

svolta dall’Aderente/Assicurato quale Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo.

-

associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali.

ta: ciascuna rata me

capitale assicurato, comprensiva di capitale e interessi, in conformità al piano di ammortamento concordato dall’Aderente/Assicurato al momento di stipulazione del MutuCapitale iniziale assicurato nel modulo di Proposta\Adesione.

- che comporti pernottamento.

istro: il verificarsi, con riguardo ad un Aderente/Assicurato, dell’evento dannoso per il quale è cperiodo di efficacia dell’

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LI DI A NE

SSI URINVALIDITA’ PERMANENTE, INABILITA’ T

OSPEDALIERO E PERDI U

Art. 1 – Oggetto dell’assicuraLa Contraente stipula la presente Polizza collettiva con la Coed vassicul’estinBenefidel CProposLe si e Po zda Palternal singNel cCo tra la copertura asasproporsuperi40.000collegricalcosottoscIn conel pe azione, la Compagnia c o

se da) converificInfortal 66corriscalcolstessa Permadelle Condib) comomeLavorverificCompsecond

ondi lari di Assicurazione;

Ente InvoloIndenArtt. Assicud) comomeverific aliero, la Compagnia

Assicu Art. 2copertL’Assfisica c1) abbollett ritta dalla

alla Proposammo

ipula omento del di età

s

l’annoalla sdifferedell’A Art. PeriodIl preassicusia stadi sottLa cotra i 3n ogn efficacia la

Fermo· la gMalatgiorni· la Involo

80 gila garanzia per il caso Ricovero Ospedaliero da

iornila garanzia per il caso di Invalidità Totale

carenz Art. 4La presente Polizza “CPI MUTUI”- ramo danni è soggetta all’efficacia della polizza “CPI MUTUI” – ramo vita sottoscritta con BancAssurance Popolari S.p.A..

CONDIZIONI GENERA SSICURAZIOCONTRATTO COLLETTIVO DI A C AZIONE A COPERTURA DI

EMPORANEA E TOTALE, RICOVERO TA DEL LAVORO

“CPI M TUI”

zione

mpagnia al fine di assicurare al Beneficiario, nei limiti al erificarsi degli eventi indicati nelle Condizioni di

razione, un Indennizzo che consenta la riduzione o zione del debito dell’Aderente/Assicurato verso il ciario stesso in base al Mutuo, con la limitazione apitale iniziale assicurato nel modulo di ta\Adesione.

ngole coperture fornite in base alla present liz a “CPI MUTUI”- ramo danni e la copertura fornita lla olizza “CPI MUTUI”- ramo vita operano in via

ativa e non sono cumulabili tra loro in relazione olo Sinistro.

aso in cui l’importo del mutuo concesso dalla ente sia superiore a 200.000,00 Euro,n

sicurativa si intenderà limitata al suddetto massimo sicurabile e i relativi indennizzi ricalcolati in maniera

zionale. Non sono ammesse coperture per importi ori. Il capitale iniziale minimo assicurabile è di ,00 Euro. Qualora l’importo assicurato non sia

ato all’importo del mutuo gli indennizzi verranno lati con i dati presenti in polizza e forniti all’atto di rizione del modulo di Proposta/Adesione. formità a quanto sopra, al verificarsi di un Sinistro riodo di efficacia dell’Assicurn

ri on scerà a favore del Beneficiario un Indennizzo con o i seguenti casi:

riguardo a qualsiasi Aderente/Assicurato, al arsi di Invalidità Totale Permanente, da unio o Malattia, con un grado pari o superiore % la Compagnia riconoscerà un Indennizzo pondente all’importo del Debito Residuo ato alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione attestante l’Invalidità Totale nente in conformità a quanto stabilito dagli artt. 5 Condizioni Generali di Assicurazione e 12 delle zioni Particolari di Assicurazione. n riguardo all’Aderente/Assicurato che al nto del Sinistro sia Lavoratore Autonomo o atore Dipendente di Ente Pubblico, al arsi di Inabilità Temporanea Totale, la

agnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi o quanto previsto agli Artt. 13 e 14 delle

zioni ParticoCc) con riguardo all’Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente di

Privato, al verificarsi di Perdita di Impiego ntaria, la Compagnia riconoscerà un nizzo da calcolarsi secondo quanto previsto agli 15, 16 e 17 delle Condizioni Particolari di razione. n riguardo all’Aderente/Assicurato che al nto del Sinistro sia Non Lavoratore, al arsi di Ricovero Osped

riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto all’Art. 18 delle Condizioni Particolari di

razione.

