Corte Costituzionale, Sentenza 1/2014

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vai a:Fatto Diritto Dispositivo A A A Sentenza 1/2014 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente SILVESTRI Redattore TESAURO Udienza Pubblica del 03/12/2013 Decisione del 04/12/2013 Deposito del 13/01/2014 Pubblicazione in G. U. 15/01/2014 n. 3 Norme impugnate: Artt. 4, c. 2°, 59 e 83, c. 1°, n. 5, e 2°, del decreto Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, nel testo risultante dalla legge 21/12/2005, n. 270; artt. 14, c. 1°, e 17, c. 2° e 4°, del decreto legislativo 20/12/1993, n. 533, nel testo risultante dalla legge 21/12/2005, n. 270. Massime: 37582 37583 37584 37585 37586 38030 Atti decisi: ord. 144/2013 SENTENZA N. 1 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro con ordinanza del 17 maggio 2013 iscritta al n. Page 1 of 15

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Constitutional Court of Italy, Case 1/2014 (Italian)

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  • vaia:FattoDirittoDispositivo AAASentenza1/2014

    Giudizio GIUDIZIODILEGITTIMITCOSTITUZIONALEINVIAINCIDENTALEPresidenteSILVESTRIRedattoreTESAUROUdienzaPubblicadel03/12/2013Decisionedel04/12/2013Depositodel13/01/2014PubblicazioneinG.U.15/01/2014n.3Normeimpugnate: Artt.4,c.2,59e83,c.1,n.5,e2,deldecretoPresidentedellaRepubblica

    30/03/1957n.361,neltestorisultantedallalegge21/12/2005,n.270artt.14,c.1,e17,c.2e4,deldecretolegislativo20/12/1993,n.533,neltestorisultantedallalegge21/12/2005,n.270.

    Massime: 375823758337584375853758638030Attidecisi: ord.144/2013

    SENTENZAN.1

    ANNO2014

    REPUBBLICAITALIANAINNOMEDELPOPOLOITALIANO

    LACORTECOSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI Giudici : Luigi MAZZELLA, SabinoCASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, AlessandroCRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, SergioMATTARELLA,MarioRosarioMORELLI,GiancarloCORAGGIO,GiulianoAMATO,

    hapronunciatolaseguenteSENTENZA

    nelgiudiziodilegittimitcostituzionaledegliartt.4,comma2,59e83,comma1,n.5ecomma2deld.P.R.30marzo1957,n.361(Approvazionedel testounicodelle leggi recantinormeper laelezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270(ModificheallenormeperlelezionedellaCameradeideputatiedelSenatodellaRepubblica)degliartt.14,comma1,e17,commi2e4,deldecretolegislativo20dicembre1993,n.533(TestounicodelleleggirecantinormeperlelezionedelSenatodellaRepubblica),neltestorisultantedallaleggen.270del2005,promossodallaCortedicassazionenelgiudiziocivilevertente traAldoBozziedaltrielaPresidenzadelConsigliodeiministriedaltroconordinanzadel17maggio2013iscrittaaln.

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  • 144delregistroordinanze2013epubblicatanellaGazzettaUfficialedellaRepubblican.25,primaseriespeciale,dellanno2013.

    VistolattodicostituzionediAldoBozziedaltriuditonelludienzapubblicadel3dicembre2013ilGiudicerelatoreGiuseppeTesaurouditigliavvocatiClaudioTani,AldoBozzieFeliceCarloBesostriperAldoBozziedaltri.

    Ritenutoinfatto

    1. Con ordinanza del 17 maggio 2013, la Corte di cassazione ha sollevato questioni dilegittimitcostituzionaledegliartt.4,comma2,59e83,comma1,n.5,ecomma2,deld.P.R.30marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione dellaCamera dei deputati), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre2005, n. 270 (Modifiche alle norme per lelezione della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica),nonchdegliartt.14,comma1,e17,commi2e4,deldecretolegislativo20dicembre1993,n.533(TestounicodelleleggirecantinormeperlelezionedelSenatodellaRepubblica),neltestoinvigoreconlemodificazioniapportatedallaleggen.270del2005,inriferimentoagliartt.3,48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, dellaCostituzione, anche alla luce dellart. 3, protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia deidirittidelluomoedellelibertfondamentalifirmataaRomail4novembre1950(diseguito,CEDU),ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione dellaConvenzioneperlasalvaguardiadeidirittidelluomoedellelibertfondamentalifirmataaRomail4novembre1950edelProtocolloaddizionaleallaConvenzione stessa, firmatoaParigi il20marzo1952).

    1.1.Ilrimettentepremettediesserechiamatoapronunciarsisulricorsopromossoneiconfrontidella sentenza della Corte dappello di Milano, resa il 24 aprile 2012, con cui questultima,confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda con la quale un cittadinoelettoreavevachiestochefosseaccertatocheilsuodirittodivotononavevapotutoenonpuessereesercitatoincoerenzaconiprincipicostituzionali.

    Inparticolare,laCortedicassazioneprecisacheilsuddettocittadinoelettoreavevaconvenutoingiudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministerodellinterno,deducendochenelleelezioniperlaCameradeideputatieperilSenatodellaRepubblicasvoltesi successivamente allentrata in vigore della legge n. 270 del 2005 e, specificamente, inoccasionedelleelezionidel2006edel2008,egliavevapotutoesercitareildirittodivotosecondomodalit configurate dalla predetta legge in senso contrario ai principi costituzionali del votopersonaleedeguale,liberoesegreto(art.48,secondocomma,Cost.)edasuffragiouniversaleediretto(artt.56,primocommae58,primocomma,Cost.).Pertanto,chiedevafossedichiaratocheilsuodirittodivotononavevapotutoenonpuessereesercitatoinmodoliberoediretto,secondolemodalitprevisteegarantitedallaCostituzioneedalprotocollo1dellaCEDU,equindichiedevadiripristinarlosecondomodalitconformiallalegalitcostituzionale.AtalfineeccepivalillegittimitcostituzionaledisvariatedisposizionidelleleggielettoralidellaCameraedelSenato.IlTribunalediMilano, dinanzi al quale svolgevano interventi ad adiuvandum venticinque cittadini elettori, consentenza del 18 aprile 2011, rigettava le eccezioni preliminari di inammissibilit per difetto digiurisdizioneeinsussistenzadellinteresseadagiree,nelmerito,respingevaledomande,giudicandomanifestamenteinfondateleproposteeccezionidiillegittimitcostituzionale.Avversotaledecisioneveniva proposto appello che veniva, tuttavia, anche quanto alla fondatezza delleccezione diillegittimitcostituzionale,respintonelmerito.

    1.2. In linea preliminare, la Corte di cassazione rileva, anzitutto, che sulla questione dellasussistenzadellinteresseadagiredeiricorrenti,aisensidellart.100delcodicediproceduracivile,inspeciesullinteressedeipredettiaproporreunazionediaccertamentodellapienezzadelpropriodirittodivoto,qualedirittopoliticodirilevanzaprimaria,dicuisarebbepreclusolesercizioinmodoconformeallaCostituzionedalla leggen.270del2005,siformatoilgiudicato,consideratocheigiudicidimeritoavevanorespintolerelativeeccezionidelleamministrazioniconvenuteingiudizioechequesteultimenonhannopropostoricorsoincidentale.

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  • 1.3.Ilrimettenteafferma,inoltre,cheanchesullaquestionedellagiurisdizionesiformatoilgiudicato,nonessendostatapiriproposta.Unazionediaccertamentodiundiritto,daltraparte,nonavrebbe potuto che essere promossa dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale dei dirittifondamentali,noninterferendoinnessunmodoconlagiurisdizioneriservataalleCamere,tramitelerispettiveGiunteparlamentari(art.66Cost.),intemadioperazionielettorali.

