CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLA L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E...
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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI
ALLA
L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Dott. Marco Bonacoscia
TUTELA FAUNISTICA TUTELA FAUNISTICA E FORESTAZIONEE FORESTAZIONE
PRESENTAZIONE
MOTIVAZIONI
LA NORMATIVA
PROGRAMMA DEL CORSO
DATA DOCENTE ARGOMENTO
14-gen Bonacoscia MarcoMotivazione del corso. Normativa nazionale e regionale in materia di controllo della fauna selvatica e di risarcimento monetario dei danni. Strumenti d'intervento utilizzabili per il controllo indiretto del danno (metodi ecologici di prevenzione, risarcimento monetario del danno)
16-gen Giacchini Paolo Principi di ecologia applicati alla gestione faunistica.
21-gen Giacchini Cenni di Cartografia. Gli impatti della fauna sulle attività antropiche e le tecniche di prevenzione.
23-gen GiacchiniBiologia ed ecologia dei Corvidi presenti nel territorio provinciale. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA
28-gen BonacosciaBiologia ed ecologia della Volpe. Principi di gestione faunistica: tecniche di censimento. I protocolli ISPRA
30-gen BonacosciaLa Volpe: Tecniche di prevenzione dei danni. Modalità di controllo. Analisi dell’efficacia degli interventi di controllo diretto ed indiretto.
04-feb Bresca Elena Biologia ed ecologia della Nutria. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo.
06-feb GiacchiniBiologia ed ecologia dello Storno. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA
11-feb Bresca Biologia ed ecologia dell’Istrice. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo
13-feb GiacchiniBiologia ed ecologia del Piccione. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA
MOTIVAZIONI DEL CORSO
Approvazione delle nuove direttive relative ai corsidigestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3erevoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni
n. 878/1995 e n. 1068/1998. (Atto deliberativo di Giuntanumero 1104 del 18/7/2005)
di approvare nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le nuove direttive alle Province in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16,comma 3
PERCHE’ LA GESTIONE FAUNISTICA
COSA SIGNIFICA GESTIONE FAUNISTICA?
Per Gestione Faunistica si intende la disciplina tecnico – scientifica che, per finalità dell’uomo, persegue l’uso sostenibile dei Vertebrati terrestri e delle acque interne, mediante interventi nei confronti della fauna, dell’ambiente e della società.
COME SI ATTUA LA GESTIONE FAUNISTICA?
La gestione faunistica si attua in base alla Pianificazione
Perché Pianificare?Perché NO
•Non intervenire, quindi non gestire
•Intervenire improvvisando
•Non avere obiettivi
• Intervenire senza stabilire le modalità di intervento
•Intervenire in modo disomogeneo
•Non prevenire problemi
•Non individuare i soggetti responsabili
•Non definire gli operatori
•Non stabilire le risorse
•Non si può fare buona gestione
Perché SI•Stabilire e perseguire gli
obiettivi
•Stabile gli interventi e i progetti da realizzare
•Stabilire i tempi di ciascun intervento
•Determinare le tecniche di intervento
•Intervenire in modo omogeneo
•Prevenire problemi
•Individuare i soggetti responsabili
•Definire gli operatori
•Stabilire le risorse
•Si possono creare le condizioni per fare buona gestione
Come gestire la fauna?
Definizione degli obiettivi
tutela
incrementoprelievo venatorio
Rispetto della normativa
Direttive Comunitarie
L. 157/92
L.R. 8/94 e Regolamenti
Conoscenza
della biologia
Delle problematiche
Monitoraggio dei risultati
Dell’ecologia e dinamica di popolazione
controllo
Quali sono le competenze necessarie per operare nel
settore della gestione faunistica?
PER UN PROFESSIONISTA
• Ecologia
• Zoologia
• Conservazione della natura
• Gestione faunistica
• Normativa
• Informatica
• Statistica
• Conoscenza della Pubblica Amministrazione
• Comunicazione
Quali possono essere i limiti ed i problemi nell’applicazione della gestione
faunistica?
NON AVERE DISPONIBILITA’ DI DATI?
NON AVERE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE?
NON RIUSCIRE AD PPLICARE SOLUZIONI ADEGUATE ALLE
ESIGENZE?
NON AVERE LA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI?
Quale è il compito dell’0peratore faunistico?
REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA
GESTIRE LA FAUNA E L’AMBIENTE NATURALE
PROMUOVERE UNA CULTURA CHE POSSA DETERMINARE
FORME DI COLLABORAZIONE PER OPERARE LA GESTIONE
FAUNISTICA
Cosa è necessario per essere un buon 0peratore
faunistico?
Conoscere: i principi di ecologia
la zoologia delle specie oggetto di gestione
i principi di gestione faunistica
la normativa di riferimento
Comunicare a tutti i potenziali collaboratori le proprie conoscenze
Essere convinti che per raggiungere buoni risultati per la conservazione della fauna, per il prelievo venatorio, per la tutela delle attività umane è necessario operare buone forme di gestione faunistica
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO.
LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8
DISPOSIZIONIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER
L'ESERCIZIODELL'ATTIVITÀVENATORIA
L. 157/92Art. 19
Controllo della fauna selvatica
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela
del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle
zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle
guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
L.R. 8/94Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
L.R. 8/94
Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94
Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94
Art. 16 bisDestinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.
L. 157/92Art. 26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cuiall'articolo 23.2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, ………3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
L.R. 8/94Art. 18
Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai
sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è
determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole
ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi
dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei
danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3
dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Quindi cosa è il controllo della fauna?
L’OPERATORE NON E’ UN CACCIATORE
NON E’ UN’ATTIVITA’ DI CACCIA
L’OPERATORE E’ UN PROFESSIONISTA ……. VOLONTARIO