– Persone assicurabili – delimitazione della ura

icurazione è esclusivamente riservata alla persona he: ia stipulato il Mutuo ed abbia aderito alla Polizza iva vita “CPI MUTUI” sottoscc

Contraente con BancAssurance Popolari S.p.A.; 2) abbia età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni

data di sottoscrizione del Modulo di ta/Adesione, in conformità al piano di

rtamento concordato al momento della zione. Resta inteso che, ove al mst

Sinistro l’Aderente/Assicurato, abbia 75 anni e sun Indennizzo sarà dovuto. n

In ogni caso, l’età in ingresso viene calcolata in anni interi come differenza tra la data di sottoscrizione e

di nascita dell’Aderente/Assicurato, mentre l’età cadenza viene calcolata in anni interi come nza tra l’anno di scadenza e l’anno di nascita derente/Assicurato.

3 – Decorrenza e durata dell’assicurazione. o di carenza sente contratto è concluso e la copertura

rativa entra in vigore, a condizione che il premio to pagato e che il mutuo sia stato erogato, alla data oscrizione del Modulo di Proposta/Adesione. pertura assicurativa ha una durata compresa e i 10 anni. i caso, l’Assicurazione cessa di avere I

al data di risoluzione o estinzione anticipata del relativo Mutuo, a qualsiasi causa essa sia dovuta.

quanto sopra, resta inteso che, in ogni caso: aranzia per il caso Inabilità Temporanea da tia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 ; garanzia per il caso Perdita di Impiego ntaria è soggetta ad un Periodo di Carenza di orni; 1

· Malattia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60

; g· Permanente da malattia è soggetta ad un periodo di

a di 180 giorni.

–Efficacia della Polizza

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Art. 5– Oneri dell’Aderente/Assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistrcausa - deve (trentesim

espressamente il numero di La denuncia del Sinistro deve in ogni caso contl’indicazione del luogo, giorno ed ora edell’evento, nonché una dettagliata descrizion

odalità di accadimento. tta richiesta,

l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a richiesta di odalità di cui

iascun periodo stro. La

e al perdurante diritto alle

ella valutazione dell’operatività della copertura a presente Polizza, l’Aderente/Assicurato dovrà

e i propri medici curanti e/o il datore di

aso di mancato adempimento dell’onere

dell'Aderente/Assicurato: a

n pilota non titolare di brevetto idoneo;

delle conseguenze dirette o esi o insorte

renza della copertura

o, l'Aderente/Assicurato - o i suoi aventi darne avviso scritto, entro il 30°

inoltre ad inviare alla Compagnia uncontinuazione del Sinistro con le stesse msopra ed entro 30 giorni dalla fine di c

o) giorno dalla data di accadimento del Sinistro, alla Compagnia e alla Contraente mediante richiesta sulla quale dovrà essere sempre riportato

Mutuo. enere

di 30 giorni consecutivi di durata del SiniCompagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Aderente/Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordinprestazioni di cui alla presente Polizza.

causa e delle

Ai fini ddi cui allinoltre autorizzarm

Unitamente alla suddel’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Compagnia la seguente documentazione:

· Caso Invalidità Totale Permanente: copia del documento valido di identità, certificazione di invalidità totale permanente, emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), oppure, completa relazione medico legale attestante l’invalidità totale permanente ed il relativo grado, nonché copia di tutta la documentazione medica pertinente, comprese le cartelle cliniche. · Caso Inabilità Temporanea Totale: copia di un documento valido di identità, documentazione che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo (es. copia dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA) o documentazione che certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico (es. la lettera di assunzione e l’ultima busta paga) al momento del Sinistro, certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente. · Caso Perdita di Impiego Involontaria: copia di un documento valido di identità, copia del contratto di lavoro cessato ed alla cui cessazione faccia seguito lo stato di Disoccupazione; copia della lettera di licenziamento;copia di un documento che attesti l’iscrizione all’elenco anagrafico comprovante lo stato di disoccupato o alle liste di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità; autocertificazione attestante l’assenza di trattamento pensionistico successivamente alla Perdita di Impiego Involontaria. · Caso Ricovero Ospedaliero: copia di documento valido di identità, autocertificazione dello stato di Non Lavoratore; qualora l’Aderente/Assicurato alla data di effetto della Polizza sia Lavoratore Autonomo oppure Lavoratore Dipendente e successivamente diventi Non Lavoratore, copia della documentazione comprovante il passaggio, anteriormente al Sinistro, da tale posizione a quella di Non Lavoratore (cioè, rispettivamente: certificato di chiusura della Partita IVA e autocertificazione di mancanza di titolarità di Partita IVA per il Lavoratore Autonomo; lettera di licenziamento o dimissioni e autocertificazione di mancanza di titolarità di Partita IVA per il Lavoratore Dipendente; certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente).

Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria, Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro,

lavoro affinché forniscano tutte le informazioni e consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia. In cdi cui al presente paragrafo, la Compagnia non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo. L'Aderente/Assicurato prende atto e concede espressamente alla Compagnia la facoltà di richiedere, per agevolare l’attività istruttoria, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. La mancata produzione dei documenti richiesti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

L'inadempimento dell’obbligo di avviso può comportare in caso di dolo la perdita totale del diritto all’Indennizzo, o in caso di colpa la sua perdita parziale (art. 1915 c.c.). Art. 6 – Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi: a) dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero della

Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva

delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;

c) azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato q uali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di erogazione del Finanziamento; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall' Aderente /Assicu- rato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico.

d) infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o co

e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

f) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni, dell’Aderente/Assicurato, anche conseguenti ad infortunio, nonchéindirette da esse derivanti, verificatprima della data di decorassicurativa note all’Assicurato.

g) infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;

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h) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;

i) malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;

j) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;

k) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;

l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza (ai soli fini della Inabilità Temporanea e Totale);

m) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegata.

La copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è peraltro esclusa nei seguenti casi: n) i licenziamenti dovuti a “giusta causa”;

)o le dimissioni; p) i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari e

professionali; q) i licenziamenti tra parenti, affini entro qualsiasi

grado e conviventi more uxorio; r) le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di

lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente;

s) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;

t) i licenziamenti a seguito dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;

u) le risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;

v) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;

w) le situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;

x) provvedimenti di mobilità.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 8 – Anticipata estinzione o portabilità del Mutuo Nel caso di anticipata estinzione o portabilità del Mutuo, la Compagnia provvederà alla restituzione all’Aderente/Assicurato della parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato al netto dei costi di gestione. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Debito residuo, e per la componente residua relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di nno mancanti alla sca adenza della copertura. La

so dovrà recuperare le commissioni

t.

le n ato applicabili.

legg ArtPernas ompagnia e l’Aderente/Assicurato o i

rdomdell ArtAi congior

ArtL’A o

Compagnia in tale cariconosciute per il collocamento. Ar 9 - Legislazione applicabile Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme

orme di diritto internazionale privPer tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di

e vigenti in materia

.10 – Foro Competente tutte le controversie relative al presente Contratto, centi tra la C

relativi aventi diritto sarà competente in via esclusiva il Fo o nella cui giurisdizione si trova la residenza o

icilio elettivo, a seconda dei casi, ’Aderente/Assicurato o degli aventi diritto.

. 11 – Prescrizione sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal tratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal no in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si

fonda.

. 11 bis – Cessione dei diritti derente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere

trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla stessa.

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Condizioni Particolar

si appli

AssPeratti ArtPer

di docin Conarticorr

L’In siduo e

Ade utui e per tutte le Assicurazioni che siano pendenti, in relazione ad

ta dopo un periodo Malattia o rata;

veri rtunio che l’hanno provocata.

l

AssTot

t

Art. 13 - Indennizzo per il caso di Inabilità

L’incorrInabdi c te Polizza, consiste nel pagamento, per ogni m una somma pari alla rata mensile (o frazione mensile delle rate con diversa periodicità), comprensiva di capitale ed interessi, dovuta dall’Aderente/Assicurato alla Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal contratto di Mutuo, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i contratti che siano

a Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale

ascuna copertura. L’Indennizzo

di un Sinistro

quale l’Aderente/Assicurato rmale Attività Lavorativa

caso di Perdita di Impiego

taria

l settore privato e che al momento del Sinistro siano assunti da almeno sei mesi, e abbiano superato il periodo di prova. Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Gli Aderenti/Assicurati sono coloro che al momento del Sinistro siano assunti a tempo indeterminato. La copertura assicurativa per il caso di perdita d’impiego dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni, con un periodo di carenza di 6 mesi. Qualora dunque il licenziamento

i di Assicurazione

cano, in aggiunta alle condizioni Generali che Le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione precedono, in relazione a ciascun specifico Sinistro.