    1.4.Quanto,poi,allarilevanzadellequestionidilegittimitcostituzionaleproposte,laCortedicassazioneneravvisalasussistenzasullabasedellaconsiderazionechelaccertamentodellapienezzadeldirittodivotononpuavveniresenonallesitodelcontrollodicostituzionalitdellenormedicuiallaleggen.270del2005,dacuisiritienederivilalesionedelpredettodiritto.

    1.5.Ancorapreliminarmente,ilrimettenterileva,infine,che,nellaspecie,sussisteilnecessarionesso di pregiudizialit delle questioni di legittimit costituzionale proposte rispetto al giudizioprincipale, posto chequestultimodeve essere definito conuna sentenza che accerti la portata deldiritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il tramite dellasentenzadellaCorte costituzionale. Il petitumdel giudizioprincipale sarebbe, pertanto, separato edistintorispettoaquellooggettodelgiudiziodilegittimitcostituzionale.Peraltro,neicasidileggiche,nelmomentostessoincuientranoinvigore,creanoinmanieraimmediatarestrizionideipoteriodoveri incapoadeterminatisoggetti, iquali,pertanto,si trovanopercistessogipregiudicatidaesse,comenelcasoinesamedelleleggielettorali,lazionediaccertamentorappresenterebbelunicastradapercorribileperlatutelagiurisdizionaledidirittifondamentalidicui,altrimenti,nonsarebbepossibileunatutelaefficaceediretta.

    1.6.Nelmerito, laCortedicassazione, incontrastoconquantoritenutodaigiudicidimerito,premettechelassenzadiunaespressabasegiuridicadellamateriaelettoralenellaCostituzionenonautorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere coerente con i conferenti principisanciti dalla Costituzione ed in specie con il principio di eguaglianza inteso come principio diragionevolezza, di cui allart. 3Cost., e con il vincolo del voto personale, eguale, libero e diretto(artt.48,56e58Cost.), in linea,peraltro, conunaconsolidata tradizionecostituzionalecomuneamoltiStati.

    Nvarrebbeadescludere lapossibilitdi sollevarequestionidi legittimitcostituzionaledelleleggi elettorali lobiezione che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggicostituzionalmentenecessarie,nonnesarebbepossibilelespunzionedallordinamentonemmenoincaso di illegittimit costituzionale, poich, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanentevigenzadinormeincostituzionali,dirilevanzaessenzialeperlavitademocraticadiunPaese.Daltraparte, la Corte di cassazione sottolinea che le questioni di legittimit costituzionale proposte nonmirano a far caducare lintera legge n. 270/2005, n a sostituirla con unaltra eterogenea,impingendo nella discrezionalit del legislatore, ma solo a ripristinare nella legge elettoralecontenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneit del sistemaelettoraleagarantire il rinnovodegliorganicostituzionali.A talproposito laCortedi cassazionesottolinea che tale conclusione non contraddetta n ostacolata dalla eventualit che si rendanecessariaunoperadimeracosmesinormativaediripulituradeltestoperlapresenzadiframmentinormativiresidui,chepuessererealizzatadallaCortecostituzionale,avvalendosideisuoipoteri(inspecie di quelli di cui allart. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953) o dal legislatore inattuazionedeiprincipienunciatidallastessaCorte.

    1.7.Tantopremesso, il rimettentecensuraanzitutto lart.83,comma1,n.5,ecomma2,deld.P.R.n.361del1957,nellaparte incuiprevedeche lUfficioelettoralenazionaleverificase lacoalizionedi listeo lasingola listachehaottenutoilmaggiornumerodivotivalidiespressiabbiaconseguito almeno 340 seggi (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, ad essa vieneattribuitoilnumerodisegginecessarioperraggiungeretaleconsistenza.

    Talidisposizioni,nonsubordinandolattribuzionedelpremiodimaggioranzaalraggiungimentodi una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti(potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebberoirragionevolmenteunaoggettivaegravealterazionedellarappresentanzademocratica.

    Esse,inoltre,delineerebberounmeccanismopremialemanifestamenteirragionevole,ilquale,daun lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, siporrebbe in contraddizione con lesigenza di assicurare la governabilit, stante la possibilit che,

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  • ancheimmediatamentedopoleelezioni,lacoalizionebeneficiariadelpremiosisciolgaounoopipartiti che ne facevano parte ne escano dallaltro, provocherebbe una alterazione degli equilibriistituzionali,tenutocontochelamaggioranzabeneficiariadelpremiosarebbeingradodieleggeregliorganidigaranziache,tralaltro,restanoincaricaperuntempopilungodellalegislatura.

    La previsione dellattribuzione del premio di maggioranza recata dalle predette disposizionicomprometterebbe poi leguaglianza del voto e cio la parit di condizione dei cittadini nelmomento in cui il voto viene espresso, in violazione dellart. 48, secondo comma, Cost., tenutoconto che la distorsione provocata dalla predetta attribuzione del premio costituirebbe non gi unmero inconveniente di fatto,ma il risultato di unmeccanismo irrazionale poich normativamenteprogrammatopertaleesito.

    1.8.Analoghe censure sono, poi, rivolte allart. 17, commi2 e4, del d.lgs. n. 533del 1993,nella parte in cui prevede che lUfficio elettorale regionale verifica se la coalizione di liste o lasingolalistachehaottenutoilmaggiornumerodivotivalidiespressinellmbitodellacircoscrizioneabbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamentoallunit superiore (comma2) e che, in casonegativo, lufficio elettorale regionale assegna allacoalizionedilisteoallasingolalistacheabbiaottenutoilmaggiornumerodivotiunnumerodiseggiulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, conarrotondamentoallunitsuperiore(comma4).

    Anche le predette disposizioni, infatti, nella parte in cui non subordinano lattribuzione delpremiodimaggioranzasuscalaregionalealraggiungimentodiunasogliaminimadivoti,sarebberotalidadeterminareunaoggettivaegravealterazionedellarappresentanzademocratica.

    Esse,inoltre,recherebberounmeccanismointrinsecamenteirrazionale,chedifattofinirebbeconcontraddire lo scopo di assicurare la governabilit, in quanto, essendo il premio diverso per ogniRegione, il risultatosarebbeunasommatoriacasualedeipremiregionali,chepotrebberofinireperelidersi tra loro e addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su basenazionale,favorendolaformazionedimaggioranzeparlamentarinoncoincidenti,purinpresenzadiuna distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, ecompromettendosia il funzionamentodella formadigovernoparlamentare,nellaquale ilGovernodeveaverelafiduciadelledueCamere(art.94,primocomma,Cost.),sialeserciziodellafunzionelegislativa,chelart.70Cost.attribuisceallaCameraedalSenato.

    Unulteriore censura , infine, prospettata con riferimento agli artt. 3 e 48, secondo comma,Cost.,inquanto,postochelentitdelpremio,infavoredellalistaocoalizionechehaottenutopivoti,variadaRegioneaRegioneedmaggiorenelleRegionipigrandiepopolose,ilpesodelvoto(che dovrebbe essere uguale e contare allo stessomodo ai fini della traduzione in seggi) sarebbediversoasecondadellacollocazionegeograficadeicittadinielettori.

