CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLA L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E...

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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI

ALLA

L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Dott. Marco Bonacoscia

TUTELA FAUNISTICA TUTELA FAUNISTICA E FORESTAZIONEE FORESTAZIONE

PRESENTAZIONE

MOTIVAZIONI

LA NORMATIVA

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PROGRAMMA DEL CORSO

DATA DOCENTE ARGOMENTO

14-gen Bonacoscia MarcoMotivazione del corso. Normativa nazionale e regionale in materia di controllo della fauna selvatica e di risarcimento monetario dei danni. Strumenti d'intervento utilizzabili per il controllo indiretto del danno (metodi ecologici di prevenzione, risarcimento monetario del danno)

16-gen Giacchini Paolo Principi di ecologia applicati alla gestione faunistica.

21-gen Giacchini Cenni di Cartografia. Gli impatti della fauna sulle attività antropiche e le tecniche di prevenzione.

23-gen GiacchiniBiologia ed ecologia dei Corvidi presenti nel territorio provinciale. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA

28-gen BonacosciaBiologia ed ecologia della Volpe. Principi di gestione faunistica: tecniche di censimento. I protocolli ISPRA

30-gen BonacosciaLa Volpe: Tecniche di prevenzione dei danni. Modalità di controllo. Analisi dell’efficacia degli interventi di controllo diretto ed indiretto.

04-feb Bresca Elena Biologia ed ecologia della Nutria. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo.

06-feb GiacchiniBiologia ed ecologia dello Storno. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA

11-feb Bresca Biologia ed ecologia dell’Istrice. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo

13-feb GiacchiniBiologia ed ecologia del Piccione. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA

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MOTIVAZIONI DEL CORSO

Approvazione delle nuove direttive relative ai corsidigestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3erevoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni

n. 878/1995 e n. 1068/1998. (Atto deliberativo di Giuntanumero 1104 del 18/7/2005)

di approvare nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le nuove direttive alle Province in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16,comma 3

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PERCHE’ LA GESTIONE FAUNISTICA

COSA SIGNIFICA GESTIONE FAUNISTICA?

Per Gestione Faunistica si intende la disciplina tecnico – scientifica che, per finalità dell’uomo, persegue l’uso sostenibile dei Vertebrati terrestri e delle acque interne, mediante interventi nei confronti della fauna, dell’ambiente e della società.

COME SI ATTUA LA GESTIONE FAUNISTICA?

La gestione faunistica si attua in base alla Pianificazione

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Perché Pianificare?Perché NO

•Non intervenire, quindi non gestire

•Intervenire improvvisando

•Non avere obiettivi

• Intervenire senza stabilire le modalità di intervento

•Intervenire in modo disomogeneo

•Non prevenire problemi

•Non individuare i soggetti responsabili

•Non definire gli operatori

•Non stabilire le risorse

•Non si può fare buona gestione

Perché SI•Stabilire e perseguire gli

obiettivi

•Stabile gli interventi e i progetti da realizzare

•Stabilire i tempi di ciascun intervento

•Determinare le tecniche di intervento

•Intervenire in modo omogeneo

•Prevenire problemi

•Individuare i soggetti responsabili

•Definire gli operatori

•Stabilire le risorse

•Si possono creare le condizioni per fare buona gestione

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Come gestire la fauna?

Definizione degli obiettivi

tutela

incrementoprelievo venatorio

Rispetto della normativa

Direttive Comunitarie

L. 157/92

L.R. 8/94 e Regolamenti

Conoscenza

della biologia

Delle problematiche

Monitoraggio dei risultati

Dell’ecologia e dinamica di popolazione

controllo

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Quali sono le competenze necessarie per operare nel

settore della gestione faunistica?

PER UN PROFESSIONISTA

• Ecologia

• Zoologia

• Conservazione della natura

• Gestione faunistica

• Normativa

• Informatica

• Statistica

• Conoscenza della Pubblica Amministrazione

• Comunicazione

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Quali possono essere i limiti ed i problemi nell’applicazione della gestione

faunistica?

NON AVERE DISPONIBILITA’ DI DATI?

NON AVERE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE?

NON RIUSCIRE AD PPLICARE SOLUZIONI ADEGUATE ALLE

ESIGENZE?

NON AVERE LA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI

INTERESSATI?

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Quale è il compito dell’0peratore faunistico?

REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA

GESTIRE LA FAUNA E L’AMBIENTE NATURALE

PROMUOVERE UNA CULTURA CHE POSSA DETERMINARE

FORME DI COLLABORAZIONE PER OPERARE LA GESTIONE

FAUNISTICA

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Cosa è necessario per essere un buon 0peratore

faunistico?

Conoscere: i principi di ecologia

la zoologia delle specie oggetto di gestione

i principi di gestione faunistica

la normativa di riferimento

Comunicare a tutti i potenziali collaboratori le proprie conoscenze

Essere convinti che per raggiungere buoni risultati per la conservazione della fauna, per il prelievo venatorio, per la tutela delle attività umane è necessario operare buone forme di gestione faunistica

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

OMEOTERMA

E PER IL PRELIEVO VENATORIO.

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA

SELVATICA E PER

L'ESERCIZIODELL'ATTIVITÀVENATORIA

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L. 157/92Art. 19

Controllo della fauna selvatica

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela

del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del

patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali

ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle

zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene

praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi

l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di

abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie

dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì

avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani

medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle

guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio

venatorio.

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L.R. 8/94Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica

1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.

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L.R. 8/94

Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.

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L.R. 8/94

Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.

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L.R. 8/94

Art. 16 bisDestinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.

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L. 157/92Art. 26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cuiall'articolo 23.2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, ………3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

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L.R. 8/94Art. 18

Fondo per i danni

1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b)

del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai

sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è

determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di

previsione.

2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai

contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai

sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in

proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla

superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole

ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai

contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi

dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei

danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3

dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

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Quindi cosa è il controllo della fauna?

L’OPERATORE NON E’ UN CACCIATORE

NON E’ UN’ATTIVITA’ DI CACCIA

L’OPERATORE E’ UN PROFESSIONISTA ……. VOLONTARIO