Sezione A

icurazione per il caso di Invalidità Totale manente da Infortunio o Malattia (copertura va per tutti gli Aderenti/Assicurati)

. 12 - Indennizzo per il caso di Invalidità Totale manente

L’Indennizzo è pari al Debito Residuo calcolato alla data

ricezione da parte della Compagnia stessa della umentazione attestante l’Invalidità Totale Permanente conformità a quanto stabilito dall’ art. 5 delle dizione Generali di Assicurazione e dal presente

colo. Saranno detratti eventuali Indennizzi già isposti per Inabilità Temporanea Totale in relazione

al medesimo evento che ha cagionato l’Invalidità Totale Permanente.

dennizzo massimo è pari al Debito Recomunque mai superiore a Euro 200.000,00 per

rente/Assicurato, cumulativo per tutti i M

uno stesso Aderente/Assicurato. L’Indennizzo è dovuto soltanto qualora: l’Invalidità Totale Permanente persis-

di almeno 6 mesi dalla data di diagnosi della Infortunio che l’hanno genedel verificarsi dell’

- l’Invalidità Totale Permanente sia certificata entro 24 mesi dalla data della diagnosi della Malattia o del

ficarsi dell’InfoLa Compagnia sarà liberata da ogni obbligo nei confronti del ’Aderente/Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento al Beneficiario.

Sezione B

icurazione per il caso di Inabilità Temporanea ale (copertura attiva solo per il Lavoratori onomi e i Lavoratori Dipendenti dAu i Ente Pubblico)

Temporanea Totale Alla copertura in oggetto si applica il Periodo di Carenza di cui all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

dennizzo che la Compagnia è obbligata a ispondere in base alla copertura per il caso di ilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni ui alla presen

ese di durata del Sinistro di

pendenti tra l’Aderente/Assicurato e l

mensile (o frazione mensile per le rate con diversa periodicità) di 2.000,00 €. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo sarà liquidato con una franchigia pari a 30 giorni. Il numero massimo di pagamenti mensili (o frazioni mensili delle rate con diversa periodicità) che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 per ciascun

inistro e di 36 per ciSverrà pagato mediante versamento al Beneficiario. Tale versamento verrà imputato dal Beneficiario a saldo (totale o parziale) della prima Rata in scadenza successivamente a tale versamento, in base al piano di ammortamento del Mutuo, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato nel modulo di Proposta\Adesione. La Compagnia sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell’Aderente/Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento al Beneficiario. Art. 14 – Periodo di riqualificazione Dopo la chiusura definitiva indennizzabile (sia che esso sia stato posto senza seguito sia che sia stato pagato) per Inabilità Temporanea e Totale o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di

0 giorni, durante il9abbia ripreso la propria Noprima che l’Aderente/Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale.

Sezione C Assicurazione per il Involontaria (copertura attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato) Art. 15 - Indennizzo per il caso di Perdita di Impiego nvolonI

Alla copertura in oggetto si applica il Periodo di Carenza di cui all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Gli Aderenti/Assicurati sono coloro che al momento del Sinistro siano Lavoratori Dipendenti de

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venga notificato all’Aderenlla data di decorrenza rrà corrisposta.

eriodicità), comprensiva di capitale e di interessi, dovuta all’Aderente/Assicurato alla Contraente secondo

ginale piano di am definito dal contratto di Mutuo, con la li Capitale iniziale

Contraente

icità) di 2.000,00 €.

ato dovrà anche consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessa gersi anche tramite persone di fiducia della Compagnia. Il mancato

ll’avvenuto adempimento e senza alcun onere o

iqualificazione

cia di

ne di cui al Sinistro rso un periodo di

riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi nel corso

superato il relativo periodo di prova.

n diversa periodicità), comprensiva i capitale ed interessi, dovuta dall’Aderente/Assicurato

rato indicato nel odulo di Proposta\Adesione.

ni mese di durata ontratti che siano

verrà pagato mediante versamento al eneficiario. Tale versamento verrà imputato dal