    1.9.Vengono, infine, censurati lart. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in viaconsequenziale,lart.59,comma1,delmedesimod.P.R.,nonchlart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,nellaparteincui,rispettivamente,prevedono:lart.4,comma2,deld.P.R.n.361del1957,cheOgni elettore disponedi unvotoper la scelta della lista ai fini dellattribuzionedei seggi inragione proporzionale, da esprimere su ununica scheda recante il contrassegnodi ciascuna listalart.59delmedesimod.P.R.n.361,cheUnaschedavalidaperlasceltadellalistarappresentaunvoto di lista nonch lart. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che Il voto si esprimetracciando,conlamatita,sullaschedaunsolosegno,comunqueapposto,sulrettangolocontenenteilcontrassegnodellalistaprescelta.

    Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., chestabilisconocheilsuffragiodirettoperlelezionedeideputatiedeisenatori lart.48,secondocomma, Cost. che stabilisce che il voto personale e libero lart. 117, primo comma, Cost. inrelazione allart. 3del protocollo1dellaCEDU, che riconosce al popolo il diritto allasceltadelcorpo legislativo e lart. 49Cost. Esse, infatti, non consentendo allelettore di esprimere alcunapreferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui rimessa la designazione dei candidati,renderebberoilvotosostanzialmenteindiretto,postocheipartitinonpossonosostituirsialcorpoelettorale e che lart. 67 Cost. presuppone lesistenza di unmandato conferito direttamente daglielettori.Inoltre,sottraendoallelettorelafacoltdiscegliereleletto,farebberoscheilvotononsianlibero,npersonale.

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  • 2.NelgiudizioinnanziallaCortesisonocostituiti i ricorrentinelgiudizioprincipale, iquali,nellatto di costituzione e nella memoria depositata nellimminenza delludienza pubblica, hannochiesto che sia dichiarata lillegittimit costituzionale delle norme censurate con lordinanza dirimessionenonchchesiadichiaratalillegittimitcostituzionale,perrelationem,anchedellart.83,commi1,n.3e6,deld.P.R.n.361del1957edellart.16,comma1,letterab),n.1en.2,deld.lgs.n.533del1993.

    In particolare, con riguardo alle norme inerenti al premio di maggioranza, i ricorrenti nesostengono lirrazionalit, sulla scia di quanto gi evidenziato dalla dottrina ed affermato dallagiurisprudenza costituzionale, in sede di sindacato di ammissibilit del referendum abrogativo(sentenzen.15en.16del2008en.13del2012),proprioinrelazionealfattochelevigentileggielettorali attribuiscono un enorme premio dimaggioranza alla lista che ha ottenuto anche un solovotoinpidellealtre,senzaprevedereilraggiungimentodiunasogliaminimadivoti.

    Quanto al voto di preferenza, i ricorrenti lamentano che lesercizio di tale diritto sia statoillegittimamentesoppressodallegislatoredel2005,incontrastoconlaCostituzione,che,allart.48,secondocomma,stabiliscecheilvotopersonaleedeguale,liberoesegretoedagliartt.56,primocomma, e58,primocomma,prevedeche il votodeveavvenirea suffragiouniversale ediretto,assicurandointalmodocheilvotosiaespressodallapersonachevota(elettoratoattivo)ericevutodirettamente dalla persona che si candidata (elettorato passivo). Attribuendo rilevanza esclusivaallordine di inserimento dei candidati nellamedesima lista, gi deciso dagli organi di partito, edeliminandoognipoteredellelettoredi incideredirettamentesullacomposizionedellAssemblea, laleggeavrebbetrasformatoleelezioniinunprocedimentodimeraratificadellordinedilistadecisodagliorganidipartito,conferendoacostorolesclusivopoterenonpididesignazionediunaseriedinomidasottoporresingolarmenteallasceltadirettadeglielettori,madinomina.

    3.Alludienzapubblica,leparticostituitenelgiudiziohannoinsistitoperlaccoglimentodelleconclusioniformulatenelledifesescritte.

    Consideratoindiritto

    1.LaCortedicassazionedubitadellalegittimitcostituzionaledialcunedisposizionideld.P.R.30marzo1957,n.361(ApprovazionedeltestounicodelleleggirecantinormeperlaelezionedellaCamera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggirecanti norme per lelezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modificheapportatedalla legge21dicembre2005,n.270(Modificheallenormeper lelezionedellaCameradeideputati edelSenatodellaRepubblica), relativeallattribuzionedelpremiodimaggioranza suscala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonch di quelle disposizioni che,disciplinando lemodalitdiespressionedelvotocomevotodi lista,nonconsentonoallelettorediesprimerealcunapreferenza.

    1.1.Inparticolare,laCortedicassazionecensura,anzitutto,lart.83deld.P.R.n.361del1957,nella parte in cui dispone che lUfficio elettorale nazionale verifica se la coalizione di liste o lasingolalistachehaottenutoilmaggiornumerodivotivalidiespressiabbiaconseguitoalmeno340seggi(comma1,n.5)estabilisceche, incasonegativo,adessavieneulteriormenteattribuito ilnumerodisegginecessarioperraggiungeretaleconsistenza(comma2).

    Talidisposizioniviolerebbero lart.3Cost.,congiuntamenteagliartt.1, secondocomma,e67Cost., inquanto, non subordinando lattribuzionedelpremiodimaggioranza al raggiungimentodiunasogliaminimadivotie,quindi,trasformandounamaggioranzarelativadivoti,potenzialmenteanchemoltomodesta,inunamaggioranzaassolutadiseggi,determinerebberoirragionevolmenteunaoggettivaegravealterazionedellarappresentanzademocratica.

    Esse, inoltre, avrebbero stabilito un meccanismo di attribuzione del premio manifestamenteirragionevole,ilquale,daunlato,sarebbeincontrastoconlesigenzadiassicurarelagovernabilit,inquantoincentiverebbeilraggiungimentodiaccorditralelistealsolofinediaccederealpremio,senzascongiurare il rischioche,anche immediatamentedopo leelezioni, lacoalizionebeneficiariadelpremiopossasciogliersi,ounoopipartitichenefacevanoparteescanodallastessa.Dallaltro,provocherebbe unalterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza

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  • beneficiariadelpremiosarebbeingradodieleggeregliorganidigaranziacherestanoincaricaperuntempopilungodellalegislatura.

    Tale modalit di attribuzione del premio di maggioranza stabilita dalle predette disposizionicomprometterebbe, inoltre, leguaglianza del voto e cio la parit di condizione dei cittadini nelmomento in cui il voto viene espresso, in violazione dellart. 48, secondo comma, Cost. Ladistorsione che ne risulta non costituirebbe, infatti, unmero inconveniente di fatto,ma sarebbe ilrisultatodiunmeccanismoirrazionalenormativamenteprogrammatoperdeterminaretaleesito.

    1.2. Analoghe censure sono rivolte allart. 17 del d.lgs. n. 533 del 1993 (concernente ladisciplina dellelezione del Senato della Repubblica), nella parte in cui stabilisce che lUfficioelettorale regionale verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto ilmaggiornumero di voti validi espressi nellmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 percentodeiseggiassegnatiallaregione,conarrotondamentoallunitsuperiore(comma2)eche,incasonegativo,lufficioelettorale regionaleassegnaallacoalizionedi listeoalla singola listacheabbiaottenutoilmaggiornumerodivotiunnumerodiseggiulteriorenecessarioperraggiungereil55percentodeiseggiassegnatiallaregione,conarrotondamentoall'unitsuperiore(comma4).

    Anche tali disposizioni, nella parte in cui non subordinano lattribuzione del premio dimaggioranzasuscala regionaleal raggiungimentodiunasogliaminimadivoti,determinerebbero,irragionevolmente, una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica. Inoltre,avrebberocreatounmeccanismointrinsecamenteirrazionale,incontrastoconloscopodiassicurarela governabilit. Infatti, essendo detto premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe unasommacasualedeipremiregionali,chepotrebberofinireperrovesciareilrisultatoottenutodallelisteo coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione dimaggioranze parlamentari noncoincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del votosostanzialmente omogenea, cos da compromettere sia il funzionamento della forma di governoparlamentare,nellaqualeilGovernodeveaverelafiduciadelledueCamere(art.94,primocomma,Cost.), sia lesercizio della funzione legislativa, che lart. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed alSenato.

    Lepredettedisposizioniviolerebberoanchegli artt. 3 e48, secondocomma,Cost., inquanto,posto che lentit del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto pi voti, varia daRegioneaRegioneedmaggioreinquellepigrandiepopolose,ilpesodelvotochedovrebbeessereugualeecontareallostessomodoaifinidellatraduzioneinseggisarebbediversoasecondadellacollocazionegeograficadeicittadinielettori.

    1.3.LaCortedicassazionecensura,infine,lart.4,comma2,deld.P.R.n.361del1957e,inviaconsequenziale, lart.59delmedesimod.P.R.,nonchlart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,nellaparte incui, rispettivamente,prevedono: lart.4,comma2,deld.P.R.n.361del1957,cheOgni elettore disponedi unvotoper la scelta della lista ai fini dellattribuzionedei seggi inragione proporzionale, da esprimere su ununica scheda recante il contrassegnodi ciascuna listalart.59delmedesimod.P.R.n.361,cheUnaschedavalidaperlasceltadellalistarappresentaunvoto di lista nonch lart. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che Il voto si esprimetracciando,conlamatita,sullaschedaunsolosegno,comunqueapposto,sulrettangolocontenenteilcontrassegnodellalistaprescelta.

    Talidisposizioni,adavvisodelrimettente,violerebberogliartt.56,primocomma,e58,primocomma,Cost.,iqualistabilisconocheilsuffragiodirettoperlelezionedeideputatiedeisenatorilart. 48, secondo comma, Cost., in virt del quale il voto personale e libero lart. 117, primocomma,Cost.,inrelazioneallart.3delprotocollo1,dellaConvenzioneperlasalvaguardiadeidirittidelluomo e delle libert fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU),ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione dellaConvenzioneperlasalvaguardiadeidirittidelluomoedellelibertfondamentalifirmataaRomail4novembre1950edelProtocolloaddizionaleallaConvenzione stessa, firmatoaParigi il20marzo1952), che riconosce al popolo il diritto alla scelta del corpo legislativo e lart. 49Cost.Dettenorme, non consentendo allelettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo discegliereunalistadipartito,cuirimessaladesignazionedituttiicandidati,renderebbero,infatti,ilvotosostanzialmenteindiretto,postocheipartitinonpotrebberosostituirsialcorpoelettoraleechelart.67Cost.presupporrebbelesistenzadiunmandatoconferitodirettamentedaglielettori.Inoltre,

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  • sottraendo allelettore la facolt di scegliere leletto, farebbero s che il voto non sia libero, npersonale.

    2.Inordineallammissibilitdellequestionidilegittimitcostituzionaleinesame,vapremessoche,secondolacostantegiurisprudenzadiquestaCorte,siffattocontrolloaisensidellart.23dellalegge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Cortecostituzionale)valimitatoalladeguatezzadellemotivazioniinordineaipresuppostiinbaseaiqualiilgiudizioaquopossadirsiconcretamenteedeffettivamenteinstaurato,conunpropriooggetto,valeadireunpetitum,separatoedistintodallaquestionedilegittimitcostituzionale,sulqualeilgiudiceremittentesiachiamatoadecidere(tralemolte,sentenzan.263del1994).Ilriscontrodellinteressead agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonch della giurisdizione del giudicerimettente, ai fini dellapprezzamento della rilevanza dellincidente di legittimit costituzionale,sono,inoltre,rimessiallavalutazionedelgiudiceaquoenonsonosuscettibilidiriesamedapartediquestaCorte,qualorasorrettidaunamotivazionenonimplausibile(fralepirecenti,sentenzen.91del2013,n.280del2012,n.279del2012,n.61del2012,n.270del2010).

    Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, haplausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialit delle questioni di legittimitcostituzionalerispettoalladefinizionedelgiudizioprincipale,siaallarilevanzadellemedesime.

    Essahaaffermatochenelgiudizioprincipalestatapropostaunazionediaccertamentoaventead oggetto il diritto di voto, finalizzata come tutte le azioni di tale natura, la cui generaleammissibilit desunta dal principio dellinteresse ad agire ad accertare la portata del diritto,ritenuta incerta. Lesistenza di detto interesse e della giurisdizione ha sottolineato lordinanza costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La sussistenza delluno e dellaltra stata,infatti,contestatadalleAmministrazioninellafasedimerito,coneccezionerigettatadalTribunaleedallaCortedappellodiMilano,enonstatareiteratadinanziallaCortedicassazionemediantelaproposizionediricorsoincidentale,conlaconseguenzachedeveritenersidefinitivamentepreclusoilriesameditaleprofilo.

    Il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altres sottolineato, in ordine alla natura edoggetto dellazione, che gli attori hanno agito allo scopo di rimuovere un pregiudizio, frutto diuna (gi avvenuta) modificazione della realt giuridica che postula di essere rimossa medianteunattivitulteriore,giuridicaemateriale,checonsentaaicittadinielettoridiesercitarerealmenteildirittodivotoinmodopienoeinsintoniaconivaloricostituzionali.Asuoavviso,gliattorihanno,quindi, chiesto al giudice ordinario in qualit di giudice dei diritti di accertare la portata delproprio diritto di voto, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, previaleventualeproposizionedellarelativaquestione.Pertanto,leventualeaccoglimentodellequestionidi legittimit costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che sirealizzerebbe soloa seguito ed invirtdellapronuncia con laquale il giudiceordinario accerta ilcontenutodeldirittodellattore,allesitodellasentenzadiquestaCorte.

    Alriguardo,inordineaipresuppostidellarilevanzadellaquestionedilegittimitcostituzionale,varicordatoche,secondounprincipioenunciatodaquestaCortefindallesueprimepronunce,lacircostanzacheladedottaincostituzionalitdiunaopinormelegislativecostituiscal'unicomotivodi ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito dellarilevanza,ogniqualvoltasiaindividuabilenelgiudizioprincipaleunpetitumseparatoedistintodallaquestione(odallequestioni)dilegittimitcostituzionale,sulqualeilgiudicerimettentesiachiamatoapronunciarsi(sentenzan.4del2000maanalogaaffermazioneeragicontenutanellasentenzan.59del1957),anchealloscopodiscongiurarelaesclusionediognigaranziaediognicontrollosutaluniattilegislativi(nellaspecieleleggiprovvedimento:sentenzan.59del1957).

    Nelcasoinesame,talecondizionesoddisfatta,perchilpetitumoggettodelgiudizioprincipale costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalladecisione delle sollevate questioni di legittimit costituzionale, non risultando laccertamentorichiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quantoresiduerebbelaverificadellealtrecondizionicuilaleggefadipendereilriconoscimentodeldirittodivoto.Perdipi,nella fattispeciequi inesame, laquestionehaadoggettoundiritto fondamentaletutelatodallaCostituzione,ildirittodivoto,chehacomeconnotatoessenzialeilcollegamentoaduninteressedelcorposocialenelsuoinsieme,edpropostaalloscopodiporrefineadunasituazionedi

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  • incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da una (gi avvenuta)modificazionedellarealtgiuridica,inipotesifruttodellenormecensurate.