Beneficiario a saldo (totale o parziale) della prima Rata scadenza successivamen versamento, in base al

ligo nei confronti

’assicurazione vale per ricoveri avvenuti in Italia,

te/Assicurato entro 180 giorni della polizza. l’indennità non

dello stato di disoccupazioprecedente, non è trascoda

veIn caso di Sinistro indennizzabile in termini di Polizza, la Compagnia corrisponderà una somma pari alla rata

ensile (o frazione mensile delle rate con diversa

dei quali l’Aderente/Assicurato sia tornato ad essere lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia

mpdl’ori mortamento

mitazione del assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione. Tale Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i contratti che

ano pendenti tra l’Aderente/Assicurato e lasialla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile (o frazione mensile per le rate con

iversa perioddIl numero massimo di pagamenti mensili (o frazioni mensili delle rate con diversa periodicità) che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 per ciascun Sinistro e di 36 per ciascuna copertura. L’Indennizzo verrà pagato mediante versamento al Beneficiario. Tale versamento verrà imputato dal Beneficiario a saldo (totale o parziale) della prima Rata in scadenza successivamente a tale versamento, in base al piano di ammortamento del Mutuo, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione. La Compagnia sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell’Aderente/Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento al Beneficiario Art. 16 - Denuncia del Sinistro ed oneri relativi L’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro a fornire alla Compagnia le informazioni relative all’ultimo impiego, ritenute necessarie ai fini della valutazione dell’applicabilità della copertura di cui all’Assicurazione. L’Aderente/Assicur

ri da svol

adempimento dell’obbligo di cui al presente articolo comporterà il diritto per la Compagnia di non corrispondere (o, ove del caso, trattenere fino amaturazione di interessi) l’Indennizzo. Art. 17 – Periodo di r Dopo l’avvenuta liquidazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria o dopo la denunun Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri costituiti da Perdita di Impiego Involontaria se, tra la data del successivo Sinistro e la cessazione

Sezione D

Assicurazione per il caso di Ricovero Ospedaliero (copertura attiva solo per i Non Lavoratori)

Art. 18 - Indennizzo per il caso di Ricovero Ospedaliero Fermo restando il Periodo di Carenza di cui all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. L’indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero in Italia per qualsiasi causa e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile (o frazione mensile delle rate codalla Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal contratto di Mutuo , con la limitazione del Capitale iniziale assicumL’Indennizzo non può eccedere, per og

el Sinistro e in relazione a tutti i cdpendenti tra l’Aderente/Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile (o frazione mensile per le rate con diversa periodicità) di 2.000,00 €. Ove il ricovero avvenga nei 7 giorni antecedenti la scadenza di una rata, l’Indennizzo non comprenderà detta rata. Il numero massimo di pagamenti mensili (o frazioni mensili delle rate con diversa periodicità) che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 per ciascun Sinistro e di 36 per ciascuna copertura.

’IndennizzoLB

in te a talepiano di ammortamento del Mutuo, con la limitazione del Capitale iniziale assicurato indicato nel modulo di Proposta\Adesione.

a Compagnia sarà liberata da ogni obbLdell’Aderente/Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento al Beneficiario. Lancorché l’infortunio e malattia siano insorti in tutto il mondo.

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TUTELA DEI DAi sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di sin relazione ai da

ATIeguito

fo

plessi di

one, facenti parte o, in

9) e/o

lla qualità del essato stesso.

onseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in orso di costituzione, ma preclude la possibilità di olgere attività di informazione e promozione

ommerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di ercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti

ell’interessato.

) I dati personali possono essere comunicati – per le edesime finalità di cu ), lett. a), e per essere

sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o tore

e i canali di

del trattamento per la parte Danni è BancAssurance Popolari Danni S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma (RM) Italia. Titolare del trattamento per la parte Vita è BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma (RM) Italia Presso le sedi amministrative è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.