    Lammissibilitdellequestionidilegittimitcostituzionalesollevatenelcorsoditalegiudiziosidesumeprecisamentedallapeculiaritedal rilievocostituzionale,daun lato,deldirittooggettodiaccertamento dallaltro, della legge che, per il sospetto di illegittimit costituzionale, ne rendeincerta la portata. Detta ammissibilit costituisce anche lineludibile corollario del principio cheimponediassicurarelatuteladeldirittoinviolabiledivoto,pregiudicatosecondolordinanzadelgiudice rimettente da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali,indipendentementedaattiapplicatividellastessa, inquantogilincertezzasullaportatadeldirittocostituisce una lesione giuridicamente rilevante. Lesigenza di garantire il principio dicostituzionalit rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte che devecoprirenellamisurapiampiapossibilelordinamentogiuridico(sentenzan.387del1996)anchesulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, che pi difficilmenteverrebberoperaltraviaadessasottoposte(sentenzen.384del1991en.226del1976).

    Nelquadrodi taliprincipi, lesollevatequestionidi legittimitcostituzionalesonoammissibili,anche in lineacon lesigenzachenon siano sottratte al sindacatodi costituzionalit le leggi,qualiquelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole dellacomposizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democraticorappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, sifinirebbecon ilcreareunazona francanel sistemadigiustiziacostituzionaleproprio inunambitostrettamenteconnessocon lassettodemocratico, inquanto incidesuldiritto fondamentaledivotoper ci stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per lordinamento costituzionalecomplessivamenteconsiderato.

    3.Nelmerito, laprimadellequestioni inesameriguarda ilpremiodimaggioranzaassegnatoperlaelezionedellaCameradeideputati.Lart.83deld.P.R.n.361del1957prevedechelUfficioelettoralenazionaleverifichise lacoalizionedi listeo la singola listachehaottenuto ilmaggiornumero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi (comma 1, n. 5), sulla basedallattribuzionediseggiinragioneproporzionaleestabilisce,incasonegativo,cheadessavengaattribuitoilnumerodisegginecessarioperraggiungerequellaconsistenza(comma2).

    SecondolaCortedicassazione,talidisposizioni,nonsubordinandolattribuzionedelpremiodimaggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando unamaggioranzarelativadivoti,potenzialmenteanchemoltomodesta, inunamaggioranzaassolutadiseggi,avrebberostabilito,inviolazionedellart.3Cost.,unmeccanismodiattribuzionedelpremiomanifestamente irragionevole, tale da determinare una oggettiva e grave alterazione dellarappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto, peraltro neppure idonea adassicurarelastabilitdigoverno.

    3.1.Laquestionefondata.Questa Corte ha da tempo ricordato che lAssemblea Costituente, pur manifestando, con

    lapprovazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nellelezione deimembri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo,costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemielettorali,laconfigurazionedeiqualirestaaffidataallaleggeordinaria(sentenzan.429del1995).Pertanto,ladeterminazionedelleformuleedeisistemielettoralicostituisceunambitonelqualesiesprimeconunmassimodievidenzalapoliticitdellasceltalegislativa(sentenzan.242del2012ordinanzan.260del2002sentenzan.107del1996).Ilprincipiocostituzionaledieguaglianzadelvoto ha inoltre rilevato questa Corte esige che lesercizio dellelettorato attivo avvenga incondizionedi parit, in quantociascunvoto contribuiscepotenzialmente e conpari efficacia allaformazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961), ma non si estende [] al risultatoconcreto della manifestazione di volont dellelettore [] che dipende [] esclusivamente dalsistemacheillegislatoreordinario,nonavendolaCostituzionedispostoalriguardo,haadottatoperle elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alleconsultazionipopolari(sentenzan.43del1961).

    Nonc,inaltritermini,unmodellodisistemaelettoraleimpostodallaCartacostituzionale,inquanto questultima lascia alla discrezionalit del legislatore la scelta del sistema che ritenga pi

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  • idoneoedefficaceinconsiderazionedelcontestostorico.Ilsistemaelettorale, tuttavia,purcostituendoespressionedellampiadiscrezionalit legislativa,

    nonesentedacontrollo,essendosemprecensurabileinsededigiudiziodicostituzionalitquandorisultimanifestamenteirragionevole(sentenzen.242del2012en.107del1996ordinanzan.260del2002).

    Nellaspecie,proprioconriguardoallenormedellaleggeelettoraledellaCameraquiinesame,relativeallattribuzionedelpremiodimaggioranzaindifettodelpresuppostodiunasogliaminimadivoti o di seggi, questa Corte, pur negando la possibilit di sindacare in sede di giudizio diammissibilitdelreferendumabrogativoprofilidiillegittimitcostituzionale,inparticolareattinentiallaragionevolezzadellepredettenorme,hagisegnalatolesigenzacheilParlamentoconsidericonattenzione alcuni profili di un similemeccanismo.Alcuni aspetti problematici sono stati ravvisatinellacircostanzacheilmeccanismopremialeforierodiunaeccessivasovrarappresentazionedellalistadimaggioranzarelativa, inquantoconsenteadunalistacheabbiaottenutounnumerodivotianche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si puverificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendopresente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assumeunamisura tale da comprometterne lacompatibilit con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008).Successivamente,questaCorte,stantelinerziadellegislatore,harinnovatolinvitoalParlamentoaconsiderareconattenzioneipuntiproblematicidelladisciplina,coscomerisultantedallemodificheintrodotte con la legge n. 270 del 2005, ed ha nuovamente sottolineato i profili di irrazionalitsegnalati nelle precedenti occasioni sopra ricordate, insiti nellattribuzione dei premi dimaggioranza senza laprevisionedi alcuna sogliaminimadivoti e/odi seggi (sentenzan.13del2012) profili ritenuti, tuttavia, insindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimitcostituzionale.

    Gli stessi rilievi, nella perdurante inerzia del legislatore ordinario, non possono che essereribaditie,conseguentemente,devonoritenersifondatelecensureconcernentilart.83,comma1,n.5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957. Tali disposizioni, infatti, non superano lo scrutinio diproporzionalit e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemielettorali.

    In ambiti connotati da unampia discrezionalit legislativa, quale quello in esame, siffattoscrutinioimponeaquestaCortediverificarecheilbilanciamentodegliinteressicostituzionalmenterilevantinonsiastato realizzatoconmodalit talidadeterminare il sacrificioo lacompressionediunodiessi inmisuraeccessivaepertanto incompatibileconildettatocostituzionale.Talegiudiziodeve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalit dei mezzi prescelti dallegislatorenellasuainsindacabilediscrezionalitrispettoalleesigenzeobiettivedasoddisfareoallefinalit che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamentesussistenti(sentenzan.1130del1988).IltestdiproporzionalitutilizzatodaquestaCortecomedamolte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, edessenzialestrumentodellaCortedigiustiziadellUnioneeuropeaper ilcontrollogiurisdizionaledilegittimit degli atti dellUnione e degli Statimembri, richiede di valutare se la norma oggetto discrutinio, con la misura e le modalit di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea alconseguimentodiobiettivilegittimamenteperseguiti,inquanto,trapimisureappropriate,prescrivaquella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto alperseguimentodidettiobiettivi.

    Nellaspecie,lesuddettecondizioninonsonosoddisfatte.Ledisposizionicensuratesonodiretteadagevolarelaformazionediunaadeguatamaggioranza

    parlamentare, allo scopo di garantire la stabilit del governo del Paese e di rendere pi rapido ilprocessodecisionale,cichecostituiscesenzaltrounobiettivocostituzionalmentelegittimo.Questoobiettivoperseguitomedianteunmeccanismopremialedestinatoadessereattivatoogniqualvoltalavotazionecon il sistemaproporzionalenonabbiaassicuratoadalcuna listaocoalizionedi listeunnumerodivotitaledatradursiinunamaggioranzaanchesuperioreaquellaassolutadiseggi(340su630).Sedunquesiverificataleeventualit,ilmeccanismopremialegarantiscelattribuzionediseggiaggiuntivi(finoallasogliadei340seggi)aquellalistaocoalizionedilistecheabbiaottenutoancheunsolovotoinpidellealtre,ecipurenelcasocheilnumerodivotisiainassolutomoltoesiguo,

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  • indifettodellaprevisionediunasogliaminimadivotie/odiseggi.Ledisposizionicensuratenonsilimitano,tuttavia,adintrodurreuncorrettivo(ulteriorerispettoa

    quellogicostituitodallaprevisionedisogliedisbarramentoallaccesso,dicuialn.3edaln.6delmedesimocomma1delcitatoart.83,quinoncensurati)alsistemaditrasformazionedeivotiinseggiinragioneproporzionale,stabilitodallart.1,comma2,delmedesimod.P.R.n.361del1957,invistadellegittimoobiettivodifavorirelaformazionedistabilimaggioranzeparlamentariequindidistabiligoverni,ma rovesciano la ratiodella formulaelettoralepresceltadallostesso legislatoredel2005,chequelladiassicurarelarappresentativitdellassembleaparlamentare.Intalmodo,dettenormeproduconounaeccessivadivaricazionetralacomposizionedellorganodellarappresentanzapolitica, che al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governoparlamentareprefiguratidallaCostituzione,elavolontdeicittadiniespressaattraversoilvoto,checostituisce il principale strumento di manifestazione della sovranit popolare, secondo lart. 1,secondocomma,Cost.

    Inaltritermini,ledisposizioniinesamenonimpongonoilraggiungimentodiunasogliaminimadi voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti e ad essa assegnanoautomaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, unaformazionechehaconseguitounapercentualepurmoltoridottadisuffragiinquellacheraggiungelamaggioranzaassolutadeicomponentidellassemblea.Risulta,pertanto,palesecheintalmodoesseconsentono una illimitata compressione della rappresentativit dellassemblea parlamentare,incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sediesclusive della rappresentanza politica nazionale (art. 67Cost.), si fondano sullespressione delvotoequindidellasovranitpopolare,edinvirtdiciadessesonoaffidatefunzionifondamentali,dotatediunacaratterizzazionetipicaedinfungibile(sentenzan.106del2002),fralequalivisono,accantoaquellediindirizzoecontrollodelgoverno,ancheledelicatefunzioniconnesseallastessagaranzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ci che peraltro distingue il Parlamento da altreassembleerappresentativedientiterritoriali.

    Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate,inseritenelsistemaproporzionaleintrodottoconlaleggen.270del2005,inquantocombinatoconlassenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere allassegnazione del premio, pertanto tale da determinare unalterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione,basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma,Cost.). Esso,infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esigecomunqueche ciascunvoto contribuiscapotenzialmente e conpari efficacia alla formazionedegliorgani elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistemaelettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure contemplatodettoprincipioenoncostituzionalizzatalaformulaelettorale,ilgiudicecostituzionalehaespressamentericonosciuto,datempo,che,qualorail legislatoreadotti ilsistemaproporzionale,anche solo inmodoparziale, essogeneranellelettore la legittimaaspettativachenonsideterminiunosquilibriosuglieffettidelvoto,eciounadisegualevalutazionedelpesodelvotoinuscita,aifinidellattribuzionedeiseggi,chenonsianecessariaadevitareunpregiudizioperlafunzionalitdellorganoparlamentare(BVerfGE,sentenza3/11del25luglio2012mav.gilasentenzan.197del22maggio1979elasentenzan.1del5aprile1952).

    Lenormecensurate,purperseguendounobiettivodi rilievocostituzionale,qualquellodellastabilit del governo del Paese e dellefficienza dei processi decisionali nellambito parlamentare,dettanounadisciplinachenonrispettailvincolodelminorsacrificiopossibiledeglialtriinteressievalori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48,secondocomma,e67Cost. Indefinitiva,dettadisciplinanonproporzionatarispettoallobiettivoperseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dellassemblea,nonch delleguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre unalterazione profonda dellacomposizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda lintera architetturadellordinamentocostituzionalevigente.

    Deve,quindi,esseredichiaratalillegittimitcostituzionaledellart.83,comma1,n.5,ecomma2,deld.P.R.n.361del1957.

    4. Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in

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  • relazioneaglistessiparametricostituzionali,neiconfrontidellart.17,commi2e4,deld.lgs.n.533del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica,prevedendo che lUfficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, cheabbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nellmbito della circoscrizione, nonabbianoconseguitoalmenoil55percentodeiseggiassegnatiallaregione,assegniallemedesimeunnumerodiseggiulteriorenecessarioperraggiungereil55percentodeiseggiassegnatiallaregione.

    Anche queste norme, nellattribuire in siffattomodo il premio dellamaggioranza assoluta, inambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numeromaggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima,contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentativitdellassemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranit popolare, in misurasproporzionata rispetto allobiettivo perseguito (garantire la stabilit di governo e lefficienzadecisionale del sistema), incidendo anche sulleguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1,secondocomma,3,48,secondocomma,e67Cost.

    Nellaspecie,iltestdiproporzionalitevidenzia,oltrealdifettodiproporzionalitinsensostrettodelladisciplinacensurata,anchelinidoneitdellastessaalraggiungimentodellobiettivoperseguito,inmodo pi netto rispetto alla disciplina prevista per lelezione della Camera dei deputati. Essa,infatti,stabilendochelattribuzionedelpremiodimaggioranzasuscalaregionale,produceleffettochelamaggioranzainsenoallassembleadelSenatosiailrisultatocasualediunasommadipremiregionali, che pu finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su basenazionale, favorendo la formazione dimaggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami delParlamento, pur in presenzadi unadistribuzionedel votonellinsieme sostanzialmente omogenea.Ci rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineatadallaCostituzionerepubblicana,nellaqualeilGovernodeveaverelafiduciadelledueCamere(art.94, primo comma, Cost.), sia lesercizio della funzione legislativa, che lart. 70 Cost. attribuiscecollettivamenteallaCameraedalSenato.Indefinitiva,rischiadivanificareilrisultatochesiintendeconseguire con unadeguata stabilit dellamaggioranza parlamentare e del governo.E bench taliprofili costituiscano, in largamisura, loggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario,questaCortehatuttaviaildoverediverificareseladisciplinalegislativaviolimanifestamente,comenellaspecie,iprincipidiproporzionaliteragionevolezzae,pertanto,sialesivadegliartt.1,secondocomma,3,48,secondocomma,e67Cost.

    Deve,pertanto,dichiararsilillegittimitcostituzionaledellart.17,commi2e4,deld.lgs.n.533del1993.

    5.Occorre,infine,esaminarelecensurerelativeallart.4,comma2,deld.P.R.n.361del1957e,inviaconsequenziale,allart.59,comma1,delmedesimod.P.R.,nonchallart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,nellaparteincui,rispettivamente,prevedono:lart.4,comma2,deld.P.R.n.361del1957,cheOgnielettoredisponediunvotoperlasceltadellalistaaifinidellattribuzionedei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su ununica scheda recante il contrassegno diciascunalistalart.59delmedesimod.P.R.n.361,cheUnaschedavalidaperlasceltadellalistarappresentaunvotodilistanonchlart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,cheIlvotosiesprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolocontenenteilcontrassegnodellalistaprescelta.