PERSONALI denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed

rmeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilita’ di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; ) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna

) COMUNICAZIONE DEI DATI

ti personali che La/Vi riguardano e che quanto segue. 1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte delle Compagnie delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Compagnie sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnie delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: ) è realizzato per mezzo delle operazioni o coma

operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e

a soggetti esterni a tale organizzaziddella catena distributiva del settore assicurativ

ualità di responsabili (cfr. successivo punto qincaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l’autorità personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti

suassicurativi e di indagini di mercatoervizio erogato nei confronti dell’inters

bccsvcmd

5am i al punto 1

obbligatori per legge – agli altri soggetti del setratori assicurativo, quali Assicuratori, coassicu

iassicuratori; mediatori di assicurazione ed altrracquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e’ obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 8) DIRITTI DELL’INTERESSATO L’art. 7 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04 58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) CO-TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare

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ALLEGATO 1

ADO PERCE

D.P.R. 1124/1965

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GR NTUALE DI INVALIDITÀ’ PERMANENTE

Percentuale DESCRIZIONE

D. S.

Sordità completa di un orecchio 15

Sordità completa bilaterale 60

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della 50 40 scapola

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola 40 30

Perdita del braccio:

a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75

b) per amputazione al terzo superiore 80 70

Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio 75 65

Perdita di tutte le dita della mano 65 55

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30

Perdita totale del pollice 28 23

Perdita totale dell'indice 15 13

Perdita totale del medio 12

Perdita totale dell'anulare 8

Perdita totale del mignolo 12

Perdita della falange ungueale del pollice 15 12

Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6

Perdita della falange ungueale del medio 5

Perdita della falange ungueale dell'anulare 3

Perdita della falange ungueale del mignolo 5

Perdita delle ultime due falangi dell'indice 11 9

Perdita delle ultime due falangi del medio 8

Perdita delle ultime due falangi dell'anulare 6

Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:

a) in semipronazione 30 25

b) in pronazione 35 30

c) in supinazione 45 40

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25 20

Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi 55 50

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione 40 25

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b) in pronazione 45 40

c) in supinazione 55 50

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupin 35 30 azione

Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione 22 18

b) in pronazione 25 22

c) in supinazione 35 30

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che noun apparecchio di un apparecchio di protesi

n renda possibile l'applicazione di 80

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16

Perdita totale del solo alluce 7

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il 3

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11

e percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all sinistro e

DELL'ACUTEZZA VISIVA

N.B.: In caso di constatato mancinismo l 'artoquelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI

Visus Visus Indennizzoperduto residuo minore (o

dell'occhio con acutezza visiva cchio peggiore)

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%

5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

NOTE: ocede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. a quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso ta

al visus naturale. a visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che p edono, viene

aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. endo l'altro normale, é valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.

0 18% di 6/10 21% di 5/10 24%

i 4/10 28%

tanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza accomodativo.

Mod: 4SD000610 Data ultimo aggiornamento: 3 3/2010

(1) In caso di menomazione binoculare, si pr(2) La valutazione é riferita all'acutezza visiv la valutazione é riferi

(3) Nei casi la valutazione é riferita all'acutezz rec

(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, ess(5) In caso di afachia monolaterale: a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/1con visus corretto con visus corretto con visus corretto dcon visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% (6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pervisiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere

1/0

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Modulo di proposta/adesione alle polizze collettive n. 024 di BancAssurance Popolari S.p.A e n.006 di BAP Assicurazioni S.p.A.

CPI MUTUI

tra la Contraente Banca Etruria e BancAssurance Popolari S.p.A.e BAP Assicurazioni S.p.A.

INTERMEDIARIO COD.INTERMEDIARIO CONVENZIONE

PRODOTTO VERSIONE NUMERO PROPOSTA ADESIONE

ADERENTE/ASSICURATO

Cognome e Nome: Codice Fiscale:

Comune di nascita: Prov.: Data di nascita: Età: Sesso:

Professione: Sottogruppo: Ramo attività:

Indirizzo: Provincia: C.A.P.:

Comune: Cab. Comune: Cod. Paese:BENEFICIARI

PREMIO

Premio Vita: Premio totale: Capitale iniziale: durata:

Premio Danni: Imposte: Numero rapporto:SOMME ASSICURATE E DECORRENZA

Come da Condizioni di AssicurazioneRISCHI NON COPERTI

Come da Condizioni di Assicurazione agli artt. 10 della parte Vita e 6 della parte DanniDATI IDENTIFICATIVI

Documento di riconoscimento N. Tipo:Ente emittente: Luogo e Data emissione:Luogo e data di sottoscrizione:

ADERENTE/ASSICURATOBancAssurance Popolari S.p.A. (firma)BAP Assicurazioni Spa

INTERMEDIARIO(firma)

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

ADERENTE/ASSICURATO(firma)

MODALITA’ DI PAGAMENTO: il sottoscritto Aderente/Assicurato autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il premio connesso all'adesione della presente polizza.