    Secondo il rimettente, tali disposizioni, non consentendo allelettore di esprimere alcunapreferenza,masolodiscegliereunalistadipartito,cuirimessaladesignazioneelacollocazioneinlista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente indiretto, posto che i partiti nonpossono sostituirsi al corpo elettorale e che lart. 67 Cost. presuppone lesistenza di un mandatoconferitodirettamentedaglielettori.Civiolerebbegliartt.56,primocomma,e58,primocomma,Cost., lart. 117, primo comma, Cost., in relazione allart. 3 del protocollo 1 della CEDU, chericonoscealpopolo ildirittoallasceltadelcorpo legislativo,e lart.49Cost. Inoltre,sottraendoallelettorelafacoltdiscegliereleletto,farebberoscheilvotononsianlibero,npersonale,inviolazionedellart.48,secondocomma,Cost.

    5.1.Laquestionefondataneiterminidiseguitoprecisati.Le norme censurate, concernenti le modalit di espressione del voto per lelezione dei

    componenti,rispettivamente,dellaCameradeideputatiedelSenatodellaRepubblica,siinseriscono

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  • inuncontestonormativoinbasealqualetalevotoavvieneperlisteconcorrentidicandidati(art.1,comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentatisecondo un determinato ordine, in numero non inferiore a un terzo e non superiore ai seggiassegnatiallacircoscrizione(art.18bis,comma3,deld.P.R.n.361del1957edart.8,comma4,deld.lgs.n.533del1993).Lecircoscrizionielettorali,lacuidisciplinanoninvestitadallecensurequiesaminate,corrispondonosempre,perilSenato,aiterritoridelleRegioni(art.2deld.lgs.n.533del 1993) per la Camera dei deputati (Allegato A alla legge n. 270 del 2005), le circoscrizionicorrispondonoaiterritoriregionali,conleccezionedelleRegionidimaggioridimensioni,nellequalisonopresentiduecircoscrizioni(Piemonte,Veneto,Lazio,CampaniaeSicilia)otre(Lombardia).

    Laripartizionedeiseggitralelisteconcorrenti,inoltre,effettuatainragioneproporzionale,conleventualeattribuzionedelpremiodimaggioranza(art.1,comma2,deld.P.R.n.361del1957),chedefinito,perilSenato,dicoalizioneregionale(art.1,comma2,d.lgs.n.533del1993)esonoproclamatieletti,neilimitideiseggiaiqualiciascunalistahadiritto,icandidaticompresinellalistamedesima, secondo lordine di presentazione nella lista (art. 84, comma1, del d.P.R. n. 361 del1957edart.17,comma7,deld.lgs.n.533del1993).

    In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dallelettore,destinatoadeterminareperinterolacomposizionedellaCameraedelSenato,unvotoperlasceltadellalista,escludonoognifacoltdellelettorediincideresullelezionedeiproprirappresentanti, laquale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza,dallordinedipresentazionedeicandidatinellastessa,ordinedipresentazionechesostanzialmentedeciso dai partiti. La scelta dellelettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenzaesclusivamenteperlalista,cheinquantopresentataincircoscrizionielettoralimoltoampie,comesirilevatocontieneunnumeroassaielevatodicandidati,chepucorrispondereallinteronumerodei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibilidallelettorestesso.

    Unasimiledisciplinapriva lelettorediognimarginedi sceltadeipropri rappresentanti, sceltachetotalmenterimessaaipartiti.Atalproposito,questaCortehachiaritochelefunzioniattribuiteaipartitipoliticidalla leggeordinariaal finedi eleggere leassembleequali la presentazionedialternativeelettoralielaselezionedeicandidatiallecaricheelettivepubblichenonconsentonodidesumere lesistenzadi attribuzioni costituzionali,macostituiscono ilmodo incui il legislatoreordinarioharitenutodiraccordareildiritto,costituzionalmentericonosciutoaicittadini,diassociarsiin una pluralit di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nellambito delprocedimentoelettorale,etrovanosolounfondamentonellostessoart.49Cost.(ordinanzan.79del2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vitapolitica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politichesottopongonoalcorpoelettorale,alfinediconsentireunasceltapichiaraeconsapevoleancheinriferimentoaicandidati.

    Sulla base di analoghi argomenti, questa Corte si gi espressa, sia pure con riferimento alsistemaelettoralevigentenel1975periComunialdisottodei5.000abitanti,contraddistintoancheessodallaripartizionedeiseggiinragioneproporzionalefralisteconcorrentidicandidati.Inquellaoccasione, la Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti ilcompitodiindicarelordinedipresentazionedellecandidaturenonledeinalcunmodolalibertdivoto del cittadino: a condizione che questultimo sia pur sempre libero e garantito nella suamanifestazione di volont, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nelvotarequestooquelcandidatoinclusonellalistaprescelta,attraversoilvotodipreferenza(sentenzan.203del1975).

    Nella specie, tale libert risulta compromessa, posto che il cittadino chiamato a determinarelelezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nellecircoscrizionipipopolose)dicandidati,chedifficilmenteconosce.Questi,invero,sonoindividuatisulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nellordine di presentazione, s che anchelaspettativa relativaallelezione in riferimentoallo stessoordinedi listapuesseredelusa, tenutoconto della possibilit di candidature multiple e della facolt delleletto di optare per altrecircoscrizionisullabasedelleindicazionidelpartito.

    In definitiva, la circostanza che alla totalit dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione,

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  • mancailsostegnodellaindicazionepersonaledeicittadini,cheferiscelalogicadellarappresentanzaconsegnatanellaCostituzione.Similicondizionidivoto,cheimpongonoalcittadino,scegliendounalista,discegliereinbloccoanchetuttiinumerosicandidatiinessaelencati,chenonhaavutomododiconoscereevalutareechesonoautomaticamentedestinati, in ragionedellaposizione in lista,adiventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile n con altri sistemicaratterizzatidalistebloccatesoloperunapartedeiseggi,nconaltricaratterizzatidacircoscrizionielettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere siatalmenteesiguodagarantireleffettivaconoscibilitdeglistessieconessaleffettivitdellasceltaelalibertdelvoto(alparidiquantoaccadenelcasodeicollegiuninominali).

    Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per linterocomplessodeiparlamentariilrapportodirappresentanzafraelettoriedeletti.Anzi,impedendocheesso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libert di scelta degli elettorinellelezionedeiproprirappresentantiinParlamento,checostituisceunadelleprincipaliespressionidella sovranit popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessalibertdelvotodicuiallart.48Cost.(sentenzan.16del1978).

    Deve, pertanto, essere dichiarata lillegittimit costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 deld.P.R.n.361del1957,nonchdellart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,nellaparteincuinon consentono allelettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarnelelezione.

    Resta,pertanto,assorbitalaquestionepropostainriferimentoallart.117,primocomma,Cost.,inrelazioneallart.3delprotocollo1dellaCEDU.Peraltro,nessunrilievoassumelasentenzadellaCorteeuropeadeidirittidelluomodel13marzo2012(casoSaccomannoealtricontroItalia),resaaseguitodiunricorsopropostodaalcunicittadiniitalianichededucevanolapretesaviolazionediquelparametroprecisamentedallenormeelettoraliquiinesame,sentenzachehadichiaratotuttiimotividi ricorsomanifestamente infondati, sul presupposto dellampiomargine di discrezionalit di cuidispongonogliStatiinmateria(paragrafo64).Spetta,indefinitiva,aquestaCortediverificarelacompatibilitdellenormeinquestioneconlaCostituzione.

    6.LanormativacherestainvigorepereffettodelladichiarataillegittimitcostituzionaledelledisposizionioggettodellequestionisollevatedallaCortedicassazionecomplessivamenteidoneaagarantireilrinnovo,inognimomento,dellorganocostituzionaleelettivo,coscomerichiestodallacostantegiurisprudenzadiquestaCorte(daultimo,sentenzan.13del2012).Leleggielettoralisono,infatti,costituzionalmentenecessarie, inquantoindispensabiliperassicurareilfunzionamentoelacontinuitdegliorganicostituzionali(sentenzan.13del2012analogamente,sentenzen.15en.16del2008,n.13del1999,n.26del1997,n.5del1995,n.32del1993,n.47del1991,n.29del1987), dovendosi inoltre scongiurare leventualit di paralizzare il potere di scioglimento delPresidentedellaRepubblicaprevistodallart.88Cost.(sentenzan.13del2012).

    Inparticolare,lanormativacherimaneinvigorestabilisceunmeccanismoditrasformazionedeivoti in seggi che consente lattribuzionedi tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali cherimangono immutate, siaper laCameracheper ilSenato.Ciche resta, invero, precisamente ilmeccanismoinragioneproporzionaledelineatodallart.1deld.P.R.n.361del1957edallart.1deld.lgs.n.533del1993,depuratodellattribuzionedelpremiodimaggioranzae lenormecensurateriguardanti lespressione del voto risultano integrate inmododa consentire un voto di preferenza.Non rientra tra i compiti di questaCortevalutare lopportunit e/o lefficaciadi talemeccanismo,spettandoadessasolodiverificarelaconformitallaCostituzionedellespecifichenormecensurateelapossibilitimmediatadiprocedereadelezioniconlarestantenormativa,condizione,questultima,connessaallanaturadella leggeelettoraledileggecostituzionalmentenecessaria(sentenzan.32del1993).Daltraparte,larimettenteCortedicassazioneavevasignificativamentepuntualizzatochelapropostaquestionedilegittimitcostituzionalenonmiraafarcaducarelinteraleggen.270/2005n a sostituirla con unaltra eterogenea impingendo nella discrezionalit del legislatore, ma aripristinarenellaleggeelettoralecontenuticostituzionalmenteobbligati(concernentiladisciplinadelpremiodimaggioranzaedellepreferenze),senzacomprometterelapermanenteidoneitdelsistemaelettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali, fatta salva leventualit che si rendanecessariaunoperadimeracosmesinormativaediripulituradeltestoperlapresenzadiframmentinormativiresidui,chepuessererealizzatadallaCortecostituzionale,avvalendosideipoterichehaa

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  • disposizione.La presente decisione non pu andare al di l di quanto ipotizzato e richiesto dal giudice

    rimettente.Per quanto riguarda la possibilit per lelettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali

    apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sulloperativit del sistema elettorale, nparalizzano la funzionalitdellorgano (sentenzan.32del1993),possonoessere risoltimediantelimpiego degli ordinari criteri dinterpretazione, alla luce di una rilettura delle norme gi vigenticoerenteconlapronunciadiquestaCorte:come,adesempio,conriferimentoalleprevisioni,dicuiagliartt.84,comma1,deld.P.R.n.361del1957,e17,comma7,deld.lgs.n.533del1993,che,nellaparteincuistabilisconochesonoproclamatieletti,neilimitideiseggiaiqualiciascunalistahadiritto,icandidaticompresinellalistamedesimasecondolordinedipresentazione,nonappaionoincompatibiliconlintroduzionedelvotodipreferenza,dovendosiritenerelordinedilistaoperantesolo in assenzadi espressionedella preferenza o, ancora, con riguardo allemodalit di redazionedelleschedeelettoralidicuiallart.31deld.P.R.n.361del1957edallart.11,comma3,deld.lgsn.533del1993,che,nellostabilirechenellaschedadevonoessereriprodottiicontrassegniditutteleliste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il facsimile di cui agli allegati, nonescludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per lespressione della preferenza o,quantoallapossibilitdiintenderelespressionedellapreferenzacomepreferenzaunica,inlineaconquantorisultantedal referendumdel1991,ammessoconsentenzan.47del1991, inrelazionealleformuleelettoraliproporzionali.Similieventualiinconvenientipotranno,daltrocanto,essererimossianche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presentepronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stessolegislatoreordinario,oveloritenga,potrcorreggere,modificareointegrareladisciplinaresidua(sentenzan.32del1993).

    7.evidente, infine, che ladecisioneche si assume,di annullamentodellenormecensurate,avendomodificatoinpartequalanormativachedisciplinaleelezioniperlaCameraeperilSenato,produrr i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale,consultazione che si dovr effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta invigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettoraleeventualmenteadottatadalleCamere.

    Essa,pertanto,nontoccainalcunmodogliattipostiinessereinconseguenzadiquantostabilitoduranteilvigoredellenormeannullate,compresigliesitidelleelezionisvoltesiegliattiadottatidalParlamentoeletto.ValeappenaricordarecheilprincipiosecondoilqualeglieffettidellesentenzediaccoglimentodiquestaCorte,allastreguadellart.136Cost.edellart.30dellaleggen.87del1953,risalgono fino almomento di entrata in vigore della norma annullata, principio che suole essereenunciatoconilricorsoallaformuladellac.d.retroattivitdidettesentenze,valepersoltantoperirapporti tuttorapendenti,conconseguenteesclusionediquelliesauriti, iqualirimangonoregolatidallaleggedichiaratainvalida(sentenzan.139del1984).

    Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiaratecostituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso,postocheilprocessodicomposizionedelleCameresicompieconlaproclamazionedeglieletti.

    Del pari, non sono riguardati gli atti che leCamere adotteranno prima che si svolgano nuoveconsultazionielettorali.

    RilevanellaspecieilprincipiofondamentaledellacontinuitdelloStato,chenonunastrazioneedunquesirealizzainconcretoattraversolacontinuitinparticolaredeisuoiorganicostituzionali:di tuttigliorganicostituzionali, acominciaredalParlamento.pertanto fuoridiogni ragionevoledubbio appena il caso di ribadirlo che nessuna incidenza in grado di spiegare la presentedecisioneneppureconriferimentoagliatticheleCamereadotterannoprimadinuoveconsultazionielettorali:leCameresonoorganicostituzionalmentenecessariedindefettibilienonpossonoinalcunmomentocessarediesistereoperderelacapacitdideliberare.Tantociveroche,proprioalfinedi assicurare la continuit dello Stato, la stessaCostituzione a prevedere, ad esempio, a seguitodelle elezioni, la prorogatio dei poteri delleCamereprecedenti finchnon siano riunite le nuoveCamere (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, anche se sciolte, sonoappositamenteconvocateesiriunisconoentrocinquegiorniperlaconversioneinleggedidecreti

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  • leggeadottatidalGoverno(art.77,secondocomma,Cost.).

    PERQUESTIMOTIVI

    LACORTECOSTITUZIONALE

    1) dichiara lillegittimit costituzionale dellart. 83, comma1, n. 5, e comma2, del d.P.R. 30marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione dellaCameradeideputati)

    2) dichiara lillegittimit costituzionale dellart. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per lelezione del Senato dellaRepubblica)

    3)dichiaralillegittimitcostituzionaledegliartt.4,comma2,e59deld.P.R.n.361del1957,nonchdellart.14,comma1,deld.lgs.n.533del1993,nellaparteincuinonconsentonoallelettorediesprimereunapreferenzapericandidati.

    CosdecisoinRoma,nellasededellaCortecostituzionale,PalazzodellaConsulta,il4dicembre2013.

    F.to:

    GaetanoSILVESTRI,Presidente

    GiuseppeTESAURO,Redattore

    GabriellaMELATTI,Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio2014.

    IlDirettoredellaCancelleria

    F.to:GabriellaMELATTI

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