Euro_____________________ c/c di addebito ABI ___________ CAB _____________ c/c ___________________

ADERENTE/ASSICURATO (firma)

pag.24 di 25

La Banca distributrice

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara: di essere a conoscenza e di acconsentire - ai sensi di quanto disposto dall'art.1919 del Codice Civile e con la sottoscrizione del presente modulo di proposta/adesione - a che la polizza vita collettiva n. 024 di BancAssurance Popolari S.p.A. e la polizza danni collettiva n.006 di BAP Assicurazioni S.p.A producano effetti nei suoi confronti;

di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione della polizza n. 024 di BancAssurance Popolari S.p.A: art. 1- art. 3 – art. 4 – art. 5 – art. 7 – art. 9 -art. 10 – art. 11 – art. 12 - art. 12 bis - art. 14 – art. 15; di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione della polizza n. 006 di BAP Assicurazioni S.p.A: art. 1 – art. 2- art. 3 – art. 4 - art.5 – art. 6 – art. 7 - art. 8 – art. 9 - art. 10 – art. 11 -art. 11 bis - art. 12 - art. 13 - art. 14 – art. 15 – art. 16 – art. 17 – art. 18.

di aver ricevuto dalla Contraente gli allegati 7A, 7B e i Fascicoli Informativi (Mod. 4SD000610). Dichiara, inoltre, di aver ricevuto la copia di pertinenza del presente modulo e che esso non contiene cancellature e di non averne ricevute altre ad integrazione dello stesso. Accetta integralmente il contenuto degli stessi ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo dei quali, pur se materialmente scritti da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi del D.Lgs. 231/2007;

Copia

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prodotto numero polizza

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/03 riportata nelle Condizioni di assicurazione, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 37, 43, 44 e 45 della legge 30 giugno 2003, n. 196,

acconsentoal trattamento dei dati personali, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratricealla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) e B), della predetta informativa e obbligatori per leggeal trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)

acconsento (*) al trattamento dei dati personali, che mi riguardano per finalità d'informazionepromozione commerciale di prodotti assicurativi.alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett.A), B), della predetta informativa per finalità d'informazionedi promozione commerciale di prodotti assicurativial trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)

(*) ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi datipersonali per finalità di informazione commerciale, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Luogo e data di sottoscrizione:

ADERENTE/ASSICURATO(firma)

DICHIARAZIONE DI STATO DI SALUTE (da sottoscriversi a cura dell'Aderente/Assicurato)

Io sottoscritto (a) dichiaro di :

• di godere di buona salute alla data di sottoscrizione• non aver avuto una malattia che richiedesse un ricovero in ospedale, un trattamento medico o farmacologico di durata superiore ad un mese negli ultimi 5 anni.• non usufruire o non aver usufruito di un'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario,• non essere titolare di una pensione di invalidità ≥ 20% per infortunio o malattia,• non essere stato(a) assente da lavoro per motivi di salute, più di tre settimane consecutive, negli ultimi cinque anni,• non dovermi sottoporre ad interventi chirurgici od accertamenti sanitari, nel corso dei prossimi 6 mesi.

Luogo e data e firma(letto, confermato e sottoscritto)

Parte Riservata ai soggetti incaricati del collocamentoPromotore/Dipendenza

cognome-nome ABI-CAB Codice/NDG

FIRMA facente fede dell'identificazione dei firmatari………………………………..

BancAssurance Popolari S.p.A. Sede Legale Via Calamandrei,255- 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis 11 - 00195 ROMA - Tel. 06.4204581-

Fax 06.42045831; C.F. e P.IVA 01652770510 - Capitale Sociale € 33.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240/2000 – R.E.A di Arezzo n.128879

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001)

Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. - iscritta alla sezione I dell'albo delle imprese al N.1.00139

http:// www.bancassurance.it - E-mail : [email protected] - numero verde 800 663377

MOD DA0013

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Avvertenze: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto leggittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, 255- 52100 Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis,11

- 00195 ROMA Tel. 06.4204581 - Fax 06.42045832 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 4.000.000 i.v. – Registro Imprese

di Arezzo n. 01917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 - Iscritta all’Albo istituito presso ISVAP al n. 1.00165 in data 14 marzo 2008

Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.

http:// www.bancassurance.it - E-mail : [email protected] - numero verde 800 663377

Copia

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